Sentenza 6 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 06/05/2022, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/05/2022
N. 00719/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01421/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI Negro, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro, Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salve, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. 40 del 2.10.2018 (notificata in data 11.10.2018) del Dirigente U.T.C. del Comune di Salve;
di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi incluso, ove occorra e ove esistente, l'atto di accertamento edilizio del giorno 27.9.2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. V. Mele;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso originario il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 40/18.
Con successivi motivi aggiunti depositati in data 16.4.2019 il ricorrente ha impugnato la successiva nota comunale prot. n. 919 del 30.1.2019 – con cui il Comune di Salve ha ritenuto che le opere di cui alla lett. B) dell’ordinanza di demolizione “ possono avere regolare esecuzione ” – nella parte in cui, in riferimento alle opere di cui al punto C) dell’ordinanza di demolizione (strutture in legno adibite ad alloggio), il Comune gli ha imposto di “ … attenersi a quanto disposto nell’ordinanza di demolizione n. 40/2018 ”.
A sostegno del ricorso e dei motivi aggiunti, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 6-bis, 10, 22, 27 e 31, 34, 37 e 44 d.P.R. 6.6.2001, n. 380. Violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 222/2016. Violazione e falsa applicazione del d.m. Infrastrutture e Trasporti 2.3.2018. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, l. n. 241/90. Eccesso di potere sotto vari profili; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 6-bis, 10, 22, 27 e 31, 34, 37 e 44 d.P.R. 6.6.2001, n. 380. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, l. n. 241/90. Eccesso di potere sotto vari profili; 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 6-bis, 10, 22, 27 e 31, 34, 37 e 44 d.P.R. 6.6.2001, n. 380. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, l. n. 241/90. Eccesso di potere sotto vari profili; 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 6-bis, 10, 22, 27 e 31, 34, 37 e 44 d.P.R. 6.6.2001, n. 380. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, l. n. 241/90. Eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
All’udienza pubblica del 28.4.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Prende atto il Collegio della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e ai motivi aggiunti da parte del ricorrente, in relazione al capo di impugnativa concernente: a) la realizzazione del servizio igienico a supporto della sala pranzo di pertinenza della struttura agrituristica in esame; b) il tamponamento delle pareti con infissi in alluminio, per una superficie complessiva di mq 82,96, e volume complessivo di mc 269,62.
Pertanto, in riferimento a tali immobili, il ricorso e i successivi motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
3. L’odierno giudizio prosegue dunque unicamente in relazione agli ulteriori immobili dei quali si è ingiunta la demolizione, vale a dire i tre fabbricati in legno, allo stato finito, abitabili, poggiati su pavimentazione in chianche di pietra “Cursi”, di superficie complessiva pari a mq 93,61, e volume complessivo di mc 236,00.
In relazione a dette opere, il ricorrente deduce anzitutto nel ricorso e nei motivi aggiunti che – trattandosi di fabbricati realizzati nell’ambito di strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti – le stesse opere non integrerebbero gli estremi degli interventi di nuova costruzione, costituendo invece attività ad edilizia libera.
La censura è infondata.
3.1. Ai sensi dell’art. 3, co. 1 lett. e.5 d.P.R. n. 380/01 (TUE), nella versione applicabile ratione temporis , sono da ritenersi “ interventi di nuova costruzione ”, come tali necessitanti del rilascio del previo titolo edilizio: “ l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore ”.
3.2. Orbene, nella specie, i corpi di fabbrica realizzati dal ricorrente consistono in tre strutture in legno, stabili e abitabili, poggiate su pavimentazione in chianche di pietra. Ciò fa sì che:
a) si versi nell’ipotesi di “ installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati ”, che ai sensi della cennata previsione normativa richiede il previo rilascio del titolo edilizio;
b) non si tratti di corpi di fabbrica “ che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ”, come tali eccettuati dal rilascio del previo titolo edilizio, trattandosi invece di strutture stabili, volte a soddisfare esigenze di natura tendenzialmente permanente;
c) infine, e ad abundantiam , non si versa nell’ipotesi di “ strutture ricettive all’aperto ”, essendo il ricorrente titolare di una struttura agrituristica, e quindi di una struttura che, per natura e caratteristiche, è destinata a svolgersi al chiuso, sotto forma di ristorazione e di alloggio; attività, queste ultime, che costituiscono l’elemento qualificante di tale genere di attività imprenditoriale.
3.3. In sostanza, per aversi struttura eccettuata dal rilascio del previo titolo edilizio deve trattarsi di tende da campeggio, unità abitative su ruote et similia , vale a dire elementi tipici di “ strutture ricettive all’aperto ”, tali essendo quelle destinate ad ospitare i c.d. campeggiatori, ossia coloro i quali adottino una filosofia di alloggio basata sulle tende da campeggio, sulle case mobili, ecc, e in genere su elementi abitativi che presentino carattere di precarietà e di stretta “vicinanza” al terreno.
Pertanto, è solo con riferimento a tale tipologia di fabbricati – parimenti ubicati in “ strutture ricettive all’aperto ” – che va escluso il rilascio del previo titolo edilizio.
3.4. Ciò è reso ancor più palese dalla modifica all’art. 3 lett. e.5 da ultimo operata con d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni con l. n. 120/2020, il quale, per la parte che rileva in questa sede, ha esentato dal rilascio del titolo le: “ … tende e … unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti … ”.
Dunque, solo tali strutture (oltre a quelle sopra indicate) non richiedono il previo rilascio del titolo edilizio.
3.5. E poiché il ricorrente ha realizzato in assenza di titolo edilizio tre fabbricati in legno, stabili e abitabili, poggiati su pavimentazione in chianche di pietra, e quindi strutture che, per le ragioni sopra esposte, fuoriescono totalmente dalle previsioni eccettuative di cui sopra, del tutto correttamente ( rectius : doverosamente) l’Amministrazione ne ha ordinato la demolizione.
3.6. Per tali ragioni, il primo motivo di ricorso originario e di quello per motivi aggiunti è infondato, e va dunque disatteso.
4. Con il secondo e quarto motivo di ricorso originario e di quello per motivi aggiunti, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente lamenta che, pur avendo l’Amministrazione ritenuto la parziale difformità delle opere realizzate, ha nondimeno ordinato la demolizione, in luogo della meno afflittiva sanzione di cui all’art. 34 co. 2 TUE, senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni della propria scelta.
Le censure sono documentalmente smentite dall’ordinanza impugnata, in cui si dà atto dell’esecuzione di interventi (edificazione di n. 3 strutture in legno) in totale assenza di permesso di costruire.
Pertanto, in assenza di valido titolo edilizio, unica sanzione legittimamente adottabile da parte dell’Amministrazione era quella – poi emanata – dell’ingiunzione di demolizione.
Ne consegue il rigetto del secondo e quarto motivo di gravame.
5. Con il terzo motivo di ricorso originario e di quello per motivi aggiunti il ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti impugnati, a motivo della mancata individuazione dell’area da acquisirsi al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
Il motivo è infondato.
5.1. Rileva il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ La mancata esatta individuazione dell'area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 31, comma 3, T.U. edilizia, non costituisce ragione di illegittimità dell'ingiunzione a demolire. Ciò in quanto l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l'effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione stessa. L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è, infatti, una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione; ne consegue che, data la natura dichiarativa dell'accertamento dell'inottemperanza, la mancata indicazione dell'area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l'indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione ” (TAR Brescia, I, 4.8.2021, n. 724).
5.2. Per tali ragioni, la manca individuazione dell’area di sedime non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione, potendo essere effettuata anche successivamente, vale a dire in sede di acquisizione del relativo compendio alla mano pubblica.
5.3. Ne consegue il rigetto del terzo motivo di gravame.
6. Con l’ultimo motivo di ricorso originario e di quello per motivi aggiunti il ricorrente lamenta il difetto di partecipazione procedimentale, per non avere l’Amministrazione consentito di rappresentare, già in sede procedimentale, che le opere contestate (n. 3 strutture in legno) non necessitavano del rilascio del titolo edilizio.
Il motivo è infondato.
6.1. Per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, tra i quali rientra l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti dovuti, in dipendenza dell'accertamento dell'illecito compiuto e della sua riconducibilità ad una delle fattispecie previste dalla legge. Ciò significa che l'ordinanza di demolizione non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, tanto più che, in relazione ad una simile tipologia di provvedimento, può trovare applicazione l'art. 21 octies, l. n. 241/1990 , secondo cui non è annullabile l'atto dovuto in violazione delle norme sul procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente assunto ” (TAR Napoli, VIII, 3.12.2021 , n. 7779).
6.2. Per tali ragioni, la mancata, previa comunicazione inerente l’avvio del procedimento in oggetto non determina l’illegittimità dell’impugnato ordine di demolizione, avuto riguardo al carattere vincolato dell’attività in esame, che degrada il vizio lamentato a mera irregolarità di carattere non invalidante, ai sensi dell’art. 21-octies 2° co. l. n. 241/90. Il tutto senza sottacere che, per le ragioni sopra esposte, le tre strutture in legno realizzate dal ricorrente non rientrano affatto nell’ambito degli interventi di edilizia libera, richiedendo invece il rilascio del previo titolo edilizio. Sicchè, anche sotto tale profilo, la censura del ricorrente è infondata, non avendo il ricorrente – qualora fosse stato ritualmente compulsato nel procedimento in esame – potuto fornire alcun elemento idoneo a determinare un diverso esito del procedimento stesso.
7. Conclusivamente:
- il ricorso originario e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione al capo di impugnativa concernente: a) la realizzazione del servizio igienico a supporto della sala pranzo di pertinenza della struttura agrituristica in esame; b) il tamponamento delle pareti con infissi in alluminio, per una superficie complessiva di mq 82,96, e volume complessivo di mc 269,62;
- il ricorso originario e i motivi aggiunti vanno, per il resto, rigettati, in quanto infondati, per le ragioni sopra esposte.
8. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso originario e dei motivi aggiunti, in relazione al capo di impugnativa concernente: a) la realizzazione del servizio igienico a supporto della sala pranzo di pertinenza della struttura agrituristica in esame; b) il tamponamento delle pareti con infissi in alluminio, per una superficie complessiva di mq 82,96, e volume complessivo di mc 269,62;
- rigetta, per il resto, il ricorso originario e i motivi aggiunti.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO