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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2126/2024 promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. GIULIANO PATRIZIA C.F._2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- visto il ricorso depositato in data 19/12/2024, con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la revisione parziale delle condizioni
[...]
economiche di cui alla sentenza di divorzio n. 721/2005; in particolare, i ricorrenti hanno dato atto del raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia (nata il [...]) e della Per_1 volontà di revocare l'assegno divorzile, versato dal in favore della non sussistendo Pt_1 Pt_2
più alcuna sperequazione reddituale tra gli ex coniugi;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 473bis 11 c.p.c.;
- rilevato che il Pubblico Ministero è stato informato del presente procedimento in data 21/12/2024;
- ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, di seguito trascritte:
“ - Disporre, a parziale modifica della Sentenza n.721/05 Rs Trib Rimini, la revoca dell'assegno di mantenimento di cui al punto n.4 del ricorso congiunto ex art. 8 comma 13 Legge n.74/87, lì previsto sia in favore di che di , per le ragioni di cui in narrativa. Parte_3 Parte_2
- Confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
- Spese di lite compensate fra le parti.”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 721/2005, emessa dal Tribunale di Rimini in data 10/02/2005:
- dispone che e si attengano alle condizioni Parte_1 Parte_2
concordate di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2126/2024 promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. GIULIANO PATRIZIA C.F._2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- visto il ricorso depositato in data 19/12/2024, con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la revisione parziale delle condizioni
[...]
economiche di cui alla sentenza di divorzio n. 721/2005; in particolare, i ricorrenti hanno dato atto del raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia (nata il [...]) e della Per_1 volontà di revocare l'assegno divorzile, versato dal in favore della non sussistendo Pt_1 Pt_2
più alcuna sperequazione reddituale tra gli ex coniugi;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 473bis 11 c.p.c.;
- rilevato che il Pubblico Ministero è stato informato del presente procedimento in data 21/12/2024;
- ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, di seguito trascritte:
“ - Disporre, a parziale modifica della Sentenza n.721/05 Rs Trib Rimini, la revoca dell'assegno di mantenimento di cui al punto n.4 del ricorso congiunto ex art. 8 comma 13 Legge n.74/87, lì previsto sia in favore di che di , per le ragioni di cui in narrativa. Parte_3 Parte_2
- Confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
- Spese di lite compensate fra le parti.”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 721/2005, emessa dal Tribunale di Rimini in data 10/02/2005:
- dispone che e si attengano alle condizioni Parte_1 Parte_2
concordate di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi