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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/12/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6549 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato FATTORI FABRIZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come indicato nelle note sottoscritte in sostituzione di udienza depositate in data 30/10/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 3 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a SE (PR) in data 18/01/2017
e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso del 15/11/2023 il ricorrente, ha presentato Parte_1 domanda cumulativa di separazione e divorzio, consentita ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c.
2. Nel giudizio così radicato la convenuta, , è rimasta contumace CP_1 nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti e in data 18/07/2024 il
Tribunale ha pubblicato la sentenza non definitiva n. 1209/2024 di separazione personale, senza statuizioni accessorie.
3. Con separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione del procedimento per l'emissione della sentenza di divorzio ed è stato assegnato termine sino al 7/07/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Tale termine veniva poi rinviato, su istanza di parte ricorrente, ai fini del perfezionamento della notifica della sentenza e dell'ordinanza alla resistente contumace la quale, irreperibile al momento della notifica del ricorso introduttivo, fissava nuova residenza in Sassuolo. In data 25/06/2025, il plico contenente gli atti da notificare tornava indietro, circostanza dalla quale si evinceva una nuova irreperibilità.
4. La sentenza di separazione è stata quindi regolarmente notificata ex art. 143 c.p.c. in data 10/07/2025 e non è stata proposta impugnazione.
5. In data 30/10/2025 parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 03/11/2025, confermando le conclusioni contenute nel ricorso introduttivo.
All'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
A) La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese del ricorrente e dalla decisione della convenuta di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
pagina 2 di 3 B) Non sono state formulate domande accessorie.
C) Le spese di lite sono poste a carico della convenuta che, con la sua condotta, ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale della vicenda, anche con negoziazione assistita. Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso;
dunque, ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
I. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 18/01/2017 in
SE (PR) da nato a [...] il [...] con Parte_1
nata GR (FEDERAZIONE RUSSA) il 26/04/1966, CP_1 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SE (PR), atto n. 1, parte I, anno 2017;
II. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SE (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2017, atto n. 1, Parte I
III. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE
(PR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
IV. Condanna a rifondere le spese di lite a CP_1 Parte_1 liquidate in euro 2.000,00, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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