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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/07/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4470/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4470/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANO Parte_1 C.F._1 LAURA, elettivamente domiciliato in VIA L'AQUILA 21 65100 PESCARA presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPINOZZI SONIA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE ABRUZZO N. 32 66100 CHIETI presso il predetto difensore (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPINOZZI SONIA, Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIALE ABRUZZO N. 32 66100 CHIETI presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel merito la domanda è infondata e, pertanto, deve essere necessariamente disattesa con ogni conseguente statuizione.
Preliminarmente, deve necessariamente ricostruirsi la vicenda al fine di poter meglio comprendere i fatti di causa e le rispettive domande.
In primo luogo, parte attrice esponeva di essere proprietaria degli interi appezzamenti di terreno distinti con le particelle nn.603 e 35 del foglio 3 del Comune di Manoppello: proprietà pervenute in forza di successione, come documentate in atti.
Inoltre, la stessa parte sottolineava di aver vissuto in Venezuela sino all'anno 2004 e che per la gestione delle predette proprietà si era avvalsa della collaborazione di e - dopo la sua morte - Controparte_3 del figlio , fino a quella di . Persona_1 Persona_2
Ribadiva, pertanto, di non aver mai perso il possesso e la proprietà di tali beni che erano stati coltivati da terzi.
Tuttavia, alla fine dell'anno 2017, esponeva di aver ricevuto dall'Agenzia delle Parte_1
Entrate – Ufficio del Territorio una comunicazione dell'apposizione di riserva negli atti catastali con l'invito di eseguire alcuni accertamenti tecnici.
Da tale verifica, l'istante appurava che non solo la parte del terreno posta sul confine era stata in parte disboscata e su di essa erano state impiantati dei pomodori, ma anche che la stessa area era stata accorpata al limitrofo fondo di proprietà di , distinto in NCEU al foglio 3, particella 48 CP_1 con l'apposizione di una rete e dei paletti metallici.
Proprio a seguito di tale rilievo, si accertava che la tale modifica veniva effettuata dopo che con CP_1 atto di donazione per possesso a rogito del Notar el 04.05.2017, Rep. 5872 aveva Persona_3 ceduto alla coniuge e previo frazionamento delle più vaste particelle site in Controparte_2
Manoppello, alla via Tiburtina, identificate in NCT al foglio 3 nn. 603 e 35, ed in forza di paventata cessione non convalidata e successivo possesso ultraventennale, la proprietà dei cespiti intestati all'esponente.
Pertanto, concludeva nel proprio atto affinchè fosse dichiarata la nullità della donazione in questione, riconoscendo la sua proprietà in ordine ai terreni siti in Manoppello alla via Tiburtina Valeria attualmente identificati in Catasto Terreni del detto comune al foglio di mappa 3, particelle 718, di Ha.
0.10.06, e 716, di Ha. 0.06.07 (derivate dal frazionamento delle particelle 38 e 603).
pagina 2 di 5 Si costituiva , il quale dopo aver eccepito la legittimazione attiva dell'attore, ribadiva di CP_1 aver goduto dei terreni de quibus, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione, comportandosi nei confronti di chiunque come il solo e vero proprietario, piantando alberi da frutto, bambù, coltivando ortaggi. Inoltre, sottolineava di aver realizzato uno spiazzo per deposito materiali, provvedendo personalmente alla pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area: tutto questo per oltre 20 anni ovvero dal 1972, avendo parte attrice appurato dello stato dei luoghi solo nel 2017.
Concludeva, pertanto, affinchè fosse dichiarata valida ed efficace la donazione impugnata per intervenuta usucapione, avanzando apposita domanda riconvenzionale.
Anche si costituiva ribadendo la legittimità dell'atto per essersi maturata l'invocata Controparte_2 usucapione ventennale.
Venivano ammesse ed espletate le prove orali, oltre ad una CTU tecnica, al fine di individuare il suolo realmente occupato, anche in ordine alla situazione catastale e di fatto.
Esaurita l'istruttoria e depositate le memorie conclusionali, la causa veniva trattenuta a decisione.
Passando ad esaminare quanto emerso in corso di causa, si osserva quanto segue.
Da un lato, si rivendica la proprietà di una striscia di terreno e, dall'altro, si eccepisce la usucapione dello stesso, come pervenuto a per atto di donazione ovvero dopo aver esercitato il Controparte_2 possesso uti dominus ultraventennale.
Esaminando le dichiarazioni dei testi, in realtà, non può trarsi elementi sufficienti di convincimento al fine del decidere. Questo perché l'oggetto di causa necessita essenzialmente di rilievi oggettivi e metrature precise che difficilmente possono essere sostituite con foto o ricordi visivi (alcuni testi parlano di 50 e poi 70 cm relativamente alla distanza della rete dal palo della luce!!!). La percezione visiva può essere falsata e, per questo, risultare inattendibile.
La disposta CTU si è resa necessaria proprio per ovviare a tale inesattezza e cercare, al contrario, un riscontro oggettivo.
Dalle conclusioni a cui il tecnico è pervenuto, che il GI ritiene di poter fare proprie, appaiono lineari, corrispondenti e tecnicamente ineccepibili.
Il consulente, dopo aver eseguito il rilievo topografico dello stato dei luoghi, ha reperito le mappe satellitari del 1982 e del 2013 e dopo averle sovrapposte alla mappa catastale ha confermato che la lavorazione del terreno di cui alla particella ex 603 (oggi 717) di proprietà dell'attore - almeno dal 1982
e fino al 2013 - si arrestava alla rete metallica presente attualmente sul posto e corrisponde con il pagina 3 di 5 frazionamento n. PE0037713 eseguito il 28.04.2017 da da cui sono derivate le particelle nn. 716 CP_1
e 718, oggetto di causa. Inoltre, ha ribadito che anche medio-tempore 2007-2010 i terreni oggetto del presente giudizio erano recintati, coltivati, disboscati e distinti dall'attuale particella n. 717.
Anche in ordine alle piantumazioni, l'ausiliario agronomo del CTU ha accertato - in ordine agli alberi esistenti sulle particelle 718 e 716 - che “il pioppo nero ha un'età di anni trenta con anno di piantumazione il 1994 e i popolamenti di bambù verde e nero hanno un'età di venticinque anni e messi
a dimora nel 1999”, risultando così confutato l'assunto attoreo circa l'aspetto incolto di tali particelle fino al 2018.
Infine, evadendo il quesito n. 7, il tecnico ha affermato che le transizioni che hanno interessato i terreni oggetto di causa sono quelle evidenziate dalle visure storiche allegate e che il rilievo celerometrico effettuato ha evidenziato la loro collocazione come dagli elaborati grafici allegati, mentre “le immagini
Google Street View prodotte dal sig. non sono condivisibili poiché dalle stesse non si evince Parte_1 un dato metrico e la differenza visiva del posizionamento della recinzione scaturisce dall'orientamento fotografico, in quanto in entrambe le foto allegate dalla medesima parte attrice la rete metallica oggetto di frazionamento è sempre posta in adiacenza, esattamente come risulta dallo stato attuale”.
Ne consegue che dagli atti risulta comprovato che dopo essersi trasferito nel 1971 in Manoppello CP_1
(Pe) alla via Tiburtina in una casa singola di proprietà censita al fol. 3 part. 213 con Parte_2 terreno circostante, almeno dal 1982 delimitò con paletti e recinzione metallica il terreno circostante la predetta abitazione fin dove arrivava la lavorazione della particella 603 di proprietà del sig. Parte_1
Nel corso degli anni successivi ha goduto di quei terreni, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione, comportandosi nei confronti di chiunque come il solo e vero proprietario, piantando albero e coltivando il terreno ed eseguendo la manutenzione ordinaria e straordinaria anche realizzando una strada.
Successivamente, nel 2017, procedeva al frazionamento di quei fondi, mediante la costituzione CP_1 delle particelle 718 e 716 (ex 603) oggetto di causa, acquistando altresì altri terreni da Parte_2 che delimitava con una ulteriore recinzione.
È indubbio che dal 1982 al 2018 abbia esercitato sui fondi in questione il possesso idoneo a far CP_1 maturare il termine ventennale per l'invocata usucapione.
Invero, è lo stesso ad affermare di essere stato in Venezuela fino al 2004 e che solo Parte_1 alla fine dell'anno 2017 veniva a conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio con la quale lo si rendeva edotto dell'apposizione di riserva negli atti catastali.
pagina 4 di 5 La contestazione del possesso avveniva soltanto dopo aver appreso dell'atto di donazione, a modifica allo stato dei luoghi già realizzata da oltre 20 anni ovvero a usucapione maturata ex lege.
Ciò determina la validità dell'atto di donazione per Notar del 4 maggio 2017 rep. Persona_3
5872, trascritto a Pescara 26 maggio 2017 r.p. 4892 – r.g. 7104, intercorso tra e CP_1
. Controparte_2
In guisa che la domanda deve essere necessariamente rigettata con conseguente accoglimento della proposta domanda riconvenzionale avanzata.
Spese come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1)- Rigetta la domanda avanzata da nei confronti di e Parte_1 CP_1
. Controparte_2
2)- In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, avanzata da , accerta e Parte_3 dichiara maturata l'usucapione acquisitiva dei terreni distinti con i numeri di particella 716 e 718 del foglio di mappa n. 3 del CT del Comune di Manoppello e per l'effetto dichiarare l'efficacia e la validità, dell'atto di donazione per Notar del 4 maggio 2017 rep. 5872, trascritto Persona_3
a Pescara 26 maggio 2017 r.p. 4892 – r.g. 7104, intercorso tra esso e . CP_1 Controparte_2
5)- Condanna, per l'effetto, a pagare in favore di e Parte_1 CP_1
le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre a rimborso Controparte_2 forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, nonché al pagamento delle spese per l'espletata CTU.
Così deciso.
Pescara, 21.7.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4470/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANO Parte_1 C.F._1 LAURA, elettivamente domiciliato in VIA L'AQUILA 21 65100 PESCARA presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPINOZZI SONIA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE ABRUZZO N. 32 66100 CHIETI presso il predetto difensore (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPINOZZI SONIA, Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIALE ABRUZZO N. 32 66100 CHIETI presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel merito la domanda è infondata e, pertanto, deve essere necessariamente disattesa con ogni conseguente statuizione.
Preliminarmente, deve necessariamente ricostruirsi la vicenda al fine di poter meglio comprendere i fatti di causa e le rispettive domande.
In primo luogo, parte attrice esponeva di essere proprietaria degli interi appezzamenti di terreno distinti con le particelle nn.603 e 35 del foglio 3 del Comune di Manoppello: proprietà pervenute in forza di successione, come documentate in atti.
Inoltre, la stessa parte sottolineava di aver vissuto in Venezuela sino all'anno 2004 e che per la gestione delle predette proprietà si era avvalsa della collaborazione di e - dopo la sua morte - Controparte_3 del figlio , fino a quella di . Persona_1 Persona_2
Ribadiva, pertanto, di non aver mai perso il possesso e la proprietà di tali beni che erano stati coltivati da terzi.
Tuttavia, alla fine dell'anno 2017, esponeva di aver ricevuto dall'Agenzia delle Parte_1
Entrate – Ufficio del Territorio una comunicazione dell'apposizione di riserva negli atti catastali con l'invito di eseguire alcuni accertamenti tecnici.
Da tale verifica, l'istante appurava che non solo la parte del terreno posta sul confine era stata in parte disboscata e su di essa erano state impiantati dei pomodori, ma anche che la stessa area era stata accorpata al limitrofo fondo di proprietà di , distinto in NCEU al foglio 3, particella 48 CP_1 con l'apposizione di una rete e dei paletti metallici.
Proprio a seguito di tale rilievo, si accertava che la tale modifica veniva effettuata dopo che con CP_1 atto di donazione per possesso a rogito del Notar el 04.05.2017, Rep. 5872 aveva Persona_3 ceduto alla coniuge e previo frazionamento delle più vaste particelle site in Controparte_2
Manoppello, alla via Tiburtina, identificate in NCT al foglio 3 nn. 603 e 35, ed in forza di paventata cessione non convalidata e successivo possesso ultraventennale, la proprietà dei cespiti intestati all'esponente.
Pertanto, concludeva nel proprio atto affinchè fosse dichiarata la nullità della donazione in questione, riconoscendo la sua proprietà in ordine ai terreni siti in Manoppello alla via Tiburtina Valeria attualmente identificati in Catasto Terreni del detto comune al foglio di mappa 3, particelle 718, di Ha.
0.10.06, e 716, di Ha. 0.06.07 (derivate dal frazionamento delle particelle 38 e 603).
pagina 2 di 5 Si costituiva , il quale dopo aver eccepito la legittimazione attiva dell'attore, ribadiva di CP_1 aver goduto dei terreni de quibus, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione, comportandosi nei confronti di chiunque come il solo e vero proprietario, piantando alberi da frutto, bambù, coltivando ortaggi. Inoltre, sottolineava di aver realizzato uno spiazzo per deposito materiali, provvedendo personalmente alla pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area: tutto questo per oltre 20 anni ovvero dal 1972, avendo parte attrice appurato dello stato dei luoghi solo nel 2017.
Concludeva, pertanto, affinchè fosse dichiarata valida ed efficace la donazione impugnata per intervenuta usucapione, avanzando apposita domanda riconvenzionale.
Anche si costituiva ribadendo la legittimità dell'atto per essersi maturata l'invocata Controparte_2 usucapione ventennale.
Venivano ammesse ed espletate le prove orali, oltre ad una CTU tecnica, al fine di individuare il suolo realmente occupato, anche in ordine alla situazione catastale e di fatto.
Esaurita l'istruttoria e depositate le memorie conclusionali, la causa veniva trattenuta a decisione.
Passando ad esaminare quanto emerso in corso di causa, si osserva quanto segue.
Da un lato, si rivendica la proprietà di una striscia di terreno e, dall'altro, si eccepisce la usucapione dello stesso, come pervenuto a per atto di donazione ovvero dopo aver esercitato il Controparte_2 possesso uti dominus ultraventennale.
Esaminando le dichiarazioni dei testi, in realtà, non può trarsi elementi sufficienti di convincimento al fine del decidere. Questo perché l'oggetto di causa necessita essenzialmente di rilievi oggettivi e metrature precise che difficilmente possono essere sostituite con foto o ricordi visivi (alcuni testi parlano di 50 e poi 70 cm relativamente alla distanza della rete dal palo della luce!!!). La percezione visiva può essere falsata e, per questo, risultare inattendibile.
La disposta CTU si è resa necessaria proprio per ovviare a tale inesattezza e cercare, al contrario, un riscontro oggettivo.
Dalle conclusioni a cui il tecnico è pervenuto, che il GI ritiene di poter fare proprie, appaiono lineari, corrispondenti e tecnicamente ineccepibili.
Il consulente, dopo aver eseguito il rilievo topografico dello stato dei luoghi, ha reperito le mappe satellitari del 1982 e del 2013 e dopo averle sovrapposte alla mappa catastale ha confermato che la lavorazione del terreno di cui alla particella ex 603 (oggi 717) di proprietà dell'attore - almeno dal 1982
e fino al 2013 - si arrestava alla rete metallica presente attualmente sul posto e corrisponde con il pagina 3 di 5 frazionamento n. PE0037713 eseguito il 28.04.2017 da da cui sono derivate le particelle nn. 716 CP_1
e 718, oggetto di causa. Inoltre, ha ribadito che anche medio-tempore 2007-2010 i terreni oggetto del presente giudizio erano recintati, coltivati, disboscati e distinti dall'attuale particella n. 717.
Anche in ordine alle piantumazioni, l'ausiliario agronomo del CTU ha accertato - in ordine agli alberi esistenti sulle particelle 718 e 716 - che “il pioppo nero ha un'età di anni trenta con anno di piantumazione il 1994 e i popolamenti di bambù verde e nero hanno un'età di venticinque anni e messi
a dimora nel 1999”, risultando così confutato l'assunto attoreo circa l'aspetto incolto di tali particelle fino al 2018.
Infine, evadendo il quesito n. 7, il tecnico ha affermato che le transizioni che hanno interessato i terreni oggetto di causa sono quelle evidenziate dalle visure storiche allegate e che il rilievo celerometrico effettuato ha evidenziato la loro collocazione come dagli elaborati grafici allegati, mentre “le immagini
Google Street View prodotte dal sig. non sono condivisibili poiché dalle stesse non si evince Parte_1 un dato metrico e la differenza visiva del posizionamento della recinzione scaturisce dall'orientamento fotografico, in quanto in entrambe le foto allegate dalla medesima parte attrice la rete metallica oggetto di frazionamento è sempre posta in adiacenza, esattamente come risulta dallo stato attuale”.
Ne consegue che dagli atti risulta comprovato che dopo essersi trasferito nel 1971 in Manoppello CP_1
(Pe) alla via Tiburtina in una casa singola di proprietà censita al fol. 3 part. 213 con Parte_2 terreno circostante, almeno dal 1982 delimitò con paletti e recinzione metallica il terreno circostante la predetta abitazione fin dove arrivava la lavorazione della particella 603 di proprietà del sig. Parte_1
Nel corso degli anni successivi ha goduto di quei terreni, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione, comportandosi nei confronti di chiunque come il solo e vero proprietario, piantando albero e coltivando il terreno ed eseguendo la manutenzione ordinaria e straordinaria anche realizzando una strada.
Successivamente, nel 2017, procedeva al frazionamento di quei fondi, mediante la costituzione CP_1 delle particelle 718 e 716 (ex 603) oggetto di causa, acquistando altresì altri terreni da Parte_2 che delimitava con una ulteriore recinzione.
È indubbio che dal 1982 al 2018 abbia esercitato sui fondi in questione il possesso idoneo a far CP_1 maturare il termine ventennale per l'invocata usucapione.
Invero, è lo stesso ad affermare di essere stato in Venezuela fino al 2004 e che solo Parte_1 alla fine dell'anno 2017 veniva a conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio con la quale lo si rendeva edotto dell'apposizione di riserva negli atti catastali.
pagina 4 di 5 La contestazione del possesso avveniva soltanto dopo aver appreso dell'atto di donazione, a modifica allo stato dei luoghi già realizzata da oltre 20 anni ovvero a usucapione maturata ex lege.
Ciò determina la validità dell'atto di donazione per Notar del 4 maggio 2017 rep. Persona_3
5872, trascritto a Pescara 26 maggio 2017 r.p. 4892 – r.g. 7104, intercorso tra e CP_1
. Controparte_2
In guisa che la domanda deve essere necessariamente rigettata con conseguente accoglimento della proposta domanda riconvenzionale avanzata.
Spese come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1)- Rigetta la domanda avanzata da nei confronti di e Parte_1 CP_1
. Controparte_2
2)- In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, avanzata da , accerta e Parte_3 dichiara maturata l'usucapione acquisitiva dei terreni distinti con i numeri di particella 716 e 718 del foglio di mappa n. 3 del CT del Comune di Manoppello e per l'effetto dichiarare l'efficacia e la validità, dell'atto di donazione per Notar del 4 maggio 2017 rep. 5872, trascritto Persona_3
a Pescara 26 maggio 2017 r.p. 4892 – r.g. 7104, intercorso tra esso e . CP_1 Controparte_2
5)- Condanna, per l'effetto, a pagare in favore di e Parte_1 CP_1
le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre a rimborso Controparte_2 forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, nonché al pagamento delle spese per l'espletata CTU.
Così deciso.
Pescara, 21.7.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
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