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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. N. 6900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6900/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. Barbara La Bella, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Sangiorgio, giusta procura in C.F._2
atti;
convenuto
Con l'intervento del pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 27/06/2024, premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in Catania il 24/07/2002 dal quale sono nati due figli Controparte_1
1 (nata il [...]) e (nato il [...]), ha chiesto al Tribunale di Persona_1 Per_2
pronunciare la separazione personale dal marito.
La ricorrente ha altresì richiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_2
collocazione prevalente dello stesso presso la propria residenza anagrafica, di ordinare al convenuto il versamento di euro 12.349,51 quale parte di prestito contratto da con la Unicredit Parte_1
spa, il pagamento di un assegno mensile di euro 700,00 quale contributo al mantenimento in favore dei figli e ed ha indicato in ricorso tempi e modalità relativi al diritto di visita del Per_1 Per_2
padre.
Si è costituito in giudizio evidenziando di non opporsi alla separazione Controparte_1
e di voler chiedere la trasformazione del giudizio in separazione consensuale.
Segnatamente, i coniugi hanno versato in atti accordo di separazione consensuale sottoscritto da entrambi ove hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare ed hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale con omologa della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Disporre che il figlio minorenne venga affidato ai genitori in modo condiviso, con Per_2
collocazione prevalente dello stesso presso la residenza anagrafica della odierna ricorrente, sita in
Sant'Agata Li Battiati via Antonino di San Giuliano n. 47 int. 14;
2) In ordine al prestito contratto dalla odierna ricorrente con la Unicredit spa con decorrenza dal mese di giugno 2022 e con scadenza ad ottobre 2027 e per il quale la stessa versa € 250,00 mensili, disporre che il sig. restituisca alla signora l'importo complessivo di € 3.750,00 CP_1 Pt_1
(tremilasettecentocinquanta, pari al 50% delle rate mensili di € 250,00 già pagate dalla ricorrente dal mese di giugno 2022 al mese di dicembre 2024 (30 mesi per € 125,00), versandole il citato importo di € 3750,00 entro e non oltre il mese di dicembre 2025. Disporre, altresì, che da gennaio
2025 e fino alla scadenza del prestito, che avverrà nel mese di ottobre 2027, il sig. versi CP_1 alla signora € 125,00 mensili, in modo che la signora continui a pagare alla Unicredit Pt_1 Pt_1
le rate del suindicato prestito per intero, recuperando mensilmente il 50% di ogni rata dal sig.
. CP_1
Disporre, infine, che la ricorrente rinunci alle ulteriori somme pregresse e agli interessi maturati e maturandi.
3) In ordine al contributo al mantenimento da parte del signor in favore dei figli Controparte_1
e disporre che lo stesso versi alla signora un assegno mensile di € 600,00 Per_1 Per_2 Pt_1
2 (seicento), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente della ricorrente già noto al sig. e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici CP_1
Istat, oltre alle spese che lo stesso già affronta per i figli (quali il costo del cellulare dei figli, internet di casa e la scuola calcio) ed oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50% ciascuno.
4) In ordine all'assegno unico per i figli, disporre che lo stesso venga percepito al 50% tra i ricorrenti, come per legge.
5) Disporre che il padre stia con il figlio due volte a settimana e la domenica alternata al Per_2
sabato e che, durante le vacanze estive, stia con il Padre 15 giorni, anche non consecutivi, Per_2
da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
disporre, inoltre, che per le vacanze natalizie e pasquali il minore trascorra con il padre un anno il 24 dicembre e il 31 dicembre e il lunedì di
Pasquetta e l'anno successivo il 25 dicembre e l'1 gennaio e la domenica di Pasqua;
salvo diversi accordi tra i coniugi.
6) Le parti sono economicamente indipendenti e, quindi, disporre che nessun assegno di mantenimento è dovuto reciprocamente.
7) Disporre che le parti prestino il proprio consenso sin d'ora a favore dell'altro al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
8) Fatta eccezione per quanto convenuto nel presente ricorso, i ricorrenti non hanno più nulla a pretendere reciprocamente, avendo già regolamentato i loro rapporti patrimoniali.
9) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti”.
All'udienza del 27 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno chiesto concordemente la trasformazione del rito in consensuale come da accordo già sottoscritto dalle parti, con rinuncia alla comparizione personale in udienza, ed hanno chiesto la decisione della causa.
Il giudice delegato, preso atto delle richieste delle parti, ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., ha mandato gli atti al PM per le sue conclusioni ed ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Il p.m. nulla ha opposto.
Nel merito, il Collegio ritiene che il superiore accordo sia meritevole di accoglimento, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o alle esigenze della prole.
3 Le spese vanno compensate, stante la conclusione congiunta del procedimento ed in conformità alla richiesta formulata dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6900/2024 R.G.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
28/05/1979 e , nato a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni indicate in parte motiva;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Catania (atto n. 511, parte 2, serie A, anno 2002);
Compensa le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 09/05/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6900/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. Barbara La Bella, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Sangiorgio, giusta procura in C.F._2
atti;
convenuto
Con l'intervento del pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 27/06/2024, premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in Catania il 24/07/2002 dal quale sono nati due figli Controparte_1
1 (nata il [...]) e (nato il [...]), ha chiesto al Tribunale di Persona_1 Per_2
pronunciare la separazione personale dal marito.
La ricorrente ha altresì richiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_2
collocazione prevalente dello stesso presso la propria residenza anagrafica, di ordinare al convenuto il versamento di euro 12.349,51 quale parte di prestito contratto da con la Unicredit Parte_1
spa, il pagamento di un assegno mensile di euro 700,00 quale contributo al mantenimento in favore dei figli e ed ha indicato in ricorso tempi e modalità relativi al diritto di visita del Per_1 Per_2
padre.
Si è costituito in giudizio evidenziando di non opporsi alla separazione Controparte_1
e di voler chiedere la trasformazione del giudizio in separazione consensuale.
Segnatamente, i coniugi hanno versato in atti accordo di separazione consensuale sottoscritto da entrambi ove hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare ed hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale con omologa della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Disporre che il figlio minorenne venga affidato ai genitori in modo condiviso, con Per_2
collocazione prevalente dello stesso presso la residenza anagrafica della odierna ricorrente, sita in
Sant'Agata Li Battiati via Antonino di San Giuliano n. 47 int. 14;
2) In ordine al prestito contratto dalla odierna ricorrente con la Unicredit spa con decorrenza dal mese di giugno 2022 e con scadenza ad ottobre 2027 e per il quale la stessa versa € 250,00 mensili, disporre che il sig. restituisca alla signora l'importo complessivo di € 3.750,00 CP_1 Pt_1
(tremilasettecentocinquanta, pari al 50% delle rate mensili di € 250,00 già pagate dalla ricorrente dal mese di giugno 2022 al mese di dicembre 2024 (30 mesi per € 125,00), versandole il citato importo di € 3750,00 entro e non oltre il mese di dicembre 2025. Disporre, altresì, che da gennaio
2025 e fino alla scadenza del prestito, che avverrà nel mese di ottobre 2027, il sig. versi CP_1 alla signora € 125,00 mensili, in modo che la signora continui a pagare alla Unicredit Pt_1 Pt_1
le rate del suindicato prestito per intero, recuperando mensilmente il 50% di ogni rata dal sig.
. CP_1
Disporre, infine, che la ricorrente rinunci alle ulteriori somme pregresse e agli interessi maturati e maturandi.
3) In ordine al contributo al mantenimento da parte del signor in favore dei figli Controparte_1
e disporre che lo stesso versi alla signora un assegno mensile di € 600,00 Per_1 Per_2 Pt_1
2 (seicento), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente della ricorrente già noto al sig. e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici CP_1
Istat, oltre alle spese che lo stesso già affronta per i figli (quali il costo del cellulare dei figli, internet di casa e la scuola calcio) ed oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50% ciascuno.
4) In ordine all'assegno unico per i figli, disporre che lo stesso venga percepito al 50% tra i ricorrenti, come per legge.
5) Disporre che il padre stia con il figlio due volte a settimana e la domenica alternata al Per_2
sabato e che, durante le vacanze estive, stia con il Padre 15 giorni, anche non consecutivi, Per_2
da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
disporre, inoltre, che per le vacanze natalizie e pasquali il minore trascorra con il padre un anno il 24 dicembre e il 31 dicembre e il lunedì di
Pasquetta e l'anno successivo il 25 dicembre e l'1 gennaio e la domenica di Pasqua;
salvo diversi accordi tra i coniugi.
6) Le parti sono economicamente indipendenti e, quindi, disporre che nessun assegno di mantenimento è dovuto reciprocamente.
7) Disporre che le parti prestino il proprio consenso sin d'ora a favore dell'altro al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
8) Fatta eccezione per quanto convenuto nel presente ricorso, i ricorrenti non hanno più nulla a pretendere reciprocamente, avendo già regolamentato i loro rapporti patrimoniali.
9) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti”.
All'udienza del 27 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno chiesto concordemente la trasformazione del rito in consensuale come da accordo già sottoscritto dalle parti, con rinuncia alla comparizione personale in udienza, ed hanno chiesto la decisione della causa.
Il giudice delegato, preso atto delle richieste delle parti, ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., ha mandato gli atti al PM per le sue conclusioni ed ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Il p.m. nulla ha opposto.
Nel merito, il Collegio ritiene che il superiore accordo sia meritevole di accoglimento, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o alle esigenze della prole.
3 Le spese vanno compensate, stante la conclusione congiunta del procedimento ed in conformità alla richiesta formulata dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6900/2024 R.G.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
28/05/1979 e , nato a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni indicate in parte motiva;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Catania (atto n. 511, parte 2, serie A, anno 2002);
Compensa le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 09/05/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
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