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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8056 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 05/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 6849/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GAMBARDELLA ALESSANDRO, con elezione di domicilio in VIA LUCA GIORDANO 164, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16-3-2024, l'istante in epigrafe, titolare di assegno sociale con decorrenza dall'1-5-2022, esponeva che, in data 3-10-2023 aveva presentato domanda di ricostituzione chiedendo il riconoscimento della maggiorazione sociale ex art. 38 della l. 448/2001; che, in data 27-10-2023 l' CP_1 aveva comunicato la riliquidazione della prestazione, riconoscendo la maggiorazione solo da maggio 2023, nella misura di € 1430,05, ma, al contempo, aveva conguagliato tale importo con la maggiore somma di € 4237,03, dovuta alla percezione indebita dei ratei mensili, per il periodo da maggio 2022 a novembre 2023, in misura superiore a quella spettante, chiedendo, pertanto, la restituzione della somma di € 2806,98; assumeva la correttezza dell'indebito relativamente all'anno 2022, nella misura di € 2152,97, per avere percepito redditi da lavoro dipendente e indennità NA;
contestava, invece, che, per l'anno 2023 non era stato titolare di alcun reddito ad esclusione dell'assegno sociale che aveva percepito in misura inferiore a quella dovuta, in conseguenza del mancato riconoscimento delle maggiorazioni ex art. 70, commi 1, 2 e 3 della l. 388/2000 e dell'art. 38 della l. 448/2001, restando creditore della somma di € 2308,24; che, in ogni caso, il provvedimento di indebito, in quanto riferito ai ratei pregressi, era illegittimo per mancanza di dolo dell'accipiens. Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione relativamente all'anno 2023 e la conseguente richiesta di ripetizione di indebito per l'importo di € 2806,98, essendo dovuta solo la somma di € 2152,97; chiedeva, altresì, dichiararsi il diritto alla ricostituzione dell'assegno sociale nella misura di € 503,27 mensili con le maggiorazioni sociali di € 12,92, ex art.70 l. 388/2001, e € 196,91, ex art. 38 l.448/2001, con condanna dell' al pagamento della somma ancora dovuta alla CP_1 data del 30-11-2023 di € 155,27 oltre interessi. L' non si costituiva in giudizio restando contumace. CP_1
****** La domanda va accolta nei limiti delle considerazioni che seguono. E' documentato che l' in data 27-10-2023, ha inviato comunicazione di CP_1 indebito per la restituzione dei ratei dell'assegno sociale, nella misura non dovuta a titolo di maggiorazione sociale per il periodo da maggio 2022 a novembre 2023, in ragione della misura del reddito posseduto, verosimilmente per l'anno 2022. La tesi difensiva di parte ricorrente si muove su due piani: da, una parte ammette non essere dovuta la maggiorazione sociale per l'anno 2022, in ragione del reddito percepito per lavoro dipendente e NA (v. anche CU per l'ano 2022); assumeva, però, che, per l'anno 2023 non vi era stata percezione di altro reddito se non l'assegno sociale;
che, inoltre, in ragione dell'età anagrafica (67 anni) e della misura del reddito coniugale, per l'anno 2023, aveva diritto alla maggiorazione ex art. 70 della l. 388/2000 e art. 38 della l. 448/2001, rispettivamente, nella misura di € 12,92 e
€ 196,91. Deduce, infine, l'illegittimità della ripetizione di indebito perché in ogni caso manca la prova del dolo dell'accipiens. A seguito della limitazione della domanda (v. verbale di udienza del 5-11-2025) al solo accertamento della irripetibilità delle somme, in punto di diritto, appare utile rammentare il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale. Seppure è corretto affermare che in tale ambito non si applichi la disciplina dell'art.13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura. In termini generali, la Corte ha da sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto
2 variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". In altri termini, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n. 28771 del 09/11/2018). Nella stessa traccia motivazionale, si colloca anche la più recente giurisprudenza (Cass. Sez. L., n. 13915 del 20/05/2021) secondo cui " In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.".
3 In altri termini, ai fini della ripetizione, il principio che deve orientare l'indagine giudiziale è che (v. anche Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18) sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. Si ricorda che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero CP_1 dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. Si è, quindi, più nello specifico, ritenuto che, per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, non è sufficiente il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato, compatibile con una mera dimenticanza (Cass. n. 31372/2019); sotto altra angolazione (Cass. n. 28771/2018), una situazione di dolo comprovato dell'accipiens potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Il dolo, poi, non è comunque configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere, (Cass. n. 13223 del 30/06/2020), essendo, invece, sempre necessario accertare che si sia in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento (Cass. n. 24617 del 10/08/2022). Venendo all'esame del caso di specie, l restando contumace, nulla ha potuto CP_1 dedurre per escludere un affidamento incolpevole. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento del 27-10-2023 che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna idonea allegazione in relazione al dolo comprovato. Acclarato che le somme erogate nel 2023 non potevano essere richieste, pertanto, neppure potevano essere poste a conguaglio con la somma (€ 1430,05) che l' ha CP_1 comunque riconosciuto essere dovuta per il periodo da maggio a novembre 2023, a seguito della domanda di ricostituzione della prestazione del 3-10-2023. Ne consegue l'illegittimità della richiesta di indebito del 27-10-2023 nella misura di € 2806,98. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara l'irripetibilità dell'importo di € 2.084,06 di cui alla comunicazione di indebito del 27-10-2023; 2) condanna l' CP_1
4 alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 1150,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 05/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
5
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 05/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 6849/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GAMBARDELLA ALESSANDRO, con elezione di domicilio in VIA LUCA GIORDANO 164, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16-3-2024, l'istante in epigrafe, titolare di assegno sociale con decorrenza dall'1-5-2022, esponeva che, in data 3-10-2023 aveva presentato domanda di ricostituzione chiedendo il riconoscimento della maggiorazione sociale ex art. 38 della l. 448/2001; che, in data 27-10-2023 l' CP_1 aveva comunicato la riliquidazione della prestazione, riconoscendo la maggiorazione solo da maggio 2023, nella misura di € 1430,05, ma, al contempo, aveva conguagliato tale importo con la maggiore somma di € 4237,03, dovuta alla percezione indebita dei ratei mensili, per il periodo da maggio 2022 a novembre 2023, in misura superiore a quella spettante, chiedendo, pertanto, la restituzione della somma di € 2806,98; assumeva la correttezza dell'indebito relativamente all'anno 2022, nella misura di € 2152,97, per avere percepito redditi da lavoro dipendente e indennità NA;
contestava, invece, che, per l'anno 2023 non era stato titolare di alcun reddito ad esclusione dell'assegno sociale che aveva percepito in misura inferiore a quella dovuta, in conseguenza del mancato riconoscimento delle maggiorazioni ex art. 70, commi 1, 2 e 3 della l. 388/2000 e dell'art. 38 della l. 448/2001, restando creditore della somma di € 2308,24; che, in ogni caso, il provvedimento di indebito, in quanto riferito ai ratei pregressi, era illegittimo per mancanza di dolo dell'accipiens. Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione relativamente all'anno 2023 e la conseguente richiesta di ripetizione di indebito per l'importo di € 2806,98, essendo dovuta solo la somma di € 2152,97; chiedeva, altresì, dichiararsi il diritto alla ricostituzione dell'assegno sociale nella misura di € 503,27 mensili con le maggiorazioni sociali di € 12,92, ex art.70 l. 388/2001, e € 196,91, ex art. 38 l.448/2001, con condanna dell' al pagamento della somma ancora dovuta alla CP_1 data del 30-11-2023 di € 155,27 oltre interessi. L' non si costituiva in giudizio restando contumace. CP_1
****** La domanda va accolta nei limiti delle considerazioni che seguono. E' documentato che l' in data 27-10-2023, ha inviato comunicazione di CP_1 indebito per la restituzione dei ratei dell'assegno sociale, nella misura non dovuta a titolo di maggiorazione sociale per il periodo da maggio 2022 a novembre 2023, in ragione della misura del reddito posseduto, verosimilmente per l'anno 2022. La tesi difensiva di parte ricorrente si muove su due piani: da, una parte ammette non essere dovuta la maggiorazione sociale per l'anno 2022, in ragione del reddito percepito per lavoro dipendente e NA (v. anche CU per l'ano 2022); assumeva, però, che, per l'anno 2023 non vi era stata percezione di altro reddito se non l'assegno sociale;
che, inoltre, in ragione dell'età anagrafica (67 anni) e della misura del reddito coniugale, per l'anno 2023, aveva diritto alla maggiorazione ex art. 70 della l. 388/2000 e art. 38 della l. 448/2001, rispettivamente, nella misura di € 12,92 e
€ 196,91. Deduce, infine, l'illegittimità della ripetizione di indebito perché in ogni caso manca la prova del dolo dell'accipiens. A seguito della limitazione della domanda (v. verbale di udienza del 5-11-2025) al solo accertamento della irripetibilità delle somme, in punto di diritto, appare utile rammentare il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale. Seppure è corretto affermare che in tale ambito non si applichi la disciplina dell'art.13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura. In termini generali, la Corte ha da sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto
2 variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". In altri termini, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n. 28771 del 09/11/2018). Nella stessa traccia motivazionale, si colloca anche la più recente giurisprudenza (Cass. Sez. L., n. 13915 del 20/05/2021) secondo cui " In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.".
3 In altri termini, ai fini della ripetizione, il principio che deve orientare l'indagine giudiziale è che (v. anche Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18) sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. Si ricorda che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero CP_1 dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. Si è, quindi, più nello specifico, ritenuto che, per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, non è sufficiente il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato, compatibile con una mera dimenticanza (Cass. n. 31372/2019); sotto altra angolazione (Cass. n. 28771/2018), una situazione di dolo comprovato dell'accipiens potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Il dolo, poi, non è comunque configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere, (Cass. n. 13223 del 30/06/2020), essendo, invece, sempre necessario accertare che si sia in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento (Cass. n. 24617 del 10/08/2022). Venendo all'esame del caso di specie, l restando contumace, nulla ha potuto CP_1 dedurre per escludere un affidamento incolpevole. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento del 27-10-2023 che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna idonea allegazione in relazione al dolo comprovato. Acclarato che le somme erogate nel 2023 non potevano essere richieste, pertanto, neppure potevano essere poste a conguaglio con la somma (€ 1430,05) che l' ha CP_1 comunque riconosciuto essere dovuta per il periodo da maggio a novembre 2023, a seguito della domanda di ricostituzione della prestazione del 3-10-2023. Ne consegue l'illegittimità della richiesta di indebito del 27-10-2023 nella misura di € 2806,98. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara l'irripetibilità dell'importo di € 2.084,06 di cui alla comunicazione di indebito del 27-10-2023; 2) condanna l' CP_1
4 alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 1150,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 05/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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