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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/12/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 1077/2022
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa IA ZA, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1077 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI GIACOMO MESSINA Parte_1
(PEC: giusta procura allegata all'atto di Email_1 citazione
- ATTORE -
e in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ROSARIO DI LEGAMI (PEC: Controparte_2
giusta procura allegata all'atto di intervento del 26.10.2023 Email_2
- CONVENUTA-
Oggetto: contratti bancari – accertamento negativo del credito.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23.06.2025
FATTO Nella presente controversia introdotta con atto di citazione, ha convenuto Parte_1
in giudizio la banca per sentire dichiarare la nullità di talune clausole dei contratti CP_2
di conto corrente corrispondenti al n. 570080 ed, estinto questo, al n. 658280. Ha dedotto che il 30.5.2005 è stata concessa apertura di credito in conto corrente. Ha lamentato di aver richiesto alla banca copia della documentazione bancaria e di averne ricevuto solo una parte, non avendo la banca trasmesso il contratto di conto corrente, né quello di apertura di credito. Ha eccepito la nullità dei contratti per mancanza della forma scritta, chiedendo dichiararsi non dovute le competenze usurarie per € 5.491,71; stante la mancata pattuizione del tasso degli interessi ultralegali, anche la non debenza di questi per € 10.369,91; la non debenza delle commissioni di massimo scoperto e delle altre spese non dovute, addebitate dalla banca, per € 1.658,58. Ha chiesto il conseguente ricalcolo del saldo e la condanna della convenuta al rimborso della somma di € 17.520,20 o di quell'altra diversa da determinarsi nel corso del giudizio, assumendo come zero il saldo contabile del primo estratto conto disponibile (al 31.3.2009, che riportava il saldo contabile iniziale all'1.1.2009 di € 14.134,23 a debito del correntista). Ha formulato le seguenti conclusioni: “ I. disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
II. ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità del contratto di apertura di c/c e il contratto di apertura di credito in c/c; III. accertare la nullità del contratto del conto corrente e di apertura di credito per mancanza della forma scritta e, conseguentemente, ritenere e dichiarare, per i motivi in narrativa, che non sono dovute le competenze usurarie quantificate in € 5.491,71; IV. accertare la nullità del contratto del conto corrente e di apertura di credito per mancanza della forma scritta e, conseguentemente, la mancata pattuizione del tasso di interesse ultralegale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi ultralegali addebitati dalla banca e quantificati dal ctp in € 10.369,91; V. accertare la nullità del contratto del conto corrente e di apertura di credito per mancanza della forma scritta e, conseguentemente, la mancata pattuizione delle commissioni e spese indebite e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti commissioni e spese indebite addebitati dalla banca
e quantificati dal ctp in € 1.658,58; VI. per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto depurandolo dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni e spese indebite;
conseguentemente, condannare la banca convenuta di corrispondere a parte attrice la somma di € 17.520,20 o quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio;
VII. condannare conseguentemente la banca convenuta a corrispondere all'attore la somma di € 17.520,20 o quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio;
VIII. da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, rideterminare il saldo del conto predetto, considerato che nella fattispecie mancano tutti gli estratti conto compresi dalla data di accensione del rapporto fino al 4° trimestre 2008, si dovrà assumere come zero il saldo contabile del primo estratto conto disponibile, ovvero quello al 31.03.2009, riportante un saldo contabile iniziale al 01.01.2009 pari ad € 14.134,23
a debito del correntista”. si è costituita resistendo alle domande, di cui ha chiesto il rigetto. Ha Controparte_2
contestato l'insussistenza della forma scritta dei contratti e dell'indebito, dedotti dell'attore; ha negato che il tasso di interesse applicato abbia superato il tasso soglia, anche in considerazione del mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere della prova, su di lui gravante, in relazione agli estratti conto, non prodotti;
si è opposta alla CTU, ritenendola esplorativa, ed alla richiesta di esibizione. Ha concluso chiedendo: “Nel merito, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilità delle domande avanzate dalla parte attrice in comparsa conclusionale riguardanti il conto corrente n. 658280 atteso che la domanda avanzata in citazione di accertamento negativo del credito riguarda il conto corrente n. 570080, estinto in data 10.6.2015, e il relativo contratto di apertura di conto corrente.
Il conto corrente n. 658280 è stato infatti richiamato in citazione unicamente per chiarire le modalità di avvenuta estinzione del conto corrente 570080 mentre tanto la consulenza tecnica di parte attrice, richiamata in citazione e allegata, quanto la documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice afferiscono al contratto 570080.
Ne consegue che non può essere esaminata, in quanto tardivamente proposta, la domanda di ripetizione dell'indebito relativa al conto corrente n. 658280. 2. Tanto chiarito, quanto al conto corrente n. 570080, estinto in data 10.6.2015, e al relativo contratto di apertura di conto corrente, deve evidenziarsi che la società convenuta ha prodotto in giudizio la relativa documentazione contrattuale.
Il contratto di conto corrente n. 570080 è stato anche prodotto in originale in esecuzione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ammesso con ordinanza del 23.5.2023. Della produzione dell'originale si è dato atto nel verbale di udienza (cfr. verbale del 3.7.2023).
Il difensore della parte attrice ha dato atto che nell'originale erano indicate le condizioni del contratto, contrariamente alla copia presente nel fascicolo telematico.
Ha rilevato che nello stesso sono regolati i tassi per la scopertura e non già di apertura del credito.
Orbene, la censura mossa dalla controparte circa l'indeterminatezza tanto del contratto di conto corrente che di quello di apertura di credito risulta smentita dagli esiti delle indagini peritali atteso che il CTU nominato, dott. , ha chiarito che nel contratto di conto corrente sono Per_1
state esplicitate le condizioni economiche:
- Tasso di interesse debitore nominale: 13,25000%;
- Tasso di interesse creditore: 0,01000%;
- Commissione di utilizzo: 0,5000% trimestrale (la commissione di utilizzo convenuta nel contratto di conto corrente era pari a 1,000%. Tale commissione è stata variata nella lettera- contratto di apertura di credito in conto corrente nella misura dello 0,5000% trimestrale);
- Tipo capitalizzazione: trimestrale;
- Spese fisse di liquidazione: € 12,00;
- Spese di tenuta conto: € 1,90 (per scrittura);
- Spese di emissione estratto conto: € 1,90;
- Spese gestione conto affidato/penalizzazione per affidamento imprevisto € 30,00;
- Affidamento: € 25.000,00;
- Spese di estinzione rapporto € 50,00;
- Giorni valuta per le operazioni di versamento e di prelevamento. I tassi di interesse creditori e debitori risultano pattuiti nel contratto di apertura di conto corrente del 02/05/2005. Si rileva che il tasso di interesse debitore pattuito nel contratto di apertura di conto corrente è pari a 13,25000%.
Quanto alla commissione di massimo scoperto (ex commissione di utilizzo) ha rilevato che è stata pattuita nel contratto di apertura di conto corrente del 02/05/2005 nella misura dell'1,000%
e la stessa ha subito una variazione nella lettera-contratto di apertura di credito in conto corrente del 30/05/2005 nella misura dello 0,500%.
Tale commissione risulta essere compiutamente pattuita in quanto nel contratto di apertura di conto corrente e nella lettera contratto di apertura di credito in conto corrente la ha CP_2
previsto sia il tasso sia la periodicità mentre nel primo estratto conto depositato agli atti (primo trimestre 2009) risulta pattuita anche le modalità di calcolo della stessa.
Il CTU nominato ha anche evidenziato che l'istituto di credito ha applicato le spese contrattualmente previste. Il contratto di apertura di conto corrente, infatti, ha previsto delle spese di tenuta conto, delle spese di emissione estratto conto e delle spese di spedizione.
Dal 1 ottobre 2012 l'istituto di credito ha applicato una spesa di istruttoria veloce prevista dalla variazione contrattuale contenuta del terzo trimestre 2012, effettuata ai sensi dell'art. 118 del
Testo Unico Bancario.
Ha rilevato che l'istituto di credito ha applicato un canone mensile non pattuito nel contratto di apertura di conto corrente.
Ne discende che, a parte la previsione del canone mensile, i contratti in questione risultano determinati con conseguente rigetto delle contestazioni mosse al riguardo in citazione e nei successivi scritti difensivi di parte attrice.
Il CTU ha anche evidenziato che nei casi in cui sono state riscontrate variazioni contrattuali le stesse, pur non conformi alla previsione di cui all'art. 118 TUB, sono state ritenute migliorative per il cliente.
Nel contratto di apertura di credito prodotto in giudizio si legge che i tassi di interesse applicati sono quelli del conto corrente.
3. Il CTU nominato ha invece riscontrato l'usurarietà del tasso di interesse pattuito. La verifica della pattuizione di tassi di interesse usurari è stata effettuata confrontando il tasso di interesse pattuito con il Tasso Soglia Usura (TSU) determinato, ai sensi dell'art. 2 legge
108/1996, aumentando della metà i tassi effettivi globali medi praticati per le diverse operazioni di credito delle banche. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), preso come riferimento, è stato quello contenuto nel decreto ministeriale del 17 marzo 2005 per il periodo di applicazione
1 aprile – 30 giugno 2005.
In particolare, il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato dalla Banca d'Italia per le operazioni di “Apertura di credito in conto corrente” (con riferimento alla classe di importo oltre € 5.000) per il periodo di applicazione 1 aprile – 30 giugno 2005 è pari a 9,500%, ne deriva che il Taso Soglia Usura è pari a 14,250%.
Orbene, la mancata produzione dei decreti ministeriali non rileva nel caso in esame atteso che tale tasso soglia è stato indicato dalla stessa parte convenuta nella sua comparsa di risposta e non vi è contestazione tra le parti circa la misura del tasso soglia.
La Banca convenuta ha in realtà contestato la formula utilizzata dal CTU per addivenire alle conclusioni circa l'usurarietà degli interessi.
Secondo la infatti, l'unica formula utilizzabile è quella prevista dalla Banca di Italia CP_2
nelle istruzioni vigenti secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 16303 del 20 giugno 2018 circa la necessaria simmetria ed omogeneità tra i criteri di determinazione del TEG e del tasso soglia. Ha contestato altresì la ricomprensione nel calcolo degli effetti della capitalizzazione degli interessi.
Orbene, deve condividersi il calcolo del TEGM effettuato dal CTU nominato, avendo egli fatto corretta applicazione del criterio dettato dall'art. 1 della L. 108/1996, dovendosi considerare l'effettivo costo del credito ai fini della verifica della usurarietà del rapporto e quindi a qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spese collegate all'erogazione del credito.
Tale aspetto è stato ulteriormente esplicitato e chiarito dal CTU nella sua relazione integrativa atteso che il consulente tecnico ha evidenziato come non vi è sostanzialmente spazio per la ricomprensione anche degli effetti della capitalizzazione nella formula proposta dalla Banca di
Italia nelle istruzioni applicabili al rapporto in esame. Si richiamano sul punto le considerazioni espresse dal CTU nominato nella sua relazione integrativa del 9.4.2025: “Si rammenta che, nell'ambito di un rapporto di conto corrente, il regime della capitalizzazione composta (nel caso specifico capitalizzazione trimestrale) comporta che gli interessi e le spese maturate in un trimestre vengano capitalizzate ed iniziano
a produrre, a loro volta, interessi già dal trimestre successivo. Da ciò si deduce che la capitalizzazione composta genera un onere aggiuntivo che è una ulteriore componente di costo da tenere in considerazione in caso di verifica di usurarietà delle condizioni contrattuali pattuite”.
Le risultanze della consulenza tecnica risultano peraltro conformi alle recenti pronunce del giudice di legittimità avendo la Suprema Corte chiarito che “Il fatto che gli interessi divengano capitale non esclude che, sul piano del diritto, gli interessi capitalizzati siano una componente del costo del credito erogato dalla banca. Resta fermo, in altri termini, il principio, enunciato dalla cit. Cass. 17 novembre 2022, n. 33964, per cui la capitalizzazione degli interessi passivi rientra a pieno titolo nelle voci di cui si deve tener conto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia….È certamente da escludere che le istruzioni della Banca d'Italia possano vincolare il giudice (cfr., in tema, Cass. 28 settembre 2020, n. 20464). E del resto, anche con riguardo ai decreti ministeriali di rilevazione del TEGM le Sezioni Unite hanno evidenziato come, in linea teorica, essi ben possano essere disapplicati nel caso di mancata inclusione di taluna delle voci che la legge impone di considerare” (Cass. Sez. U. 20 giugno 2018, n. 16303, in relazione alla commissione di massimo scoperto: nella pronuncia è peraltro osservato che di tale commissione i decreti ministeriali davano atto)”.
Ne discende che deve ritenersi corretta la ricostruzione del saldo epurato degli interessi e degli oneri applicati per come effettuata nella relazione tecnica del 28.12.2023 a pagina 16.
Ai fini della rielaborazione del rapporto di conto corrente il CTU ha proceduto ad applicare le spese contrattualmente previste non collegate all'erogazione del credito e ad escludere tutte quelle spese collegate all'erogazione del credito in quanto il tasso di interesse pattuito è risultato essere superiore al tasso soglia usura stabilito dalla legge.
Il CTU ha escluso anche gli importi dei canoni mensili addebitati dall'istituto di credito in quanto, sulla base dei documenti depositati agli atti, non sono stati mai pattuiti tra le parti. Attraverso la rielaborazione del rapporto di conto corrente n. 570080 effettuata secondo i principi dettati dal quesito giudiziale è stato rideterminato un saldo CTU pari a € 19.436,98
(saldo creditore per la parte attrice). Considerato che il saldo originario al 12/06/2015 del rapporto di conto corrente è pari a € - 744,13 (saldo debitore per la parte attrice), la somma indebitamente addebitata dalla convenuta ammonta a € 20.181,11. incorporante deve essere dunque condannata a Controparte_1 Controparte_2
corrispondere all'attrice l'importo di euro 20.181,11.
4. Quanto alle spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, la convenuta deve essere condannata a rimborsare l'attore delle spese di giudizio, liquidate applicando i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) in relazione al valore della causa coincidente con l'importo riconosciuto all'esito del giudizio.
5. Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti in solido nei rapporti con l'ausiliario, ed interamente a carico della convenuta nei rapporti interni.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti ogni contraria istanza, eccezione, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara nulle per usurarietà le clausole del contratto di conto corrente e di apertura di credito per cui è causa (n. 570080, estinto in data 10.6.2015, e il relativo contratto di apertura di conto corrente), meglio descritti in parte motiva, aventi ad oggetto la previsione di interessi, oneri e spese collegati all'erogazione del credito per come individuati dal CTU, dott. , nella sua Per_1
relazione tecnica del 28.12.2023 e, per l'effetto, accerta che il saldo finale del conto corrente n.
570080 risulta a credito per la parte attrice e pari ad euro 20.181,11;
2. condanna , (incorporante ) in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla parte attrice l'importo di euro 20.181,11, oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale (data di notifica della citazione) sino al soddisfo;
3. condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
rifondere le spese di lite in favore della parte attrice che liquida in euro 5.077,00 oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del suo difensore antistatario;
4. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido, nei rapporti esterni con il CTU, ed a carico della convenuta, nei loro rapporti interni.
Così deciso in Marsala, 27/12/2025
Il Giudice
IA ZA
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa IA ZA, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1077 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI GIACOMO MESSINA Parte_1
(PEC: giusta procura allegata all'atto di Email_1 citazione
- ATTORE -
e in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ROSARIO DI LEGAMI (PEC: Controparte_2
giusta procura allegata all'atto di intervento del 26.10.2023 Email_2
- CONVENUTA-
Oggetto: contratti bancari – accertamento negativo del credito.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23.06.2025
FATTO Nella presente controversia introdotta con atto di citazione, ha convenuto Parte_1
in giudizio la banca per sentire dichiarare la nullità di talune clausole dei contratti CP_2
di conto corrente corrispondenti al n. 570080 ed, estinto questo, al n. 658280. Ha dedotto che il 30.5.2005 è stata concessa apertura di credito in conto corrente. Ha lamentato di aver richiesto alla banca copia della documentazione bancaria e di averne ricevuto solo una parte, non avendo la banca trasmesso il contratto di conto corrente, né quello di apertura di credito. Ha eccepito la nullità dei contratti per mancanza della forma scritta, chiedendo dichiararsi non dovute le competenze usurarie per € 5.491,71; stante la mancata pattuizione del tasso degli interessi ultralegali, anche la non debenza di questi per € 10.369,91; la non debenza delle commissioni di massimo scoperto e delle altre spese non dovute, addebitate dalla banca, per € 1.658,58. Ha chiesto il conseguente ricalcolo del saldo e la condanna della convenuta al rimborso della somma di € 17.520,20 o di quell'altra diversa da determinarsi nel corso del giudizio, assumendo come zero il saldo contabile del primo estratto conto disponibile (al 31.3.2009, che riportava il saldo contabile iniziale all'1.1.2009 di € 14.134,23 a debito del correntista). Ha formulato le seguenti conclusioni: “ I. disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
II. ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità del contratto di apertura di c/c e il contratto di apertura di credito in c/c; III. accertare la nullità del contratto del conto corrente e di apertura di credito per mancanza della forma scritta e, conseguentemente, ritenere e dichiarare, per i motivi in narrativa, che non sono dovute le competenze usurarie quantificate in € 5.491,71; IV. accertare la nullità del contratto del conto corrente e di apertura di credito per mancanza della forma scritta e, conseguentemente, la mancata pattuizione del tasso di interesse ultralegale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi ultralegali addebitati dalla banca e quantificati dal ctp in € 10.369,91; V. accertare la nullità del contratto del conto corrente e di apertura di credito per mancanza della forma scritta e, conseguentemente, la mancata pattuizione delle commissioni e spese indebite e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti commissioni e spese indebite addebitati dalla banca
e quantificati dal ctp in € 1.658,58; VI. per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto depurandolo dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni e spese indebite;
conseguentemente, condannare la banca convenuta di corrispondere a parte attrice la somma di € 17.520,20 o quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio;
VII. condannare conseguentemente la banca convenuta a corrispondere all'attore la somma di € 17.520,20 o quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio;
VIII. da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, rideterminare il saldo del conto predetto, considerato che nella fattispecie mancano tutti gli estratti conto compresi dalla data di accensione del rapporto fino al 4° trimestre 2008, si dovrà assumere come zero il saldo contabile del primo estratto conto disponibile, ovvero quello al 31.03.2009, riportante un saldo contabile iniziale al 01.01.2009 pari ad € 14.134,23
a debito del correntista”. si è costituita resistendo alle domande, di cui ha chiesto il rigetto. Ha Controparte_2
contestato l'insussistenza della forma scritta dei contratti e dell'indebito, dedotti dell'attore; ha negato che il tasso di interesse applicato abbia superato il tasso soglia, anche in considerazione del mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere della prova, su di lui gravante, in relazione agli estratti conto, non prodotti;
si è opposta alla CTU, ritenendola esplorativa, ed alla richiesta di esibizione. Ha concluso chiedendo: “Nel merito, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilità delle domande avanzate dalla parte attrice in comparsa conclusionale riguardanti il conto corrente n. 658280 atteso che la domanda avanzata in citazione di accertamento negativo del credito riguarda il conto corrente n. 570080, estinto in data 10.6.2015, e il relativo contratto di apertura di conto corrente.
Il conto corrente n. 658280 è stato infatti richiamato in citazione unicamente per chiarire le modalità di avvenuta estinzione del conto corrente 570080 mentre tanto la consulenza tecnica di parte attrice, richiamata in citazione e allegata, quanto la documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice afferiscono al contratto 570080.
Ne consegue che non può essere esaminata, in quanto tardivamente proposta, la domanda di ripetizione dell'indebito relativa al conto corrente n. 658280. 2. Tanto chiarito, quanto al conto corrente n. 570080, estinto in data 10.6.2015, e al relativo contratto di apertura di conto corrente, deve evidenziarsi che la società convenuta ha prodotto in giudizio la relativa documentazione contrattuale.
Il contratto di conto corrente n. 570080 è stato anche prodotto in originale in esecuzione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ammesso con ordinanza del 23.5.2023. Della produzione dell'originale si è dato atto nel verbale di udienza (cfr. verbale del 3.7.2023).
Il difensore della parte attrice ha dato atto che nell'originale erano indicate le condizioni del contratto, contrariamente alla copia presente nel fascicolo telematico.
Ha rilevato che nello stesso sono regolati i tassi per la scopertura e non già di apertura del credito.
Orbene, la censura mossa dalla controparte circa l'indeterminatezza tanto del contratto di conto corrente che di quello di apertura di credito risulta smentita dagli esiti delle indagini peritali atteso che il CTU nominato, dott. , ha chiarito che nel contratto di conto corrente sono Per_1
state esplicitate le condizioni economiche:
- Tasso di interesse debitore nominale: 13,25000%;
- Tasso di interesse creditore: 0,01000%;
- Commissione di utilizzo: 0,5000% trimestrale (la commissione di utilizzo convenuta nel contratto di conto corrente era pari a 1,000%. Tale commissione è stata variata nella lettera- contratto di apertura di credito in conto corrente nella misura dello 0,5000% trimestrale);
- Tipo capitalizzazione: trimestrale;
- Spese fisse di liquidazione: € 12,00;
- Spese di tenuta conto: € 1,90 (per scrittura);
- Spese di emissione estratto conto: € 1,90;
- Spese gestione conto affidato/penalizzazione per affidamento imprevisto € 30,00;
- Affidamento: € 25.000,00;
- Spese di estinzione rapporto € 50,00;
- Giorni valuta per le operazioni di versamento e di prelevamento. I tassi di interesse creditori e debitori risultano pattuiti nel contratto di apertura di conto corrente del 02/05/2005. Si rileva che il tasso di interesse debitore pattuito nel contratto di apertura di conto corrente è pari a 13,25000%.
Quanto alla commissione di massimo scoperto (ex commissione di utilizzo) ha rilevato che è stata pattuita nel contratto di apertura di conto corrente del 02/05/2005 nella misura dell'1,000%
e la stessa ha subito una variazione nella lettera-contratto di apertura di credito in conto corrente del 30/05/2005 nella misura dello 0,500%.
Tale commissione risulta essere compiutamente pattuita in quanto nel contratto di apertura di conto corrente e nella lettera contratto di apertura di credito in conto corrente la ha CP_2
previsto sia il tasso sia la periodicità mentre nel primo estratto conto depositato agli atti (primo trimestre 2009) risulta pattuita anche le modalità di calcolo della stessa.
Il CTU nominato ha anche evidenziato che l'istituto di credito ha applicato le spese contrattualmente previste. Il contratto di apertura di conto corrente, infatti, ha previsto delle spese di tenuta conto, delle spese di emissione estratto conto e delle spese di spedizione.
Dal 1 ottobre 2012 l'istituto di credito ha applicato una spesa di istruttoria veloce prevista dalla variazione contrattuale contenuta del terzo trimestre 2012, effettuata ai sensi dell'art. 118 del
Testo Unico Bancario.
Ha rilevato che l'istituto di credito ha applicato un canone mensile non pattuito nel contratto di apertura di conto corrente.
Ne discende che, a parte la previsione del canone mensile, i contratti in questione risultano determinati con conseguente rigetto delle contestazioni mosse al riguardo in citazione e nei successivi scritti difensivi di parte attrice.
Il CTU ha anche evidenziato che nei casi in cui sono state riscontrate variazioni contrattuali le stesse, pur non conformi alla previsione di cui all'art. 118 TUB, sono state ritenute migliorative per il cliente.
Nel contratto di apertura di credito prodotto in giudizio si legge che i tassi di interesse applicati sono quelli del conto corrente.
3. Il CTU nominato ha invece riscontrato l'usurarietà del tasso di interesse pattuito. La verifica della pattuizione di tassi di interesse usurari è stata effettuata confrontando il tasso di interesse pattuito con il Tasso Soglia Usura (TSU) determinato, ai sensi dell'art. 2 legge
108/1996, aumentando della metà i tassi effettivi globali medi praticati per le diverse operazioni di credito delle banche. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), preso come riferimento, è stato quello contenuto nel decreto ministeriale del 17 marzo 2005 per il periodo di applicazione
1 aprile – 30 giugno 2005.
In particolare, il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato dalla Banca d'Italia per le operazioni di “Apertura di credito in conto corrente” (con riferimento alla classe di importo oltre € 5.000) per il periodo di applicazione 1 aprile – 30 giugno 2005 è pari a 9,500%, ne deriva che il Taso Soglia Usura è pari a 14,250%.
Orbene, la mancata produzione dei decreti ministeriali non rileva nel caso in esame atteso che tale tasso soglia è stato indicato dalla stessa parte convenuta nella sua comparsa di risposta e non vi è contestazione tra le parti circa la misura del tasso soglia.
La Banca convenuta ha in realtà contestato la formula utilizzata dal CTU per addivenire alle conclusioni circa l'usurarietà degli interessi.
Secondo la infatti, l'unica formula utilizzabile è quella prevista dalla Banca di Italia CP_2
nelle istruzioni vigenti secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 16303 del 20 giugno 2018 circa la necessaria simmetria ed omogeneità tra i criteri di determinazione del TEG e del tasso soglia. Ha contestato altresì la ricomprensione nel calcolo degli effetti della capitalizzazione degli interessi.
Orbene, deve condividersi il calcolo del TEGM effettuato dal CTU nominato, avendo egli fatto corretta applicazione del criterio dettato dall'art. 1 della L. 108/1996, dovendosi considerare l'effettivo costo del credito ai fini della verifica della usurarietà del rapporto e quindi a qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spese collegate all'erogazione del credito.
Tale aspetto è stato ulteriormente esplicitato e chiarito dal CTU nella sua relazione integrativa atteso che il consulente tecnico ha evidenziato come non vi è sostanzialmente spazio per la ricomprensione anche degli effetti della capitalizzazione nella formula proposta dalla Banca di
Italia nelle istruzioni applicabili al rapporto in esame. Si richiamano sul punto le considerazioni espresse dal CTU nominato nella sua relazione integrativa del 9.4.2025: “Si rammenta che, nell'ambito di un rapporto di conto corrente, il regime della capitalizzazione composta (nel caso specifico capitalizzazione trimestrale) comporta che gli interessi e le spese maturate in un trimestre vengano capitalizzate ed iniziano
a produrre, a loro volta, interessi già dal trimestre successivo. Da ciò si deduce che la capitalizzazione composta genera un onere aggiuntivo che è una ulteriore componente di costo da tenere in considerazione in caso di verifica di usurarietà delle condizioni contrattuali pattuite”.
Le risultanze della consulenza tecnica risultano peraltro conformi alle recenti pronunce del giudice di legittimità avendo la Suprema Corte chiarito che “Il fatto che gli interessi divengano capitale non esclude che, sul piano del diritto, gli interessi capitalizzati siano una componente del costo del credito erogato dalla banca. Resta fermo, in altri termini, il principio, enunciato dalla cit. Cass. 17 novembre 2022, n. 33964, per cui la capitalizzazione degli interessi passivi rientra a pieno titolo nelle voci di cui si deve tener conto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia….È certamente da escludere che le istruzioni della Banca d'Italia possano vincolare il giudice (cfr., in tema, Cass. 28 settembre 2020, n. 20464). E del resto, anche con riguardo ai decreti ministeriali di rilevazione del TEGM le Sezioni Unite hanno evidenziato come, in linea teorica, essi ben possano essere disapplicati nel caso di mancata inclusione di taluna delle voci che la legge impone di considerare” (Cass. Sez. U. 20 giugno 2018, n. 16303, in relazione alla commissione di massimo scoperto: nella pronuncia è peraltro osservato che di tale commissione i decreti ministeriali davano atto)”.
Ne discende che deve ritenersi corretta la ricostruzione del saldo epurato degli interessi e degli oneri applicati per come effettuata nella relazione tecnica del 28.12.2023 a pagina 16.
Ai fini della rielaborazione del rapporto di conto corrente il CTU ha proceduto ad applicare le spese contrattualmente previste non collegate all'erogazione del credito e ad escludere tutte quelle spese collegate all'erogazione del credito in quanto il tasso di interesse pattuito è risultato essere superiore al tasso soglia usura stabilito dalla legge.
Il CTU ha escluso anche gli importi dei canoni mensili addebitati dall'istituto di credito in quanto, sulla base dei documenti depositati agli atti, non sono stati mai pattuiti tra le parti. Attraverso la rielaborazione del rapporto di conto corrente n. 570080 effettuata secondo i principi dettati dal quesito giudiziale è stato rideterminato un saldo CTU pari a € 19.436,98
(saldo creditore per la parte attrice). Considerato che il saldo originario al 12/06/2015 del rapporto di conto corrente è pari a € - 744,13 (saldo debitore per la parte attrice), la somma indebitamente addebitata dalla convenuta ammonta a € 20.181,11. incorporante deve essere dunque condannata a Controparte_1 Controparte_2
corrispondere all'attrice l'importo di euro 20.181,11.
4. Quanto alle spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, la convenuta deve essere condannata a rimborsare l'attore delle spese di giudizio, liquidate applicando i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) in relazione al valore della causa coincidente con l'importo riconosciuto all'esito del giudizio.
5. Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti in solido nei rapporti con l'ausiliario, ed interamente a carico della convenuta nei rapporti interni.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti ogni contraria istanza, eccezione, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara nulle per usurarietà le clausole del contratto di conto corrente e di apertura di credito per cui è causa (n. 570080, estinto in data 10.6.2015, e il relativo contratto di apertura di conto corrente), meglio descritti in parte motiva, aventi ad oggetto la previsione di interessi, oneri e spese collegati all'erogazione del credito per come individuati dal CTU, dott. , nella sua Per_1
relazione tecnica del 28.12.2023 e, per l'effetto, accerta che il saldo finale del conto corrente n.
570080 risulta a credito per la parte attrice e pari ad euro 20.181,11;
2. condanna , (incorporante ) in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla parte attrice l'importo di euro 20.181,11, oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale (data di notifica della citazione) sino al soddisfo;
3. condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
rifondere le spese di lite in favore della parte attrice che liquida in euro 5.077,00 oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del suo difensore antistatario;
4. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido, nei rapporti esterni con il CTU, ed a carico della convenuta, nei loro rapporti interni.
Così deciso in Marsala, 27/12/2025
Il Giudice
IA ZA