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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 103 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
Parte_1
(p.i. , in persona del suo procuratore speciale p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Lenzi, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Andrea Capone, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
All'udienza del 19 aprile 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui
Proc. n. 103/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudi- Controparte_1
zio, innanzi al Tribunale di Brindisi, e la ri- Controparte_2 Parte_1
spettivamente quale proprietario dell'autocarro targato BN588JS e quale società
assicuratrice per la RCA dell'autocarro.
Deduceva che in data 08/07/2011 riportava lesioni personali mentre viaggiava come trasportato a bordo dell'indicato autoveicolo, condotto dal proprietario il quale, procedendo lungo la strada Mesagne – San Donaci, a seguito CP_2
dello scoppio improvviso dello pneumatico anteriore sinistro, ne aveva perso il controllo, tanto da farlo sbandare …pericolosamente… e così da indurre esso attore a saltar fuori dall'abitacolo quando ancora il mezzo era in marcia - …essendosi ac-
corto che l'autocarro rischiava di ribaltarsi e/o di uscire fuoristrada e al fine di non rimanere
intrappolato nell'abitacolo a seguito dell'eventuale ribaltamento… Aggiungeva l'attore d'aver riportato …gravi lesioni dovute all'impatto con il manto stradale… per cui agiva per il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio la convenuta , la quale conte- Parte_1
stava che il sinistro descritto in citazione si fosse mai verificato e rilevava che, se pure esso si fosse verificato, non sarebbe stata ravvisabile la colpa del conducen-
te dell'autocarro e, soprattutto, il nesso di causa tra la circolazione del veicolo e le lesioni lamentate dall'attore, di cui, in via del tutto subordinata, contestava l'entità.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, interrogatorio formale del convenuto contumace e c.t.u. medico-legale, veniva decisa con sentenza n.
Proc. n. 103/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 49/2021, pubblicata in data 08/01/2021, con la quale il Tribunale di Brindisi acco-
glieva la domanda condannando i convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali, nella misura di € 46.670,50, oltre competenze legali e spese di
CTU.
Il giudice riteneva:
- accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto, per i danni subiti dall'attore, sulla scorta delle dichiarazioni, rese dal convenuto durante l'interrogatorio formale, che “hanno natura confessoria” circa le modalità de-
scritte in citazione;
- la scelta dell'attore, di saltar giù da un autocarro, dettata dall'intento di
…salvare la propria vita attraverso una “prudente” discesa… - il che ha connotato tale scelta di una …ragionevolezza intrinseca… - avendo l'attore preferito un pregiudizio …che si prospettava qualitativamente meno significativo rispetto ad una
prospettiva di morte o invalidazione qualificata….
Quantificava i danni sulla base delle risultanze della CTU medico legale e in ap-
plicazione delle tabelle milanesi, ricomprendendo nella liquidazione anche l'aumento per la personalizzazione massima.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello
[...]
, con atto di citazione del Parte_1
03/02/2021, chiedendone la riforma con unico articolato motivo.
Si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Non si è costituito rimanendo contumace. Controparte_2
All'udienza Collegiale del 19 aprile 2023, le parti hanno precisato le conclusioni,
mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
Proc. n. 103/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, articolato in tre paragrafi, l'appellante ha censurato la sentenza:
A) per avere ritenuto provato il sinistro secondo le modalità allegate in cita-
zione sulla sola base dell'interrogatorio del convenuto, nella specie non utilizzabile;
B) per avere ritenuto accertato il nesso causale tra la circolazione del camion e le lesioni ritenendo ragionevole il comportamento del danneggiato in-
vece che imprudente, imprevedibile ed inaspettato di per sé idoneo ad in-
terrompere quel nesso;
C) per avere quantificato il danno in maniera errata.
Il motivo è fondato.
Le risultanze istruttorie non sono in grado di fornire una prova certa del fatto che l'evento lesivo si sia verificato con le modalità prospettate dall'attore.
Infatti, l'interrogatorio del convenuto, proprietario e conducente del mezzo, liti-
sconsorte necessario nel giudizio (unica fonte di prova fornita dall'attore a soste-
gno della domanda) non ha valore di confessione.
A tal proposito si richiama la giurisprudenza di legittimità che, con orientamento consolidato, ritiene che “la dichiarazione confessoria del danneggiante, anche quella contenuta
nel modulo di constatazione amichevole, che è proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte ne-
cessario, non ha valore di prova piena nemmeno nei suoi confronti, ma è soggetta al libero ap-
prezzamento da parte del giudice” (cfr. Cass. n. 4536/16).
Invero nulla si ricava dagli atti che possa portare a ritenere altrimenti verosimile la narrazione dei fatti come riportata nell'atto introduttivo.
Proc. n. 103/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Nulla si ricava dalla scheda di PS nella quale è riportato genericamente “sinistro stradale”, quale causa delle lesioni.
Non vi è prova dello scoppio dello pneumatico.
Non ne è stata allegata nemmeno una foto, né una fattura di riparazione o sosti-
tuzione.
Ne consegue che in mancanza di dimostrazione dell'an, la pretesa azionata nei confronti della proprietaria e dell'assicuratrice deve essere rigettata.
Solo per completezza, si rileva che, anche a voler ritenere veritiera la versione dei fatti fornita dall'attore, come confermata dalle dichiarazioni del convenuto, rese durante l'interrogatorio, il comportamento, assunto in concreto dall'attore nella circostanza, deve considerarsi illogico, irragionevole, meglio dire abnorme rispet-
to alla reale situazione in atto, tale da avere interrotto il nesso causale tra la circo-
lazione e l'evento.
Infatti, per come dichiarato dal convenuto durante l'interrogatorio, l'attore si de-
terminò a scendere dall'autocarro allorché questo, pur subendo alcuni sbanda-
menti, aveva rallentato la corsa, in pochi secondi, da 70 km/h a circa 30/20
km/h (infatti tra lo scoppio della ruota e l'arresto sulla carreggiata, in normale as-
setto, erano trascorsi solo 15 secondi).
Orbene, la velocità estremamente ridotta, raggiunta in pochi secondi dal mezzo,
quindi ormai prossimo all'arresto, non giustifica la decisione dell'attore di saltar giù dallo stesso, allorché il rischio di subire lesioni, anche gravi, saltando giù da un mezzo in corsa era divenuto significativamente più alto rispetto alla concreta possibilità di un ribaltamento dell'autocarro (che in effetti non vi è stato).
Il comportamento dell'attore, invero è stato abnorme rispetto alla situazione ve-
Proc. n. 103/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. nutasi a verificare, tanto da di interrompere, come anticipato innanzi, il nesso causale tra la circolazione del mezzo e l'evento.
In sostanza la causa delle lesioni è da attribuire a esclusiva responsabilità dello stesso attore che, nella circostanza, ha agito d'impeto, omettendo di soppesare e valutare, con la necessaria diligenza, la situazione reale in corso.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello con condanna di al paga- Controparte_1
mento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado.
Pone le spese di CTU a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda.
Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese del doppio grado che Parte_1
liquida, quanto al primo in complessivi € 4.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%,
e quanto al secondo in complessivi € 4.777,00 di cui € 777,00 per spese, oltre
IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 103/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 103 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
Parte_1
(p.i. , in persona del suo procuratore speciale p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Lenzi, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Andrea Capone, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
All'udienza del 19 aprile 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui
Proc. n. 103/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudi- Controparte_1
zio, innanzi al Tribunale di Brindisi, e la ri- Controparte_2 Parte_1
spettivamente quale proprietario dell'autocarro targato BN588JS e quale società
assicuratrice per la RCA dell'autocarro.
Deduceva che in data 08/07/2011 riportava lesioni personali mentre viaggiava come trasportato a bordo dell'indicato autoveicolo, condotto dal proprietario il quale, procedendo lungo la strada Mesagne – San Donaci, a seguito CP_2
dello scoppio improvviso dello pneumatico anteriore sinistro, ne aveva perso il controllo, tanto da farlo sbandare …pericolosamente… e così da indurre esso attore a saltar fuori dall'abitacolo quando ancora il mezzo era in marcia - …essendosi ac-
corto che l'autocarro rischiava di ribaltarsi e/o di uscire fuoristrada e al fine di non rimanere
intrappolato nell'abitacolo a seguito dell'eventuale ribaltamento… Aggiungeva l'attore d'aver riportato …gravi lesioni dovute all'impatto con il manto stradale… per cui agiva per il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio la convenuta , la quale conte- Parte_1
stava che il sinistro descritto in citazione si fosse mai verificato e rilevava che, se pure esso si fosse verificato, non sarebbe stata ravvisabile la colpa del conducen-
te dell'autocarro e, soprattutto, il nesso di causa tra la circolazione del veicolo e le lesioni lamentate dall'attore, di cui, in via del tutto subordinata, contestava l'entità.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, interrogatorio formale del convenuto contumace e c.t.u. medico-legale, veniva decisa con sentenza n.
Proc. n. 103/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 49/2021, pubblicata in data 08/01/2021, con la quale il Tribunale di Brindisi acco-
glieva la domanda condannando i convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali, nella misura di € 46.670,50, oltre competenze legali e spese di
CTU.
Il giudice riteneva:
- accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto, per i danni subiti dall'attore, sulla scorta delle dichiarazioni, rese dal convenuto durante l'interrogatorio formale, che “hanno natura confessoria” circa le modalità de-
scritte in citazione;
- la scelta dell'attore, di saltar giù da un autocarro, dettata dall'intento di
…salvare la propria vita attraverso una “prudente” discesa… - il che ha connotato tale scelta di una …ragionevolezza intrinseca… - avendo l'attore preferito un pregiudizio …che si prospettava qualitativamente meno significativo rispetto ad una
prospettiva di morte o invalidazione qualificata….
Quantificava i danni sulla base delle risultanze della CTU medico legale e in ap-
plicazione delle tabelle milanesi, ricomprendendo nella liquidazione anche l'aumento per la personalizzazione massima.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello
[...]
, con atto di citazione del Parte_1
03/02/2021, chiedendone la riforma con unico articolato motivo.
Si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Non si è costituito rimanendo contumace. Controparte_2
All'udienza Collegiale del 19 aprile 2023, le parti hanno precisato le conclusioni,
mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
Proc. n. 103/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, articolato in tre paragrafi, l'appellante ha censurato la sentenza:
A) per avere ritenuto provato il sinistro secondo le modalità allegate in cita-
zione sulla sola base dell'interrogatorio del convenuto, nella specie non utilizzabile;
B) per avere ritenuto accertato il nesso causale tra la circolazione del camion e le lesioni ritenendo ragionevole il comportamento del danneggiato in-
vece che imprudente, imprevedibile ed inaspettato di per sé idoneo ad in-
terrompere quel nesso;
C) per avere quantificato il danno in maniera errata.
Il motivo è fondato.
Le risultanze istruttorie non sono in grado di fornire una prova certa del fatto che l'evento lesivo si sia verificato con le modalità prospettate dall'attore.
Infatti, l'interrogatorio del convenuto, proprietario e conducente del mezzo, liti-
sconsorte necessario nel giudizio (unica fonte di prova fornita dall'attore a soste-
gno della domanda) non ha valore di confessione.
A tal proposito si richiama la giurisprudenza di legittimità che, con orientamento consolidato, ritiene che “la dichiarazione confessoria del danneggiante, anche quella contenuta
nel modulo di constatazione amichevole, che è proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte ne-
cessario, non ha valore di prova piena nemmeno nei suoi confronti, ma è soggetta al libero ap-
prezzamento da parte del giudice” (cfr. Cass. n. 4536/16).
Invero nulla si ricava dagli atti che possa portare a ritenere altrimenti verosimile la narrazione dei fatti come riportata nell'atto introduttivo.
Proc. n. 103/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Nulla si ricava dalla scheda di PS nella quale è riportato genericamente “sinistro stradale”, quale causa delle lesioni.
Non vi è prova dello scoppio dello pneumatico.
Non ne è stata allegata nemmeno una foto, né una fattura di riparazione o sosti-
tuzione.
Ne consegue che in mancanza di dimostrazione dell'an, la pretesa azionata nei confronti della proprietaria e dell'assicuratrice deve essere rigettata.
Solo per completezza, si rileva che, anche a voler ritenere veritiera la versione dei fatti fornita dall'attore, come confermata dalle dichiarazioni del convenuto, rese durante l'interrogatorio, il comportamento, assunto in concreto dall'attore nella circostanza, deve considerarsi illogico, irragionevole, meglio dire abnorme rispet-
to alla reale situazione in atto, tale da avere interrotto il nesso causale tra la circo-
lazione e l'evento.
Infatti, per come dichiarato dal convenuto durante l'interrogatorio, l'attore si de-
terminò a scendere dall'autocarro allorché questo, pur subendo alcuni sbanda-
menti, aveva rallentato la corsa, in pochi secondi, da 70 km/h a circa 30/20
km/h (infatti tra lo scoppio della ruota e l'arresto sulla carreggiata, in normale as-
setto, erano trascorsi solo 15 secondi).
Orbene, la velocità estremamente ridotta, raggiunta in pochi secondi dal mezzo,
quindi ormai prossimo all'arresto, non giustifica la decisione dell'attore di saltar giù dallo stesso, allorché il rischio di subire lesioni, anche gravi, saltando giù da un mezzo in corsa era divenuto significativamente più alto rispetto alla concreta possibilità di un ribaltamento dell'autocarro (che in effetti non vi è stato).
Il comportamento dell'attore, invero è stato abnorme rispetto alla situazione ve-
Proc. n. 103/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. nutasi a verificare, tanto da di interrompere, come anticipato innanzi, il nesso causale tra la circolazione del mezzo e l'evento.
In sostanza la causa delle lesioni è da attribuire a esclusiva responsabilità dello stesso attore che, nella circostanza, ha agito d'impeto, omettendo di soppesare e valutare, con la necessaria diligenza, la situazione reale in corso.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello con condanna di al paga- Controparte_1
mento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado.
Pone le spese di CTU a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda.
Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese del doppio grado che Parte_1
liquida, quanto al primo in complessivi € 4.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%,
e quanto al secondo in complessivi € 4.777,00 di cui € 777,00 per spese, oltre
IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 103/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.