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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2607/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GALLUZZO FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Cosenza, via
Pasubio 15, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. FRANCESCONI GIULIA e dell'Avv. BARONI CRISTIANO, presso il cui studio a Camaiore (LU), frazione Lido di Camaiore, Via Montecastrese n. 7/9, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 29/01/2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato ricorso per separazione personale nei confronti del marito Parte_1
, deducendo che: gli stessi hanno contratto matrimonio il 13.06.2018 a Controparte_1
Viareggio, optando per il regime della separazione dei beni;
dall'unione non è nata prole, ma entrambi i coniugi avevano già figli nati da precedenti relazioni, tutti maggiorenni;
la casa coniugale è stata individuata a Viareggio, Quartiere Anna Frank n. 50; ella non svolge alcuna attività lavorativa ed è proprietaria di un appartamento e due locali cantina a Castiglione
Cosentino (CS); il marito, invece, il quale ha lavorato alle dipendenze della Polizia di Stato, percepisce una pensione di circa € 2.360,00 mensili ed è titolare di diritti reali su alcuni beni mobili registrati (una autovettura e due motoveicoli) nonché su varie altre unità immobiliari;
dopo alcuni anni di matrimonio, per insanabili contrasti determinati dal contegno del marito – che ha intrattenuto a sua insaputa una relazione extraconiugale e l'ha sottoposta ad umiliazioni e contese verbali - la convivenza è divenuta intollerabile, cosicché ella, nell'attesa di formalizzare la separazione, ha deciso di allontanarsi dalla casa coniugale, trasferendosi in
Calabria; la necessità ed opportunità di abbandonare la casa coniugale l'ha esposta ad un grave pregiudizio economico, in quanto, nel corso degli anni, la stessa si è dedicata in maniera esclusiva alla famiglia, rinunciando ad alcune opportunità lavorative, ovvero a supplenze in alcuni plessi scolastici della provincia di Lucca ed impegnando tempo e risorse alla cura dell'abitazione coniugale e del coniuge;
peraltro, in seguito al rientro in Calabria, l'inserimento nelle graduatorie provinciali di Lucca non rappresenta più, per la stessa, un'opportunità utile per le sue già esigue chances professionali. Ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione personale dal marito, con addebito a quest'ultimo, nonché di porre a carico dello stesso l'obbligo di corrisponderle un importo non inferiore ad € 500,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento, da rivalutarsi secondo gli indici Istat.
Si è costituito , contestando come segue il contenuto del ricorso: egli Controparte_1
percepisce una pensione di € 2.000,00 netti al mese, con la quale deve far fronte a numerose spese, tra cui quelle per tre finanziamenti, per il mutuo, per l'acquisto dei medicinali, per le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli, oltre ad altri esborsi;
non corrisponde al vero che la ricorrente non abbia percepito redditi negli ultimi tre anni, poiché ella, pur pagina 2 di 5 percependoli, non li ha dichiarati;
ed in effetti, ella, perito agrario ed inserita nelle graduatorie delle supplenze negli istituti tecnici, prima del trasferimento dalla Calabria alla Toscana, svolgeva attività di O.S.S. sia in Calabria sia a Reggio Emilia;
dopo il trasferimento, ella non si
è limitata a svolgere l'attività di casalinga, avendo lavorato come badante presso l'abitazione di
SA (LU), Piano di Conca, in favore della coniuge disabile del sig , pur Parte_2
senza regolare contratto di lavoro, percependo una retribuzione di circa € 350,00 settimanali, ottenendo così una remunerazione mensile di circa € 1.400,00 che ha provveduto, via via, ad accantonare, considerando che la stessa mai ha contribuito ad alcuna spesa domestica;
successivamente all'impiego presso la famiglia la ricorrente ha trovato un ulteriore Pt_2 lavoro, a Viareggio, dunque ancora più vicino a casa, presso l'anziano zio del sig. che la Pt_2
ha assistito per un lungo periodo, con una retribuzione analoga a quella che percepiva Pt_1
quando lavorava presso il di lui nipote;
inoltre la ricorrente è altresì titolare di cospicui risparmi ed investimenti in buoni fruttiferi postali;
il matrimonio subì una drastica rottura proprio in conseguenza di una delle numerose trasferte in Calabria, interrompendosi – e con esso, la convivenza - alla fine di agosto 2023, quando la ricorrente, al termine delle ferie estive, gli comunicava la propria ferma intenzione di non fare rientro a Viareggio, senza addurre alcun giustificato motivo;
da tale momento, tutti i tentativi fatti per recuperare il rapporto sono falliti;
tant'è che neppure il periodo particolarmente difficile occorso in seguito al ricovero di entrambi i suoi genitori in due diversi nosocomi, nel mese di dicembre 2023, ha favorito un riavvicinamento della ricorrente ed egli si è trovato costretto ad occuparsi, da solo, di entrambi i genitori;
pertanto, la causa della crisi coniugale è esclusivamente da individuare nell'abbandono del tetto coniugale da parte della ricorrente, peraltro in rapporti burrascosi con la famiglia del marito, fatto che comporta l'addebito della separazione a suo carico;
infatti, sono infondate sia le generiche accuse di infedeltà mosse dalla ricorrente, sia le deduzioni circa asseriti comportamenti verbalmente violenti ed umilianti dallo stesso tenuti;
quanto alla domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento – totalmente sfornita di presupposti laddove la separazione dovesse essere alla stessa addebitata – essa è infondata altresì per l'assenza di ogni sproporzione tra le posizioni economiche delle parti. Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale con addebito alla moglie, con rigetto delle domande di addebito e di riconoscimento dell'assegno di mantenimento dalla stessa avanzate.
pagina 3 di 5 All'udienza del 29.01.2025, dopo discussione a fini conciliativi, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo conciliativo, che prevede:
“- La pronuncia della separazione;
- La rinuncia alle reciproche domande di addebito della separazione;
- Il riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento dell'importo di €
260,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal prossimo mese di febbraio, con rivalutazione annuale Istat e ciò fino a quando la ricorrente non percepirà il trattamento pensionistico e salve le eventuali modifiche che dovessero medio tempore intervenire;
- La compensazione delle spese processuali.”
Il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi, i cui rapporti appaiono animati da una conflittualità ben emersa dagli atti difensivi ed altresì nel corso dell'udienza.
In punto di statuizioni economiche, deve osservarsi che la soluzione indicata dalle parti appare congrua e idonea a garantirne l'autonomia economica e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
22.10.1963 e , nato a [...] il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio a Viareggio il 13.06.2018, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2018, parte 1, atto n. 37, alle condizioni concordate tra le parti e sopra trascritte;
pagina 4 di 5 - Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2607/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GALLUZZO FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Cosenza, via
Pasubio 15, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. FRANCESCONI GIULIA e dell'Avv. BARONI CRISTIANO, presso il cui studio a Camaiore (LU), frazione Lido di Camaiore, Via Montecastrese n. 7/9, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 29/01/2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato ricorso per separazione personale nei confronti del marito Parte_1
, deducendo che: gli stessi hanno contratto matrimonio il 13.06.2018 a Controparte_1
Viareggio, optando per il regime della separazione dei beni;
dall'unione non è nata prole, ma entrambi i coniugi avevano già figli nati da precedenti relazioni, tutti maggiorenni;
la casa coniugale è stata individuata a Viareggio, Quartiere Anna Frank n. 50; ella non svolge alcuna attività lavorativa ed è proprietaria di un appartamento e due locali cantina a Castiglione
Cosentino (CS); il marito, invece, il quale ha lavorato alle dipendenze della Polizia di Stato, percepisce una pensione di circa € 2.360,00 mensili ed è titolare di diritti reali su alcuni beni mobili registrati (una autovettura e due motoveicoli) nonché su varie altre unità immobiliari;
dopo alcuni anni di matrimonio, per insanabili contrasti determinati dal contegno del marito – che ha intrattenuto a sua insaputa una relazione extraconiugale e l'ha sottoposta ad umiliazioni e contese verbali - la convivenza è divenuta intollerabile, cosicché ella, nell'attesa di formalizzare la separazione, ha deciso di allontanarsi dalla casa coniugale, trasferendosi in
Calabria; la necessità ed opportunità di abbandonare la casa coniugale l'ha esposta ad un grave pregiudizio economico, in quanto, nel corso degli anni, la stessa si è dedicata in maniera esclusiva alla famiglia, rinunciando ad alcune opportunità lavorative, ovvero a supplenze in alcuni plessi scolastici della provincia di Lucca ed impegnando tempo e risorse alla cura dell'abitazione coniugale e del coniuge;
peraltro, in seguito al rientro in Calabria, l'inserimento nelle graduatorie provinciali di Lucca non rappresenta più, per la stessa, un'opportunità utile per le sue già esigue chances professionali. Ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione personale dal marito, con addebito a quest'ultimo, nonché di porre a carico dello stesso l'obbligo di corrisponderle un importo non inferiore ad € 500,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento, da rivalutarsi secondo gli indici Istat.
Si è costituito , contestando come segue il contenuto del ricorso: egli Controparte_1
percepisce una pensione di € 2.000,00 netti al mese, con la quale deve far fronte a numerose spese, tra cui quelle per tre finanziamenti, per il mutuo, per l'acquisto dei medicinali, per le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli, oltre ad altri esborsi;
non corrisponde al vero che la ricorrente non abbia percepito redditi negli ultimi tre anni, poiché ella, pur pagina 2 di 5 percependoli, non li ha dichiarati;
ed in effetti, ella, perito agrario ed inserita nelle graduatorie delle supplenze negli istituti tecnici, prima del trasferimento dalla Calabria alla Toscana, svolgeva attività di O.S.S. sia in Calabria sia a Reggio Emilia;
dopo il trasferimento, ella non si
è limitata a svolgere l'attività di casalinga, avendo lavorato come badante presso l'abitazione di
SA (LU), Piano di Conca, in favore della coniuge disabile del sig , pur Parte_2
senza regolare contratto di lavoro, percependo una retribuzione di circa € 350,00 settimanali, ottenendo così una remunerazione mensile di circa € 1.400,00 che ha provveduto, via via, ad accantonare, considerando che la stessa mai ha contribuito ad alcuna spesa domestica;
successivamente all'impiego presso la famiglia la ricorrente ha trovato un ulteriore Pt_2 lavoro, a Viareggio, dunque ancora più vicino a casa, presso l'anziano zio del sig. che la Pt_2
ha assistito per un lungo periodo, con una retribuzione analoga a quella che percepiva Pt_1
quando lavorava presso il di lui nipote;
inoltre la ricorrente è altresì titolare di cospicui risparmi ed investimenti in buoni fruttiferi postali;
il matrimonio subì una drastica rottura proprio in conseguenza di una delle numerose trasferte in Calabria, interrompendosi – e con esso, la convivenza - alla fine di agosto 2023, quando la ricorrente, al termine delle ferie estive, gli comunicava la propria ferma intenzione di non fare rientro a Viareggio, senza addurre alcun giustificato motivo;
da tale momento, tutti i tentativi fatti per recuperare il rapporto sono falliti;
tant'è che neppure il periodo particolarmente difficile occorso in seguito al ricovero di entrambi i suoi genitori in due diversi nosocomi, nel mese di dicembre 2023, ha favorito un riavvicinamento della ricorrente ed egli si è trovato costretto ad occuparsi, da solo, di entrambi i genitori;
pertanto, la causa della crisi coniugale è esclusivamente da individuare nell'abbandono del tetto coniugale da parte della ricorrente, peraltro in rapporti burrascosi con la famiglia del marito, fatto che comporta l'addebito della separazione a suo carico;
infatti, sono infondate sia le generiche accuse di infedeltà mosse dalla ricorrente, sia le deduzioni circa asseriti comportamenti verbalmente violenti ed umilianti dallo stesso tenuti;
quanto alla domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento – totalmente sfornita di presupposti laddove la separazione dovesse essere alla stessa addebitata – essa è infondata altresì per l'assenza di ogni sproporzione tra le posizioni economiche delle parti. Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale con addebito alla moglie, con rigetto delle domande di addebito e di riconoscimento dell'assegno di mantenimento dalla stessa avanzate.
pagina 3 di 5 All'udienza del 29.01.2025, dopo discussione a fini conciliativi, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo conciliativo, che prevede:
“- La pronuncia della separazione;
- La rinuncia alle reciproche domande di addebito della separazione;
- Il riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento dell'importo di €
260,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal prossimo mese di febbraio, con rivalutazione annuale Istat e ciò fino a quando la ricorrente non percepirà il trattamento pensionistico e salve le eventuali modifiche che dovessero medio tempore intervenire;
- La compensazione delle spese processuali.”
Il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi, i cui rapporti appaiono animati da una conflittualità ben emersa dagli atti difensivi ed altresì nel corso dell'udienza.
In punto di statuizioni economiche, deve osservarsi che la soluzione indicata dalle parti appare congrua e idonea a garantirne l'autonomia economica e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
22.10.1963 e , nato a [...] il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio a Viareggio il 13.06.2018, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2018, parte 1, atto n. 37, alle condizioni concordate tra le parti e sopra trascritte;
pagina 4 di 5 - Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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