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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere
dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11/2/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2146/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Magnani)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
PARTE APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
(avv.to Granata)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1665 del 9/2/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1 CP_ (personale ATA) nei confronti del nonché nei confronti dell , si Controparte_1 dichiarava il diritto della ricorrente di vedersi riconosciuta, al momento della ricostruzione della carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato, l'intera anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo dall'anno scolastico 1999/1999 (rectius, 1998/1999), con l'inserimento nella corrispondente classe stipendiale,
compensando per intero le spese del giudizio.
La interponeva appello, cui resistevano il e l . Parte_1 CP_1 CP_2
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con il ricorso introduttivo, la ricorrente - la quale aveva prestato servizio, come collaboratrice scolastica, con vari contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'a.s. 1998/1999, e poi era stata assunta a tempo indeterminato dall'1/9/2007 - aveva chiesto, al capo A), il riconoscimento del diritto, in relazione agli anni di servizio pre-ruolo, alla piena equiparazione al personale a tempo indeterminato, con condanna del al pagamento della complessiva somma di € 1.182,50, e, al capo B), il CP_1 riconoscimento del diritto alla ricostruzione integrale della carriera, con pieno computo, ai fini giuridici e economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti.
Ad avviso dell'odierna appellante, “nulla quaestio sulla motivazione del rigetto della domanda di cui al capo A) delle rassegnate conclusioni del ricorso di primo grado, legata all'eccepita prescrizione dell'intero credito rivendicato nonché sui motivi per i quali la prescrizione avrebbe eroso, nella sua interezza, anche i crediti vantati al capo B) a titolo di differenze sugli arretrati della ricostruzione di carriera (maturati sino a novembre 2017)”.
Al contempo, la stessa appellante evidenzia, però, che “il giudice a quo ha reso una motivazione assolutamente erronea e confusa sulla statuizione inerente alla domanda di ricostruzione integrale di carriera cui al capo B)”.
Tale doglianza si rivela fondata.
Invero, secondo il Tribunale capitolino, premesso il diritto della alla “corretta ricostruzione Parte_1 della carriera in base agli anni di anzianità effettiva maturati nel servizio pre-ruolo fino (rectius, a decorrere dal) all'a.s. 1998/1999”, tale “periodo, tuttavia, non raggiunge i 7 anni, calcolando il servizio effettivo (atteso che) il servizio utile è solo quello effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito, in quanto, al personale non docente della scuola, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del
T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”,
In realtà, per come si evince dalla documentazione versata in atti, per un verso, la è entrata Parte_1 in ruolo nel 2007 - e non nel 2017, come riportato dal primo giudice - per cui i suoi servizi effettivi (pari a
2.755 giorni complessivi), corrispondono ad anni 7, mesi 7 e giorni 24 e, per altro verso, la sua ricostruzione risale al 2010 - quella del 2022 è solo l'integrazione della stessa relativa ai conseguenti inquadramenti fino al
31/8/2020 - sicché appare erroneo l'assunto per cui la stessa lavoratrice non avrebbe raggiunto i “7 anni di anzianità di servizio effettivo”. Sul punto, il primo giudice, pur dichiarando “il diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione della conferenti fasce stipendiali”, si è limitato ad una generica condanna della controparte ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera con riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo, laddove la Parte_1 aveva chiesto il riconoscimento del suo corretto inquadramento dopo la sua assunzione a tempo indeterminato e sino al suo passaggio di ruolo del 2020 nel profilo di assistente amministrativo.
Per quanto fin qui esposto, in accoglimento del presente appello, la gravata sentenza va parzialmente riformata - restando ferma per il resto - adottando le statuizioni di cui al dispositivo concernenti il capo B) delle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio, previo annullamento dei decreti di ricostruzione di carriera con cui l'anzianità pre-ruolo utilmente valutabile della era stata riconosciuta come Parte_1 servizio di ruolo solo in misura parziale (primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre-ruolo), il tutto sulla base dei conteggi analitici allegati al ricorso introduttivo - non contestati specificamente ex adverso - in relazione alla classe stipendiale riconosciuta, alla classe stipendiale spettante (alla data di conferma in ruolo e alla data del passaggio di profilo) nonchè all'anzianità di permanenza nella fascia di appartenenza.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio - da distrarre - seguono la soccombenza del e CP_1 vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta, mentre sussistono giusti motivi per CP_ compensarle tra l'appellante e l stante la sostanziale comune linea difensiva.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, dichiara il diritto della al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio svolto con Parte_1 contratti a termine nel profilo di appartenenza come utile ai fini giuridici e economici, senza limitazione alcuna, e, per l'effetto, condanna il a collocarla nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità CP_1 di servizio (di ruolo e non di ruolo) complessivamente maturata ed utilmente valutabile, e segnatamente nella classe stipendiale 15-20 e con anzianità di permanenza nella stessa pari ad anni 4 e mesi 8 alla data del
1/9/2020 (passaggio dal profilo di collaboratore scolastico a quello di assistente amministrativo), nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva e previdenziale correlata al nuovo inquadramento derivante dall'esatta ricostruzione integrale della carriera;
b - condanna il alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, a CP_1 titolo di compensi, quanto al primo grado, in € 3.000,00 e quanto al presente in € 4.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore CP_ del procuratore antistatario, e compensa le stesse spese tra l'appellante e l .
Roma, 11/2/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)