TAR Torino, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 100
TAR
Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge, art. 10-bis della l. 241/90. Eccesso di potere, carenza di motivazione e istruttoria, arbitrarietà manifesta. violazione del principio di correttezza, buona fede e legittimo affidamento, e ciò anche con riferimento all’omesso coinvolgimento, in contraddittorio, del prof. LU LO, ciò anche avendo riguardo agli artt. 4, 34 e 97 Cost.

    Il motivo è infondato poiché il provvedimento impugnato è un atto di annullamento in autotutela, esercitato d’ufficio dall’Amministrazione a fronte dell’accertata illegittimità originaria dell’ammissione del candidato, e non un provvedimento di rigetto di un’istanza del privato. L’Università ha agito nel rispetto dei principi di correttezza, attivando il soccorso istruttorio e garantendo al ricorrente la facoltà di presentare memorie e documenti. L’ammissione iniziale non genera un affidamento tale da rendere illegittimo il successivo provvedimento di esclusione, dato che la procedura era ancora in corso e la valutazione sulla carenza dei titoli era ancora possibile.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la l. 121/1985. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 175/1994. Violazione del principio del giusto procedimento e di buon andamento della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per presupposto erroneo, difetto di istruttoria e per difetto di motivazione

    La censura non è fondata. L’Università non ha contestato la validità del titolo di studio, ma la carenza dei crediti formativi universitari aggiuntivi nei settori M-STO e L-ANT, richiesti dalla normativa nazionale per la classe di concorso A019. Tale carenza avrebbe determinato l’esclusione anche di un laureato presso un’università statale italiana. La questione non attiene al riconoscimento del titolo pontificio, ma all’assenza di un requisito curriculare specifico previsto dalla procedura selettiva.

  • Rigettato
    Nel merito, sul possesso dei requisiti previsti dal bando

    Il motivo è infondato. Il bando richiede specifici crediti formativi universitari (CFU) in determinati settori scientifico-disciplinari (SSD), tra cui 36 CFU nei settori M-STO e L-ANT, di cui il ricorrente è risultato carente. Il ricorrente non ha prodotto una dichiarazione della propria Università attestante il possesso dei crediti o l’equipollenza degli esami. Il prospetto comparativo da lui elaborato non è sufficiente, poiché l’equipollenza può essere attestata solo dall’istituzione universitaria che ha erogato l’insegnamento. L’onere di comprovare i requisiti grava sul candidato. L’amministrazione ha legittimamente annullato l’immatricolazione in coerenza con il bando e il principio di legalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 100
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 100
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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