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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/05/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1559 2020 promossa da:
,C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
Avv. Marika Bianchini
Attori opponenti
Contro
(p. IVA ) e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
codice fiscale P.IVA_2
Avv. Raffaella Greco
Convenuta opposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione i signori e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 438/2020 del 13.08.2020 –RG n. 1182/2020
emesso in data 13.08.2020 dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, su ricorso della ed in sua vece dalla procuratrice con il Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 10 quale gli veniva ingiunto di pagare, in solido, alla parte ricorrente, la somma di €
30.756,00, oltre interessi e le spese della procedura, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa,
-in via preliminare, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva e di titolarità
in capo alla revocare e/o annullare, nonché dichiarare nullo il decreto CP_1
ingiuntivo opposto n. 438/2020 del 13.08.2020 –RG n. 1182/2020 emesso in data
13.08.2020 dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, in persona del Giudice Dott.ssa
Enza Foti;
- nel merito revocare e/o annullare, nonché dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 438/2020 del 13.08.2020 –RG n. 1182/2020 emesso in data 13.08.2020 dal Tribunale
Ordinario di Ascoli Piceno, in persona del Giudice Dott.ssa Enza Foti per carenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. e per carenza di prova scritta;
- sempre nel merito, accertata e dichiarata la vessatorietà della clausola contrattuale relativa gli interessi moratori contenuta nel finanziamento n. 2886506 nonché la nullità per violazione della disciplina anti usura, revocare e/o annullare, nonché dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 438/2020 del 13.08.2020 –RG n. 1182/2020 emesso in data 13.08.2020 dal Tribunale
Ordinario di Ascoli Piceno, in persona del Giudice Dott.ssa Enza Foti, perché relativo a somme derivanti dall'applicazione di interessi anatocistici, usurari e comunque ultralegali con conseguente condanna della al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1
patrimoniali diretta conseguenza dell'applicazione dei suddetti tassi in favore dei sigg.ri e da valutarsi in via equitativa e da compensarsi con l'eventuale credito Pt_1 Pt_2
che dovesse essere riconosciuto alla a seguito di CTU tecnico contabile volta CP_1
pagina 2 di 10 alla ridetermina dell'esatto dare - avere tra le parti. In ogni caso, condannare parte convenuta opposta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Deducevano gli opponenti che in data 14/08/2008 ebbero a sottoscrivere con CP_3
poi incorporata da il contratto nr. 288650 avente
[...] Controparte_4
ad oggetto un finanziamento per l'ammontare di € 27.405,00 da estinguersi mediante corresponsione di nr. 120 ratei mensili di € 349,00, per cui venivano applicati interessi nella misura T.a.n. 8,95%, T.a.e.g. 11,69%, Tasso di mora 15,95%.
Premesso ciò, gli opponenti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione attiva in capo alla , la nullità del decreto ingiuntivo per carenza CP_1
dei requisiti ex art. 633 c.p.c e carenza prova scritta, l'illegittimità della pretesa creditoria per applicazione di tassi differenti da quelli contrattualmente pattuiti e di tassi usurari e per la presenza di clausole vessatorie.
- Si costituiva in giudizio la contestando la domanda di parte opponente e CP_1
così concludendo: In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. Qualora
venga ritenuto opportuno instaurare il procedimento di mediazione, chiede che l'Ill.mo
Tribunale adito disponga il differimento della prima udienza di comparizione per consentire alla parte interessata l'avvio della mediazione;
Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Qualora si decida di trattare il merito della pretesa creditoria, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dei Sigg.ri Controparte_1 Parte_1
e della somma di € 30.756,76 oltre interessi di mora e spese, dal dì del Parte_2
dovuto sino all'effettivo soddisfo in forza del decreto ingiuntivo n. 438/2020 (R.G. n.
1182/2020) emesso in data 13/08/2020 dal Tribunale di Ascoli Piceno, ritualmente pagina 3 di 10 notificato ai medesimi in data 11/09/2020, oltre interessi di mora e spese, I.V.A. e C.P.A.
e per l'effetto emettere sentenza di condanna al pagamento di detta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese di lite, maggiorate di rimborso forfettario (ex art. 4 c. 1-bis, D.M. del 10 marzo 2014, n.
55) diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e successive occorrende.
- Nel corso del processo veniva emessa sentenza non definitiva che disponeva sull'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di Mediazione. Rimessa la causa sul ruolo istruttorio, veniva ammessa ed espletata c.t.u. contabile e, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
Parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione della opposta allegando l'assenza di prova relativa alla legittima cessione del credito, dovendo la cessionaria fornire la prova dell'avvenuta cessione e del suo contenuto, onere probatorio non assolto in quanto non è stato prodotto il contratto di cessione, non essendo sufficiente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 poiché attraverso il suddetto avviso non sono individuabili in modo preciso e specifico i crediti ceduti.
Sul punto, per espressa previsione normativa di cui all'art. 4, comma 1, l. n. 130/1999,
alle cessioni dei crediti cartolarizzati si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
58, commi 2, 3 e 4 TUB, che stabiliscono, tra l'altro, che la cessionaria deve dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.
pagina 4 di 10 Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c.,
dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
E' stato ritenuto che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n.
4334/2020). La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale è comunque nella titolarità del cessionario. E' stato altresì ritenuto che per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (Cass. 31188/2017),
anche facendo riferimento a indicatori numerici o temporali (Cass. 17110/19).
Nel caso di specie, l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiali documenta la sussistenza dei requisiti previsti dai principi giurisprudenziali sopra indicati, con conseguente rigetto della eccezione proposta.
pagina 5 di 10 b) Sull'eccezione di nullità del decreto opposto per difetto dei requisiti previsti dall'art. 633 cpc e ss
L'eccezione va respinta. Parte opposta in sede monitoria ha prodotto il contratto di
Contr finanziamento e gli estratti conto 50 , documenti sufficienti per ottenere tutela monitoria in fase sommaria essendo indicato il titolo ed il saldo del debito.
L'art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 riconosce alle banche il diritto di chiedere il decreto di ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili, da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale dichiara altresì che il credito è vero e liquido. Tali condizioni appaiono soddisfatte in sede monitoria, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
c) Sulla nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi moratori contenuta nel finanziamento n. 2886506 nonché la nullità per violazione della disciplina antiusura,
anche essa va respinta.
Parte opponente ritiene, ponendo a sostegno di tale tesi una c.t. di parte, che la pretesa creditoria sia illegittima poiché sono stati applicati interessi differenti da quelli pattuiti ed inoltre gli stessi risultano usurari poiché superiori al tasso soglia di quel periodo stabilito dalla Banca D'Italia.
In particolare, al finanziamento sarebbe stato applicato un TAEG effettivo differente dalla percentuale pattuita contrattualmente essendo pari al 11,877% in luogo di quello contrattualmente previsto è pari al 11,69%.
Risulterebbe, altresì, che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, pari al
15,96% è superiore al tasso soglia rilevato da Banca Italia per il periodo e la classe di operazioni effettuata comportando ciò la nullità della clausola.
pagina 6 di 10 Sul punto, vista la specificità della materia è stato nominato ausiliario chiamato a dare risposta a quesiti di natura tecnica.
Le operazioni peritali si sono svolte in contraddittorio;
è stata fornita risposta alle osservazioni formulate ed è stata data esaustiva risposta ai quesiti posti.
Le risultanze della c.t.u. sono frutto di un corretto approccio metodologico ed i calcoli appaiono sviluppati secondo schemi condivisibili.
Per tali motivi, il tribunale ritiene di aderire alle conclusioni a cui giunge il c.t.u..
Il c.t.u. così conclude: i tassi TAEG/ISC, TAN sono determinati ed il Taeg applicato corrisponde a quello contrattualmente pattuito tra le parti;
i tassi Taeg e di mora applicati appaiono al di sotto del tasso soglia legalmente determinato.
Corollario delle conclusioni a cui giunge il c.t.u. è il rigetto della nullità della domanda di parte opponente in quanto le clausole contrattuali relative ai tassi applicati devono ritenersi legittime in quanto sussisteva determinatezza del Taeg, ed i lamentati tassi di natura usuraria sono invece risultati al di sotto del tasso soglia.
d) Va ora valutato l'assolvimento dell'onere probatorio in capo alla opposta circa l'entità
del proprio diritto di credito vantato in sede monitoria la cui domanda è stata riproposta in sede di giudizio di opposizione.
Per ottenere la soddisfazione del proprio credito il creditore opposto ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, determina la nascita di un normale procedimento di cognizione. Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova. Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del pagina 7 di 10 decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza della pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso.
A sostegno della propria pretesa l'opposta ha depositato in sede di comparsa di risposta il contratto, l'estratto conto analitico, il report di pratica, l'atto comprovante l'erogazione delle somme oggetto di mutuo e gli estratti notarili.
A ben vedere, successivamente alla produzione documentale appena richiamata, parte opponente non ha formulato specifica contestazione dei documenti prodotti e del credito dagli stessi portato, limitandosi a dedurre genericamente – come d'altronde fatto anche in sede di atto introduttivo del presente giudizio – che nessun valore, altresì, ai fini della prova del credito e della sua entità, può essere riconosciuto alla documentazione allegata dalla con la comparsa di costituzione e risposta trattandosi di CP_1
documentazione formata ad opera della stessa parte che intende avvalersene e come tale,
come ormai affermato da giurisprudenza costante, inidonea nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ad assurgere a piena prova del diritto.
Ebbene tale contestazione sull'entità del credito non può essere assolutamente essere considerata come specifica ai sensi dell'art. 115 cpc I comma, laddove per specificità va intesanel senso che nelle difese si deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
Successivamente alla produzione degli estratti conto, anche analitici, l'opponente non ha preso posizione difensiva contestando specificatamente l'entità del decreto o allegando fatti estintivi del credito stesso.
Secondo la prevalente e costante giurisprudenza di legittimità, anche quando il creditore non abbia comunicato al debitore il conto prima del giudizio in via stragiudiziale, la pagina 8 di 10 successiva produzione dello stesso nel corso del processo, rappresentando una forma di trasmissione, determina per il debitore il necessario svolgimento di specifiche contestazioni sulla validità delle annotazioni riportate nel conto. Nel caso che ci occupa,
l'opponente non ha contestato alcuna voce dell'estratto conto prodotto, su cui si fonda la pretesa del creditore opposto. Per cui la mancata contestazione, in base ai principi sull'onere della prova, esonera colui che ha allegato il fatto dall'onere di provarlo, in quanto questo assume il valore di fatto incontroverso. (Cass. S.U. n. 12065 del 2014, n.
1045 del 2015).”.
Non possono valere, quindi, contestazioni di carattere generico, come quelle operate dal debitore, né la generica affermazione di nulla dovere o quella sulla vessatorietà delle clausole dei due contratti, circostanza questa ultima peraltro non dimostrata.
Deve concludersi, pertanto, che l'opposta ha fornito la prova del proprio diritto di credito,
con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto opposto.
e) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro
7.164,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre spese di c.t.u. che vengono definitivamente poste a carico della parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
rigetta l'opposizione e conferma in ogni sua parte il decreto opposto;
condanna e in solido tra loro a rifondere alla Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite che liquida in complessivi euro 7.164,00, oltre spese forfettarie, CP_1
pagina 9 di 10 oltre accessori di legge, oltre spese di c.t.u. che vengono definitivamente poste a carico della parte opponente.
Così è deciso in Ascoli Piceno,29/05/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
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1264 c.c. Sostanzialmente, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel