Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/04/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1318/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Luciano GUAGLIONE Presidente
dott. Alberto BINETTI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Roberta Rubino (c.f. ), con domicilio eletto in Gioia CodiceFiscale_2 del Colle alla via Roma n. 44,
pec: Email_1
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), in persona del Direttore generale p.t., legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Caputo (c.f.
[...]
), con domicilio eletto presso l'Ente in Bari al Lungomare Starita, C.F._3
pec: Email_2
nonché
incorporante (partita Controparte_2 Controparte_3
IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Francesco Antonucci (c.f. ); con domicilio eletto in CodiceFiscale_4
Bari alla via Calefati n. 42,
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1260/2021 pronunciata dal Tribunale di Bari
e resa pubblica in data 31 marzo 2021, a definizione della causa RG 1902/2011, non notificata. Appello del 13 settembre 2021
Conclusioni: All'udienza del 7 luglio 2023, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale Parte_2
Direttore dell'U.O. di Urologia del esponeva ched Controparte_4 con decorrenza 2001 la aveva stipulato una convenzione con la Pt_3 [...] per prestazioni specialistiche di urologia da rendersi presso la casa di CP_3 cura “La Madonnina” sotto la direzione e responsabilità del dott. , secondo Pt_1 uno schema di convenzione, per il periodo di un anno, salvo rinnovo. Detta convenzione veniva rinnovata sino al 2008 e per tutto il detto periodo il Pt_1 aveva effettuato prestazioni specialistiche chirurgiche come comprovato dalle schede operatorie che allegava. Chiedeva pertanto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €uro 270.000,00 circa, in applicazione dell'art. 6 della convenzione che riconosceva al chirurgo il compenso pari al 10 % oltre IRAP sul fatturato mensile maturato.
Si costituiva l' che contestava non il diritto al compenso ma l'esattezza Pt_4 dei conteggi.
Si costituiva la incorporante la Controparte_5 CP_6
contestando la fondatezza della domanda e deducendo che alcun rapporto
[...]
Cont contrattuale era intercorso tra le parti;
che il medico, in quanto dipendente dell' non poteva considerarsi titolare della pretesa sostanziale dedotta in giudizio;
eccepiva la mancanza di prova delle schede prodotte in quanto prive di sottoscrizione e infine deduceva di avere adempiuto la propria prestazione corrispondendo il dovuto Cont all'
pag. 2/10 Istruita la causa con produzione documenti e prova testimoniale, la stessa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata.
Il giudice, ritenuta la legittimazione ad agire del , ne rigettava la Pt_1 domanda, compensando le spese.
A motivo della decisione affermava che il rapporto di lavoro era comunque intestato in capo all'amministrazione di provenienza;
riteneva in tal senso carenza di legittimazione nei confronti della atteso che eseguito il Controparte_3 pagamento in favore dell' era questa che avrebbe dovuto corrispondere ai CP_1 consulenti il corrispettivo concordato.
Tuttavia, la domanda nei confronti dell' veniva rigettata perché ritenuta CP_1 non provata in ordine al quantum debeatur, atteso che le 885 schede chirurgiche erano prive della sottoscrizione del primario di reparto e del direttore sanitario;
in alcune di esse non era indicata la presenza del dott. ; per altre ancora non Pt_1 risultava documentato alcun intervento chirurgico da parte dell'attore, né la documentazione carente poteva ritenersi integrata dalla prova orale.
3: secondo grado di giudizio
3.1: appello del dott. Pt_1
Avverso la sentenza proponeva appello il , chiedendone la totale Pt_1 riforma per i seguenti motivi:
a) Error in iudicando: errata ed omessa valutazione dei presupposti e delle risultanze probatorie. Principio di non contestazione.
Il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto della rendicontazione allegata gli atti riferita alla documentazione depositata dal dott. , ovvero schede di Pt_1 seduta operatoria per nr. 885 prestazioni. Detta attività aveva trovato conferma nella Cont documentazione contabile esibita dalla sì da rendere provata la domanda.
Inoltre, il Giudice che aveva preceduto il decidente aveva ritenuto superflui alcuni Cont mezzi istruttori, rilevando che la non aveva contestato la conformità agli originali delle copie dei documenti prodotti dall'attore, quanto, piuttosto, la valenza probatoria degli stessi, con ciò ritenendo non contestate le schede di seduta operatoria depositate. Il Giudice pertanto non aveva valutato correttamente le risultanze documentali, atteso che le schede erano correlate alla contabilizzazione pag. 3/10 Cont delle prestazioni, fornita dalla , e dalle fatture emesse dalla in favore CP_1 della società a fronte del pagamento ricevuto per le prestazioni rese, importo esattamente corrispondente con quello riportato nelle note allegate alla produzione di primo grado dell'attore, riferite alle prestazioni erogate dal nel periodo Pt_1
2001/2008.
Cont Le fatture prodotte dalla erano riferite a 710 prestazioni e non a tutte le 885 richieste, in quanto le 174 residue sarebbero state eseguite dal dott. e non Per_1 dal dott. , circostanza questa smentita dallo stesso , a nulla Pt_1 Per_1 rilevando che il nome dell'odierno appellante non fosse stato riportato nelle schede.
Cont Affermava inoltre l'appellante che la non aveva provato il proprio adempimento, se non per una parte delle prestazioni eseguite nel 2007.
Ritenuta pertanto raggiunta la prova, in ordine sia all'an che al quantum debeatur, concludeva affinché la venisse condannata al pagamento della CP_1 somma di €uro 124.784,10 per l'esecuzione di nr. 710 prestazioni, al netto di €uro
19.522,78, già corrisposti;
alla ulteriore somma di €uro 26.752,55, per le rimanenti
174 prestazioni specialistiche, oltre rivalutazione e interessi e spese di entrambi i gradi del giudizio.
Cont 3.2: Costituzione
Cont
Si costituiva in giudizio la contestando la condotta processuale di primo Cont Cont grado della , che non avrebbe mai fornito prova di avere pagato l' per le prestazioni rese.
Nel merito, riteneva carente la prova dell'ammontare del credito del dott.
, in eccedenza rispetto alla somma a lui corrisposta nel 2009, relativa alle Pt_1 prestazioni eseguite nel 2007, mancando la prova sul numero delle stesse sia da Cont parte del che da parte della , mancando la rendicontazione. L'appello Pt_1 era pertanto da ritenersi infondato, considerando che in forza del contratto Cont convenzionale tra la e la struttura ospedaliera privata accreditata (ex art. 8 bis
D. lgs. 502/92) ogni prestazione del medico presso la struttura privata era soggetta alla verifica di “appropriatezza” da parte della , la cui mancanza privava la CP_1 prestazione del riconoscimento indispensabile al fine della contabilizzazione e del successivo rimborso della prestazione sanitaria da parte della . CP_1
Cont Nel corso del giudizio di primo grado la aveva dato atto che per ben n. 178 nominativi non aveva ricevuto compenso dalla e che di tali nominativi, per n. CP_1 pag. 4/10 174 soggetti il dott. non aveva svolto alcun intervento chirurgico, per n. 2 si Pt_1
Cont trattava di nominativi sconosciuti o inesistenti, per altri n. 2 non reperiva le cartelle chirurgiche.
La domanda era pertanto infondata anche con riferimento al quantum.
3.3 Costituzione Cbh
Cont
Si costituiva in giudizio la rilevando come non fosse stata oggetto di gravame la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva escluso la legittimazione attiva del dott. nei confronti della per inesistenza del rapporto Pt_1 CP_2 contrattuale e del conseguente inadempimento di quest'ultima. Ciò rendeva infondata, oltre che inammissibile, la domanda subordinata con la quale si chiedeva la condanna in solido delle appellate al pagamento dell'importo di €uro 26.752,55, relativo alle restanti 174 prestazioni chirurgiche.
Cont Nel merito, rimarcava come la avesse eccepito anche la totale mancanza di prova sia sulla esistenza dei contratti annuali, come dedotti in citazione, sia sulle prestazioni effettivamente eseguite e suscettibili di remunerazione, atteso che – tra l'altro - le c.d. schede chirurgiche altro non erano che fogli unilaterali di incerta provenienza, restando del tutto irrilevante la prova orale resa dal dott. . Per_1
Inoltre, già in primo grado aveva dichiarato e poi documentato di avere adempiuto interamente alla propria prestazione corrispondendo l'esatta somma fatturata e dovuta alla ed alla che, infatti, non ebbero ad avanzare alcuna pretesa Pt_5 Pt_4 economica nei suoi confronti.
A seguito dell'ordine di esibizione, sollecitato da parte attrice, della
"documentazione contabile relativa ai rimborsi dei DRG ottenuti a fronte delle prestazioni erogate in regime di accreditamento con il come risultanti dalle CP_7 schede chirurgiche di sala operatoria" era emerso che le prestazioni urologiche erano Cont Cont state interamente e reciprocamente liquidate tra la e la con esclusione di Cont alcuni nominativi (complessivamente ben 178) per i quali la non aveva ricevuto alcun compenso a fronte delle prestazioni rese dal dott. , a seguito dei vizi Pt_1 innanzi riportati.
Risultava pertanto temerario l'appello nella parte in cui, in relazione ai 174 interventi di cui sopra, si chiedeva, sia pure in via subordinata, l'importo di €uro
26.752,55.
pag. 5/10 In via ulteriormente subordinata, la società convenuta aveva opposto nei Cont confronti dell'attore e della la prescrizione delle somme dovute rispettivamente ai sensi degli artt. 2956 n. 2 (prescrizione di tre anni del professionista) e 2948 n. 4
c.c. (prescrizione di cinque anni per ciò che deve essere pagato annualmente).
In riforma della sentenza impugnata, l'appellante doveva essere condannato al pagamento delle spese di lite di primo grado secondo i parametri di legge tenuto conto del valore della controversia e della tariffa media.
Così definita la posizione delle parti, all'udienza del 7 luglio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c.
4: Motivi della decisione
Cont
In via preliminare va affermato come nei rapporti tra l'appellante e la si sia formato giudicato interno, atteso che la sentenza appellata non viene censurata nella parte in cui aveva escluso ogni rapporto contrattuale tra il e la Pt_1 [...] Cont (ora ) e quindi aveva riconosciuto come unico legittimato passivo CP_3 per il pagamento delle prestazioni svolte l'ASL di appartenenza.
L'appello verte essenzialmente sulla idoneità probatoria della documentazione allegata alla citazione da cui deriverebbe il diritto del al pagamento da parte Pt_1 della delle prestazioni effettuate ai sensi della convenzione. CP_1
Al fine di verificare se la documentazione allegata dal dott. sia idonea Pt_1
a tale scopo, è necessario richiamare la Convenzione intercorsa tra l' e la Parte_6 allora con efficacia a tutto il 2008. Controparte_3
L'articolo 1 della convenzione indicava la natura delle prestazioni, ovvero consulenza in materia urologica sotto la diretta responsabilità del dott. Parte_1
, Direttore dell'UO di Urologia del presidio ospedaliero di –
[...] CP_4
Conversano, da fornirsi ai pazienti affetti da malattie alle vie urinarie, anche di origine neoplastica.
Le prestazioni sarebbero state offerte da specialisti urologi, sotto la direzione del Dott. , ma sempre in nome e per conto dell' ; la Pt_1 Parte_7 CP_3 si impegnava a far effettuare presso il PO di - Conversano eventuali CP_4 interventi chirurgici o indagini diagnostiche più complesse;
l'attività di consulenza pag. 6/10 sarebbe stata effettuata al di fuori della normale attività lavorativa e senza intralcio con la normale attività ospedaliera.
L'art. 5 contemplava la durata della convezione, di anni uno, prorogabili.
Ciò che rileva ai fini della decisione è l'art. 6, che testualmente recita:
La liquiderà – con cadenza mensile – a favore dell' , che Controparte_3 Parte_7 provvederà ad accreditare quanto dovuto ai consulenti (secondo la vigente normativa contrattuale), sulla base delle prestazioni effettuate dagli specialisti urologi entro 15 giorni dalla rimessa, a fronte di regolare fattura, il compenso pari al 10 % , oltre alla quota dovuta per IRAP sul fatturato mensile maturato con i DRG chirurgici previsti per le patologie dei pazienti dai Consulenti, riconosciuti e quantificati in via definitiva
(quindi anche a seguito di rettifiche ) dalle competenti. Nulla sarà Parte_7 corrisposto per l'opera dei consulenti in caso di prestazioni non riconosciute dall'AUSL competente, salvo che ciò sia imputabile a colpa della . Qualora le CP_8
AA.UU.SS.LL. competenti effettuino rettifiche rispetto al riconoscimento delle prestazioni effettuate ai pazienti assistiti dai Consulenti, i relativi conguagli saranno operati sui compensi successivi.
I restanti articoli non si presentano rilevanti ai fini della decisione.
Ciò che emerge, pertanto, è un procedimento amministrativo complesso, che partiva dalla liquidazione mensile delle competenze dovute, effettuate dalla CP_3
in favore dell' , che avrebbe poi dovuto riversare agli specialisti il 10
[...] Parte_7
% del totale, oltre alla quota dovuta per IRAP sul fatturato mensile.
Ai fini probatori della contabilizzazione delle prestazioni effettuate nulla dice la convenzione.
A tale riguardo, il dott. ha esibito 254 schede di sala operatoria, a Pt_1 partire dal 18 luglio 2001 al 29 ottobre 2008. Le stesse riportano la data e l'orario della seduta operatoria, il nome e cognome del paziente, la stanza in cui era ricoverato, la diagnosi, i riferimenti dell'equipe operatoria ed alcune sottoscrizioni, quali quella del/della caposala, dell'anestesista, del primario divisione e del direttore sanitario, per un totale di 884 prestazioni complessive.
Tali schede – esibite in copia fotostatica, ma mai disconosciute rispetto ai loro originali – meglio identificabili come fogli di programmazione giornaliera delle sedute di sala operatoria, sono state già oggetto di disamina nel corso del giudizio di primo pag. 7/10 grado, allorquando il Giudice titolare del procedimento attestò, con l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori, che non era stata contestata la loro conformità agli originali, quanto piuttosto la loro valenza probatoria, il che rese necessaria l'esibizione della documentazione relativa.
A seguito di tale produzione, si pervenne alla distinzione delle prestazioni in due gruppi: il primo, contenente 710 interventi e il secondo per le restanti 174 prestazioni, oggetto di formale contestazione.
Tutto ciò premesso, la domanda va quindi esaminata alla luce dei principi regolanti l'onere probatorio.
Ritiene la Corte che i 710 interventi riportati nelle schede di programmazione giornaliera possano ritenersi sufficientemente provati, a nulla rilevando che le dette schede siano in alcuni casi prive di tutte le sottoscrizioni, atteso che in alcuna parte della convenzione viene richiamato tale adempimento o viene richiesta, ai fini probatori, la integrale compilazione e sottoscrizione delle schede
Rispetto a tali operazioni, pertanto, incombeva sulla principale convenuta, ovvero l'odierna , di provare che gli interventi non fossero stati affatto CP_1 eseguito o fossero stati eseguiti da terzi o fossero stati già pagati.
Tale documentazione è quindi da ritenersi probatoria rispetto all'an.
Rispetto al quantum, la documentazione contiene 29 fatture e relative contabili di pagamento, facenti riferimento a consulenza urologica effettuata dal dott. Parte_1
e dal dott. Ciascuna fattura reca allegato l'elenco
[...] Persona_2 delle prestazioni in pagamento, ovvero: il nome del paziente, il codice del DRG, Cont l'importo corrisposto all' e la percentuale dovuta all'operatore.
Esaminando tali dati, e qui riportandone qualcuno a campione, emerge che con la fattura 40 del 27 novembre 2011 vennero pagati gli interventi svolti da luglio ad ottobre 2001: i nominativi riportati nei tabulati corrispondono a quelli di cui alle schede;
la fattura 2 del 14 gennaio 2002 riassume i pagamenti per gli interventi effettuati nel mese di dicembre 2021; la fattura 37 del 25 luglio 2002 riguarda gli interventi eseguiti nel mese di giugno 2002 e così via per le altre e a ciascuna fattura risulta allegato un tabulato riportante gli interventi svolti, sulla cui correttezza non vi
è motivo di dubitare, altrimenti l' non avrebbe corrisposto il dovuto alla Pt_5 CP_3
.
[...]
pag. 8/10 Ciò vale a dire che le schede di sala operatoria depositate dalla difesa del dott.
, in uno alle fatture con gli allegati delle prestazioni rese depositate dalla Pt_1
forniscono piena prova del credito vantato dall'appellante. Controparte_3
Va ora precisato l'ammontare del credito: con l'atto di citazione il Pt_1 chiese il pagamento della somma di €uro 270.842,73, corrispondente al 10 % dell'intero fatturato maturato per i DRG chirurgici tra la e la;
Pt_8 CP_3 con la comparsa conclusionale ridusse l'importo a €uro 124.784,10, quale differenza tra le fatture emesse dalla in favore della (€uro 144.363,88) e il Pt_5 CP_3
Cont compenso pagatogli dalla (€uro 19.552,78).
La domanda può essere accolta entro tali limiti, oltre gli interessi legali dalla notifica della citazione di primo grado al soddisfo, non essendo stato dimostrato il maggior danno tale da giustificare anche la rivalutazione monetaria.
Se, pertanto, può essere riconosciuta fondata la domanda il cui supporto probatorio è costituito dall'incrocio tra le schede di sala operatoria e le fatture, altrettanto non può dirsi per le 174 prestazioni residue, attesa la puntuale Cont contestazione formulata dalla ora , non superabile dalla prova orale, generica e non circostanziata e comunque non sufficiente.
L'appello, pertanto, va accolto solo nei limiti innanzi esposti nei confronti della Cont
e rigettato nei confronti della . CP_1
Cont 4.2: Appello incidentale proposto dalla per le spese di lite.
Cont
Nel costituirsi in giudizio, la ha censurato la sentenza di primo grado lì dove ha compensato le spese dui lite tra le parti, affermando l'esistenza di giusti motivi per la “peculiarità delle questioni affrontate”.
Sul punto la sentenza può essere riformata, atteso il rigetto della domanda Cont proposta nei confronti della per inesistenza della titolarità del diritto, che non poteva essere considerata giusto motivo per la condanna alle spese di soccombenza.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del decisum, per entrambi i gradi di giudizio, in favore del e ai Pt_1
Cont danni della compensate tuttavia per la metà, atteso il parziale riconoscimento della domanda.
pag. 9/10 Cont Quanto ai rapporti con la , vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio, facendosi riferimento allo scaglione del disputatum
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1318/2021, proposta da contro e Parte_1 CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 1260/2021 pronunciata dal Tribunale di Bari e resa pubblica in data 31 marzo 2021, a definizione della causa RG 1902/2011, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione , per l'effetto, condanna l al Pt_4 pagamento in favore di al pagamento della somma di Parte_1
€uro 124.784,10, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
B) Rigetta ogni altra domanda;
C) Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_4 [...]
, che, come da motivazione, liquida, già compensate della metà, Parte_1 quanto al primo grado in €uro 7.051,50, oltre rimborso forf. CPA ed IVA, come per legge, sulle somme di condanna;
e quanto al secondo grado in €uro 7.158,50, oltre rimborso forf. CPA ed IVA, come per legge, sulle somme di condanna, oltre il rimborso del CU nella misura del 50 %, con distrazione in favore dell'Avv. Roberta
RUBINO, dichiaratasi anticipatario;
D) Condanna al pagamento delle spese di lite del primo e Parte_1 del secondo grado in favore di che, come da motivazione, liquida, CP_2 quanto al primo grado, in €uro 7.616,00 oltre rimborso forf. CPA ed IVA, come per legge, sulle somme di condanna e quanto al secondo grado in €uro 9.991,00 oltre rimborso forf. CPA ed IVA, come per legge, sulle somme di condanna.
Così deciso nella Camera di consiglio del 8 aprile 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Luciano Guaglione)
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