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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 312/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti consiglieri: dott. Maurizio Petrelli Presidente dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere rel. ed est. dott.ssa Virginia Zuppetta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel “reclamo ex art. 183 Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267” iscritto al n. r.g. 312/2023 avverso il
Decreto di omologa numero 13/2023 del Tribunale di Brindisi, proposto da:
(C.F. Parte_1
), in persona del Direttore Generale p.t., rappr.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1 dello Stato di Lecce (c.f. ADS80018710758), presso i cui uffici (siti in Lecce alla via Rubichi n. 39) ex lege domicilia reclamante nei confronti di:
(c.f. ), In persona del legale rappresentante protempore e un Controparte_1 P.IVA_2 ministratore unico , rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico D'Ippolito CP_2 reclamata in contraddittorio con: dott. Solito Giuseppe commissario giudiziale con l'intervento del
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - Con decreto ex art. 180 comma 3 L. fall. n. 7/2021 C.P., cron.564/2023, sent. N.13/2023, il
Tribunale di Brindisi ha omologato il concordato preventivo proposto da con sede Controparte_1 in confermando la nomina del commissario giudiziale nella persona del dottor e Pt_1 Per_1 adottando gli ulteriori provvedimenti di legge nel dispositivo del decreto precisati. In particolare, il primo giudice, dopo aver premesso la natura del sindacato rimesso al Tribunale anche alla luce del rinnovato valore costituzionale dell'impresa e delle sollecitazioni comunitarie in materia di tutela delle PMI, ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per l'omologazione forzosa, sulla base della valutazione del cosiddetto cram down fiscale, necessario per perseguire il preminenti interesse concorsuale attraverso il superamento delle resistenze degli uffici alla proposta transattiva, in presenza di elementi concreti idonei a far ritenere sussistente una maggiore convenienza della procedura concorsuale rispetto all'attività liquidatoria conseguente alla dichiarazione del fallimento.
Sotto tale ultimo aspetto il tribunale di Brindisi rilevava che per l'eventuale alternativa liquidatoria e fallimentare le risorse a disposizione della società ricorrente non sarebbero state sufficienti a soddisfare maggiormente le pretese del ceto creditorio, non essendo, tale società, proprietaria di beni immobili, né di beni immobili di rilevante valore, << laddove, per contro, Il prosieguo dell'attività imprenditoriale sì palesa come di per sé idoneo a generare flussi di cassa, destinati ad alimentare il ripiano dell'esposizione debitoria, flussi di per sé inconfigurabili nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, dovendosi considerare eccezionale l'ipotesi in cui sia concesso l'esercizio provvisorio dell'impresa, ciò senza contare la particolare incidenza negativa sui valori della liquidazione giudiziale dei costi della stessa, garantiti dal privilegio della prededucibilità e, quindi, non soggetti alla falcidia fallimentare in deroga alla par condicio creditorum>>. Riteneva infine non ostativa l'aggiudicazione dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività imprenditoriale, per essere il rilascio dello stesso non attuale e non ostativo in assoluto della continuità, svolgendo la società in prevalenza << manutenzione degli impianti tecnologici in situ>>, cioè un'attività attuabile pur disponendo in ipotesi la ricorrente di un immobile di non grandi dimensioni facilmente reperibile sul mercato. Da ultimo, ricordava che sussisteva comunque il dovere del commissario giudiziale di vigilare sulla fase esecutiva del concordato, segnalando al tribunale e ai creditori ogni eventuale spostamento dei risultati economici attesi al fine di consentire la risoluzione del concordato ai sensi dell'articolo 185 della legge fallimentare.
2. - Per la riforma di tale decreto di onologa l' - Direzione provinciale di Parte_1 Pt_1
- ha proposto il presente reclamo, chiedendo il rigetto dell'istanza di omologa del concordato in questione, per i motivi che saranno di seguito esaminati.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita chiedendo motivatamente il rigetto del Controparte_1 reclamo.
È stato acquisito il parere del procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del reclamo sulla base delle seguenti testuali considerazioni: <Il reclamo proposto dalla ricorrente avverso il decreto di Co omologa del concordato preventivo a favore della in oggetto appare infondato. Come correttamente rilevato nel provvedimento del Tribunale di Brindisi, sussistono tutti i requisiti per
l'ammissione al concordato preventivo. Quanto al merito, appare corretta la valutazione prognostica effettuata dal tribunale di Brindisi circa la convenienza della procedura di concordato rispetto a quella fallimentare, nell'interesse di tutti i creditori opponenti. Sicché l'opposizione dell Pt_1 [...]
pare frutto di una questione di principio destituita però di qualsiasi rilievo concreto>>. Pt_1
All'esito, questa Corte ha riservato la decisione. Parte 3. - Con il primo motivo di reclamo (d'ora in poi per brevità chiede Parte_1
l'annullamento del decreto di omologa per violazione di norme procedurali, assumendo che sia stato leso il diritto al contraddittorio per non esserle stato notificato il decreto di comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale in Camera di Consiglio ai sensi del 1° comma dell'art. 180 L.F..
Deve rilevarsi che – come dedotto dalla difesa della società reclamata – dal tenore testuale dell'art. 180 L. fall. emerge che la fissazione di un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, da comunicarsi a cura del commissario giudiziale agli eventuali creditori dissenzienti, risulta prevista per i soli casi di approvazione del concordato << a norma del primo comma dell'articolo 177>>, laddove nel caso in esame l'omologa risulta disposta forzosamente ai sensi del terzo periodo del 4° comma dell'art. 180 L.F..
In ogni caso nella fattispecie in esame non può ritenersi violato il contraddittorio, atteso che ADE: I)
è regolarmente comparsa all'udienza del 21/3/2023 (veds. verbale di udienza del 21/3/2023: <<…
Sono comparsi: l'avvocato D'Ippolito per la società, , commissario giudiziale, la Controparte_3 dott.ssa per ( , n.d.e.), l'amministratrice … >>); II) CP_4 CP_5 Parte_1 CP_2 ha avuto modo di esprimere il proprio parere contrario alla proposta concordataria, depositando - come da fascicolo telematico - memoria e scritti difensivi per opporsi all'omologa. Parte 4. - Con il secondo ed ultimo motivo di reclamo deduce che il Tribunale ha errato per aver omologato forzosamente il concordato nonostante difettassero i presupposti di legge per l'applicazione del c.d. “cram down” fiscale di cui all'art. 180 co. 4 L. fall.
Espone in particolare la reclamante che dall'istruttoria condotta dal competente è CP_6 emerso che dall'esame dei bilanci emergerebbe che la società:
4.a) avrebbe occultato lo stato di crisi derivante dal mancato pagamento dei tributi fino al 2017;
4.b) ha omesso di inserire ulteriori somme dovute all'RA a titolo di sanzioni, somme aggiuntive, interessi e oneri nei bilanci precedenti il periodo d'imposta 2021, come dalla stessa riconosciuto nel comunicare, in seguito a più richieste di Parte chiarimenti inoltrate da di aver per tale motivo proceduto a <eseguire una rettifica contabile con l'adeguamento del debito tributario per euro 7.014.220,00 in sede di elaborazione della proposta>> di concordato, in tal modo non facendo <emergere lo stato di crisi conclamata derivante dal mancato pagamento dei tributi>>, rivelatosi <sistematico per tutti gli anni a partire dal 2011>> avendo altresì effettuato compensazioni con crediti inesistenti, Come emerso dal controllo Parte automatizzato ex articolo 36 bis del DPR n.600/1973 eseguito da
4.c) ha omesso di motivare Parte sulle ragioni di opposizione all'omologa da parte di
4.d) si è limitato <ad affermare solo in via probabilistica (“verosimilmente”) che la proposta concordataria offra una migliore soddisfazione dei creditori rispetto alle alternative a liquidatoria>>, laddove il superamento dell'opposizione motivata dei creditori dissenzienti richiede <una valutazione approfondita della alternativa liquidatoria e non una mera presa d'atto>> delle valutazioni del commissario giudiziale;
4.e) ha omesso di valutare la <condotta tenuta dal contribuente>> e la non meritevolezza dello stesso.
Le censure non possono condurre ad una revoca dell'omologa, in quanto in parte non pertinenti, cioè non rilevanti nell'ambito dei presupposti per l'omologa forzosa sulla base del c.d. cram down fiscale, ed in parte infondate.
Come noto, la società ha proposto un concordato in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186bis L.F., Parte che ha ricevuto il voto favorevole di undici creditori e il voto contrario di e , CP_7 CP_8 creditori tuttavia di ingenti somme, unitamente ad un creditore privato rappresentante € 1.575,40. In Parte particolare ha espresso il motivato dissenso entro il 15/11/2022, data della convocazione dei creditori per la votazione sulla proposta concordataria (in seguito il Tribunale di Brindisi ha solo integrato il contraddittorio sul voto contrario con la società ricorrente). Le ulteriori informazioni acquisite dal Commissario Giudiziale all'esito dell'udienza di comparizione del 21/3/23 sono Parte irrilevanti, atteso che giammai – atteso il tenore del reclamo – avrebbero indotto a modificare il suo voto in favorevole, restando pertanto ferma l'opposizione motivata già espressa.
Tanto in sintesi premesso, deve rilevarsi che al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'omologa del concordato in continuità è irrilevante il motivo di reclamo sintetizzato sub numero
4.a) Parte che precede, con il quale peraltro sulla base dell'esame dei bilanci depositati dalla società, deduce che la stessa avrebbe occultato lo stato di crisi derivante dal mancato pagamento dei tributi fino al 2017. Ed invero, pure a prescindere dalla circostanza che l'erario dispone degli strumenti necessari per operare le dovute verifiche e valutazioni, nonché dalla circostanza che invero il passivo esposto appare già abbastanza eloquente della situazione a dir poco di crisi della società (pur in presenza del mancato inserimento delle ulteriori somme dovute all'erario a titolo di sanzioni e oneri accessori, incidenti in maniera marginale sulla notevole debitoria), deve rilevarsi che tale eventuale condotta non è dal legislatore prevista quale condizione ostativa all'omologa del concordato in continuità, volta a salvaguardare esigenze di recuperare al mercato attività imprenditoriale e di tutelare anche i livello occupazionale. Stante la tassatività delle ipotesi che escludono quindi la facoltà di omologa forzosa del tribunale, anche ove l'imprenditore non si sia avveduto dello stato di crisi o abbia omesso in bilanci pregressi l'inserimento di una parte (nel caso in esame peraltro trascurabile rispetto alla rilevante debitoria inserita nei bilanci) di debiti, non è esclusa la possibilità di omologa del concordato in continuità (potendo tali condotte al più rilevare in altre sedi anche quale responsabilità degli amministratori e dei sindaci).
Del pari ininfluente e, comunque, infondato è il motivo di reclamo sintetizzato sub n.
4.b) che Parte precede, con il quale si duole del mancato inserimento di ulteriori somme dovute all'RA (a titolo di sanzioni, somme aggiuntive, interessi e oneri) nei bilanci precedenti il periodo d'imposta
2021, atteso che è pacifico che, in seguito a precisazione del credito dall'opponente e alla conseguente rettifica contabile della proposta di concordato, il debito tributario è stato correttamente inserito, mentre il mancato pagamento dei tributi e l'entità degli stessi era ben nota all'RA, che non può imputare alla società ricorrente la mancata percezione dello stato di crisi in cui versava la stessa. Per quanto attiene le compensazioni con crediti indicati dall'opponente quali inesistenti, deve rilevarsi che rientra nelle valutazioni discrezionali della stessa decidere se e quando eseguire il controllo automatizzato ex articolo 36 bis del DPR n.600/1973 e che l'aver chiesto una compensazione per ipotesi non dovuta non costituisce – come detto – ragione ostativa per l'omologa forzosa del concordato in continuità.
Per quanto attiene l'adeguamento del debito tributario deve rilevarsi che: - con nota del 14 aprile 2022, protocollo n. 32631, l' ha chiesto di esporre il dettaglio della rettifica operata Parte_1 per adeguare il debito tributario risultante dal bilancio al debito tributario effettivo certificato dall'Ente, nonché di esibire i giornali di contabilità e i mastrini dall'anno 2014 al 2021; - con pec del
06.05.2022 la società ha inviato la documentazione richiesta;
- con nota del 13 settembre 2022, Parte protocollo n. 88731, ha chiesto il dettaglio delle voci inserite della scrittura di adeguamento contabile del debito fiscale;
con nota del 22 settembre 2022 la società ha fornito le chieste informazioni, precisando in particolare quanto segue: <10. Rettifica contabile del debito tributario operata dalla società pari ad € 7.014.220,00 così come richiesto si provvede ad indicare qui di seguito il dettaglio delle componenti del complessivo debito tributario e contributivo, con
l'esposizione di tutti gli elementi che le compongono: riferimento all'Imposta, Anno di riferimento,
Capitale, Sanzioni, Interessi, Interessi di mora, Aggio, precisando che tutte le specifiche richieste sono già in possesso dell'Ufficio in quanto costituiscono allegati della proposta di concordato: …>>;
- con nota del 12 ottobre 2022 la Società chiarisce che: la < bilancio e il dato relativo alle obbligazioni tributarie maturate nei vari esercizi>>, come precisato nella Proposta di Concordato (alla pag. 7) <<è dovuta alla mancata contabilizzazione degli importi iscritti a ruolo a titolo di sanzioni, somme aggiuntive, interessi ed oneri, degli avvisi bonari e delle imposte e contributi in attesa di liquidazione…”, precisando che si è proceduto a rettificare l'importo a debito della società, adeguandolo al debito tributario per € 7.014.220,00. In ogni caso ogni Parte contestazione sul punto è stata risolta in sede di precisazione del credito da parte di delle cui richieste risulta essersi tenuto adeguato conto in sede di modifica della proposta di concordato.
Del pari infondata è la censura sub n.
4.c) che precede, con la quale la reclamante assume che il
Tribunale di Brindisi abbia omesso di motivare sulle ragioni di opposizione all'omologa da parte di Parte
avendo al contrario il primo giudice dato adeguatamente conto dei presupposti e dei motivi per i quali ha ritenuto sussistenti i presupposti per procedere all'omologa forzosa del concordato.
Destituito di fondamento è altresì il motivo sintetizzato sub n.
4.d), con il quale la reclamante si duole della valutazione del Tribunale sulla maggiore convenienza della proposta di concordato in continuità rispetto all'alternativa liquidatoria, per avere in particolare il primo giudice utilizzato l'avverbio “verosimilmente”, circostanza dalla quale chiede di desumere l'esistenza di una valutazione non ancorata a dati oggettivi e di sostanziale recepimento delle valutazioni del
Commissario Giudiziale. Rileva al contrario la Corte che l'unica valutazione consentita al giudice è sì fondata su dati oggettivi, ma pur sempre formulata quale previsione della evoluzione futura della procedura, per cui l'utilizzo dell'avverbio “verosimilmente” non è idoneo a rendere inattendibili le valutazioni fatte dal primo giudice. Le stesse sono peraltro fondate su rigorosi dati oggettivi (assenza di beni immobili e di beni mobili di rilevante valore, che inducono a ritenere non realizzabile un maggiore attivo da attività liquidatoria) e di esperienza professionale (costi in prededuzione per l'attività di liquidazione nell'ambito di un fallimento, vendita a valori inferiori a quelli di stima, maggiore convenienza della continuità per la particolare attività posta in essere dalla società ricorrente). Infine, la circostanza che il Tribunale di Brindisi abbia recepito le valutazioni del
Commissario giudiziale appare un dato ovvio e decisamente “normale”, trattandosi dell'ausiliario di fiducia dell'Ufficio designato proprio per fornire le valutazioni in questione che, ove tecnicamente corrette, fondate su dati oggettivi ed immuni da vizi logici (come nel caso in esame), ben possono – ed anzi devono – essere interamente recepite dal primo giudice.
Per quanto attiene infine il motivo sub n.
4.e), con il quale si deduce l'omessa valutazione della condotta “non meritevole” della società ricorrente per l'elevata presenza di debiti verso l'RA, deve rilevarsi che all'evidenza il Tribunale, nell'ambito della discrezionalità allo stesso riservata, ha ritenuto le esigenze di salvaguardia della continuità aziendale e di tutela dei livelli occupazionali (la società ha oltre 70 lavoratori altamente specializzati) prevalenti rispetto ad una logica prettamente sanzionatoria.
Infine, pacifica è la rilevanza del cram down fiscale ai fini dell'omologa e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 180, co. 4, ultimo periodo, L.F. (novellato dalla L.159/20 e applicabile ratione temporis, ai sensi del quale “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”, cd. cram down).
La valutazione decisiva è quindi la maggior convenienza della proposta di concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, sussistente nel caso in esame, apparendo corrette le valutazioni espresse dal Commissario giudiziale, che, per la loro rilevanza vengono di seguito testualmente riportate: lo scenario alternativo della liquidazione fallimentare <non consentirebbe di conseguire migliori risultati economici in termini di risorse da destinare ai creditori concorsuali. Infatti, le verifiche svolte, non hanno portato all'individuazione di potenziale attivo ulteriore, ritraibile dall'esperimento di azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che, in caso di fallimento, possono essere promosse nei confronti di terzi. Di contro, in caso di fallimento, verrebbero meno i flussi di cassa generati dalla continuità aziendale nel periodo del Piano. Giova, infine, considerare che l'eventuale dichiarazione di fallimento, con le incognite che comporta una tale prospettiva, metterebbe seriamente a rischio la continuità aziendale (considerati anche i tempi e le rigidità delle alternative endofallimentari, quali
l'esercizio provvisorio oppure l'affitto dell'azienda), il che avrebbe manifeste ricadute sul valore dell'azienda, nonché sul mantenimento dei livelli occupazionali oggi insistenti. La convenienza della proposta concordataria, con annessa transazione fiscale, è stata, altresì, oggetto di analisi da parte del professionista indipendente all'uopo incaricato, il quale ha attestato che il piano in continuità, così come predisposto, è in grado di soddisfare le aspettative del ceto creditorio, in misura superiore rispetto all'alternativa ipotesi liquidatoria/fallimentare (vedasi paragrafo 13 dell'attestazione, ex artt. 161 co. 3 e 186 bis l.f., resa in data 30 marzo 2022 dalla Dott.ssa Rosa Parisi). Ed inoltre, come testé detto, l'ipotesi fallimentare imporrebbe di avviare l'esercizio provvisorio, con la conseguenza che i costi di gestione aziendali, di questo periodo, graverebbero sui creditori. Non v'è dubbio che la proposta concordataria appaia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria/fallimentare, costituendo il concordato la forma più rapida ed economica per la soddisfazione delle ragioni dei creditori, rispetto ad una procedura fallimentare, notoriamente gravata da vincoli procedurali più stringenti. Dal fallimento non è ritraibile alcun vantaggio rispetto al concordato per il ceto creditorio, specie perché, sicuramente, non si potrebbe ipotizzare una remunerazione percentuale dei chirografi così come formulata dalla ricorrente nella proposta concordataria. Non pare, quindi, possano essere individuati particolari vantaggi per il ceto creditorio connessi all'eventuale fallimento della Ricorrente.” Stimasi utile aggiungere che la società non è titolare di beni immobili, sicché l'alternativa liquidatoria risultava ancor più pregiudizievole per l'intero ceto creditorio, tenuto conto che anche il valore dell'avviamento sarebbe notevolmente ridotto. Non può sottacersi poi che la società aveva ed ha attualmente in forza oltre 70 lavoratori altamente specializzati che sarebbero inevitabilmente danneggiati, in maniera irreversibile, dalla mancata omologa del concordato e dalla conseguente cessazione dell'attività aziendale, con immaginabili ricadute anche di ordine familiare e sociale. Inoltre alla cessazione dell'attività aziendale conseguirebbe anche la perdita del know-how che contraddistingue la società nel settore della metalmeccanica come testimoniato dalle consistenti commesse anche in corso da parte di importanti aziende di livello nazionale ed internazionale. Di contro, la continuità aziendale ed il previsto programma di pagamento del debito concordatario di € 2.539.008,46 con i flussi di cassa stimati in € 3.833.837,00 per i 7 anni successivi all'invocata omologa consentono di ritenere altamente vantaggiosa per
l'RA (oltre che per i privati creditori), rispetto all'alternativa liquidatoria, la proposta concordataria, tenuto conto dell'assenza di beni immobili, della insussistenza di azioni recuperatorie
e/o risarcitorie da poter essere attivate, della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità della proposta come evidenziato sia dal Commissario Giudiziale e sia dal professionista indipendente di cui all'art. 161 L.F.>>
In considerazione di quanto innanzi il reclamo deve quindi essere rigettato.
5. – Spese e compensi del presente procedimento di reclamo vanno interamente compensati tra le parti, in considerazione della novità delle questioni in fatto e in diritto esaminate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta il reclamo;
dichiara spese e compensi della presente fase interamente compensate tra le parti costituite e irripetibili nei confronti di quelle contumaci.
Lecce, 24 giugno 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Maurizio Petrelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti consiglieri: dott. Maurizio Petrelli Presidente dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere rel. ed est. dott.ssa Virginia Zuppetta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel “reclamo ex art. 183 Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267” iscritto al n. r.g. 312/2023 avverso il
Decreto di omologa numero 13/2023 del Tribunale di Brindisi, proposto da:
(C.F. Parte_1
), in persona del Direttore Generale p.t., rappr.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1 dello Stato di Lecce (c.f. ADS80018710758), presso i cui uffici (siti in Lecce alla via Rubichi n. 39) ex lege domicilia reclamante nei confronti di:
(c.f. ), In persona del legale rappresentante protempore e un Controparte_1 P.IVA_2 ministratore unico , rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico D'Ippolito CP_2 reclamata in contraddittorio con: dott. Solito Giuseppe commissario giudiziale con l'intervento del
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - Con decreto ex art. 180 comma 3 L. fall. n. 7/2021 C.P., cron.564/2023, sent. N.13/2023, il
Tribunale di Brindisi ha omologato il concordato preventivo proposto da con sede Controparte_1 in confermando la nomina del commissario giudiziale nella persona del dottor e Pt_1 Per_1 adottando gli ulteriori provvedimenti di legge nel dispositivo del decreto precisati. In particolare, il primo giudice, dopo aver premesso la natura del sindacato rimesso al Tribunale anche alla luce del rinnovato valore costituzionale dell'impresa e delle sollecitazioni comunitarie in materia di tutela delle PMI, ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per l'omologazione forzosa, sulla base della valutazione del cosiddetto cram down fiscale, necessario per perseguire il preminenti interesse concorsuale attraverso il superamento delle resistenze degli uffici alla proposta transattiva, in presenza di elementi concreti idonei a far ritenere sussistente una maggiore convenienza della procedura concorsuale rispetto all'attività liquidatoria conseguente alla dichiarazione del fallimento.
Sotto tale ultimo aspetto il tribunale di Brindisi rilevava che per l'eventuale alternativa liquidatoria e fallimentare le risorse a disposizione della società ricorrente non sarebbero state sufficienti a soddisfare maggiormente le pretese del ceto creditorio, non essendo, tale società, proprietaria di beni immobili, né di beni immobili di rilevante valore, << laddove, per contro, Il prosieguo dell'attività imprenditoriale sì palesa come di per sé idoneo a generare flussi di cassa, destinati ad alimentare il ripiano dell'esposizione debitoria, flussi di per sé inconfigurabili nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, dovendosi considerare eccezionale l'ipotesi in cui sia concesso l'esercizio provvisorio dell'impresa, ciò senza contare la particolare incidenza negativa sui valori della liquidazione giudiziale dei costi della stessa, garantiti dal privilegio della prededucibilità e, quindi, non soggetti alla falcidia fallimentare in deroga alla par condicio creditorum>>. Riteneva infine non ostativa l'aggiudicazione dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività imprenditoriale, per essere il rilascio dello stesso non attuale e non ostativo in assoluto della continuità, svolgendo la società in prevalenza << manutenzione degli impianti tecnologici in situ>>, cioè un'attività attuabile pur disponendo in ipotesi la ricorrente di un immobile di non grandi dimensioni facilmente reperibile sul mercato. Da ultimo, ricordava che sussisteva comunque il dovere del commissario giudiziale di vigilare sulla fase esecutiva del concordato, segnalando al tribunale e ai creditori ogni eventuale spostamento dei risultati economici attesi al fine di consentire la risoluzione del concordato ai sensi dell'articolo 185 della legge fallimentare.
2. - Per la riforma di tale decreto di onologa l' - Direzione provinciale di Parte_1 Pt_1
- ha proposto il presente reclamo, chiedendo il rigetto dell'istanza di omologa del concordato in questione, per i motivi che saranno di seguito esaminati.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita chiedendo motivatamente il rigetto del Controparte_1 reclamo.
È stato acquisito il parere del procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del reclamo sulla base delle seguenti testuali considerazioni: <Il reclamo proposto dalla ricorrente avverso il decreto di Co omologa del concordato preventivo a favore della in oggetto appare infondato. Come correttamente rilevato nel provvedimento del Tribunale di Brindisi, sussistono tutti i requisiti per
l'ammissione al concordato preventivo. Quanto al merito, appare corretta la valutazione prognostica effettuata dal tribunale di Brindisi circa la convenienza della procedura di concordato rispetto a quella fallimentare, nell'interesse di tutti i creditori opponenti. Sicché l'opposizione dell Pt_1 [...]
pare frutto di una questione di principio destituita però di qualsiasi rilievo concreto>>. Pt_1
All'esito, questa Corte ha riservato la decisione. Parte 3. - Con il primo motivo di reclamo (d'ora in poi per brevità chiede Parte_1
l'annullamento del decreto di omologa per violazione di norme procedurali, assumendo che sia stato leso il diritto al contraddittorio per non esserle stato notificato il decreto di comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale in Camera di Consiglio ai sensi del 1° comma dell'art. 180 L.F..
Deve rilevarsi che – come dedotto dalla difesa della società reclamata – dal tenore testuale dell'art. 180 L. fall. emerge che la fissazione di un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, da comunicarsi a cura del commissario giudiziale agli eventuali creditori dissenzienti, risulta prevista per i soli casi di approvazione del concordato << a norma del primo comma dell'articolo 177>>, laddove nel caso in esame l'omologa risulta disposta forzosamente ai sensi del terzo periodo del 4° comma dell'art. 180 L.F..
In ogni caso nella fattispecie in esame non può ritenersi violato il contraddittorio, atteso che ADE: I)
è regolarmente comparsa all'udienza del 21/3/2023 (veds. verbale di udienza del 21/3/2023: <<…
Sono comparsi: l'avvocato D'Ippolito per la società, , commissario giudiziale, la Controparte_3 dott.ssa per ( , n.d.e.), l'amministratrice … >>); II) CP_4 CP_5 Parte_1 CP_2 ha avuto modo di esprimere il proprio parere contrario alla proposta concordataria, depositando - come da fascicolo telematico - memoria e scritti difensivi per opporsi all'omologa. Parte 4. - Con il secondo ed ultimo motivo di reclamo deduce che il Tribunale ha errato per aver omologato forzosamente il concordato nonostante difettassero i presupposti di legge per l'applicazione del c.d. “cram down” fiscale di cui all'art. 180 co. 4 L. fall.
Espone in particolare la reclamante che dall'istruttoria condotta dal competente è CP_6 emerso che dall'esame dei bilanci emergerebbe che la società:
4.a) avrebbe occultato lo stato di crisi derivante dal mancato pagamento dei tributi fino al 2017;
4.b) ha omesso di inserire ulteriori somme dovute all'RA a titolo di sanzioni, somme aggiuntive, interessi e oneri nei bilanci precedenti il periodo d'imposta 2021, come dalla stessa riconosciuto nel comunicare, in seguito a più richieste di Parte chiarimenti inoltrate da di aver per tale motivo proceduto a <eseguire una rettifica contabile con l'adeguamento del debito tributario per euro 7.014.220,00 in sede di elaborazione della proposta>> di concordato, in tal modo non facendo <emergere lo stato di crisi conclamata derivante dal mancato pagamento dei tributi>>, rivelatosi <sistematico per tutti gli anni a partire dal 2011>> avendo altresì effettuato compensazioni con crediti inesistenti, Come emerso dal controllo Parte automatizzato ex articolo 36 bis del DPR n.600/1973 eseguito da
4.c) ha omesso di motivare Parte sulle ragioni di opposizione all'omologa da parte di
4.d) si è limitato <ad affermare solo in via probabilistica (“verosimilmente”) che la proposta concordataria offra una migliore soddisfazione dei creditori rispetto alle alternative a liquidatoria>>, laddove il superamento dell'opposizione motivata dei creditori dissenzienti richiede <una valutazione approfondita della alternativa liquidatoria e non una mera presa d'atto>> delle valutazioni del commissario giudiziale;
4.e) ha omesso di valutare la <condotta tenuta dal contribuente>> e la non meritevolezza dello stesso.
Le censure non possono condurre ad una revoca dell'omologa, in quanto in parte non pertinenti, cioè non rilevanti nell'ambito dei presupposti per l'omologa forzosa sulla base del c.d. cram down fiscale, ed in parte infondate.
Come noto, la società ha proposto un concordato in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186bis L.F., Parte che ha ricevuto il voto favorevole di undici creditori e il voto contrario di e , CP_7 CP_8 creditori tuttavia di ingenti somme, unitamente ad un creditore privato rappresentante € 1.575,40. In Parte particolare ha espresso il motivato dissenso entro il 15/11/2022, data della convocazione dei creditori per la votazione sulla proposta concordataria (in seguito il Tribunale di Brindisi ha solo integrato il contraddittorio sul voto contrario con la società ricorrente). Le ulteriori informazioni acquisite dal Commissario Giudiziale all'esito dell'udienza di comparizione del 21/3/23 sono Parte irrilevanti, atteso che giammai – atteso il tenore del reclamo – avrebbero indotto a modificare il suo voto in favorevole, restando pertanto ferma l'opposizione motivata già espressa.
Tanto in sintesi premesso, deve rilevarsi che al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'omologa del concordato in continuità è irrilevante il motivo di reclamo sintetizzato sub numero
4.a) Parte che precede, con il quale peraltro sulla base dell'esame dei bilanci depositati dalla società, deduce che la stessa avrebbe occultato lo stato di crisi derivante dal mancato pagamento dei tributi fino al 2017. Ed invero, pure a prescindere dalla circostanza che l'erario dispone degli strumenti necessari per operare le dovute verifiche e valutazioni, nonché dalla circostanza che invero il passivo esposto appare già abbastanza eloquente della situazione a dir poco di crisi della società (pur in presenza del mancato inserimento delle ulteriori somme dovute all'erario a titolo di sanzioni e oneri accessori, incidenti in maniera marginale sulla notevole debitoria), deve rilevarsi che tale eventuale condotta non è dal legislatore prevista quale condizione ostativa all'omologa del concordato in continuità, volta a salvaguardare esigenze di recuperare al mercato attività imprenditoriale e di tutelare anche i livello occupazionale. Stante la tassatività delle ipotesi che escludono quindi la facoltà di omologa forzosa del tribunale, anche ove l'imprenditore non si sia avveduto dello stato di crisi o abbia omesso in bilanci pregressi l'inserimento di una parte (nel caso in esame peraltro trascurabile rispetto alla rilevante debitoria inserita nei bilanci) di debiti, non è esclusa la possibilità di omologa del concordato in continuità (potendo tali condotte al più rilevare in altre sedi anche quale responsabilità degli amministratori e dei sindaci).
Del pari ininfluente e, comunque, infondato è il motivo di reclamo sintetizzato sub n.
4.b) che Parte precede, con il quale si duole del mancato inserimento di ulteriori somme dovute all'RA (a titolo di sanzioni, somme aggiuntive, interessi e oneri) nei bilanci precedenti il periodo d'imposta
2021, atteso che è pacifico che, in seguito a precisazione del credito dall'opponente e alla conseguente rettifica contabile della proposta di concordato, il debito tributario è stato correttamente inserito, mentre il mancato pagamento dei tributi e l'entità degli stessi era ben nota all'RA, che non può imputare alla società ricorrente la mancata percezione dello stato di crisi in cui versava la stessa. Per quanto attiene le compensazioni con crediti indicati dall'opponente quali inesistenti, deve rilevarsi che rientra nelle valutazioni discrezionali della stessa decidere se e quando eseguire il controllo automatizzato ex articolo 36 bis del DPR n.600/1973 e che l'aver chiesto una compensazione per ipotesi non dovuta non costituisce – come detto – ragione ostativa per l'omologa forzosa del concordato in continuità.
Per quanto attiene l'adeguamento del debito tributario deve rilevarsi che: - con nota del 14 aprile 2022, protocollo n. 32631, l' ha chiesto di esporre il dettaglio della rettifica operata Parte_1 per adeguare il debito tributario risultante dal bilancio al debito tributario effettivo certificato dall'Ente, nonché di esibire i giornali di contabilità e i mastrini dall'anno 2014 al 2021; - con pec del
06.05.2022 la società ha inviato la documentazione richiesta;
- con nota del 13 settembre 2022, Parte protocollo n. 88731, ha chiesto il dettaglio delle voci inserite della scrittura di adeguamento contabile del debito fiscale;
con nota del 22 settembre 2022 la società ha fornito le chieste informazioni, precisando in particolare quanto segue: <10. Rettifica contabile del debito tributario operata dalla società pari ad € 7.014.220,00 così come richiesto si provvede ad indicare qui di seguito il dettaglio delle componenti del complessivo debito tributario e contributivo, con
l'esposizione di tutti gli elementi che le compongono: riferimento all'Imposta, Anno di riferimento,
Capitale, Sanzioni, Interessi, Interessi di mora, Aggio, precisando che tutte le specifiche richieste sono già in possesso dell'Ufficio in quanto costituiscono allegati della proposta di concordato: …>>;
- con nota del 12 ottobre 2022 la Società chiarisce che: la < bilancio e il dato relativo alle obbligazioni tributarie maturate nei vari esercizi>>, come precisato nella Proposta di Concordato (alla pag. 7) <<è dovuta alla mancata contabilizzazione degli importi iscritti a ruolo a titolo di sanzioni, somme aggiuntive, interessi ed oneri, degli avvisi bonari e delle imposte e contributi in attesa di liquidazione…”, precisando che si è proceduto a rettificare l'importo a debito della società, adeguandolo al debito tributario per € 7.014.220,00. In ogni caso ogni Parte contestazione sul punto è stata risolta in sede di precisazione del credito da parte di delle cui richieste risulta essersi tenuto adeguato conto in sede di modifica della proposta di concordato.
Del pari infondata è la censura sub n.
4.c) che precede, con la quale la reclamante assume che il
Tribunale di Brindisi abbia omesso di motivare sulle ragioni di opposizione all'omologa da parte di Parte
avendo al contrario il primo giudice dato adeguatamente conto dei presupposti e dei motivi per i quali ha ritenuto sussistenti i presupposti per procedere all'omologa forzosa del concordato.
Destituito di fondamento è altresì il motivo sintetizzato sub n.
4.d), con il quale la reclamante si duole della valutazione del Tribunale sulla maggiore convenienza della proposta di concordato in continuità rispetto all'alternativa liquidatoria, per avere in particolare il primo giudice utilizzato l'avverbio “verosimilmente”, circostanza dalla quale chiede di desumere l'esistenza di una valutazione non ancorata a dati oggettivi e di sostanziale recepimento delle valutazioni del
Commissario Giudiziale. Rileva al contrario la Corte che l'unica valutazione consentita al giudice è sì fondata su dati oggettivi, ma pur sempre formulata quale previsione della evoluzione futura della procedura, per cui l'utilizzo dell'avverbio “verosimilmente” non è idoneo a rendere inattendibili le valutazioni fatte dal primo giudice. Le stesse sono peraltro fondate su rigorosi dati oggettivi (assenza di beni immobili e di beni mobili di rilevante valore, che inducono a ritenere non realizzabile un maggiore attivo da attività liquidatoria) e di esperienza professionale (costi in prededuzione per l'attività di liquidazione nell'ambito di un fallimento, vendita a valori inferiori a quelli di stima, maggiore convenienza della continuità per la particolare attività posta in essere dalla società ricorrente). Infine, la circostanza che il Tribunale di Brindisi abbia recepito le valutazioni del
Commissario giudiziale appare un dato ovvio e decisamente “normale”, trattandosi dell'ausiliario di fiducia dell'Ufficio designato proprio per fornire le valutazioni in questione che, ove tecnicamente corrette, fondate su dati oggettivi ed immuni da vizi logici (come nel caso in esame), ben possono – ed anzi devono – essere interamente recepite dal primo giudice.
Per quanto attiene infine il motivo sub n.
4.e), con il quale si deduce l'omessa valutazione della condotta “non meritevole” della società ricorrente per l'elevata presenza di debiti verso l'RA, deve rilevarsi che all'evidenza il Tribunale, nell'ambito della discrezionalità allo stesso riservata, ha ritenuto le esigenze di salvaguardia della continuità aziendale e di tutela dei livelli occupazionali (la società ha oltre 70 lavoratori altamente specializzati) prevalenti rispetto ad una logica prettamente sanzionatoria.
Infine, pacifica è la rilevanza del cram down fiscale ai fini dell'omologa e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 180, co. 4, ultimo periodo, L.F. (novellato dalla L.159/20 e applicabile ratione temporis, ai sensi del quale “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”, cd. cram down).
La valutazione decisiva è quindi la maggior convenienza della proposta di concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, sussistente nel caso in esame, apparendo corrette le valutazioni espresse dal Commissario giudiziale, che, per la loro rilevanza vengono di seguito testualmente riportate: lo scenario alternativo della liquidazione fallimentare <non consentirebbe di conseguire migliori risultati economici in termini di risorse da destinare ai creditori concorsuali. Infatti, le verifiche svolte, non hanno portato all'individuazione di potenziale attivo ulteriore, ritraibile dall'esperimento di azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che, in caso di fallimento, possono essere promosse nei confronti di terzi. Di contro, in caso di fallimento, verrebbero meno i flussi di cassa generati dalla continuità aziendale nel periodo del Piano. Giova, infine, considerare che l'eventuale dichiarazione di fallimento, con le incognite che comporta una tale prospettiva, metterebbe seriamente a rischio la continuità aziendale (considerati anche i tempi e le rigidità delle alternative endofallimentari, quali
l'esercizio provvisorio oppure l'affitto dell'azienda), il che avrebbe manifeste ricadute sul valore dell'azienda, nonché sul mantenimento dei livelli occupazionali oggi insistenti. La convenienza della proposta concordataria, con annessa transazione fiscale, è stata, altresì, oggetto di analisi da parte del professionista indipendente all'uopo incaricato, il quale ha attestato che il piano in continuità, così come predisposto, è in grado di soddisfare le aspettative del ceto creditorio, in misura superiore rispetto all'alternativa ipotesi liquidatoria/fallimentare (vedasi paragrafo 13 dell'attestazione, ex artt. 161 co. 3 e 186 bis l.f., resa in data 30 marzo 2022 dalla Dott.ssa Rosa Parisi). Ed inoltre, come testé detto, l'ipotesi fallimentare imporrebbe di avviare l'esercizio provvisorio, con la conseguenza che i costi di gestione aziendali, di questo periodo, graverebbero sui creditori. Non v'è dubbio che la proposta concordataria appaia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria/fallimentare, costituendo il concordato la forma più rapida ed economica per la soddisfazione delle ragioni dei creditori, rispetto ad una procedura fallimentare, notoriamente gravata da vincoli procedurali più stringenti. Dal fallimento non è ritraibile alcun vantaggio rispetto al concordato per il ceto creditorio, specie perché, sicuramente, non si potrebbe ipotizzare una remunerazione percentuale dei chirografi così come formulata dalla ricorrente nella proposta concordataria. Non pare, quindi, possano essere individuati particolari vantaggi per il ceto creditorio connessi all'eventuale fallimento della Ricorrente.” Stimasi utile aggiungere che la società non è titolare di beni immobili, sicché l'alternativa liquidatoria risultava ancor più pregiudizievole per l'intero ceto creditorio, tenuto conto che anche il valore dell'avviamento sarebbe notevolmente ridotto. Non può sottacersi poi che la società aveva ed ha attualmente in forza oltre 70 lavoratori altamente specializzati che sarebbero inevitabilmente danneggiati, in maniera irreversibile, dalla mancata omologa del concordato e dalla conseguente cessazione dell'attività aziendale, con immaginabili ricadute anche di ordine familiare e sociale. Inoltre alla cessazione dell'attività aziendale conseguirebbe anche la perdita del know-how che contraddistingue la società nel settore della metalmeccanica come testimoniato dalle consistenti commesse anche in corso da parte di importanti aziende di livello nazionale ed internazionale. Di contro, la continuità aziendale ed il previsto programma di pagamento del debito concordatario di € 2.539.008,46 con i flussi di cassa stimati in € 3.833.837,00 per i 7 anni successivi all'invocata omologa consentono di ritenere altamente vantaggiosa per
l'RA (oltre che per i privati creditori), rispetto all'alternativa liquidatoria, la proposta concordataria, tenuto conto dell'assenza di beni immobili, della insussistenza di azioni recuperatorie
e/o risarcitorie da poter essere attivate, della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità della proposta come evidenziato sia dal Commissario Giudiziale e sia dal professionista indipendente di cui all'art. 161 L.F.>>
In considerazione di quanto innanzi il reclamo deve quindi essere rigettato.
5. – Spese e compensi del presente procedimento di reclamo vanno interamente compensati tra le parti, in considerazione della novità delle questioni in fatto e in diritto esaminate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta il reclamo;
dichiara spese e compensi della presente fase interamente compensate tra le parti costituite e irripetibili nei confronti di quelle contumaci.
Lecce, 24 giugno 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Maurizio Petrelli