Art. 1.
E' autorizzato, il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 in conformita' dello Stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato, il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 in conformita' dello Stato di previsione annesso alla presente legge.