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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/10/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 725/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, AR PREVIATI, all'esito dell'udienza del 28.10.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MARCARI Luca ed elettivamente domiciliato in Campobasso, via Monte
Sabotino n. 7
RICORRENTE
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Centrale Rapporto Assicurativo
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DI TILLO Ersilia ed elettivamente domiciliato in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 70
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 9.08.2024, conveniva in Parte_1 giudizio l Controparte_1 CP_1 chiedendo: di accertare e dichiarare che, in data 26.09.2022, aveva subito un infortunio lavorativo con le modalità descritte nella narrativa del ricorso;
di accertare e dichiarare che, a causa del predetto infortunio, presentava sin dalla data dell'evento un grado di inabilità pari almeno al 10%, ovvero nella maggiore o minore percentuale risultante all'esito di CTU;
di condannare l'Istituto alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 10% o nella maggiore o minore percentuale accertata in corso di causa, detratto quanto pagina 1 di 7 già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Esponeva di essere impiegato alle dipendenze dell' con mansioni Controparte_2 di autista e addetto all'apertura dell'Ufficio del Dipartimento Unico di Prevenzione.
Rappresentava che, in data 26.09.2022, alle ore 07:30 circa, dopo aver prelevato l'autovettura aziendale ed averla parcheggiata presso Piazza della Vittoria in Campobasso, si era recato al primo piano dell'edificio per ricevere le disposizioni di servizio;
precisava che, nell'aprire la porta dell'ufficio, era scivolato accidentalmente sul pavimento appena lavato dalla ditta delle pulizie, riportando una distorsione al ginocchio destro, avvertendo
“sensazione di crack”; riferiva inoltre che, dopo aver terminato l'orario lavorativo, stante il persistere del dolore, si era recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “A. Cardarelli” di
Campobasso, ove gli era stato diagnosticato un trauma contusivo al ginocchio destro con prognosi di giorni 7, mentre il giorno seguente, in Sala Gessi, gli era stata formulata diagnosi di gonalgia destra post-traumatica, con prescrizione di riposo, applicazione di ghiaccio e terapia farmacologica.
Evidenziava di avere immediatamente istruito la pratica infortunistica presso l , cui era CP_1 stato attribuito il n. Inf. 519450297 del 26.09.2022, aggiungendo che nei giorni successivi si era sottoposto a ulteriori visite ortopediche, con prescrizione di RMN al ginocchio destro e presentazione di successive richieste di prestazioni sanitarie all'Istituto; rilevava che la RMN del 15.10.2022 aveva evidenziato una sottile infrazione cartilaginea al menisco mediale e segni di lesione parziale del legamento crociato anteriore e che ulteriori accertamenti eseguiti il 24.10.2022 avevano confermato la presenza di una lesione longitudinale del corno posteriore del menisco mediale, con distrazione del legamento crociato anteriore e che, infine, la RMN del 15.11.2022 aveva rilevato fenomeni degenerativi e postumi di distrazione di alto grado del legamento crociato anteriore.
Rappresentava che, con nota dell'8.06.2023, l aveva riconosciuto in favore di esso CP_1 ricorrente una menomazione della integrità psicofisica pari al 3%; evidenziava di avere proposto opposizione a tale valutazione, producendo certificazione medico-legale del dr.
attestante un danno biologico del 10%, e che la visita collegiale disposta Persona_1 dall'Istituto il 31.05.2023 aveva tuttavia confermato la percentuale del 3%.
Contestava radicalmente la valutazione dell' , richiamando la perizia del dr. , CP_1 Per_1 nella quale veniva descritto un quadro clinico caratterizzato da persistente dolenzia al pagina 2 di 7 ginocchio destro, positività alla manovra del cassetto anteriore, instabilità e limitazione dolorosa della flessione e dell'accosciamento, ritenuto compatibile con un danno biologico del
10%, ai sensi del D.lgs. n. 38/2000; sottolineava, inoltre, che, alla luce dell'attuale obiettività clinica e dei referti allegati, il danno subito doveva essere rivalutato e, unito al pregresso riconoscimento per le menomazioni preesistenti, comportava una menomazione complessiva dell'integrità psicofisica non inferiore al 10%.
Chiedeva, in via istruttoria, l'ammissione di CTU medico-legale volta ad accertare il grado di inabilità permanente derivante dall'infortunio del 26.09.2022, sulla scorta di tanto, insisteva nelle proprie conclusioni già riassunte.
Si costituiva l che Controparte_1 contestava integralmente il ricorso, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese dell'attore.
Parte resistente si riportava integralmente alla relazione medico-legale redatta dalla dott.ssa sovrintendente sanitario regionale, recante data 6.11.2024, Persona_2 prodotta in atti, nella quale erano ricostruite le fasi cliniche e medico-legali dell'infortunio occorso al ricorrente in data 26.09.2022 (diagnosi iniziale di “trauma contusivo ginocchio destro” con prognosi di 7 giorni;
successiva diagnosi di “gonalgia destra post-traumatica” con prescrizione di RMN;
esito di RMN del 15.10.2022 con infrazione cartilaginea al menisco mediale e segni di lesione parziale del LCA;
controllo del 24.10.2022 con conferma di lesione longitudinale del menisco mediale e distrazione del LCA;
RMN del 15.11.2022 con reperti di fenomeni degenerativi e postumi di distrazione di alto grado del LCA).
Evidenziava che, in sede di visita collegiale del 31.05.2023, alla presenza del medico dell' e del dott. sanitario di parte, era stata concordemente accertata CP_1 Persona_1 una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 3%, secondo le tabelle allegate al d.lgs. n. 38/2000, valutazione che, quindi, superava le conclusioni della certificazione del
15.04.2023, nella quale il medico di parte aveva stimato un danno del 10%.
Rilevava, pertanto, che la richiesta di riconoscimento di un maggior danno non trovava riscontro clinico o medico-legale e che la documentazione sanitaria prodotta confermava la correttezza della valutazione già operata dall'Ente.
Si opponeva, quindi, alla nomina di un CTU, ritenendo superflua ogni ulteriore indagine;
in via subordinata, chiedeva che, ove disposta, la consulenza fosse affidata a uno specialista in medicina legale, con incarico di accertare la durata dell'inabilità temporanea e l'eventuale pagina 3 di 7 entità della menomazione permanente secondo le tabelle di legge;
nominava CTP per l CP_1 la dott.ssa Persona_2
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda del ricorrente in quanto nulla, prescritta, inammissibile e infondata, con condanna alle spese di lite.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione depositata dalle parti e CTU.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
3. La questione in esame può essere così riassuntivamente evidenziata:
- chiede il riconoscimento di una rendita per inabilità permanente in Parte_1 misura superiore a quella del 3% già attribuitagli dall' , sostenendo che l'infortunio CP_1 lavorativo occorso in data 26.09.2022, mentre svolgeva le proprie mansioni di autista e addetto all'apertura dell'Ufficio del Dipartimento Unico di Prevenzione, gli abbia causato postumi di maggiore entità, pari al 10% o alla diversa percentuale da accertarsi in corso di causa;
a fondamento della domanda richiama la documentazione sanitaria e le risultanze di accertamenti ortopedici e strumentali, evidenziando la persistenza di dolenzia, instabilità e limitazione funzionale del ginocchio destro, compatibili - a suo dire - con un danno biologico pari almeno al 10%;
- l si oppone, sostenendo che la menomazione sia stata correttamente stimata al CP_1
3% in sede di visita collegiale, valutazione condivisa anche dal medico di parte presente all'esame, ritenendo infondata la richiesta di incremento percentuale e superflua ogni ulteriore indagine.
Ebbene, posto che le parti contendono essenzialmente sulla esatta individuazione dei postumi dell'infortunio, si osserva che la domanda di parte ricorrente, sulla scorta delle risultanze della CTU esperita in corso di giudizio -a cui questo giudicante ritiene di aderire integralmente, in quanto completa, logicamente coerente, priva di vizi argomentativi e svolta secondo corretti criteri medico-legali - è risultata parzialmente fondata.
Va in primo luogo ricordato che, in presenza di integrale condivisione delle conclusioni peritali, l'obbligo di motivazione gravante sul giudice può ritenersi assolto anche mediante il richiamo alle relative risultanze, purché sorrette da un percorso logico-argomentativo corretto, conformi ai criteri tecnico-scientifici di riferimento e non oggetto di contestazioni specifiche idonee a comprometterne la validità.
pagina 4 di 7 Deve pure opportunamente evidenziarsi che in corso di causa l' aveva eccepito la nullità CP_1 della ctu sul presupposto che la “bozza” dell'elaborato era stata comunicata dal ctu all'Istituto
e non al legale dell' ; si segnala che questo G.I., all'esito dell'udienza del 25.03.2025, CP_1 con ordinanza comunicata al difensore, aveva in ogni caso concesso all' gg. 20 per CP_1 formulare eventuali osservazioni e al CTU successivi gg. 20 per rispondere e per depositare elaborato finale che tenesse conto delle eventuali osservazioni formulate;
nel corso dei termini concessi, nessuna osservazione di parte era pervenuta.
Pertanto, da un lato non si ravvisa alcuna nullità dell'elaborato, dato che le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni nel corso dei lavori peritali, dall'altro si prende atto che, in concreto, l , neppure per il tramite del proprio CTP risulta aver mosso CP_1 osservazioni, sotto il profilo metodologico o contenutistico, alle valutazioni espresse nella consulenza d'ufficio.
4. Ciò chiarito, si rileva che il CTU nominato ha proceduto all'esame della documentazione sanitaria e strumentale acquisita in atti, nonché all'esecuzione dell'esame obiettivo e clinico diretto del ricorrente.
Innanzitutto, il consulente ha ricostruito la sequenza degli accertamenti diagnostici effettuati:
- RX ginocchio destro - Pronto Soccorso del 26.09.2022: assenza di immagini riferibili a rime di frattura;
- RMN del 15.10.2022: sottile stria longitudinale di segnale alterato a carico del corno posteriore del menisco mediale, riferibile a infrazione cartilaginea;
legamento crociato anteriore edematoso e disomogeneo come per lesione parziale;
iniziali focolai di condromalacia femoro-rotulea; modesto versamento articolare;
distensione della borsa del gastrocnemio-semimembranoso; ispessimento della plica sinoviale mediale;
- RMN del 15.11.2022: fenomeni degenerativi del corpo-corno posteriore del menisco mediale;
esiti di distrazione di alto grado del legamento crociato anteriore al tetto con prevalente interessamento del fascio antero-mediale; condropatia femoro-tibiale sul versante mediale (grado 1 sec. ICRS); versamento articolare;
borsite del gastrocnemio-semimembranoso;
- RMN del 18.06.2024: fenomeni degenerativi del corpo-corno posteriore del menisco mediale;
condropatia femoro-tibiale sul versante mediale (grado sec. Outerbridge); di normale morfologia il legamento crociato anteriore;
versamento articolare;
borsite del gastrocnemio-semimembranoso. pagina 5 di 7 Ha inoltre evidenziato che, all'esame obiettivo, il periziando presentava: dolore alla pressione e palpazione a livello dell'emirima e del comparto mediale;
fini scrosci articolari presenti anche al ginocchio controlaterale;
difficoltà all'accosciamento ai gradi estremi;
dolenzia al carico;
assenza di segni di lassità capsulo-legamentosa; movimenti di flesso-estensione validi ma dolenti.
Sulla base di tali riscontri, ha ritenuto che il presenti un quadro menomativo Pt_1 caratterizzato da dolore alla pressione e palpazione dell'emirima e del comparto mediale, scrosci articolari e difficoltà all'accosciamento ai gradi estremi, valutandolo in ambito di danno biologico nella misura del 4% (quattro per cento), con riferimento alle tabelle allegate al d.lgs.
n. 38/2000.
In definitiva, l'incremento di un punto percentuale rispetto alla valutazione originaria del 3% si
è basato su rilievi clinici e strumentali ed, in particolare, sul fatto che il ctu ha riscontrato: persistenza di dolore alla pressione e palpazione a livello dell'emirima e del comparto mediale;
presenza di scrosci articolari;
difficoltà all'accosciamento ai gradi estremi;
reperti documentati alle indagini RMN e radiografiche, comprensivi di fenomeni degenerativi meniscali e condropatia femoro-tibiale sul versante mediale, così pervenendo al giudizio medico legale sopra indicato.
Non essendo state formulate osservazioni tecniche idonee a confutare tali rilievi, e risultando il percorso argomentativo del CTU lineare, documentato e conforme ai criteri medico-legali stabiliti dalle tabelle del d.lgs. n. 38/2000, si ritiene di dovervi aderire integralmente.
I postumi dell'infortunio hanno comportato un danno biologico pari al 4% sin dalla data dell'infortunio. Sulla base di tale accertamento medico deve, quindi, riconoscersi parzialmente fondata la domanda del ricorrente.
Le prestazioni dovute esse devono tener conto quindi della diversa percentuale del 4%.
Può, in definitiva, dichiararsi che l'infortunio occorso al ricorrente in data 26.09.2022 ha determinato una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 4% (quattro per cento), con condanna dell' alla corresponsione della rendita da inabilità permanente CP_1 nella suddetta misura, detratto quanto eventualmente già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
5.Il parziale accoglimento (si ricorda che il ricorrente aveva richiesto una quantificazione del danno pari al 10%) giustifica la compensazione delle spese di lite per metà; la restante frazione segue la soccombenza;
a carico dell' va posto il definitivo onere delle spese di CP_1 ctu già liquidate. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro AR PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, in accoglimento parziale del ricorso:
1)Accerta e dichiara che l'infortunio occorso a in data 26.09.2022 ha Parte_1 determinato ai suoi danni una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 4%
(quattro per cento) e, per l'effetto, condanna l al pagamento in favore del ricorrente CP_1 delle prestazioni derivanti dall'infortunio del 26.09.22 in base alla percentuale di postumi pari al 4%, detratto quanto già eventualmente pagato, oltre interessi e rivalutazione su ratei già maturati nei limiti di cui all'art.16, comma 6, legge n.412/91;
2)Compensa le spese processuali in ragione della metà e condanna l al pagamento delle CP_1 spese processuali residue in favore del ricorrente, liquidate in questa proporzione in complessivi € 800,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfetario del 15%, con distrazione;
3)Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1 decreto.
Campobasso, 29.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
AR AT
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, AR PREVIATI, all'esito dell'udienza del 28.10.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MARCARI Luca ed elettivamente domiciliato in Campobasso, via Monte
Sabotino n. 7
RICORRENTE
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Centrale Rapporto Assicurativo
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DI TILLO Ersilia ed elettivamente domiciliato in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 70
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 9.08.2024, conveniva in Parte_1 giudizio l Controparte_1 CP_1 chiedendo: di accertare e dichiarare che, in data 26.09.2022, aveva subito un infortunio lavorativo con le modalità descritte nella narrativa del ricorso;
di accertare e dichiarare che, a causa del predetto infortunio, presentava sin dalla data dell'evento un grado di inabilità pari almeno al 10%, ovvero nella maggiore o minore percentuale risultante all'esito di CTU;
di condannare l'Istituto alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 10% o nella maggiore o minore percentuale accertata in corso di causa, detratto quanto pagina 1 di 7 già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Esponeva di essere impiegato alle dipendenze dell' con mansioni Controparte_2 di autista e addetto all'apertura dell'Ufficio del Dipartimento Unico di Prevenzione.
Rappresentava che, in data 26.09.2022, alle ore 07:30 circa, dopo aver prelevato l'autovettura aziendale ed averla parcheggiata presso Piazza della Vittoria in Campobasso, si era recato al primo piano dell'edificio per ricevere le disposizioni di servizio;
precisava che, nell'aprire la porta dell'ufficio, era scivolato accidentalmente sul pavimento appena lavato dalla ditta delle pulizie, riportando una distorsione al ginocchio destro, avvertendo
“sensazione di crack”; riferiva inoltre che, dopo aver terminato l'orario lavorativo, stante il persistere del dolore, si era recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “A. Cardarelli” di
Campobasso, ove gli era stato diagnosticato un trauma contusivo al ginocchio destro con prognosi di giorni 7, mentre il giorno seguente, in Sala Gessi, gli era stata formulata diagnosi di gonalgia destra post-traumatica, con prescrizione di riposo, applicazione di ghiaccio e terapia farmacologica.
Evidenziava di avere immediatamente istruito la pratica infortunistica presso l , cui era CP_1 stato attribuito il n. Inf. 519450297 del 26.09.2022, aggiungendo che nei giorni successivi si era sottoposto a ulteriori visite ortopediche, con prescrizione di RMN al ginocchio destro e presentazione di successive richieste di prestazioni sanitarie all'Istituto; rilevava che la RMN del 15.10.2022 aveva evidenziato una sottile infrazione cartilaginea al menisco mediale e segni di lesione parziale del legamento crociato anteriore e che ulteriori accertamenti eseguiti il 24.10.2022 avevano confermato la presenza di una lesione longitudinale del corno posteriore del menisco mediale, con distrazione del legamento crociato anteriore e che, infine, la RMN del 15.11.2022 aveva rilevato fenomeni degenerativi e postumi di distrazione di alto grado del legamento crociato anteriore.
Rappresentava che, con nota dell'8.06.2023, l aveva riconosciuto in favore di esso CP_1 ricorrente una menomazione della integrità psicofisica pari al 3%; evidenziava di avere proposto opposizione a tale valutazione, producendo certificazione medico-legale del dr.
attestante un danno biologico del 10%, e che la visita collegiale disposta Persona_1 dall'Istituto il 31.05.2023 aveva tuttavia confermato la percentuale del 3%.
Contestava radicalmente la valutazione dell' , richiamando la perizia del dr. , CP_1 Per_1 nella quale veniva descritto un quadro clinico caratterizzato da persistente dolenzia al pagina 2 di 7 ginocchio destro, positività alla manovra del cassetto anteriore, instabilità e limitazione dolorosa della flessione e dell'accosciamento, ritenuto compatibile con un danno biologico del
10%, ai sensi del D.lgs. n. 38/2000; sottolineava, inoltre, che, alla luce dell'attuale obiettività clinica e dei referti allegati, il danno subito doveva essere rivalutato e, unito al pregresso riconoscimento per le menomazioni preesistenti, comportava una menomazione complessiva dell'integrità psicofisica non inferiore al 10%.
Chiedeva, in via istruttoria, l'ammissione di CTU medico-legale volta ad accertare il grado di inabilità permanente derivante dall'infortunio del 26.09.2022, sulla scorta di tanto, insisteva nelle proprie conclusioni già riassunte.
Si costituiva l che Controparte_1 contestava integralmente il ricorso, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese dell'attore.
Parte resistente si riportava integralmente alla relazione medico-legale redatta dalla dott.ssa sovrintendente sanitario regionale, recante data 6.11.2024, Persona_2 prodotta in atti, nella quale erano ricostruite le fasi cliniche e medico-legali dell'infortunio occorso al ricorrente in data 26.09.2022 (diagnosi iniziale di “trauma contusivo ginocchio destro” con prognosi di 7 giorni;
successiva diagnosi di “gonalgia destra post-traumatica” con prescrizione di RMN;
esito di RMN del 15.10.2022 con infrazione cartilaginea al menisco mediale e segni di lesione parziale del LCA;
controllo del 24.10.2022 con conferma di lesione longitudinale del menisco mediale e distrazione del LCA;
RMN del 15.11.2022 con reperti di fenomeni degenerativi e postumi di distrazione di alto grado del LCA).
Evidenziava che, in sede di visita collegiale del 31.05.2023, alla presenza del medico dell' e del dott. sanitario di parte, era stata concordemente accertata CP_1 Persona_1 una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 3%, secondo le tabelle allegate al d.lgs. n. 38/2000, valutazione che, quindi, superava le conclusioni della certificazione del
15.04.2023, nella quale il medico di parte aveva stimato un danno del 10%.
Rilevava, pertanto, che la richiesta di riconoscimento di un maggior danno non trovava riscontro clinico o medico-legale e che la documentazione sanitaria prodotta confermava la correttezza della valutazione già operata dall'Ente.
Si opponeva, quindi, alla nomina di un CTU, ritenendo superflua ogni ulteriore indagine;
in via subordinata, chiedeva che, ove disposta, la consulenza fosse affidata a uno specialista in medicina legale, con incarico di accertare la durata dell'inabilità temporanea e l'eventuale pagina 3 di 7 entità della menomazione permanente secondo le tabelle di legge;
nominava CTP per l CP_1 la dott.ssa Persona_2
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda del ricorrente in quanto nulla, prescritta, inammissibile e infondata, con condanna alle spese di lite.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione depositata dalle parti e CTU.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
3. La questione in esame può essere così riassuntivamente evidenziata:
- chiede il riconoscimento di una rendita per inabilità permanente in Parte_1 misura superiore a quella del 3% già attribuitagli dall' , sostenendo che l'infortunio CP_1 lavorativo occorso in data 26.09.2022, mentre svolgeva le proprie mansioni di autista e addetto all'apertura dell'Ufficio del Dipartimento Unico di Prevenzione, gli abbia causato postumi di maggiore entità, pari al 10% o alla diversa percentuale da accertarsi in corso di causa;
a fondamento della domanda richiama la documentazione sanitaria e le risultanze di accertamenti ortopedici e strumentali, evidenziando la persistenza di dolenzia, instabilità e limitazione funzionale del ginocchio destro, compatibili - a suo dire - con un danno biologico pari almeno al 10%;
- l si oppone, sostenendo che la menomazione sia stata correttamente stimata al CP_1
3% in sede di visita collegiale, valutazione condivisa anche dal medico di parte presente all'esame, ritenendo infondata la richiesta di incremento percentuale e superflua ogni ulteriore indagine.
Ebbene, posto che le parti contendono essenzialmente sulla esatta individuazione dei postumi dell'infortunio, si osserva che la domanda di parte ricorrente, sulla scorta delle risultanze della CTU esperita in corso di giudizio -a cui questo giudicante ritiene di aderire integralmente, in quanto completa, logicamente coerente, priva di vizi argomentativi e svolta secondo corretti criteri medico-legali - è risultata parzialmente fondata.
Va in primo luogo ricordato che, in presenza di integrale condivisione delle conclusioni peritali, l'obbligo di motivazione gravante sul giudice può ritenersi assolto anche mediante il richiamo alle relative risultanze, purché sorrette da un percorso logico-argomentativo corretto, conformi ai criteri tecnico-scientifici di riferimento e non oggetto di contestazioni specifiche idonee a comprometterne la validità.
pagina 4 di 7 Deve pure opportunamente evidenziarsi che in corso di causa l' aveva eccepito la nullità CP_1 della ctu sul presupposto che la “bozza” dell'elaborato era stata comunicata dal ctu all'Istituto
e non al legale dell' ; si segnala che questo G.I., all'esito dell'udienza del 25.03.2025, CP_1 con ordinanza comunicata al difensore, aveva in ogni caso concesso all' gg. 20 per CP_1 formulare eventuali osservazioni e al CTU successivi gg. 20 per rispondere e per depositare elaborato finale che tenesse conto delle eventuali osservazioni formulate;
nel corso dei termini concessi, nessuna osservazione di parte era pervenuta.
Pertanto, da un lato non si ravvisa alcuna nullità dell'elaborato, dato che le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni nel corso dei lavori peritali, dall'altro si prende atto che, in concreto, l , neppure per il tramite del proprio CTP risulta aver mosso CP_1 osservazioni, sotto il profilo metodologico o contenutistico, alle valutazioni espresse nella consulenza d'ufficio.
4. Ciò chiarito, si rileva che il CTU nominato ha proceduto all'esame della documentazione sanitaria e strumentale acquisita in atti, nonché all'esecuzione dell'esame obiettivo e clinico diretto del ricorrente.
Innanzitutto, il consulente ha ricostruito la sequenza degli accertamenti diagnostici effettuati:
- RX ginocchio destro - Pronto Soccorso del 26.09.2022: assenza di immagini riferibili a rime di frattura;
- RMN del 15.10.2022: sottile stria longitudinale di segnale alterato a carico del corno posteriore del menisco mediale, riferibile a infrazione cartilaginea;
legamento crociato anteriore edematoso e disomogeneo come per lesione parziale;
iniziali focolai di condromalacia femoro-rotulea; modesto versamento articolare;
distensione della borsa del gastrocnemio-semimembranoso; ispessimento della plica sinoviale mediale;
- RMN del 15.11.2022: fenomeni degenerativi del corpo-corno posteriore del menisco mediale;
esiti di distrazione di alto grado del legamento crociato anteriore al tetto con prevalente interessamento del fascio antero-mediale; condropatia femoro-tibiale sul versante mediale (grado 1 sec. ICRS); versamento articolare;
borsite del gastrocnemio-semimembranoso;
- RMN del 18.06.2024: fenomeni degenerativi del corpo-corno posteriore del menisco mediale;
condropatia femoro-tibiale sul versante mediale (grado sec. Outerbridge); di normale morfologia il legamento crociato anteriore;
versamento articolare;
borsite del gastrocnemio-semimembranoso. pagina 5 di 7 Ha inoltre evidenziato che, all'esame obiettivo, il periziando presentava: dolore alla pressione e palpazione a livello dell'emirima e del comparto mediale;
fini scrosci articolari presenti anche al ginocchio controlaterale;
difficoltà all'accosciamento ai gradi estremi;
dolenzia al carico;
assenza di segni di lassità capsulo-legamentosa; movimenti di flesso-estensione validi ma dolenti.
Sulla base di tali riscontri, ha ritenuto che il presenti un quadro menomativo Pt_1 caratterizzato da dolore alla pressione e palpazione dell'emirima e del comparto mediale, scrosci articolari e difficoltà all'accosciamento ai gradi estremi, valutandolo in ambito di danno biologico nella misura del 4% (quattro per cento), con riferimento alle tabelle allegate al d.lgs.
n. 38/2000.
In definitiva, l'incremento di un punto percentuale rispetto alla valutazione originaria del 3% si
è basato su rilievi clinici e strumentali ed, in particolare, sul fatto che il ctu ha riscontrato: persistenza di dolore alla pressione e palpazione a livello dell'emirima e del comparto mediale;
presenza di scrosci articolari;
difficoltà all'accosciamento ai gradi estremi;
reperti documentati alle indagini RMN e radiografiche, comprensivi di fenomeni degenerativi meniscali e condropatia femoro-tibiale sul versante mediale, così pervenendo al giudizio medico legale sopra indicato.
Non essendo state formulate osservazioni tecniche idonee a confutare tali rilievi, e risultando il percorso argomentativo del CTU lineare, documentato e conforme ai criteri medico-legali stabiliti dalle tabelle del d.lgs. n. 38/2000, si ritiene di dovervi aderire integralmente.
I postumi dell'infortunio hanno comportato un danno biologico pari al 4% sin dalla data dell'infortunio. Sulla base di tale accertamento medico deve, quindi, riconoscersi parzialmente fondata la domanda del ricorrente.
Le prestazioni dovute esse devono tener conto quindi della diversa percentuale del 4%.
Può, in definitiva, dichiararsi che l'infortunio occorso al ricorrente in data 26.09.2022 ha determinato una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 4% (quattro per cento), con condanna dell' alla corresponsione della rendita da inabilità permanente CP_1 nella suddetta misura, detratto quanto eventualmente già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
5.Il parziale accoglimento (si ricorda che il ricorrente aveva richiesto una quantificazione del danno pari al 10%) giustifica la compensazione delle spese di lite per metà; la restante frazione segue la soccombenza;
a carico dell' va posto il definitivo onere delle spese di CP_1 ctu già liquidate. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro AR PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, in accoglimento parziale del ricorso:
1)Accerta e dichiara che l'infortunio occorso a in data 26.09.2022 ha Parte_1 determinato ai suoi danni una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 4%
(quattro per cento) e, per l'effetto, condanna l al pagamento in favore del ricorrente CP_1 delle prestazioni derivanti dall'infortunio del 26.09.22 in base alla percentuale di postumi pari al 4%, detratto quanto già eventualmente pagato, oltre interessi e rivalutazione su ratei già maturati nei limiti di cui all'art.16, comma 6, legge n.412/91;
2)Compensa le spese processuali in ragione della metà e condanna l al pagamento delle CP_1 spese processuali residue in favore del ricorrente, liquidate in questa proporzione in complessivi € 800,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfetario del 15%, con distrazione;
3)Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1 decreto.
Campobasso, 29.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
AR AT
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