Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/12/2025, n. 22500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22500 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22500/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05969/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5969 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ON AC, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Angiolini, Paolo Panariti, Giulio Gomitanti, Stefano Invernizzi, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Panariti in Roma, via Celimontana 38;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
DE BA, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriella Mattioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa idonea cautela,
- della relazione finale datata 20 febbraio 2025 della Commissione giudicatrice della procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza, codice concorso 2024POE006, comprensiva dei suoi allegati (sub doc. 1), nonché di tutti i verbali della procedura selettiva (sub docc. 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16);
- del Decreto Rettorale n. 784/2025 dell’11 marzo 2025, con il quale il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza ha approvato gli atti della procedura selettiva avente codice concorso 2024POE006 (sub doc. 2);
- della delibera assunta il 25 marzo 2025 dal Consiglio del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo, ristretto ai professori di I fascia, dell’Università di Studi di Roma La Sapienza, di approvazione della proposta di chiamata del controinteressato prof. DE BA comprensiva dei suoi allegati ivi incluso il verbale del seminario tenuto da quest’ultimo il 25 marzo 2025 (doc. 3);
- della delibera di approvazione della proposta di chiamata da parte della Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia, assunta in data 10 aprile 2025 (doc. 4);
- della delibera di approvazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, qualora già assunta in data alla data di notificazione del presente ricorso;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, esecutivo, attuativo o comunque connesso rispetto agli atti impugnati, con riserva di motivi aggiunti, anche per quanto non conosciuto
e per il risarcimento
di ogni danno subito e subendo dalla ricorrente in relazione agli atti impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ON AC il 26 giugno 2025:
per l’annullamento dei seguenti atti:
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Università La Sapienza del 17.4.2025 (sub doc. 31 già depositato con la memoria cautelare);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del prof. DE BA e dell’Università degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. AB La MA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 9 maggio e depositato il 16 maggio 2025 la professoressa ON AC impugna il decreto rettorale 784 dell’11 marzo 2025, recante esito della procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi Roma La Sapienza, per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione, Facoltà di Medicina e Psicologia, per il gruppo scientifico-disciplinare (GSD) 11/PAED-02 (“Ricerca educativa, didattica, pedagogia speciale e pedagogia sperimentale”) e settore scientifico-disciplinare PAED-02/B (“Pedagogia sperimentale”), unitamente alla relazione finale della Commissione giudicatrice e ai successivi atti inerenti il procedimento di chiamata del vincitore, professor DE BA.
1.1. Il bando ha previsto i seguenti criteri di valutazione (doc.5 della ricorrente, art. 1):
“ Criteri di valutazione individuale:
-responsabilità gestionale e istituzionale all'interno dell'istituzione accademica e/o di ricerca in ambito della didattica, ricerca e terza missione;
-partecipazione e responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali;
-partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, e comitati nazionali e internazionali per la promozione o la valutazione della ricerca;
-attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
-attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
-conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica.
Criteri comparativi:
-qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico, del carattere innovativo e della collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale;
-qualità e quantità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca e formazione a livello internazionale e nazionale;
-quantità e continuità della produzione scientifica coerente con il Settore scientifico disciplinare M-PED/04;
-consistenza dell’attività di ricerca empirica quantitativa e qualitativa sulle tematiche di interesse del bando.
Seminario: prima della chiamata il candidato/la candidata dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento sulle proprie attività di ricerca ”.
L’articolo 5 del bando (“ Adempimenti della Commissione giudicatrice ”) definisce poi ampiamente i compiti della Commissione, in sintesi come segue:
(i) predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli, l’accertamento della qualificazione scientifica, delle competenze linguistiche e dei titoli attestanti “ attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri ”;
(ii) effettuare una motivata valutazione collegiale dei candidati seguita da una valutazione comparativa quanto ai titoli documentati, prevalentemente o esclusivamente mediante autocertificazione (a titolo di esempio: dottorato di ricerca, eventuale attività didattica in Italia o all’estero, titolarità di brevetti, relatore a congressi);
(iii) effettuare la valutazione comparativa sulla base della congruenza con il gruppo o settore scientifico-disciplinare, della rilevanza scientifica della collocazione editoriale o diffusione; dell’originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni; della determinazione analitica dell’apporto individuale in caso di lavori in collaborazione.
A ciò il bando aggiunge che la Commissione “ valuta inoltre i seguenti titoli:
-attività didattica prestata a livello universitario congruente con l’attività didattica prevista nel bando;
-produzione scientifica congruente con la declaratoria del GSD/SC-SSD per il quale è stata bandita la procedura, in particolare sotto i profili della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel Bando;
-altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi;
-i risultati scientifici nella pregressa attività in campo clinico, relativamente ai GSD/SC-SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza;
-attività in campo clinico, relativamente ai GSD/SC-SSD in cui sia richiesta tale specifica Competenza ”.
L’articolo 5 del bando prevede poi che la Commissione deve valutare la consistenza complessiva, l’intensità e la continuità temporale della produzione scientifica, e individua gli indicatori non bibliometrici per le pubblicazioni, venendo in rilievo un settore scientifico-disciplinare non caratterizzato da indici bibliometrici.
Si prevede infine che “ Sono da considerare per rilievo, nell’ordine:
-produzione scientifica congruente con la declaratoria del GSD/SC-SSD, in particolare sotto i profili
della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel Bando;
-attività didattica prestata a livello universitario congruente con l’attività didattica prevista nel bando;
-altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione
ad organi collegiali elettivi;
-i risultati scientifici nella pregressa attività in campo clinico, relativamente ai GSD/SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza;
-attività in campo clinico, relativamente ai GSD/SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza;
-accertamento delle competenze linguistiche, ove previsto dal bando;
-prova didattica – lezione per le procedure selettive di chiamata a professore di I e di I fascia, diretta
all’accertamento delle competenze didattiche dei ricercatori e di coloro che non ricoprano già la posizione di Professori di I o di II fascia o non abbiano svolto in qualità di RTI almeno cinque anni di attività didattica certificata dall’Ateneo di appartenenza ”.
1.2. Nel corso della procedura, la Commissione giudicatrice ha operato come segue (cfr. doc. dell’Avvocatura dello Stato del 5 giugno 2025):
-in data 5 dicembre 2024 ha preso atto dei summenzionati criteri per la valutazione dei candidati, senza integrarli, confermato il numero massimo delle pubblicazioni selezionabili pari a quindici, definito le modalità della prova didattica e riportato parzialmente gli elementi di rilievo da considerare per ordine nella valutazione dei candidati, senza ribadire il rilievo delle attività cliniche e delle competenze linguistiche;
-in data 16 gennaio 2025 ha iniziato a esaminare la documentazione dei candidati, decidendo di riconvocarsi per il successivo 27 gennaio vista l’entità dei titoli e dell’attività scientifica dei candidati, con successive sedute per il prosieguo dell’attività dei lavori in data 27 gennaio, 31 gennaio, 7 febbraio, 11 febbraio e 20 febbraio 2025.
A tale ultima data ha approvato a maggioranza un profilo curricolare comprensivo dell’attività didattica svolta e una valutazione collegiale del profilo e di merito complessivo dell’attività di ricerca dei candidati.
Nel verbale dell’ultima seduta del 20 febbraio 2025 si legge che “ Il Presidente, prof.ssa Anna Salerni, come già avanzato nelle riunioni precedenti, e in particolare nella sesta riunione, ribadisce di essere in disaccordo con gli altri componenti della Commissione riguardo a quanto riportato negli allegati 1 e 2 al presente verbale, relativamente al profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica, alla valutazione del profilo e alla valutazione delle attività di ricerca e al giudizio complessivo dei due candidati, e per tale ragione redige una relazione di minoranza allegata al presente verbale (allegato3 al verbale 7) ”.
Sempre nella seduta del 20 febbraio 2025 la Commissione a maggioranza ha individuato il controinteressato quale vincitore della procedura selettiva.
1.3. Nell’allegato 2 alla relazione finale la Commissione ha svolto una valutazione complessiva dei due candidati, comprensiva di tutte le valutazioni espresse, che può essere così sintetizzata:
-entrambi i candidati hanno un percorso che evidenzia piena maturità accademica;
-la valutazione complessiva è aggettivata come “eccellente” per il controinteressato e “ottima” per la ricorrente;
-il professor BA ha assunto ruoli istituzionali di rilievo e la professoressa AC ha dimostrato continuità e notevole ampiezza delle responsabilità istituzionali e gestionali, commisurata al ruolo di professoressa ordinaria rivestito all’interno di tre sedi accademiche dal 2004;
-il professor BA si caratterizza per un’attività di ricerca nell’ambito della terza missione e del public engagement fortemente congruente rispetto ai risultati, “ anche per la rimarchevole capacità di reperire fondi da enti, istituzioni e organizzazioni di varia natura e di garantire una significativa disseminazione e implementazione dei risultati scientifici raggiunti ”. Ragguardevole seppure differentemente caratterizzata fra i due candidati appare l’attività di divulgazione scientifica, con la ricorrente che si segnala “ anche in qualità di direttrice di collane e attraverso la partecipazione continuativa a numerosissimi convegni nazionali e internazionali, attività riconosciuta anche attraverso premi ”;
-il professor BA, a partire dalla presa di servizio nel 2008 e alla data del concorso presso l’Ateneo di Perugia, ha svolto numerosi incarichi didattici, con continuità e coerenza rispetto al settore scientifico-disciplinare e la professoressa AC è stata titolare di numerosi insegnamenti pienamente attinenti, anche con alcuni incarichi in altre università;
-molto significativo e articolato è l’apprezzamento espresso dalla Commissione alle pubblicazioni del professor BA (“ forte identificazione con il SSD PAED/02-B ”; “ impegno in disegni di ricerca empirica sia descrittivi e correlazionali ”; “ ipotesi di ricerca ampiamente riconoscibili ”; “ risultanze di rilevante interesse e potenziale ricaduta in ambito educativo e didattico ”; “ innovatività, originalità e rigore metodologico ”; “ notevole padronanza metodologico-procedurale ”; “ matura autonomia di ricerca e riflessione critica all’interno di monografie o articoli di sintesi ”; “ impegno nel coordinamento e nella valorizzazione di un team ”; “ La collocazione editoriale è varia e sempre di ottima qualità ”) e ampiamente positivo è il giudizio riportato dalla professoressa AC (“ Da tutte le pubblicazioni emerge innovatività e serietà metodologica; le analisi e le interpretazioni dei risultati raggiunti restituiscono un livello molto elevato di sistematicità e consapevolezza critica ”; “ padronanza metodologico-procedurale ”; “ autonomia di ricerca e molta esperienza nella gestione di gruppi di progettazione ”; “ interessanti risultati ”; “ emerge la capacità di riportare con ricchissimo dettaglio una cospicua quantità di studi su una combinazione variabili di tematiche caratterizzanti la produzione scientifica della candidata ”; “ La collocazione editoriale è varia e sempre di buona qualità ”).
2. Il ricorso si basa sui seguenti motivi in diritto:
(i) Violazione di legge ex art. 21-octies, co. 1°, l. n. 241/1990, in relazione all’art. 6, commi 6° e 7°, nonché all’art. 10, co. 7°, del regolamento per le procedure di chiamata dei professori presso l’Università resistente (D.R. n. 66/2023), all’art. 3, co. 13°, nonché all’art. 5, commi 5°, 10° e 11°, del bando concorsuale (D.R. n. 2074/2024), all’art. 3, co. 1°, D.M. (Istruzione) 7.6.2012, n. 76, nonché agli artt. 47, 75, commi 1° e 1°-bis, d.p.r. n. 445/2000; eccesso di potere ex art. 21-octies, co. 1°, l. n. 241/1990 per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, motivazione carente e/o apodittica e/o illogica, in quanto: (1) sotto un primo autonomo profilo di censura, gli atti impugnati avrebbero illegittimamente omesso di escludere dalla procedura selettiva il professor BA nonostante il medesimo non abbia in tesi correttamente autocertificato nella domanda di partecipazione gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica; (2) sotto un secondo autonomo profilo di censura, gli atti impugnati avrebbero illegittimamente considerato, ai fini della valutazione del professor BA nell’ambito della procedura selettiva, indicatori relativi alla sua produzione scientifica documentati da un’autocertificazione non corrispondente al vero e comunque non valutabili, con conseguente distorsione del processo valutativo e dei risultati della selezione; (3) sotto un terzo autonomo profilo di censura, gli atti impugnati avrebbero omesso di rilevare la decadenza del professor BA dai benefici conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base dell’autocertificazione non rispondente al vero dal medesimo resa circa gli indicatori relativi alla sua produzione scientifica.
(ii) 2.-Violazione di legge ex art. 21-octies, co. 1, l. n. 241/1990, in relazione all’art. 3, co. 15 e 16, del D.R. n. 2074/2024, ed eccesso di potere ex art. 21-octies, co. 1°, l. n. 241/1990 per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, motivazione carente e/o apodittica e/o illogica, in quanto gli atti impugnati avrebbero illegittimamente considerato ai fini della valutazione della domanda del professor BA indicatori relativi alla sua produzione scientifica non valutabili, con conseguente distorsione del processo valutativo e dei risultati della selezione.
(iii) 3.-Eccesso di potere ex art. 21-octies, co. 1, l. n. 241/1990. Difetto di istruttoria. Motivazione carente e/o apodittica e/o illogica. Le valutazioni della Commissione giudicatrice non risulterebbero coerenti con i diversi parametri indicati nel concorso e non conducono a una comparazione completa e corretta tra i candidati.
(iv) 4.-Eccesso di potere ex art. 21-octies, co. 1, l. n. 241/1990. Difetto di istruttoria, difetto di motivazione. Il provvedimento sarebbe illogico e sproporzionato a fronte delle risultanze dell’istruttoria sui titoli.
3. Si sono costituiti in giudizio l’Università La Sapienza e il professor BA, per chiedere il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e la causa è stata rinviata all’udienza di merito del 29 ottobre 2025.
4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 16 giugno e depositato il 26 giugno 2025 la ricorrente ha gravato la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo del 17 aprile 2025, recante approvazione della proposta di chiamata del candidato controinteressato, reiterando le censure già oggetto del mezzo principale.
5. Le parti hanno depositato ulteriori documenti, memorie e repliche ex art. 73 c.p.a., ribadendo e approfondendo le rispettive argomentazioni in rito e nel merito.
In particolare l’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’inammissibilità del secondo, terzo e quarto motivo in quanto riguardano le valutazioni della Commissione giudicatrice senza però dedurre vizi macroscopici o illogicità.
Argomenta parimenti l’inammissibilità il controinteressato, nel senso che da una parte la ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti in relazione ai criteri di valutazione previsti dal bando, tuttavia non impugnato; d’altra parte la ricorrente mirerebbe alla sostituzione del giudizio della Commissione con quello proprio; né, poi, la ricorrente avrebbe dato prova della superiorità dei propri titoli e pubblicazioni e superato la prova di resistenza.
6. All’udienza di merito del 29 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
7. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
8. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente si duole della mancata esclusione del controinteressato dalla procedura stante l’asseritamente non corretta autocertificazione degli indici della produzione scientifica, considerato il riferimento nell’art. 13, co. 3, del bando agli indicatori basati con esclusivo rinvio alle tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle procedure di abilitazione scientifica nazionale (“ nella domanda di partecipazione i candidati dovranno autocertificare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, i seguenti indicatori calcolati con esclusivo riferimento alle tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, in relazione al Settore concorsuale per il quale è indetta la procedura e all’arco temporale delle pubblicazioni selezionabili: // -numero articoli e contributi; // -numero articoli pubblicati su riviste di classe A; // -numero monografie ”).
Il D.M. 589/2018 nell’indicare alcuni valori soglia per l’abilitazione scientifica nazionale escluderebbe la possibilità di considerare le curatele quali monografie.
Tre su quattro delle pubblicazioni autocertificate dal controinteressato come monografie sarebbero mere curatele, con conseguenza non rispondenza al vero dell’autocertificazione e conseguente obbligo di esclusione dalla procedura concorsuale.
Ne risulterebbe la distorsione del procedimento valutativo, anche considerato il rilievo preminente attribuito dai criteri di valutazione alle pubblicazioni
Sussisterebbe riferimento erroneo a ben “81 monografie” su 400 contributi del professor BA, per come menzionato nel verbale del Consiglio di Dipartimento recante la sua proposta di chiamata del 25 marzo 2025.
8.1. Il motivo è infondato perché le opere contestate (n. 2, 13 e 15, corrispondenti ai documenti 7.24, 7.14 e 7.15 della ricorrente) sono monografie collettanee che includono un contributo autoriale del controinteressato, che non consiste nella sola curatela dell’opera.
L’autocertificazione non è omessa ma non risulta neanche inesatta, dato che per le pubblicazioni n. 2, 13 e 15 del professor BA il suo contributo scientifico non si è limitato alla curatela dell’opera ma anche ad alcuni capitoli.
La valutazione del maggiore o minore pregio di un’opera scientifica, si tratti di monografia collettiva o creata da un singolo autore, compete al merito dell’attività amministrativa della Commissione giudicatrice, non potendo a priori attribuirsi maggiore qualità ad un’opera in base al dato del numero degli autori.
Risulta dirimente per come sostenuto dal controinteressato che le pubblicazioni in questione sono state allegate ed esaminate dalla Commissione, che ha potuto valutare la natura dell’opera e l’autonomo contributo ivi presente del professor BA.
Fuori fuoco risulta il riferimento al verbale del Dipartimento avente a oggetto la proposta di chiamata del 25 marzo 2025, che concerne segmento procedimentale collegato ma successivo al procedimento di valutazione già completato.
Al riguardo si ribadisce che il Consiglio di Dipartimento è competente in relazione al sub-procedimento di chiamata, nell’ambito del quale si svolgono il seminario, quale momento di presentazione al Dipartimento e condizione procedurale per la chiamata, e la verifica dell’attuazione della programmazione del reclutamento.
Né dalla l. 240/2010 né dal regolamento d’ateneo sulle chiamate emergono indici per attribuire al Consiglio di Dipartimento un ruolo concorrente nell’attività di selezione e valutazione dei candidati che sia integrativo o sostitutivo dei compiti della Commissione (Cons. Stato, VI, 2855/2016; TAR Veneto, IV, 810/2024; TAR Puglia, Bari, II, 348/2018; TAR Lazio, III-ter, 1461/2024; 15900/2025); in questo senso il riferimento al numero delle pubblicazioni indicato nel verbale, ove debba considerarsi erroneo secondo la prospettazione delle ricorrente, non inficia la validità del provvedimento che delibera sulla proposta di chiamata.
9. Con il secondo motivo la ricorrente osserva che le pubblicazioni n. 4 e 14 su 15 presentate dal professor BA sono in lingua portoghese, in contrasto a quanto prevede l’art. 3, co. 15 e 16 del bando (“ le pubblicazioni, allegate alla domanda di partecipazione, dovranno essere prodotte nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo ”).
La Commissione ha evidenziato che i due prodotti non sono corredati di traduzione ma ha espresso osservazioni positive quanto al loro pregio (per la pubblicazione n. 4 “risultati significativi”, per entrambe originalità “ottima” e rigore metodologico “buono”). Nella relazione di minoranza, la Presidente della Commissione ha posto in evidenza che le due pubblicazioni sono prive della traduzione obbligatoria.
9.1. Il motivo non persuade.
La valutazione presenta effettivamente alcune aporie e superficialità nel senso che le valutazioni positive sull’originalità e il rigore metodologico delle pubblicazioni portoghesi non risultano spiegate, dato che la Commissione dà parimenti atto del fatto che il testo non è corredato di traduzione e non emerge dagli atti come sia stato effettuato l’apprezzamento di testi scientifici in una lingua non ammessa dal bando.
Dalla lettura dei verbali non emerge tuttavia che, laddove la Commissione avesse ritenuto senz’altro non valutabili le due pubblicazioni in lingua portoghese in trasparente applicazione dei criteri di valutazione predisposti, l’apprezzamento di merito potesse variare in misura tale da ribaltare l’esito del concorso, che poggia complessivamente sull’esplicitazione di altri ragionamenti.
In questo senso non si apprezza la prova di resistenza della doglianza e, pur non essendo la questione riducibile a mera irregolarità formale, non emerge che il complessivo iter valutativo della Commissione sia illogico o inadeguato, considerato che il livello “eccellente” del vincitore del concorso è agganciato a riferimenti eterogenei alla qualità complessiva della ricerca, alle sue risultanze, alle ipotesi di lavoro esaminate, alla collocazione editoriale, senza che sia specificamente dimostrato come la premessa di una pur ambigua valutazione delle due pubblicazioni in lingua portoghese infici sotto il profilo logico il risultato della valutazione.
10. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene l’eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria: le valutazioni della Commissione giudicatrice non risulterebbero coerenti con i diversi parametri indicati nel concorso (“ non si riescono a cogliere elementi che consentano di apprezzare le ragioni che sarebbero alla base della superiorità del candidato BA rispetto alla candidata AC che poi è stata indicata a motivazione dei provvedimenti impugnati ”).
La motivazione sarebbe illogica, apodittica e indimostrata.
Il motivo trae supporto dalla relazione di minoranza della Presidente della Commissione giudicatrice, la quale ha ritenuto di aggiungere ai verbali una propria personale ricognizione delle motivazioni per le quali sarebbe la ricorrente la candidata maggiormente titolata ai fini della copertura del posto messo a bando.
10.1. Il motivo è infondato.
Si osserva in primo luogo che l’andamento dei lavori della Commissione documenta una regolare approvazione degli atti sia pure evidentemente con la maggioranza di due componenti su tre.
Ciò detto l’opinabilità sul maggior pregio scientifico ed accademico dei due candidati è confermata dalla lieve differenza di valutazione a favore del controinteressato, con esiti complessivamente lusinghieri per entrambi i candidati.
Il Collegio non può fare a meno di evidenziare come lo scarto di giudizio tra i due candidati, fotografato dalle espressioni sopra riprodotte, è davvero molto modesto, ma ciò appare inevitabile laddove i profili scientifici dei candidati sono significativamente elevati, con possibile difficoltà di individuare profili di prevalenza dei titoli posseduti dall’un candidato o dall’altro (Cons. Stato, VI, 7917/2021).
Nel caso di specie la lieve superiorità del candidato vincitore è concretamente giustificata dalla valutazione di alcuni aspetti quali le risultanze della ricerca, le pubblicazioni e la complessiva rinomanza nell’ambito accademico e dall’attività di ricerca.
Per consolidata giurisprudenza in materia di selezioni pubbliche per il reclutamento di docenti universitari, il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione degli atti relativi alla procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un candidato non può rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione esaminatrice, a meno che questi ultimi siano manifestamente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (Cons. Stato, VII, 4231 del 27 aprile 2023; TAR Lazio, III-ter, 7649 del 5 maggio 2023, 15177 del 16 novembre 2022).
11. Con la quarta censura la ricorrente sostiene che il provvedimento conclusivo sarebbe illogico e sproporzionato. Solo uno di due volumi indicati dal professor BA asseritamente premiati sarebbe stato in realtà premiato. Sarebbero indimostrate le positive valutazioni attribuite al “ public engagement ”. Non sarebbero stati valorizzati l’esperienza internazionale, la convegnistica e i risultati di ricerca originali della ricorrente e il maggior volume della sua divulgazione scientifica. Sarebbe stata omessa la valutazione dell’apporto individuale del controinteressato per alcune collaborazioni.
11.1. Il motivo è inammissibile per genericità e perché implica un sindacato sostitutivo dell’attività valutativa della Commissione e comunque è infondato.
Nel ribadire che i candidati sono stati complessivamente apprezzati in una posizione globale non particolarmente dissimile (ottima la ricorrente, eccellente il controinteressato), il candidato BA è risultato destinatario di valutazioni leggermente ma apprezzabilmente migliori sotto alcuni aspetti di rilievo per i criteri di valutazione (in particolare la produzione scientifica e i risultati della ricerca).
A fronte di siffatta valutazione appaiono recessive la contestazione della rilevanza di un singolo premio, perché riferito a due volumi anziché a uno solo nel curriculum del controinteressato, così come le critiche ai riferimenti della Commissione volti ad avvalorare, in tesi indebitamente, la capacità di public engagement del professor BA.
In base a un consolidato orientamento giurisprudenziale da cui non sussistono nel caso di specie ragioni per discostarsi va ribadito che nelle procedure di valutazione comparativa per i posti di ricercatore e professore universitario non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo invece un accertamento globale e complessivo finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica (cfr., ad esempio, Cons. Stato, VI, 26 novembre 2021, n. 7917; VI, 9 luglio 2013 n. 5079 e 29 aprile 2009 n. 2705).
Quanto all’esperienza internazionale, alla convegnistica e al maggior volume della divulgazione scientifica della ricorrente, la Commissione risulta aver fatto applicazione dei criteri predisposti e ha espresso nei confronti di entrambi i candidati valutazioni ampiamente positive al riguardo, ritenendo prevalente il profilo del controinteressato per i profili già evidenziati.
In particolare la Commissione ha dato atto della partecipazione continuativa della ricorrente a “ numerosissimi convegni nazionali e internazionali, attività riconosciuta anche attraverso premi ”. Ciò ha contribuito alla sua valutazione complessiva e a maggioranza “ottima”, che si pone in linea con un livello accademico pregevole sebbene non ritenuto prevalente nel confronto comparativo con l’altro candidato.
Quanto alla valutazione dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione, la censura è infondata perché la Commissione risulta aver svolto riferimenti alle incertezze sulla riconoscibilità dell’apporto individuale delle pubblicazioni in collaborazione per entrambi i candidati, rilevando criticità ai fini dell’individuazione dell’apporto per sei prodotti della ricerca del controinteressato (pag. 24 della relazione finale) e un prodotto della ricerca della ricorrente (pag. 40 della relazione finale).
Ciò non ha precluso alla Commissione lo svolgimento di un approfondito esame dei prodotti della ricerca presentati e ritenuti valutabili.
12. In sintesi, ritiene il Tribunale che le singole imprecisioni rilevate dalla ricorrente non integrano gli estremi dell’eccesso di potere, della violazione di legge o del travisamento di fatto, risultando per converso che l’esito del concorso deriva da un’istruttoria complessa e approfondita (comprovata dal numero delle riunioni svolte e dalla divergenza di opinioni emersa) e da una motivazione adeguata a spiegare la scelta del candidato controinteressato, seppur entro i margini di logica opinabilità dell’attività valutativa in considerazione.
13. Conclusivamente il ricorso e i motivi aggiunti, reiterativi delle censure del primo gravame, sono respinti ed è conseguentemente infondata la domanda di risarcimento del danno.
La parziale novità della questione e la peculiarità della vicenda giustificano ad avvio del Collegio la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FF CC, Presidente FF
AB La MA LL, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB La MA LL | FF CC |
IL SEGRETARIO