Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1949, n. 785
Articolo 2
Versione
15 novembre 1949
Art. 1.
E' autorizzato, il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 in conformita' dello Stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1949