Versione
29 aprile 2006
29 aprile 2006
>
Versione
13 febbraio 2008
13 febbraio 2008
>
Versione
25 dicembre 2010
25 dicembre 2010
Art. 215. (autosmaltimento) 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, ((e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili,)) le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente, (( . . . )) .
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantita' e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualita' delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantita' e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualita' delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
Commentari • 23
- 1. AMBIENTEDIRITTO.IT: I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA N.26Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Ecoreati – Avvelenamento delle falde acquifere – Configurabilità del reato – Sversamento accidentale – Natura di reato di pericolo presunto – Pericolo per la salute pubblica – Pericolosità scientificamente accertata – Mero superamento dei limiti tabellari – Potenzialità di nuocere alla salute – Artt.242, 257, 304 D.Lgs n. 152/06 – Artt. 439, 452, 674 c.p. – Disastro innominato – Natura di delitto a consumazione anticipata – Art. 434 cod. pen. – Avvelenamento di acque – Natura di reato istantaneo ad effetti permanenti – Condotte inquinanti potenzialmente pericolose per la salute pubblica – Conseguenze dannose del reato – Differenza tra art. 439 e 440 cod. …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 72
- 1. TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 23/12/2025, n. 2222Provvedimento: Pubblicato il 23/12/2025 N. 02222/2025 REG.PROV.COLL. N. 01618/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1618 del 2025, proposto da Ditta Individuale NO IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore De Rosa, Ilaria Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Mercato San Severino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe D'Amico, con domicilio digitale come da …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- conferenza di servizi·
- autotutela amministrativa·
- art. 208 d.lgs. n. 152/2006·
- autorizzazione unica·
- risarcimento danni·
- interesse ad agire·
- silenzio inadempimento·
- variante urbanistica·
- legittimazione edilizia