TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 7467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7467 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 9.10.2025 depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 8248/2025 Previdenza vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso C.F._1 dall'avv. Alessandro Di Genova ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1. (comunicazioni alla PEC:
) Email_1
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del l.r.p.t., Direzione Generale, elett.te dom.to per la carica in Roma alla via Ciro il Grande
n. 21 – 00144, C.F. P.IVA_1 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t.,
[...] Controparte_2
elett.te dom.to per la carica in alla via Alcide De Gasperi
[...] CP_2
n. 55– 80133; , Controparte_1 in persona del l.r.p.t., Filiale di Pozzuoli, elett.te dom.to per la carica in Pozzuoli (NA) alla via Campana n. 233 – 80078.
- convenuto contumace-
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.4.2025 il ricorrente in epigrafe chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti per il periodo decorrente dal CP_1
1.8.2024 in relazione al beneficio dell'indennità di accompagnamento riconosciuto a seguito del verbale sanitario rilasciato dall' in data 23.9.2024. CP_1
Deduceva quanto segue:
- che in data 23.9.2024, il ricorrente veniva sottoposto a visita medico legale dalla CML che lo giudicava “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di CP_1 assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88). Data decorrenza: 19.7.2024”;
- che in data 24.11.2024, l'istante presentava la documentazione utile ai fini della concessione della prestazione assistenziale riconosciuta in via amministrativa, cd. modello AP70 telematico;
- che l' , nonostante la cooperazione dell'istante (nelle forme dell'invio del CP_1 modello AP70 tramite la piattaforma telematica), non aveva provveduto al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento nel termine di legge. Tanto premesso il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'istante CP_1 dei ratei dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta in sede amministrativa, con decorrenza dal 1° agosto 2024 (primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda amministrativa del 19/7/2024), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sussistendo tutti i requisiti socio economici;
rigettare le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prove e fuori termine;
condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”. Con successiva comunicazione del 21.7.2025 l' provvedeva alla liquidazione CP_1 dell'importo di € 6.452,94 nel successivo mese di agosto 2025, prestazione invocata, come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente unitamente alle note di trattazione scritta depositate il 3.10.2025; parte ricorrente chiedeva, quindi, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
L' al contrario, benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio e rimaneva CP_1 contumace All'udienza del 9.10.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** Va rilevato che, a seguito della proposizione della presente azione giudiziaria, il 21.7.2025 l' ha proceduto alla liquidazione della prestazione assistenziale e al contestuale CP_1 pagamento degli arretrati maturati medio tempore, a titolo di indennità di accompagnamento “quale invalido totale n. 044-510607876126 Cat. INVCIV,”con decorrenza dal 1 agosto 2024 (ovvero dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (19.7.2024).
Orbene nella specie può dirsi, alla luce di quanto rilevato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta e della documentazione depositata, che è cessata la materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso, pacifico il diritto del ricorrente alla prestazione assistenziale in oggetto e ai ratei maturati medio termine, rileva lo scrivente che il provvedimento di liquidazione integrale degli arretrati dell' è intervenuto solo in data 21.7.2025 (cfr. documentazione CP_1 depositata dalla parte ricorrente unitamente alle note di trattazione scritta ovvero la
Comunicazione di Liquidazione Prestazione n. 044-510607876126 Cat. INVCIV, decorrenza 1 agosto 2024) ovvero in data successiva al deposito del ricorso (1.04.2025). Appare di giustizia, pertanto, porre le spese del giudizio per intero a carico dell' , nella CP_1 misura indicata nella parte dispositiva.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 900,00 CP_1 per compensi professionali d'avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione;
Si comunichi.
Napoli, 17.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 9.10.2025 depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 8248/2025 Previdenza vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso C.F._1 dall'avv. Alessandro Di Genova ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1. (comunicazioni alla PEC:
) Email_1
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del l.r.p.t., Direzione Generale, elett.te dom.to per la carica in Roma alla via Ciro il Grande
n. 21 – 00144, C.F. P.IVA_1 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t.,
[...] Controparte_2
elett.te dom.to per la carica in alla via Alcide De Gasperi
[...] CP_2
n. 55– 80133; , Controparte_1 in persona del l.r.p.t., Filiale di Pozzuoli, elett.te dom.to per la carica in Pozzuoli (NA) alla via Campana n. 233 – 80078.
- convenuto contumace-
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.4.2025 il ricorrente in epigrafe chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti per il periodo decorrente dal CP_1
1.8.2024 in relazione al beneficio dell'indennità di accompagnamento riconosciuto a seguito del verbale sanitario rilasciato dall' in data 23.9.2024. CP_1
Deduceva quanto segue:
- che in data 23.9.2024, il ricorrente veniva sottoposto a visita medico legale dalla CML che lo giudicava “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di CP_1 assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88). Data decorrenza: 19.7.2024”;
- che in data 24.11.2024, l'istante presentava la documentazione utile ai fini della concessione della prestazione assistenziale riconosciuta in via amministrativa, cd. modello AP70 telematico;
- che l' , nonostante la cooperazione dell'istante (nelle forme dell'invio del CP_1 modello AP70 tramite la piattaforma telematica), non aveva provveduto al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento nel termine di legge. Tanto premesso il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'istante CP_1 dei ratei dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta in sede amministrativa, con decorrenza dal 1° agosto 2024 (primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda amministrativa del 19/7/2024), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sussistendo tutti i requisiti socio economici;
rigettare le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prove e fuori termine;
condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”. Con successiva comunicazione del 21.7.2025 l' provvedeva alla liquidazione CP_1 dell'importo di € 6.452,94 nel successivo mese di agosto 2025, prestazione invocata, come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente unitamente alle note di trattazione scritta depositate il 3.10.2025; parte ricorrente chiedeva, quindi, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
L' al contrario, benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio e rimaneva CP_1 contumace All'udienza del 9.10.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** Va rilevato che, a seguito della proposizione della presente azione giudiziaria, il 21.7.2025 l' ha proceduto alla liquidazione della prestazione assistenziale e al contestuale CP_1 pagamento degli arretrati maturati medio tempore, a titolo di indennità di accompagnamento “quale invalido totale n. 044-510607876126 Cat. INVCIV,”con decorrenza dal 1 agosto 2024 (ovvero dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (19.7.2024).
Orbene nella specie può dirsi, alla luce di quanto rilevato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta e della documentazione depositata, che è cessata la materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso, pacifico il diritto del ricorrente alla prestazione assistenziale in oggetto e ai ratei maturati medio termine, rileva lo scrivente che il provvedimento di liquidazione integrale degli arretrati dell' è intervenuto solo in data 21.7.2025 (cfr. documentazione CP_1 depositata dalla parte ricorrente unitamente alle note di trattazione scritta ovvero la
Comunicazione di Liquidazione Prestazione n. 044-510607876126 Cat. INVCIV, decorrenza 1 agosto 2024) ovvero in data successiva al deposito del ricorso (1.04.2025). Appare di giustizia, pertanto, porre le spese del giudizio per intero a carico dell' , nella CP_1 misura indicata nella parte dispositiva.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 900,00 CP_1 per compensi professionali d'avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione;
Si comunichi.
Napoli, 17.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile