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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/11/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 390 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2024, promosso da: (P. I.V.A. Parte_1
) P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. SCHIAFFINO ANNA, Avv. MENCHINI SERGIO DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. ROBERTO BOTTIGLIONI DOMICILIO ELETTO: c/o studio legale PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
* * * * * * * * * * * * Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Tutte le parti attuali hanno formulato le loro conclusioni definitive come da rispettive note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 07/10/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, all'esito di tale udienza, ha assunto riserva in data 08.10.2025 e, sciogliendo la riserva con ordinanza depositata in data 30/10/2025 ha trattenuto la causa in decisione (c.d. rito Cartabia). Nella medesima data il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello informatico che lo scrivente ha predisposto, mutuando una virtuosa prassi condivisa anche da altri Tribunali, in funzione di attuazione del principio di ragionevole durata del processo e del principio di economia processuale – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice-opponente Parte_1 Parte_1
– premesso: che in data 28.02.2024 parte convenuta-opposta
[...]
“ (d'ora innanzi anche “ Controparte_1 CP_1
) le aveva notificato atto di precetto per obblighi di fare ove le intimava di “cancellare
[...] dall'insegna la parola ” allegando quale titolo esecutivo la sentenza n. 612/2023 Pt_1 del Tribunale della Spezia, pubblicata in data 11.09.2023, passata in giudicato per mancato appello entro il termine di legge;
che la citata sentenza aveva condannato l'attuale parte attrice-opponente a cancellare dall'insegna del ristorante le parole “ Pt_2
[...
[...] ” in conformità all'obbligazione contrattualmente assunta in data 23.09.2019; di
[...] sostenere, in sostanza, l'inesistenza del diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, per via della ipotizzata avvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto l'opponente avrebbe, a suo dire, dato esecuzione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, al titolo esecutivo, eliminando dall'insegna del ristorante le parole “ ” ed inserendovi la ragione sociale della società ossia “ Parte_2 [...]
; di aver, più precisamente, entro il Parte_1 termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale della Spezia n.
612/2023, eliminato dall'insegna le parole ” così eseguendo in modo Parte_2 esatto la sentenza citata;
di aver, successivamente, esposto una nuova insegna, ossia quella attuale, che riproduce letteralmente la ragione sociale della società opponente:
“RISTORANTE CAPANNINA CICCIO di;
di eccepire che “il Persona_1 Pt_1
Giudice ha condannato , a eliminare Parte_3 dall'insegna la scritta ” ovverosia le due parole che, unite, risultavano tali da Parte_2 identificare anche il luogo in cui si trova il ristorante”, affermando così che avendo eliminato l'unione delle due parole e cambiando l'insegna da ” a “ Parte_2 [...]
” avrebbe pienamente dato esecuzione alla Parte_3 sentenza – proponeva opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c..
Su tali premesse, chiedeva, nel merito: “dichiarare che l'opponente, cancellando le parole
“ ” dalla propria insegna, ha dato regolare esecuzione alla condanna di cui Parte_2 alla sentenza del Tribunale della Spezia n. 612/2023 e che non è tenuta ad alcun ulteriore adempimento, con conseguente inefficacia del precetto notificato in data 16 febbraio
2024”; con condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e vittoria di spese di lite.
parte convenuta-opposta, “ Controparte_1
si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione per motivi sintetizzabili come Pt_3 segue: il chiaro tenore letterale della sentenza allegata quale titolo esecutivo all'atto di precetto esclude la fondatezza dell'opposizione, potendo l'opposizione ad un'esecuzione, minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, essere fondata unicamente ed esclusivamente su motivi che si traducano nella inesistenza del titolo o nella sussistenza di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale, estintivi o modificativi del diritto sancito nel titolo;
l'interferenza con il diritto del “ ad utilizzare nella Parte_3 propria insegna l'intera ragione sociale costituisce argomento che, per quanto
3 inconsistente, avrebbe potuto e dovuto essere addotto nel giudizio civile esitato nella sentenza citata oppure quale motivo di appello avverso la medesima;
consentire al
“ di utilizzare nella propria insegna il patronimico “ ” equivarrebbe Parte_3 Pt_1
a vanificare la sentenza in questione poiché è proprio tale patronimico ad ingenerare confusione nella clientela, facendo presupporre che, accanto allo storico e rinomato ristorante di Bocca di Magra, continui tuttora ad esistere, come in passato, un analogo ristorante sito in Marina di Carrara, gestito dalla medesima persona, ossia CP_1 così come è accaduto fino a quando a è subentrato CP_1 Parte_3
Chiedeva pertanto il rigetto della spiegata opposizione, con condanna al risarcimento ex art. 69 comma 3 c.p.c. ed alla refusione delle spese di lite.
OSSERVA
Il quadro normativo e giurisprudenziale sull'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (segnatamente qualora passato in cosa giudicata) eseguita dal giudice investito dell'opposizione esecutiva (o dal giudice dell'esecuzione).
Il tema dei limiti dell'interpretazione testuale ed extratestuale del titolo esecutivo giudiziale operata dal giudice dell'opposizione esecutiva (e dal giudice dell'esecuzione) ha conosciuto un'evoluzione giurisprudenziale che si può sommariamente tratteggiare nei termini seguenti.
Il fondamento normativo è costituito dall'articolo 474 del codice di procedura civile rubricato «Titolo esecutivo» ai cui sensi: «L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (…)».
Il possesso dei predetti requisiti costituisce dunque la condizione imprescindibile per l'attuazione coattiva del diritto del creditore.
In generale può ritenersi che un diritto è certo quando la sua esistenza è documentata nel titolo esecutivo, mentre un diritto è liquido se è determinato o determinabile.
Conseguentemente il credito è certo e liquido nel caso in cui il documento-titolo sia autosufficiente perché idoneo ad attestarne tanto l'esistenza quanto il contenuto.
4 Per contro, nel diverso caso di non autosufficienza del documento titolo, si apre la questione della possibilità e dei limiti della cosiddetta interpretazione extratestuale del titolo ossia dell'integrazione mediante elementi estrinseci al titolo medesimo.
Prima del 2022, non vi era un orientamento consolidato che identificasse i canoni ermeneutici da utilizzare per l'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali quando azionati quali titoli esecutivi giudiziali.
Dalla copiosa giurisprudenza che affrontava la tematica potevano desumersi alcuni criteri generali secondo cui il titolo esecutivo giudiziale deve essere interpretato:
- in base al suo contenuto letterale e dunque tenendo conto non solo del dispositivo ma anche della motivazione secondo un canone ermeneutico definibile quale interpretazione sistematica interna al documento-titolo e volta a interpretare le sue diverse parti le une per mezzo delle altre (e così il dispositivo per mezzo della motivazione e viceversa;
le varie parti della motivazione: le une per mezzo delle altre);
- solo nei casi in cui il contenuto letterale non si riveli dirimente è possibile procedere ad una integrazione extratestuale del titolo esecutivo, operazione consentita entro precisi limiti individuati dalla giurisprudenza (con il contributo della dottrina specialistica);
- laddove l'integrazione extratestuale non sia sufficiente, non è possibile in indagare la volontà del giudice poiché il titolo esecutivo in tanto può svolgere la sua funzione in quanto consente l'attuazione forzosa di un diritto determinato o determinabile in virtù di dati certi e incontestati tra le parti poiché acquisiti al processo di formazione del titolo esecutivo;
- l'interpretazione della sentenza costituente titolo esecutivo eseguita dal giudice investito dall'opposizione esecutiva (o dal giudice dell'esecuzione) si risolveva in un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità solo se sianoviolati i criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti della cosa giudicata o se il procedimento interpretativo seguito non sia immune da vizi logici o errori di diritto;
- la sentenza, quando azionata come titolo esecutivo, non opera come decisione della lite, avendo la diversa funzione di porre in esecuzione un comando già definito e indiscutibile del quale occorre solo delimitare i confini di operatività.
5 Nell'anno 2022, il quadro interpretativo di riferimento è mutato, poiché la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha pronunciato una sentenza in cui ha enunciato criteri giuridici sintetizzati nelle seguenti massime:
“Il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, dell'art. 2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell'art.
366, comma 1, n. 6, c.p.c., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione, nonché dell'eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l'interpretazione del giudicato”.
“In tema di giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove risulti denunciata la violazione dell'art. 29091 c.c., con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l'accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per
l'accertamento della legittimità degli atti esecutivi”. (Cass., Sez. U -
, Sentenza n. 5633 del 21/02/2022 (Rv. 664034 - 01).
Le ricadute di questo recente orientamento possono così sintetizzarsi: il giudice dell'opposizione esecutiva (o il giudice dell'esecuzione) deve verificare se il titolo esecutivo di formazione giudiziale è passato in giudicato poiché in tal caso all'interpretazione dello stesso dovrà procedere ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi.
In applicazione di questi principi, in caso di titolo esecutivo giudiziale passato in cosa giudicata il Giudice dell'opposizione esecutiva è tenuto ad interpretare il testo del provvedimento facendo applicazione dell'art. 12 delle preleggi, in particolare:
“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore” (in questo caso l'intenzione del Giudice che ha emesso il provvedimento costituente titolo esecutivo). Le criticità connesse alla citata pronuncia possono così sintetizzarsi:
la più accorta dottrina/giurisprudenza di merito non ritiene condivisibile la tesi secondo cui, se il titolo esecutivo è costituito da una sentenza passata in giudicato, esso non configura un fatto da riscontrare ma si trasforma in un “valore giuridico” perché somministra la regula iuris che va applicata al caso concreto;
il titolo esecutivo è condizione dell'azione e presupposto estrinseco del processo di esecuzione forzata indipendentemente dal fatto che sia giudiziale o stragiudiziale, posto che una differenziazione fra titoli esecutivi non sembra trovare fondamento nell'articolo
474 cpc;
l'opposizione esecutiva guarda alla sentenza passata in giudicato azionata come titolo esecutivo esclusivamente per valutare se ed in che misura quest'ultima consentisse l'instaurazione del processo di esecuzione forzata minacciato;
“che la sentenza passata in giudicato ed azionata quale titolo esecutivo non esaurisca
l'oggetto delle opposizioni esecutive finalizzate ad accertare la sussistenza e la misura del credito si ricava, sotto altro profilo, anche dal fatto che, ai fini e per gli effetti dell'articolo
615 c.p.c., il debitore può contestare la sussistenza del credito esclusivamente deducendo il verificarsi di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale sopravvenuti al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato” (enfasi aggiunta).
La fattispecie concreta.
Nella scrittura in data 29.03.2019 si legge testualmente quanto segue: «Spett.le
Ristorante Ciccio di OR ND e c. Sas Via Fabbricotti 71 Bocca Di Magra - Il sottoscritto , nella sua qualità, si impegna a cancellare l'insegna Parte_3 Pt_2
entro il 31 dicembre 2019 in modo da poter comunicare la modifica dell'insegna
[...] stessa a guide ed elenchi commerciali - Sarzana 29 Marzo 2019»
La sentenza n. 612/2023 del Tribunale della Spezia, pubblicata in data
11.09.2023, passata in cosa giudicata per mancato appello, chiariva alcuni punti nodali:
1) la controversia non verteva sull'utilizzazione dell'insegna ma era controversia di diritto (civile) comune sull'accertamento dell'inadempimento ad un'obbligazione contrattuale e sulla condanna all'adempimento: «Ciò che viene contestato è un
7 mancato rispetto degli obblighi assunti tra le parti e non un indebito utilizzo del segno distintivo» (sentenza cit., pag. 5);
2) sussisteva la legittimazione passiva della societa' convenuta “
[...] perche' dalla Parte_3 interpretazione sistematica dell'atto emerge che ha firmato Parte_3
l'impegno in qualita' di rappresentante legale della suddetta societa': «
Orbene, è necessaria un'analisi del contesto nel quale tale impegno è stato assunto, tenendo cioè presente:-che nell'atto notarile di compravendita dell'immobile ove è esercitato il ristorante di Marina di Carrara alienato dall'attrice alla società Credit Agricole, compariva in qualità di rappresentante Parte_3 legale della convenuta che si dichiarava parte utilizzatrice (dell'immobile); - che contestualmente (con il medesimo atto) alla compravendita la Credit Agricole e la convenuta stipulavano contratto di locazione finanziaria dell'immobile già dell'attrice; in tale circostanza compariva quale rappresentante Parte_3 legale, socio accomandatario del “ ”; - alla luce di Parte_3 tale circostanza deve essere interpretato l'impegno firmato concluso il 29 marzo
2019 - e cioè lo stesso giorno del rogito - in cui si legge: «Il signor Parte_3 nella sua qualità, si impegna»; la qualità la quale si fa riferimento deve necessariamente essere ritenuta quella di rappresentante legale della società non avendo altrimenti l'impegno significato alcuno» (sentenza cit., pag. 6, 7);
3) la fonte della obbligazione non era una promessa unilaterale ma un contratto dovendosi l'impegno interpretare (in conformità al contesto in cui era inserito) come clausola contrattuale di una più ampia operazione negoziale complessa: « Orbene, come già esposto al punto precedente, bisogna considerare nel suo complesso la vicenda intercorsa tra la società attrice e quella convenuta;
inserendo l'impegno in tale contesto: deve, pertanto, ritenersi che la rimozione dell'insegna non sia oggetto di una promessa ex art. 1987 c.c., ma costituisca una delle obbligazioni assunte dalla società convenuta nell'ambito della vicenda contrattuale» (sottolineato e grassetto aggiunti) (sent. cit., pag. 7).
4) in applicazione del principio giuridico riconducibile al broccardo latino “in claris non fit interpretatio” per dirimere la controversia era sufficiente l'interpretazione letterale poiché il testo contrattuale era chiaro: «E' pacifico che la parte convenuta non abbia adempiuto all'obbligo assunto con la scrittura del 23/09/2019, non avendo rimosso l'insegna o cancellato dalla medesima le parole . Parte_2
L'obbligo, infatti, era previsto in modo chiaro: l'intenzione delle parti emerge dal
8 tenore letterale, inequivocabile, della scrittura. Cancellare l'insegna Pt_2
significa eliminare dall'insegna identificativa del luogo dove il ristorante si
[...] trova proprio quelle parole. Del resto, il principio “in claris non fit interpretatio” si applica quando, come nel caso di specie, la comune intenzione dei contraenti sia chiara, e non sussistano ulteriori ed esterni indici rivelatori di una diversa volontà dei contraenti. Alla luce di quanto sopra appare evidente che l'aggiunta delle parole
DI RA (dopo le parole ) non concreta adempimento Parte_2 dell'impegno assunto sicché la convenuta deve essere condannata ad adempiere al proprio obbligo» (enfasi aggiunta) (sent. cit., pagg. 7, 8).
Conseguentemente, la sentenza citata: «accerta(va) l'inadempimento della società
“ all'obbligazione assunta con Parte_3 scrittura del 29 Marzo 2019 e per l'effetto condanna (va) la predetta società (…) ad ottemperare alla stessa entro giorni 60».
Da quanto sopra sintetizzato emerge che, nella presente fattispecie concreta, il documento-titolo esecutivo (nella specie: giudiziale passato in cosa giudicata) è autosufficiente poiché idoneo, in concreto, ad attestare tanto l'esistenza quanto il contenuto del diritto di credito (nella specie: ad una prestazione di facere specifico).
Conseguentemente, il diritto di credito (nella specie: ad una prestazione di facere specifico) risulta certo e liquido.
L'autosufficienza del documento-titolo nonché la certezza e liquidità del diritto di credito (nella specie: ad una prestazione di facere specifico) costituiscono nella specie fatti pacifici poiché non contestati da parte opponente (in questa sede ricorrente per la sospensiva).
Per contro, parte opponente ha tentato di sostenere che il titolo esecutivo sarebbe stato superato da un fatto sopravvenuto (alla formazione del titolo giudiziale) al quale ha attribuito efficacia estintiva del diritto consacrato nel titolo.
Tale fatto sopravvenuto sarebbe costituito dall'avvenuto adempimento, entro il termine di sessanta giorni, alla citata sentenza mediante rimozione delle parole Pt_2
dall'insegna del c.d. sito in Marina di Carrara.
[...] Parte_3
Tale assunto appare manifestamente fuorviante in quanto suggestivo e non condivisibile.
9 Parte attrice-opponente deduce (e per altro verso ammette) di aver, successivamente alla citata condotta, in quel momento idonea a costituire adempimento alla sentenza, sostituito la vecchia insegna con una nuova insegna che riproduce interamente la ragione sociale della società ove è contenuta la parola . Pt_1
Orbene tale successiva condotta, da ritenersi accertata poiché confessata o comunque ammessa dalla stessa parte opponente in quanto dalla medesima dedotta e in ogni caso pacifica tra le parti, appare qualificabile come inadempimento al comando imposto dalla sentenza in questione.
Infatti, la sentenza allegata, quale titolo esecutivo, all'atto di precetto ha chiarito inequivocabilmente che il contenuto della obbligazione contrattuale assunta consisteva nella eliminazione permanente dall'insegna di entrambe le parole . Parte_2
Conseguentemente, la successiva reintroduzione, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni assegnato nella sentenza, nell'insegna della parola ha integrato Pt_1 una condotta costituente inadempimento alla sentenza di condanna sia perché
l'obbligazione aveva ad oggetto l'eliminazione di entrambe le parole in questione (e non di una sola delle medesime) sia perché l'eliminazione, per costituire effettivo adempimento, deve ovviamente essere permanente e perpetua (almeno fino ad eventuale nuovo e diverso accordo tra le parti), posto che un adempimento meramente temporaneo costituisce in realtà inadempimento.
Costituisce infatti ius receptum il principio che l'inesatto adempimento integra in ogni caso la fattispecie dell'inadempimento, ragion per cui l'adempimento richiede un'esecuzione della prestazione esatta da ogni punto di vista e quindi, segnatamente, sia sul piano del contenuto della prestazione sia sul piano cronologico.
Le considerazioni svolte da parte opponente sull'uso della (intera) ragione sociale nell'insegna appaiono inconferenti poiché, come manifestamente chiarito nella citata sentenza (passata in cosa giudicata), la controversia con la medesima definita non verte sull'uso dell'insegna quale segno distintivo (né tantomeno sull'utilizzo della ragione sociale all'interno dell'insegna) bensì sull'accertamento dell'esatto contenuto di un'obbligazione contrattuale e dell'inadempimento alla stessa e sulla conseguente condanna all'esatto adempimento, trattandosi di controversia di diritto civile comune in materia di inadempimento contrattuale.
10 In applicazione dei criteri ermeneutici di cui all'art. 12 delle Preleggi, risulta chiaro come l'intenzione delle parti, così come quella del Tribunale della Spezia nell'accogliere la domanda proposta da , sia quella di inibire Controparte_1 all'odierno opponente l'utilizzo di un'insegna che possa generare confusione fra i due ristoranti, suscettibile di indurre a ritenere una continuità con la precedente gestione tenuta dal padre dell'amministratore della società . Controparte_1
In altre parole, come condivisibilmente sostenuto da parte convenuta opposta <<consentire al “ di utilizzare nella propria insegna il patronimico parte_3< i>
“ ” equivarrebbe a vanificare la sentenza in questione poiché è proprio tale Pt_1 patronimico ad ingenerare confusione nella clientela, facendo presupporre che, accanto allo storico e rinomato ristorante di Bocca di Magra, continui tuttora ad esistere, come in passato, un analogo ristorante sito in Marina di Carrara, gestito dalla medesima persona, ossia così come è accaduto fino a quando a è subentrato CP_1 CP_1
. Parte_3
Di conseguenza, si ritiene che il titolo esecutivo rechi un obbligo di eliminare qualsiasi riferimento alla precedente gestione e non alla semplice combinazione delle parole “ Pt_2
”.
[...]
Ai sensi dell'art. 1181 c.c., “Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente”.
Questo principio è stato esplicitato dalla giurisprudenza di legittimità: “Nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cassazione civile sez. III, 29/10/2025 n. 28643).
Nel caso di specie, l'opponente non ha esattamente adempiuto all'obbligazione assunta, come fissata nel titolo esecutivo, ma sembra aver tenuto una condotta di fatto elusiva del preciso e specifico comando impartito nella sentenza, semplicemente eliminando dall'insegna la scritta “ ” e, successivamente alla scadenza del termine per Parte_2
l'adempimento assegnato in sentenza, inserendo, in luogo della stessa, l'intera ragione sociale della società ossia “ Parte_3
Tale argomento, benché suggestivo, non coglie nel segno.
Infatti, la sentenza del Tribunale della Spezia, costituente titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, disciplina, ponendo una specifica regula juris per la fattispecie concreta, l'esatto contenuto che l'insegna del ristorante de quo deve avere (rectius:
11 l'esatto contenuto che non deve avere: ossia non deve contenere le parole Pt_2
”).
[...]
Tale sentenza sancisce il contenuto di un'obbligazione di fonte contrattuale di diritto civile comune assunta dalle parti con la quale l'utilizzo, nell'insegna, della ragione sociale della società nulla ha a che vedere, apparendo modalità che di fatto e surrettiziamente reintroduce, successivamente alla scadenza del termine di sessanta giorni indicato in sentenza, la parola ” nell'insegna, in violazione del precetto contenuto nel più Pt_1 volte citato titolo esecutivo giudiziale.
Di conseguenza, il motivo di opposizione risulta infondato e non può che essere rigettato.
Sulle Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase
è denominata "Fase istruttoria e/o di trattazione". La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte
(Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020; Cass. n. 4698 del 2019)” (Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n.25711).
Le spese processuali relative al presente giudizio di merito, poste, in applicazione del principio giuridico della soccombenza, a carico dell'opponente, da rifondere in favore di parte opposta, sono liquidate in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
12 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data
03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate
“Tabelle parametri forensi”, valore indeterminato di complessità bassa, relativamente ai
“procedimenti di cognizione innanzi al tribunale”, nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
Relativamente alla fase cautelare, secondo un principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità “nel regime successivo alla novella introdotta con la l. n. 80 del 2005, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12898, Cassazione civile sez. I, 02/09/2022, n.25927).
Tale principio di diritto è applicabile anche nel caso in cui il reclamo abbia accolto l'istanza cautelare, pertanto, questo Giudice deve decidere anche sulle spese legali relative alla fase cautelare, in considerazione della soccombenza globale nella lite.
Le spese processuali relative alla fase cautelare di prime cure sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e quelle relative al reclamo, poste, in ossequio al principio della soccombenza, a carico dell'opponente, da rifondere in favore di parte opposta sono liquidate, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U.,
Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i. tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, valore indeterminato di complessità bassa, relativamente ai “procedimenti cautelari”, nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA, nel merito, l'opposizione;
2. DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, NN “
[...]
(P. I.V.A. ), nella Parte_3 P.IVA_1
13 persona del suo rappresentante legale pro tempore, a rifondere a
[...] le spese processuali, relative al presente Controparte_1 giudizio di merito, che liquida in Euro 7.616,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
3. DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, NN
[...]
(P. I.V.A. ), nella Parte_3 P.IVA_1 persona del suo rappresentante legale pro tempore, a rifondere a
[...]
, le spese processuali, relative alla fase Controparte_1 cautelare di prime cure in corso di causa, che liquida in Euro 5.213,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
4. DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, NN
[...]
(P. I.V.A. ), nella Parte_3 P.IVA_1 persona del suo rappresentante legale pro tempore, a rifondere a
[...]
, le spese processuali, relative alla fase del Controparte_1 reclamo cautelare in corso di causa, che liquida in Euro 5.213,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Massa, 18/11/2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Articolo 2909 codice civile: Cosa giudicata. - «L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa»
6
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 390 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2024, promosso da: (P. I.V.A. Parte_1
) P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. SCHIAFFINO ANNA, Avv. MENCHINI SERGIO DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. ROBERTO BOTTIGLIONI DOMICILIO ELETTO: c/o studio legale PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
* * * * * * * * * * * * Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Tutte le parti attuali hanno formulato le loro conclusioni definitive come da rispettive note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 07/10/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, all'esito di tale udienza, ha assunto riserva in data 08.10.2025 e, sciogliendo la riserva con ordinanza depositata in data 30/10/2025 ha trattenuto la causa in decisione (c.d. rito Cartabia). Nella medesima data il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello informatico che lo scrivente ha predisposto, mutuando una virtuosa prassi condivisa anche da altri Tribunali, in funzione di attuazione del principio di ragionevole durata del processo e del principio di economia processuale – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice-opponente Parte_1 Parte_1
– premesso: che in data 28.02.2024 parte convenuta-opposta
[...]
“ (d'ora innanzi anche “ Controparte_1 CP_1
) le aveva notificato atto di precetto per obblighi di fare ove le intimava di “cancellare
[...] dall'insegna la parola ” allegando quale titolo esecutivo la sentenza n. 612/2023 Pt_1 del Tribunale della Spezia, pubblicata in data 11.09.2023, passata in giudicato per mancato appello entro il termine di legge;
che la citata sentenza aveva condannato l'attuale parte attrice-opponente a cancellare dall'insegna del ristorante le parole “ Pt_2
[...
[...] ” in conformità all'obbligazione contrattualmente assunta in data 23.09.2019; di
[...] sostenere, in sostanza, l'inesistenza del diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, per via della ipotizzata avvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto l'opponente avrebbe, a suo dire, dato esecuzione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, al titolo esecutivo, eliminando dall'insegna del ristorante le parole “ ” ed inserendovi la ragione sociale della società ossia “ Parte_2 [...]
; di aver, più precisamente, entro il Parte_1 termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale della Spezia n.
612/2023, eliminato dall'insegna le parole ” così eseguendo in modo Parte_2 esatto la sentenza citata;
di aver, successivamente, esposto una nuova insegna, ossia quella attuale, che riproduce letteralmente la ragione sociale della società opponente:
“RISTORANTE CAPANNINA CICCIO di;
di eccepire che “il Persona_1 Pt_1
Giudice ha condannato , a eliminare Parte_3 dall'insegna la scritta ” ovverosia le due parole che, unite, risultavano tali da Parte_2 identificare anche il luogo in cui si trova il ristorante”, affermando così che avendo eliminato l'unione delle due parole e cambiando l'insegna da ” a “ Parte_2 [...]
” avrebbe pienamente dato esecuzione alla Parte_3 sentenza – proponeva opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c..
Su tali premesse, chiedeva, nel merito: “dichiarare che l'opponente, cancellando le parole
“ ” dalla propria insegna, ha dato regolare esecuzione alla condanna di cui Parte_2 alla sentenza del Tribunale della Spezia n. 612/2023 e che non è tenuta ad alcun ulteriore adempimento, con conseguente inefficacia del precetto notificato in data 16 febbraio
2024”; con condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e vittoria di spese di lite.
parte convenuta-opposta, “ Controparte_1
si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione per motivi sintetizzabili come Pt_3 segue: il chiaro tenore letterale della sentenza allegata quale titolo esecutivo all'atto di precetto esclude la fondatezza dell'opposizione, potendo l'opposizione ad un'esecuzione, minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, essere fondata unicamente ed esclusivamente su motivi che si traducano nella inesistenza del titolo o nella sussistenza di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale, estintivi o modificativi del diritto sancito nel titolo;
l'interferenza con il diritto del “ ad utilizzare nella Parte_3 propria insegna l'intera ragione sociale costituisce argomento che, per quanto
3 inconsistente, avrebbe potuto e dovuto essere addotto nel giudizio civile esitato nella sentenza citata oppure quale motivo di appello avverso la medesima;
consentire al
“ di utilizzare nella propria insegna il patronimico “ ” equivarrebbe Parte_3 Pt_1
a vanificare la sentenza in questione poiché è proprio tale patronimico ad ingenerare confusione nella clientela, facendo presupporre che, accanto allo storico e rinomato ristorante di Bocca di Magra, continui tuttora ad esistere, come in passato, un analogo ristorante sito in Marina di Carrara, gestito dalla medesima persona, ossia CP_1 così come è accaduto fino a quando a è subentrato CP_1 Parte_3
Chiedeva pertanto il rigetto della spiegata opposizione, con condanna al risarcimento ex art. 69 comma 3 c.p.c. ed alla refusione delle spese di lite.
OSSERVA
Il quadro normativo e giurisprudenziale sull'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (segnatamente qualora passato in cosa giudicata) eseguita dal giudice investito dell'opposizione esecutiva (o dal giudice dell'esecuzione).
Il tema dei limiti dell'interpretazione testuale ed extratestuale del titolo esecutivo giudiziale operata dal giudice dell'opposizione esecutiva (e dal giudice dell'esecuzione) ha conosciuto un'evoluzione giurisprudenziale che si può sommariamente tratteggiare nei termini seguenti.
Il fondamento normativo è costituito dall'articolo 474 del codice di procedura civile rubricato «Titolo esecutivo» ai cui sensi: «L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (…)».
Il possesso dei predetti requisiti costituisce dunque la condizione imprescindibile per l'attuazione coattiva del diritto del creditore.
In generale può ritenersi che un diritto è certo quando la sua esistenza è documentata nel titolo esecutivo, mentre un diritto è liquido se è determinato o determinabile.
Conseguentemente il credito è certo e liquido nel caso in cui il documento-titolo sia autosufficiente perché idoneo ad attestarne tanto l'esistenza quanto il contenuto.
4 Per contro, nel diverso caso di non autosufficienza del documento titolo, si apre la questione della possibilità e dei limiti della cosiddetta interpretazione extratestuale del titolo ossia dell'integrazione mediante elementi estrinseci al titolo medesimo.
Prima del 2022, non vi era un orientamento consolidato che identificasse i canoni ermeneutici da utilizzare per l'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali quando azionati quali titoli esecutivi giudiziali.
Dalla copiosa giurisprudenza che affrontava la tematica potevano desumersi alcuni criteri generali secondo cui il titolo esecutivo giudiziale deve essere interpretato:
- in base al suo contenuto letterale e dunque tenendo conto non solo del dispositivo ma anche della motivazione secondo un canone ermeneutico definibile quale interpretazione sistematica interna al documento-titolo e volta a interpretare le sue diverse parti le une per mezzo delle altre (e così il dispositivo per mezzo della motivazione e viceversa;
le varie parti della motivazione: le une per mezzo delle altre);
- solo nei casi in cui il contenuto letterale non si riveli dirimente è possibile procedere ad una integrazione extratestuale del titolo esecutivo, operazione consentita entro precisi limiti individuati dalla giurisprudenza (con il contributo della dottrina specialistica);
- laddove l'integrazione extratestuale non sia sufficiente, non è possibile in indagare la volontà del giudice poiché il titolo esecutivo in tanto può svolgere la sua funzione in quanto consente l'attuazione forzosa di un diritto determinato o determinabile in virtù di dati certi e incontestati tra le parti poiché acquisiti al processo di formazione del titolo esecutivo;
- l'interpretazione della sentenza costituente titolo esecutivo eseguita dal giudice investito dall'opposizione esecutiva (o dal giudice dell'esecuzione) si risolveva in un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità solo se sianoviolati i criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti della cosa giudicata o se il procedimento interpretativo seguito non sia immune da vizi logici o errori di diritto;
- la sentenza, quando azionata come titolo esecutivo, non opera come decisione della lite, avendo la diversa funzione di porre in esecuzione un comando già definito e indiscutibile del quale occorre solo delimitare i confini di operatività.
5 Nell'anno 2022, il quadro interpretativo di riferimento è mutato, poiché la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha pronunciato una sentenza in cui ha enunciato criteri giuridici sintetizzati nelle seguenti massime:
“Il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, dell'art. 2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell'art.
366, comma 1, n. 6, c.p.c., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione, nonché dell'eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l'interpretazione del giudicato”.
“In tema di giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove risulti denunciata la violazione dell'art. 29091 c.c., con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l'accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per
l'accertamento della legittimità degli atti esecutivi”. (Cass., Sez. U -
, Sentenza n. 5633 del 21/02/2022 (Rv. 664034 - 01).
Le ricadute di questo recente orientamento possono così sintetizzarsi: il giudice dell'opposizione esecutiva (o il giudice dell'esecuzione) deve verificare se il titolo esecutivo di formazione giudiziale è passato in giudicato poiché in tal caso all'interpretazione dello stesso dovrà procedere ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi.
In applicazione di questi principi, in caso di titolo esecutivo giudiziale passato in cosa giudicata il Giudice dell'opposizione esecutiva è tenuto ad interpretare il testo del provvedimento facendo applicazione dell'art. 12 delle preleggi, in particolare:
“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore” (in questo caso l'intenzione del Giudice che ha emesso il provvedimento costituente titolo esecutivo). Le criticità connesse alla citata pronuncia possono così sintetizzarsi:
la più accorta dottrina/giurisprudenza di merito non ritiene condivisibile la tesi secondo cui, se il titolo esecutivo è costituito da una sentenza passata in giudicato, esso non configura un fatto da riscontrare ma si trasforma in un “valore giuridico” perché somministra la regula iuris che va applicata al caso concreto;
il titolo esecutivo è condizione dell'azione e presupposto estrinseco del processo di esecuzione forzata indipendentemente dal fatto che sia giudiziale o stragiudiziale, posto che una differenziazione fra titoli esecutivi non sembra trovare fondamento nell'articolo
474 cpc;
l'opposizione esecutiva guarda alla sentenza passata in giudicato azionata come titolo esecutivo esclusivamente per valutare se ed in che misura quest'ultima consentisse l'instaurazione del processo di esecuzione forzata minacciato;
“che la sentenza passata in giudicato ed azionata quale titolo esecutivo non esaurisca
l'oggetto delle opposizioni esecutive finalizzate ad accertare la sussistenza e la misura del credito si ricava, sotto altro profilo, anche dal fatto che, ai fini e per gli effetti dell'articolo
615 c.p.c., il debitore può contestare la sussistenza del credito esclusivamente deducendo il verificarsi di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale sopravvenuti al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato” (enfasi aggiunta).
La fattispecie concreta.
Nella scrittura in data 29.03.2019 si legge testualmente quanto segue: «Spett.le
Ristorante Ciccio di OR ND e c. Sas Via Fabbricotti 71 Bocca Di Magra - Il sottoscritto , nella sua qualità, si impegna a cancellare l'insegna Parte_3 Pt_2
entro il 31 dicembre 2019 in modo da poter comunicare la modifica dell'insegna
[...] stessa a guide ed elenchi commerciali - Sarzana 29 Marzo 2019»
La sentenza n. 612/2023 del Tribunale della Spezia, pubblicata in data
11.09.2023, passata in cosa giudicata per mancato appello, chiariva alcuni punti nodali:
1) la controversia non verteva sull'utilizzazione dell'insegna ma era controversia di diritto (civile) comune sull'accertamento dell'inadempimento ad un'obbligazione contrattuale e sulla condanna all'adempimento: «Ciò che viene contestato è un
7 mancato rispetto degli obblighi assunti tra le parti e non un indebito utilizzo del segno distintivo» (sentenza cit., pag. 5);
2) sussisteva la legittimazione passiva della societa' convenuta “
[...] perche' dalla Parte_3 interpretazione sistematica dell'atto emerge che ha firmato Parte_3
l'impegno in qualita' di rappresentante legale della suddetta societa': «
Orbene, è necessaria un'analisi del contesto nel quale tale impegno è stato assunto, tenendo cioè presente:-che nell'atto notarile di compravendita dell'immobile ove è esercitato il ristorante di Marina di Carrara alienato dall'attrice alla società Credit Agricole, compariva in qualità di rappresentante Parte_3 legale della convenuta che si dichiarava parte utilizzatrice (dell'immobile); - che contestualmente (con il medesimo atto) alla compravendita la Credit Agricole e la convenuta stipulavano contratto di locazione finanziaria dell'immobile già dell'attrice; in tale circostanza compariva quale rappresentante Parte_3 legale, socio accomandatario del “ ”; - alla luce di Parte_3 tale circostanza deve essere interpretato l'impegno firmato concluso il 29 marzo
2019 - e cioè lo stesso giorno del rogito - in cui si legge: «Il signor Parte_3 nella sua qualità, si impegna»; la qualità la quale si fa riferimento deve necessariamente essere ritenuta quella di rappresentante legale della società non avendo altrimenti l'impegno significato alcuno» (sentenza cit., pag. 6, 7);
3) la fonte della obbligazione non era una promessa unilaterale ma un contratto dovendosi l'impegno interpretare (in conformità al contesto in cui era inserito) come clausola contrattuale di una più ampia operazione negoziale complessa: « Orbene, come già esposto al punto precedente, bisogna considerare nel suo complesso la vicenda intercorsa tra la società attrice e quella convenuta;
inserendo l'impegno in tale contesto: deve, pertanto, ritenersi che la rimozione dell'insegna non sia oggetto di una promessa ex art. 1987 c.c., ma costituisca una delle obbligazioni assunte dalla società convenuta nell'ambito della vicenda contrattuale» (sottolineato e grassetto aggiunti) (sent. cit., pag. 7).
4) in applicazione del principio giuridico riconducibile al broccardo latino “in claris non fit interpretatio” per dirimere la controversia era sufficiente l'interpretazione letterale poiché il testo contrattuale era chiaro: «E' pacifico che la parte convenuta non abbia adempiuto all'obbligo assunto con la scrittura del 23/09/2019, non avendo rimosso l'insegna o cancellato dalla medesima le parole . Parte_2
L'obbligo, infatti, era previsto in modo chiaro: l'intenzione delle parti emerge dal
8 tenore letterale, inequivocabile, della scrittura. Cancellare l'insegna Pt_2
significa eliminare dall'insegna identificativa del luogo dove il ristorante si
[...] trova proprio quelle parole. Del resto, il principio “in claris non fit interpretatio” si applica quando, come nel caso di specie, la comune intenzione dei contraenti sia chiara, e non sussistano ulteriori ed esterni indici rivelatori di una diversa volontà dei contraenti. Alla luce di quanto sopra appare evidente che l'aggiunta delle parole
DI RA (dopo le parole ) non concreta adempimento Parte_2 dell'impegno assunto sicché la convenuta deve essere condannata ad adempiere al proprio obbligo» (enfasi aggiunta) (sent. cit., pagg. 7, 8).
Conseguentemente, la sentenza citata: «accerta(va) l'inadempimento della società
“ all'obbligazione assunta con Parte_3 scrittura del 29 Marzo 2019 e per l'effetto condanna (va) la predetta società (…) ad ottemperare alla stessa entro giorni 60».
Da quanto sopra sintetizzato emerge che, nella presente fattispecie concreta, il documento-titolo esecutivo (nella specie: giudiziale passato in cosa giudicata) è autosufficiente poiché idoneo, in concreto, ad attestare tanto l'esistenza quanto il contenuto del diritto di credito (nella specie: ad una prestazione di facere specifico).
Conseguentemente, il diritto di credito (nella specie: ad una prestazione di facere specifico) risulta certo e liquido.
L'autosufficienza del documento-titolo nonché la certezza e liquidità del diritto di credito (nella specie: ad una prestazione di facere specifico) costituiscono nella specie fatti pacifici poiché non contestati da parte opponente (in questa sede ricorrente per la sospensiva).
Per contro, parte opponente ha tentato di sostenere che il titolo esecutivo sarebbe stato superato da un fatto sopravvenuto (alla formazione del titolo giudiziale) al quale ha attribuito efficacia estintiva del diritto consacrato nel titolo.
Tale fatto sopravvenuto sarebbe costituito dall'avvenuto adempimento, entro il termine di sessanta giorni, alla citata sentenza mediante rimozione delle parole Pt_2
dall'insegna del c.d. sito in Marina di Carrara.
[...] Parte_3
Tale assunto appare manifestamente fuorviante in quanto suggestivo e non condivisibile.
9 Parte attrice-opponente deduce (e per altro verso ammette) di aver, successivamente alla citata condotta, in quel momento idonea a costituire adempimento alla sentenza, sostituito la vecchia insegna con una nuova insegna che riproduce interamente la ragione sociale della società ove è contenuta la parola . Pt_1
Orbene tale successiva condotta, da ritenersi accertata poiché confessata o comunque ammessa dalla stessa parte opponente in quanto dalla medesima dedotta e in ogni caso pacifica tra le parti, appare qualificabile come inadempimento al comando imposto dalla sentenza in questione.
Infatti, la sentenza allegata, quale titolo esecutivo, all'atto di precetto ha chiarito inequivocabilmente che il contenuto della obbligazione contrattuale assunta consisteva nella eliminazione permanente dall'insegna di entrambe le parole . Parte_2
Conseguentemente, la successiva reintroduzione, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni assegnato nella sentenza, nell'insegna della parola ha integrato Pt_1 una condotta costituente inadempimento alla sentenza di condanna sia perché
l'obbligazione aveva ad oggetto l'eliminazione di entrambe le parole in questione (e non di una sola delle medesime) sia perché l'eliminazione, per costituire effettivo adempimento, deve ovviamente essere permanente e perpetua (almeno fino ad eventuale nuovo e diverso accordo tra le parti), posto che un adempimento meramente temporaneo costituisce in realtà inadempimento.
Costituisce infatti ius receptum il principio che l'inesatto adempimento integra in ogni caso la fattispecie dell'inadempimento, ragion per cui l'adempimento richiede un'esecuzione della prestazione esatta da ogni punto di vista e quindi, segnatamente, sia sul piano del contenuto della prestazione sia sul piano cronologico.
Le considerazioni svolte da parte opponente sull'uso della (intera) ragione sociale nell'insegna appaiono inconferenti poiché, come manifestamente chiarito nella citata sentenza (passata in cosa giudicata), la controversia con la medesima definita non verte sull'uso dell'insegna quale segno distintivo (né tantomeno sull'utilizzo della ragione sociale all'interno dell'insegna) bensì sull'accertamento dell'esatto contenuto di un'obbligazione contrattuale e dell'inadempimento alla stessa e sulla conseguente condanna all'esatto adempimento, trattandosi di controversia di diritto civile comune in materia di inadempimento contrattuale.
10 In applicazione dei criteri ermeneutici di cui all'art. 12 delle Preleggi, risulta chiaro come l'intenzione delle parti, così come quella del Tribunale della Spezia nell'accogliere la domanda proposta da , sia quella di inibire Controparte_1 all'odierno opponente l'utilizzo di un'insegna che possa generare confusione fra i due ristoranti, suscettibile di indurre a ritenere una continuità con la precedente gestione tenuta dal padre dell'amministratore della società . Controparte_1
In altre parole, come condivisibilmente sostenuto da parte convenuta opposta <<consentire al “ di utilizzare nella propria insegna il patronimico parte_3< i>
“ ” equivarrebbe a vanificare la sentenza in questione poiché è proprio tale Pt_1 patronimico ad ingenerare confusione nella clientela, facendo presupporre che, accanto allo storico e rinomato ristorante di Bocca di Magra, continui tuttora ad esistere, come in passato, un analogo ristorante sito in Marina di Carrara, gestito dalla medesima persona, ossia così come è accaduto fino a quando a è subentrato CP_1 CP_1
. Parte_3
Di conseguenza, si ritiene che il titolo esecutivo rechi un obbligo di eliminare qualsiasi riferimento alla precedente gestione e non alla semplice combinazione delle parole “ Pt_2
”.
[...]
Ai sensi dell'art. 1181 c.c., “Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente”.
Questo principio è stato esplicitato dalla giurisprudenza di legittimità: “Nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cassazione civile sez. III, 29/10/2025 n. 28643).
Nel caso di specie, l'opponente non ha esattamente adempiuto all'obbligazione assunta, come fissata nel titolo esecutivo, ma sembra aver tenuto una condotta di fatto elusiva del preciso e specifico comando impartito nella sentenza, semplicemente eliminando dall'insegna la scritta “ ” e, successivamente alla scadenza del termine per Parte_2
l'adempimento assegnato in sentenza, inserendo, in luogo della stessa, l'intera ragione sociale della società ossia “ Parte_3
Tale argomento, benché suggestivo, non coglie nel segno.
Infatti, la sentenza del Tribunale della Spezia, costituente titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, disciplina, ponendo una specifica regula juris per la fattispecie concreta, l'esatto contenuto che l'insegna del ristorante de quo deve avere (rectius:
11 l'esatto contenuto che non deve avere: ossia non deve contenere le parole Pt_2
”).
[...]
Tale sentenza sancisce il contenuto di un'obbligazione di fonte contrattuale di diritto civile comune assunta dalle parti con la quale l'utilizzo, nell'insegna, della ragione sociale della società nulla ha a che vedere, apparendo modalità che di fatto e surrettiziamente reintroduce, successivamente alla scadenza del termine di sessanta giorni indicato in sentenza, la parola ” nell'insegna, in violazione del precetto contenuto nel più Pt_1 volte citato titolo esecutivo giudiziale.
Di conseguenza, il motivo di opposizione risulta infondato e non può che essere rigettato.
Sulle Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase
è denominata "Fase istruttoria e/o di trattazione". La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte
(Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020; Cass. n. 4698 del 2019)” (Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n.25711).
Le spese processuali relative al presente giudizio di merito, poste, in applicazione del principio giuridico della soccombenza, a carico dell'opponente, da rifondere in favore di parte opposta, sono liquidate in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
12 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data
03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate
“Tabelle parametri forensi”, valore indeterminato di complessità bassa, relativamente ai
“procedimenti di cognizione innanzi al tribunale”, nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
Relativamente alla fase cautelare, secondo un principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità “nel regime successivo alla novella introdotta con la l. n. 80 del 2005, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12898, Cassazione civile sez. I, 02/09/2022, n.25927).
Tale principio di diritto è applicabile anche nel caso in cui il reclamo abbia accolto l'istanza cautelare, pertanto, questo Giudice deve decidere anche sulle spese legali relative alla fase cautelare, in considerazione della soccombenza globale nella lite.
Le spese processuali relative alla fase cautelare di prime cure sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e quelle relative al reclamo, poste, in ossequio al principio della soccombenza, a carico dell'opponente, da rifondere in favore di parte opposta sono liquidate, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U.,
Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i. tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, valore indeterminato di complessità bassa, relativamente ai “procedimenti cautelari”, nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA, nel merito, l'opposizione;
2. DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, NN “
[...]
(P. I.V.A. ), nella Parte_3 P.IVA_1
13 persona del suo rappresentante legale pro tempore, a rifondere a
[...] le spese processuali, relative al presente Controparte_1 giudizio di merito, che liquida in Euro 7.616,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
3. DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, NN
[...]
(P. I.V.A. ), nella Parte_3 P.IVA_1 persona del suo rappresentante legale pro tempore, a rifondere a
[...]
, le spese processuali, relative alla fase Controparte_1 cautelare di prime cure in corso di causa, che liquida in Euro 5.213,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
4. DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, NN
[...]
(P. I.V.A. ), nella Parte_3 P.IVA_1 persona del suo rappresentante legale pro tempore, a rifondere a
[...]
, le spese processuali, relative alla fase del Controparte_1 reclamo cautelare in corso di causa, che liquida in Euro 5.213,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Massa, 18/11/2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Articolo 2909 codice civile: Cosa giudicata. - «L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa»
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