TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
5 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 403/2023 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mazzaglia, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Salvatore Agnello, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- Resistente -
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di aver lavorato alle dipendenze della al 5 settembre 2017 CP_1
al 23 giugno 2021, con contratto di lavoro a tempo determinato, e dal 23 giugno 2021 al 31 marzo 2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, svolgendo mansioni di autista di autotreno, con inquadramento nel livello 3S del CCNL Trasporto e Logistica;
che, a fronte della regolarizzazione per 47 ore settimanali, ha lavorato dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle
20.00; di avere percepito una retribuzione mensile pari a circa € 1.780,00, oltre l'indennità di trasferta, così come risultante dalle buste paga allegate;
che il rapporto di lavoro è cessato in data 31 marzo 2022 in seguito alle dimissioni rassegnate da esso ricorrente;
che alla data di cessazione del rapporto la società resistente ha provveduto al pagamento dell'importo dovuto
1 a titolo di TFR in favore della Pitagora S.p.A., con la quale esso ricorrente aveva in precedenza stipulato un contratto di cessione del quinto;
che, con pec dell'8 novembre 2022, ha diffidato la società convenuta al fine di ottenere gli emolumenti spettanti a titolo di differenze retributive per il lavoro straordinario espletato senza ottenere alcun riscontro.
Il ricorrente ha, quindi, dedotto di avere diritto al pagamento della complessiva somma di €
59.261,97, di cui € 55.186,73 per lavoro straordinario ed € 4.075,24 per differenze sul TFR.
Tanto premesso, parte ricorrente ha domandato al Giudice adito di: ritenere e dichiarare che dal 05.09.2017 al 31.03.2022 è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, dapprima a tempo determinato, dal 05.09.2017 al 23.06.2021, e successivamente a tempo indeterminato, inquadrabile al livello 3S del CCNL Trasporto e Logistica e successive integrazioni e rinnovi;
condannare la società resistente a pagare in suo favore la somma complessiva di Euro 59.261,97, di cui Euro 55.186,73 a titolo di maggiorazione da lavoro straordinario ed Euro 4.075,24 a titolo di TFR maturato sullo straordinario e non corrisposto, oltre gli interessi legali sino al soddisfo e la svalutazione monetaria sino all'emissione della sentenza, o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario.
Con memoria difensiva depositata in data 8 marzo 2023, si è tempestivamente CP_1 costituita in giudizio, contestando quanto dedotto in ricorso in ordine all'espletamento di lavoro straordinario ed assumendo l'infondatezza delle domande spiegate dal ricorrente.
Invero, parte resistente ha dedotto che l'attività lavorativa effettuata da è Parte_1 riconducibile alla nozione di mansioni discontinue di cui all'art. 11-bis del CCNL di riferimento e che i momenti di attesa o inoperosità, considerati dal ricorrente come orario di lavoro, non vanno computati ai fini della determinazione della durata del lavoro nonché
l'erroneità dei conteggi operati in ricorso in quanto elaborati sulla base di lavoro straordinario non espletato.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed assunzione di prove orali.
Ritenuta la causa matura per la decisione ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza del 5 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
2 Con il ricorso introduttivo del presente giudizio a fronte della Parte_1
documentata esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con dal 5 CP_1
settembre 2017 al 31 marzo 2022, dapprima in virtù di un contratto a tempo determinato successivamente trasformato a tempo indeterminato, per l'espletamento delle mansioni di conducente di autotreno riconducibili al livello 3 Super del CCNL Trasporto e Logistica e sull'assunto, invece, dello svolgimento di attività lavorativa per un numero di ore di gran lunga superiore a quello contrattualmente previsto, del mancato pagamento del lavoro straordinario prestato e della mancata corresponsione delle conseguenti differenze retributive sul TFR, ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento in suo favore della somma di €
59.261,97.
In particolare, il ricorrente ha addotto di avere osservato un orario di lavoro di gran lunga superiore alle ore contrattualmente previste, lavorando dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle
19:00/20.00, nonostante il rapporto fosse stato regolarizzato per un impiego di 47 ore settimanali;
ha dedotto, quindi, di non aver percepito quanto spettante per il lavoro straordinario regolarmente svolto “per almeno 3 ore al giorno (dalle 16:00 alle 19:00/20:00)”
(cfr. pag. 4 del ricorso) e le conseguenti differenze sul trattamento di fine rapporto.
Dal canto suo, la società resistente ha assunto che “la normativa di riferimento applicabile al rapporto di lavoro svolto dal sig. secondo il CCNL applicato dall'azienda (art. Parte_1
11/bis) prevede che il tempo ordinario di lavoro per il personale viaggiante è di 47 ore settimanali e non di 39 ore settimanali” e che l'attività lavorativa effettuata dallo stesso sia riconducibile alla nozione di mansioni discontinue in quanto “nella fattispecie l'orario di lavoro non è continuo, ma è intervallato da momenti di attesa o inoperosità che non vanno computati ai fini della quantificazione delle effettive ore di lavoro svolte” (cfr. pag. 5 memoria difensiva).
Pertanto, ai fini della decisione, è preliminarmente necessario individuare con esattezza le fonti di disciplina del rapporto di lavoro in discussione.
La società resistente opera nel settore dell'autotrasporto di merci ed applica al personale dipendente il CCNL Trasporto e Logistica in atti (doc. 5 parte ricorrente e doc. 4 parte resistente). Il ricorrente è stato assunto con inquadramento nel livello 3 Super per un impiego orario settimanale “di 47 ore suddiviso normalmente su 6 giornate” (doc. 2 parte resistente) e tale impiego orario è stato confermato in sede di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, allorquando è stato, altresì, specificato che
“L'orario di lavoro sarà il seguente: LUN-VEN 8 ore 24 minuti SAB 5 ore esso potrà essere
3 modificato, per esigenze aziendali, sempre tuttavia restando contenuto nel limite complessivo di 47,00 ore settimanali”(doc. 3 parte resistente).
Ai fini del giudizio, occorre considerare che l'art. 11 del CCNL citato dispone che l'orario di lavoro settimanale per il personale viaggiante è pari a 39 ore e che la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. Per quanto qui d'interesse, la disposizione in esame stabilisce poi quanto segue: “Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia: - il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto;
in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;
- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.
2. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 234/2007,
i periodi di riposo di cui all'art. 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.
3. Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di trasferta. I seguenti periodi si calcolano, ai soli fini retributivi, in ragione del
50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario: a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;
b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta. Le disposizioni per l'imbarco su treno o traghetto o per la presenza del secondo conducente assolvono la comunicazione di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 234/2007. I periodi di cui sopra potranno essere retribuiti secondo le modalità stabilite dagli accordi di forfettizzazione di cui al successivo comma 8.
4
4. Le norme previste dal regolamento CE 561/06 devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.
5. I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge
e dai regolamenti e si applica la disposizione più favorevole al lavoratore.
6. Rientrano nei riposi intermedi: - i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;
- il tempo minimo previsto dalle norme di legge.
7. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede di lavoro o della residenza del lavoratore…”.
Il successivo art. 11-bis dispone poi che “In deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, per il personale viaggiante il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza
a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62 della Sezione prima della Parte speciale, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE
561/06 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali”
e che, per tali lavoratori, la durata media della settimana lavorativa non può superare le 58 ore. Occorre precisare che nell'orario non si computano i periodi di interruzione della guida ex art. 7 del Regolamento CE n. 561/2006 ed i riposi intermedi di cui all'art. 5 del d.lgs. n.
234/2007, essendo in tali casi dovuta esclusivamente l'indennità di trasferta.
Innanzitutto, dall'esame delle buste paga in atti (cfr. doc. 4 parte ricorrente) emerge che, ai fini del conteggio della retribuzione spettante al lavoratore, il datore di lavoro ha moltiplicato la paga giornaliera per sei giorni settimanali ed ha regolarmente corrisposto l'indennità di trasferta, il compenso per lavoro festivo, la 13° e la 14° mensilità.
Con riguardo alle mansioni espletate dal ricorrente, anche alla luce dell'istruttoria svolta (su cui v. infra), le stesse appaiono rientrare nell'ambito delle attività che comportano
“l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività”, ciò anche in virtù dell'espresso rinvio all'art. 11-bis del CCNL Trasporto e Logistica operato in sede contrattuale (cfr. doc. 2 parte resistente).
5 Pertanto, deve ritenersi che il rapporto di lavoro intercorso tra e sia Parte_1 CP_1
stato regolarizzato per un impiego orario pari a 47 ore settimanale in applicazione di quanto previsto dall'art. 11-bis del CCNL Trasporto e Logistica.
Ciò posto, parte ricorrente ha dedotto di avere osservato un orario di lavoro di gran lunga superiore alle 47 ore contrattualmente previste, lavorando dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle
19:00/20.00, e di avere diritto al pagamento del lavoro straordinario espletato.
Trattasi di accertamento che deve essere compiuto secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c. per cui spetta al lavoratore, che agisce in giudizio per chiedere l'accertamento di una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato diversa da quella contrattualmente stabilita tra le parti, di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata.
Grava invero in capo al lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare la prestazione di lavoro oltre il normale orario di lavoro dedotto in contratto e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass. n.
16150/2018; Cass. n. 12434/2006; Cass. n. 1389/2003).
In tema di riparto dell'onere della prova della prestazione di lavoro straordinario, è consolidato il principio, applicabile – per identità di ratio – anche alla materia della distribuzione dell'onere della prova dello svolgimento di lavoro supplementare e, dunque, prestato oltre il normale orario di lavoro dedotto in contratto, a mente del quale “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” e “senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. Sez. lav. 16.2.2009, n. 3714 e, da ultimo, Cass. Sez. lav., 19.6.2018, n. 16150 e Cass. Sez. lav., 20.2.2018, n. 4076).
Con ancora maggiore rigore e nettezza si è espressa Cass. Sez. lav., 14.5.2015, n. 9906, secondo la quale “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi”.
All'esito dell'istruttoria svolta non è emersa la prova dell'assunto di parte ricorrente in ordine all'orario straordinario dedotto in ricorso.
6 È opportuno sottolineare che il ricorrente ha allegato nell'atto introduttivo di avere prestato la propria attività lavorativa “per 6 giorni la settimana (esclusa la domenica) e per 13 ore al giorno, dalle ore 07:00 alle ore 20:00” svolgendo “regolarmente lavoro straordinario per almeno 3 ore al giorno (dalle 16:00 alle 19:00/20:00)” (cfr. pagg. 1 e 4 del ricorso e, in termini analoghi, note del 22 maggio 2023).
Al riguardo, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso (cfr. Cass.
n. 16150/2018), dovendo essere fornita da questi la prova, non solo dell'esecuzione di attività lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro, ma altresì della puntuale collocazione temporale della stessa (Cass. n. 9906/2015). In altri termini, grava sul lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario l'onere di dimostrare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi.
Ebbene, a fronte delle specifiche contestazioni di parte resistente, l'istruttoria orale non ha fornito elementi decisivi a conforto delle tesi sostenute in ricorso.
Preliminarmente, in sede di interrogatorio formale il legale rappresentante della società resistente , interrogato sui capitoli 1 e 2 del ricorso, dopo aver confermato Parte_2
l'espletamento di attività di lavoro subordinato da parte di dal 5 Parte_1
settembre 2017 al 31 marzo 2022 con la qualifica di autista di cui al livello 3S del CCNL
Trasporto e Logistica, ha negato che lo stesso abbia svolto un numero maggiore di ore rispetto a quanto contrattualmente previsto (cfr. verbale udienza del 7 luglio 2023).
Inoltre, nessuno dei testi escussi ha riferito circostanze tali da comprovare l'espletamento di attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro dedotto in contratto.
In primo luogo, le dichiarazioni rese dal teste fratello del ricorrente e Testimone_1
dipendente della resistente con mansioni di autista dal 2017 fino al mese di luglio CP_2
2021, appaiono generiche e non consentono di ritenere raggiunta la prova che il ricorrente abbia lavorato oltre l'orario normale di lavoro, ponendosi peraltro in parziale contraddizione con la tesi sostenuta in ricorso.
In particolare, il predetto teste, interrogato a prova diretta sui capitoli 1 e 2 del ricorso, ha dichiarato quanto segue: “Adr cap. 1: mio fratello ha cominciato a lavorare per la società resistente dopo di me, nello stesso anno in cui ho cominciato a lavorare io ma un paio di mesi dopo. Quando io ho lasciato il lavoro per la resistente mio fratello ha continuato a lavorarci.
Adr cap. 2: mio fratello lavorava di regola 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. A volte
7 lavorava anche il sabato quando arrivavano i frigoriferi al porto e dovevano essere portati ai magazzini. L'orario di lavoro che osservavamo sia io che mio fratello era dalle ore 7,00 alle ore 19,00, ed a volte anche sino alle ore 20,00 a second[a] degli spostamenti che dovevamo fare durante la giornata. Noi osservavamo solo il riposo previsto dalla normativa, cioè facevamo 4,30 ore di guida ed un riposo di 45 minuti, dopo di che riprendevamo la guida per altre 4,30 ore non facevamo pausa per il pranzo”. Interrogato a prova contraria sui capitoli
1 e 3 della memoria difensiva ha poi dichiarato: “ADR a prova contraria Adr cap. 1: alla settimana sia mio fratello che io facevamo dalle 45 alle 47 ore di guida. Ciò posso dire perché di solito io e mio fratello lavoravamo insieme in alcuni porti del nord come, ad esempio, il porto di Genova, il porto di Livorno ed anche il porto di Salerno. Noi imbarcavamo insieme dal porto di Catania e raggiungevamo i porti dove dovevamo lavorare. Adr cap. 3: durante
l'attesa per il carico e lo scarico del camion io e mio fratello non eravamo liberi di disporre del nostro tempo ma dovevamo sempre restare accanto al mezzo perché la responsabilità delle operazioni di carico e scarico del mezzo era nostra. Adr: ribadisco che noi dovevamo restare sempre vicino al camion anche quando questo era scarico” (cfr. verbale udienza del
7 luglio 2023).
Inoltre, l'altro teste di parte ricorrente , collega di Testimone_2 Parte_1
nel periodo maggio 2017-marzo/aprile 2022, ha dichiarato di avere un giudizio
[...]
pendente promosso nei confronti della società resistente, non ha fornito elementi decisivi a supporto della tesi sostenuta in ricorso, essendosi lo stesso limitato sostanzialmente a confermare gli orari ivi allegati e non riferendo ulteriori elementi, precisi e circostanziati, tali da far ritenere raggiunta la prova sul punto.
In particolare, il teste in esame, interrogato sui capitoli 1 e 2 del ricorso, ha riferito quanto segue: “adr cap. 1: ricordo che il sig. ha cominciato a lavorare per la società Parte_1
resistente qualche mese dopo di me ed ha continuato a lavorarci fino a quando ci ho lavorato io. Il come pure io, ha lavorato per un paio di mesi con contratto a tempo Parte_1
determinato e poi è passato a tempo indeterminato con la qualifica di autista. Adr cap.2: il ricorrente lavorava per circa tre settimane viaggiando verso il nord Italia e poi per due settimane lavorando in Sicilia. Il ricorrente lavorava sempre seguendo questo schema. Io invece lavoravo sempre in Sicilia. Quando lavorava in Sicilia il ricorrente lavorava per cinque o sei giorni la settimana in quanto alcune settimane si lavorava di sabato ed alcune settimane no. Preciso che a volte lavoravamo anche di domenica. Il ricorrente come pure io lavoravamo con orario dalle ore 6,00 del mattino fino alle ore 19,00 – 20,00 di sera. Non
8 c'era una pausa per il pranzo, mangiavamo un panino sul camion in attesa dello scarico o del caricamento delle merci che dovevamo trasportare. Lavoravamo minimo 12 o 13 ore al giorno. Adr: quando il ricorrente lavorava al Nord ci sentivamo spesso per telefono e ricordo che il ricorrente lavorava più ore e più giorni di quanto lavorava in Sicilia perché andava a
Genova a Livorno o a Ravenna in quanto l'azienda della quale eravamo dipendenti lavorava molto con i porti”” (cfr. verbale udienza del 22 settembre 2023).
Quanto affermato dai predetti testi, piuttosto che corroborare la tesi sostenuta in ricorso in ordine all'espletamento di lavoro straordinario, conferma che l'orario osservato dal ricorrente
è stato pari a 47 ore settimanali ( “Noi osservavamo solo il riposo previsto dalla Parte_1
normativa, cioè facevamo 4,30 ore di guida ed un riposo di 45 minuti, dopo di che riprendevamo la guida per altre 4,30 ore (…) alla settimana sia mio fratello che io facevamo dalle 45 alle 47 ore di guida”) e si pongono in contraddizione con quanto affermato in ricorso circa lo svolgimento di attività lavorativa per “6 giorni la settimana (esclusa la domenica) e per 13 ore al giorno” in quanto è emerso che l'orario di lavoro poteva subire variazioni su base settimanale in relazione alle esigenze aziendali ( “Adr cap. 2: mio fratello Parte_1
lavorava di regola 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. A volte lavorava anche il sabato quando arrivavano i frigoriferi al porto e dovevano essere portati ai magazzini”;
“Quando lavorava in Sicilia il ricorrente lavorava per cinque o sei giorni la Tes_2 settimana in quanto alcune settimane si lavorava di sabato ed alcune settimane no”).
Dal canto loro, i testi di parte resistente hanno, invece, negato che il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa oltre le 47 ore settimanali dedotte in contratto.
Il teste , dipendente della società resistente fin dal marzo 2017 con Testimone_3
mansioni di operatore logistico, sentito a prova diretta sui capitoli 1 e 3 della memoria difensiva ha dichiarato “adr cap. 1: non è possibile per me quantificare il numero di ore che lavorava il ricorrente alla settimana in quanto lo stesso era tenuto a svolgere i servizi che la società gli assegnava e le ore di lavoro che il lavorava alla settimana dipendevano Parte_1
da questi servizi. Il sig. poteva guidare fino a 9 ore giornaliere come previsto Parte_1
dalla normativa. Adr cap. 3: durante il tempo delle operazioni di carico e scarico gli autisti
e, quindi, anche il ricorrente, devono restare vicino al mezzo perché sono responsabili del mezzo. Sono in pausa dalla guida, ma devono restare vicino al mezzo” mentre interrogato a prova contraria sui capitoli 1 e 2 del ricorso ha risposto “ADR a prova contraria Adr cap. 1: il ricorrente ha cominciato a lavorare per la società resistente all'incirca nello stesso periodo in cui ho cominciato a lavorarci io ed ha concluso il rapporto di lavoro circa un anno e mezzo
9 fa, non ricordo di preciso. Adr cap. 2: il ricorrente lavorava 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì ed a volte anche il sabato quando facevamo ritiri di mezzi al porto per il nostro piazzale. Per quanto riguarda gli orari mi riporto a quanto già detto nelle risposte a prova diretta” (cfr. verbale udienza del 7 luglio 2023).
Il teste anch'egli dipendente della società resistente, sentito a prova diretta ha Tes_4 riferito “Adr cap. 1: preciso che nell'attività che svolgono gli autisti della società CP_1
gli orari non sono sempre gli stessi in quanto dipendono dai servizi che gli vengono affidati, in ogni caso ogni autista, quindi anche il ricorrente, su una settimana lavorativa di 5 giorni poteva svolgere per tre giorni nove ore di guida e per due giorni poteva sforare a 10 ore di guida. Il calcolo degli orari si fa su due settimane e non può superare le 90 ore ogni 15 giorni, per cui se un autista nella prima settimana faceva 47 ore di guida nella settimana successiva ne poteva fare solo 43. Adr cap. 3: durante il tempo necessario per il carico e scarico dei camion gli autisti sono tenuti a restare con il mezzo e non si possono allontanare perché hanno la responsabilità del mezzo anche durante le operazioni di carico e scarico” mentre, interrogato a prova contraria sui capitoli 1 e 2 del ricorso, ha dichiarato “ADR a prova contraria Adr cap. 1: non ricordo con precisione il periodo in cui il ricorrente ha lavorato per la Adr cap. 2: che io ricordi il non lavorava di domenica, poteva CP_1 Parte_1 capitare come capita tutt'oggi che vi siano necessità di servizio per cui si lavora di sabato, ma in ogni caso sempre all'interno del numero di ore settimanali che prima ho riferito. Adr: preciso che oltre le ore di guida che sono quelle che prima ho riferito è previsto anche un orario di impegno giornaliero che è di 12 ore complessive nel quale si computano oltre le ore di guida anche quelle relative al carico e scarico dei camion. L'orario di impegno può essere allungato a 15 ore tre volte a settimana. Adr: preciso che ogni autista deve fare almeno 45 ore di sosta continuate a settimana e nel caso non raggiunga il complessivo numero di 45 ore continuate di sosta una settimana, nella settimana successiva deve recuperare le ore di sosta non effettuate. Adr: per ore di impegno si intende l'intero periodo giornaliero nel quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda. Adr: preciso che io mi occupavo della logistica relativa alla regione Sicilia e che le regole che si osservano sono identiche sia per chi lavora nella regione sia per chi lavora fuori. In ogni caso il ricorrente lavorava per tre settimane fuori e due settimane in Sicilia” (cfr. verbale udienza del 14 novembre 2023).
Ebbene, dopo aver precisato che gli orari di lavoro osservati dagli autisti non sono sempre gli stessi perché dipendono dalle esigenze aziendali, entrambi i testi hanno smentito l'asserzione secondo cui durante le attese per carico e scarico del veicolo gli autotrasportatori sono liberi
10 di disporre liberamente del tempo a propria disposizione (Caponnetto: “Adr cap. 3: durante il tempo delle operazioni di carico e scarico gli autisti e, quindi, anche il ricorrente, devono restare vicino al mezzo perché sono responsabili del mezzo. Sono in pausa dalla guida, ma Tes_ devono restare vicino al mezzo”; : “Adr cap. 3: durante il tempo necessario per il carico
e scarico dei camion gli autisti sono tenuti a restare con il mezzo e non si possono allontanare perché hanno la responsabilità del mezzo anche durante le operazioni di carico e scarico (…)
Adr: preciso che oltre le ore di guida che sono quelle che prima ho riferito è previsto anche un orario di impegno giornaliero che è di 12 ore complessive nel quale si computano oltre le ore di guida anche quelle relative al carico e scarico dei camion. L'orario di impegno può essere allungato a 15 ore tre volte a settimana”) ma tali affermazioni non possono ritenersi sufficienti ai fini della dimostrazione dell'espletamento di lavoro straordinario da parte del ricorrente.
Al riguardo, occorre ribadire che il lavoro svolto dal ricorrente rientra nella nozione di lavoro discontinuo ai sensi dell'art. 11-bis del CCNL Trasporti e Merci, nell'ambito del quale il
“tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti
l'indennità di trasferta di cui all'art. 62 della Sezione prima della Parte speciale” con
“alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività”. Di conseguenza, i tempi di attesa del carico e dello scarico della merce devono considerarsi quali tempi di presenza a disposizione durante i quali il lavoratore, pur dovendo presenziare alle suddette operazioni, può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate nel corso dei tempi di guida (cfr. la dichiarazione di secondo cui “…mangiavamo Tes_2
un panino sul camion in attesa dello scarico o del caricamento delle merci che dovevamo trasportare”), che non rientrano nel tempo di lavoro effettivo e non devono computarsi ai fini del rispetto dei limiti orari posti dalla normativa.
D'altronde, dall'istruttoria svolta non è emerso che il lavoratore abbia attivamente partecipato alle operazioni di carico e scarico delle merci ma si è limitato a rimanere accanto al mezzo in quanto responsabile dello stesso (cfr. le dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi).
Sulla base delle anzidette testimonianze e considerata complessivamente l'istruttoria svolta, in definitiva, non è emersa la prova della prestazione, da parte del ricorrente, di attività lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro, con conseguente rigetto della domanda formulata in ricorso.
11 Invero, considerata la genericità delle sopra esaminate testimonianze, il quadro probatorio che scaturisce dalle prove orali assunte e dalla produzione documentale in atti non consente di ritenere provato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente.
Tale decisione, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della Suprema
Corte secondo cui “sul piano del metodo, di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (Cass., 28 settembre 2006, n.
21028).
Orbene, considerato che nel caso in esame, secondo il suesposto criterio di riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass., S.U., n. 13533/2001), era onere della parte ricorrente provare i fatti costitutivi delle pretese reclamate (svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario dedotto in contratto) e considerato altresì che nella specie, per i motivi sopra spiegati, siffatta prova non può dirsi raggiunta, le domande attoree devono essere rigettate.
Alla stregua di quanto precede, sulla base delle allegazioni delle parti, della documentazione in atti e dell'attività istruttoria espletata e facendo applicazione dell'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia, deve ritenersi che la domanda sia infondata e non possa trovare accoglimento.
3. In conseguenza del rigetto della domanda volta all'accertamento del lavoro straordinario come dedotto in ricorso, appare infondata anche quella diretta ad ottenere le correlate differenze retributive sul TFR.
4. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della posizione soggettiva delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 403/2023 R.G., rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 10 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
12