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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/07/2025, n. 11506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11506 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59091/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59091/2021 promossa da:
Controparte_1
Con il patrocinio dell'avv. TRICARICO MELISSA LUCIA
ATTORE contro
quale mandataria di CP_2 CP_3
Con il patrocinio dell'avv. GIANCOLA ANNA CHIARA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: azione di rivalsa assicurativa a seguito di pagamento di indennizzo per incendio
IN FATTO E IN DIRITTO
ha evocato in giudizio per sentirne dichiarare la Controparte_1 CP_3
responsabilità esclusiva nel determinismo dell'incendio sviluppatosi in data 13.8.2012 e sentirla altresì condannare, in base a diritto di surroga della compagnia ex art. 1916 c.c., al pagamento dell'importo di euro 99.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Ha dedotto la compagnia a sostegno della domanda che il 13.8.2012, intorno alle ore 19:30, si era verificato un incendio in Roma, nella galleria pubblici servizi all'altezza di Piazza Monte
Grappa, causato da un corto circuito dei cavi elettrici transitanti nel cunicolo sotterraneo. I cavi dai quali si era propagato l'incendio erano di proprietà di (già ), CP_3 Controparte_4
società del gruppo che si occupa della gestione e distribuzione della rete elettrica nella CP_2
città di Roma. L'incendio aveva distrutto 11 cavi di proprietà della e provocato un grave Pt_1
disservizio alle linee danneggiate, protrattosi per giorni. Sul luogo erano intervenuti i vigili del fuoco, che avevano constatato la fuoriuscita di fumo da un tombino.
aveva denunciato il sinistro alla propria compagnia assicurativa, vale a dire la Pt_1 [...]
, che aveva incaricato lo per l'accertamento delle cause del sinistro e la CP_1 CP_5
quantificazione dei danni. Lo Studio aveva quindi ritenuto che l'incendio dovesse ascriversi ad un corto circuito originatosi sui cavi di alimentazione della rete pubblica ivi transitanti, propagatosi verosimilmente a causa di una sfiammata di uno o più cavi di distribuzione dell'energia elettrica di proprietà , quantificando i danni subìti da nella misura di CP_2 Pt_1
euro 149.005,56. Successivamente la compagnia e avevano sottoscritto un atto di Pt_1
transazione e quietanza del 28.8.2013 in base al quale la prima aveva corrisposto alla seconda l'importo di euro 99.000,00 (ovvero l'importo riconosciuto dallo detratto lo CP_5
scoperto di polizza di euro 50.000,00).
2 Con la quietanza aveva ceduto alla compagnia i propri diritti risarcitori ex art. 1916 c.c. Pt_1
surrogando l'assicurazione nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
---------------------
Si è costituita in giudizio , quale mandataria di , deducendo che a seguito di CP_2 CP_3
richiesta dei vigili del fuoco intervenuti in Piazza Monte Grappa, aveva messo in sicurezza la CP_3
rete alle ore 20:41 mentre il primo guasto sulla linea elettrica si era verificato solo alle ore 23:35.
Il giorno seguente, il tecnico di aveva eseguito una ispezione verificando che i cavi di media CP_3
e bassa tensione della stessa erano posizionati in maniera lineare mentre quelli della rete CP_3
telefonica erano posizionati in modo disordinato, senza essere ancorati alle apposite pensiline.
Inoltre i cavi elettrici erano autoestinguenti, producendo gas che spegne eventuali innesti di incendio, mentre i cavi in fibra ottica erano rivestiti di polietilene che è materiale altamente infiammabile.
Il verbale dei vigili del fuoco intervenuti sul luogo del sinistro indicava che non era stato possibile determinare la causa dell'incendio.
Quanto all'elaborato dello esso costituiva una semplice allegazione di parte, del CP_5
tutto carente e sfornita di prova. Anche sotto il profilo del quantum risarcitorio, non era dato sapere come la relazione fosse giunta ad indicare l'importo di euro 149.005,56.
Per giunta la non aveva rispettato le norme tecniche relative al posizionamento dei cavi, Pt_1
causando così l'incendio e contribuendo ad alimentarlo.
Ha quindi concluso la compagnia per il rigetto della domanda.
------------------
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa è pervenuta alla fase decisoria all'udienza del 19 marzo 2025.
-------------------
La domanda è fondata e va accolta.
Giova volgere l'attenzione all'esame della consulenza tecnica svolta in fase istruttoria in merito alle cause dell'incendio, redatta dall'Ing. Persona_1
3 Il consulente, dopo ampia introduzione in merito ai fatti di causa, ha anzitutto escluso che l'incendio possa essersi innescato a seguito di una azione proveniente dall'esterno, tenuto conto del fatto che l'accesso alla galleria di servizio ove esso si è sviluppato poteva avvenire solo attraverso sollevamento di un coperchio carrabile del peso di 80 – 100 kg., possibile esclusivamente mediante adeguate attrezzature e con ingombro del marciapiede o della strada, particolarmente trafficata e sede di edifici istituzionali e della RAI. Pertanto ha ritenuto il CTU che la causa non possa che essere attribuita ad un fattore sviluppatosi all'interno della galleria e attribuibile a difetto dei cavi elettrici di media e bassa tensione ivi presenti. Infatti, nella galleria erano presenti i cavi di fibra ottica della e quelli elettrici di di . Tuttavia, per Pt_1 CP_3 CP_6
un verso i cavi in fibra ottica non sono suscettibili di prendere fuoco, a differenza dei cavi elettrici, dato che trasportano solo luce attraverso fibre ottiche. Inoltre, quanto ai cavi dell'ATAC, non risulta che vi sia mai stato un disservizio, senza considerare che dalle foto scattate il giorno seguente all'incendio non sembrano essere stati nemmeno attaccati dal fuoco. Pertanto, l'unica ipotesi verosimile rimane quella secondo la quale l'incendio sia partito dai cavi della Sul CP_3
punto il CTU ipotizza – come possibile causa specifica non escludibile a priori – che dei roditori abbiano mangiato il rivestimento plastico esterno e che quindi il cavo si sia surriscaldato, oppure che gli animali abbiano essi stessi causato un corto circuito, provocando scintille che hanno sviluppato delle fiamme e conseguentemente un più vasto incendio.
Il consulente si è poi soffermato su alcuni argomenti difensivi sviluppati da CP_3
Quanto alla circostanza che l'interruzione della corrente elettrica è avvenuta alcune ore dopo il rilevamento dell'interruzione delle linee delle fibre ottiche da parte di , pur prendendo Pt_1
atto di tale “anomalia”, ha ritenuto tale elemento non ostativo alla ricostruzione offerta, potendo lo scatto di protezione della cabina essere avvenuto quando l'incendio si era già sviluppato.
Inoltre, il rilevamento del guasto potrebbe essere avvenuto quando l'incendio delle parti in plastica dei cavi elettrici, seppure autoestinguenti, era già avvenuto e il cortocircuito non si era manifestato.
Quanto poi al fatto che i cavi elettrici sono rivestiti con materiale autoestinguente (ovvero con un materiale che allo svilupparsi del fuoco produce un gas che spegna la fiamma), il consulente ha osservato che comunque la fiamma si sviluppa e che la vicinanza dei cavi a fibra ottica può aver consentito lo sviluppo dell'incendio.
4 Sotto questo profilo, la relazione ha posto l'accento sul fatto che nel tratto ove è scoppiato l'incendio la disposizione dei cavi è del tutto disordinata, in quanto i cavi elettrici sono poggiati a terra (il che li pone a possibile contatto con acqua e umidità), mentre i cavi di TLC
(telecomunicazioni) sono aggrovigliati tra loro e a stretto contatto con quelli elettrici.
Sempre su questa linea, il consulente ha ritenuto che una ordinata posa dei cavi sulle pareti della galleria avrebbe sicuramente ridotto i danni provocati dall'incendio, ripartendo pertanto la responsabilità del sinistro nel 70% in capo ad e nel residuo 30% in capo a . CP_3 Pt_1
Passando al tema della quantificazione del danno, ha puntualizzato che esso riguarda gli interventi effettuati nella galleria dei servizi per eliminare i cavi delle fibre ottiche andati bruciati e per il ripristino del servizio di telecomunicazioni. Di tale calcolo, tuttavia, ha evidenziato la difficoltà, non essendo possibile determinare la lunghezza precisa dei cavi, non essendovi un computo precedente al sinistro, ma solo quello fatto dalla dopo l'incendio. In ogni caso Pt_1
ha soggiunto che il calcolo effettuato dallo appare affidabile e congruo, nonché CP_5
compatibile con i prezzi unitari del prezziario regionale.
---------------------
La consulenza tecnica, i cui esiti sono stati illustrati, appare condivisibile in ordine alle cause scatenanti l'incendio e la quantificazione dei danni. In particolare, il consulente ha spiegato che le cause dell'incendio vanno individuate con riferimento ai cavi elettrici, perché solo questi (e non già quelli in fibra ottica) sono suscettivi di scatenare un tale evento. Ancora, in via di successiva eliminazione delle possibili cause, va escluso che il rogo sia stato innescato dai cavi dell , visto che all'esame del materiale fotografico essi non risultano interessati CP_6
dall'incendio e che la società non ha lamentato alcun disservizio in relazione all'evento del 13 agosto 2012. Non resta dunque, in assenza di altre possibili cause alternative, che considerare i cavi di CP_3
Peraltro, le obiezioni mosse a tale approdo dalla società convenuta non appaiono decisive.
Infatti, se è vero che il guasto alla linea elettrica si è verificato alle ore 23:35, ovvero a distanza di circa 3 ore dalle prime avvisaglie di incendio (fuoriuscita di fumo dai tombini), ha spiegato il consulente tecnico che tale fatto può essere stato dovuto ad un ritardo nello scatto della cabina di protezione o ad un rilevamento del guasto quando le fiamme si erano già sviluppate. Del pari
5 non dirimente appare la circostanza che i cavi elettrici siano ricoperti da materiale che sprigiona gas estinguente, in quanto ciò non toglie che le fiamme, se anche prodotte per poco tempo, si siano rapidamente propagate ai cavi in fibra ottica, ricoperti invece da materiale altamente infiammabile.
Anche in punto di quantificazione del danno, pur in assenza di dati precisi circa la lunghezza dei cavi che sono stati danneggiati dall'incendio, il riferimento alle valutazioni dello Studio CP_5
cui il CTU si rifà, appaiono sufficientemente affidabili, anche in considerazione della loro congruità con il prezziario regionale.
Non condivide invece il Tribunale il riparto di responsabilità delineato dal consulente tra e CP_3
, motivato dal disordine e dalla prossimità dei cavi elettrici con quelli in fibra ottica Pt_1
(questi ultimi posizionati in epoca successiva a quella dei cavi elettrici). Infatti, se pure si può aderire alla considerazione circa il fatto che tali cavi dovrebbero essere opportunamente distanziati e posti in alloggiamenti adeguati (anziché a terra ed esposti ad acqua e umidità), non
è stata individuata alcuna normativa che disponga in tal senso, sicché non può ascriversi a una corresponsabilità nella produzione dell'evento . Pt_1
Conclusivamente, la domanda attorea va accolta, condannandosi l pagamento in favore di CP_3
, a titolo di rivalsa, dell'importo di euro 99.000. CP_1
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo (13.8.2021) alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema
Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
6 Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese di giudizio vanno poste a carico di n ragione della soccombenza. CP_3
Del pari le spese di consulenza tecnica vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la responsabilità di in ordine alla CP_3
causazione dell'incendio sviluppatosi in data 13.8.2012 in Roma, Piazza Monte Grappa, la condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro 99.000,00 oltre CP_1
interessi come da parte motiva;
- Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice, che CP_3
liquida in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato e accessori di legge;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Roma, 31 luglio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59091/2021 promossa da:
Controparte_1
Con il patrocinio dell'avv. TRICARICO MELISSA LUCIA
ATTORE contro
quale mandataria di CP_2 CP_3
Con il patrocinio dell'avv. GIANCOLA ANNA CHIARA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: azione di rivalsa assicurativa a seguito di pagamento di indennizzo per incendio
IN FATTO E IN DIRITTO
ha evocato in giudizio per sentirne dichiarare la Controparte_1 CP_3
responsabilità esclusiva nel determinismo dell'incendio sviluppatosi in data 13.8.2012 e sentirla altresì condannare, in base a diritto di surroga della compagnia ex art. 1916 c.c., al pagamento dell'importo di euro 99.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Ha dedotto la compagnia a sostegno della domanda che il 13.8.2012, intorno alle ore 19:30, si era verificato un incendio in Roma, nella galleria pubblici servizi all'altezza di Piazza Monte
Grappa, causato da un corto circuito dei cavi elettrici transitanti nel cunicolo sotterraneo. I cavi dai quali si era propagato l'incendio erano di proprietà di (già ), CP_3 Controparte_4
società del gruppo che si occupa della gestione e distribuzione della rete elettrica nella CP_2
città di Roma. L'incendio aveva distrutto 11 cavi di proprietà della e provocato un grave Pt_1
disservizio alle linee danneggiate, protrattosi per giorni. Sul luogo erano intervenuti i vigili del fuoco, che avevano constatato la fuoriuscita di fumo da un tombino.
aveva denunciato il sinistro alla propria compagnia assicurativa, vale a dire la Pt_1 [...]
, che aveva incaricato lo per l'accertamento delle cause del sinistro e la CP_1 CP_5
quantificazione dei danni. Lo Studio aveva quindi ritenuto che l'incendio dovesse ascriversi ad un corto circuito originatosi sui cavi di alimentazione della rete pubblica ivi transitanti, propagatosi verosimilmente a causa di una sfiammata di uno o più cavi di distribuzione dell'energia elettrica di proprietà , quantificando i danni subìti da nella misura di CP_2 Pt_1
euro 149.005,56. Successivamente la compagnia e avevano sottoscritto un atto di Pt_1
transazione e quietanza del 28.8.2013 in base al quale la prima aveva corrisposto alla seconda l'importo di euro 99.000,00 (ovvero l'importo riconosciuto dallo detratto lo CP_5
scoperto di polizza di euro 50.000,00).
2 Con la quietanza aveva ceduto alla compagnia i propri diritti risarcitori ex art. 1916 c.c. Pt_1
surrogando l'assicurazione nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
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Si è costituita in giudizio , quale mandataria di , deducendo che a seguito di CP_2 CP_3
richiesta dei vigili del fuoco intervenuti in Piazza Monte Grappa, aveva messo in sicurezza la CP_3
rete alle ore 20:41 mentre il primo guasto sulla linea elettrica si era verificato solo alle ore 23:35.
Il giorno seguente, il tecnico di aveva eseguito una ispezione verificando che i cavi di media CP_3
e bassa tensione della stessa erano posizionati in maniera lineare mentre quelli della rete CP_3
telefonica erano posizionati in modo disordinato, senza essere ancorati alle apposite pensiline.
Inoltre i cavi elettrici erano autoestinguenti, producendo gas che spegne eventuali innesti di incendio, mentre i cavi in fibra ottica erano rivestiti di polietilene che è materiale altamente infiammabile.
Il verbale dei vigili del fuoco intervenuti sul luogo del sinistro indicava che non era stato possibile determinare la causa dell'incendio.
Quanto all'elaborato dello esso costituiva una semplice allegazione di parte, del CP_5
tutto carente e sfornita di prova. Anche sotto il profilo del quantum risarcitorio, non era dato sapere come la relazione fosse giunta ad indicare l'importo di euro 149.005,56.
Per giunta la non aveva rispettato le norme tecniche relative al posizionamento dei cavi, Pt_1
causando così l'incendio e contribuendo ad alimentarlo.
Ha quindi concluso la compagnia per il rigetto della domanda.
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Disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa è pervenuta alla fase decisoria all'udienza del 19 marzo 2025.
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La domanda è fondata e va accolta.
Giova volgere l'attenzione all'esame della consulenza tecnica svolta in fase istruttoria in merito alle cause dell'incendio, redatta dall'Ing. Persona_1
3 Il consulente, dopo ampia introduzione in merito ai fatti di causa, ha anzitutto escluso che l'incendio possa essersi innescato a seguito di una azione proveniente dall'esterno, tenuto conto del fatto che l'accesso alla galleria di servizio ove esso si è sviluppato poteva avvenire solo attraverso sollevamento di un coperchio carrabile del peso di 80 – 100 kg., possibile esclusivamente mediante adeguate attrezzature e con ingombro del marciapiede o della strada, particolarmente trafficata e sede di edifici istituzionali e della RAI. Pertanto ha ritenuto il CTU che la causa non possa che essere attribuita ad un fattore sviluppatosi all'interno della galleria e attribuibile a difetto dei cavi elettrici di media e bassa tensione ivi presenti. Infatti, nella galleria erano presenti i cavi di fibra ottica della e quelli elettrici di di . Tuttavia, per Pt_1 CP_3 CP_6
un verso i cavi in fibra ottica non sono suscettibili di prendere fuoco, a differenza dei cavi elettrici, dato che trasportano solo luce attraverso fibre ottiche. Inoltre, quanto ai cavi dell'ATAC, non risulta che vi sia mai stato un disservizio, senza considerare che dalle foto scattate il giorno seguente all'incendio non sembrano essere stati nemmeno attaccati dal fuoco. Pertanto, l'unica ipotesi verosimile rimane quella secondo la quale l'incendio sia partito dai cavi della Sul CP_3
punto il CTU ipotizza – come possibile causa specifica non escludibile a priori – che dei roditori abbiano mangiato il rivestimento plastico esterno e che quindi il cavo si sia surriscaldato, oppure che gli animali abbiano essi stessi causato un corto circuito, provocando scintille che hanno sviluppato delle fiamme e conseguentemente un più vasto incendio.
Il consulente si è poi soffermato su alcuni argomenti difensivi sviluppati da CP_3
Quanto alla circostanza che l'interruzione della corrente elettrica è avvenuta alcune ore dopo il rilevamento dell'interruzione delle linee delle fibre ottiche da parte di , pur prendendo Pt_1
atto di tale “anomalia”, ha ritenuto tale elemento non ostativo alla ricostruzione offerta, potendo lo scatto di protezione della cabina essere avvenuto quando l'incendio si era già sviluppato.
Inoltre, il rilevamento del guasto potrebbe essere avvenuto quando l'incendio delle parti in plastica dei cavi elettrici, seppure autoestinguenti, era già avvenuto e il cortocircuito non si era manifestato.
Quanto poi al fatto che i cavi elettrici sono rivestiti con materiale autoestinguente (ovvero con un materiale che allo svilupparsi del fuoco produce un gas che spegna la fiamma), il consulente ha osservato che comunque la fiamma si sviluppa e che la vicinanza dei cavi a fibra ottica può aver consentito lo sviluppo dell'incendio.
4 Sotto questo profilo, la relazione ha posto l'accento sul fatto che nel tratto ove è scoppiato l'incendio la disposizione dei cavi è del tutto disordinata, in quanto i cavi elettrici sono poggiati a terra (il che li pone a possibile contatto con acqua e umidità), mentre i cavi di TLC
(telecomunicazioni) sono aggrovigliati tra loro e a stretto contatto con quelli elettrici.
Sempre su questa linea, il consulente ha ritenuto che una ordinata posa dei cavi sulle pareti della galleria avrebbe sicuramente ridotto i danni provocati dall'incendio, ripartendo pertanto la responsabilità del sinistro nel 70% in capo ad e nel residuo 30% in capo a . CP_3 Pt_1
Passando al tema della quantificazione del danno, ha puntualizzato che esso riguarda gli interventi effettuati nella galleria dei servizi per eliminare i cavi delle fibre ottiche andati bruciati e per il ripristino del servizio di telecomunicazioni. Di tale calcolo, tuttavia, ha evidenziato la difficoltà, non essendo possibile determinare la lunghezza precisa dei cavi, non essendovi un computo precedente al sinistro, ma solo quello fatto dalla dopo l'incendio. In ogni caso Pt_1
ha soggiunto che il calcolo effettuato dallo appare affidabile e congruo, nonché CP_5
compatibile con i prezzi unitari del prezziario regionale.
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La consulenza tecnica, i cui esiti sono stati illustrati, appare condivisibile in ordine alle cause scatenanti l'incendio e la quantificazione dei danni. In particolare, il consulente ha spiegato che le cause dell'incendio vanno individuate con riferimento ai cavi elettrici, perché solo questi (e non già quelli in fibra ottica) sono suscettivi di scatenare un tale evento. Ancora, in via di successiva eliminazione delle possibili cause, va escluso che il rogo sia stato innescato dai cavi dell , visto che all'esame del materiale fotografico essi non risultano interessati CP_6
dall'incendio e che la società non ha lamentato alcun disservizio in relazione all'evento del 13 agosto 2012. Non resta dunque, in assenza di altre possibili cause alternative, che considerare i cavi di CP_3
Peraltro, le obiezioni mosse a tale approdo dalla società convenuta non appaiono decisive.
Infatti, se è vero che il guasto alla linea elettrica si è verificato alle ore 23:35, ovvero a distanza di circa 3 ore dalle prime avvisaglie di incendio (fuoriuscita di fumo dai tombini), ha spiegato il consulente tecnico che tale fatto può essere stato dovuto ad un ritardo nello scatto della cabina di protezione o ad un rilevamento del guasto quando le fiamme si erano già sviluppate. Del pari
5 non dirimente appare la circostanza che i cavi elettrici siano ricoperti da materiale che sprigiona gas estinguente, in quanto ciò non toglie che le fiamme, se anche prodotte per poco tempo, si siano rapidamente propagate ai cavi in fibra ottica, ricoperti invece da materiale altamente infiammabile.
Anche in punto di quantificazione del danno, pur in assenza di dati precisi circa la lunghezza dei cavi che sono stati danneggiati dall'incendio, il riferimento alle valutazioni dello Studio CP_5
cui il CTU si rifà, appaiono sufficientemente affidabili, anche in considerazione della loro congruità con il prezziario regionale.
Non condivide invece il Tribunale il riparto di responsabilità delineato dal consulente tra e CP_3
, motivato dal disordine e dalla prossimità dei cavi elettrici con quelli in fibra ottica Pt_1
(questi ultimi posizionati in epoca successiva a quella dei cavi elettrici). Infatti, se pure si può aderire alla considerazione circa il fatto che tali cavi dovrebbero essere opportunamente distanziati e posti in alloggiamenti adeguati (anziché a terra ed esposti ad acqua e umidità), non
è stata individuata alcuna normativa che disponga in tal senso, sicché non può ascriversi a una corresponsabilità nella produzione dell'evento . Pt_1
Conclusivamente, la domanda attorea va accolta, condannandosi l pagamento in favore di CP_3
, a titolo di rivalsa, dell'importo di euro 99.000. CP_1
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo (13.8.2021) alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema
Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
6 Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese di giudizio vanno poste a carico di n ragione della soccombenza. CP_3
Del pari le spese di consulenza tecnica vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la responsabilità di in ordine alla CP_3
causazione dell'incendio sviluppatosi in data 13.8.2012 in Roma, Piazza Monte Grappa, la condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro 99.000,00 oltre CP_1
interessi come da parte motiva;
- Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice, che CP_3
liquida in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato e accessori di legge;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Roma, 31 luglio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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