Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 9178/2024 promossa da:
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Guido Bergamo del Foro di Paola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Bianca Maria, n. 18;
appellante contro
(C.F. rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall' Avv. Vito Nicola Lacerenza, del Foro di Trani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corato, Via Bertani n. 19;
appellato
Oggetto: pubblicità;
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 6
Dott. Giorgio De Giorgi, notificata il 25 gennaio 2024, così provvedere: -nel merito, confermare il decreto ingiuntivo n.9107/ 2023, emesso dal Giudice di
Pace di Milano il 14 marzo 2023 nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n.
6334/2023; -in ogni caso, accertare e dichiarare che la è Parte_1 creditrice, per i titoli indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo introduttivo della fase monitoria del presente giudizio della somma di € 973,00, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, nei confronti del Prof. . Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Per parte appellata, richiamate le proprie istanze istruttorie:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) rigettare l'appello e, per l'effetto confermare la sentenza gravata n. 607/2024 del 23.01.2024 resa dal Giudice di Pace di Milano;
2) accertarsi e dichiararsi il vizio di volontà per errore essenziale e rilevante dell'opponente ex artt. 1428 e ss. c.c. ovvero comunque per dolo ex art. 1439 e ss. c.c. e per l'effetto dichiararsi nullo, annullabile invalido e/o inefficace il contratto concluso il 26.04.2021 posto alla base dell'ingiunzione di pagamento opposta e disporsene comunque annullamento, per i motivi innanzi esposti;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito portato nell'ingiunzione di pagamento opposta e comunque l'inadempimento della società odierna opposta alle obbligazioni contrattuali assunte, e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4) in ogni caso, dichiarare la nullità, invalidità
e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 9107/2023 (r.g. 6334/2023) reso dal
Giudice di Pace di Milano e per l'effetto, annullarlo e revocarlo dichiarando che nulla il Prof. Dott. deve per i titoli e le causali posti a base del Controparte_1
pagina 2 di 6 ricorso per ingiunzione introduttivo, né per qualsiasi altro titolo dipendente dal contratto invalido;
5) condannare l'opposta alle spese e competenze di lite in favore dell'appellato anche per questo grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla controparte ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 607/2024 del 23.1.2024, emessa dal Giudice di Pace di Milano, che, in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
, ha ritenuto non provata la pretesa creditoria vantata in monitorio CP_1 da e, conseguentemente, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
n. 9107/2023 emesso dal Giudice di Pace di Milano il 14.3.2023 – con il quale era stato condannato al pagamento della somma di € Controparte_1
973,00 oltre agli interessi moratori, di cui alla fattura n. 4449/E del
26.4.2021, a titolo di corrispettivo per l'attivazione della “vetrina” sul sito
“convenzionistituzioni.it”- condannando la convenuta opposta, rimasta contumace nel giudizio di opposizione, al pagamento delle spese di lite.
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza Parte_1 appellata nella parte in cui il primo giudice, in ragione della contumacia della convenuta opposta, non ha posto a fondamento della sua decisione i documenti originariamente prodotti nel fascicolo monitorio – documenti peraltro ri-depositati nel presente giudizio di appello unitamente al libello introduttivo - e, dunque, ha reputato non provata la pretesa creditoria de qua. In particolare, parte appellante ha dedotto di aver fornito sia la prova del titolo negoziale, mediante il deposito in giudizio della missiva del
26.4.2021 con la quale il aveva accettato la proposta contrattuale CP_1 della sia la prova dell'esecuzione della propria controprestazione, Parte_1 mediante il deposito della missiva con la quale la stessa aveva Parte_1 trasmesso al cliente le credenziali da utilizzare per accedere al sito web.
pagina 3 di 6 Con l'ulteriore motivo di appello, parte appellante ha, poi, contestato le eccezioni di annullamento del contratto per errore essenziale ex art. 1428
c.c. e per dolo ex art. 1439 c.c. pure sollevate dall'opponente in primo grado.
, costituitosi in giudizio, ha instato per il rigetto dell'appello Controparte_1
e per la conferma della sentenza impugnata, ribadendo l'assenza di prova del credito ingiunto, considerato che la vetrina non era mai stata attivata né gli era mai stata inviata la missiva di cui al doc. 3 di parte appellante – missiva che peraltro risultava inviata ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello dell'appellato e che, in ogni caso, non conteneva le credenziali per accedere al sito web – e reiterando le eccezioni di annullamento già sollevate in primo grado.
Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto, non avendo l'opposta fornito la prova dell'avvenuta esecuzione della sua prestazione contrattuale.
Ed infatti, dalla documentazione versata in atti dall'appellante - documentazione da reputarsi ammissibile in quanto già acquisita al processo nella fase monitoria seppur non riprodotta nella fase dell'opposizione (Cass. sez. un. n. 14475/2015; Cass. n. 8693/2017) – emerge al più l'avvenuta conclusione del contratto mediante l'accettazione da parte del con la missiva, inviata per posta elettronica CP_1
(dall'indirizzo in data 26.4.2021, delle Email_1 condizioni contrattuali proposte da e riportate in calce alla Parte_1 medesima missiva (doc. 1 di parte appellata), ma non si evince affatto la prova dell'effettiva realizzazione e messa a disposizione del cliente da parte della stessa della “vetrina” sul sito web indicato nel contratto. Parte_1
Né può condividersi l'assunto difensivo dell'appellante secondo cui la prova dell'esecuzione della prestazione si ricaverebbe dall'avvenuta trasmissione al della missiva sub doc. 3 di parte appellante, in tesi contenente le CP_1 credenziali per accedere alla “vetrina” de qua.
pagina 4 di 6 Infatti, premesso, in senso assolutamente dirimente, che tale missiva non contiene né la password né le credenziali di accesso ad alcun sito web, di guisa che l'assunto difensivo dell'appellante è già solo per questo palesemente infondato, va, in ogni caso, ancora rilevato che il ha CP_1 specificamente contestato, già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del primo grado, di aver effettivamente ricevuto tale e-mail. E dovendosi, al riguardo, ancora osservare che il documento in questione è costituito dalla mera copia scansionata di un messaggio e-mail di guisa che, stante la su menzionata contestazione, non può dirsi raggiunta, in assenza di ulteriori elementi a supporto, nella specie neppure addotti dall'appellante, la prova della effettiva ricezione del messaggio in parola da parte dell'odierno appellato. A ciò si aggiunga, infine, che l'indirizzo di posta elettronica riportato nel documento in questione quale “destinatario” -
è diverso da quello riportato nella e-mail Email_2 del 26.4.2021 su citata (la quale risulta, come visto, pacificamente inviata dal ) e non trova alcun riscontro negli atti di causa. CP_1
Alla luce di tutti gli elementi fin qui considerati deve, dunque, escludersi che l'odierno appellato sia stato messo in condizione da parte dell'appellante di accedere al sito web e di utilizzare la “vetrina” in relazione alla quale è stato richiesto da il corrispettivo. Del tutto giustificato risulta, allora, in Parte_1 tale contesto, l'omesso pagamento da parte del del corrispettivo in CP_1 parola.
Le considerazioni che precedono, determinano, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni pure sollevate dalle parti.
Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
pagina 5 di 6 Si dà, infine, atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza appellata;
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del grado di appello, liquidate in € 91,50 per esborsi ed €
320,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n. 115/2002.
Milano, 7 Gennaio 2025
La Giudice
Francesca Avancini
pagina 6 di 6