Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. ESCHER Massimo Presidente
Dott. CANNATA BARATTA Ezio Giudice
Dott.ssa CONDORELLI Venera Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5565 / 2018 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. TRISCARI NAUSICA, C.F._1
giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO nato Catania il 18.7.1964 Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16/5/2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 27/3/2018, chiedeva pronunciarsi Parte_1
la separazione con addebito dal coniuge con cui ha contratto Controparte_1
matrimonio in Catania in data 13.2.1988.
1
6.4.1987), (l' 1.3.1991) e (il 26.11.1996), tutti maggiorenni e con Per_3 Per_4
proprio nucleo familiare.
La ricorrente ha dedotto che i coniugi non condividono più un'unione affettiva e sentimentale né tanto meno familiare, sicché la situazione è giunta ad un livello tale da rendere intollerabile la prosecuzione del vincolo matrimoniale. Ha chiesto, altresì,
l'addebito della separazione al resistente deducendo l'inottemperanza ai doveri nascenti dal vincolo del matrimonio, con particolare riferimento a “comportamenti aggressivi e pericolosi” del , tali da rendere impossibile una serena CP_1
prosecuzione del rapporto coniugale, nonostante gli sforzi posti in essere dalla ricorrente per mantenere in vita l'unione coniugale.
La ricorrente ha altresì chiesto che venga posto a carico del coniuge l'obbligo di contribuire al suo mantenimento, con un assegno pari a 200,00 euro mensili.
sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e Controparte_1
va pertanto dichiarato contumace.
La domanda di separazione avanzata da merita Parte_1
accoglimento.
La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e importa l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
Quanto alla richiesta di addebito, va ricordato che la rottura della comunione può derivare dalla violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri normalmente discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione.
In tal caso, su richiesta della parte che vi ha interesse, il giudice può addebitare la separazione all'altro coniuge.
Perché, però, la separazione possa essere addebitata a uno dei coniugi, occorre che la violazione sia anteriore alla proposizione della domanda di separazione e sia in rapporto causale con la fine del rapporto.
Consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, postula che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di
2 uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza e, pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. n.
40795/2021; Cass. n. 16691/2020).
Nella specie la ricorrente non ha provato né chiesto di provare i fatti allegati in ricorso che sono rimasti indimostrati.
Da tanto discende il rigetto della domanda di addebito.
In ordine alla richiesta di mantenimento, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del c.c, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (v. Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n. 34728 11494/2024).
Nel caso di specie sussiste una sproporzione tra la condizione reddituale del resistente che, secondo quanto dichiarato della ricorrente, svolge l'attività di addetto al trasporto funere (sebbene privo di regolare contratto di lavoro) e la condizione reddituale della ricorrente, che non svolge attività lavorativa e in costanza di
3 matrimonio si è dedicata esclusivamente alla cura della famiglia e in particolare dei quattro figli, sicchè con difficoltà riuscirà a reinserirsi nel mondo del lavoro (anche in considerazione dell'età, non giovanile).
Sussiste pertanto il diritto della ricorrente all'assegno di mantenimento, essendo emerso che la stessa non gode di “adeguati redditi propri”, sulla scorta degli elementi in atti e posto che l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., notificata al resistente, non è stata reclamata (sulla permanenza, in fase di separazione, del dovere di assistenza materiale si veda, tra le tante, Cass.
4.12.2017 n. 28938).
Quanto alla determinazione dell'importo dell'assegno, il Collegio ritiene adeguata la somma di euro 200,00 mensili, con finalità integrativa dei redditi, come già statuito in via provvisoria all'esito dell'udienza presidenziale.
Stante la contumacia di parte resistente, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. r.g. 5565/2018:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
RIGETTA la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente
; Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di versare, in favore di Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 per il Parte_1
mantenimento della stessa somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_1
indici Istat.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 10/1/2025
Il Giudice est. Il Presidente
d.ssa Venera Condorelli dott. Massimo Escher
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