Versione
2 dicembre 2008
2 dicembre 2008
Art. 1. 1. Il decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 , recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalita' organizzata e all'immigrazione clandestina, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 31/01/2011, n. 842Provvedimento: […] - che l'unica censura dedotta si incentra sulla violazione dell'art.2 quinquies del d.l. nr.151 del 2008 (come modificato prima dall'art.1 della legge di conversione nr.186 del 2008 e successivamente dall'art.2 c.21 della legge nr. 94 del 2009) che vieta la concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata che siano parenti o affini entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; circostanza questa ricorrente nel caso di specie ed emersa, […]Leggi di più...
- concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata·
- inammissibilità del ricorso·
- compensazione delle spese di lite·
- competenza del Consiglio di Stato·
- art. 113 e 114 del C.p.a.·
- principio di strumentalità dell'attività commissariale·
- art. 2 quinquies del d.l. n. 151 del 2008·
- ottemperanza delle decisioni giudiziarie·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- attività commissariale