Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 03/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6353/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 6353/2024, promossa con ricorso depositato il 24/12/2024 da:
1) Parte_1
Nata a Manduria (TA) il 10.06.1989
cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Nicoletta Scibilia
e
2) CP_1
Nato a Dakar (Senegal) il 07.03.1992
cittadino: Cod. Fisc.: Parte_2 C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Nicoletta Scibilia
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rovellasca (CO) in data 24.07.2012 (Anno 2012,
Atto n. 7, parte I)
con i seguenti figli minorenni: (nato il [...] a [...]) e (nata il Parte_3 Parte_4
20.08.2024 a Taranto),
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale, con quanto l'arreda, sita in Gerenzano (VA) Via XX Settembre n. 22, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50%, alla sig.ra , collocataria Parte_1 dei minori e ove continuerà a convivere con i medesimi. I coniugi convengono che le rate mensili di mutuo gravanti sull'indicato immobile, meglio identificato nell'allegata visura catastale (cfr. doc. 4), siano corrisposte all'Istituto bancario “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” nella misura del 50% tra le parti fino al momento in cui il sig. resterà presso l'abitazione coniugale. A decorrere dal CP_1 trasferimento del sig. in altra abitazione, la sig.ra si impegnerà al pagamento integrale CP_1 Pt_1 della rata mensile di mutuo, pari ad € 482,53, con accollo in via esclusiva dell'intero debito residuo del mutuo ipotecario acceso presso la “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”. Dal canto suo, il sig. CP_1 rinuncia ad avanzare richieste economiche relative ad eventuali giacenze monetarie presenti sul medesimo conto corrente. Il sig. si obbliga, entro e non oltre fine dicembre 2025, a cedere a CP_1 titolo gratuito, con successivo atto notarile, la propria quota del 50% del predetto immobile a favore della sig.ra che rinuncia ad avanzare pretese, domande o azioni aventi ad oggetto la Pt_1 restituzione delle somme dalla medesima versate a titolo di mutuo dal momento di accollo integrale del contratto di mutuo all'atto notarile di cessione delle quote in proprio favore da parte del sig. CP_1 per il trasferimento della proprietà dell'immobile coniugale sopra identificato, con cui la sig.ra diverrà quindi piena ed esclusiva proprietaria della casa coniugale. Del pari, il sig. Pt_1 CP_1 rinuncia ad avanzare pretese, domande o azioni aventi ad oggetto la restituzione delle somme dal medesimo versate a titolo di mutuo dal momento di stipula dello stesso contratto di mutuo all'atto notarile di cessione delle quote in favore della sig.ra Pt_1
3) affidare congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori che eserciteranno Pt_3 Pt_4 congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli per le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione (inclusa la scelta delle attività extrascolastiche, sportive e ricreative) e ad ogni altra di straordinaria amministrazione, mentre per le altre questioni attinenti all'ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà decidere separatamente dall'altro durante il tempo di permanenza dei minori presso di sé;
4) prevedere che i diritti di visita dei figli minori con il padre, tenuto conto della tenera età e dei bisogni dei minori, salvo differente accordo tra i genitori, si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
- i genitori concordano che l'inizio del pernottamento dei minori presso il padre avverrà a decorrere dal compimento del quarto anno di età per entrambi i figli;
- fino all'età di 4 anni, pertanto, i bambini staranno con il padre: a) tre giorni infrasettimanali – il lunedì, il mercoledì e il venerdì – dalle ore 18.00 alle ore 20.00; b) fine settimana alternati, nei giorni del sabato e della domenica, dalle ore 10.00 alle ore 19,00, con rientro dei minori presso la casa materna per il pernottamento;
- al compimento del quarto anno di età dei minori, il padre potrà trascorrere con i figli: a) vacanze estive per un massimo di quattro settimane, anche non consecutive, da concordare entro la fine del mese di aprile di ogni anno, uguale periodo potrà essere fruito dalla madre;
i genitori si comunicheranno entro il 30 aprile di ogni anno, il calendario delle loro vacanze con i figli, le località prescelte, i relativi indirizzi e recapiti telefonici. Nel caso in cui il padre porti con sé i figli al proprio paese di origine (Senegal), la madre dei minori potrà contattare telefonicamente i figli ogni giorno
2 per tutto il periodo in cui i figli si trovano all'estero; b) vacanze natalizie dal 24 dicembre al 06 gennaio, nel rispetto dell'alternanza annuale tra i genitori;
c) la giornata della S. Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, con rientro a casa dalla madre dopo aver cenato, nel rispetto dell'alternanza annuale;
- le ulteriori festività, diverse da quelle sopra regolamentate (es: ponte o festività di Ognissanti, ponte o festività dell'Immacolata, ponte o festività del 25 Aprile, ponte o festività del 1 Maggio, ecc.) verranno fruite dai genitori nel rispetto del principio dell'alternanza e di un riparto che garantisca equivalenti tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori. I genitori rimangono comunque liberi di stabilire, di comune accordo, deroghe a quanto sopra pattuito nel rispetto prioritario delle esigenze dei minori.
6) disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile di € 300,00 (ovverosia € 150,00 a minore), entro il giorno 15 di ogni mese, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul suo c/c personale della sig.ra a decorrere dalla data di effettiva cessazione della coabitazione tra i coniugi e con Pt_1 automatica rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici ISTAT;
7) porre a carico del padre, nella misura dell'50%, la partecipazione alle spese straordinarie di carattere medico, scolastico e ludico-sportivo che si renderanno necessarie per i figli minori, fino al raggiungimento della loro stabile indipendenza economica, così come classificate nel protocollo di codesto Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere e da intendersi qui integralmente ritrascritte;
8) disporre che l'assegno unico e universale in favore dei minori continuerà ad essere integralmente percepito dalla sig.ra le detrazioni fiscali relative ai minori spetteranno invece ai genitori Pt_1 nella misura del 50% ciascuno;
9) ai sensi dell'art. 3, lett. B), della Legge n. 1185/1967, i genitori si autorizzano sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità riguardanti i minori ed idonei all'espatrio;
10) disporre che il veicolo Twingo tg. DY620RV intestato ed utilizzato in maniera esclusiva dalla sig.ra resterà nella disponibilità esclusiva della stessa, che si farà quindi integrale carico di Pt_1 ogni costo accessorio (polizza assicurativa, tassa circolazione, manutenzioni tutte, ecc…), con espressa rinuncia del sig. ad ogni pretesa in caso di futura vendita;
CP_1
11) statuire che i conti correnti personali, separati e distinti, resteranno nella piena ed esclusiva disponibilità dei rispettivi intestatari, con reciproca rinuncia ad avanzare pretese, domande o azioni aventi ad oggetto la divisione delle somme ivi giacenti;
12) i coniugi dichiarano che, con l'adempimento di quanto previsto nel presente atto, avranno regolato ogni pendenza di debito/credito e di non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
13) statuire che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nessun reciproco assegno di mantenimento si rende necessario;
14) spese e competenze di lite compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
3
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 24.07.2012 in Rovellasca (CO) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Rovellasca (Anno 2012, Atto n. 7, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___29.1.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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