TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/12/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 942/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 942/2025 R.G. promossa con ricorso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ELISABETTA Parte_1 C.F._1
SARCINA contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. NADIA PEREGO
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_2 C.F._2
IO ST LA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Determinazione della ripartizione della pensione di reversibilità relativa al sig. nella misura del 70% in favore della sig.ra e nella Parte_2 Parte_1 misura del 30% in favore della sig.ra , con decorrenza dal mese CP_2 successivo al decesso del sig. Parte_2
2) Compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.” RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 9 comma 3 Legge 898/1970 depositato in data 12/06/2025,
[...] ha convenuto in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, , Pt_1 CP_2 quale coniuge divorziata, e l' Controparte_1
, al fine di ottenere la determinazione della quota di pensione di reversibilità del
[...] signor erogata dall' a cui ha diritto n qualità Parte_2 CP_3 Parte_1 di coniuge superstite.
Al riguardo la ricorrente ha esposto:
- che la sig.ra è stata coniugata con a seguito di CP_2 Parte_2 matrimonio concordatario celebrato in Milano il 29/12/1966;
- che da tale unione sono nate tre figlie: in data 21/05/1967, Persona_1 in data 21/01/1969 e in data 21/08/1972, oggi Persona_2 Persona_3 economicamente indipendenti;
- che il predetto matrimonio è cessato in seguito alla sentenza di divorzio n. 9871/1992 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 24/10/1992 con obbligo a carico del sig. di corresponsione di un assegno di mantenimento di € 900,00 (annualmente Pt_2 rivalutabile), successivamente ridotto ad € 400,00 (annualmente rivalutabili) con decreto del Tribunale di Milano n. cronol. 18941/2018 del 02/10/2018;
- che dopo il divorzio, in data 10/12/1994, il sig. contraeva nuovo Parte_2 matrimonio con la sig.ra mentre la sig.ra non Parte_1 CP_2 contraeva nuove nozze;
- che da tale unione sono nati due figli: il 10/01/1995, maggiorenne ed Per_4 economicamente indipendente, e il 01/09/1997, maggiorenne ma non Per_5 economicamente indipendente;
- che in data 10/02/2025 il sig. è deceduto. Parte_2
La ricorrente ha dedotto che, in seguito al decesso del sig. ha Parte_2 presentato richiesta di pensione di reversibilità all' , non evasa dal predetto ente con CP_3 motivazione: “Risulta presente un altro beneficiario superstite sulla pensione del dante causa. Rivolgersi al Tribunale per l'attribuzione delle quote spettanti.”
Pertanto, con l'odierno ricorso la ricorrente, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge in base ai quali riconoscerle la titolarità a percepire pro quota la pensione di reversibilità, ha chiesto la determinazione dell'importo a lei spettante a titolo di pensione di reversibilità del coniuge defunto sig. tenuto conto della durata del proprio Parte_2 matrimonio (31 anni + 2 anni di convivenza, rispetto ai 21 anni di matrimonio con la RA ), dell'ammontare dell'assegno mensile divorzile di cui era titolare CP_2 la RA (circa € 400,00 mensili), delle condizioni economiche del coniuge CP_2
pagina 2 di 5 superstite e del coniuge divorziato, dell'assistenza morale e materiale prestata al defunto, della presenza di figli e disituazioni di disagio tali da influire sulla ripartizione della pensione (la ricorrente ha precisato di essere invalida e portatrice di handicap e, rispetto al figlio ha evidenziato che lo stesso si trova in uno stato di infermità con Per_5 riduzione della capacità lavorativa nella misura dell'82%).
Con comparsa in data 28/10/2025, si è costituita in giudizio la RA CP_2 dando preliminarmente atto di avere proposto analoga domanda avanti al Tribunale di Milano (procedimento R.G. 22433/25) con ricorso depositato in data 16 giugno 2025, ovvero successivamente all'avvio del presente procedimento e del quale è venuta a conoscenza solo dopo aver ricevuto la notifica del ricorso di cui al presente procedimento e di aver dunque rinunciato a tale procedimento essendo successivo;
la stessa ha poi eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto dalla RA per carenza probatoria Parte_1 non avendo quest'ultima dimostrato il proprio stato libero e, nel merito, ha contestato la correttezza delle dichiarazioni reddituali della ricorrente e dei figli conviventi e ha chiesto l'attribuzione alla Sig.ra di una quota della pensione di reversibilità CP_2 erogata dall' in relazione alla posizione pensionistica del defunto Sig. CP_3 Parte_2 nella misura non inferiore al 45%, con decorrenza dal 1° marzo 2025.
Con comparsa datata 09/11/2025 si è costituito in giudizio l'
[...]
, rimettendosi alle determinazioni dell'adito Tribunale Controparte_1 in punto di individuazione delle rispettive quote pensionistiche in favore del coniuge superstite e del coniuge divorziato.
All'udienza del 02/12/2025, innanzi al Giudice Relatore designato, sono comparse personalmente e , assistite dai rispettivi difensori, mentre per Parte_1 CP_2
l' nessuno è comparso. In tale sede, il Giudice Relatore ha proposto alle parti di CP_3 conciliare la controversia alle seguenti condizioni:
“1) Determinazione della ripartizione della pensione di reversibilità relativa al sig. nella misura del 70% in favore della sig.ra e nella Parte_2 Parte_1 misura del 30% in favore della sig.ra , con decorrenza dal mese CP_2 successivo al decesso del sig. Parte_2
2) Compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.”
Entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta formulata dal giudice e i difensori hanno precisato le conclusioni in forma congiunta nei termini sopra indicati, chiedendo che il Tribunale provvedesse in conformità alle condizioni sopra indicate, in considerazione del raggiungimento di accordo fra le parti.
Il Giudice Relatore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. 898 del 1970, il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale.
pagina 3 di 5 La norma stabilisce che, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione a questi spettante è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5 della L. 898/1970.
Tale norma attribuisce al Tribunale l'onere di ripartire tra i soggetti aventi diritto la contitolarità del trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato.
Sarà cura dell'Ente attenersi e dare esecuzione a quanto eventualmente disposto dal Tribunale sull'eventuale ripartizione di quote di contitolarità della pensione di reversibilità da attribuirsi alla coniuge superstite nonché al coniuge divorziato.
Invero, nel presente giudizio, risulta debitamente comprovata la durata del primo matrimonio, celebrato in Milano il 29/12/1966 tra il sig. e la sig.ra Parte_2
e cessato per effetto della sentenza di divorzio n. 9871/1992 del CP_2
Tribunale di Milano, con obbligo a carico del sig. di corrispondere alla Parte_2 sig.ra un assegno di mantenimento di 900,00 euro mensili (rivalutabili CP_2 annualmente), successivamente ridotto ad € 400,00 (annualmente rivalutabili) con decreto del Tribunale di Milano n. cronol. 18941/2018 del 02/10/2018. Pertanto, si può affermare la sussistenza del presupposto di cui all'art. 9 L. 898/1970 della titolarità dell'assegno divorzile. Inoltre, è altresì provato che l'ex coniuge non ha contratto nuove nozze.
Tanto chiarito, con riferimento alla determinazione della quota di spettanza, si evidenzia che la Corte Costituzionale (sent. n. 419/99) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, precisando come la locuzione “tenendo conto” deve essere intesa nel senso che l'elemento temporale della durata del matrimonio (unico criterio previsto dalla legge), pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, non è elemento costitutivo dello stesso, sì che tale valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico. La Corte di Cassazione ha in seguito affermato che, in ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità ed alla luce dei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale, la ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale, anche ponderando ulteriori elementi correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale, come l'ammontare dell'assegno dovuto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, l'eventuale esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge (Cass. civ. 14.03.2000 n. 2920; Cass. civ. 10.01.2001 n. 282; Cass. civ. 16.12.2004 n. 23379; Cass. civ. 30.03.2004 n. 6272).
pagina 4 di 5 In considerazione di quanto sopra, la proposta conciliativa formulata dal Giudice Relatore – accettata da entrambe parti, che hanno precisato le conclusioni in forma congiunta nei termini sopra riportati – di ripartire la pensione di reversibilità relativa al sig. Pt_2 nella misura del 70% in favore della sig.ra nella misura del 30%
[...] Parte_1 in favore della sig.ra , con decorrenza dal mese successivo al decesso CP_2 del sig. appare congrua rispetto alla durata di entrambi i matrimoni, Parte_2 all'ammontare dell'assegno mensile divorzile di cui era titolare la sig.ra
[...]
(circa 400,00 euro mensili), alle condizioni economiche del coniuge superstite CP_2
e del coniuge divorziato, all'assistenza morale e materiale prestata al defunto durante i rispettivi matrimoni, alla presenza di figli e ad eventuali situazioni di disagio tali da influire sulla ripartizione della pensione.
Va inoltre osservato che la Suprema Corte (Cass. Civ. 22259/2013) ha stabilito che il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato.
Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti costituite in forza dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Provvede in conformità rispetto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte, e conseguentemente determina la ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità del defunto Parte_2 nella misura del 70% in favore di e nella misura del 30% in favore di Parte_1
, con decorrenza dal mese successivo al decesso di CP_2 Pt_2
[...]
2) Ordina all' di Controparte_4 corrispondere con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato (avvenuto in data 10/02/2025) il trattamento pensionistico di reversibilità del defunto secondo dette quote;
Parte_2
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 942/2025 R.G. promossa con ricorso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ELISABETTA Parte_1 C.F._1
SARCINA contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. NADIA PEREGO
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_2 C.F._2
IO ST LA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Determinazione della ripartizione della pensione di reversibilità relativa al sig. nella misura del 70% in favore della sig.ra e nella Parte_2 Parte_1 misura del 30% in favore della sig.ra , con decorrenza dal mese CP_2 successivo al decesso del sig. Parte_2
2) Compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.” RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 9 comma 3 Legge 898/1970 depositato in data 12/06/2025,
[...] ha convenuto in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, , Pt_1 CP_2 quale coniuge divorziata, e l' Controparte_1
, al fine di ottenere la determinazione della quota di pensione di reversibilità del
[...] signor erogata dall' a cui ha diritto n qualità Parte_2 CP_3 Parte_1 di coniuge superstite.
Al riguardo la ricorrente ha esposto:
- che la sig.ra è stata coniugata con a seguito di CP_2 Parte_2 matrimonio concordatario celebrato in Milano il 29/12/1966;
- che da tale unione sono nate tre figlie: in data 21/05/1967, Persona_1 in data 21/01/1969 e in data 21/08/1972, oggi Persona_2 Persona_3 economicamente indipendenti;
- che il predetto matrimonio è cessato in seguito alla sentenza di divorzio n. 9871/1992 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 24/10/1992 con obbligo a carico del sig. di corresponsione di un assegno di mantenimento di € 900,00 (annualmente Pt_2 rivalutabile), successivamente ridotto ad € 400,00 (annualmente rivalutabili) con decreto del Tribunale di Milano n. cronol. 18941/2018 del 02/10/2018;
- che dopo il divorzio, in data 10/12/1994, il sig. contraeva nuovo Parte_2 matrimonio con la sig.ra mentre la sig.ra non Parte_1 CP_2 contraeva nuove nozze;
- che da tale unione sono nati due figli: il 10/01/1995, maggiorenne ed Per_4 economicamente indipendente, e il 01/09/1997, maggiorenne ma non Per_5 economicamente indipendente;
- che in data 10/02/2025 il sig. è deceduto. Parte_2
La ricorrente ha dedotto che, in seguito al decesso del sig. ha Parte_2 presentato richiesta di pensione di reversibilità all' , non evasa dal predetto ente con CP_3 motivazione: “Risulta presente un altro beneficiario superstite sulla pensione del dante causa. Rivolgersi al Tribunale per l'attribuzione delle quote spettanti.”
Pertanto, con l'odierno ricorso la ricorrente, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge in base ai quali riconoscerle la titolarità a percepire pro quota la pensione di reversibilità, ha chiesto la determinazione dell'importo a lei spettante a titolo di pensione di reversibilità del coniuge defunto sig. tenuto conto della durata del proprio Parte_2 matrimonio (31 anni + 2 anni di convivenza, rispetto ai 21 anni di matrimonio con la RA ), dell'ammontare dell'assegno mensile divorzile di cui era titolare CP_2 la RA (circa € 400,00 mensili), delle condizioni economiche del coniuge CP_2
pagina 2 di 5 superstite e del coniuge divorziato, dell'assistenza morale e materiale prestata al defunto, della presenza di figli e disituazioni di disagio tali da influire sulla ripartizione della pensione (la ricorrente ha precisato di essere invalida e portatrice di handicap e, rispetto al figlio ha evidenziato che lo stesso si trova in uno stato di infermità con Per_5 riduzione della capacità lavorativa nella misura dell'82%).
Con comparsa in data 28/10/2025, si è costituita in giudizio la RA CP_2 dando preliminarmente atto di avere proposto analoga domanda avanti al Tribunale di Milano (procedimento R.G. 22433/25) con ricorso depositato in data 16 giugno 2025, ovvero successivamente all'avvio del presente procedimento e del quale è venuta a conoscenza solo dopo aver ricevuto la notifica del ricorso di cui al presente procedimento e di aver dunque rinunciato a tale procedimento essendo successivo;
la stessa ha poi eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto dalla RA per carenza probatoria Parte_1 non avendo quest'ultima dimostrato il proprio stato libero e, nel merito, ha contestato la correttezza delle dichiarazioni reddituali della ricorrente e dei figli conviventi e ha chiesto l'attribuzione alla Sig.ra di una quota della pensione di reversibilità CP_2 erogata dall' in relazione alla posizione pensionistica del defunto Sig. CP_3 Parte_2 nella misura non inferiore al 45%, con decorrenza dal 1° marzo 2025.
Con comparsa datata 09/11/2025 si è costituito in giudizio l'
[...]
, rimettendosi alle determinazioni dell'adito Tribunale Controparte_1 in punto di individuazione delle rispettive quote pensionistiche in favore del coniuge superstite e del coniuge divorziato.
All'udienza del 02/12/2025, innanzi al Giudice Relatore designato, sono comparse personalmente e , assistite dai rispettivi difensori, mentre per Parte_1 CP_2
l' nessuno è comparso. In tale sede, il Giudice Relatore ha proposto alle parti di CP_3 conciliare la controversia alle seguenti condizioni:
“1) Determinazione della ripartizione della pensione di reversibilità relativa al sig. nella misura del 70% in favore della sig.ra e nella Parte_2 Parte_1 misura del 30% in favore della sig.ra , con decorrenza dal mese CP_2 successivo al decesso del sig. Parte_2
2) Compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.”
Entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta formulata dal giudice e i difensori hanno precisato le conclusioni in forma congiunta nei termini sopra indicati, chiedendo che il Tribunale provvedesse in conformità alle condizioni sopra indicate, in considerazione del raggiungimento di accordo fra le parti.
Il Giudice Relatore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. 898 del 1970, il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale.
pagina 3 di 5 La norma stabilisce che, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione a questi spettante è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5 della L. 898/1970.
Tale norma attribuisce al Tribunale l'onere di ripartire tra i soggetti aventi diritto la contitolarità del trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato.
Sarà cura dell'Ente attenersi e dare esecuzione a quanto eventualmente disposto dal Tribunale sull'eventuale ripartizione di quote di contitolarità della pensione di reversibilità da attribuirsi alla coniuge superstite nonché al coniuge divorziato.
Invero, nel presente giudizio, risulta debitamente comprovata la durata del primo matrimonio, celebrato in Milano il 29/12/1966 tra il sig. e la sig.ra Parte_2
e cessato per effetto della sentenza di divorzio n. 9871/1992 del CP_2
Tribunale di Milano, con obbligo a carico del sig. di corrispondere alla Parte_2 sig.ra un assegno di mantenimento di 900,00 euro mensili (rivalutabili CP_2 annualmente), successivamente ridotto ad € 400,00 (annualmente rivalutabili) con decreto del Tribunale di Milano n. cronol. 18941/2018 del 02/10/2018. Pertanto, si può affermare la sussistenza del presupposto di cui all'art. 9 L. 898/1970 della titolarità dell'assegno divorzile. Inoltre, è altresì provato che l'ex coniuge non ha contratto nuove nozze.
Tanto chiarito, con riferimento alla determinazione della quota di spettanza, si evidenzia che la Corte Costituzionale (sent. n. 419/99) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, precisando come la locuzione “tenendo conto” deve essere intesa nel senso che l'elemento temporale della durata del matrimonio (unico criterio previsto dalla legge), pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, non è elemento costitutivo dello stesso, sì che tale valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico. La Corte di Cassazione ha in seguito affermato che, in ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità ed alla luce dei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale, la ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale, anche ponderando ulteriori elementi correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale, come l'ammontare dell'assegno dovuto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, l'eventuale esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge (Cass. civ. 14.03.2000 n. 2920; Cass. civ. 10.01.2001 n. 282; Cass. civ. 16.12.2004 n. 23379; Cass. civ. 30.03.2004 n. 6272).
pagina 4 di 5 In considerazione di quanto sopra, la proposta conciliativa formulata dal Giudice Relatore – accettata da entrambe parti, che hanno precisato le conclusioni in forma congiunta nei termini sopra riportati – di ripartire la pensione di reversibilità relativa al sig. Pt_2 nella misura del 70% in favore della sig.ra nella misura del 30%
[...] Parte_1 in favore della sig.ra , con decorrenza dal mese successivo al decesso CP_2 del sig. appare congrua rispetto alla durata di entrambi i matrimoni, Parte_2 all'ammontare dell'assegno mensile divorzile di cui era titolare la sig.ra
[...]
(circa 400,00 euro mensili), alle condizioni economiche del coniuge superstite CP_2
e del coniuge divorziato, all'assistenza morale e materiale prestata al defunto durante i rispettivi matrimoni, alla presenza di figli e ad eventuali situazioni di disagio tali da influire sulla ripartizione della pensione.
Va inoltre osservato che la Suprema Corte (Cass. Civ. 22259/2013) ha stabilito che il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato.
Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti costituite in forza dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Provvede in conformità rispetto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte, e conseguentemente determina la ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità del defunto Parte_2 nella misura del 70% in favore di e nella misura del 30% in favore di Parte_1
, con decorrenza dal mese successivo al decesso di CP_2 Pt_2
[...]
2) Ordina all' di Controparte_4 corrispondere con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato (avvenuto in data 10/02/2025) il trattamento pensionistico di reversibilità del defunto secondo dette quote;
Parte_2
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5