Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3598/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3598/2024 V.G., avente ad oggetto
“Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - reclamo avverso
provvedimento di rigetto richiesta di omologazione”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 29.1.2025 ed alla stessa riservata in decisione, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, residente in [...]in Campania (NA), al Corso Campano C.F._1
n. 139, ivi elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Giulia De
Alteriis, c.f. , del Foro di Napoli Nord, sito al CodiceFiscale_2
medesimo indirizzo, Corso Campano n. 139, dal quale è rappresentato e difeso
giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del ricorso. Il predetto avvocato dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazioni e/o avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta certificata nonché al seguente numero di Email_1
fax: 0818953191.
RICORRENTE
E
con sede segale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, Controparte_1
n.1, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno c.f. e p. IVA. n.
, società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai P.IVA_1
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Legge sulla Cartolarizzazione” o
“Legge 130”), capitale sociale pari ad Euro 10.000 i.v., iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, rappresentata, giusta procura del
14/12/2020 a rogito Notaio Rep. 30310 Racc. 13001, Persona_1
registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano in data 16/12/2020 al n° 90604
serie IT, da (già giusta atto di variazione Controparte_2 CP_3
denominazione sociale a rogito Notaio Rep. 14763 Racc. Persona_2
7869) con sede in Milano Via Galileo Galilei n° 7, ora Controparte_4
, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., c.f. e numero di iscrizione al
[...]
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di
Milano- Monza -Brianza- Lodi , iscritta al R.E.A. di Milano al P.IVA_2
n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg 13/D – Div. 3
P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 13.12.2020, in persona del Procuratore Dott.ssa nata a [...] il giorno 11.11.1984, in virtù di procura CP_5
conferita dal Consigliere Delegato con atto del 2.08.2023 a CP_6
rogito Notaio Dott. di Milano Rep. 10860, Racc. 6173, Persona_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Tuccillo c.f. C.F._3
, PEC: presso il cui
[...] Email_2
studio in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia 105, elegge domicilio, in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso all'intestata Corte di Appello depositato in data 9.12.2024,
proponeva impugnazione avverso il decreto del Tribunale di Parte_1
Napoli Nord del 6.12.2024 con il quale era stato dichiarato inammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, a norma e per gli effetti dell'art. 67 d.lgs. n. 14/2019, dallo stesso presentato con ricorso del 9.9.24 -
con richiesta di applicazione delle misure protettive ex art 70 co 4, considerata la pendenza del giudizio di esecuzione immobiliare RGE 33/20 del Tribunale
di Napoli Nord, con vendita fissata per il 10.12.2024 - cui aveva fatto seguito il provvedimento del Giudice Designato del 12.9.2024 che aveva disposto l'ammissione del piano e della proposta sopra indicati, ordinando al
[...]
di darne comunicazione a tutti i creditori, nonché di avvertirli Parte_2
contestualmente della facoltà di presentare osservazioni, entro il termine di 4
venti giorni dal ricevimento della predetta informativa, a mezzo PEC da inviare all'O.C.C. competente;
Il Giudice Designato non si era pronunciato sulle misure protettive richieste.
Nel corso del predetto procedimento, il creditore ipotecario CP_1
aveva precisato il proprio credito, nonché presentato osservazioni al predetto piano, del quale aveva chiesto il rigetto per l'eccessiva durata.
L'OCC nominato. con le proprie osservazioni e modifiche del piano, a seguito della precisazione del credito aveva rimodulato il piano che, in estrema sintesi, prevedeva il soddisfacimento nella misura del 90% della complessiva pendenza debitoria, comprensiva di interessi e spese legali di tutti i creditori,
in 144 rate mensili di € 717,00 ciascuna, nonché il soddisfacimento dell'unico creditore ipotecario entro la naturale scadenza del mutuo.
All'esito dell'udienza prefissata, quindi, il Giudice Designato aveva tuttavia dichiarato inammissibile il piano proposto, ed avverso detto provvedimento aveva proposto la predetta impugnazione. Parte_1
Con comparsa del 21.1.2025 si costituiva la reclamata Controparte_7
in persona del legale rapp.te pro - tempore, la quale contestava i motivi addotti a sostegno dell'impugnazione, come meglio ivi precisato, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma dell'impugnato provvedimento e vittoria di spese.
All'esito quindi della trattazione scritta disposta con l'originario decreto dell'11.12.2024 per la predetta udienza del 29.1.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e del deposito delle relative note di parte, la causa veniva decisa come di seguito si espone.
******************* 5
Il reclamo non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma del gravato decreto.
Con unico motivo di doglianza ha impugnato il Parte_1
menzionato decreto di rigetto nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile il piano proposto in base alla seguente motivazione:
“……..deve preliminarmente rilevarsi che il piano predisposto dai
proponenti prevede la soddisfazione del creditore ipotecario in un arco
temporale di circa 12 anni. Sul punto deve darsi atto della recente modifica
normativa, introdotta con il d.lgs. 136/2024 (cd. terzo correttivo al codice
della crisi), la quale ha modificato l'art. 67, quarto comma, CCII,
reintroducendo un limite di ammissibilità del piano di ristrutturazione,
consistente nella necessità di prevedere il pagamento dei crediti muniti di
privilegio, pegno od ipoteca entro un termine di 2 anni dall'omologa (“una
moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti
gli interessi legali”).
La disposizione in discorso, per espressa previsione del legislatore
(cfr. art. 56, quarto comma, d.lgs. 136/2024) si applica anche ai procedimenti
pendenti, con la conseguenza che questo giudice, specialmente in
considerazione dell'opposizione all'omologa formulata dal creditore
ipotecario (la cui soddisfazione viene, per l'appunto, prevista in anni 12 e non
nel termine biennale previsto dalla nuova disposizione), non può far altro che
rilevare la sopravvenuta inammissibilità del piano così come proposto e
rigettare pertanto il ricorso proposto dal ricorrente”.
Orbene, come posto in evidenza dallo stesso reclamante, l'art 67
comma 4 CCII, come modificato dal Correttivo ter, dispone testualmente che: 6
“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o
ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia
assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in
ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione,
dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato
dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo,
una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono
dovuti gli interessi legali”.
Secondo il l'introdotta moratoria per i pagamenti avrebbe Pt_1
natura dispositiva e non imperativa, limitandosi la norma a fissare un termine durante il quale il debitore potrebbe sospendere i pagamenti dei crediti privilegiati senza necessità di consenso, contrariamente all'obbligatorietà
biennale asserita dal Giudice di primo grado;
tale interpretazione, peraltro,
sarebbe maggiormente conforme all'esigenza di efficacia delle procedure di composizione della crisi.
In realtà, ad opinione della Corte, la ratio della norma sopra richiamata
è quella di tutelare il creditore privilegiato, il quale privato del soddisfacimento del proprio diritto attraverso la cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia, riscuote il pagamento del debito in un lasso di tempo ragionevole, ossia entro due anni dalla omologazione del piano.
Dall'altra parte, la creditrice in sede di osservazioni Controparte_1
ex art. 70 CC.II., ha chiaramente espresso il proprio inequivocabile dissenso all'omologazione del piano, ritenendo la proposta di pagamento oltremodo svantaggiosa per le proprie ragioni rispetto all'alternativa liquidatoria in sede esecutiva;
ciò in quanto il piano propone una dilazione pari all'originaria 7
scadenza dell'ammortamento del finanziamento ipotecario, senza tuttavia tener conto dell'insolvenza del mutuatario maturata negli anni (rate impagate dal 01.09.2016) e della conseguente intervenuta risoluzione del contratto.
Nessun ulteriore elemento è stato fornito da parte reclamante, tale da consentire una diversa ricostruzione della portata della norma in esame,
correttamente interpretata dal primo giudice.
Sulla base delle considerazioni che precedono, stante l'infondatezza del reclamo, nei termini sopra precisati, lo stesso va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnato decreto.
La decisione del merito della controversia ha ovviamente carattere assorbente rispetto alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare in corso formulata da parte ricorrente nell'atto introduttivo.
Le spese e competenze di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza del reclamante , e si liquidano d'ufficio, in Parte_1
favore della in persona del legale rapp.te pro tempore, come Controparte_1
da dispositivo che segue, secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 26.001,00 ad € 52.000,00),
e tenendo contro del non elevato grado di difficoltà della stessa.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte della reclamante , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...]in Campania (NA), al Corso CodiceFiscale_1 8
Campano n. 139, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il reclamo, con conseguente conferma dell'impugnato decreto;
b) Condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e
[...]
competenze relative al presente giudizio, che liquida in complessivi €
3.500,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, nonché rimborso forf. nella misura del 15% dei compensi;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte della reclamante , nato a [...] il [...], Parte_1
c.f. , residente in [...]in Campania CodiceFiscale_1
(NA), al Corso Campano n. 139, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo