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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/10/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2291/2024 promossa da
nata il 1° marzo 1957 in Brasile, C.F. Parte_1 ; C.F._1
nata in data [...] in [...], C.F. Controparte_1 ; C.F._2
, nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_2 C.F._3
, nato il 1° ottobre 1986 in Brasile, C.F. ; Parte_3 C.F._4
, nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_4 C.F._5
, nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._6
, nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_5 C.F._7
, nato il [...] in [...], C.F. in proprio e, Controparte_3 C.F._8 congiuntamente all'altro genitore nata il [...] in Brasile, in [...] Controparte_4 genitore esercente la potestà sul minore , nato in data [...] in [...], Persona_1 C.F. ; C.F._9
, nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_6 C.F._10
nato il [...] in [...], C.F. Parte_7 C.F._11
nato il [...] in [...], C.F. CP_5 C.F._12
, nata il [...] in [...], C.F. ; Per_2 Parte_8 C.F._13
nato il [...] in [...], C.F. ; Controparte_6 C.F._14
, nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_9 C.F._15
nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_7 C.F._16
nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_10 C.F._17
nata il [...] in [...], C.F. Parte_11
C.F._18
, nato in data [...] in [...], C.F. ; Parte_12 C.F._19
, nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_13 C.F._20
nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_14 C.F._21 , nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_8 C.F._22
, nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_15 C.F._23
, nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_16 C.F._24
, nato in data [...] in [...], C.F. Parte_17 C.F._25
, nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_18 C.F._26
, nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_19 C.F._27
nato in data [...] in [...], C.F. ; Controparte_9 C.F._28
nata il [...] in [...], C.F. Parte_20
C.F._29
nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_21 C.F._30
nato il [...] in [...], C.F. , Parte_22 C.F._31 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli Avv.ti Riccardo De Simone e Valeria Saitta, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Riccardo De Simone in Roma, alla Via Baldo degli Ubaldi n. 8 attori contro
(C.F.: in persona del Ministro pro tempore, Controparte_10 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici è domiciliato convenuto contumace con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , Parte_1 Controparte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , , , CP_2 Parte_5 Controparte_3 Persona_1 Parte_6
, Parte_7 CP_5 Controparte_11 Controparte_6 [...]
, Parte_9 Controparte_7 Parte_10 Parte_11
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , ,
[...] Controparte_8 Parte_15 Parte_16 [...]
, , , Parte_17 Parte_18 Parte_19 Controparte_9 [...]
e hanno adito Parte_20 Parte_21 Parte_22 l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle Controparte_10 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano , nato Persona_3 a Palata (CB) il 22 agosto 1876 ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale. All'udienza del 22/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato;
l'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 30/07/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo nato in [...] il Persona_3 22/08/1876 e precisamente, a Palata (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugatosi con , al figlio nato il Persona_3 Persona_4 Persona_5
02/01/1907;
- , coniugatosi in prime nozze con , ai figli Persona_5 Controparte_12 Persona_6
(successivamente al matrimonio passata a chiamarsi
[...] Controparte_13
, nata il [...], nato il [...], ed
[...] Persona_7 Persona_8 nato il [...];
- , coniugatosi in seconde nozze con , alle Persona_5 Persona_9 figlie (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi ), Per_10 Controparte_14 nata il [...], e (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi Parte_23 [...]
, nata il [...]; Persona_11
- , coniugatasi con in data Per_6 Controparte_13 Controparte_15
22 agosto 1946, ai figli , nato il [...], e Persona_12 [...]
, nata il 1° marzo 1957; Parte_1
- alla figlia , nata in [...] Persona_12 Controparte_1 8 aprile 1986 dalla relazione con Persona_13
- , coniugatasi con in data Parte_1 Controparte_16
06/03/1982, ai figli , nato il [...], e Parte_2 Parte_3
, nato il 1° ottobre 1986;
[...]
- coniugatosi con , ai figli Persona_7 CP_17 Parte_4 (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi ), nata Parte_4 il 04/05/1955, (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi Per_14 Per_15
, nata il [...], ed (successivamente al matrimonio passata a
[...] Persona_16 chiamarsi ), nata il [...]; Persona_17
- alla figlia (successivamente al matrimonio passata a Persona_7 CP_2 chiamarsi ), nata il [...] dalla relazione con;
Controparte_2 CP_18
- , coniugatasi con in data 06/05/1978, ai Parte_4 Persona_18 figli , nata il [...], , nato il [...], e Parte_5 Parte_6
, nato il [...]; Controparte_3
- al figlio , nato in data [...] dalla relazione Controparte_3 Persona_1 con Controparte_4
- coniugatasi con in data 21/04/1973, ai figli Controparte_19 Controparte_20 Pt_7
nato il [...], e nato il [...];
[...] CP_5 - , coniugatasi con in data 02/07/1977, alla Persona_17 Controparte_21 figlia , nata il [...]; Persona_19
- , coniugatasi con in data 07/03/1998, ai figli Persona_19 Controparte_22 [...]
(successivamente al matrimonio passata a chiamarsi CP_11 Controparte_11
), nata il [...], e nato il [...];
[...] Controparte_6
- coniugatasi con in data Controparte_2 Controparte_23 06/01/1989, ai figli , nato il [...], ed Parte_9 Persona_20 (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi
[...] Controparte_7 nata il [...];
- coniugatosi con , ai figli Persona_8 Controparte_24 Persona_21 (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi ), Controparte_25 nata il [...], ed nato il [...]; Parte_10
- , coniugatasi con in data Controparte_26 Controparte_27
31/07/1976, ai figli (successivamente al matrimonio passata a Parte_11 chiamarsi , nata il [...], e Parte_11 Parte_12
nato in data [...];
[...]
- coniugatasi con in data Parte_11 Controparte_28
29/07/1995, ai figli (successivamente al matrimonio passata a Parte_13 chiamarsi ), nata il [...], e Parte_13 Parte_14
nato il [...];
[...]
- alla figlia , nata il [...] dalla Parte_12 Controparte_8 relazione con;
Persona_22
- , coniugatosi con , ai figli Parte_10 Controparte_29 [...]
, nato il [...], ed , nata il [...]; Parte_15 Parte_16
- , coniugatasi con in data 22/07/1967, al figlio Controparte_14 Per_23 [...]
, nato in data [...]; Parte_17
- , coniugatosi con , alle figlie Parte_17 Controparte_30 [...]
, nata il [...], e , nata il [...]; Parte_18 Parte_19
- coniugatasi con in data 10/05/1969, ai figli Persona_11 Persona_24 [...]
(successivamente al matrimonio passata a chiamarsi Persona_25 Controparte_31
, nata il [...], e nato in data [...];
[...] Controparte_9
- coniugatasi con in data 12/03/1988, Controparte_31 Controparte_32 alla figlia (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi Parte_20
), nata il [...]; Parte_20
- coniugatosi con ai figli Controparte_9 Controparte_33 [...] (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi Parte_21 Parte_21
, nata il [...], e nato il [...].
[...] Parte_22
La linea di discendenza per , ed Parte_10 Parte_15 Parte_16
è costituita da soli passaggi per via paterna, mentre per i restanti attori la linea di discendenza
[...] è costituita sia da passaggi per via paterna che da passaggi per via materna.
Sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Sulla base di quanto sinora osservato, lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti.
Deve dunque affermarsi che , che aveva acquistato la Controparte_13 cittadinanza italiana dal padre (che a sua volta l'aveva acquistata dal padre Persona_5 Per_3
, cittadino italiano non naturalizzatosi), e non l'aveva persa per via del matrimonio con
[...] [...]
nel 1946, ha potuto trasmetterla ai figli (il quale, Controparte_15 Persona_12 a sua volta, ha potuto trasmetterla a sua figlia ) e Controparte_1 [...]
(la quale a sua volta, pur coniugatasi con nel Parte_1 Controparte_34 1982, ha potuto trasmetterla ai suoi figli e . Parte_2 Parte_3
Relativamente poi ai restanti attori, nessun ostacolo normativo si pone alla trasmissione della cittadinanza italiana, né per coloro la cui linea di discendenza è tutta paterna, né tantomeno per coloro la cui linea di discendenza è in parte paterna ed in parte materna, stante per questi ultimi l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che spiegano senza dubbio i loro effetti retroattivi sin dalla data del 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Quanto poi ai passaggi nella linea di trasmissione della cittadinanza per via femminile da
[...] ai figli (nata il [...]) e Persona_26 Controparte_11 Controparte_6 (nato il [...]), da alla figlia (nata il Controparte_2 Controparte_7 31/07/1993), e da ai figli (nata Parte_11 Parte_13 il 10/01/1999) e (nato il [...]) si osserva altresì che essi sono Parte_14 avvenuti dopo il 1992 (e dunque dopo che la legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui, a maggior ragione, alcun dubbio può porsi in merito alla trasmissione della cittadinanza.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
, , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Controparte_2 Parte_5
, , , Controparte_3 Persona_1 Parte_6 Parte_7 CP_5 [...]
, Controparte_11 Controparte_6 Parte_9 Controparte_7
,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
[...] Parte_13 Parte_14 Controparte_8
, , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , Parte_18 Parte_19 Controparte_9 Parte_20
e con conseguente obbligo del
[...] Parte_21 Parte_22
e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative Controparte_10 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 29.10.2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2291/2024 promossa da
nata il 1° marzo 1957 in Brasile, C.F. Parte_1 ; C.F._1
nata in data [...] in [...], C.F. Controparte_1 ; C.F._2
, nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_2 C.F._3
, nato il 1° ottobre 1986 in Brasile, C.F. ; Parte_3 C.F._4
, nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_4 C.F._5
, nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._6
, nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_5 C.F._7
, nato il [...] in [...], C.F. in proprio e, Controparte_3 C.F._8 congiuntamente all'altro genitore nata il [...] in Brasile, in [...] Controparte_4 genitore esercente la potestà sul minore , nato in data [...] in [...], Persona_1 C.F. ; C.F._9
, nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_6 C.F._10
nato il [...] in [...], C.F. Parte_7 C.F._11
nato il [...] in [...], C.F. CP_5 C.F._12
, nata il [...] in [...], C.F. ; Per_2 Parte_8 C.F._13
nato il [...] in [...], C.F. ; Controparte_6 C.F._14
, nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_9 C.F._15
nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_7 C.F._16
nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_10 C.F._17
nata il [...] in [...], C.F. Parte_11
C.F._18
, nato in data [...] in [...], C.F. ; Parte_12 C.F._19
, nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_13 C.F._20
nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_14 C.F._21 , nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_8 C.F._22
, nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_15 C.F._23
, nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_16 C.F._24
, nato in data [...] in [...], C.F. Parte_17 C.F._25
, nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_18 C.F._26
, nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_19 C.F._27
nato in data [...] in [...], C.F. ; Controparte_9 C.F._28
nata il [...] in [...], C.F. Parte_20
C.F._29
nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_21 C.F._30
nato il [...] in [...], C.F. , Parte_22 C.F._31 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli Avv.ti Riccardo De Simone e Valeria Saitta, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Riccardo De Simone in Roma, alla Via Baldo degli Ubaldi n. 8 attori contro
(C.F.: in persona del Ministro pro tempore, Controparte_10 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici è domiciliato convenuto contumace con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , Parte_1 Controparte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , , , CP_2 Parte_5 Controparte_3 Persona_1 Parte_6
, Parte_7 CP_5 Controparte_11 Controparte_6 [...]
, Parte_9 Controparte_7 Parte_10 Parte_11
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , ,
[...] Controparte_8 Parte_15 Parte_16 [...]
, , , Parte_17 Parte_18 Parte_19 Controparte_9 [...]
e hanno adito Parte_20 Parte_21 Parte_22 l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle Controparte_10 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano , nato Persona_3 a Palata (CB) il 22 agosto 1876 ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale. All'udienza del 22/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato;
l'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 30/07/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo nato in [...] il Persona_3 22/08/1876 e precisamente, a Palata (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugatosi con , al figlio nato il Persona_3 Persona_4 Persona_5
02/01/1907;
- , coniugatosi in prime nozze con , ai figli Persona_5 Controparte_12 Persona_6
(successivamente al matrimonio passata a chiamarsi
[...] Controparte_13
, nata il [...], nato il [...], ed
[...] Persona_7 Persona_8 nato il [...];
- , coniugatosi in seconde nozze con , alle Persona_5 Persona_9 figlie (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi ), Per_10 Controparte_14 nata il [...], e (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi Parte_23 [...]
, nata il [...]; Persona_11
- , coniugatasi con in data Per_6 Controparte_13 Controparte_15
22 agosto 1946, ai figli , nato il [...], e Persona_12 [...]
, nata il 1° marzo 1957; Parte_1
- alla figlia , nata in [...] Persona_12 Controparte_1 8 aprile 1986 dalla relazione con Persona_13
- , coniugatasi con in data Parte_1 Controparte_16
06/03/1982, ai figli , nato il [...], e Parte_2 Parte_3
, nato il 1° ottobre 1986;
[...]
- coniugatosi con , ai figli Persona_7 CP_17 Parte_4 (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi ), nata Parte_4 il 04/05/1955, (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi Per_14 Per_15
, nata il [...], ed (successivamente al matrimonio passata a
[...] Persona_16 chiamarsi ), nata il [...]; Persona_17
- alla figlia (successivamente al matrimonio passata a Persona_7 CP_2 chiamarsi ), nata il [...] dalla relazione con;
Controparte_2 CP_18
- , coniugatasi con in data 06/05/1978, ai Parte_4 Persona_18 figli , nata il [...], , nato il [...], e Parte_5 Parte_6
, nato il [...]; Controparte_3
- al figlio , nato in data [...] dalla relazione Controparte_3 Persona_1 con Controparte_4
- coniugatasi con in data 21/04/1973, ai figli Controparte_19 Controparte_20 Pt_7
nato il [...], e nato il [...];
[...] CP_5 - , coniugatasi con in data 02/07/1977, alla Persona_17 Controparte_21 figlia , nata il [...]; Persona_19
- , coniugatasi con in data 07/03/1998, ai figli Persona_19 Controparte_22 [...]
(successivamente al matrimonio passata a chiamarsi CP_11 Controparte_11
), nata il [...], e nato il [...];
[...] Controparte_6
- coniugatasi con in data Controparte_2 Controparte_23 06/01/1989, ai figli , nato il [...], ed Parte_9 Persona_20 (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi
[...] Controparte_7 nata il [...];
- coniugatosi con , ai figli Persona_8 Controparte_24 Persona_21 (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi ), Controparte_25 nata il [...], ed nato il [...]; Parte_10
- , coniugatasi con in data Controparte_26 Controparte_27
31/07/1976, ai figli (successivamente al matrimonio passata a Parte_11 chiamarsi , nata il [...], e Parte_11 Parte_12
nato in data [...];
[...]
- coniugatasi con in data Parte_11 Controparte_28
29/07/1995, ai figli (successivamente al matrimonio passata a Parte_13 chiamarsi ), nata il [...], e Parte_13 Parte_14
nato il [...];
[...]
- alla figlia , nata il [...] dalla Parte_12 Controparte_8 relazione con;
Persona_22
- , coniugatosi con , ai figli Parte_10 Controparte_29 [...]
, nato il [...], ed , nata il [...]; Parte_15 Parte_16
- , coniugatasi con in data 22/07/1967, al figlio Controparte_14 Per_23 [...]
, nato in data [...]; Parte_17
- , coniugatosi con , alle figlie Parte_17 Controparte_30 [...]
, nata il [...], e , nata il [...]; Parte_18 Parte_19
- coniugatasi con in data 10/05/1969, ai figli Persona_11 Persona_24 [...]
(successivamente al matrimonio passata a chiamarsi Persona_25 Controparte_31
, nata il [...], e nato in data [...];
[...] Controparte_9
- coniugatasi con in data 12/03/1988, Controparte_31 Controparte_32 alla figlia (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi Parte_20
), nata il [...]; Parte_20
- coniugatosi con ai figli Controparte_9 Controparte_33 [...] (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi Parte_21 Parte_21
, nata il [...], e nato il [...].
[...] Parte_22
La linea di discendenza per , ed Parte_10 Parte_15 Parte_16
è costituita da soli passaggi per via paterna, mentre per i restanti attori la linea di discendenza
[...] è costituita sia da passaggi per via paterna che da passaggi per via materna.
Sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Sulla base di quanto sinora osservato, lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti.
Deve dunque affermarsi che , che aveva acquistato la Controparte_13 cittadinanza italiana dal padre (che a sua volta l'aveva acquistata dal padre Persona_5 Per_3
, cittadino italiano non naturalizzatosi), e non l'aveva persa per via del matrimonio con
[...] [...]
nel 1946, ha potuto trasmetterla ai figli (il quale, Controparte_15 Persona_12 a sua volta, ha potuto trasmetterla a sua figlia ) e Controparte_1 [...]
(la quale a sua volta, pur coniugatasi con nel Parte_1 Controparte_34 1982, ha potuto trasmetterla ai suoi figli e . Parte_2 Parte_3
Relativamente poi ai restanti attori, nessun ostacolo normativo si pone alla trasmissione della cittadinanza italiana, né per coloro la cui linea di discendenza è tutta paterna, né tantomeno per coloro la cui linea di discendenza è in parte paterna ed in parte materna, stante per questi ultimi l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che spiegano senza dubbio i loro effetti retroattivi sin dalla data del 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Quanto poi ai passaggi nella linea di trasmissione della cittadinanza per via femminile da
[...] ai figli (nata il [...]) e Persona_26 Controparte_11 Controparte_6 (nato il [...]), da alla figlia (nata il Controparte_2 Controparte_7 31/07/1993), e da ai figli (nata Parte_11 Parte_13 il 10/01/1999) e (nato il [...]) si osserva altresì che essi sono Parte_14 avvenuti dopo il 1992 (e dunque dopo che la legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui, a maggior ragione, alcun dubbio può porsi in merito alla trasmissione della cittadinanza.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
, , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Controparte_2 Parte_5
, , , Controparte_3 Persona_1 Parte_6 Parte_7 CP_5 [...]
, Controparte_11 Controparte_6 Parte_9 Controparte_7
,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
[...] Parte_13 Parte_14 Controparte_8
, , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , Parte_18 Parte_19 Controparte_9 Parte_20
e con conseguente obbligo del
[...] Parte_21 Parte_22
e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative Controparte_10 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 29.10.2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani