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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Serafina Aceto Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel/Est.
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 15156/2024 promosso da:
Controparte_1
e
CP_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Marucci Monica, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Controparte_1 CP_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 19/06/2024 e Controparte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_2 segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, hanno fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. ***
Vi è accordo fra le parti e nulla osta al suo accoglimento, tenuto conto delle ragioni esposte dai ricorrenti e della documentazione medica prodotta attestante le patologie dalle quali è affetto il minore (cfr. docc. 8-9) che rende confacente all'interesse del bambino il concordato regime di affido esclusivo alla madre e di visita padre-figlio, tenuto anche conto della lontananza geografica del padre.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido esclusivo del minore nato a [...] l'[...] Persona_2 alla madre , stabilendo che il padre possa incontrarlo una volta ogni mese dalle Controparte_1 ore 8 alle ore 17 nel suo domicilio ed alla presenza della madre in considerazione delle sue gravi disabilità;
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando l'importo mensile CP_2 di € 420,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.2.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Serafina Aceto Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel/Est.
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 15156/2024 promosso da:
Controparte_1
e
CP_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Marucci Monica, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Controparte_1 CP_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 19/06/2024 e Controparte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_2 segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, hanno fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. ***
Vi è accordo fra le parti e nulla osta al suo accoglimento, tenuto conto delle ragioni esposte dai ricorrenti e della documentazione medica prodotta attestante le patologie dalle quali è affetto il minore (cfr. docc. 8-9) che rende confacente all'interesse del bambino il concordato regime di affido esclusivo alla madre e di visita padre-figlio, tenuto anche conto della lontananza geografica del padre.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido esclusivo del minore nato a [...] l'[...] Persona_2 alla madre , stabilendo che il padre possa incontrarlo una volta ogni mese dalle Controparte_1 ore 8 alle ore 17 nel suo domicilio ed alla presenza della madre in considerazione delle sue gravi disabilità;
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando l'importo mensile CP_2 di € 420,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.2.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.