Articolo 336 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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31 dicembre 2019
Art. 336. Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale 1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.
2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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