Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/06/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa IN MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA
-- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6612 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: C.F. 1 ), rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Matteo Candela, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
"rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 c.f.: C.F. 2
Paola Nocera, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 12 maggio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.10.2023, Parte_1 ha esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario con CP_1 11°.2.1997
in Ugento (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati due figli e, cioè, Per_1 il 30.8.2005, maggiorenne ma non economicamente
Per_ autonoma, e il 23.7.2007; che la casa coniugale era in comproprietà tra la ricorrente e suo cognato, ma che era in uso esclusivamente alla famiglia delle parti;
che era casalinga e priva di reddito, nonostante prima della crisi coniugale avesse lavorato nell'azienda del marito;
che il convenuto, viceversa, era titolare di una ditta individuale di falegnameria, percependo i ricavi specificati in ricorso;
che l'A.U.U. per le due figlie era accreditato su un
che, a causa dei comportamenti posti in essere dal convenuto, descritti in ricorso, l'affectio coniugalis era definitivamente venuta meno ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, l'assegnazione a sé della casa Per coniugale, unitamente alla mobilia, l'affidamento condiviso della GL minore e il collocamento prevalente delle due figlie presso di sé, porsi a carico del convenuto un assegno mensile di euro 300,00 quale contributo per il mantenimento di ciascuna delle due figlie, oltre al 70% delle spese straordinarie, e di euro 600,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, il diritto a percepire e trattenere per sé l'intero importo dell'A.U.U. per le due figlie e con disciplina del calendario d'incontri padre-figlie secondo il piano genitoriale allegato al ricorso.
CP_1 costituendosi con memoria depositata il 21.12.2023, ha aderito alla declaratoria richiesta dalla ricorrente, ma ha contestato fermamente le sue deduzioni in ordine alla causa della crisi familiare e a tutti i comportamenti a lui addebitati e ha dedotto: che la rottura del rapporto coniugale era da ricondursi alla violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della moglie, a partire dai primi mesi del 2022, come più ampiamente illustrato in memoria;
che l'importo per l'acquisto della casa coniugale, formalmente riacquistata a seguito di pignoramento, nell'anno 2010, dalla moglie e dal cognato, era stato pagato interamente dal convenuto, il quale aveva contratto un finanziamento a tal fine;
che la situazione economico-
patrimoniale delle parti era quella descritta in memoria;
che, durante tutti gli anni della vita matrimoniale, era sempre stato un padre e un marito premuroso e attento ai bisogni della famiglia, come meglio specificato in memoria. Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie e con la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni in favore del marito per la violazione del dovere di fedeltà coniugale e per gli ulteriori motivi esposti in memoria, l'assegnazione a sé della casa coniugale con l'obbligo, per la ricorrente, di trasferirsi presso altra abitazione insieme alla GL ancora minorenne, con la suddivisione per la metà del canone locatizio o, in subordine,
l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale fino al raggiungimento della maggiore età
Per Per della GL , l'affidamento condiviso della GL minore e il collocamento prevalente delle due figlie presso la madre, libero calendario d'incontri padre-GL, assegno mensile a suo carico per il mantenimento di ciascuna delle due figlie pari ad euro 250,00, oltre alla metà delle spese straordinarie, previa esibizione delle fatture e delle ricevute di pagamento, diritto per la ricorrente a percepire e trattenere per sé l'intero importo dell'A.U.U. per le due figlie.
All'esito dell'udienza di comparizione del 22.3.2023, nel corso della quale la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più percepito redditi dall'epoca della nascita delle due figlie ma di trattenere per sé l'intero importo dell'A.U.U., mentre la parte resistente ha dichiarato che, in seguito all'instaurazione del presente procedimento, si era trasferito in un altro locale, ricavato nell'ambito della sua officina da lavoro, sito nello stesso immobile adibito a casa coniugale, la Presidente delegata, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo e che non era stato possibile giungere ad un accordo sulle condizioni della separazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con separata ordinanza, in data 19.3.2024, ha adottato, nei seguenti termini, i provvedimenti provvisori e urgenti: Per "a) dispone l'affidamento condiviso della GL minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e calendario di permanenza della GL presso il padre da concordare liberamente tra gli interessati;
b) assegna alla ricorrente la casa coniugale con i relativi arredi;
c) pone a carico di CP_1 l'obbligo, a decorrere da novembre 2023 (primo mese successivo al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio), di versare mensilmente alla ricorrente l'importo di euro 750,00 per i titoli indicati in motivazione, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
d) pone il pagamento delle spese straordinarie per le figlie a carico del padre per il 70% e a carico della madre per il 30%, secondo la regolamentazione di cui al "Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie" intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018.".
Ha ammesso, quindi, le prove orali richieste dalle parti, nei limiti indicati nell'ordinanza stessa.
All'esito dell'assunzione dell'interrogatorio formale di parte resistente, su richiesta di parte ricorrente, con sentenza non definitiva sullo status depositata il 13.11.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti alla G.O., delegata per l'assunzione della prova per testi.
All'udienza del 20.2.2025, davanti alla Presidente relatrice, sono comparsi i difensori di entrambe le parti, nonché il convenuto di persona, in relazione all'istanza, depositata il
19.11.2024 da parte resistente, di modifica dei provvedimenti provvisori in atto.
Dopo l'avvio dell'istruttoria orale, all'udienza del 7.4.2025, davanti alla G.O., le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, come da scrittura privata allegata al verbale d'udienza, sottoscritta in data medesima dalle parti stesse e dai rispettivi difensori, nei seguenti termini: Tra le parti in epigrafe pendono i seguenti procedimenti giudiziari:
• Tribunale di Lecce, Presidente rel. dott. ssa Mondatore, proc. civ. nr.
6612/2023 R. G. avente ad oggetto la separazione personale fra coniugi, la cui prossima udienza per l'ascolto dei testimoni è fissata al 07.04.2025 innanzi alla Dott. ssa Convertini;
nel corso di tale procedimento il
AR ha poi instaurato quello n. 6612-1/2023 R.G., per la modifica delle condizioni dei provvedimenti provvisori resi dal Tribunale, allo stato riservato per la decisione;
Ufficio del Giudice di Pace di Casarano (LE), G.d.P. Avv. Anna Maria
Cosi, proc. civ. n. 398/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione a precetto del 12.04.2024 notificato al AR dalla NO, la cui prossima udienza è fissata al 15.05.2025.
Le parti intendono definire tutte le controversie anzidette pendenti tra loro e, pertanto, convengono quanto segue:
A) la premessa è parte integrante e sostanziale di quest'atto;
B) il procedimento di separazione giudiziale sarà convertito in consensuale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi rinunciano reciprocamente alla domanda di addebito;
2) la casa coniugale resta assegnata alla sig. ra NO, presso cui le figlie saranno collocate;
3) la NO rinuncia a qualsivoglia richiesta di contributo di mantenimento mensile futuro per sé;
4) AR LU verserà a NO IN IN Luce a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie FI e AN la somma mensile di € 400,00 (quattrocento//00), in ragione di € 200,00 ciascuna, oltre adeguamento ISTAT come per legge a decorrere dal 19.03.2025, nonché il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce, fino alla loro rispettiva indipendenza economica;
5) AR LU cede, altresì, la propria quota di assegno unico universale erogato dall'I.N.P.S. in favore delle figlie, alla sig.ra NO IN
IN Luce, che, dunque, lo percepirà al 100%;
6) la GL minore FI, che compirà diciotto anni il prossimo 23.07.2025, resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che dovranno curarne l'educazione e il mantenimento, con collocamento prevalente presso la madre;
il diritto di visita del padre per la GL FI resta regolamentato liberamente tra gli interessati, come statuito nell'ordinanza collegiale del 19.03.2024;
7) AR LU, all'udienza del 07.04.2025 provvederà a consegnare alla sig. ra NO, in contanti, ovvero con assegno circolare non trasferibile alla stessa intestato, la somma di € 2.000,00 (duemila//00), a saldo e stralcio degli importi da lui dovuti a titolo di arretrati per assegni di mantenimento non versati in favore della NO e delle figlie;
8) AR LU rinuncia a qualsiasi diritto di credito che, a titolo di spese per utenze relative alla casa coniugale e/o spese straordinarie sopportate in favore delle figlie, egli ritenga di vantare nei confronti della NO, con contestuale accettazione di quest'ultima;
9) la NO redigerà testamento a favore delle figlie, indicandole sue uniche eredi per la ex casa coniugale e per le sue pertinenze;
10) il proc. civ. n. 398/2024 R.G. pendente innanzi al G.d.P. di Casarano verrà abbandonato e sarà cancellato dal ruolo per inattività delle parti a spese compensate;
11) AR LU, dopo la sottoscrizione del presente accordo all'udienza del 07.04.2025, rinunzierà al proc. civ. n. 6612-1/2023 R.G., depositando tale atto sottoscritto nel fascicolo telematico, anch'esso a spese compensate, con accettazione della NO;
12) le parti, infine, rinunziano ad ogni ulteriore domanda formulata nel giudizio di separazione e di opposizione a precetto;
tale rinunzia viene contestualmente accettata dalla controparte;
Con ordinanza del 28.4.2025 la Presidente relatrice, pronunciandosi nell'ambito del sub-procedimento originato dall'istanza del resistente del 19.11.2024, ha dichiarato cessata materia del contendere sull'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori suindicata, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni della separazione e, quindi, della formale rinuncia del CP_1 all'istanza del 19.11.2024.
All'udienza del 12.5.2025, infine, la giudice relatrice, ha dato atto dell'accordo sottoscritto dalle parti all'udienza del 7.4.2025 davanti alla G.O., evidenziando, tuttavia, “i limiti di validità della clausola sub 9)", mentre i difensori delle parti hanno concordemente precisato le rispettive conclusioni chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti e riportate nell'accordo sottoscritto da parti e difensori in data
7.4.2025; la causa è stata, pertanto, riservata per la decisione. All'esito della sentenza non definitiva già in precedenza richiamata, restano da regolare le condizioni della separazione e, in proposito, va considerato che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, ad eccezione della clausola sub 9) (come già evidenziato alle parti all'udienza del 12.5.2025), non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene, previa esclusione della clausola sub 9), nulla in quanto in violazione del divieto di patti successori (cfr. art. 458 c.c.).
La regolamentazione concordata, con esclusione della clausola sub 9), può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 5.10.2023 da
CP_1 con l'intervento del Parte_1 nei confronti di
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dato atto della già dichiarata separazione personale dei coniugi, dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni concordate tra le parti, riportate in motivazione, esclusa la clausola sub 9);
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9.6.2025.
La Presidente est.
dott.ssa IN Mondatore