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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 301/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello pronuncia la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al N. 301/2024 R.G. Lav. promossa da:
nata a [...] il [...], residente in (12100) Parte_1
CUNEO, Via Rabia n. 22/a, rappresentata, assistita e difesa giusta procura speciale alle liti conferita su supporto cartaceo depositata in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83, III comma, c.p.c., in uno con l'originale del presente atto, dall'Avv. Monica BELTRAMO del Foro di Cuneo presso il cui studio e persona elegge domicilio ai fini del presente atto e del conseguente procedimento in (12100) CUNEO, Piazza Galimberti 13
RICORRENTE contro
titolare impresa Controparte_1 individuale Codice Fiscale/Partita Controparte_2
Iva , Partita Iva , con sede legale in (12100) C.F._1 P.IVA_1
CUNEO, Piazza Boves snc
CONVENUTO CONTUMACE oggetto: retribuzione
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Giova riportare i fatti come esposti dalla parte ricorrente:
“ L'odierno convenuto, piccolo imprenditore iscritto alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese, svolge attività di “bar – somministrazione di alimenti e bevande” all'indirizzo della sede legale all'insegna “Shisha Bar
Prestige”; il locale veniva inaugurato ed aperto al pubblico in data 6.4.2023… Il convenuto, alla ricerca di personale da impiegare nel locale in apertura, contattava l'odierna ricorrente, che aveva maturato pluriennale esperienza nel settore della ristorazione quale direttrice di sala/manager , e le richiedeva aiuto nelle fasi finali dell'allestimento del locale di prossima apertura e nella sua direzione una volta aperto al pubblico… Con decorrenza 1.4.2023 la ricorrente iniziava a prestare attività lavorativa subordinata a favore del convenuto quale responsabile dell'esercizio/ direttrice di sala. La sua posizione previdenziale ed assistenziale veniva regolarizzata con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo parziale (20 ore settimanali) avente decorrenza 5.4.2023 e scadenza naturale 5.5.2023 in cui veniva inquadrata quale cameriera VI livello professionale CCNL Turismo Pubblici Esercizi (cfr docc. 2-3)…La ricorrente, in costanza del rapporto di lavoro in esame, svolgeva di fatto mansioni di direttrice del locale riconducibili al II livello professionale
CCNL Turismo Pubblici Esercizi;
precisamente era addetta:
. agli acquisti degli arredi ed alla predisposizione/allestimento del locale ante inaugurazione;
. ai contatti con gli elettricisti per le installazioni delle luci, delle vie audio e dell'antifurto del locale ante inaugurazione;
. agli acquisti dei materiali vari mancanti nel locale ante inaugurazione;
. alla ricerca del personale da assumere nel locale, ai colloqui selettivi, ai contatti con il consulente del lavoro aziendale e con il commercialista aziendale per formalizzare le assunzioni;
. alla messa a punto dei calendari lavorativi del personale;
. al coordinamento/supervisione del personale;
. alla messa a punto del menù ed ai contatti con il grafico per la realizzazione del menù cartaceo;
2 . alla pubblicità del locale sui canali social;
. alla pulizia a fondo del locale ante inaugurazione;
. alla organizzazione di eventi con serate a tema;
. alla disposizione dei tavoli prenotati, all'accoglienza in sala dei clienti, alla gestione degli ingressi con il personale addetto alla sicurezza, alla supervisione degli ordini;
. alla installazione, al funzionamento ed alla tenuta/apertura/chiusura giornaliera della cassa;
. alla collazionatura giornaliera delle fatture e delle bolle ed alla loro successiva trasmissione al commercialista aziendale;
. alla apertura e chiusura del locale essendo in possesso delle chiavi.
La ricorrente, in costanza del rapporto di lavoro in esame, svolgeva continuamente e costantemente attività lavorativa supplementare/straordinaria.
Precisamente era impegnata:
. prima dell'apertura del locale al pubblico: il primo aprile 2023 dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 22:00; il 2.4.2023 dalle ore 10:30 alle ore
20:00; il 3.4.2023 dalle ore 11:00 alle ore 19:00; il 4.4.2023 dalle 10:30 alle 20:00; il
5.4.2023 dalle ore 08:30 alle ore 19:30;
. dall'apertura del locale era impegnata dal martedì alla domenica dalle ore
15:30/16:00 alle ore 04:00/05:00.
La ricorrente, nonostante plurime richieste, non vedeva regolarizzare il proprio impegno orario lavorativo settimanale ed il proprio inquadramento contrattuale.
Ad ogni richiesta parte datoriale la invitava a pazientare e le prometteva una assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno con un corretto inquadramento di livello professionale.
La ricorrente, in costanza del rapporto di lavoro in esame, si vedeva consegnare i prospetti paga Aprile 2023 portante l'importo di € 596,00 e Maggio
2023 portante l'importo di € 317,59 e si vedeva corrispondere i relativi ammontare ovvero non veniva correttamente retribuita per l'attività lavorativa di fatto prestata (docc. 3-4).
3 La ricorrente, in costanza del rapporto di lavoro in esame e precisamente in epoca anteriore e prossima all'apertura al pubblico del locale, si recava in più occasioni a Torino presso il magazzino e presso l'Ikea ed a Cuneo presso CP_3 altri esercizi commerciali per effettuare acquisti merce per il locale e, su richiesta di parte datoriale, ne anticipava il pagamento tramite la propria carta di credito.
Precisamente:
. in data 2.4.2023 si recava presso Ikea in Collegno ove acquistava articoli vari e pagava merce da destinare al locale per € 337,75;
. in data 3.4.2023 si recava presso in Torino ove Controparte_4 acquistava bevande e elettrodomestici e pagava merce da destinare al locale per € 245,85;
. in data 3.4.2023 si recava presso Supermercato Ipercity in Cuneo ove acquistava cancelleria e pagava merce da destinare al locale per € 88,89;
. in data 3.4.2023 si recava presso in Torino ove Controparte_4 acquistava bevande e elettrodomestici e pagava merce da destinare al locale per € 73,26.
. in data 4.4.2023 si recava presso Obi S.p.a. in Cuneo ove acquistava mobile armadietto e pagava merce da destinare al locale per € 230,00.
Dette anticipazioni, ammontanti all'importo complessivo di € 975,75 non le venivano rimborsate (doc. 5).
La ricorrente, in costanza di rapporto in esame, era responsabile del sistema di allarme del locale ed era sempre reperibile in caso di attivazione del medesimo avendo parte datoriale preteso che il suo numero di cellulare venisse collegato all'impianto.
La relativa indennità di reperibilità non le veniva corrisposta.
Le rivendicazioni della lavoratrice non venivano accolte neppure a seguito inoltro diffida sindacale 7.7.2023 (doc. 6).
La ricorrente, in detta sede, alla luce delle mansioni di fatto sempre espletate in costanza del rapporto - sin dall'inizio non regolarizzato del medesimo ovvero sin dalli 1.4.2023- e dell'orario di lavoro di fatto sempre osservato in costanza del rapporto, invoca il riconoscimento della sussistenza di un ordinario
4 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno sin dalli
1.4.2023 alli 5.5.2023 quale impiegata II livello professionale CCNL Turismo
Pubblici Esercizi e la corresponsione delle conseguenti differenze retributive afferenti i sovra dettagliati titoli ovvero:
. € 1.176,83 per differenza livello emolumenti retributivi attività ordinaria, attività supplementare/straordinaria nel periodo 1.4.2023-5.5.2023, per differenza livello su maturati ratei ferie nel periodo 1.4.2023-5.5.2023, per differenza livello su festività abolite nel periodo 1.4.2023-5.5.2023;
. € 161,06 per maturato trattamento di fine rapporto nel periodo 1.4.2023-
5.5.2023 tenendo conto del II livello professionale;
. € 300,00 spese viaggi non rimborsati;
. € 100,00 indennità reperibilità; oltre
. € 975,75 anticipazioni sostenute per conto parte datoriale non rimborsate;
il tutto per l'importo complessivo di € 2.713,64 come analiticamente indicato nei conteggi in allegato al presente atto, tanto da divenire parte integrante, redatti dall'Ufficio Vertenze C.I.S.L. Cuneo in applicazione dei minimi contrattuali previsti dal CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio, II livello professionale (doc. 7)”
Tanto premesso in fatto deduceva che in relazione alle mansioni svolte e come illustrate, il corretto inquadramento contrattuale secondo il CCNL Turismo
Pubblici Esercizi era quello tipizzato dall'art. 54 che prevede per il II livello professionale: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè: - direttore servizio mensa o capo impianto mensa;
- capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere); - capo laboratorio (compreso capo laboratorio pasticceria) intendendosi per tale colui al quale vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza sull'impiego delle materie prime, degli utensili
e dei macchinari e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai, escludendo dal computo gli apprendisti;
- responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda
5 diplomato con mansioni di concetto); primo maître o capo servizio sala;
- ispettore mensa;
- responsabile impianti tecnici;
- capo cuoco p.e. e ristorazione collettiva;
- capo contabile;
- operatore o procuratore doganale catering;
- capo ufficio catering;
- supervisore catering;
- primo barman p.e.; - capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco - bar;
- capo banconiere di pasticceria, intendendosi per tale l'addetto alla vendita il quale sovraintenda ai servizi del relativo negozio o reparto annesso a pubblico esercizio, in quanto il proprietario non attenda continuamente alla vendita, e che abbia alle sue dipendenze dipendenti qualificati delle categorie inferiori;
- magazziniere consegnatario o economo, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità tecnico amministrativa del magazzino coordinando l'attività di altri magazzinieri comuni;
- cassiere centrale catering;
- capo c.e.d.; - analista - programmatore c.e.d.; - assistente di direzione, intendendosi per tale colui che sovraintenda alla gestione esecutiva di un settore commerciale di un pubblico esercizio;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”. Invero richiamava poi l'art. 2103 c.c. che statuisce “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte” ed in particolare il settimo comma “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”, per affermare che il lavoratore che ha svolto mansioni superiori in concreto ed in via continuativa ha diritto ad essere inquadrato nella categoria corrispondente al lavoro effettivamente svolto ed alla corresponsione del relativo trattamento economico.
Richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione: l' ordinanza n. 9414 del 18.04.2018, ha affermato che per il riconoscimento della qualifica superiore
è necessario sviluppare un ragionamento trifasico ovvero accertare in fatto le attività lavorative svolte in concreto;
individuare le qualifiche e i gradi previsti
6 dal contratto collettivo di categoria;
raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Quanto all'orario lavorativo, richiamava l'art. 3 D.Lgs. n. 66/2003 che fissa l'orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, demandando alla contrattazione collettiva la possibilità di definire una durata inferiore, per rilevare che ove il normale orario di lavoro stabilito dalla legge o l'orario di lavoro concordato nel rapporto di lavoro a tempo parziale vengano superati, si configurano rispettivamente le ipotesi di lavoro straordinario allorché le prestazioni lavorative siano svolte oltre il normale orario di lavoro stabilito dalla legge in 40 ore settimanali per i rapporti lavorativi a tempo pieno e le ipotesi di lavoro supplementare allorché le prestazioni lavorative siano svolte oltre l'orario di lavoro ridotto come concordato fra le parti, ma comunque entro l'orario di lavoro normale fissato dalla legge in 40 ore settimanali.
Nel caso alla lavoratrice era stata, di fatto, sempre demandata, senza soluzione di continuità, in costanza di rapporto ad espletare attività lavorativa supplementare/straordinaria che non le è stata correttamente retribuita.
Pertanto alla luce delle mansioni di fatto sempre espletate in costanza del rapporto e dell'orario di lavoro di fatto sempre osservato in costanza del rapporto, invocava il riconoscimento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno sin dalli
1.4.2023 alli 5.5.2023 quale impiegata II livello professionale CCNL Turismo
Pubblici Esercizi e la corresponsione delle conseguenti differenze retributive afferenti i sovra dettagliati titoli ovvero:
€ 1.176,83 per differenza livello emolumenti retributivi attività ordinaria, attività supplementare/straordinaria nel periodo 1.4.2023-5.5.2023, per differenza livello su maturati ratei ferie nel periodo 1.4.2023-5.5.2023, per differenza livello su festività abolite nel periodo 1.4.2023-5.5.2023;
. € 161,06 per maturato trattamento di fine rapporto nel periodo 1.4.2023-
5.5.2023 tenendo conto del II livello professionale;
. € 300,00 spese viaggi non rimborsati;
. € 100,00 indennità reperibilità; oltre
7 . € 975,75 anticipazioni sostenute per conto parte datoriale non rimborsate;
il tutto per l'importo complessivo di € 2.713,64 come analiticamente indicato nei conteggi in allegato al presente atto, tanto da divenire parte integrante, redatti dall'Ufficio Vertenze C.I.S.L. Cuneo in applicazione dei minimi contrattuali previsti dal CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio, II livello professionale, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale maturati dal sorgere dei singoli crediti al saldo”. rivalutazione ed interessi al tasso legale maturati dal sorgere dei singoli crediti al saldo”.
E ciò nel rispetto degli articoli 36 Cost. e degli artt. 2099, 2119 e 2120 c.c..
Chiedeva quindi nel merito,
“previo accertamento e conseguente riconoscimento che tra le Parti si è perfezionato sin dalli 1.4.2023 un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno che vede la Lavoratrice da inquadrarsi quale impiegata II livello professionale CCNL Turismo Pubblici Esercizi
. previo accertamento e conseguente riconoscimento che la Ricorrente ha svolto a favore della Convenuta, nel periodo lavorato dal 1.4.2023 al 5.5.2023, senza soluzione di continuità, mansioni che la rendono inquadrabile al II livello professionale del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio;
. dichiararsi tenuto e quindi condannarsi il convenuto
[...]
titolare impresa individuale Controparte_1 [...]
con sede legale in (12100) CUNEO, Piazza Boves Controparte_2 snc, al pagamento in favore della Ricorrente, per i titoli di narrativa come analiticamente riportati nei conteggi prodotti redatti dall Parte_2
, dell'importo complessivo di € 1.737,89 ovvero quello veriore
[...] accertando, oltre interessi e rivalutazione sulla somma rivalutata dal sorgere dei singoli crediti sino al saldo se del caso ai sensi dell'articolo 36 Cost..
. dichiararsi tenuto e quindi condannarsi il convenuto alla restituzione alla
Ricorrente degli importi da questa anticipati per acquisti merce destinata al locale ammontanti a complessivi € 975,75
Con vittoria di spese, onorari e diritti, oltre iva e cpa. Sentenza esecutiva come per legge".
8 Il convenuto, nonostante regolare notifica, non si costituiva e veniva dichiarato contumace
Veniva ammesso e quindi assunto l'interpello formale del convenuto sui capi di prova dedotti, ma il convenuto non si presentava nonostante regolare notifica della ordinanza ammissiva della prova.
Alla luce dell'interpello negativo il giudice riteneva superflue le prove testimoniali e invitava la parte alla discussione.
La causa era quindi decisa come da dispositivo letto in udienza.
Si osserva.
La domanda va accolta per le ragioni che seguono.
La ricorrente ha indicato analiticamente e con assoluta precisione sia i termini del contratto stipulato con il convenuto sia le mansioni in concreto svolte;
su tali circostanze – per le quali vi è un principio di prova scritta, data dai documenti prodotti- sono state ammesse le prove orali;
l'interpello negativo ha indotto l'ufficio a ritenere superflue le prove testimoniali in quanto ai sensi dell'art 232 c.p.c il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ( Cassazione civile ord.
9436/2018) .
Nel caso, come detto, vi è prova dell'avvenuta instaurazione di un contratto di lavoro tra le parti, ancorchè a tempo determinato, vi è prova che il contratto ebbe esecuzione come desumibile dai prospetti paga, vi è prova che la lavoratrice richiese tramite sindacato l'inquadramento superiore, nonché il riconoscimento del tempo indeterminato, senza che il datore di lavoro si sia preoccupato di fornire alcuna risposta, dimostrando così con la contumacia di non aver alcun interesse a difendersi nel processo.
I fatti dedotti, a seguito di una valutazione complessiva delle risultanze in atti, possono ritenersi ammessi.
La domanda va quindi accolta
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori tabellari del DM 147/22, in applicazione dei valori dello scaglione di riferimento dato dal valore della domanda
9
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara che tra le parti si è perfezionato in data 1.4.23 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, con inquadramento della quale impiegata II livello professionale CCNL Turismo Pubblici Pt_1
Esercizi e che le mansioni sono state svolte fino al 5.5.2023 dichiara tenuto e condanna il convenuto
[...]
, titolare impresa individuale Controparte_1 [...] con sede legale in Cuneo Piazza Boves snc, al Controparte_2 pagamento in favore della Ricorrente, dell'importo complessivo di € 1.737,89 oltre interessi e rivalutazione sulla somma rivalutata dal sorgere dei singoli crediti sino al saldo nonché alla restituzione alla degli importi da Pt_1 questa anticipati per acquisti merce destinata al locale ammontanti a complessivi € 975,75 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo
Dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente liquidate in euro 1.314,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Cuneo, il 20 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello pronuncia la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al N. 301/2024 R.G. Lav. promossa da:
nata a [...] il [...], residente in (12100) Parte_1
CUNEO, Via Rabia n. 22/a, rappresentata, assistita e difesa giusta procura speciale alle liti conferita su supporto cartaceo depositata in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83, III comma, c.p.c., in uno con l'originale del presente atto, dall'Avv. Monica BELTRAMO del Foro di Cuneo presso il cui studio e persona elegge domicilio ai fini del presente atto e del conseguente procedimento in (12100) CUNEO, Piazza Galimberti 13
RICORRENTE contro
titolare impresa Controparte_1 individuale Codice Fiscale/Partita Controparte_2
Iva , Partita Iva , con sede legale in (12100) C.F._1 P.IVA_1
CUNEO, Piazza Boves snc
CONVENUTO CONTUMACE oggetto: retribuzione
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Giova riportare i fatti come esposti dalla parte ricorrente:
“ L'odierno convenuto, piccolo imprenditore iscritto alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese, svolge attività di “bar – somministrazione di alimenti e bevande” all'indirizzo della sede legale all'insegna “Shisha Bar
Prestige”; il locale veniva inaugurato ed aperto al pubblico in data 6.4.2023… Il convenuto, alla ricerca di personale da impiegare nel locale in apertura, contattava l'odierna ricorrente, che aveva maturato pluriennale esperienza nel settore della ristorazione quale direttrice di sala/manager , e le richiedeva aiuto nelle fasi finali dell'allestimento del locale di prossima apertura e nella sua direzione una volta aperto al pubblico… Con decorrenza 1.4.2023 la ricorrente iniziava a prestare attività lavorativa subordinata a favore del convenuto quale responsabile dell'esercizio/ direttrice di sala. La sua posizione previdenziale ed assistenziale veniva regolarizzata con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo parziale (20 ore settimanali) avente decorrenza 5.4.2023 e scadenza naturale 5.5.2023 in cui veniva inquadrata quale cameriera VI livello professionale CCNL Turismo Pubblici Esercizi (cfr docc. 2-3)…La ricorrente, in costanza del rapporto di lavoro in esame, svolgeva di fatto mansioni di direttrice del locale riconducibili al II livello professionale
CCNL Turismo Pubblici Esercizi;
precisamente era addetta:
. agli acquisti degli arredi ed alla predisposizione/allestimento del locale ante inaugurazione;
. ai contatti con gli elettricisti per le installazioni delle luci, delle vie audio e dell'antifurto del locale ante inaugurazione;
. agli acquisti dei materiali vari mancanti nel locale ante inaugurazione;
. alla ricerca del personale da assumere nel locale, ai colloqui selettivi, ai contatti con il consulente del lavoro aziendale e con il commercialista aziendale per formalizzare le assunzioni;
. alla messa a punto dei calendari lavorativi del personale;
. al coordinamento/supervisione del personale;
. alla messa a punto del menù ed ai contatti con il grafico per la realizzazione del menù cartaceo;
2 . alla pubblicità del locale sui canali social;
. alla pulizia a fondo del locale ante inaugurazione;
. alla organizzazione di eventi con serate a tema;
. alla disposizione dei tavoli prenotati, all'accoglienza in sala dei clienti, alla gestione degli ingressi con il personale addetto alla sicurezza, alla supervisione degli ordini;
. alla installazione, al funzionamento ed alla tenuta/apertura/chiusura giornaliera della cassa;
. alla collazionatura giornaliera delle fatture e delle bolle ed alla loro successiva trasmissione al commercialista aziendale;
. alla apertura e chiusura del locale essendo in possesso delle chiavi.
La ricorrente, in costanza del rapporto di lavoro in esame, svolgeva continuamente e costantemente attività lavorativa supplementare/straordinaria.
Precisamente era impegnata:
. prima dell'apertura del locale al pubblico: il primo aprile 2023 dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 22:00; il 2.4.2023 dalle ore 10:30 alle ore
20:00; il 3.4.2023 dalle ore 11:00 alle ore 19:00; il 4.4.2023 dalle 10:30 alle 20:00; il
5.4.2023 dalle ore 08:30 alle ore 19:30;
. dall'apertura del locale era impegnata dal martedì alla domenica dalle ore
15:30/16:00 alle ore 04:00/05:00.
La ricorrente, nonostante plurime richieste, non vedeva regolarizzare il proprio impegno orario lavorativo settimanale ed il proprio inquadramento contrattuale.
Ad ogni richiesta parte datoriale la invitava a pazientare e le prometteva una assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno con un corretto inquadramento di livello professionale.
La ricorrente, in costanza del rapporto di lavoro in esame, si vedeva consegnare i prospetti paga Aprile 2023 portante l'importo di € 596,00 e Maggio
2023 portante l'importo di € 317,59 e si vedeva corrispondere i relativi ammontare ovvero non veniva correttamente retribuita per l'attività lavorativa di fatto prestata (docc. 3-4).
3 La ricorrente, in costanza del rapporto di lavoro in esame e precisamente in epoca anteriore e prossima all'apertura al pubblico del locale, si recava in più occasioni a Torino presso il magazzino e presso l'Ikea ed a Cuneo presso CP_3 altri esercizi commerciali per effettuare acquisti merce per il locale e, su richiesta di parte datoriale, ne anticipava il pagamento tramite la propria carta di credito.
Precisamente:
. in data 2.4.2023 si recava presso Ikea in Collegno ove acquistava articoli vari e pagava merce da destinare al locale per € 337,75;
. in data 3.4.2023 si recava presso in Torino ove Controparte_4 acquistava bevande e elettrodomestici e pagava merce da destinare al locale per € 245,85;
. in data 3.4.2023 si recava presso Supermercato Ipercity in Cuneo ove acquistava cancelleria e pagava merce da destinare al locale per € 88,89;
. in data 3.4.2023 si recava presso in Torino ove Controparte_4 acquistava bevande e elettrodomestici e pagava merce da destinare al locale per € 73,26.
. in data 4.4.2023 si recava presso Obi S.p.a. in Cuneo ove acquistava mobile armadietto e pagava merce da destinare al locale per € 230,00.
Dette anticipazioni, ammontanti all'importo complessivo di € 975,75 non le venivano rimborsate (doc. 5).
La ricorrente, in costanza di rapporto in esame, era responsabile del sistema di allarme del locale ed era sempre reperibile in caso di attivazione del medesimo avendo parte datoriale preteso che il suo numero di cellulare venisse collegato all'impianto.
La relativa indennità di reperibilità non le veniva corrisposta.
Le rivendicazioni della lavoratrice non venivano accolte neppure a seguito inoltro diffida sindacale 7.7.2023 (doc. 6).
La ricorrente, in detta sede, alla luce delle mansioni di fatto sempre espletate in costanza del rapporto - sin dall'inizio non regolarizzato del medesimo ovvero sin dalli 1.4.2023- e dell'orario di lavoro di fatto sempre osservato in costanza del rapporto, invoca il riconoscimento della sussistenza di un ordinario
4 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno sin dalli
1.4.2023 alli 5.5.2023 quale impiegata II livello professionale CCNL Turismo
Pubblici Esercizi e la corresponsione delle conseguenti differenze retributive afferenti i sovra dettagliati titoli ovvero:
. € 1.176,83 per differenza livello emolumenti retributivi attività ordinaria, attività supplementare/straordinaria nel periodo 1.4.2023-5.5.2023, per differenza livello su maturati ratei ferie nel periodo 1.4.2023-5.5.2023, per differenza livello su festività abolite nel periodo 1.4.2023-5.5.2023;
. € 161,06 per maturato trattamento di fine rapporto nel periodo 1.4.2023-
5.5.2023 tenendo conto del II livello professionale;
. € 300,00 spese viaggi non rimborsati;
. € 100,00 indennità reperibilità; oltre
. € 975,75 anticipazioni sostenute per conto parte datoriale non rimborsate;
il tutto per l'importo complessivo di € 2.713,64 come analiticamente indicato nei conteggi in allegato al presente atto, tanto da divenire parte integrante, redatti dall'Ufficio Vertenze C.I.S.L. Cuneo in applicazione dei minimi contrattuali previsti dal CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio, II livello professionale (doc. 7)”
Tanto premesso in fatto deduceva che in relazione alle mansioni svolte e come illustrate, il corretto inquadramento contrattuale secondo il CCNL Turismo
Pubblici Esercizi era quello tipizzato dall'art. 54 che prevede per il II livello professionale: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè: - direttore servizio mensa o capo impianto mensa;
- capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere); - capo laboratorio (compreso capo laboratorio pasticceria) intendendosi per tale colui al quale vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza sull'impiego delle materie prime, degli utensili
e dei macchinari e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai, escludendo dal computo gli apprendisti;
- responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda
5 diplomato con mansioni di concetto); primo maître o capo servizio sala;
- ispettore mensa;
- responsabile impianti tecnici;
- capo cuoco p.e. e ristorazione collettiva;
- capo contabile;
- operatore o procuratore doganale catering;
- capo ufficio catering;
- supervisore catering;
- primo barman p.e.; - capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco - bar;
- capo banconiere di pasticceria, intendendosi per tale l'addetto alla vendita il quale sovraintenda ai servizi del relativo negozio o reparto annesso a pubblico esercizio, in quanto il proprietario non attenda continuamente alla vendita, e che abbia alle sue dipendenze dipendenti qualificati delle categorie inferiori;
- magazziniere consegnatario o economo, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità tecnico amministrativa del magazzino coordinando l'attività di altri magazzinieri comuni;
- cassiere centrale catering;
- capo c.e.d.; - analista - programmatore c.e.d.; - assistente di direzione, intendendosi per tale colui che sovraintenda alla gestione esecutiva di un settore commerciale di un pubblico esercizio;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”. Invero richiamava poi l'art. 2103 c.c. che statuisce “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte” ed in particolare il settimo comma “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”, per affermare che il lavoratore che ha svolto mansioni superiori in concreto ed in via continuativa ha diritto ad essere inquadrato nella categoria corrispondente al lavoro effettivamente svolto ed alla corresponsione del relativo trattamento economico.
Richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione: l' ordinanza n. 9414 del 18.04.2018, ha affermato che per il riconoscimento della qualifica superiore
è necessario sviluppare un ragionamento trifasico ovvero accertare in fatto le attività lavorative svolte in concreto;
individuare le qualifiche e i gradi previsti
6 dal contratto collettivo di categoria;
raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Quanto all'orario lavorativo, richiamava l'art. 3 D.Lgs. n. 66/2003 che fissa l'orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, demandando alla contrattazione collettiva la possibilità di definire una durata inferiore, per rilevare che ove il normale orario di lavoro stabilito dalla legge o l'orario di lavoro concordato nel rapporto di lavoro a tempo parziale vengano superati, si configurano rispettivamente le ipotesi di lavoro straordinario allorché le prestazioni lavorative siano svolte oltre il normale orario di lavoro stabilito dalla legge in 40 ore settimanali per i rapporti lavorativi a tempo pieno e le ipotesi di lavoro supplementare allorché le prestazioni lavorative siano svolte oltre l'orario di lavoro ridotto come concordato fra le parti, ma comunque entro l'orario di lavoro normale fissato dalla legge in 40 ore settimanali.
Nel caso alla lavoratrice era stata, di fatto, sempre demandata, senza soluzione di continuità, in costanza di rapporto ad espletare attività lavorativa supplementare/straordinaria che non le è stata correttamente retribuita.
Pertanto alla luce delle mansioni di fatto sempre espletate in costanza del rapporto e dell'orario di lavoro di fatto sempre osservato in costanza del rapporto, invocava il riconoscimento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno sin dalli
1.4.2023 alli 5.5.2023 quale impiegata II livello professionale CCNL Turismo
Pubblici Esercizi e la corresponsione delle conseguenti differenze retributive afferenti i sovra dettagliati titoli ovvero:
€ 1.176,83 per differenza livello emolumenti retributivi attività ordinaria, attività supplementare/straordinaria nel periodo 1.4.2023-5.5.2023, per differenza livello su maturati ratei ferie nel periodo 1.4.2023-5.5.2023, per differenza livello su festività abolite nel periodo 1.4.2023-5.5.2023;
. € 161,06 per maturato trattamento di fine rapporto nel periodo 1.4.2023-
5.5.2023 tenendo conto del II livello professionale;
. € 300,00 spese viaggi non rimborsati;
. € 100,00 indennità reperibilità; oltre
7 . € 975,75 anticipazioni sostenute per conto parte datoriale non rimborsate;
il tutto per l'importo complessivo di € 2.713,64 come analiticamente indicato nei conteggi in allegato al presente atto, tanto da divenire parte integrante, redatti dall'Ufficio Vertenze C.I.S.L. Cuneo in applicazione dei minimi contrattuali previsti dal CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio, II livello professionale, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale maturati dal sorgere dei singoli crediti al saldo”. rivalutazione ed interessi al tasso legale maturati dal sorgere dei singoli crediti al saldo”.
E ciò nel rispetto degli articoli 36 Cost. e degli artt. 2099, 2119 e 2120 c.c..
Chiedeva quindi nel merito,
“previo accertamento e conseguente riconoscimento che tra le Parti si è perfezionato sin dalli 1.4.2023 un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno che vede la Lavoratrice da inquadrarsi quale impiegata II livello professionale CCNL Turismo Pubblici Esercizi
. previo accertamento e conseguente riconoscimento che la Ricorrente ha svolto a favore della Convenuta, nel periodo lavorato dal 1.4.2023 al 5.5.2023, senza soluzione di continuità, mansioni che la rendono inquadrabile al II livello professionale del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio;
. dichiararsi tenuto e quindi condannarsi il convenuto
[...]
titolare impresa individuale Controparte_1 [...]
con sede legale in (12100) CUNEO, Piazza Boves Controparte_2 snc, al pagamento in favore della Ricorrente, per i titoli di narrativa come analiticamente riportati nei conteggi prodotti redatti dall Parte_2
, dell'importo complessivo di € 1.737,89 ovvero quello veriore
[...] accertando, oltre interessi e rivalutazione sulla somma rivalutata dal sorgere dei singoli crediti sino al saldo se del caso ai sensi dell'articolo 36 Cost..
. dichiararsi tenuto e quindi condannarsi il convenuto alla restituzione alla
Ricorrente degli importi da questa anticipati per acquisti merce destinata al locale ammontanti a complessivi € 975,75
Con vittoria di spese, onorari e diritti, oltre iva e cpa. Sentenza esecutiva come per legge".
8 Il convenuto, nonostante regolare notifica, non si costituiva e veniva dichiarato contumace
Veniva ammesso e quindi assunto l'interpello formale del convenuto sui capi di prova dedotti, ma il convenuto non si presentava nonostante regolare notifica della ordinanza ammissiva della prova.
Alla luce dell'interpello negativo il giudice riteneva superflue le prove testimoniali e invitava la parte alla discussione.
La causa era quindi decisa come da dispositivo letto in udienza.
Si osserva.
La domanda va accolta per le ragioni che seguono.
La ricorrente ha indicato analiticamente e con assoluta precisione sia i termini del contratto stipulato con il convenuto sia le mansioni in concreto svolte;
su tali circostanze – per le quali vi è un principio di prova scritta, data dai documenti prodotti- sono state ammesse le prove orali;
l'interpello negativo ha indotto l'ufficio a ritenere superflue le prove testimoniali in quanto ai sensi dell'art 232 c.p.c il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ( Cassazione civile ord.
9436/2018) .
Nel caso, come detto, vi è prova dell'avvenuta instaurazione di un contratto di lavoro tra le parti, ancorchè a tempo determinato, vi è prova che il contratto ebbe esecuzione come desumibile dai prospetti paga, vi è prova che la lavoratrice richiese tramite sindacato l'inquadramento superiore, nonché il riconoscimento del tempo indeterminato, senza che il datore di lavoro si sia preoccupato di fornire alcuna risposta, dimostrando così con la contumacia di non aver alcun interesse a difendersi nel processo.
I fatti dedotti, a seguito di una valutazione complessiva delle risultanze in atti, possono ritenersi ammessi.
La domanda va quindi accolta
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori tabellari del DM 147/22, in applicazione dei valori dello scaglione di riferimento dato dal valore della domanda
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara che tra le parti si è perfezionato in data 1.4.23 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, con inquadramento della quale impiegata II livello professionale CCNL Turismo Pubblici Pt_1
Esercizi e che le mansioni sono state svolte fino al 5.5.2023 dichiara tenuto e condanna il convenuto
[...]
, titolare impresa individuale Controparte_1 [...] con sede legale in Cuneo Piazza Boves snc, al Controparte_2 pagamento in favore della Ricorrente, dell'importo complessivo di € 1.737,89 oltre interessi e rivalutazione sulla somma rivalutata dal sorgere dei singoli crediti sino al saldo nonché alla restituzione alla degli importi da Pt_1 questa anticipati per acquisti merce destinata al locale ammontanti a complessivi € 975,75 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo
Dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente liquidate in euro 1.314,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Cuneo, il 20 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
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