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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1924 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1924/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del 18.2.2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA SOCCORSO N.
7, presso lo studio dell'avv. DI GRANDE SILVIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in AUGUSTA, VIA
MONTELLO N. 1, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE ASSENZA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 6.2.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 28/05/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia dello scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio concordatario celebrato con il giorno 27.9.2014, dalla cui unione è nato il figlio Controparte_1
il 7.11.2012. Chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile € 200,00, oltre al versamento nella misura del 100% dell'Assegno Unico e Universale per il figlio alla ricorrente.
Esponeva, altresì, la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito con accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita in data 6.4.2023, munito del nulla osta del Pubblico Ministero in data
1.5.2023 e trascritto presso il Comune di Siracusa al n. 183, Parte II, Serie C.
Con decreto presidenziale del 6.6.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione parti per il giorno
18.2.2025.
Tuttavia, con note congiunte depositate in data 28.11.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni del divorzio:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Siracusa da , nata Parte_1
a Siracusa il 11/01/1990, C.F. , ed ivi residente in [...] e C.F._1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
8, C.F. , regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di C.F._3
Siracusa dell'anno 2014, Atto n. 278, Parte II, Serie A;
3. Il figlio minore continuerà a convivere con la madre, ma resterà affidato ad entrambi Per_1
i genitori, secondo il regime della Legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso, con facoltà del padre di vederlo tutte le volte che sarà possibile compatibilmente con i suoi impegni lavorativi
e comunque non meno di due volte la settimana ed almeno per due fine settimana per ogni mese, potendola tenere con sé quando lo desidera anche per eventuali pernottamenti presso l'abitazione del padre. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici della minore. Entrambi i genitori eserciteranno potestà separate sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. Il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche del periodo pasquale e natalizio, in base agli accordi che verranno di volta in volta presi dagli stessi, purché il minore trascorrerà periodi di vacanza uguali con ciascun genitore.
5. Durante le ferie estive i coniugi avranno con sé il figlio rispettivamente per un periodo di 15
pagina 2 di 4 giorni ciascuno, non necessariamente consecutivi, impegnandosi a comunicarsi i rispettivi periodi di ferie.
6. Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 del figlio la complessiva somma mensile di EURO 200,00 alla SI.ra , Per_1 Parte_1 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT oltre il riconoscimento dell'assegno unico per intero alla SI.ra quale genitore collocatario del minore;
nonché il 50% delle Parte_1 spese straordinarie – comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN – scolastiche, universitarie (comprese le attività ad essa complementari), ricreative e sportive, necessarie per il figlio. Nel caso in cui la madre convivente con il figlio fosse costretta ad anticiparle per ragioni di necessità ed urgenza, l'altro genitore dovrà corrispondere la propria quota entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta.
7. Le parti reciprocamente rinunciano al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
8. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento della loro residenza o del loro domicilio entro 15 giorni dall'avvenuto detto trasferimento.
9. Per effetto di tali patti, i coniugi si danno atto di avere come sopra regolato ogni loro rapporto patrimoniale, di essere definitivamente tacitati e soddisfatti, e di non avere null'altro a pretendere,
a qualsiasi titolo.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 18.2.2025, le parti comparse personalmente insistevano per la ratifica dell'accordo dalle stesse raggiunto e il Giudice, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (visto del 25.6.20).2
La domanda di divorzio
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 3 di 4 La responsabilità genitoriale
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Le statuizioni economiche
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese di lite
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 27.9.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno
2014 (Anno 2014 – n. 287 – Parte II); omologa le condizioni del divorzio inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1924/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del 18.2.2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA SOCCORSO N.
7, presso lo studio dell'avv. DI GRANDE SILVIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in AUGUSTA, VIA
MONTELLO N. 1, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE ASSENZA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 6.2.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 28/05/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia dello scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio concordatario celebrato con il giorno 27.9.2014, dalla cui unione è nato il figlio Controparte_1
il 7.11.2012. Chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile € 200,00, oltre al versamento nella misura del 100% dell'Assegno Unico e Universale per il figlio alla ricorrente.
Esponeva, altresì, la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito con accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita in data 6.4.2023, munito del nulla osta del Pubblico Ministero in data
1.5.2023 e trascritto presso il Comune di Siracusa al n. 183, Parte II, Serie C.
Con decreto presidenziale del 6.6.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione parti per il giorno
18.2.2025.
Tuttavia, con note congiunte depositate in data 28.11.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni del divorzio:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Siracusa da , nata Parte_1
a Siracusa il 11/01/1990, C.F. , ed ivi residente in [...] e C.F._1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
8, C.F. , regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di C.F._3
Siracusa dell'anno 2014, Atto n. 278, Parte II, Serie A;
3. Il figlio minore continuerà a convivere con la madre, ma resterà affidato ad entrambi Per_1
i genitori, secondo il regime della Legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso, con facoltà del padre di vederlo tutte le volte che sarà possibile compatibilmente con i suoi impegni lavorativi
e comunque non meno di due volte la settimana ed almeno per due fine settimana per ogni mese, potendola tenere con sé quando lo desidera anche per eventuali pernottamenti presso l'abitazione del padre. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici della minore. Entrambi i genitori eserciteranno potestà separate sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. Il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche del periodo pasquale e natalizio, in base agli accordi che verranno di volta in volta presi dagli stessi, purché il minore trascorrerà periodi di vacanza uguali con ciascun genitore.
5. Durante le ferie estive i coniugi avranno con sé il figlio rispettivamente per un periodo di 15
pagina 2 di 4 giorni ciascuno, non necessariamente consecutivi, impegnandosi a comunicarsi i rispettivi periodi di ferie.
6. Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 del figlio la complessiva somma mensile di EURO 200,00 alla SI.ra , Per_1 Parte_1 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT oltre il riconoscimento dell'assegno unico per intero alla SI.ra quale genitore collocatario del minore;
nonché il 50% delle Parte_1 spese straordinarie – comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN – scolastiche, universitarie (comprese le attività ad essa complementari), ricreative e sportive, necessarie per il figlio. Nel caso in cui la madre convivente con il figlio fosse costretta ad anticiparle per ragioni di necessità ed urgenza, l'altro genitore dovrà corrispondere la propria quota entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta.
7. Le parti reciprocamente rinunciano al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
8. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento della loro residenza o del loro domicilio entro 15 giorni dall'avvenuto detto trasferimento.
9. Per effetto di tali patti, i coniugi si danno atto di avere come sopra regolato ogni loro rapporto patrimoniale, di essere definitivamente tacitati e soddisfatti, e di non avere null'altro a pretendere,
a qualsiasi titolo.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 18.2.2025, le parti comparse personalmente insistevano per la ratifica dell'accordo dalle stesse raggiunto e il Giudice, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (visto del 25.6.20).2
La domanda di divorzio
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 3 di 4 La responsabilità genitoriale
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Le statuizioni economiche
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese di lite
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 27.9.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno
2014 (Anno 2014 – n. 287 – Parte II); omologa le condizioni del divorzio inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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