Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01910/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1910 del 2024, proposto da
LU LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Traviglia, IA Notaro e IA Di Maria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Lombardo e Rossella Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IA LI, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del Decreto Dirigenziale prot. n. 2024-UNTOCLE – 0680086 del 28 novembre 2024, notificato a mezzo p.e.c. in data 29 novembre 2024, avente per oggetto « Annullamento dell’immatricolazione del dott. LU LO al Percorso di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie di primo e secondo grado, classe A019 – FILOSOFIA E STORIA, a.a. 2023/2024 – matricola assegnata 1141409 », con il quale l’Università degli Studi di Torino ha decretato, in regime di autotutela, di annullare l’immatricolazione del prof. LU LO al percorso formativo di cui sopra, propedeutico all’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, e, per l’effetto, di escludere il ricorrente dallo svolgimento dell’esame finale;
- di ogni altro atto antecedente, prodromico e/o comunque connesso, anche se non conosciuto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, (i) la comunicazione del 30 ottobre 2024, con la quale la Segreteria Didattica – Formazione Insegnanti dell’Ateneo ha informalmente comunicato al prof. LU LO che « a seguito di verifica sui titoli da lei presentati, le segnaliamo che non dispone dei requisiti previsti per accedere al percorso abilitante e all’insegnamento nella classe di concorso A019 – Filosofia e Storia. La Tabella A, che definisce i titoli di accesso alle classi di concorso, allegata al DPR 19/2016, confermata con DM 259/2017, prevede che accedendo con il titolo da lei esibito, ovvero la LM 85 in Scienze pedagogiche, si applichi la nota 9, recante i seguenti requisiti: “Con almeno 60 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M-STO e L-ANT, di cui 12 M-STO/01, 12 M-STO/02 o 04, 12 L-ANT/02 o 03, 24 tra M-FIL/01, M-FIL 02 o 03 o 04 o 05, M-FIL/06”. Sulla base dei titoli da lei autocertificati risultano mancanti i CFU dei settori M-STO e L-ANT »; (ii) la nota prot. n. 2024-UNTOCLE-0655145 in data 15 novembre 2024, con la quale l’Università degli Studi di Torino ha comunicato al prof. LU LO l’avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della L. 241/1990, atto a verificare il possesso dei requisiti di accesso ai fini della partecipazione e della successiva immatricolazione al percorso accademico « Classe A019 – Filosofia e Storia », non ritenendolo in possesso dei 36 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-STO e L-ANT; tutti i provvedimenti, gli atti e le condotte dell’Università di Torino mediate i quali l’Ateneo ha operato, nei confronti del medesimo prof. LO, il “blocco” dell’accesso alle piattaforme MyUnito e Moodle così di fatto impedendogli di perfezionare l’iscrizione all’esame finale e, dunque, fra queste, (iii) la nota del 21 novembre 2024, con la quale l’Università degli Studi di Torino, nel riscontrare la richiesta del prof. LO in merito al “blocco” della piattaforma MyUnito per il pagamento delle tasse per l’accesso all’esame finale, ha precisato che, avendo proceduto con l’avvio del procedimento d’esclusione, al momento non le dovrebbe essere possibile effettuare il pagamento dell’esame finale; (iv) la nota in data 27 novembre 2024, mediante la quale l’Università degli Studi di Torino ha anticipato al ricorrente che « in riferimento alla documentazione prodotta, […] è necessario che l’equipollenza tra un insegnamento e il relativo settore scientifico disciplinare sia deliberata dall’organo predisposto dell’istituzione universitaria che ha erogato l’insegnamento e rilasciato il titolo di studio ».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2026 il dott. ES NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto rettorale n. 3182 rep. n. 0256228 del 17 maggio 2024 l’Università degli Studi di Torino indiceva una procedura pubblica per l’ammissione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per l’anno accademico 2023/2024, prevedendo n. 25 posti per la classe di concorso A019 - Filosofia e Storia.
L’art. 2 del bando, rubricato “ Requisiti di Ammissione ”, stabiliva che i candidati dovessero essere in possesso dei titoli di studio coerenti con le classi di concorso vigenti, verificabili consultando il D.P.R. n. 19/2016 e il D.M. n. 259/2017, integrato con il D.M. 20 novembre 2023 e con il D.M. 22 dicembre 2024.
Il bando precisava altresì, a pagina 9, che “ I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione ” e che l’Amministrazione avrebbe potuto “ disporre in ogni momento, con decreto motivato, l’esclusione del/dalla candidato/a dalla procedura selettiva ” in caso di verifica negativa.
Il ricorrente presentava domanda di ammissione per la classe di concorso A019 - Filosofia e Storia, con laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85).
In fase di verifica, l’Università degli Studi di Torino, con plurime comunicazioni (datate 28 ottobre 2024 e 30 ottobre 2024), richiedeva al ricorrente di integrare la documentazione per comprovare il possesso dei requisiti specifici per la classe prescelta.
In particolare, l’Università evidenziava che, per l’accesso con laurea LM-85, la normativa (Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016, come modificata dal D.M. n. 259/2017) richiede il possesso di “ almeno 60 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M-STO e L-ANT, di cui 12 M-STO/01, 12 M-STO/02 o 04, 12 L-ANT/02 o 03, 24 tra M-FIL/01, M-FIL 02 o 03 o 04 o 05, M-FIL/06 ”.
L’Amministrazione contestava, sulla base della documentazione prodotta, la carenza di 36 CFU nei settori M-STO e L-ANT.
Non avendo il ricorrente fornito idonea documentazione attestante il possesso dei crediti richiesti, in data 14 novembre 2024 l’Università degli Studi di Torino comunicava l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990, atto a verificare il possesso dei requisiti di accesso ai fini della partecipazione e della successiva immatricolazione al percorso di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per la classe A019 per l’anno accademico 2023/2024.
In riscontro, il ricorrente produceva, tra l’altro, un prospetto di propria elaborazione contenente un confronto tra gli argomenti di alcuni esami da lui sostenuti e quelli previsti nei piani di studio dell’Università degli Studi di Torino, nel tentativo di dimostrare un’asserita equipollenza.
Ritenuta tale documentazione inidonea a certificare il possesso dei requisiti, con decreto rettorale n. 8670/2024 prot. n. 680070 del 28 novembre 2024, l’Ateneo resistente annullava in autotutela l’immatricolazione del ricorrente, escludendolo dalla procedura.
Il ricorrente adiva il T.A.R. per il Piemonte, ottenendo inaudita altera parte , con decreto ante causam n. 472 del 28 novembre 2024, notificato in data 29 novembre 2024, l’ammissione con riserva alla prova d’esame, che veniva superata in data 2 dicembre 2024.
Con atto notificato in data 13 dicembre 2024, il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale n. 8670/2024 prot. n. 680070 del 28 novembre 2024, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati:
I. “ Violazione di legge, art. 10-bis della l. 241/90. Eccesso di potere, carenza di motivazione e istruttoria, arbitrarietà manifesta. violazione del principio di correttezza, buona fede e legittimo affidamento, e ciò anche con riferimento all’omesso coinvolgimento, in contraddittorio, del prof. LU LO, ciò anche avendo riguardo agli artt. 4, 34 e 97 Cost. ”;
II. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la l. 121/1985. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 175/1994. Violazione del principio del giusto procedimento e di buon andamento della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per presupposto erroneo, difetto di istruttoria e per difetto di motivazione ”;
III. “ Nel merito, sul possesso dei requisiti previsti dal bando ”.
L’Università degli Studi di Torino si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 2 pubblicata in data 8 gennaio 2025, la Sezione rigettava la domanda cautelare, statuendo tra l’altro il principio secondo cui “ l’equipollenza tra un insegnamento e il relativo settore scientifico disciplinare può essere attestata soltanto dall’organo preposto dell’istituzione universitaria che ha erogato l’insegnamento, la cui attività non può essere surrogata attraverso autonome valutazioni compiute dall’interessato ”.
Le parti costituite hanno successivamente ribadito le rispettive difese; in particolare, il ricorrente ha richiesto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., finalizzata ad accertare la corrispondenza tra gli insegnamenti seguiti dal prof. LO e i SSD indicati nel bando, tramite la nomina di un consulente tecnico o di un ente terzo qualificato, dotato di specifica competenza in materia di contenuti didattici degli insegnamenti ecclesiastici impartiti presso le università religiose di riferimento.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato per le ragioni appresso indicate.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta il mancato rispetto dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, imposto dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Il motivo di ricorso è privo di pregio.
Come la Sezione ha rilevato in sede cautelare, “ la disciplina in tema di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza trova applicazione solo con riferimento ai procedimenti ad istanza di parte, mentre nel caso in esame risulta gravato il provvedimento di annullamento in autotutela dell’immatricolazione del ricorrente al percorso di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie, classe A019 “filosofia e storia” ”. Il provvedimento impugnato è, infatti, un atto di annullamento in autotutela, espressione di un potere esercitato d’ufficio dall’Amministrazione a fronte dell’accertata illegittimità originaria dell’ammissione del candidato, e non un provvedimento di rigetto di un’istanza del privato. In ogni caso, l’Università ha agito nel rispetto dei principi di correttezza, attivando il soccorso istruttorio e invitando più volte il candidato a comprovare il possesso dei requisiti. Solo all’esito negativo di tale fase, è stato avviato il procedimento di verifica, garantendo al ricorrente la piena facoltà di presentare memorie e documenti.
La circostanza, poi, che il ricorrente sia stato inizialmente ammesso alla procedura non vale a ingenerare di per sé un affidamento tale da rendere illegittimo il successivo provvedimento di esclusione per carenza dei requisiti di ammissione, proprio perché la procedura era ancora in corso e la valutazione sulla carenza dei titoli di ammissione ancora ben possibile. Si rammenta, infatti, che il bando prevedeva che “ L’Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti ” (cfr. pag. 9).
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con L. n. 121/1985, e del D.P.R. n. 175/1994, sostenendo un presunto mancato riconoscimento dei propri titoli accademici pontifici.
La censura non coglie nel segno.
L’Università non ha messo in discussione la validità o l’equipollenza del titolo di laurea del ricorrente in sé. Ciò che è stato contestato e che ha condotto al provvedimento di esclusione non è il titolo di studio, ma la carenza dei crediti formativi universitari aggiuntivi nei settori M-STO e L-ANT, richiesti dalla normativa nazionale (D.M. n. 259/2017) come requisito di accesso specifico per la classe di concorso A019, a prescindere dall’ateneo che ha rilasciato la laurea.
Tale aspetto è stato evidenziato dalla Sezione con l’ordinanza cautelare n. 2 del 2025, ove è statuito che “ la contestazione mossa al ricorrente non concerne l’equipollenza del titolo di laurea necessario ai fini dell’ammissione ai percorsi universitari propedeutici all’abilitazione all’insegnamento, ma il difetto del requisito costituito dal necessario possesso dei 36 crediti formativi nei settori scientifico disciplinari M-STO e L-ANT di cui all’allegato A del D.M. n. 259/2017 ”.
In altri termini, anche un laureato presso un’università statale italiana con il medesimo titolo (LM-85) ma privo dei CFU richiesti nei settori M-STO e L-ANT sarebbe stato parimenti escluso. La questione non attiene, quindi, al riconoscimento del titolo pontificio, ma all’assenza di un requisito curriculare specifico e inderogabile previsto dalla lex specialis della procedura selettiva.
Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente afferma di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando, inclusi i 36 CFU richiesti, che ha conseguito prevalentemente presso la Facoltà Teologica Pugliese Istituto Superiore di Scienze Religiose “ OV PA II ” di Foggia e presso la Pontificia Università Lateranense di Città del Vaticano “ Ecclesiae Mater ”. All’uopo il ricorrente ha predisposto un prospetto, già allegato al riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento, che pone a confronto gli argomenti trattati in alcune discipline da lui sostenute negli anni accademici 2011-2012 e 2013-2014, presso le Università Pontificie di cui sopra, con quelli previsti nei piani di studio dell’Università degli Studi di Torino (cfr. documento n. 15, allegato 1, depositato dal ricorrente in data 13 dicembre 2024). Tale prospetto dimostrerebbe come le materie non riconosciute possano invece essere considerate sovrapponibili o affini a quelle richieste dal bando. Il ricorrente ha poi richiesto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., finalizzata ad accertare la corrispondenza tra gli insegnamenti seguiti e i SSD indicati nel bando, tramite la nomina di un consulente tecnico o di un ente terzo qualificato, dotato di specifica competenza in materia di contenuti didattici degli insegnamenti ecclesiastici impartiti presso le università religiose di riferimento.
Il motivo di ricorso non è suscettibile di positiva valutazione.
Il bando, all’art. 2, ha richiamato espressamente la normativa nazionale (D.P.R. n. 19/2016 e D.M. n. 259/2017) quale fonte per la verifica della coerenza dei titoli di accesso. Per la classe di concorso A019, con il titolo di laurea posseduto dal ricorrente (LM-85), la Tabella A del D.M. n. 259/2017 impone inequivocabilmente il possesso di specifici crediti formativi universitari (CFU) in determinati settori scientifico-disciplinari (SSD), tra cui 36 CFU nei settori M-STO e L-ANT, di cui il ricorrente è risultato carente.
Di fronte a tale chiara previsione normativa, il ricorrente non ha prodotto una dichiarazione rilasciata dalla propria Università attestante il possesso di detti crediti o l’equipollenza di alcuni esami sostenuti ai settori scientifico-disciplinari richiesti. Ha invece presentato un mero prospetto comparativo di propria elaborazione, con cui ha tentato di autovalutare la corrispondenza dei contenuti degli esami sostenuti presso le Università Pontificie con i SSD rispetto ai quali difettano i crediti formativi universitari ( id est , M-STO e L-ANT).
Tuttavia, come statuito dalla Sezione con l’ordinanza cautelare n. 2/2025, “ l’equipollenza tra un insegnamento e il relativo settore scientifico disciplinare può essere attestata soltanto dall’organo preposto dell’istituzione universitaria che ha erogato l’insegnamento, la cui attività non può essere surrogata attraverso autonome valutazioni compiute dall’interessato ”.
L’onere di comprovare il possesso dei requisiti di ammissione grava sul candidato, in ossequio al principio di autoresponsabilità che informa la partecipazione a qualsiasi procedura pubblica ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 13 febbraio 2023, n. 2478; Cons. Stato, Sez. VI, 5 novembre 2025, n. 8585; Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2025, n. 9099). La Pubblica Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza dei requisiti sulla base della documentazione formale presentata dal candidato.
L’Amministrazione, pertanto, ha legittimamente proceduto all’annullamento dell’immatricolazione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 2 del bando e con il principio di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). L’ammissione di un candidato privo dei requisiti costituirebbe, infatti, una palese violazione della par condicio rispetto a tutti gli altri aspiranti.
L’amministrazione che bandisce una procedura selettiva svolge un’attività vincolata di verifica dei requisiti di ammissione. Non le è consentito un margine di discrezionalità per valutare in modo sostanziale l’equipollenza di un titolo, né tantomeno di un insegnamento, a meno che tale potere non sia espressamente previsto dalla legge o dal bando stesso attraverso criteri predeterminati (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 25 febbraio 2021, n. 509; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 23 luglio 2024, n. 15078). Resta, dunque, escluso che sia rimesso alla discrezionalità della P.A. di valutare, volta per volta, se il titolo posseduto e presentato dal candidato sia idoneo a consentire la partecipazione al concorso (cfr. Cons Stato, Sez. V, 4 agosto 2022, n. 6866; Cons. Stato, Sez. V, 12 gennaio 2023, n. 432; Cons. Stato, Sez. VII, 6 marzo 2023, n. 2286). Pertanto, l’università di destinazione deve limitarsi a prendere atto della documentazione prodotta dal candidato e rilasciata dall’ateneo di origine, senza poter entrare nel merito della corrispondenza tra il contenuto di un esame sostenuto e un determinato SSD, salvo che ciò non sia previsto dalla legge o dal bando.
Quanto alla richiesta di verificazione, la stessa deve considerarsi inammissibile, in quanto non è consentito al giudice, salvo i casi di giurisdizione di merito, sostituirsi all’Amministrazione per compiere un’attività di valutazione (la corrispondenza tra esami sostenuti e SSD) che il ricorrente avrebbe dovuto documentare in sede procedimentale.
Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese di lite possono essere compensate, stante la particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS ER, Presidente
ES NI, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES NI | OS ER |
IL SEGRETARIO