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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2255 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, in persona del legale rappresentante, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Tudisca, giusta procura in atti attrice contro in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Giuseppe Giardina, giusta procura in atti convenuta
E nei confronti di in persona del legale rappresentante, Controparte_2
Chiamata in causa contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto
[...] in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento in persona del Controparte_1
legale rappresentante, introducendo la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione spiegata dall'opposta innanzi al Giudice dell'esecuzione e definita con provvedimento di sospensione del 26 luglio 2023 reso inaudita altera parte.
in persona del legale rappresentante, aveva impugnato l'atto Controparte_1
di pignoramento di crediti verso terzi n. 291/2023/00039015 del 17 luglio
2023, notificato il 20 luglio 2023, (chiedendone la sospensione dell'efficacia), eccependo:
1) la nullità dell'atto di pignoramento per nullità/inesistenza giuridica della notificazione avvenuta a mezzo pec, per essere stata allegata una copia informatica priva di conformità e per non aver incluso la relata di notifica, nonché per essere stata eseguita da un indirizzo per non presente nel CP_3
ReGindE;
2) la nullità dell'atto di pignoramento per inesistenza giuridica della notifica delle cartelle di pagamento sottese;
3) la nullità dell'atto perché firmato in maniera autografa e/o digitale, ma notificato in maniera cartacea e priva dell'attestazione di conformità;
4) difetto di motivazione dell'atto opposto e degli atti presupposti anche circa le modalità di calcolo degli interessi di mora e dell'aggio applicati;
5) per inefficacia dei ruoli quale conseguenza della violazione del combinato disposto di cui all'art. 86 e all'art. 50 del D.P.R. 602/73 ovvero poiché non procedute dalle comunicazioni degli avvisi di pagamento presupposti;
5) inesistenza della pretesa creditoria, e/o intervenuta prescrizione della stessa. Con provvedimento emesso inaudita altera parte in data 26 luglio 2023 in seno al procedimento r.g. es. n. 632/2023 il Giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati con termine di giorni
45 per l'introduzione del giudizio di merito.
Nella presente fase l' ha eccepito il parziale Controparte_4
difetto di giurisdizione del Giudice adito, limitatamente ai crediti tributari, nonchè l'inammissibilità della opposizione per violazione dell'art. 57 del
D.P.R. n. 602/73, nel merito, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dell'opposizione spiegata dalla con Controparte_1
revoca del provvedimento cautelare emesso dal GE.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 7 marzo 2024, si è costituita eccependo la nullità della procura alle liti rilasciata Controparte_1
al procuratore di controparte, opponendosi alla richiesta di revoca della sospensione, stante la sua inammissibilità e/o irritualità, chiedendone la conferma ed eccependo, sempre in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento e insistendo nel merito nei motivi di opposizione già proposti, lamentando, inoltre, con riferimento all'eccepita nullità della notifica dell'atto di pignoramento la mancata produzione in giudizio delle relate in formato “ eml” o “msg”.
in persona del legale rappresentante, ritualmente evocata in Controparte_2
giudizio, non si è costituita rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 7 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e decisa. Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va in via preliminare dichiarata la contumacia di ritualmente evocata in giudizio e Controparte_2
non costituita.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata al procuratore di parte attrice.
Sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui - in adesione al principio di conservazione degli atti e di salvaguardia del diritto di difesa - è irrilevante la circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella di redazione dell'atto, dal momento che dalla lettera dell'art. 83 c.p.c. non si evince che la data o il luogo di conferimento sia requisito di forma e di contenuto della procura alle liti.
Infatti, è stato sostenuto che una procura sia validamente conferita per un determinato giudizio, quando la stessa è materialmente congiunta all'atto e ciò vale sia se si tratta di procura nativa digitale, sia se si tratta di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo ( cfr. Cassazione sent.
N. 2075/2024 del 19 gennaio 2024).
Nel caso di specie la procura contiene l'indicazione specifica della data di conferimento (14 agosto 2023), è antecedente alla redazione e alla notifica dell'atto di citazione ed è stata allegata mediante strumenti informatici all'atto cui accede, pertanto, è stata validamente attribuita al difensore.
Sempre in via preliminare, va chiarito che nessun provvedimento può essere adottato nella presente sede di merito in ordine alla revoca della sospensiva concessa con provvedimento del 26 luglio 2023 dal Giudice dell'Esecuzione in seno al procedimento r.g. es. n. 632/2023, essendosi il relativo potere consumato nella fase cautelare, avverso la cui efficacia avrebbe dovuto azionarsi il diverso rimedio del reclamo ex art 669 terdecies cpc.
Disattese l'eccezioni preliminari, va osservato che la ha Controparte_1
proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento n.
29184202300000822001 emesso il 17 luglio 2023, dell'importo complessivo di
€ 670.628,94, ritualmente notificato in data 20 luglio 2023 e alle seguenti cartelle di pagamento sottostanti:
Cartella 29120120028683700000 notificata il 15/04/2013, relativa a tassa smaltimento rifiuti;
Cartella 29120130015931759000 notificata il 23/05/2014 relativa a tassa smaltimento rifiuti;
Cartella 29120160037527217000 notificata il 12/01/2017 relativa a contravvenzione codice della strada;
Cartella 29120170004524025000 notificata il 06/03/2017 e relativa a crediti
CP ;
Cartella 29120170016816302000 notificata il 20/12/2017 relativa a crediti
Irpef e imposta sostitutiva redditi rivalutazione TFR;
Cartella 29120180003408715000 notificata il 16/04/2018 relativa a crediti
CP
;
Cartella 29120190000857561000 notificata il 27/02/2019 relativa a crediti
CP
e Iva;
Cartella 29120190005185907000 notificata il 02/05/2019 relativa a crediti
Irpef e imposta sostitutiva redditi;
Cartella 29120190009050659000 notificata il 03/09/2019 relativa a crediti
Iva;
Cartella 29120190011466841000 notificata il 12/12/2019 relativa a crediti Iva e Irap;
Cartella 29120200002276101000 notificata il 24/02/2020 relativa a crediti Iva;
Cartella 29120200027779933000 notificata il 09/11/2022 relativa a tassa automobilistica;
Cartella 29120200027780034000 notificata il 16/09/2022 relativa a crediti Iva;
Cartella 29120210016851608000 notificata il 31/01/2023 relativa a contravvenzione c.d.s;
Cartella 29120210016851709000 notificata il 19/12/2022 relativa a crediti
Irap;
Cartella 29120210018683910000 notificata il 02/02/2023 relativa a crediti
CP ;
Cartella 29120210062219634000 notificata il 29/06/2022 relativa a tassa automobilistica;
Cartella 29120220005659138000 notificata il 15/07/2022 relativa a contravvenzione codice della strada;
Cartella 29120220015565759000 notificata il 28/06/2022 relativa a tassa automobilistica;
Cartella 29120220019475504000 notificata il 16/09/2022 relativa a crediti
Irpef;
Cartella 29120220022549150000 notificata il 27/01/2023 relativa a crediti Iva
Cartella 29120220024553203000 notificata il 28/11/2022 relativa a crediti
CP ;
Cartella 29120220025820225000 notificata il 12/12/2022 relativa a crediti
Iva;
Cartella 29120230001178440000 notificata il 17/02/2023 relativa a crediti Irap;
Cartella 29120230002154637000 notificata il 15/03/2023 relativa a contravvenzioni del C.d.s.;
Avviso di addebito 59120180001404653000 notificato il 30/10/2018 e relative a crediti Inps;
Avviso di addebito 59120220001782948000 notificato il 18/12/2022 e relativo a crediti Inps;
Ciò posto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria per i crediti di natura tributaria (Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 30666 depositata il 18 ottobre 2022) limitatamente alle cartelle di pagamento relative a tributi.
Infatti, con la nota sentenza a Sezioni Unite del 18 gennaio 2022, n. 1394 la
Suprema Corte ha affermato che “il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)“.
Conseguentemente, le doglianze proposte dalla società sono CP_1
inammissibili, poiché concernenti indiscutibilmente la legittimità e validità delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento – le quali tutte sono riconducibili all'esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario in forza dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n.
546/1992 – (cfr. Cass. S.U., 16 dicembre 2020 n. 28709, Cass. S.U., 20 luglio
2021 n. 20693 e, da ultimo, Cass. S.U., 28 luglio 2021 n. 21642 )– come anche la questione relativa alla prescrizione del credito tributario – maturate anteriormente all'emissione delle cartelle.
Ed infatti, la Giurisdizione tributaria si riferisce a tutte le controversie in materia di tributi di ogni specie e si estende a tutte le questioni concernenti sia l'an che il quantum del tributo, arrestandosi soltanto di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria.
Non può che conseguirne la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle cartelle esattoriali: nn. Cartella 29120120028683700000, Cartella
29120130015931759000, Cartella 29120170004524025000; Cartella
29120170016816302000, Cartella 29120180003408715000, Cartella
29120190000857561000; Cartella 29120190005185907000, Cartella
29120190009050659000; Cartella 29120190011466841000, Cartella
29120200002276101000, Cartella 29120200027779933000; Cartella
29120200027780034000, Cartella 29120210016851709000, Cartella
29120210018683910000, Cartella 29120210062219634000, Cartella
29120220015565759000, Cartella 29120220019475504000, Cartella
29120220022549150000, Cartella 29120220024553203000, Cartella
29120220025820225000, Cartella 29120230001178440000, in quanto atti con oggetto crediti di natura tributaria.
Limitatamanete alle cartelle di pagamento oggetto della giurisdizione del giudice ordinario si osserva quanto segue.
Inconsistente il motivo relativo alla nullità/inesistenza giuridica della notifica via PEC dell'atto di pignoramento “per essere stata allegata una copia informatica priva di conformità”, dal momento che un tale requisito non è contemplato dalle norme vigenti.
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 39513/21, ha affermato che « la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il Controparte_6
ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica
[...]
certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.
Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>>.( cfr
Cass. 30948/2019 vedi anche Cass 6417/2019 ) ed ha inoltre stabilito che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale>>.Si è, infatti, precisato che in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. nn. 21290/2018, 26053/2015,
13461/2012)”. Sotto altro profilo, l'assenza nel corpo dell'atto della relata di notifica non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620), come avvenuto nel caso di specie, in cui è rimasto incontestato che l'atto di pignoramento sia stata notificato all'opponente via pec in data 20 luglio 2023, tanto da essere stata impugnata con ricorso del 21 luglio 2023.
Priva di pregio l'ulteriore doglianza di nullità della notifica per essere stata eseguita da un indirizzo per non presente nel ReGindE, alla luce CP_3
dell'ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 982, con la quale Cassazione ha precisato che, “qualora il contribuente deduca il vizio di notificazione di un atto di riscossione trasmesso da un indirizzo non iscritto in pubblici registri, il medesimo contribuente deve provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, a pena di violazione dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché 2 Cost.
In particolare, la Cassazione ha specificato, in relazione alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata, che la «notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati
[…] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente» L'assenza dell'indirizzo da cui è stata effettuata la notifica nel registro INI-
PEC non vizia in radice il procedimento notificatorio, non inficiando la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente e d'altro canto,
l'opponente non ha in alcun modo evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' come presente nei pubblici registri, ma da uno diverso Pt_1
relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'
[...]
. Parte_1
Ancora, va disattesa la censura di nullità per difetto di motivazione, considerato che l'atto di pignoramento impugnato contiene una descrizione delle cartelle, con relativa data della notifica della stessa e dell'intimazione di pagamento, e considerato che il predetto atto di pignoramento è stato preceduto in relazione alle cartelle n. 2912016003752721700, n.
29120220005659138000 e all'avviso di addebito del 2018 dalla notifica delle intimazioni di pignoramento redatti in conformità al modello previsto dalla legge, notificati validamente tramite pec il 14 febbraio 2023 e il 23 giugno
2023, da cui si evincono le descrizioni dettagliate delle singole cartelle sottese.
Per il resto, una volta appurata la regolarità della notifica dell'atto di intimazione di pagamento e alle sottese cartelle di pagamento, ogni doglianza inerente al merito della pretesa impositiva (come è, per l'appunto, il caso della decadenza dall'esercizio del potere impositivo, nonché della prescrizione, maturate in data antecedente alla notifica delle cartelle di pagamento), i vizi di forma attinenti alle singole cartelle esattoriali (es. difetto di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi di mora), non può essere fatta valere e in sede di impugnazione dell'atto di pignoramento, poiché qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato
(cfr. ex multis Cass. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. 16 luglio 2019, n.
19010).
Parimenti, priva di pregio è la doglianza relativa alla nullità degli atti impugnati stante l'inefficacia dei ruoli per violazione degli artt. 86 e 50 d.p.r.
n. 602/73, stante il regime esecutivo alternativo intrapreso dall'amministrazione in ossequio a quanto disposto dall'art. 72 bis del dpr
602/73, ribadendo, in ogni caso, che l'impugnato atto di pignoramento risulta come preceduto dalla notificato degli atti di intimazione di pagamento n.
29120239001009216000; n. 29120179009123067000; n.
2912023900378780000.
Resta, dunque, da esaminare l'ulteriore doglianza relativa al maturare della prescrizione nel periodo intercorrente tra la notifica dell'intimazione di pagamento e la notifica dell'atto di pignoramento impugnato .
In merito, preliminarmente si precisa che “La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art.
2953 c.c.” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11760 del 03/05/2019), per cui deve aversi riguardo alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 209 del CdS e art. 28 della legge n. 689/81. Dalla disamina dei documenti prodotti si evince che: la cartella 29120160037527217000 relativa a contravvenzione del codice della strada risulta notificata unitamente all'atto di intimazione di pagamento n.
29120239001009216000 il 14 febbraio 2023 tramite pec;
la cartella 29120220005659138000 relativa a contravvenzione codice della strada risulta notificata unitamente all'intimazione di pagamento n.
29120239003787080000 notificata il 23 giugno 2023 unitamente all'avviso di addebito 59120180001404653000 notificato il 30/10/2018 e relative a crediti
Inps.
A partire dalla notifica dell'atto di intimazione di pagamento è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale evidentemente non ancora decorso.
Ne discende il rigetto della eccezione di prescrizione.
Venendo, a questo punto, all'esame dei motivi di censura relativi alla cartella di pagamento n. 29120210016851608000 di € 147,63, alla cartella di pagamento n. 29120230002154637000 di € 254,06, e all' avviso di addebito
59120220001782948000 di € 14,43, si osserva quanto segue.
A differenza delle altre cartelle, le stesse non risultano precedute dalla notifica dell'atto di intimazione, nè risulta nella presente sede dimostrata la notifica della cartella di pagamento.
Pertanto, sulla scorta dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'atto esecutivo (nella specie, il pignoramento presso terzi), in presenza di una notifica invalida, mancante, inesistente della cartella o dell'intimazione di pagamento, assume il valore di equipollente di una valida notifica, in quanto evidenzia al contribuente l'esistenza di detti atti e, dunque, lo pone in condizioni di esercitare il diritto di impugnarli non potuto esercitare per la mancata realizzazione in modo valido della fattispecie di notifica (in termini: Cass. Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822), vanno esaminate le varie censure mosse dalla società.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di prescrizione, atteso che si tratta di pretese creditorie che soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale e che, al momento della notifica dell'atto di pignoramento ( luglio 2023) non era ancora decorso ( contravvenzione per violazione del codice della strada- verbale notificato il 15 novembre 2018; verbale del 5 settembre 2020; omissione versamento contributi modello d.m. Agosto 2022).
Disattesa l'eccezione preliminare e, venendo al merito, delle eccezioni, va osservato come, a seguito del deposito dell'estratto di ruolo in giudizio, la società si è limitata genericamente a contestare l'inesistenza della CP_1
pretesa, senza contestare espressamente gli atti sottesi alle predette cartelle, specificatamente individuate e descritte.
Inoltre, proprio alla luce della produzione dell'estratto di ruolo, la società è stata posta nelle condizioni di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa ( sollevando il difetto di giurisdizione rispetto ai crediti tributari), dimostrando, dunque, di aver avuto contezza delle varie pretese.
Invero, dalla documentazione prodotta da sono stati indicati quegli CP_3
elementi sufficienti a consentire l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria, l'ente impositore, il periodo di riferimento, essendo stato indicato, proprio con riferimento alle cartelle di pagamento in questione, oltre il verbale elevato dalla Polizia municipale del
Comune di CA ( con espressa indicazione del numero e della data), anche l'indicazione della targa del veicolo con il quale era stata commessa quella specifica violazione contestata (ovviamente quest'ultima espressamente indicata).
Quanto al profilo motivazionale concernente il calcolo degli interessi di mora, va osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi di mora, è predeterminato ex lege, risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto nell'atto impositivo alla pretesa fiscale da cui scaturisce il debito di imposta (cfr., Cass., n.
32488/2021). In buona sostanza, il calcolo degli interessi è una mera operazione matematica regolata dalla normativa di settore (Cass., n.
6812/2019; n. 31000/2021), per cui quand'anche l'intimazione non recasse indicazioni al riguardo, il pregiudizio al contribuente non sarebbe effettivo, poiché quest'ultimo sarebbe comunque in grado di controllare l'esattezza dei conteggi e farne valere eventuali errori, nella specie non prospettati.
Nessuna statuzione sul difetto di motivazione con riferimento all'aggio, in quanto non risulta applicato.
Conclusivamente, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di
Agrigento in favore delle Commissioni Tributarie limitatamente all'opposizione a pignoramento esattoriale avente a oggetto le seguenti cartelle
Cartella 29120120028683700000, Cartella 29120130015931759000, Cartella
29120170004524025000; Cartella 29120170016816302000, Cartella
29120180003408715000, Cartella 29120190000857561000; Cartella
29120190005185907000, Cartella 29120190009050659000; Cartella
29120190011466841000, Cartella 29120200002276101000, Cartella
29120200027779933000; Cartella 29120200027780034000, Cartella 29120210016851709000, Cartella 29120210018683910000, Cartella
29120210062219634000, Cartella 29120220015565759000, Cartella
29120220019475504000, Cartella 29120220022549150000, Cartella
29120220024553203000, Cartella 29120220025820225000, Cartella
29120230001178440000; va disattesa l'opposizione con riferimento alle restanti cartelle.
Con riferimento alle restanti cartelle, l'opposizione va rigettata.
In considerazione dell'esito della lite, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di disattesa ogni contraria istanza, Controparte_2
eccezione o difesa: dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario relativamente all'opposizione a pignoramento esattoriale n.
291/2023/00039015 del 17 luglio 2023, notificato il 20 luglio 2023, limitatamente alle cartelle n. . Cartella 29120120028683700000, Cartella
29120130015931759000, Cartella 29120170004524025000; Cartella
29120170016816302000, Cartella 29120180003408715000, Cartella
29120190000857561000; Cartella 29120190005185907000, Cartella
29120190009050659000; Cartella 29120190011466841000, Cartella
29120200002276101000, Cartella 29120200027779933000; Cartella
29120200027780034000, Cartella 29120210016851709000, Cartella
29120210018683910000, Cartella 29120210062219634000, Cartella
29120220015565759000, Cartella 29120220019475504000, Cartella 29120220022549150000, Cartella 29120220024553203000, Cartella
29120220025820225000, Cartella 29120230001178440000, in quanto atti con oggetto crediti di natura tributari rigetta per il resto l'opposizione; compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 3 aprile 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2255 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, in persona del legale rappresentante, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Tudisca, giusta procura in atti attrice contro in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Giuseppe Giardina, giusta procura in atti convenuta
E nei confronti di in persona del legale rappresentante, Controparte_2
Chiamata in causa contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto
[...] in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento in persona del Controparte_1
legale rappresentante, introducendo la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione spiegata dall'opposta innanzi al Giudice dell'esecuzione e definita con provvedimento di sospensione del 26 luglio 2023 reso inaudita altera parte.
in persona del legale rappresentante, aveva impugnato l'atto Controparte_1
di pignoramento di crediti verso terzi n. 291/2023/00039015 del 17 luglio
2023, notificato il 20 luglio 2023, (chiedendone la sospensione dell'efficacia), eccependo:
1) la nullità dell'atto di pignoramento per nullità/inesistenza giuridica della notificazione avvenuta a mezzo pec, per essere stata allegata una copia informatica priva di conformità e per non aver incluso la relata di notifica, nonché per essere stata eseguita da un indirizzo per non presente nel CP_3
ReGindE;
2) la nullità dell'atto di pignoramento per inesistenza giuridica della notifica delle cartelle di pagamento sottese;
3) la nullità dell'atto perché firmato in maniera autografa e/o digitale, ma notificato in maniera cartacea e priva dell'attestazione di conformità;
4) difetto di motivazione dell'atto opposto e degli atti presupposti anche circa le modalità di calcolo degli interessi di mora e dell'aggio applicati;
5) per inefficacia dei ruoli quale conseguenza della violazione del combinato disposto di cui all'art. 86 e all'art. 50 del D.P.R. 602/73 ovvero poiché non procedute dalle comunicazioni degli avvisi di pagamento presupposti;
5) inesistenza della pretesa creditoria, e/o intervenuta prescrizione della stessa. Con provvedimento emesso inaudita altera parte in data 26 luglio 2023 in seno al procedimento r.g. es. n. 632/2023 il Giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati con termine di giorni
45 per l'introduzione del giudizio di merito.
Nella presente fase l' ha eccepito il parziale Controparte_4
difetto di giurisdizione del Giudice adito, limitatamente ai crediti tributari, nonchè l'inammissibilità della opposizione per violazione dell'art. 57 del
D.P.R. n. 602/73, nel merito, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dell'opposizione spiegata dalla con Controparte_1
revoca del provvedimento cautelare emesso dal GE.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 7 marzo 2024, si è costituita eccependo la nullità della procura alle liti rilasciata Controparte_1
al procuratore di controparte, opponendosi alla richiesta di revoca della sospensione, stante la sua inammissibilità e/o irritualità, chiedendone la conferma ed eccependo, sempre in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento e insistendo nel merito nei motivi di opposizione già proposti, lamentando, inoltre, con riferimento all'eccepita nullità della notifica dell'atto di pignoramento la mancata produzione in giudizio delle relate in formato “ eml” o “msg”.
in persona del legale rappresentante, ritualmente evocata in Controparte_2
giudizio, non si è costituita rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 7 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e decisa. Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va in via preliminare dichiarata la contumacia di ritualmente evocata in giudizio e Controparte_2
non costituita.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata al procuratore di parte attrice.
Sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui - in adesione al principio di conservazione degli atti e di salvaguardia del diritto di difesa - è irrilevante la circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella di redazione dell'atto, dal momento che dalla lettera dell'art. 83 c.p.c. non si evince che la data o il luogo di conferimento sia requisito di forma e di contenuto della procura alle liti.
Infatti, è stato sostenuto che una procura sia validamente conferita per un determinato giudizio, quando la stessa è materialmente congiunta all'atto e ciò vale sia se si tratta di procura nativa digitale, sia se si tratta di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo ( cfr. Cassazione sent.
N. 2075/2024 del 19 gennaio 2024).
Nel caso di specie la procura contiene l'indicazione specifica della data di conferimento (14 agosto 2023), è antecedente alla redazione e alla notifica dell'atto di citazione ed è stata allegata mediante strumenti informatici all'atto cui accede, pertanto, è stata validamente attribuita al difensore.
Sempre in via preliminare, va chiarito che nessun provvedimento può essere adottato nella presente sede di merito in ordine alla revoca della sospensiva concessa con provvedimento del 26 luglio 2023 dal Giudice dell'Esecuzione in seno al procedimento r.g. es. n. 632/2023, essendosi il relativo potere consumato nella fase cautelare, avverso la cui efficacia avrebbe dovuto azionarsi il diverso rimedio del reclamo ex art 669 terdecies cpc.
Disattese l'eccezioni preliminari, va osservato che la ha Controparte_1
proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento n.
29184202300000822001 emesso il 17 luglio 2023, dell'importo complessivo di
€ 670.628,94, ritualmente notificato in data 20 luglio 2023 e alle seguenti cartelle di pagamento sottostanti:
Cartella 29120120028683700000 notificata il 15/04/2013, relativa a tassa smaltimento rifiuti;
Cartella 29120130015931759000 notificata il 23/05/2014 relativa a tassa smaltimento rifiuti;
Cartella 29120160037527217000 notificata il 12/01/2017 relativa a contravvenzione codice della strada;
Cartella 29120170004524025000 notificata il 06/03/2017 e relativa a crediti
CP ;
Cartella 29120170016816302000 notificata il 20/12/2017 relativa a crediti
Irpef e imposta sostitutiva redditi rivalutazione TFR;
Cartella 29120180003408715000 notificata il 16/04/2018 relativa a crediti
CP
;
Cartella 29120190000857561000 notificata il 27/02/2019 relativa a crediti
CP
e Iva;
Cartella 29120190005185907000 notificata il 02/05/2019 relativa a crediti
Irpef e imposta sostitutiva redditi;
Cartella 29120190009050659000 notificata il 03/09/2019 relativa a crediti
Iva;
Cartella 29120190011466841000 notificata il 12/12/2019 relativa a crediti Iva e Irap;
Cartella 29120200002276101000 notificata il 24/02/2020 relativa a crediti Iva;
Cartella 29120200027779933000 notificata il 09/11/2022 relativa a tassa automobilistica;
Cartella 29120200027780034000 notificata il 16/09/2022 relativa a crediti Iva;
Cartella 29120210016851608000 notificata il 31/01/2023 relativa a contravvenzione c.d.s;
Cartella 29120210016851709000 notificata il 19/12/2022 relativa a crediti
Irap;
Cartella 29120210018683910000 notificata il 02/02/2023 relativa a crediti
CP ;
Cartella 29120210062219634000 notificata il 29/06/2022 relativa a tassa automobilistica;
Cartella 29120220005659138000 notificata il 15/07/2022 relativa a contravvenzione codice della strada;
Cartella 29120220015565759000 notificata il 28/06/2022 relativa a tassa automobilistica;
Cartella 29120220019475504000 notificata il 16/09/2022 relativa a crediti
Irpef;
Cartella 29120220022549150000 notificata il 27/01/2023 relativa a crediti Iva
Cartella 29120220024553203000 notificata il 28/11/2022 relativa a crediti
CP ;
Cartella 29120220025820225000 notificata il 12/12/2022 relativa a crediti
Iva;
Cartella 29120230001178440000 notificata il 17/02/2023 relativa a crediti Irap;
Cartella 29120230002154637000 notificata il 15/03/2023 relativa a contravvenzioni del C.d.s.;
Avviso di addebito 59120180001404653000 notificato il 30/10/2018 e relative a crediti Inps;
Avviso di addebito 59120220001782948000 notificato il 18/12/2022 e relativo a crediti Inps;
Ciò posto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria per i crediti di natura tributaria (Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 30666 depositata il 18 ottobre 2022) limitatamente alle cartelle di pagamento relative a tributi.
Infatti, con la nota sentenza a Sezioni Unite del 18 gennaio 2022, n. 1394 la
Suprema Corte ha affermato che “il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)“.
Conseguentemente, le doglianze proposte dalla società sono CP_1
inammissibili, poiché concernenti indiscutibilmente la legittimità e validità delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento – le quali tutte sono riconducibili all'esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario in forza dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n.
546/1992 – (cfr. Cass. S.U., 16 dicembre 2020 n. 28709, Cass. S.U., 20 luglio
2021 n. 20693 e, da ultimo, Cass. S.U., 28 luglio 2021 n. 21642 )– come anche la questione relativa alla prescrizione del credito tributario – maturate anteriormente all'emissione delle cartelle.
Ed infatti, la Giurisdizione tributaria si riferisce a tutte le controversie in materia di tributi di ogni specie e si estende a tutte le questioni concernenti sia l'an che il quantum del tributo, arrestandosi soltanto di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria.
Non può che conseguirne la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle cartelle esattoriali: nn. Cartella 29120120028683700000, Cartella
29120130015931759000, Cartella 29120170004524025000; Cartella
29120170016816302000, Cartella 29120180003408715000, Cartella
29120190000857561000; Cartella 29120190005185907000, Cartella
29120190009050659000; Cartella 29120190011466841000, Cartella
29120200002276101000, Cartella 29120200027779933000; Cartella
29120200027780034000, Cartella 29120210016851709000, Cartella
29120210018683910000, Cartella 29120210062219634000, Cartella
29120220015565759000, Cartella 29120220019475504000, Cartella
29120220022549150000, Cartella 29120220024553203000, Cartella
29120220025820225000, Cartella 29120230001178440000, in quanto atti con oggetto crediti di natura tributaria.
Limitatamanete alle cartelle di pagamento oggetto della giurisdizione del giudice ordinario si osserva quanto segue.
Inconsistente il motivo relativo alla nullità/inesistenza giuridica della notifica via PEC dell'atto di pignoramento “per essere stata allegata una copia informatica priva di conformità”, dal momento che un tale requisito non è contemplato dalle norme vigenti.
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 39513/21, ha affermato che « la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il Controparte_6
ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica
[...]
certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.
Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>>.( cfr
Cass. 30948/2019 vedi anche Cass 6417/2019 ) ed ha inoltre stabilito che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale>>.Si è, infatti, precisato che in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. nn. 21290/2018, 26053/2015,
13461/2012)”. Sotto altro profilo, l'assenza nel corpo dell'atto della relata di notifica non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620), come avvenuto nel caso di specie, in cui è rimasto incontestato che l'atto di pignoramento sia stata notificato all'opponente via pec in data 20 luglio 2023, tanto da essere stata impugnata con ricorso del 21 luglio 2023.
Priva di pregio l'ulteriore doglianza di nullità della notifica per essere stata eseguita da un indirizzo per non presente nel ReGindE, alla luce CP_3
dell'ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 982, con la quale Cassazione ha precisato che, “qualora il contribuente deduca il vizio di notificazione di un atto di riscossione trasmesso da un indirizzo non iscritto in pubblici registri, il medesimo contribuente deve provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, a pena di violazione dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché 2 Cost.
In particolare, la Cassazione ha specificato, in relazione alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata, che la «notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati
[…] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente» L'assenza dell'indirizzo da cui è stata effettuata la notifica nel registro INI-
PEC non vizia in radice il procedimento notificatorio, non inficiando la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente e d'altro canto,
l'opponente non ha in alcun modo evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' come presente nei pubblici registri, ma da uno diverso Pt_1
relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'
[...]
. Parte_1
Ancora, va disattesa la censura di nullità per difetto di motivazione, considerato che l'atto di pignoramento impugnato contiene una descrizione delle cartelle, con relativa data della notifica della stessa e dell'intimazione di pagamento, e considerato che il predetto atto di pignoramento è stato preceduto in relazione alle cartelle n. 2912016003752721700, n.
29120220005659138000 e all'avviso di addebito del 2018 dalla notifica delle intimazioni di pignoramento redatti in conformità al modello previsto dalla legge, notificati validamente tramite pec il 14 febbraio 2023 e il 23 giugno
2023, da cui si evincono le descrizioni dettagliate delle singole cartelle sottese.
Per il resto, una volta appurata la regolarità della notifica dell'atto di intimazione di pagamento e alle sottese cartelle di pagamento, ogni doglianza inerente al merito della pretesa impositiva (come è, per l'appunto, il caso della decadenza dall'esercizio del potere impositivo, nonché della prescrizione, maturate in data antecedente alla notifica delle cartelle di pagamento), i vizi di forma attinenti alle singole cartelle esattoriali (es. difetto di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi di mora), non può essere fatta valere e in sede di impugnazione dell'atto di pignoramento, poiché qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato
(cfr. ex multis Cass. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. 16 luglio 2019, n.
19010).
Parimenti, priva di pregio è la doglianza relativa alla nullità degli atti impugnati stante l'inefficacia dei ruoli per violazione degli artt. 86 e 50 d.p.r.
n. 602/73, stante il regime esecutivo alternativo intrapreso dall'amministrazione in ossequio a quanto disposto dall'art. 72 bis del dpr
602/73, ribadendo, in ogni caso, che l'impugnato atto di pignoramento risulta come preceduto dalla notificato degli atti di intimazione di pagamento n.
29120239001009216000; n. 29120179009123067000; n.
2912023900378780000.
Resta, dunque, da esaminare l'ulteriore doglianza relativa al maturare della prescrizione nel periodo intercorrente tra la notifica dell'intimazione di pagamento e la notifica dell'atto di pignoramento impugnato .
In merito, preliminarmente si precisa che “La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art.
2953 c.c.” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11760 del 03/05/2019), per cui deve aversi riguardo alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 209 del CdS e art. 28 della legge n. 689/81. Dalla disamina dei documenti prodotti si evince che: la cartella 29120160037527217000 relativa a contravvenzione del codice della strada risulta notificata unitamente all'atto di intimazione di pagamento n.
29120239001009216000 il 14 febbraio 2023 tramite pec;
la cartella 29120220005659138000 relativa a contravvenzione codice della strada risulta notificata unitamente all'intimazione di pagamento n.
29120239003787080000 notificata il 23 giugno 2023 unitamente all'avviso di addebito 59120180001404653000 notificato il 30/10/2018 e relative a crediti
Inps.
A partire dalla notifica dell'atto di intimazione di pagamento è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale evidentemente non ancora decorso.
Ne discende il rigetto della eccezione di prescrizione.
Venendo, a questo punto, all'esame dei motivi di censura relativi alla cartella di pagamento n. 29120210016851608000 di € 147,63, alla cartella di pagamento n. 29120230002154637000 di € 254,06, e all' avviso di addebito
59120220001782948000 di € 14,43, si osserva quanto segue.
A differenza delle altre cartelle, le stesse non risultano precedute dalla notifica dell'atto di intimazione, nè risulta nella presente sede dimostrata la notifica della cartella di pagamento.
Pertanto, sulla scorta dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'atto esecutivo (nella specie, il pignoramento presso terzi), in presenza di una notifica invalida, mancante, inesistente della cartella o dell'intimazione di pagamento, assume il valore di equipollente di una valida notifica, in quanto evidenzia al contribuente l'esistenza di detti atti e, dunque, lo pone in condizioni di esercitare il diritto di impugnarli non potuto esercitare per la mancata realizzazione in modo valido della fattispecie di notifica (in termini: Cass. Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822), vanno esaminate le varie censure mosse dalla società.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di prescrizione, atteso che si tratta di pretese creditorie che soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale e che, al momento della notifica dell'atto di pignoramento ( luglio 2023) non era ancora decorso ( contravvenzione per violazione del codice della strada- verbale notificato il 15 novembre 2018; verbale del 5 settembre 2020; omissione versamento contributi modello d.m. Agosto 2022).
Disattesa l'eccezione preliminare e, venendo al merito, delle eccezioni, va osservato come, a seguito del deposito dell'estratto di ruolo in giudizio, la società si è limitata genericamente a contestare l'inesistenza della CP_1
pretesa, senza contestare espressamente gli atti sottesi alle predette cartelle, specificatamente individuate e descritte.
Inoltre, proprio alla luce della produzione dell'estratto di ruolo, la società è stata posta nelle condizioni di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa ( sollevando il difetto di giurisdizione rispetto ai crediti tributari), dimostrando, dunque, di aver avuto contezza delle varie pretese.
Invero, dalla documentazione prodotta da sono stati indicati quegli CP_3
elementi sufficienti a consentire l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria, l'ente impositore, il periodo di riferimento, essendo stato indicato, proprio con riferimento alle cartelle di pagamento in questione, oltre il verbale elevato dalla Polizia municipale del
Comune di CA ( con espressa indicazione del numero e della data), anche l'indicazione della targa del veicolo con il quale era stata commessa quella specifica violazione contestata (ovviamente quest'ultima espressamente indicata).
Quanto al profilo motivazionale concernente il calcolo degli interessi di mora, va osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi di mora, è predeterminato ex lege, risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto nell'atto impositivo alla pretesa fiscale da cui scaturisce il debito di imposta (cfr., Cass., n.
32488/2021). In buona sostanza, il calcolo degli interessi è una mera operazione matematica regolata dalla normativa di settore (Cass., n.
6812/2019; n. 31000/2021), per cui quand'anche l'intimazione non recasse indicazioni al riguardo, il pregiudizio al contribuente non sarebbe effettivo, poiché quest'ultimo sarebbe comunque in grado di controllare l'esattezza dei conteggi e farne valere eventuali errori, nella specie non prospettati.
Nessuna statuzione sul difetto di motivazione con riferimento all'aggio, in quanto non risulta applicato.
Conclusivamente, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di
Agrigento in favore delle Commissioni Tributarie limitatamente all'opposizione a pignoramento esattoriale avente a oggetto le seguenti cartelle
Cartella 29120120028683700000, Cartella 29120130015931759000, Cartella
29120170004524025000; Cartella 29120170016816302000, Cartella
29120180003408715000, Cartella 29120190000857561000; Cartella
29120190005185907000, Cartella 29120190009050659000; Cartella
29120190011466841000, Cartella 29120200002276101000, Cartella
29120200027779933000; Cartella 29120200027780034000, Cartella 29120210016851709000, Cartella 29120210018683910000, Cartella
29120210062219634000, Cartella 29120220015565759000, Cartella
29120220019475504000, Cartella 29120220022549150000, Cartella
29120220024553203000, Cartella 29120220025820225000, Cartella
29120230001178440000; va disattesa l'opposizione con riferimento alle restanti cartelle.
Con riferimento alle restanti cartelle, l'opposizione va rigettata.
In considerazione dell'esito della lite, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di disattesa ogni contraria istanza, Controparte_2
eccezione o difesa: dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario relativamente all'opposizione a pignoramento esattoriale n.
291/2023/00039015 del 17 luglio 2023, notificato il 20 luglio 2023, limitatamente alle cartelle n. . Cartella 29120120028683700000, Cartella
29120130015931759000, Cartella 29120170004524025000; Cartella
29120170016816302000, Cartella 29120180003408715000, Cartella
29120190000857561000; Cartella 29120190005185907000, Cartella
29120190009050659000; Cartella 29120190011466841000, Cartella
29120200002276101000, Cartella 29120200027779933000; Cartella
29120200027780034000, Cartella 29120210016851709000, Cartella
29120210018683910000, Cartella 29120210062219634000, Cartella
29120220015565759000, Cartella 29120220019475504000, Cartella 29120220022549150000, Cartella 29120220024553203000, Cartella
29120220025820225000, Cartella 29120230001178440000, in quanto atti con oggetto crediti di natura tributari rigetta per il resto l'opposizione; compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 3 aprile 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44