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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5798 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli
Seconda sezione civile
composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai R.G. n. 318/2022 e R.G. n.
1819/2022, aventi ad oggetto appello avverso: la sentenza del Tribunale di Napoli n.
710/2022 pubblicata il 18.1.2022, vertenti
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Renato
[...] C.F._2
SP (c.f. ) e con lui elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3
studio, in Napoli, alla Via dei Mille n.16;
Fax e pec: 081.40.89.71, Email_1
APPELLANTI r.g.n. 318/2022
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
CE (NA) alla Via Palestro n. 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio Montano (c.f.
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._5 APPELLANTE r.g.n. 1819/2022
NONCHE'
(c.f. ) e Controparte_2 C.F._6 Controparte_3
(c.f. ), n.q. di eredi di elettivamente domiciliati in C.F._7 Persona_1
CE (NA) alla Via Palestro n. 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio Montano (c.f.
), che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di C.F._5 intervento;
Fax e pec: 081/5209581, Email_2
APPELLANTI r.g.n. 1819/2022
CONTRO
e per essa , CP_4 CP_5
APPELLATA-contumace
E
(già ) con sede legale in Venezia Mestre, Controparte_6 CP_6 via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. REA P.IVA_1
n. 420580, P.IVA società con socio unico, appartenente al "Gruppo Banca P.IVA_2
IFIS", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.P.A., iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, e per essa – giusta procura in data 02 marzo 2021 per atto Notaio , Rep. n. 30799 Racc. n. Persona_2
13217, registrato a Milano DP 1 il 03 marzo 2021 al n. 17297, serie 1T -
[...]
(già con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio Controparte_7 CP_8
n° 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - Rovigo
partecipante al gruppo Partita IVA , iscritta all'Albo degli P.IVA_3 P.IVA_2
Contr intermediari finanziari di cui all'articolo 106 , società con socio unico
[...]
appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di direzione e Controparte_6
coordinamento di Banca IFIS S.p.A., in persona della Dott.ssa (C.F. Controparte_10
), nella sua qualità di Responsabile Crediti Specialistici della C.F._8 Collection Giudiziale Captive, come da Attestato di Servizio che si allega agli atti, in virtù dei poteri alla stessa conferiti con Atto di Conferimento di Poteri di Rappresentanza al
Personale di “ del 08/02/2022 per atto Notaio di Controparte_7 Persona_3
Venezia-Mestre, rep. n. 43812 e racc. n. 16503, registrato a Venezia il 9 febbraio 2022 al n.
3053 serie 1T, elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata, C.F. , e Marina C.F._9
Vandini, C.F. del Foro di Ravenna, le quali, congiuntamente e C.F._10
disgiuntamente tra loro, la rappresentano, assistono e difendono, in virtù di mandato in calce al presente atto, e che dichiarano, ai sensi e per gli effetti di legge, di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni presso
APPELLATA
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.7.2017, la e per essa Controparte_4
conveniva in giudizio e in CP_5 Parte_1 Parte_2 proprio e quali eredi di nonché e Persona_4 Controparte_1 Persona_1
chiedendo che fosse dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei propri confronti,
l'atto notarile del 13.07.2017 (in realtà si tratta dell'atto del 13.7.2012) con il quale veniva sciolto e retrocesso l'atto di donazione per Notaio di Napoli del 16/03/2007 (rep. Per_5
86778), per effetto del quale aveva ceduto a titolo gratuito ai propri figli Persona_4
e la proprietà, limitatamente alla quota astratta Parte_2 Parte_1
ed indivisa di ½, posseduta, di porzione di fabbricato sito in Castellabate (SA), loc. Lago alla via Longhe, e, contestualmente, veniva ceduto a titolo di compravendita il medesimo bene immobile a favore di e al prezzo complessivo di Controparte_1 Persona_1
Euro 235.000,00 e tanto ad opera di rientrata nella titolarità della quota di Persona_4
1/2 di proprietà originariamente donato, nonché di e Parte_2 Parte_1
ciascuno per la quota di 1/4, pertanto ciascuno e tutti solidalmente per l'intero, con
[...] ordine al competente Conservatore di eseguire la trascrizione della emananda sentenza;
vinte le spese.
A supporto della domanda la deduceva di essere creditrice di e CP_4 Pt_1
, nella qualità di fideiussori della società VIEMME Sistemi srl, della Parte_2 somma di € 149.202,27 oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo n. 4411/16 del
17.6.2016 emesso nei confronti dei predetti per il saldo negativo di rapporti contrattuali intercorsi tra società e banca e chiusi al 30.4.2014.
1.2. I convenuti e si costituivano in giudizio e chiedevano il Pt_2 Parte_1
rigetto della domanda per totale infondatezza eccependo, in particolare, Parte_1
, di non essere fideiussore della società debitrice e di aver proposto opposizione
[...]
avverso il decreto ingiuntivo disconoscendo le sottoscrizioni apposte al contratto;
nel merito, entrambi deducevano che l'azione era inammissibile in quanto la avrebbe CP_4
potuto al più, domandare l'inefficacia della vendita della quota di 2/4 dei germani
, ma non anche la revocatoria della vendita della quota di che Parte_1 Persona_4
non era debitrice;
per il resto, avversavano la domanda rilevando che il prezzo di vendita era congruo ed era stato corrisposto in modo tracciabile, con assegni circolari, di cui vi era prova all'incasso e non vi era alcun rapporto di conoscenza pregressa con i compratori.
1.3. Si costituivano anche i coniugi e , acquirenti dell'immobile, instando CP_1 Per_1 per il rigetto della domanda per assenza dei relativi presupposti, in particolare negando di conoscere la condizione debitoria dei venditori, avendo trovavano l'immobile solo dopo essersi rivolti all'Agenzia di intermediazione immobiliare NO, la quale aveva stabilito essa il prezzo dell'immobile per Euro 235.000,00, del tutto congruo anche in ragione delle spese da essi sostenute subito dopo l'acquisto per la sua ristrutturazione, ed integralmente versato.
1.4. Nel corso del giudizio si costituiva la società subentrata a Controparte_6 CP_4 quale cessionaria del credito oggetto di causa.
1.5. Istruita la causa mediante CTU, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 710/2022 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc il 18.01.2022 accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia dell'atto del 13.07.2017, nei confronti dell' quale cessionaria della e per essa Controparte_6 CP_4 CP_5
condannava i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro
4300,00 per compensi, oltre cpa e iva come per legge;
poneva a carico dei convenuti le spese di c.t.u.
1.6. A fondamento della decisione il giudice di prime cure, dopo aver richiamato i principi della Suprema Corte in tema di azione revocatoria per il caso di atto dispositivo successivo al sorgere del credito (dovendosi aver riguardo al momento della prestazione della fideiussione e dell'apertura di credito in favore della quale era stata prestata la garanzia) riteneva sussistere entrambi i presupposti del consilium fraudis e dell'eventus damni.
In particolare, quanto alla consapevolezza, del debitore e dei terzi acquirenti, della diminuzione della garanzia patrimoniale in danno dei creditori, valorizzava come elemento indiziario la sperequazione tra prezzo di vendita e valore di mercato dell'immobile, che riteneva emergere dalla CTU svolta in giudizio, secondo cui il fabbricato aveva il valore di mercato di € 251.000,00, superiore a quello dichiarato nell'atto notarile di € 235.00,00; quanto all'eventus damni, lo riteneva provato dalla documentazione acquisita.
2.Tale sentenza è stata gravata con separati appelli proposti da e Parte_1
(giudizio iscritto al RGN n. 318/2022) e da e Parte_2 Controparte_1
(giudizio iscritto al RGN 1819/2022), chiedendo, ciascuno sulla base dei motivi Persona_1 che di seguito saranno esaminati, la riforma della decisione impugnata e il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese del giudizio.
2.1. Respinta con ordinanza del 7.11.2022 l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata avanzata nel giudizio RGN 1819/2022 dai coniugi
, all'udienza del 31.1.2023 è stata disposta la riunione dei due appelli, Parte_3 ricorrendo le condizioni dell'art. 335 cpc.
2.2. Indi la causa, dopo diversi rinvii d'ufficio disposti dalla sezione V, originaria assegnataria, è stata trasmessa a questa II sezione in data 1.2.2025.
2.3.Con atto di intervento depositato il 12.6.2025, a seguito del decesso di in Persona_1 data 14.11.2024, si sono costituiti, in qualità di eredi, i figli e Controparte_2
, facendo proprie tutte le difese della de cuius. Controparte_3
2.4. Acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 18.6.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, la causa è stata riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 19.6.2025.
3. Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta che entrambe le impugnazioni sono tempestive.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 18.01.2022; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello dei è stato Parte_1
notificato con pec del 25.1.2022 e quello dei coniugi con pec del Parte_3
19.4.2022.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.
É possibile, dunque, accedere alla valutazione dei motivi su cui le impugnazioni si fondano.
4. Appello RGN 318/2022
4.1. Il gravame dei germani è affidato a due motivi. Parte_1
4.1.1. Con il primo mezzo, riguardante la sola posizione di , si Parte_1
denuncia l'omessa pronuncia in relazione ad una circostanza rilevante ai fini del decidere, vale a dire che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del predetto era stato revocato con sentenza del tribunale di Napoli n. 10853/18, rilievo che era stato da essi svolto nella memoria di discussione. Detta pronuncia, non impugnata, avrebbe dovuto comportare la declaratoria di inammissibilità dell'azione revocatoria nei confronti di Parte_1
in quanto il credito dedotto dalla banca nei suoi confronti non era mai esistito, essendo rimasta indimostrata nel giudizio di opposizione l'esistenza della fideiussione prestata dallo stesso.
4.1.2. Con il secondo motivo, comune ad entrambi gli impugnanti, si deduce sotto diversi profili la violazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 2967 c.c. e all'art. 111 cpc, in quanto il giudice di prime cure avrebbe deciso senza considerare argomenti difensivi fondamentali e travisando le risultanze della c.t.u.
In particolare, in primo luogo gli appellanti protestano che con la decisione impugnata il tribunale aveva dichiarato inefficace l'intero atto di trasferimento oggetto di causa, sebbene dalla semplice lettura del rogito risultava come fosse composto da un preliminare scioglimento dell'atto di donazione del 16.3.2007 per Notaio con cui la madre Per_5 aveva donato ai figli la sua quota di proprietà, pari a ½ dell'intero. Ne conseguiva che, anche all'esito della rinuncia all'azione di riduzione da parte della coniuge superstite del defunto ( premorto al padre), al momento della compravendita Persona_6
l'immobile risultava in proprietà, quanto a 2/4 dell'intero, della sig.ra e Persona_4
quanto alla restante metà, per ½ ciascuno, dei germani , e poiché la Parte_1 Per_4 non era debitrice verso la banca, quest'ultima al più avrebbe potuto domandare la revocatoria della quota astratta di 2/4 dei , non anche della quota della Parte_1
E a nulla rilevava che quest'ultima era deceduta nel 2016 perché la quota di ½ di Per_4 sua spettanza restava intoccabile dalla revocatoria.
Sotto altro profilo, gli appellanti lamentano l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel ritenere provato il consilium fraudis in ragione della sproporzione tra il prezzo di vendita e quello reale di mercato, fondando tale convincimento su una errata interpretazione delle risultanze della CTU, che in realtà aveva quantificato il valore dell'immobile alla data di stipula del rogito notarile in € 234.000,00 e non in € 251.00,00 come invece riportato in sentenza. Sicché era rimasto infondato l'assunto sostenuto dalla banca circa l'incongruità del prezzo di vendita, quale elemento sintomatico del consilium fraudis del terzo.
Anche in relazione alle modalità di corresponsione del corrispettivo della vendita, solo incidentalmente affrontato dal primo giudice, questi avrebbe violato il principio dell'onere della prova, non avendo tenuto conto che essi convenuti avevano dimostrato il pagamento attraverso un assegno bancario di € 15.000,00 a titolo di caparra e il restante prezzo con assegni circolari, di cui era stata data descrizione nell'atto e se ne erano esibite le copie. E ancora, gli impugnanti lamentano l'erroneità della decisione anche in relazione all'eventus damni, in quanto il primo giudice si era limitato a richiamare principi generali e giurisprudenza, senza spiegare su quali fatti avesse basato la sua decisione. In realtà, era stato dimostrato che il ricavato della vendita dell'immobile era stato versato su un conto intestato a e poi utilizzato per finanziare la società Viemme, CP_4 Parte_2
della quale lo stesso era socio. Dunque, la banca aveva già incassato quelle somme, e non si poteva dire che la vendita avesse ridotto le garanzie patrimoniali.
Ulteriore profilo di criticità rilevato dai sarebbe ravvisabile nel non aver il Parte_1 giudice considerato che non vi era alcun rapporto tra venditori e acquirenti: la vendita era avvenuta tramite agenzia immobiliare, e non era provata alcuna conoscenza reciproca né alcuna collusione. Pertanto, mancava del tutto la prova del consilium fraudis, quale conoscenza o conoscibilità del pregiudizio in capo ai compratori.
Infine, si dolgono che il giudice avrebbe trascurato un elemento decisivo: parte del credito vantato da (relativo a un mutuo chirografario di 30.000 euro, residuo 11.323,98 CP_4
euro) era sorto dopo la vendita dell'immobile, e quindi non poteva essere oggetto di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Concludono sostenendo che l'inammissibilità della revocatoria per la quota di ½ della proprietà, la congruità del prezzo, la prova del pagamento e l'evidente estraneità tra compratori e venditori avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda, con condanna della banca alle spese di lite.
4.2. L'appello è parzialmente fondato nei termini di seguito esposti.
In limine litis va precisato che l'esatta data di stipula dell'atto notarile oggetto di revocatoria
è quella del 13.7.2012 e non del 13.7.2017, come erroneamente indicato nel libello introduttivo del primo grado e nella gravata sentenza, errore materiale che non incide sull'esatta identificazione dell'oggetto del contendere, posto che copia dell'atto che si è inteso aggredire è stata prodotta dalle parti e non vi è contestazione che sia proprio quello che ha riguardato il trasferimento dell'immobile di cui è controversia.
4.2.1. E' fondato il primo motivo. Si osserva che già in primo grado i avevano dedotto, con la memoria Parte_1
conclusiva depositata il 10.1.2022, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (in forza del quale era stata intrapresa l'azione revocatoria da parte dell' si era CP_4
concluso con la sentenza del tribunale di Napoli n. 10853/18, non impugnata (allegata alle memorie) con cui era stato revocato il provvedimento monitorio nei confronti di
, chiedendo, quindi che fosse dichiarata inammissibile e/o rigettata Parte_1
l'azione revocatoria proposta nei confronti del predetto.
A fronte di tale difesa (che va intesa come eccezione di giudicato esterno) in primo grado la nuova denominazione della a far tempo Controparte_6 Controparte_6 dal 1° gennaio 2021, cessionaria del credito originariamente vantato dalla CP_4
ed intervenuta nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c.- non risulta aver preso
[...] specifica posizione nelle memorie conclusionali depositate il 12.1.2022, limitandosi genericamente a “impugnare e contestare quanto argomentato e dedotto dalle controparti nelle rispettive note conclusionali..”.
In appello, la non ha negato la circostanza che la sentenza Controparte_6
suddetta non sia stata impugnata, ma ha contestato il diverso profilo della mancanza di prova del suo passaggio in giudicato.
Tali essendo le difese delle parti, ritiene la Corte che debba tenersi conto del giudicato formatosi in merito alla insussistenza del credito vantato nei confronti di Parte_1
.
[...]
Al riguardo, in sintonia con l'orientamento di legittimità più recente (cfr. Cass. Sentenza n.
2827/2025), giova osservare che l'efficacia del giudicato consegue, ope legis, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. civ., al verificarsi di uno degli eventi ivi previsti, ossia all'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, mentre la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., secondo il tenore testuale della norma, ha per oggetto non il passaggio in giudicato della sentenza, bensì la mancata presentazione di impugnazione, posto che la norma recita che, a prova del passaggio in giudicato, il cancelliere certifica la mancata presentazione dei gravami. Tuttavia, si è detto che la certificazione non rappresenta l'unico mezzo idoneo a fornire la prova del giudicato, né le risultanze da esso emergenti possono ritenersi assolutamente incontestabili.
Infatti, si è osservato che l'articolo 124 citato indica soltanto come si forma il certificato, ma non statuisce che solo esso possa dimostrare il giudicato: la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non può, dunque, essere ritenuta condizione indispensabile e non sostituibile per l'accertamento dell'intervenuto giudicato, potendo essa trovare idoneo equipollente, secondo i giudici di legittimità, nella esplicita ammissione, circa la formazione del giudicato, della parte nei cui confronti è invocato il giudicato e che avrebbe interesse a negarlo (Cass., sez. 3, 28/12/2023, n. 36258; Cass., sez. 5, 09/03/2022, n. 7740; Cass., n.
4803/18, cit.), poiché in tal caso la certificazione perde di rilievo, non necessitando di alcun prova un fatto pacificamente ammesso agli atti.
Ritiene questa Corte territoriale che tale principio, che risponde anche ad una esigenza di semplificazione del procedimento e, soprattutto, assolve alla necessità di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di mantenere la stabilità delle decisioni, in coerenza con la qualificazione, operata dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U, n. 16/06/2006, n. 13916), del giudicato esterno come elemento normativo e non di fatto, valga anche in ipotesi, come quella di specie, in cui non è contestato dall'appellata che la sentenza del tribunale di CP_11
Napoli 10853/18 non sia stata impugnata, come dedotto dai , avendone fatto Parte_1
l'appellata solo una questione di mancanza di prova, che per quanto detto, non richiede necessariamente la produzione della certificazione ex art. 124 cit., ma può essere desunta anche dalla condotta difensiva delle parti in applicazione del principio di non contestazione.
Ed allora, nel caso in esame, dagli atti prodotti in giudizio emerge che la sentenza su detta è stata pubblicata il 14.12.2018, non consta che sia stata notificata né impugnata, sicché ben può affermarsi che, per effetto del decorso del termine semestrale ex art. 327 cpc (ratione temporis applicabile, essendo stato introdotto il giudizio di primo grado nel 2017), la stessa
è divenuta definitiva il 14.6.2019, vale a dire prima della conclusione del giudizio di primo grado.
Ne consegue che erroneamente il primo giudice ha pretermesso di considerare l'eccezione sul punto sollevata dai convenuti nella memoria conclusiva depositata prima Parte_1 dell'udienza di discussione- nella quale la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc- accogliendo la domanda revocatoria anche nei confronti di , Parte_1 sebbene fosse stata acclarata in via definitiva, medio tempore, l'inesistenza del credito della banca agente nei confronti del predetto.
Dunque, in accoglimento del primo motivo, va integralmente rigettata la domanda revocatoria nei confronti di per non essere egli debitore della banca e Parte_1 sul punto riformata la sentenza impugnata.
4.2.3. Il secondo mezzo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Al fine di meglio comprendere i termini della vicenda in esame, occorre qualificare, preliminarmente, l'atto dispositivo di cui trattasi.
Esso si compone di distinti negozi: la “risoluzione consensuale di donazione” ( come si legge all'art. 3 del rogito) con cui e i figli e Persona_4 Parte_2 Pt_1
convenivano di sciogliere l'atto di donazione del notaio del 16.3.2007 Per_5 relativamente alla quota astratta di 1/2 di spettanza della donante del fabbricato Per_4
in Castellabate, foglio 11 p.lla 904, atteso che la quota dell'altra metà era stata donata ai figli dal padre che nel frattempo, in data 10.12.2012, era deceduto ab Controparte_12 intestato e alla cui successione legittima concorrevano la moglie i figli Persona_4
e nonché la sig.ra quale coniuge superstite dell'altro figlio Pt_2 Pt_1 CP_13 del donante, sig. , premorto al padre senza lasciare prole: la Persona_6
(preliminare) “rinunzia all'azione di riduzione” ( art.2 del rogito) con cui CP_13 rinunziava all'azione di riduzione della donazione relativamente alla quota astratta ed indivisa di ½ riferibile al defunto donante;
la “compravendita” (art. 4 Controparte_12
del rogito) tra la sig.ra per la propria quota astratta ed indivisa di 2/4, Persona_4
e , per la propria quota astratta ed indivisa di ¼ ciascuno, e Controparte_14 Pt_1
tutti solidalmente per l'intero, e i sig.ri e acquirenti in Controparte_1 Persona_1 comune e pro indiviso, del suddetto fabbricato.
Ciò posto, l'atto di risoluzione consensuale del contratto di donazione, secondo la giurisprudenza di legittimità (che se ne è occupata in materia tributaria) comportando la retrocessione dei relativi beni, integra un nuovo contratto con contenuto uguale e contrario a quello originario e con effetti di natura retro-traslativa di un diritto reale (cfr. ex plurimis
Cass. Sentenza n. 16681 del 17/06/2024), e va, quindi, ricondotto fra gli atti uguali e contrari all'atto negoziale su cui esso incide.
Ai fini dell'azione revocatoria, pertanto, la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 2901 c.c. per gli atti a titolo gratuito.
In particolare, trattandosi di negozio gratuito successivo al sorgere del credito- come ben rilevato dal primo giudice sul punto non contestato- dovendosi avere riguardo alla data della fideiussione prestata da connessa all'apertura di credito regolata in Parte_2
conto corrente, lo stesso è soggetto all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., che richiede il mero requisito soggettivo della consapevolezza in capo al disponente/ fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) nonché della ricorrenza dell'eventus damni.
Presupposti la cui sussistenza non è negabile, atteso che- sotto il profilo della scientia damni- ben conosceva la sua esposizione debitoria, quale garante Parte_2 delle obbligazioni della Viemme Sistemi srl, in forza della fideiussione omnibus del
5.12.2007, e successiva integrazione del 5.10.2009, fino alla concorrenza di € 170.000,00; del parti non è dubitabile che, con la retrocessione gratuita alla madre della quota Per_4
di ¼ di propria spettanza dell'unico immobile di sua proprietà, egli abbia significativamente ridotto la consistenza quantitativa del proprio patrimonio in danno del creditore, peraltro non avendo dedotto e dimostrato, come era suo onere, che il suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie della banca.
Alla luce delle considerazioni che precedono, essendo irrilevante la consapevolezza o meno in capo ad (terza acquirente a titolo gratuito per effetto della retrocessione) Persona_4 del pregiudizio arrecato ai creditori del disponente, va confermata la declaratoria di inefficacia, nei confronti dell quale cessionaria dell' , CP_15 CP_4 dell'atto per notaio del 13.7.2012 limitatamente al negozio “risoluzione di Per_7
donazione” riferito alla quota di spettanza di , mentre, per il resto, per Parte_2 la quota di spettanza di , per quanto sopra detto, la domanda va Parte_1 respinta, con parziale riforma sul punto della sentenza gravata. Passando all'altro negozio di cui si compone il rogito del 13.7.2012, vale a dire la compravendita, occorre svolgere ulteriori distinzioni.
Ed infatti, da un lato va esaminato il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile di causa da ai coniugi (ora suoi eredi) e dall'altro Parte_2 Parte_3 quello da ai prefati coniugi, fermo restando, invece, che l'azione Persona_4
revocatoria riguardante la quota di proprietà (di ¼) trasferita da è Parte_1 inattaccabile con l'azione in esame, per quanto già spiegato sopra.
Ora, solo con riguardo alla vendita da ai coniugi la Parte_2 Parte_3
fattispecie va risolta alla luce dell'art. 2901 n. 2 prima parte c.c. (atti a titolo oneroso successivo al sorgere del credito) in cui rileva oltre l'eventus damni il consilium fraudis dell'acquirente, mentre con riguardo alla vendita da ai predetti coniugi, Persona_4 vertendosi in caso di vendita successiva, ove l'alienante non è debitrice della banca attrice in revocazione, si applica l'art. 2901 comma 3 cc. La norma espressamente prevede che l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, fatti salvi comunque gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. In tal caso, resta al creditore il diritto verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che egli ha ricevuto dal sub-acquirente, atteso che il creditore non può - senza venir meno la stessa funzione dell'azione revocatoria - essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., escludendosi anche il suo diritto verso il primo acquirente alla restituzione del corrispettivo da questo ricevuto dal sub – acquirente (cfr. in tal senso Cass. Sentenza n. 1941/1993), diritto che, tuttavia, esige la proposizione di specifica domanda, nel caso in esame non avanzata dalla CP_4
Così chiariti i termini della questione, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che ha esaminato la vicenda senza operare alcun distinguo, ritiene questa Corte territoriale che non sia emersa la prova del consilium fraudis e/o della mala fede dei terzi acquirenti/sub-acquirenti Siniscalchi/Russo, il cui atto di acquisto è stato trascritto in data anteriore alla proposizione dell'azione revocatoria (di cui non consta la trascrizione).
Ed infatti, coglie nel segno la critica dei laddove rileva che quello che il primo Parte_1
giudice ha valorizzato come indice della consapevolezza dei terzi acquirenti di nuocere alle ragioni dei creditori dell'alienante- e che integrerebbe, altresì, la mala fede degli stessi ai sensi del comma 3 della norma in esame- vale a dire la sproporzione tra prezzo di vendita e valore di mercato dell'immobile, è frutto, in realtà, di una errata lettura delle risultanze della
CTU.
Invero, si legge alle pagg. 8 e 9 della relazione dell'ing. (depositata nel Persona_8
fascicolo d'ufficio del primo grado in data 30.10.2020) che “…il più probabile valore di mercato della in Castellabate alla Contrada Longhe, oggetto di causa, all'epoca Pt_4 della stipula dell'atto risultava pari, in cifra tonda, ad € 234.000,00”.
Ora, poiché la vendita è avvenuta al prezzo di € 235.000,00- come risulta dal rogito notarile-
l'argomento speso dal primo giudice si palesa del tutto infondato, avendo egli, per errore, preso in considerazione il diverso valore di € 251.000,00 frutto della attualizzazione alla data del deposito della relazione consulenziale, come è fatto palese a pag. 9 laddove si legge testualmente “…il più probabile valore di mercato della in Castellabate alla Pt_4
Contrada Longhe, oggetto di causa, all'attualità risulta pari, in cifra tonda, ad € 251.000,00”.
Al riguardo si osserva, infatti, che per stabilire se ricorra o meno sperequazione del prezzo di vendita con il valore di mercato del bene occorre avere riguardo all'epoca del contratto e non a quello della proposizione della domanda revocatoria onde trarre da tale circostanza la prova presuntiva dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente.
Escluso quale indice presuntivo del consilium fraudis il prezzo di vendita, del tutto in linea con il mercato immobiliare dell'epoca, difettano anche altri elementi probatori per far ritenere che la vendita sia stata eseguita in frode ai creditori ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Ed infatti, gli appellanti (sia i che i hanno dedotto e provato: Parte_1 CP_1
l'assenza di qualsiasi vincolo di parentela e/o conoscenza tra venditori e acquirenti, dimostrando di essendo entrati in contatto attraverso l'intermediazione della NO (cfr. in fascicolo primo grado dei convenuti: copia della proposta di acquisto;
pagamento del corrispettivo della mediazione) come , peraltro, riportato nell'art. 8 del rogito notarile, ove si legge che le parti si sono avvalse dell'attività di mediazione dell'Agenzia Studio
Castellabate, affiliata NO, e sono anche indicati gli importi corrisposti a mezzo bonifici ( specificamente indicati) per tale mediazione;
il pagamento del corrispettivo della vendita mediante assegni circolari ( che sono stati prodotti in copia dai convenuti nel fascicolo di parte del primo grado) corrispondenti a quelli indicati nel rogito ( art. 8), il cui effettivo incasso non è stato contestato.
Sulla base del materiale probatorio raccolto in primo grado, pertanto, risulta fallita la prova, gravante sull'attrice in revocatoria, della ricorrenza dell'elemento soggettivo del consilium fraudis ai fini della declaratoria di inefficacia della compravendita tra Parte_2
e i coniugi ai sensi dell'art. 2901 n. 2 prima parte c.c., e della mala fede Parte_3
dei sub-acquirenti ai fini della inefficacia derivata della vendita tra e i coniugi Per_4
ai sensi dell'art. 2901 comma 3 cpc. Parte_3
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo dell'appello dei , va Parte_1
integralmente respinta l'azione revocatoria riguardante la vendita contenuta nell'atto per notaio del 13.7.2012 apparendo, piuttosto, la stipulazione contestuale degli atti Per_7
negoziali funzionale, come fatto palese nel rogito, a rendere più sicuro l'acquisto dei
, sottraendolo all'eventuale esperimento di azioni di riduzione, come Parte_3
sarebbe potuto essere se i avessero venduto direttamente ai coniugi Parte_1
la quota donata loro dalla madre, aggredibile da parte della cognata Parte_3 [...] che, vivente ancora la non avrebbe potuto nell'atto del 2012 rinunciare CP_13 Per_4
all'azione di riduzione in relazione ad una successione ancora non aperta ( come invece aveva fatto per la quota derivante dalla donazione paterna).
5. Appello RGN n. 1819/2022.
5.1. Con il primo motivo, e hanno ribadito il difetto di Controparte_1 Persona_1
legittimazione attiva della subentrata a durante il processo, che il Controparte_6 CP_4
primo giudie aveva omesso di esaminare.
Sostengono, al riguardo, che la società non aveva provato la cessione del credito, perché non aveva prodotto il contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB, né dimostrato che il credito oggetto di causa fosse incluso nel portafoglio ceduto: la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale e nel Registro delle Imprese, del resto, aveva solo funzione informativa e non dimostrava la titolarità del credito.
Il mezzo non è fondato. Basti osservare che, ai fini della prova della cessione del credito azionato in revocatoria dalla con l'atto introduttivo del primo grado, è sufficiente che nel giudizio CP_4 siano contestualmente presenti cedente e cessionario, com'è accaduto in questa lite, ove le diverse società (l'appellante e quella di cartolarizzazione) si sono avvicendate nel giudizio in ragione dell'intervento non espromissorio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. avvenuto nel precedente grado, senza che mai la società cessionaria sia stata smentita nelle sue affermazioni da quella cedente, che neanche si è mai opposta alle ragioni della cessionaria, per altro solo ad adiuvandum.
Inoltre, la cessionaria ha depositato il contratto di cessione e copia della Gazzetta Ufficiale così dimostrando l'inclusione del debito di causa, individuato per tipologia di operazione, tra quelli ceduti in blocco”.
Tanto detto, alquanto generica è l'obiezione degli appellanti quanto al fatto che nella vicenda traslativa non sarebbe esistente la prova dell'inclusione del credito oggetto per cui vi è azione revocatoria.
Esso, invero, rientra per tipologia e per epoca di sottoscrizione, nel novero di quelli oggetto delle operazioni di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sul punto preme ricordare che quando non sia contestata, o, come nella specie, sia addirittura dimostrata l'esistenza del contratto di cessione in sé, per provare l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari è sufficiente l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale (Cassazione civile sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cassazione civile sez. III, ordinanza n. 9412 del 5 aprile 2023).
Ne consegue il rigetto del primo mezzo dell'appello.
5. 2. Gli altri tre motivi di gravame con cui, in sintesi, si contesta la ricorrenza del consilium fraudis e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie sono, invece, da accogliere, dovendosi qui intendere ripetute le considerazioni espresse in risposta ad analoghe doglianze oggetto dell'appello dei . Parte_1
In definitiva, l'appello proposto a va accolto per quanto di ragione. Parte_3
6. Riguardo alle spese del giudizio, in ragione della parziale riforma della decisione impugnata, con caducazione delle statuizioni accessorie sulle spese, ne va operata qui una nuova regolamentazione per il doppio grado tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio.
Ebbene, nei rapporti tra i e la e per essa, quale cessionaria del Parte_1 Controparte_4
credito, la vanno compensate, atteso che vi è reciproca soccombenza, Controparte_6 essendo stata accolta la domanda revocatoria limitatamente alla risoluzione della donazione della quota di proprietà del intercorsa con ( di cui i Parte_2 Persona_4
sono eredi) e respinta quella riguardante la compravendita della medesima Parte_1 quota e considerato che la vicenda del credito riferita a si è definita Parte_1
solo nella fase conclusiva del primo grado.
Diversamente, l'integrale rigetto dell'azione revocatoria nei confronti degli altri convenuti
(attuali appellanti) comporta la condanna della e della CP_1 CP_4 CP_6
in solido, alla rifusione delle spese del doppio grado in favore degli stessi, liquidate
[...]
come di seguito, con la precisazione che per entrambi i gradi va effettuata una liquidazione unitaria, in quanto e sono intervenuti in appello Controparte_3 Controparte_2 quali eredi della originaria appellante (costituita con il marito Persona_1 [...]
a ministero dello stesso difensore Antonio Montano che ha svolto identiche CP_1 difese per tutti gli appellanti da lui rappresentati.
In ordine al quantum, vanno utilizzati in via parametrica gli importi medi di cui al DM
55/14 e succ modifiche, tenuto conto del valore della causa (valore del credito per cui è stata proposta l'azione revocatoria: scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria per entrambi i gradi, anche fase istruttoria per il primo grado, con decurtazione degli importi della fase decisoria in primo grado in assenza di appendice scritta ex art. 190 cpc).
Le spese della c.t.u., nella misura già liquidata con separato decreto del Tribunale del
10.11.2020, vanno poste definitivamente a carico di e della cessionaria del Controparte_4 credito, , in solido tra loro. CP_6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti da
, (R.G. n. 318/2022) e da Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e (R.G. n. 1819/2022), e per quest'ultima in qualità di eredi della stessa, da Persona_1
e , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Controparte_2 Controparte_3
710/2022, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nonché, per quanto di ragione, l'appello proposto da e
[...] Controparte_1 Per_1
(ora suoi eredi e ) e, per l'effetto, in parziale
[...] Controparte_3 Controparte_2 riforma del capo a) della sentenza gravata:
- dichiara l'inefficacia nei confronti dell' quale cessionaria della CP_15 CP_4
dell'atto per notaio del 13.7.2012 rep. 2972-racc. 2093 limitatamente all'atto
[...] Per_7
di “risoluzione di donazione” avente ad oggetto la quota di spettanza di Parte_2
;
[...]
-rigetta, nel resto, l'azione revocatoria;
2) compensa le spese del doppio grado tra e da Parte_2 Parte_1 un lato, e la e la dall'altro; Controparte_4 Controparte_6
3) condanna la e la in solido, al pagamento delle spese di Controparte_4 Controparte_6 causa in favore di e degli eredi di (sigg.ri Controparte_1 Persona_1 CP_2
e ) che liquida: per il primo grado, in complessivi € 12.000,00
[...] Controparte_3 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in € 2340,00 per CU ed € 9.991,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Montano per dichiarato anticipo;
4) pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di e la in solido tra loro. Controparte_4 CP_6
Così deciso in Napoli, li 3.11.2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Alessandra Piscitiello
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Alessia Giaccio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli
Seconda sezione civile
composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai R.G. n. 318/2022 e R.G. n.
1819/2022, aventi ad oggetto appello avverso: la sentenza del Tribunale di Napoli n.
710/2022 pubblicata il 18.1.2022, vertenti
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Renato
[...] C.F._2
SP (c.f. ) e con lui elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3
studio, in Napoli, alla Via dei Mille n.16;
Fax e pec: 081.40.89.71, Email_1
APPELLANTI r.g.n. 318/2022
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
CE (NA) alla Via Palestro n. 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio Montano (c.f.
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._5 APPELLANTE r.g.n. 1819/2022
NONCHE'
(c.f. ) e Controparte_2 C.F._6 Controparte_3
(c.f. ), n.q. di eredi di elettivamente domiciliati in C.F._7 Persona_1
CE (NA) alla Via Palestro n. 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio Montano (c.f.
), che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di C.F._5 intervento;
Fax e pec: 081/5209581, Email_2
APPELLANTI r.g.n. 1819/2022
CONTRO
e per essa , CP_4 CP_5
APPELLATA-contumace
E
(già ) con sede legale in Venezia Mestre, Controparte_6 CP_6 via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. REA P.IVA_1
n. 420580, P.IVA società con socio unico, appartenente al "Gruppo Banca P.IVA_2
IFIS", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.P.A., iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, e per essa – giusta procura in data 02 marzo 2021 per atto Notaio , Rep. n. 30799 Racc. n. Persona_2
13217, registrato a Milano DP 1 il 03 marzo 2021 al n. 17297, serie 1T -
[...]
(già con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio Controparte_7 CP_8
n° 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - Rovigo
partecipante al gruppo Partita IVA , iscritta all'Albo degli P.IVA_3 P.IVA_2
Contr intermediari finanziari di cui all'articolo 106 , società con socio unico
[...]
appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di direzione e Controparte_6
coordinamento di Banca IFIS S.p.A., in persona della Dott.ssa (C.F. Controparte_10
), nella sua qualità di Responsabile Crediti Specialistici della C.F._8 Collection Giudiziale Captive, come da Attestato di Servizio che si allega agli atti, in virtù dei poteri alla stessa conferiti con Atto di Conferimento di Poteri di Rappresentanza al
Personale di “ del 08/02/2022 per atto Notaio di Controparte_7 Persona_3
Venezia-Mestre, rep. n. 43812 e racc. n. 16503, registrato a Venezia il 9 febbraio 2022 al n.
3053 serie 1T, elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata, C.F. , e Marina C.F._9
Vandini, C.F. del Foro di Ravenna, le quali, congiuntamente e C.F._10
disgiuntamente tra loro, la rappresentano, assistono e difendono, in virtù di mandato in calce al presente atto, e che dichiarano, ai sensi e per gli effetti di legge, di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni presso
APPELLATA
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.7.2017, la e per essa Controparte_4
conveniva in giudizio e in CP_5 Parte_1 Parte_2 proprio e quali eredi di nonché e Persona_4 Controparte_1 Persona_1
chiedendo che fosse dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei propri confronti,
l'atto notarile del 13.07.2017 (in realtà si tratta dell'atto del 13.7.2012) con il quale veniva sciolto e retrocesso l'atto di donazione per Notaio di Napoli del 16/03/2007 (rep. Per_5
86778), per effetto del quale aveva ceduto a titolo gratuito ai propri figli Persona_4
e la proprietà, limitatamente alla quota astratta Parte_2 Parte_1
ed indivisa di ½, posseduta, di porzione di fabbricato sito in Castellabate (SA), loc. Lago alla via Longhe, e, contestualmente, veniva ceduto a titolo di compravendita il medesimo bene immobile a favore di e al prezzo complessivo di Controparte_1 Persona_1
Euro 235.000,00 e tanto ad opera di rientrata nella titolarità della quota di Persona_4
1/2 di proprietà originariamente donato, nonché di e Parte_2 Parte_1
ciascuno per la quota di 1/4, pertanto ciascuno e tutti solidalmente per l'intero, con
[...] ordine al competente Conservatore di eseguire la trascrizione della emananda sentenza;
vinte le spese.
A supporto della domanda la deduceva di essere creditrice di e CP_4 Pt_1
, nella qualità di fideiussori della società VIEMME Sistemi srl, della Parte_2 somma di € 149.202,27 oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo n. 4411/16 del
17.6.2016 emesso nei confronti dei predetti per il saldo negativo di rapporti contrattuali intercorsi tra società e banca e chiusi al 30.4.2014.
1.2. I convenuti e si costituivano in giudizio e chiedevano il Pt_2 Parte_1
rigetto della domanda per totale infondatezza eccependo, in particolare, Parte_1
, di non essere fideiussore della società debitrice e di aver proposto opposizione
[...]
avverso il decreto ingiuntivo disconoscendo le sottoscrizioni apposte al contratto;
nel merito, entrambi deducevano che l'azione era inammissibile in quanto la avrebbe CP_4
potuto al più, domandare l'inefficacia della vendita della quota di 2/4 dei germani
, ma non anche la revocatoria della vendita della quota di che Parte_1 Persona_4
non era debitrice;
per il resto, avversavano la domanda rilevando che il prezzo di vendita era congruo ed era stato corrisposto in modo tracciabile, con assegni circolari, di cui vi era prova all'incasso e non vi era alcun rapporto di conoscenza pregressa con i compratori.
1.3. Si costituivano anche i coniugi e , acquirenti dell'immobile, instando CP_1 Per_1 per il rigetto della domanda per assenza dei relativi presupposti, in particolare negando di conoscere la condizione debitoria dei venditori, avendo trovavano l'immobile solo dopo essersi rivolti all'Agenzia di intermediazione immobiliare NO, la quale aveva stabilito essa il prezzo dell'immobile per Euro 235.000,00, del tutto congruo anche in ragione delle spese da essi sostenute subito dopo l'acquisto per la sua ristrutturazione, ed integralmente versato.
1.4. Nel corso del giudizio si costituiva la società subentrata a Controparte_6 CP_4 quale cessionaria del credito oggetto di causa.
1.5. Istruita la causa mediante CTU, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 710/2022 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc il 18.01.2022 accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia dell'atto del 13.07.2017, nei confronti dell' quale cessionaria della e per essa Controparte_6 CP_4 CP_5
condannava i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro
4300,00 per compensi, oltre cpa e iva come per legge;
poneva a carico dei convenuti le spese di c.t.u.
1.6. A fondamento della decisione il giudice di prime cure, dopo aver richiamato i principi della Suprema Corte in tema di azione revocatoria per il caso di atto dispositivo successivo al sorgere del credito (dovendosi aver riguardo al momento della prestazione della fideiussione e dell'apertura di credito in favore della quale era stata prestata la garanzia) riteneva sussistere entrambi i presupposti del consilium fraudis e dell'eventus damni.
In particolare, quanto alla consapevolezza, del debitore e dei terzi acquirenti, della diminuzione della garanzia patrimoniale in danno dei creditori, valorizzava come elemento indiziario la sperequazione tra prezzo di vendita e valore di mercato dell'immobile, che riteneva emergere dalla CTU svolta in giudizio, secondo cui il fabbricato aveva il valore di mercato di € 251.000,00, superiore a quello dichiarato nell'atto notarile di € 235.00,00; quanto all'eventus damni, lo riteneva provato dalla documentazione acquisita.
2.Tale sentenza è stata gravata con separati appelli proposti da e Parte_1
(giudizio iscritto al RGN n. 318/2022) e da e Parte_2 Controparte_1
(giudizio iscritto al RGN 1819/2022), chiedendo, ciascuno sulla base dei motivi Persona_1 che di seguito saranno esaminati, la riforma della decisione impugnata e il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese del giudizio.
2.1. Respinta con ordinanza del 7.11.2022 l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata avanzata nel giudizio RGN 1819/2022 dai coniugi
, all'udienza del 31.1.2023 è stata disposta la riunione dei due appelli, Parte_3 ricorrendo le condizioni dell'art. 335 cpc.
2.2. Indi la causa, dopo diversi rinvii d'ufficio disposti dalla sezione V, originaria assegnataria, è stata trasmessa a questa II sezione in data 1.2.2025.
2.3.Con atto di intervento depositato il 12.6.2025, a seguito del decesso di in Persona_1 data 14.11.2024, si sono costituiti, in qualità di eredi, i figli e Controparte_2
, facendo proprie tutte le difese della de cuius. Controparte_3
2.4. Acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 18.6.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, la causa è stata riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 19.6.2025.
3. Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta che entrambe le impugnazioni sono tempestive.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 18.01.2022; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello dei è stato Parte_1
notificato con pec del 25.1.2022 e quello dei coniugi con pec del Parte_3
19.4.2022.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.
É possibile, dunque, accedere alla valutazione dei motivi su cui le impugnazioni si fondano.
4. Appello RGN 318/2022
4.1. Il gravame dei germani è affidato a due motivi. Parte_1
4.1.1. Con il primo mezzo, riguardante la sola posizione di , si Parte_1
denuncia l'omessa pronuncia in relazione ad una circostanza rilevante ai fini del decidere, vale a dire che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del predetto era stato revocato con sentenza del tribunale di Napoli n. 10853/18, rilievo che era stato da essi svolto nella memoria di discussione. Detta pronuncia, non impugnata, avrebbe dovuto comportare la declaratoria di inammissibilità dell'azione revocatoria nei confronti di Parte_1
in quanto il credito dedotto dalla banca nei suoi confronti non era mai esistito, essendo rimasta indimostrata nel giudizio di opposizione l'esistenza della fideiussione prestata dallo stesso.
4.1.2. Con il secondo motivo, comune ad entrambi gli impugnanti, si deduce sotto diversi profili la violazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 2967 c.c. e all'art. 111 cpc, in quanto il giudice di prime cure avrebbe deciso senza considerare argomenti difensivi fondamentali e travisando le risultanze della c.t.u.
In particolare, in primo luogo gli appellanti protestano che con la decisione impugnata il tribunale aveva dichiarato inefficace l'intero atto di trasferimento oggetto di causa, sebbene dalla semplice lettura del rogito risultava come fosse composto da un preliminare scioglimento dell'atto di donazione del 16.3.2007 per Notaio con cui la madre Per_5 aveva donato ai figli la sua quota di proprietà, pari a ½ dell'intero. Ne conseguiva che, anche all'esito della rinuncia all'azione di riduzione da parte della coniuge superstite del defunto ( premorto al padre), al momento della compravendita Persona_6
l'immobile risultava in proprietà, quanto a 2/4 dell'intero, della sig.ra e Persona_4
quanto alla restante metà, per ½ ciascuno, dei germani , e poiché la Parte_1 Per_4 non era debitrice verso la banca, quest'ultima al più avrebbe potuto domandare la revocatoria della quota astratta di 2/4 dei , non anche della quota della Parte_1
E a nulla rilevava che quest'ultima era deceduta nel 2016 perché la quota di ½ di Per_4 sua spettanza restava intoccabile dalla revocatoria.
Sotto altro profilo, gli appellanti lamentano l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel ritenere provato il consilium fraudis in ragione della sproporzione tra il prezzo di vendita e quello reale di mercato, fondando tale convincimento su una errata interpretazione delle risultanze della CTU, che in realtà aveva quantificato il valore dell'immobile alla data di stipula del rogito notarile in € 234.000,00 e non in € 251.00,00 come invece riportato in sentenza. Sicché era rimasto infondato l'assunto sostenuto dalla banca circa l'incongruità del prezzo di vendita, quale elemento sintomatico del consilium fraudis del terzo.
Anche in relazione alle modalità di corresponsione del corrispettivo della vendita, solo incidentalmente affrontato dal primo giudice, questi avrebbe violato il principio dell'onere della prova, non avendo tenuto conto che essi convenuti avevano dimostrato il pagamento attraverso un assegno bancario di € 15.000,00 a titolo di caparra e il restante prezzo con assegni circolari, di cui era stata data descrizione nell'atto e se ne erano esibite le copie. E ancora, gli impugnanti lamentano l'erroneità della decisione anche in relazione all'eventus damni, in quanto il primo giudice si era limitato a richiamare principi generali e giurisprudenza, senza spiegare su quali fatti avesse basato la sua decisione. In realtà, era stato dimostrato che il ricavato della vendita dell'immobile era stato versato su un conto intestato a e poi utilizzato per finanziare la società Viemme, CP_4 Parte_2
della quale lo stesso era socio. Dunque, la banca aveva già incassato quelle somme, e non si poteva dire che la vendita avesse ridotto le garanzie patrimoniali.
Ulteriore profilo di criticità rilevato dai sarebbe ravvisabile nel non aver il Parte_1 giudice considerato che non vi era alcun rapporto tra venditori e acquirenti: la vendita era avvenuta tramite agenzia immobiliare, e non era provata alcuna conoscenza reciproca né alcuna collusione. Pertanto, mancava del tutto la prova del consilium fraudis, quale conoscenza o conoscibilità del pregiudizio in capo ai compratori.
Infine, si dolgono che il giudice avrebbe trascurato un elemento decisivo: parte del credito vantato da (relativo a un mutuo chirografario di 30.000 euro, residuo 11.323,98 CP_4
euro) era sorto dopo la vendita dell'immobile, e quindi non poteva essere oggetto di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Concludono sostenendo che l'inammissibilità della revocatoria per la quota di ½ della proprietà, la congruità del prezzo, la prova del pagamento e l'evidente estraneità tra compratori e venditori avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda, con condanna della banca alle spese di lite.
4.2. L'appello è parzialmente fondato nei termini di seguito esposti.
In limine litis va precisato che l'esatta data di stipula dell'atto notarile oggetto di revocatoria
è quella del 13.7.2012 e non del 13.7.2017, come erroneamente indicato nel libello introduttivo del primo grado e nella gravata sentenza, errore materiale che non incide sull'esatta identificazione dell'oggetto del contendere, posto che copia dell'atto che si è inteso aggredire è stata prodotta dalle parti e non vi è contestazione che sia proprio quello che ha riguardato il trasferimento dell'immobile di cui è controversia.
4.2.1. E' fondato il primo motivo. Si osserva che già in primo grado i avevano dedotto, con la memoria Parte_1
conclusiva depositata il 10.1.2022, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (in forza del quale era stata intrapresa l'azione revocatoria da parte dell' si era CP_4
concluso con la sentenza del tribunale di Napoli n. 10853/18, non impugnata (allegata alle memorie) con cui era stato revocato il provvedimento monitorio nei confronti di
, chiedendo, quindi che fosse dichiarata inammissibile e/o rigettata Parte_1
l'azione revocatoria proposta nei confronti del predetto.
A fronte di tale difesa (che va intesa come eccezione di giudicato esterno) in primo grado la nuova denominazione della a far tempo Controparte_6 Controparte_6 dal 1° gennaio 2021, cessionaria del credito originariamente vantato dalla CP_4
ed intervenuta nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c.- non risulta aver preso
[...] specifica posizione nelle memorie conclusionali depositate il 12.1.2022, limitandosi genericamente a “impugnare e contestare quanto argomentato e dedotto dalle controparti nelle rispettive note conclusionali..”.
In appello, la non ha negato la circostanza che la sentenza Controparte_6
suddetta non sia stata impugnata, ma ha contestato il diverso profilo della mancanza di prova del suo passaggio in giudicato.
Tali essendo le difese delle parti, ritiene la Corte che debba tenersi conto del giudicato formatosi in merito alla insussistenza del credito vantato nei confronti di Parte_1
.
[...]
Al riguardo, in sintonia con l'orientamento di legittimità più recente (cfr. Cass. Sentenza n.
2827/2025), giova osservare che l'efficacia del giudicato consegue, ope legis, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. civ., al verificarsi di uno degli eventi ivi previsti, ossia all'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, mentre la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., secondo il tenore testuale della norma, ha per oggetto non il passaggio in giudicato della sentenza, bensì la mancata presentazione di impugnazione, posto che la norma recita che, a prova del passaggio in giudicato, il cancelliere certifica la mancata presentazione dei gravami. Tuttavia, si è detto che la certificazione non rappresenta l'unico mezzo idoneo a fornire la prova del giudicato, né le risultanze da esso emergenti possono ritenersi assolutamente incontestabili.
Infatti, si è osservato che l'articolo 124 citato indica soltanto come si forma il certificato, ma non statuisce che solo esso possa dimostrare il giudicato: la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non può, dunque, essere ritenuta condizione indispensabile e non sostituibile per l'accertamento dell'intervenuto giudicato, potendo essa trovare idoneo equipollente, secondo i giudici di legittimità, nella esplicita ammissione, circa la formazione del giudicato, della parte nei cui confronti è invocato il giudicato e che avrebbe interesse a negarlo (Cass., sez. 3, 28/12/2023, n. 36258; Cass., sez. 5, 09/03/2022, n. 7740; Cass., n.
4803/18, cit.), poiché in tal caso la certificazione perde di rilievo, non necessitando di alcun prova un fatto pacificamente ammesso agli atti.
Ritiene questa Corte territoriale che tale principio, che risponde anche ad una esigenza di semplificazione del procedimento e, soprattutto, assolve alla necessità di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di mantenere la stabilità delle decisioni, in coerenza con la qualificazione, operata dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U, n. 16/06/2006, n. 13916), del giudicato esterno come elemento normativo e non di fatto, valga anche in ipotesi, come quella di specie, in cui non è contestato dall'appellata che la sentenza del tribunale di CP_11
Napoli 10853/18 non sia stata impugnata, come dedotto dai , avendone fatto Parte_1
l'appellata solo una questione di mancanza di prova, che per quanto detto, non richiede necessariamente la produzione della certificazione ex art. 124 cit., ma può essere desunta anche dalla condotta difensiva delle parti in applicazione del principio di non contestazione.
Ed allora, nel caso in esame, dagli atti prodotti in giudizio emerge che la sentenza su detta è stata pubblicata il 14.12.2018, non consta che sia stata notificata né impugnata, sicché ben può affermarsi che, per effetto del decorso del termine semestrale ex art. 327 cpc (ratione temporis applicabile, essendo stato introdotto il giudizio di primo grado nel 2017), la stessa
è divenuta definitiva il 14.6.2019, vale a dire prima della conclusione del giudizio di primo grado.
Ne consegue che erroneamente il primo giudice ha pretermesso di considerare l'eccezione sul punto sollevata dai convenuti nella memoria conclusiva depositata prima Parte_1 dell'udienza di discussione- nella quale la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc- accogliendo la domanda revocatoria anche nei confronti di , Parte_1 sebbene fosse stata acclarata in via definitiva, medio tempore, l'inesistenza del credito della banca agente nei confronti del predetto.
Dunque, in accoglimento del primo motivo, va integralmente rigettata la domanda revocatoria nei confronti di per non essere egli debitore della banca e Parte_1 sul punto riformata la sentenza impugnata.
4.2.3. Il secondo mezzo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Al fine di meglio comprendere i termini della vicenda in esame, occorre qualificare, preliminarmente, l'atto dispositivo di cui trattasi.
Esso si compone di distinti negozi: la “risoluzione consensuale di donazione” ( come si legge all'art. 3 del rogito) con cui e i figli e Persona_4 Parte_2 Pt_1
convenivano di sciogliere l'atto di donazione del notaio del 16.3.2007 Per_5 relativamente alla quota astratta di 1/2 di spettanza della donante del fabbricato Per_4
in Castellabate, foglio 11 p.lla 904, atteso che la quota dell'altra metà era stata donata ai figli dal padre che nel frattempo, in data 10.12.2012, era deceduto ab Controparte_12 intestato e alla cui successione legittima concorrevano la moglie i figli Persona_4
e nonché la sig.ra quale coniuge superstite dell'altro figlio Pt_2 Pt_1 CP_13 del donante, sig. , premorto al padre senza lasciare prole: la Persona_6
(preliminare) “rinunzia all'azione di riduzione” ( art.2 del rogito) con cui CP_13 rinunziava all'azione di riduzione della donazione relativamente alla quota astratta ed indivisa di ½ riferibile al defunto donante;
la “compravendita” (art. 4 Controparte_12
del rogito) tra la sig.ra per la propria quota astratta ed indivisa di 2/4, Persona_4
e , per la propria quota astratta ed indivisa di ¼ ciascuno, e Controparte_14 Pt_1
tutti solidalmente per l'intero, e i sig.ri e acquirenti in Controparte_1 Persona_1 comune e pro indiviso, del suddetto fabbricato.
Ciò posto, l'atto di risoluzione consensuale del contratto di donazione, secondo la giurisprudenza di legittimità (che se ne è occupata in materia tributaria) comportando la retrocessione dei relativi beni, integra un nuovo contratto con contenuto uguale e contrario a quello originario e con effetti di natura retro-traslativa di un diritto reale (cfr. ex plurimis
Cass. Sentenza n. 16681 del 17/06/2024), e va, quindi, ricondotto fra gli atti uguali e contrari all'atto negoziale su cui esso incide.
Ai fini dell'azione revocatoria, pertanto, la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 2901 c.c. per gli atti a titolo gratuito.
In particolare, trattandosi di negozio gratuito successivo al sorgere del credito- come ben rilevato dal primo giudice sul punto non contestato- dovendosi avere riguardo alla data della fideiussione prestata da connessa all'apertura di credito regolata in Parte_2
conto corrente, lo stesso è soggetto all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., che richiede il mero requisito soggettivo della consapevolezza in capo al disponente/ fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) nonché della ricorrenza dell'eventus damni.
Presupposti la cui sussistenza non è negabile, atteso che- sotto il profilo della scientia damni- ben conosceva la sua esposizione debitoria, quale garante Parte_2 delle obbligazioni della Viemme Sistemi srl, in forza della fideiussione omnibus del
5.12.2007, e successiva integrazione del 5.10.2009, fino alla concorrenza di € 170.000,00; del parti non è dubitabile che, con la retrocessione gratuita alla madre della quota Per_4
di ¼ di propria spettanza dell'unico immobile di sua proprietà, egli abbia significativamente ridotto la consistenza quantitativa del proprio patrimonio in danno del creditore, peraltro non avendo dedotto e dimostrato, come era suo onere, che il suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie della banca.
Alla luce delle considerazioni che precedono, essendo irrilevante la consapevolezza o meno in capo ad (terza acquirente a titolo gratuito per effetto della retrocessione) Persona_4 del pregiudizio arrecato ai creditori del disponente, va confermata la declaratoria di inefficacia, nei confronti dell quale cessionaria dell' , CP_15 CP_4 dell'atto per notaio del 13.7.2012 limitatamente al negozio “risoluzione di Per_7
donazione” riferito alla quota di spettanza di , mentre, per il resto, per Parte_2 la quota di spettanza di , per quanto sopra detto, la domanda va Parte_1 respinta, con parziale riforma sul punto della sentenza gravata. Passando all'altro negozio di cui si compone il rogito del 13.7.2012, vale a dire la compravendita, occorre svolgere ulteriori distinzioni.
Ed infatti, da un lato va esaminato il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile di causa da ai coniugi (ora suoi eredi) e dall'altro Parte_2 Parte_3 quello da ai prefati coniugi, fermo restando, invece, che l'azione Persona_4
revocatoria riguardante la quota di proprietà (di ¼) trasferita da è Parte_1 inattaccabile con l'azione in esame, per quanto già spiegato sopra.
Ora, solo con riguardo alla vendita da ai coniugi la Parte_2 Parte_3
fattispecie va risolta alla luce dell'art. 2901 n. 2 prima parte c.c. (atti a titolo oneroso successivo al sorgere del credito) in cui rileva oltre l'eventus damni il consilium fraudis dell'acquirente, mentre con riguardo alla vendita da ai predetti coniugi, Persona_4 vertendosi in caso di vendita successiva, ove l'alienante non è debitrice della banca attrice in revocazione, si applica l'art. 2901 comma 3 cc. La norma espressamente prevede che l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, fatti salvi comunque gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. In tal caso, resta al creditore il diritto verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che egli ha ricevuto dal sub-acquirente, atteso che il creditore non può - senza venir meno la stessa funzione dell'azione revocatoria - essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., escludendosi anche il suo diritto verso il primo acquirente alla restituzione del corrispettivo da questo ricevuto dal sub – acquirente (cfr. in tal senso Cass. Sentenza n. 1941/1993), diritto che, tuttavia, esige la proposizione di specifica domanda, nel caso in esame non avanzata dalla CP_4
Così chiariti i termini della questione, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che ha esaminato la vicenda senza operare alcun distinguo, ritiene questa Corte territoriale che non sia emersa la prova del consilium fraudis e/o della mala fede dei terzi acquirenti/sub-acquirenti Siniscalchi/Russo, il cui atto di acquisto è stato trascritto in data anteriore alla proposizione dell'azione revocatoria (di cui non consta la trascrizione).
Ed infatti, coglie nel segno la critica dei laddove rileva che quello che il primo Parte_1
giudice ha valorizzato come indice della consapevolezza dei terzi acquirenti di nuocere alle ragioni dei creditori dell'alienante- e che integrerebbe, altresì, la mala fede degli stessi ai sensi del comma 3 della norma in esame- vale a dire la sproporzione tra prezzo di vendita e valore di mercato dell'immobile, è frutto, in realtà, di una errata lettura delle risultanze della
CTU.
Invero, si legge alle pagg. 8 e 9 della relazione dell'ing. (depositata nel Persona_8
fascicolo d'ufficio del primo grado in data 30.10.2020) che “…il più probabile valore di mercato della in Castellabate alla Contrada Longhe, oggetto di causa, all'epoca Pt_4 della stipula dell'atto risultava pari, in cifra tonda, ad € 234.000,00”.
Ora, poiché la vendita è avvenuta al prezzo di € 235.000,00- come risulta dal rogito notarile-
l'argomento speso dal primo giudice si palesa del tutto infondato, avendo egli, per errore, preso in considerazione il diverso valore di € 251.000,00 frutto della attualizzazione alla data del deposito della relazione consulenziale, come è fatto palese a pag. 9 laddove si legge testualmente “…il più probabile valore di mercato della in Castellabate alla Pt_4
Contrada Longhe, oggetto di causa, all'attualità risulta pari, in cifra tonda, ad € 251.000,00”.
Al riguardo si osserva, infatti, che per stabilire se ricorra o meno sperequazione del prezzo di vendita con il valore di mercato del bene occorre avere riguardo all'epoca del contratto e non a quello della proposizione della domanda revocatoria onde trarre da tale circostanza la prova presuntiva dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente.
Escluso quale indice presuntivo del consilium fraudis il prezzo di vendita, del tutto in linea con il mercato immobiliare dell'epoca, difettano anche altri elementi probatori per far ritenere che la vendita sia stata eseguita in frode ai creditori ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Ed infatti, gli appellanti (sia i che i hanno dedotto e provato: Parte_1 CP_1
l'assenza di qualsiasi vincolo di parentela e/o conoscenza tra venditori e acquirenti, dimostrando di essendo entrati in contatto attraverso l'intermediazione della NO (cfr. in fascicolo primo grado dei convenuti: copia della proposta di acquisto;
pagamento del corrispettivo della mediazione) come , peraltro, riportato nell'art. 8 del rogito notarile, ove si legge che le parti si sono avvalse dell'attività di mediazione dell'Agenzia Studio
Castellabate, affiliata NO, e sono anche indicati gli importi corrisposti a mezzo bonifici ( specificamente indicati) per tale mediazione;
il pagamento del corrispettivo della vendita mediante assegni circolari ( che sono stati prodotti in copia dai convenuti nel fascicolo di parte del primo grado) corrispondenti a quelli indicati nel rogito ( art. 8), il cui effettivo incasso non è stato contestato.
Sulla base del materiale probatorio raccolto in primo grado, pertanto, risulta fallita la prova, gravante sull'attrice in revocatoria, della ricorrenza dell'elemento soggettivo del consilium fraudis ai fini della declaratoria di inefficacia della compravendita tra Parte_2
e i coniugi ai sensi dell'art. 2901 n. 2 prima parte c.c., e della mala fede Parte_3
dei sub-acquirenti ai fini della inefficacia derivata della vendita tra e i coniugi Per_4
ai sensi dell'art. 2901 comma 3 cpc. Parte_3
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo dell'appello dei , va Parte_1
integralmente respinta l'azione revocatoria riguardante la vendita contenuta nell'atto per notaio del 13.7.2012 apparendo, piuttosto, la stipulazione contestuale degli atti Per_7
negoziali funzionale, come fatto palese nel rogito, a rendere più sicuro l'acquisto dei
, sottraendolo all'eventuale esperimento di azioni di riduzione, come Parte_3
sarebbe potuto essere se i avessero venduto direttamente ai coniugi Parte_1
la quota donata loro dalla madre, aggredibile da parte della cognata Parte_3 [...] che, vivente ancora la non avrebbe potuto nell'atto del 2012 rinunciare CP_13 Per_4
all'azione di riduzione in relazione ad una successione ancora non aperta ( come invece aveva fatto per la quota derivante dalla donazione paterna).
5. Appello RGN n. 1819/2022.
5.1. Con il primo motivo, e hanno ribadito il difetto di Controparte_1 Persona_1
legittimazione attiva della subentrata a durante il processo, che il Controparte_6 CP_4
primo giudie aveva omesso di esaminare.
Sostengono, al riguardo, che la società non aveva provato la cessione del credito, perché non aveva prodotto il contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB, né dimostrato che il credito oggetto di causa fosse incluso nel portafoglio ceduto: la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale e nel Registro delle Imprese, del resto, aveva solo funzione informativa e non dimostrava la titolarità del credito.
Il mezzo non è fondato. Basti osservare che, ai fini della prova della cessione del credito azionato in revocatoria dalla con l'atto introduttivo del primo grado, è sufficiente che nel giudizio CP_4 siano contestualmente presenti cedente e cessionario, com'è accaduto in questa lite, ove le diverse società (l'appellante e quella di cartolarizzazione) si sono avvicendate nel giudizio in ragione dell'intervento non espromissorio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. avvenuto nel precedente grado, senza che mai la società cessionaria sia stata smentita nelle sue affermazioni da quella cedente, che neanche si è mai opposta alle ragioni della cessionaria, per altro solo ad adiuvandum.
Inoltre, la cessionaria ha depositato il contratto di cessione e copia della Gazzetta Ufficiale così dimostrando l'inclusione del debito di causa, individuato per tipologia di operazione, tra quelli ceduti in blocco”.
Tanto detto, alquanto generica è l'obiezione degli appellanti quanto al fatto che nella vicenda traslativa non sarebbe esistente la prova dell'inclusione del credito oggetto per cui vi è azione revocatoria.
Esso, invero, rientra per tipologia e per epoca di sottoscrizione, nel novero di quelli oggetto delle operazioni di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sul punto preme ricordare che quando non sia contestata, o, come nella specie, sia addirittura dimostrata l'esistenza del contratto di cessione in sé, per provare l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari è sufficiente l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale (Cassazione civile sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cassazione civile sez. III, ordinanza n. 9412 del 5 aprile 2023).
Ne consegue il rigetto del primo mezzo dell'appello.
5. 2. Gli altri tre motivi di gravame con cui, in sintesi, si contesta la ricorrenza del consilium fraudis e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie sono, invece, da accogliere, dovendosi qui intendere ripetute le considerazioni espresse in risposta ad analoghe doglianze oggetto dell'appello dei . Parte_1
In definitiva, l'appello proposto a va accolto per quanto di ragione. Parte_3
6. Riguardo alle spese del giudizio, in ragione della parziale riforma della decisione impugnata, con caducazione delle statuizioni accessorie sulle spese, ne va operata qui una nuova regolamentazione per il doppio grado tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio.
Ebbene, nei rapporti tra i e la e per essa, quale cessionaria del Parte_1 Controparte_4
credito, la vanno compensate, atteso che vi è reciproca soccombenza, Controparte_6 essendo stata accolta la domanda revocatoria limitatamente alla risoluzione della donazione della quota di proprietà del intercorsa con ( di cui i Parte_2 Persona_4
sono eredi) e respinta quella riguardante la compravendita della medesima Parte_1 quota e considerato che la vicenda del credito riferita a si è definita Parte_1
solo nella fase conclusiva del primo grado.
Diversamente, l'integrale rigetto dell'azione revocatoria nei confronti degli altri convenuti
(attuali appellanti) comporta la condanna della e della CP_1 CP_4 CP_6
in solido, alla rifusione delle spese del doppio grado in favore degli stessi, liquidate
[...]
come di seguito, con la precisazione che per entrambi i gradi va effettuata una liquidazione unitaria, in quanto e sono intervenuti in appello Controparte_3 Controparte_2 quali eredi della originaria appellante (costituita con il marito Persona_1 [...]
a ministero dello stesso difensore Antonio Montano che ha svolto identiche CP_1 difese per tutti gli appellanti da lui rappresentati.
In ordine al quantum, vanno utilizzati in via parametrica gli importi medi di cui al DM
55/14 e succ modifiche, tenuto conto del valore della causa (valore del credito per cui è stata proposta l'azione revocatoria: scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria per entrambi i gradi, anche fase istruttoria per il primo grado, con decurtazione degli importi della fase decisoria in primo grado in assenza di appendice scritta ex art. 190 cpc).
Le spese della c.t.u., nella misura già liquidata con separato decreto del Tribunale del
10.11.2020, vanno poste definitivamente a carico di e della cessionaria del Controparte_4 credito, , in solido tra loro. CP_6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti da
, (R.G. n. 318/2022) e da Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e (R.G. n. 1819/2022), e per quest'ultima in qualità di eredi della stessa, da Persona_1
e , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Controparte_2 Controparte_3
710/2022, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nonché, per quanto di ragione, l'appello proposto da e
[...] Controparte_1 Per_1
(ora suoi eredi e ) e, per l'effetto, in parziale
[...] Controparte_3 Controparte_2 riforma del capo a) della sentenza gravata:
- dichiara l'inefficacia nei confronti dell' quale cessionaria della CP_15 CP_4
dell'atto per notaio del 13.7.2012 rep. 2972-racc. 2093 limitatamente all'atto
[...] Per_7
di “risoluzione di donazione” avente ad oggetto la quota di spettanza di Parte_2
;
[...]
-rigetta, nel resto, l'azione revocatoria;
2) compensa le spese del doppio grado tra e da Parte_2 Parte_1 un lato, e la e la dall'altro; Controparte_4 Controparte_6
3) condanna la e la in solido, al pagamento delle spese di Controparte_4 Controparte_6 causa in favore di e degli eredi di (sigg.ri Controparte_1 Persona_1 CP_2
e ) che liquida: per il primo grado, in complessivi € 12.000,00
[...] Controparte_3 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in € 2340,00 per CU ed € 9.991,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Montano per dichiarato anticipo;
4) pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di e la in solido tra loro. Controparte_4 CP_6
Così deciso in Napoli, li 3.11.2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Alessandra Piscitiello
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Alessia Giaccio