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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1807/2022 R.G.A.C.C., dell'anno
2022 trattenuta in decisione all'udienza del 06 dicembre 2024, avente ad oggetto
“deposito bancario” ed iscritta a ruolo il 01/07/2022
PROMOSSA DA
1. nata ET TA il 01/03/1942 elettivamente Parte_1
domiciliato in Canicattì (Viale Regina Elena n. 60) presso lo studio dell'Avv.
Davide Lo Giudice, rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione =
attore
1 CONTRO
1) rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Castellese Controparte_1
– Avvocatura Interna - Via Epicarmo n. 3 Palermo
Convenuto
OGGETTO: “ Deposito bancario “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20/6/20122 notificato il 21/06/2022 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale ed esponeva: Controparte_1
- L'attrice è titolare del certificato di pensione Filiale di Ravanusa Controparte_1
n. 04020251. Che veniva notificato pignoramento presso terzi e le
[...] [...]
non consentivano di prelevare la pensione. CP_1
- Che si è proceduto a diffidare il terzo che solo in parte ha consentito a Parte_1
di prelevare la pensione non eliminando il vincolo del pignoramento. Tale
[...]
2 situazione ha provocato disagio alla attrice a cui è stato impedito di potere utilizzare le proprie somme di danaro.
- Quindi l'attore chiedeva al Tribunale di dichiarare illegittimo il blocco operato da e conseguentemente di ordinare la restituzione di tutte le Controparte_1
somme, ancora di condannare il convenuto per i provocati danni morali ed esistenziali ad €. 5.100,00.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Si costituiva che con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
contrapponeva e ribadiva quanto appresso:
- Preliminarmente veniva sostenuto che il terzo pignorato a Controparte_1
seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi del 17/11/2020 a istanza di ha apposto il vincolo sul deposito ed ha Controparte_2
reso la propria dichiarazione del 23/11/2020 specificando che nel rapporto confluivano ratei pensionistici riferiti al debitore e di importo Persona_1
inferiore al minimo pignorabile e pertanto l'importo messo a disposizione è da considerarsi al netto delle quote ritenute impignorabili nel rispetto di quanto indicato e disciplinato dalla legge.
- Ovviamente, veniva fatto rilevare l'esatto comportamento tenuto dal terzo che non ha mai ricevuto un provvedimento di estinzione della procedura ovvero di assegnazione di somme e che comunque ha consentito il prelevamento della pensione al proprio cliente.
3 - Quindi il convenuto chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda dell'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto in subordine dichiarare cessata la materia del contendere.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Vale la pena puntualizzare che all'udienza del 23/06/2023 si svolgeva la udienza di comparizione delle parti ed il giudizio veniva rinviato all'udienza del
12/04/2014. Alla detta udienza veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 6/12/2024.Alla detta udienza le parti precisavano come in atti ed il Giudice tratteneva la causa in decisione accordando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della documentazione in atti il Giudice ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 06/12/2024 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per l'attore : come in atto di citazione, comparsa conclusionale Parte_1
- per il convenuto : come in comparsa di risposta , comparsa Controparte_1
conclusionale .
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte non è fondata e pertanto va rigettata per come appresso dettagliatamente motivato:
2) Invero, l'attore ha narrato la propria ricostruzione dei fatti e delle circostanze nei confronti del convenuto nell'atto di citazione ha avanzato una serie di ricostruzioni ma senza avere nel corso della causa dimostrato inconfutabilmente attraverso le proprie tesi, che i fatti e le circostanze abbiano al danneggiato provocato la lesione per chiedere ed ottenere il ristoro del risarcimento del danno morale e esistenziale.
3) Invero, dall'attività istruttoria della causa e precisamente dalla produzione documentale è emerso che si è attenuto ai propri obblighi quale Controparte_1
terzo pignorato e precisamente apporre il vincolo sul deposito e rendere la propria dichiarazione di terzo con le specificazioni del caso.
4) Quindi, nessuna censura può essere avanzata al terzo e per di più richieste di risarcimento per narrati danni morali ed esistenziali patiti. Il Terzo pignorato è
tenuto ad eseguire i provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione siano essi
Ordinanze di Assegnazioni e/o di estinzione della procedura. Ma in mancanza è
tenuto a mantenere il vincolo alle somme poste a disposizione della Giustizia.
5) Il debitore, qualora ha regolato con il creditore la propria posizione avrebbe dovuto attivarsi attraverso il creditore procedente per ottenere la estinzione della procedura e la restituzione delle somme accantonate e poste a disposizione della
Giustizia, in mancanza il terzo bene ha fatto a mantenere il vincolo.
5 6) Quindi non si ravvisa alcun elemento probatorio ricostruito dall'attore in ordine al danno morale subito e pertanto la domanda nei confronti del convenuto va rigettata per le dedotte ragioni.
Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro rigettata e quindi la domanda dell'attore svolta nel presente giudizio merita di essere respinta.
Per gli effetti le spese processuali vanno compensate in quanto sussistono ragioni di opportunità.
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di NT , definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 1807/2022 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro (convenuto), uditi i Parte_1 Controparte_1
procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così
provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore con il dispiegato atto di citazione nei confronti di perché la domanda è infondata in fatto ed in diritto Controparte_1
e comunque non provata in ordine alla richiesta di risarcimento/ristoro del danno morale ed esistenziale.
2) Compensa le spese di giudizio per ragioni di opportunità.
6 Così deciso in NT il 19/marzo/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1807/2022 R.G.A.C.C., dell'anno
2022 trattenuta in decisione all'udienza del 06 dicembre 2024, avente ad oggetto
“deposito bancario” ed iscritta a ruolo il 01/07/2022
PROMOSSA DA
1. nata ET TA il 01/03/1942 elettivamente Parte_1
domiciliato in Canicattì (Viale Regina Elena n. 60) presso lo studio dell'Avv.
Davide Lo Giudice, rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione =
attore
1 CONTRO
1) rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Castellese Controparte_1
– Avvocatura Interna - Via Epicarmo n. 3 Palermo
Convenuto
OGGETTO: “ Deposito bancario “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20/6/20122 notificato il 21/06/2022 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale ed esponeva: Controparte_1
- L'attrice è titolare del certificato di pensione Filiale di Ravanusa Controparte_1
n. 04020251. Che veniva notificato pignoramento presso terzi e le
[...] [...]
non consentivano di prelevare la pensione. CP_1
- Che si è proceduto a diffidare il terzo che solo in parte ha consentito a Parte_1
di prelevare la pensione non eliminando il vincolo del pignoramento. Tale
[...]
2 situazione ha provocato disagio alla attrice a cui è stato impedito di potere utilizzare le proprie somme di danaro.
- Quindi l'attore chiedeva al Tribunale di dichiarare illegittimo il blocco operato da e conseguentemente di ordinare la restituzione di tutte le Controparte_1
somme, ancora di condannare il convenuto per i provocati danni morali ed esistenziali ad €. 5.100,00.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Si costituiva che con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
contrapponeva e ribadiva quanto appresso:
- Preliminarmente veniva sostenuto che il terzo pignorato a Controparte_1
seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi del 17/11/2020 a istanza di ha apposto il vincolo sul deposito ed ha Controparte_2
reso la propria dichiarazione del 23/11/2020 specificando che nel rapporto confluivano ratei pensionistici riferiti al debitore e di importo Persona_1
inferiore al minimo pignorabile e pertanto l'importo messo a disposizione è da considerarsi al netto delle quote ritenute impignorabili nel rispetto di quanto indicato e disciplinato dalla legge.
- Ovviamente, veniva fatto rilevare l'esatto comportamento tenuto dal terzo che non ha mai ricevuto un provvedimento di estinzione della procedura ovvero di assegnazione di somme e che comunque ha consentito il prelevamento della pensione al proprio cliente.
3 - Quindi il convenuto chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda dell'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto in subordine dichiarare cessata la materia del contendere.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Vale la pena puntualizzare che all'udienza del 23/06/2023 si svolgeva la udienza di comparizione delle parti ed il giudizio veniva rinviato all'udienza del
12/04/2014. Alla detta udienza veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 6/12/2024.Alla detta udienza le parti precisavano come in atti ed il Giudice tratteneva la causa in decisione accordando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della documentazione in atti il Giudice ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 06/12/2024 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per l'attore : come in atto di citazione, comparsa conclusionale Parte_1
- per il convenuto : come in comparsa di risposta , comparsa Controparte_1
conclusionale .
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte non è fondata e pertanto va rigettata per come appresso dettagliatamente motivato:
2) Invero, l'attore ha narrato la propria ricostruzione dei fatti e delle circostanze nei confronti del convenuto nell'atto di citazione ha avanzato una serie di ricostruzioni ma senza avere nel corso della causa dimostrato inconfutabilmente attraverso le proprie tesi, che i fatti e le circostanze abbiano al danneggiato provocato la lesione per chiedere ed ottenere il ristoro del risarcimento del danno morale e esistenziale.
3) Invero, dall'attività istruttoria della causa e precisamente dalla produzione documentale è emerso che si è attenuto ai propri obblighi quale Controparte_1
terzo pignorato e precisamente apporre il vincolo sul deposito e rendere la propria dichiarazione di terzo con le specificazioni del caso.
4) Quindi, nessuna censura può essere avanzata al terzo e per di più richieste di risarcimento per narrati danni morali ed esistenziali patiti. Il Terzo pignorato è
tenuto ad eseguire i provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione siano essi
Ordinanze di Assegnazioni e/o di estinzione della procedura. Ma in mancanza è
tenuto a mantenere il vincolo alle somme poste a disposizione della Giustizia.
5) Il debitore, qualora ha regolato con il creditore la propria posizione avrebbe dovuto attivarsi attraverso il creditore procedente per ottenere la estinzione della procedura e la restituzione delle somme accantonate e poste a disposizione della
Giustizia, in mancanza il terzo bene ha fatto a mantenere il vincolo.
5 6) Quindi non si ravvisa alcun elemento probatorio ricostruito dall'attore in ordine al danno morale subito e pertanto la domanda nei confronti del convenuto va rigettata per le dedotte ragioni.
Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro rigettata e quindi la domanda dell'attore svolta nel presente giudizio merita di essere respinta.
Per gli effetti le spese processuali vanno compensate in quanto sussistono ragioni di opportunità.
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di NT , definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 1807/2022 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro (convenuto), uditi i Parte_1 Controparte_1
procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così
provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore con il dispiegato atto di citazione nei confronti di perché la domanda è infondata in fatto ed in diritto Controparte_1
e comunque non provata in ordine alla richiesta di risarcimento/ristoro del danno morale ed esistenziale.
2) Compensa le spese di giudizio per ragioni di opportunità.
6 Così deciso in NT il 19/marzo/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
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