TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/10/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. ER D. MA Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1616/2024 R.G.A.C., promosso congiuntamente da:
[...]
nata a [...] in data [...], residente in [...] Parte_1 nella c.da PE s.n.c., C.F. e , nato C.F._1 Parte_2
a OM (CL) in data 21.09.1990, residente in [...] nella c.da
PE s.n.c., , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_2
SA CO del foro di , presso il cui Studio Legale sito in Pt_2 Pt_2 nella in Via Mariano Stabile n. 160 sono elettivamente domiciliati;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI : all'udienza del 10/9/2025, sostituita con il deposito di note, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 14.10.2024, e Parte_1
, premesso di avere contratto matrimonio civile in OM Pt_2 Parte_2
(CL) il 09.08.2019 e che dall'unione non erano nati figli, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione e successivamente pronunciarsi, altresì, lo scioglimento del matrimonio.
Deve premettersi in punto di diritto che la possibilità di richiedere contestualmente sia la separazione che lo scioglimento del matrimonio è prevista dall'art. 473 bis.49 c.p.c. espressamente solo per i giudizi instaurati in sede contenziosa e , tuttavia, l'estensione di tale possibilità anche ai giudizi promossi congiuntamente dalle parti è stata riconosciuta, in via interpretativa, dalla Corte Regolatrice (cfr. Cass., sez. I, 16/10/2023, n. 28727) ed a tale pronuncia questo Tribunale intende dare continuità.
Tanto premesso i ricorrenti hanno proposto congiuntamente contestuale domanda di separazione e di divorzio e la sentenza che ha omologato la separazione consensuale è intervenuta in data 06.02.2025 ed è divenuta irrevocabile.
La domanda congiunta di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, a seguito del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970, atteso che le parti sono comparse innanzi al giudice il giorno 08/01/2025 mentre la sentenza che ha omologato la separazione consensuale, resa il 06.02.2025, è divenuta irrevocabile in data
11.02.2025.
Le parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, hanno insistito nella domanda di scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate, ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare e riproponendo le medesime condizioni della separazione e che di seguito si riportano:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Acquaviva Platani (CL) in c.da PE s.n.c. unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al Sig. ad esclusione Parte_2 dell'armadio a due ante e dell'armadio con letto a scomparsa che verranno consegnati alla Sig.ra
[...]
; Pt_1
3. La Sig,ra si obbliga a rinunciare alla quota di proprietà pari al ½ degli immobili Parte_1 identificati al lio 7, particella 1619, sub 2 e sub 3, particella 83, particella 1620 e particella 1622, del Comune di Acquaviva Platani (Cl);
4. La Sig,ra si obbliga a tasferire al Sig. la quota di proprietà pari al Parte_1 Parte_2 ½ degli immobili identificati al N:C.E.U al foglio 7, particella 1619, sub 2 e sub 3, particella 83, particella 1620 e particella 1622, del Comune di Acquaviva Platani (Cl);
5. Il Sig. si obbliga ad acquistare la quota della Sig,ra pari al ½ degli immobili Parte_2 Pt_1 identifica al foglio 7, particella 1619, sub 2 e sub 3 a ollo del mutuo ipotecario n. 00/76439145 e pedissequa estromissione dallo stesso della Sig.ra ; Pt_1
6. Il Sig. si obbliga ad acquistare, con pagamento a mezzo bonifico bancario su c/c n. Parte_2 51110/1000/00002786 presso Banca Intesa intestato alla Sig.ra la quota di Parte_1 quest'ultima pari al ½ degli immobili identificati al N:C.E.U al foglio rticella 1620 e particella 1622, del Comune di Acquaviva Platani (Cl) per un ammontare complessivo pari a euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00)”.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in OM (CL) il 09.08.2019 è pertanto fondata e va accolta.
Invero, le parti non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale e deve escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n.
898 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, celebrato a OM (CL) il
09.08.2019, tra nata a [...] in data [...] e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] in data [...], trascritto nel registro degli Atti di
[...] matrimonio del Comune di OM dell'anno 2019 parte I, n. 4.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In accoglimento della domanda va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo. In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1616/2024 R.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio, celebrato a OM (CL) il 09.08.2019, tra nata a [...] in data [...] e , nato Parte_1 Parte_2
a OM (CL) in data 21.09.1990, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del
Comune di OM dell'anno 2019 parte I, n. 4, alle condizioni da loro proposte in ricorso.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di OM (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 10 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
ER D. MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. ER D. MA Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1616/2024 R.G.A.C., promosso congiuntamente da:
[...]
nata a [...] in data [...], residente in [...] Parte_1 nella c.da PE s.n.c., C.F. e , nato C.F._1 Parte_2
a OM (CL) in data 21.09.1990, residente in [...] nella c.da
PE s.n.c., , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_2
SA CO del foro di , presso il cui Studio Legale sito in Pt_2 Pt_2 nella in Via Mariano Stabile n. 160 sono elettivamente domiciliati;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI : all'udienza del 10/9/2025, sostituita con il deposito di note, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 14.10.2024, e Parte_1
, premesso di avere contratto matrimonio civile in OM Pt_2 Parte_2
(CL) il 09.08.2019 e che dall'unione non erano nati figli, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione e successivamente pronunciarsi, altresì, lo scioglimento del matrimonio.
Deve premettersi in punto di diritto che la possibilità di richiedere contestualmente sia la separazione che lo scioglimento del matrimonio è prevista dall'art. 473 bis.49 c.p.c. espressamente solo per i giudizi instaurati in sede contenziosa e , tuttavia, l'estensione di tale possibilità anche ai giudizi promossi congiuntamente dalle parti è stata riconosciuta, in via interpretativa, dalla Corte Regolatrice (cfr. Cass., sez. I, 16/10/2023, n. 28727) ed a tale pronuncia questo Tribunale intende dare continuità.
Tanto premesso i ricorrenti hanno proposto congiuntamente contestuale domanda di separazione e di divorzio e la sentenza che ha omologato la separazione consensuale è intervenuta in data 06.02.2025 ed è divenuta irrevocabile.
La domanda congiunta di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, a seguito del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970, atteso che le parti sono comparse innanzi al giudice il giorno 08/01/2025 mentre la sentenza che ha omologato la separazione consensuale, resa il 06.02.2025, è divenuta irrevocabile in data
11.02.2025.
Le parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, hanno insistito nella domanda di scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate, ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare e riproponendo le medesime condizioni della separazione e che di seguito si riportano:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Acquaviva Platani (CL) in c.da PE s.n.c. unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al Sig. ad esclusione Parte_2 dell'armadio a due ante e dell'armadio con letto a scomparsa che verranno consegnati alla Sig.ra
[...]
; Pt_1
3. La Sig,ra si obbliga a rinunciare alla quota di proprietà pari al ½ degli immobili Parte_1 identificati al lio 7, particella 1619, sub 2 e sub 3, particella 83, particella 1620 e particella 1622, del Comune di Acquaviva Platani (Cl);
4. La Sig,ra si obbliga a tasferire al Sig. la quota di proprietà pari al Parte_1 Parte_2 ½ degli immobili identificati al N:C.E.U al foglio 7, particella 1619, sub 2 e sub 3, particella 83, particella 1620 e particella 1622, del Comune di Acquaviva Platani (Cl);
5. Il Sig. si obbliga ad acquistare la quota della Sig,ra pari al ½ degli immobili Parte_2 Pt_1 identifica al foglio 7, particella 1619, sub 2 e sub 3 a ollo del mutuo ipotecario n. 00/76439145 e pedissequa estromissione dallo stesso della Sig.ra ; Pt_1
6. Il Sig. si obbliga ad acquistare, con pagamento a mezzo bonifico bancario su c/c n. Parte_2 51110/1000/00002786 presso Banca Intesa intestato alla Sig.ra la quota di Parte_1 quest'ultima pari al ½ degli immobili identificati al N:C.E.U al foglio rticella 1620 e particella 1622, del Comune di Acquaviva Platani (Cl) per un ammontare complessivo pari a euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00)”.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in OM (CL) il 09.08.2019 è pertanto fondata e va accolta.
Invero, le parti non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale e deve escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n.
898 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, celebrato a OM (CL) il
09.08.2019, tra nata a [...] in data [...] e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] in data [...], trascritto nel registro degli Atti di
[...] matrimonio del Comune di OM dell'anno 2019 parte I, n. 4.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In accoglimento della domanda va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo. In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1616/2024 R.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio, celebrato a OM (CL) il 09.08.2019, tra nata a [...] in data [...] e , nato Parte_1 Parte_2
a OM (CL) in data 21.09.1990, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del
Comune di OM dell'anno 2019 parte I, n. 4, alle condizioni da loro proposte in ricorso.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di OM (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 10 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
ER D. MA