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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7654/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7654/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MANFREDINI ALESSANDRO e dell'avv. RIZZI GIUSEPPE
ATTRICE OPPONENTE contro
L' C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MENARIN PAOLO e dell'avv. ROSINA SILVIA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, nel merito, come da note sostitutive, ex art. 127 ter cpc, d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attrice opponente:
“Nel merito
1. Dichiarare invalido e comunque revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia emesso il
14/17 Agosto 2020 notificato a a mezzo di posta raccomandata in data 4 Parte_1
settembre 2020 consegnata il 10 settembre 2020, ritualmente opposto nel presente giudizio, statuendo che nulla è dovuto a per le causali azionate in via monitoria, né a Controparte_2
diverso titolo;
pagina 1 di 9
2. Accertare e dichiarare che la somma di Euro 57.000,00 è già stata versata all'impresa
[...]
senza alcuna fatturazione da parte della stessa, così che l'importo versato deve essere CP_2 comunque dedotto dalle somme pretese a credito dell'impresa;
3. accertare e dichiarare che l'opposta quale impresa appaltatrice, è Controparte_2 tenuta al risarcimento del danno e al suo pagamento in favore dell'opponente Sig.ra Parte_1
di ogni somma che sarà comprovata in corso di giudizio per inadeguatezza delle opere edili
[...]
commissionate e per errori di esecuzione, con particolare riferimento alla violazione delle norme del
Regolamento Edilizio e Urbanistico di Venezia in merito alle misure minime dei locali ricavati all'interno del fabbricato, alle opere di modifica del tetto e dell'altana, e tutto come accertato in sede di CTU Preventiva.
4. dichiarare comunque compensati eventuali crediti dell'impresa esecutrice dei lavori con le somme versate in nero pari ad Euro 57.000,00.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Per parte convenuta opposta:
“Nel merito in via principale
1) confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 1795/2020 Ing. e n. 6024/2020 RG del Tribunale di
Venezia, e conseguentemente rigettare l'avversaria opposizione e tutte le relative domande, anche risarcitorie, comprese quelle nuove (e come tali anche inammissibili) formulate dall'opponente nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
2) in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, comunque accertare e dichiarare che l'
[...]
ha correttamente eseguito tutte le opere di cui alle fatture azionate in via monitoria e CP_2 che conseguentemente la IG.ra è tenuta al pagamento della somma capitale di € Parte_1
64.526,85 oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalle scadenze di pagamento indicate nelle fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che fosse accertata all'esito del giudizio e, per gli effetti, condannare la IG.ra a pagare a l' Parte_1 Controparte_2
detto importo, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02, ovvero ex art. 1284 c.c. ovvero ancora legali;
3) in ogni caso accertare e dichiarare che nulla deve a nessun titolo Controparte_2
alla IG.ra . Parte_1
Nel merito in via subordinata
4) nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse risultare una qualche responsabilità in capo a
accertare e dichiarare il grado di responsabilità esclusiva in capo a Controparte_2
quest'ultima nella causazione degli eventuali danni, nonché la rispettiva quota di responsabilità in
pagina 2 di 9 capo a tutti gli altri soggetti coinvolti per quanto di competenza e l'eventuale quota di corresponsabilità attribuibile all'attrice, conseguentemente condannando la convenuta opposta nei limiti della propria quota parte, con eventuale relativa compensazione dei controcrediti accertati.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, la IG.ra opponeva il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1795/2020, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Venezia per il pagamento, in favore dell'odierna opposta, dell'importo capitale di € 64.526,85, oltre agli interessi Controparte_2
moratori ex d.lgs 231/2002 dalle scadenze di pagamento indicate in fattura ed alle spese di procedura, a titolo di saldo prezzo di lavori edili di ristrutturazione, con relativa fornitura di materiali e posa in opera degli stessi, presso l'immobile sito in Venezia, Castello 3644, di proprietà della Sig.ra
[...]
in forza di un contratto di appalto sottoscritto tra le Parti in data 5 dicembre 2018: Parte_1
contratto, a sensi del quale il pagamento del prezzo delle opere – dopo un primo acconto del 20% all'inizio dei lavori – avrebbe dovuto attuarsi con il versamento di successivi acconti correlati all'emissione di s.a.l. certificati della D.L. In concreto, secondo la tesi dell'opposta, dopo la corresponsione di acconti per complessivi € 112.700,00 più IVA, l'opponente avrebbe omesso il tempestivo pagamento di due fatture (la n. 186 dell'8 novembre 2019, per € 59.576.85 IVA compresa,
e la n. 238 del 23 dicembre 2019, per € 4.950,00 IVA compresa), emesse sulla base di s.a.l. anch'essi approvati dal D.L..
L'opponente asseriva che gli interventi di posti in essere sino Controparte_2
alla sospensione dei lavori, sarebbero stati connotati da vizi e difetti gravissimi e da abnormi discrasie rispetto a quanto progettato ed autorizzato dalla P.A., con gravissime conseguenze per la proprietà. Per il solo completamento delle opere finalizzate all'ottenimento dell'agibilità dei locali (ponendo un qualche rimedio alle inadempienze dell'appaltatore), invero, sarebbe stato possibile quantificare costi necessari per non meno di € 264.000,00.
L'opponente chiedeva, quindi, la revoca dell'ingiunzione.
Con la comparsa di risposta, la convenuta rilevava che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta (non potendo assurgere a tale rango le due perizie di parte prodotte dalla IG.ra ) né di Pt_1
pronta soluzione. Precisava, peraltro, che l'opponente non avrebbe contestato l'esecuzione delle opere oggetto delle fatture monitoriamente azionate. La pretesa contestazione del credito, invero, avrebbe afferito, invece, ad ipotetici vizi e/o difformità delle opere, mai prima d'ora contestati e del tutto indimostrati, che avrebbero generato, in tesi, un controcredito risarcitorio da porre in compensazione. pagina 3 di 9 Il contratto di appalto e relativo computo metrico iniziale (che elencava una serie di opere), infatti, sarebbero stati pacificamente sottoscritti in data 05.12.2018 (cfr. doc. 1). Nei mesi immediatamente successivi, poiché la IG.ra avrebbe maturato maggiori disponibilità economiche derivanti Pt_1
dalla vendita di un suo altro immobile, sarebbero state convenute con la DD.LL. e l'impresa appaltatrice una serie di modifiche ai progetti iniziali e di migliorie rispetto alla scelta delle finiture.
Nello specifico, la IG.ra avrebbe deciso di: Parte_1
- cambiare i materiali di rivestimento e di finitura dei vani principali e bagni, sanitari, rubinetterie e termosifoni. A tale scopo, in data 14.03.2019 si sarebbe recata presso la sede di Controparte_2 assieme all'ing. per la scelta dei nuovi materiali in sostituzione di quelli già indicati
[...] CP_3
nel computo metrico iniziale (doc. 12);
- integrare il progetto con una modifica ai bagni: a tale scopo la IGnora avrebbe richiesto, in data Pt_1
16.04.2019, una variante del progetto in relazione ai bagni (doc. 13). In data 26.04.2019, a seguito delle modifiche richieste, sarebbe stato trasmesso alla IGnora un progetto con il nuovo distributivo, Pt_1
comprensivo delle necessarie modifiche all'impianto elettrico (doc. 14);
- rifare le facciate esterne;
- realizzare un'altana con relativa uscita al tetto;
a tale scopo si interveniva su travi a tavolato ammalorati nel sottotetto, al fine di rendere fruibile lo stesso per l'uscita in altana.
A seguito delle modifiche richieste, in data 01.06.2019, la committente e l'appaltatrice avrebbero sottoscritto un accordo sul computo di variante, con costi complessivi delle opere per euro 281.366,49
(doc. 15). Nel computo, sarebbero state evidenziate in rosso le lavorazioni variate e segnalate, con
“altre possibili lavorazioni”, quelle aggiuntive.
Sempre per decisione della committenza, l'esecuzione degli impianti elettrici, inizialmente affidata in
Co appalto a dall'8.04.2019, sarebbe stata affidata ad Controparte_2 Controparte_4
nipote della IG.ra (doc. 16 mail preventivo, doc. 17 preventivo definitivo).
[...] Parte_1
L'esecuzione dei lavori appaltati sarebbe successivamente proseguita senza che vi fosse mai stata alcuna contestazione a né da parte della Direzione dei Lavori, né da parte Controparte_2
della Committenza. Tant'è vero che la DD.LL. avrebbe approvato tutti gli Stati di Avanzamento Lavori
e, in particolare:
− S.A.L. 1 datato 22.07.2019 e relativa e-mail accompagnatoria (doc. 2);
− S.A.L. 2 datato 03.09.2019 e relativa e-mail accompagnatoria (doc. 3); pagina 4 di 9 − S.A.L. 3 datato 21.09.2019 e relativa e-mail accompagnatoria (doc. 4).
Nella mail con cui avrebbe inviato l'ultimo S.A.L. (cfr. doc. 4), l'Ing. avrebbe anche dato atto CP_3
che i lavori interni fossero pressoché terminati (come peraltro da documentazione fotografica inviata alla IG.ra il giorno successivo vd. doc. 18 mail del 24.09.2019 e doc. 19 allegati alla Pt_1 CP_3
mail foto e progetto altana), salvo alcune minime opere, in particolare: “la chiusura dei radiatori, la chiusura delle finestre laddove erano previste le opere della IGnora che, come richiesto, non Pt_1 verranno poste, i collegamenti elettrici finali”.
A tal riguardo, veniva evidenziato che la Signora avesse espresso l'intenzione di Parte_1
posizionare, al posto dei vetri di alcuni serramenti, delle opere da lei realizzate, consistenti in formelle di plexiglass. Altri lavori necessari alla conclusione del restauro, come ad esempio il trattamento delle pareti delle scale e di alcune pareti interne che avrebbro “scorzoni” a vista (tipica struttura divisoria veneziana), sarebbero rimasti come tali per volontà della committente, che avrebbe rimandato l'intervento ad un momento successivo. Infine, sarebbero rimasti da discutere (come indicato dall'Ing. nella mail 23.09.2019 cfr. doc. 4) tempi e modalità di costruzione dell'altana e delle varianti CP_3
decise sui bagni, nonché la verifica di porte e split condizionatori e la definizione dei pagamenti.
All'uopo, le parti, si sarebbero incontrate a Milano il 26.09.2019. In detta sede, sarebbe stato definito l'inizio dei lavori dell'altana e rimandati, ad un nuovo sopralluogo, la definizione della variante dei bagni e la finitura delle pareti in scorzoni, stabilendo le modalità di pagamento del terzo CP_5 all'impresa. I contenuti di detto incontro sarebbero stati riepilogati con una mail inviata alle parti dall'ing. in data 01.10.2019 (doc. 20). Il giorno 10.10.2019, le parti si sarebbero incontrate in CP_3
cantiere, a Venezia, per accordarsi sulle lavorazioni definitive e, a seguito dell'incontro, il giorno
14.10.2019, sarebbe stata inviata dall'ing. una mail di riepilogo di quanto discusso in cantiere, CP_3
con richiesta all'appaltatrice di una serie di quotazioni, per ulteriori diversi materiali e lavorazioni richiesti dalla committenza (doc. 21).
In data 24.10.2019, L'Angolo della Ceramica avrebbe inviato la mail (doc. 22) con il relativo preventivo (doc. 23) contenenti anche la voce relativa al preventivo per la finitura delle pareti in scorzoni. Da lì in poi, la situazione tra DD.LL. e Committenza sarebbe entrata in una fase di stallo, tanto che in data 08.11.2019 sarebbe giunta all'Appaltatrice una comunicazione della DD.LL. (doc. 5), che avrebbe comunicato la sospensione dei lavori.
Su espressa richiesta della IG.ra , il 18.12.2019, il IG. Parte_1 Persona_1 Pt_2 CP_2
le avrebbe personalmente restituito le chiavi dell'immobile di Venezia, che aveva a
[...] disposizione per accedervi durante l'esecuzione delle opere. Tale restituzione sarebbe avvenuta presso pagina 5 di 9 la stazione ferroviaria di Vicenza, dove le parti si sarebbero incontrate. Da allora, dunque, la ditta appaltatrice non avrebbe più avuto nemmeno la possibilità di accedere all'immobile, né tanto meno le avrebbe potuto essere attribuito alcun dovere di custodia sullo stesso. Il fatto che l'opera di abbassamento e costruzione dell'altana non fosse stata completata sarebbe dovuto al fatto che la
DD.LL. avesse comunicato la sospensione dei lavori nel pieno della loro esecuzione e che nessuno avesse più incaricato l'impresa appaltatrice di terminarli.
Quanto invece alle opere di completamento del sottotetto indicate ai punti 5-6-7- 8-9-10-11-12-13-14-
15-16 del paragrafo “realizzazione sottotetto” di cui al computo metrico definitivo (cfr. sempre ultima pagina doc. 15 della ocnvenuta opposta), queste sarebbero state annullate per volontà della committenza, che avrebbe deciso di non eseguirle e ciò sarebbe comprovato dall'esame del S.A.L. n. 3 del 21.09.2019, approvato e mai contestato, il quale recherebbe, per tutte dette opere, la dicitura
ANNULLATO (cfr. penultima e ultima pagina doc. 4).
Quanto alle pretese difformità/anomalie esecutive in contrasto con le indicazioni progettuali autorizzate, in particolare circa la “mancata chiusura di fori architettonici al piano secondo”, la convenuta replicava trattarsi delle finestre che la IG.ra avrebbe voluto chiudere con Parte_1
coppelle di plexiglass, di propria creazione, coppelle mai fornite. Quanto alla “mancata rimozione dell'abbaino originario”, non si sarebbe trattato di un'opera prevista dal contratto (cfr. computo metrico doc. 15 e relativi S.A.L.), quindi nessun addebito potrebbe essere sollevato all'appaltatrice a tal riguardo. Quanto alle pretese “diversità distributive dei bagni”, secondo la convenuta, la collocazione del piatto vasca in una delle camere e l'apertura del passaggio tra i due bagni sarebbero state frutto dei desiderata della committenza, condivisi con la DD.LL., che l'appaltatrice si sarebbe limitata ad eseguire, come dimostrato dall'espressa approvazione delle varianti presentate dal progettista (cfr. doc.ti 13-14).
In relazione alle opere non eseguite, perché svolte da precedente ditta appaltatrice (le fosse biologiche menzionate a pag. 3 della perizia) o dall'elettricista scelto dalla committenza, IG. Controparte_4
(ubicazione delle prese elettriche e/o dei quadri elettrici), o perché non previste dal contratto, quali ad esempio il ripristino di alcuni davanzali esterni, le infiltrazioni al secondo piano (che il IG. Per_1 di si sarebbe invero premurato di segnalare, facendo presente che la
[...] Controparte_2
provenienza fosse da ricondursi ad una zona laterale del tetto probabilmente ammalorata, che non fosse, però, oggetto dei lavori di ristrutturazione, se non per la parte sommitale che interessava la realizzazione dell'altana), la convenuta segnalava che non fossero state ricomprese nelle fatture azionate. Ragione per cui il credito ingiunto sarebbe rimasto, comunque, provato.
pagina 6 di 9 La convenuta concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
In seguito alla prima udienza, il precedente GI, dott.ssa concedeva la provvisoria Per_2
esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed i termini ex art. 183, VI co., c.p.c.. In seguito a proposizione di ATP in corso di causa, veniva svolta una CTU per la valutazione delle opere eseguite dalla convenuta opposta. Decorsi i termini assegnati nel giudizio principale, la causa veniva ritenuta maura per la decisione e rinviata, dunque, alla scorsa udienza pc. (sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc), previa riassegnazione a questo GI. Nelle rispettive note sostitutive d'udienza, le parti concludevano come riportato nelle premesse del presente provvedimento. La causa, dunque, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 24.09.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Decorsi detti termini, si rileva, in via preliminare di merito, che, all'esito dell'ATP, il “valore delle opere eseguite correttamente”, pure detratto il “valore dei difetti accertati o lavori non eseguiti” a, veniva quantificato dal CTU in Euro 208.567,25, oltre Iva. A fronte di tale importo, l'opposta emetteva le fatture n. 39/2019 di Euro 28.500,00 oltre Iva, n. 58/2019 di Euro 28.500,00 oltre Iva e n. 148/2019 di Euro 50.000,00 oltre Iva, regolarmente pagate dall'opponente (doc. 6); l'Angolo della CP_2
emetteva, altresì, le fatture oggetto di causa: n. 186/2019, di Euro 54.160,00 oltre Iva, e n. 238/2019, di
Euro 4.500,00 oltre Iva (docc. 7 e 8).
A fronte di lavori correttamente eseguiti, quantificabili (secondo il CTU) in Euro 208.567,25, pertanto,
l'opposta emetteva fatture per Euro 165.660,00 (docc. 6 – 8); non v'è dubbio, pertanto, che
[...]
abbia diritto di ricevere il pagamento delle fatture azionate in sede monitoria, per CP_2
complessivi Euro 58.660,00 oltre Iva (docc. 7 e 8); ciò, a maggior ragione, se si considera che esse afferiscono al pagamento di SAL approvati dal DDL e mai contestati dall'opponente.
Non è nemmeno in contestazione, invero, l'esecuzione di tutte le opere contabilizzate nei tre SAL in atti (docc 2 – 4) e, in ogni caso, come giustamente segnalato dal CTU: “la contabilizzazione dei lavori eseguiti, contenuta nei tre SAL risulta corretta perché trattasi di lavori eseguiti, fatta eccezione per il
[…] trattamento anti polvere” (cfr. p. 51 CTU). La detrazione svolta dal CTU in relazione a detto trattamento antipolvere, peraltro, è pari alla somma di soli euro 7.040,00 (oltre IVA), non contabilizzata nei s.a.l. emessi né nelle fatture azionate e che, considerato il valore delle opere extra, sarebbe comunque insufficiente ad erodere il credito azionato monitoriamente. Difatti, anche considerando legittima, astrattamente, la detrazione delle lavorazioni svolta dal CTU (in relazione a difetti la cui imputabilità, comunque, non sarebbe attribuibile, anche secondo il CTU, solo all'odierna convenuta opposta), risulterebbe sempre un valore delle opere eseguite di Euro 208.567,25 oltre Iva, tenuto conto delle lavorazioni extra, pure realizzate dall (cfr. p. 52 CTU). Controparte_2
pagina 7 di 9 Ritenuto pacifico, dunque, che l'opposta abbia incassato solo Euro 107.000,00 oltre Iva (doc. 6 della convenuta), risulta dovuto alla convenuta opposta, quantomeno, l'importo delle fatture azionate monitoriamente, a prescindere da qualsivoglia difetto possano eventualmente essere affette le opere per cui è lite.
D'altro canto, l'opponente non ha allegato specificatamente di aver svolto alcuna contestazione, né personalmente né tramite il DL, prima dell'emanazione del decreto ingiuntivo opposto, e tale valore non può essere assunto, in ogni caso, dalla comunicazione a mezzo pec inviata dalla IG.ra Parte_1
il 22 novembre 2019 (doc. 8 attoreo), la quale contiene solamente la dichiarazione dell'attrice di
[...]
essere in attesa di un non meglio precisato chiarimento da parte del DL, senza alcuna contestazione di specifiche lavorazioni, né di vizi o difformità rispetto alle opere eseguite. Lo stesso vale per la precedente pec (doc. 5 attoreo), dell'8.11.2019, inviata dal DL all'odierna convenuta, in cui si chiedeva la sospensione dei lavori di costruzione dell'altana, fino a nuove disposizioni della committenza, in ragione della volontà di quest'ultima di avvalersi di un suo consulente tecnico nel cantiere di Venezia.
Infine, parte attrice opponente non ha fornito alcuna prova nemmeno del presunto pagamento, in contanti, della somma di Euro 57.000,00, eccepito, in ogni caso, tardivamente, solo con la I memoria ex art. 183, VI co. cpc. Trattasi, dunque, di eccezione inammissibile e, comunque, di circostanza non provabile per testi, ex artt. 2726 e 2721 cc, poiché il foglio manoscritto prodotto, sub. doc. 7, con la I memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., è inidoneo ad integrare un principio di prova scritta, non risultando sottoscritto da . La presunta sottoscrizione di un rappresentante di Controparte_2 [...]
invero, è stata puntualmente disconosciuta, anche ex art. 214 c.p.c., nella prima CP_2
memoria ex art. 183, VI co., cpc;
mentre l'opponente non ne ha prodotto l'originale né ha chiesto di procedersi alla verificazione giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) rigetta integralmente tutte le domande proposte dall'attrice opponente avverso la convenuta opposta, confermando il decreto ingiuntivo opposto, n. 1795/2020 del Tribunale di Venezia, e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di pagina 8 di 9 lite, che si liquidano, per il giudizio principale di cognizione, in euro 14.103, 00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A., e, per il subprocedimento di ATP, in euro
8.059,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CpA, oltre al rimborso integrale dei compensi versati al CTU.
Venezia, 17 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7654/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MANFREDINI ALESSANDRO e dell'avv. RIZZI GIUSEPPE
ATTRICE OPPONENTE contro
L' C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MENARIN PAOLO e dell'avv. ROSINA SILVIA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, nel merito, come da note sostitutive, ex art. 127 ter cpc, d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attrice opponente:
“Nel merito
1. Dichiarare invalido e comunque revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia emesso il
14/17 Agosto 2020 notificato a a mezzo di posta raccomandata in data 4 Parte_1
settembre 2020 consegnata il 10 settembre 2020, ritualmente opposto nel presente giudizio, statuendo che nulla è dovuto a per le causali azionate in via monitoria, né a Controparte_2
diverso titolo;
pagina 1 di 9
2. Accertare e dichiarare che la somma di Euro 57.000,00 è già stata versata all'impresa
[...]
senza alcuna fatturazione da parte della stessa, così che l'importo versato deve essere CP_2 comunque dedotto dalle somme pretese a credito dell'impresa;
3. accertare e dichiarare che l'opposta quale impresa appaltatrice, è Controparte_2 tenuta al risarcimento del danno e al suo pagamento in favore dell'opponente Sig.ra Parte_1
di ogni somma che sarà comprovata in corso di giudizio per inadeguatezza delle opere edili
[...]
commissionate e per errori di esecuzione, con particolare riferimento alla violazione delle norme del
Regolamento Edilizio e Urbanistico di Venezia in merito alle misure minime dei locali ricavati all'interno del fabbricato, alle opere di modifica del tetto e dell'altana, e tutto come accertato in sede di CTU Preventiva.
4. dichiarare comunque compensati eventuali crediti dell'impresa esecutrice dei lavori con le somme versate in nero pari ad Euro 57.000,00.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Per parte convenuta opposta:
“Nel merito in via principale
1) confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 1795/2020 Ing. e n. 6024/2020 RG del Tribunale di
Venezia, e conseguentemente rigettare l'avversaria opposizione e tutte le relative domande, anche risarcitorie, comprese quelle nuove (e come tali anche inammissibili) formulate dall'opponente nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
2) in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, comunque accertare e dichiarare che l'
[...]
ha correttamente eseguito tutte le opere di cui alle fatture azionate in via monitoria e CP_2 che conseguentemente la IG.ra è tenuta al pagamento della somma capitale di € Parte_1
64.526,85 oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalle scadenze di pagamento indicate nelle fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che fosse accertata all'esito del giudizio e, per gli effetti, condannare la IG.ra a pagare a l' Parte_1 Controparte_2
detto importo, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02, ovvero ex art. 1284 c.c. ovvero ancora legali;
3) in ogni caso accertare e dichiarare che nulla deve a nessun titolo Controparte_2
alla IG.ra . Parte_1
Nel merito in via subordinata
4) nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse risultare una qualche responsabilità in capo a
accertare e dichiarare il grado di responsabilità esclusiva in capo a Controparte_2
quest'ultima nella causazione degli eventuali danni, nonché la rispettiva quota di responsabilità in
pagina 2 di 9 capo a tutti gli altri soggetti coinvolti per quanto di competenza e l'eventuale quota di corresponsabilità attribuibile all'attrice, conseguentemente condannando la convenuta opposta nei limiti della propria quota parte, con eventuale relativa compensazione dei controcrediti accertati.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, la IG.ra opponeva il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1795/2020, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Venezia per il pagamento, in favore dell'odierna opposta, dell'importo capitale di € 64.526,85, oltre agli interessi Controparte_2
moratori ex d.lgs 231/2002 dalle scadenze di pagamento indicate in fattura ed alle spese di procedura, a titolo di saldo prezzo di lavori edili di ristrutturazione, con relativa fornitura di materiali e posa in opera degli stessi, presso l'immobile sito in Venezia, Castello 3644, di proprietà della Sig.ra
[...]
in forza di un contratto di appalto sottoscritto tra le Parti in data 5 dicembre 2018: Parte_1
contratto, a sensi del quale il pagamento del prezzo delle opere – dopo un primo acconto del 20% all'inizio dei lavori – avrebbe dovuto attuarsi con il versamento di successivi acconti correlati all'emissione di s.a.l. certificati della D.L. In concreto, secondo la tesi dell'opposta, dopo la corresponsione di acconti per complessivi € 112.700,00 più IVA, l'opponente avrebbe omesso il tempestivo pagamento di due fatture (la n. 186 dell'8 novembre 2019, per € 59.576.85 IVA compresa,
e la n. 238 del 23 dicembre 2019, per € 4.950,00 IVA compresa), emesse sulla base di s.a.l. anch'essi approvati dal D.L..
L'opponente asseriva che gli interventi di posti in essere sino Controparte_2
alla sospensione dei lavori, sarebbero stati connotati da vizi e difetti gravissimi e da abnormi discrasie rispetto a quanto progettato ed autorizzato dalla P.A., con gravissime conseguenze per la proprietà. Per il solo completamento delle opere finalizzate all'ottenimento dell'agibilità dei locali (ponendo un qualche rimedio alle inadempienze dell'appaltatore), invero, sarebbe stato possibile quantificare costi necessari per non meno di € 264.000,00.
L'opponente chiedeva, quindi, la revoca dell'ingiunzione.
Con la comparsa di risposta, la convenuta rilevava che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta (non potendo assurgere a tale rango le due perizie di parte prodotte dalla IG.ra ) né di Pt_1
pronta soluzione. Precisava, peraltro, che l'opponente non avrebbe contestato l'esecuzione delle opere oggetto delle fatture monitoriamente azionate. La pretesa contestazione del credito, invero, avrebbe afferito, invece, ad ipotetici vizi e/o difformità delle opere, mai prima d'ora contestati e del tutto indimostrati, che avrebbero generato, in tesi, un controcredito risarcitorio da porre in compensazione. pagina 3 di 9 Il contratto di appalto e relativo computo metrico iniziale (che elencava una serie di opere), infatti, sarebbero stati pacificamente sottoscritti in data 05.12.2018 (cfr. doc. 1). Nei mesi immediatamente successivi, poiché la IG.ra avrebbe maturato maggiori disponibilità economiche derivanti Pt_1
dalla vendita di un suo altro immobile, sarebbero state convenute con la DD.LL. e l'impresa appaltatrice una serie di modifiche ai progetti iniziali e di migliorie rispetto alla scelta delle finiture.
Nello specifico, la IG.ra avrebbe deciso di: Parte_1
- cambiare i materiali di rivestimento e di finitura dei vani principali e bagni, sanitari, rubinetterie e termosifoni. A tale scopo, in data 14.03.2019 si sarebbe recata presso la sede di Controparte_2 assieme all'ing. per la scelta dei nuovi materiali in sostituzione di quelli già indicati
[...] CP_3
nel computo metrico iniziale (doc. 12);
- integrare il progetto con una modifica ai bagni: a tale scopo la IGnora avrebbe richiesto, in data Pt_1
16.04.2019, una variante del progetto in relazione ai bagni (doc. 13). In data 26.04.2019, a seguito delle modifiche richieste, sarebbe stato trasmesso alla IGnora un progetto con il nuovo distributivo, Pt_1
comprensivo delle necessarie modifiche all'impianto elettrico (doc. 14);
- rifare le facciate esterne;
- realizzare un'altana con relativa uscita al tetto;
a tale scopo si interveniva su travi a tavolato ammalorati nel sottotetto, al fine di rendere fruibile lo stesso per l'uscita in altana.
A seguito delle modifiche richieste, in data 01.06.2019, la committente e l'appaltatrice avrebbero sottoscritto un accordo sul computo di variante, con costi complessivi delle opere per euro 281.366,49
(doc. 15). Nel computo, sarebbero state evidenziate in rosso le lavorazioni variate e segnalate, con
“altre possibili lavorazioni”, quelle aggiuntive.
Sempre per decisione della committenza, l'esecuzione degli impianti elettrici, inizialmente affidata in
Co appalto a dall'8.04.2019, sarebbe stata affidata ad Controparte_2 Controparte_4
nipote della IG.ra (doc. 16 mail preventivo, doc. 17 preventivo definitivo).
[...] Parte_1
L'esecuzione dei lavori appaltati sarebbe successivamente proseguita senza che vi fosse mai stata alcuna contestazione a né da parte della Direzione dei Lavori, né da parte Controparte_2
della Committenza. Tant'è vero che la DD.LL. avrebbe approvato tutti gli Stati di Avanzamento Lavori
e, in particolare:
− S.A.L. 1 datato 22.07.2019 e relativa e-mail accompagnatoria (doc. 2);
− S.A.L. 2 datato 03.09.2019 e relativa e-mail accompagnatoria (doc. 3); pagina 4 di 9 − S.A.L. 3 datato 21.09.2019 e relativa e-mail accompagnatoria (doc. 4).
Nella mail con cui avrebbe inviato l'ultimo S.A.L. (cfr. doc. 4), l'Ing. avrebbe anche dato atto CP_3
che i lavori interni fossero pressoché terminati (come peraltro da documentazione fotografica inviata alla IG.ra il giorno successivo vd. doc. 18 mail del 24.09.2019 e doc. 19 allegati alla Pt_1 CP_3
mail foto e progetto altana), salvo alcune minime opere, in particolare: “la chiusura dei radiatori, la chiusura delle finestre laddove erano previste le opere della IGnora che, come richiesto, non Pt_1 verranno poste, i collegamenti elettrici finali”.
A tal riguardo, veniva evidenziato che la Signora avesse espresso l'intenzione di Parte_1
posizionare, al posto dei vetri di alcuni serramenti, delle opere da lei realizzate, consistenti in formelle di plexiglass. Altri lavori necessari alla conclusione del restauro, come ad esempio il trattamento delle pareti delle scale e di alcune pareti interne che avrebbro “scorzoni” a vista (tipica struttura divisoria veneziana), sarebbero rimasti come tali per volontà della committente, che avrebbe rimandato l'intervento ad un momento successivo. Infine, sarebbero rimasti da discutere (come indicato dall'Ing. nella mail 23.09.2019 cfr. doc. 4) tempi e modalità di costruzione dell'altana e delle varianti CP_3
decise sui bagni, nonché la verifica di porte e split condizionatori e la definizione dei pagamenti.
All'uopo, le parti, si sarebbero incontrate a Milano il 26.09.2019. In detta sede, sarebbe stato definito l'inizio dei lavori dell'altana e rimandati, ad un nuovo sopralluogo, la definizione della variante dei bagni e la finitura delle pareti in scorzoni, stabilendo le modalità di pagamento del terzo CP_5 all'impresa. I contenuti di detto incontro sarebbero stati riepilogati con una mail inviata alle parti dall'ing. in data 01.10.2019 (doc. 20). Il giorno 10.10.2019, le parti si sarebbero incontrate in CP_3
cantiere, a Venezia, per accordarsi sulle lavorazioni definitive e, a seguito dell'incontro, il giorno
14.10.2019, sarebbe stata inviata dall'ing. una mail di riepilogo di quanto discusso in cantiere, CP_3
con richiesta all'appaltatrice di una serie di quotazioni, per ulteriori diversi materiali e lavorazioni richiesti dalla committenza (doc. 21).
In data 24.10.2019, L'Angolo della Ceramica avrebbe inviato la mail (doc. 22) con il relativo preventivo (doc. 23) contenenti anche la voce relativa al preventivo per la finitura delle pareti in scorzoni. Da lì in poi, la situazione tra DD.LL. e Committenza sarebbe entrata in una fase di stallo, tanto che in data 08.11.2019 sarebbe giunta all'Appaltatrice una comunicazione della DD.LL. (doc. 5), che avrebbe comunicato la sospensione dei lavori.
Su espressa richiesta della IG.ra , il 18.12.2019, il IG. Parte_1 Persona_1 Pt_2 CP_2
le avrebbe personalmente restituito le chiavi dell'immobile di Venezia, che aveva a
[...] disposizione per accedervi durante l'esecuzione delle opere. Tale restituzione sarebbe avvenuta presso pagina 5 di 9 la stazione ferroviaria di Vicenza, dove le parti si sarebbero incontrate. Da allora, dunque, la ditta appaltatrice non avrebbe più avuto nemmeno la possibilità di accedere all'immobile, né tanto meno le avrebbe potuto essere attribuito alcun dovere di custodia sullo stesso. Il fatto che l'opera di abbassamento e costruzione dell'altana non fosse stata completata sarebbe dovuto al fatto che la
DD.LL. avesse comunicato la sospensione dei lavori nel pieno della loro esecuzione e che nessuno avesse più incaricato l'impresa appaltatrice di terminarli.
Quanto invece alle opere di completamento del sottotetto indicate ai punti 5-6-7- 8-9-10-11-12-13-14-
15-16 del paragrafo “realizzazione sottotetto” di cui al computo metrico definitivo (cfr. sempre ultima pagina doc. 15 della ocnvenuta opposta), queste sarebbero state annullate per volontà della committenza, che avrebbe deciso di non eseguirle e ciò sarebbe comprovato dall'esame del S.A.L. n. 3 del 21.09.2019, approvato e mai contestato, il quale recherebbe, per tutte dette opere, la dicitura
ANNULLATO (cfr. penultima e ultima pagina doc. 4).
Quanto alle pretese difformità/anomalie esecutive in contrasto con le indicazioni progettuali autorizzate, in particolare circa la “mancata chiusura di fori architettonici al piano secondo”, la convenuta replicava trattarsi delle finestre che la IG.ra avrebbe voluto chiudere con Parte_1
coppelle di plexiglass, di propria creazione, coppelle mai fornite. Quanto alla “mancata rimozione dell'abbaino originario”, non si sarebbe trattato di un'opera prevista dal contratto (cfr. computo metrico doc. 15 e relativi S.A.L.), quindi nessun addebito potrebbe essere sollevato all'appaltatrice a tal riguardo. Quanto alle pretese “diversità distributive dei bagni”, secondo la convenuta, la collocazione del piatto vasca in una delle camere e l'apertura del passaggio tra i due bagni sarebbero state frutto dei desiderata della committenza, condivisi con la DD.LL., che l'appaltatrice si sarebbe limitata ad eseguire, come dimostrato dall'espressa approvazione delle varianti presentate dal progettista (cfr. doc.ti 13-14).
In relazione alle opere non eseguite, perché svolte da precedente ditta appaltatrice (le fosse biologiche menzionate a pag. 3 della perizia) o dall'elettricista scelto dalla committenza, IG. Controparte_4
(ubicazione delle prese elettriche e/o dei quadri elettrici), o perché non previste dal contratto, quali ad esempio il ripristino di alcuni davanzali esterni, le infiltrazioni al secondo piano (che il IG. Per_1 di si sarebbe invero premurato di segnalare, facendo presente che la
[...] Controparte_2
provenienza fosse da ricondursi ad una zona laterale del tetto probabilmente ammalorata, che non fosse, però, oggetto dei lavori di ristrutturazione, se non per la parte sommitale che interessava la realizzazione dell'altana), la convenuta segnalava che non fossero state ricomprese nelle fatture azionate. Ragione per cui il credito ingiunto sarebbe rimasto, comunque, provato.
pagina 6 di 9 La convenuta concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
In seguito alla prima udienza, il precedente GI, dott.ssa concedeva la provvisoria Per_2
esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed i termini ex art. 183, VI co., c.p.c.. In seguito a proposizione di ATP in corso di causa, veniva svolta una CTU per la valutazione delle opere eseguite dalla convenuta opposta. Decorsi i termini assegnati nel giudizio principale, la causa veniva ritenuta maura per la decisione e rinviata, dunque, alla scorsa udienza pc. (sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc), previa riassegnazione a questo GI. Nelle rispettive note sostitutive d'udienza, le parti concludevano come riportato nelle premesse del presente provvedimento. La causa, dunque, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 24.09.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Decorsi detti termini, si rileva, in via preliminare di merito, che, all'esito dell'ATP, il “valore delle opere eseguite correttamente”, pure detratto il “valore dei difetti accertati o lavori non eseguiti” a, veniva quantificato dal CTU in Euro 208.567,25, oltre Iva. A fronte di tale importo, l'opposta emetteva le fatture n. 39/2019 di Euro 28.500,00 oltre Iva, n. 58/2019 di Euro 28.500,00 oltre Iva e n. 148/2019 di Euro 50.000,00 oltre Iva, regolarmente pagate dall'opponente (doc. 6); l'Angolo della CP_2
emetteva, altresì, le fatture oggetto di causa: n. 186/2019, di Euro 54.160,00 oltre Iva, e n. 238/2019, di
Euro 4.500,00 oltre Iva (docc. 7 e 8).
A fronte di lavori correttamente eseguiti, quantificabili (secondo il CTU) in Euro 208.567,25, pertanto,
l'opposta emetteva fatture per Euro 165.660,00 (docc. 6 – 8); non v'è dubbio, pertanto, che
[...]
abbia diritto di ricevere il pagamento delle fatture azionate in sede monitoria, per CP_2
complessivi Euro 58.660,00 oltre Iva (docc. 7 e 8); ciò, a maggior ragione, se si considera che esse afferiscono al pagamento di SAL approvati dal DDL e mai contestati dall'opponente.
Non è nemmeno in contestazione, invero, l'esecuzione di tutte le opere contabilizzate nei tre SAL in atti (docc 2 – 4) e, in ogni caso, come giustamente segnalato dal CTU: “la contabilizzazione dei lavori eseguiti, contenuta nei tre SAL risulta corretta perché trattasi di lavori eseguiti, fatta eccezione per il
[…] trattamento anti polvere” (cfr. p. 51 CTU). La detrazione svolta dal CTU in relazione a detto trattamento antipolvere, peraltro, è pari alla somma di soli euro 7.040,00 (oltre IVA), non contabilizzata nei s.a.l. emessi né nelle fatture azionate e che, considerato il valore delle opere extra, sarebbe comunque insufficiente ad erodere il credito azionato monitoriamente. Difatti, anche considerando legittima, astrattamente, la detrazione delle lavorazioni svolta dal CTU (in relazione a difetti la cui imputabilità, comunque, non sarebbe attribuibile, anche secondo il CTU, solo all'odierna convenuta opposta), risulterebbe sempre un valore delle opere eseguite di Euro 208.567,25 oltre Iva, tenuto conto delle lavorazioni extra, pure realizzate dall (cfr. p. 52 CTU). Controparte_2
pagina 7 di 9 Ritenuto pacifico, dunque, che l'opposta abbia incassato solo Euro 107.000,00 oltre Iva (doc. 6 della convenuta), risulta dovuto alla convenuta opposta, quantomeno, l'importo delle fatture azionate monitoriamente, a prescindere da qualsivoglia difetto possano eventualmente essere affette le opere per cui è lite.
D'altro canto, l'opponente non ha allegato specificatamente di aver svolto alcuna contestazione, né personalmente né tramite il DL, prima dell'emanazione del decreto ingiuntivo opposto, e tale valore non può essere assunto, in ogni caso, dalla comunicazione a mezzo pec inviata dalla IG.ra Parte_1
il 22 novembre 2019 (doc. 8 attoreo), la quale contiene solamente la dichiarazione dell'attrice di
[...]
essere in attesa di un non meglio precisato chiarimento da parte del DL, senza alcuna contestazione di specifiche lavorazioni, né di vizi o difformità rispetto alle opere eseguite. Lo stesso vale per la precedente pec (doc. 5 attoreo), dell'8.11.2019, inviata dal DL all'odierna convenuta, in cui si chiedeva la sospensione dei lavori di costruzione dell'altana, fino a nuove disposizioni della committenza, in ragione della volontà di quest'ultima di avvalersi di un suo consulente tecnico nel cantiere di Venezia.
Infine, parte attrice opponente non ha fornito alcuna prova nemmeno del presunto pagamento, in contanti, della somma di Euro 57.000,00, eccepito, in ogni caso, tardivamente, solo con la I memoria ex art. 183, VI co. cpc. Trattasi, dunque, di eccezione inammissibile e, comunque, di circostanza non provabile per testi, ex artt. 2726 e 2721 cc, poiché il foglio manoscritto prodotto, sub. doc. 7, con la I memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., è inidoneo ad integrare un principio di prova scritta, non risultando sottoscritto da . La presunta sottoscrizione di un rappresentante di Controparte_2 [...]
invero, è stata puntualmente disconosciuta, anche ex art. 214 c.p.c., nella prima CP_2
memoria ex art. 183, VI co., cpc;
mentre l'opponente non ne ha prodotto l'originale né ha chiesto di procedersi alla verificazione giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) rigetta integralmente tutte le domande proposte dall'attrice opponente avverso la convenuta opposta, confermando il decreto ingiuntivo opposto, n. 1795/2020 del Tribunale di Venezia, e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di pagina 8 di 9 lite, che si liquidano, per il giudizio principale di cognizione, in euro 14.103, 00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A., e, per il subprocedimento di ATP, in euro
8.059,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CpA, oltre al rimborso integrale dei compensi versati al CTU.
Venezia, 17 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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