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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/11/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. EF RE Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 423 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023
promossa da
. Parte_1 Parte_2
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso la propria sede amministrativa sita in Cagliari, via Caprera n.
8 e rappresentata e difesa dagli avv. Maristella Firinu e Marcello Serra,
appellante
contro
(C.F. ), con sede in Sanluri, in persona Controparte_1 P.IVA_2
Pagina 1 del legale rappresentante sig.ra , domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. CP_2
ND EN, rappresentata e difesa dagli avv.ti ND EN, Margherita Lallai e
ND CA.
appellata
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di Voglia l'Ill.ma Corte d'appello: Pt_1
- nel merito, previo accertamento della legittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 del Reg. (UE) 1306/2013 e dall'art. 75 del Pt_1
D.P.R. 445/2000, annullare la sentenza impugnata in quanto illegittima per i motivi esposti;
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi che l'Ecc.ma Corte non ritenga di dover annullare la sentenza impugnata, riformarla accertando e dichiarando il diritto dell' di Pt_1
pretendere la restituzione delle somme percepite dalla per i soli terreni Controparte_1
oggetto del comodato in relazione al quale sono state rilasciate le dichiarazioni mendaci;
- riformare comunque la sentenza impugnata per quanto concerne le spese processuali poste a carico dell' che ha agito nell'esercizio della sua funzione di Organismo Parte_1
pagatore regionale deputato anche al recupero, per conto dell'Unione europea, dei contributi ritenuti indebitamente percepiti ex art. 54 del Reg. (UE) 1306/2013;
con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
nell'interesse di : conclude chiedendo che l'Ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello voglia:
- respingere l'appello proposto da con conferma della sentenza impugnata;
Parte_1
Pagina 2 - previa -se del caso- disapplicazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi, accertare comunque l'infondatezza della pretesa creditoria di , non sussistendo -per le ragioni Pt_1
sopra evidenziate- i presupposti per la decadenza/revoca dalle domande uniche anni dal 2013
al 2021 ed il conseguente recupero delle somme incassate, così accertando e dichiarando il legittimo diritto dell'odierna ricorrente a trattenere tutte le somme corrispostele ed a percepire quelle eventualmente non pagate (saldo anno 2021) per gli anni in contestazione, di cui alle
Domande Uniche da 2013 a 2021 e ad ottenere la restituzione di quanto ritenuto dalla p.a. a compensazione dell'asserito indebito;
- in subordine,
- voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenere la carenza di parte dei titoli di conduzione dei terreni nella disponibilità della ricorrente, accertare l'esatto ammontare delle somme effettivamente dovute detraendo dal totale indicato da tutte Pt_1
quelle non ricollegate alle superfici oggetto del titolo contestato e/o quantificate sulla base dei capi di bestiame ovvero di altri e diversi elementi comunque non inerenti le superfici condotte;
- in ogni caso, con ogni conseguenziale pronunzia, in ragione di quanto sopra esposto, anche in ordine alla condanna alle spese di giudizio e ai compensi professionali oltre spese generali
(15%) e accessori di legge del primo e secondo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 5 ottobre 2023, la
[...]
aveva chiesto al Tribunale di Oristano di disapplicare le determine con Controparte_1
cui veva sospeso e revocato i finanziamenti a lei precedentemente concessi per gli Parte_1
anni dal 2013 al 2021 e domandato, per l'effetto, il riconoscimento del suo diritto a trattenere
Pagina 3 le somme in precedenza corrisposte, a percepire quelle non pagate e alla restituzione di quanto ritenuto da a compensazione dell'asserito indebito. Parte_1
La ricorrente, in particolare, aveva, innanzi tutto, premesso di aver presentato per gli anni dal 2013 al 2021 la “Domanda Unica” di aiuto per accedere ai contributi stanziati per i soggetti operanti nel settore agricolo, indicando di volta in volta i terreni utilizzati, alcuni condotti in virtù di contratti di affitto agrario e altri, invece, in forza di due contratti di comodato, entrambi stipulati oralmente con Persona_1
L'attrice aveva poi aggiunto che, dopo aver ottenuto i benefici suddetti, il 23 febbraio 2022
l' le aveva comunicato l'avvio del procedimento di sospensione dei pagamenti Parte_1
dovuti e di revoca di quelli precedentemente concessi asserendo che i contratti di comodato dovevano ritenersi estinti a seguito del decesso del comodante, avvenuto il 30 agosto 2012 e soggiungendo che, in ogni caso, la conduzione di superfici da parte di un
coerede/comproprietario è provata con dichiarazione del medesimo attestante che la
conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri
comproprietari/coeredi… e, inoltre, l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà non sarebbe consentito qualora una delle parti del rapporto di conduzione sia una
società o un'associazione.
L'attrice, dunque, aveva proseguito ricordando che aveva tempestivamente depositato memorie con cui, dopo aver precisato che i titoli di conduzione di tutti i terreni erano allegati nel fascicolo aziendale, aveva contestato la prospettazione dell'ente regionale, asserendo che i contratti di comodato non dovevano ritenersi risolti automaticamente in virtù del decesso del comodante bensì validi ed efficaci fino alla relativa scadenza (trent'anni dalla Persona_1
sua sottoscrizione). Ciononostante, l' il 27 maggio 2022 aveva adottato un Parte_1
Pagina 4 provvedimento di sospensione dei procedimenti di erogazione dei sussidi.
La aveva poi segnalato che successivamente aveva ricevuto la comunicazione CP_1
dell'avvio di un altro procedimento, questa volta finalizzato al recupero, da parte dell' , degli importi già erogati per gli anni dal 2013 al 2021 e tramite la quale, per la Parte_1
prima volta, era venuta a conoscenza di un verbale di accertamento di irregolarità, in cui si dava atto che la società aveva inserito nel fascicolo aziendale i terreni oggetto dei contratti di comodato senza, tuttavia, allegare alcuna documentazione attestante il consenso dei coeredi dell'originario comodante ma, unicamente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
la quale, secondo quanto disposto dalle circolari AGEA n. 90/2012 e 120/2016 non è consentita
qualora una delle parti del rapporto di conduzione sia una società o un'associazione. Detto
procedimento si era, quindi, concluso il successivo 7 luglio 2023 con la dichiarazione di decadenza dai benefici ottenuti con conseguente obbligo di restituzione, in capo alla società,
dell'importo di € 296.384,06, poi corretto in € 302.500.
La aveva contestato il fondamento di tali provvedimenti sostenendo la piena CP_1
efficacia ed esistenza dei titoli contrattuali indicati a supporto delle domande di aiuto e,
ribadendo quanto già esposto in sede amministrativa, aveva precisato che non era pervenuta nessuna manifestazione espressa di volontà da parte dei coeredi del comodante di voler recedere dal suddetto negozio.
Aveva poi contestato l'applicazione delle circolari AGEA n. 90/2012 e n. 120/2016, a suo dire meri atti amministrativi interni, sulla base delle quali l' aveva disconosciuto la Parte_1
possibilità di poter attestare, in quanto società, l'esistenza del titolo mediante autocertificazione,
soggiungendo che, in verità, le stesse circolari avrebbero dovuto essere disapplicate poiché in contrasto con il disposto di cui all'art. 47 comma 3 D.P.R. 445/2000, a mente del quale “fatte
Pagina 5 salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i
fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”. L'unico soggetto vincolato all'applicazione delle circolari, a detta della società beneficiaria, tuttalpiù poteva essere il Centro di Assistenza
AG (CAA) che aveva validato le istanze di erogazione degli incentivi e gestito il fascicolo aziendale e che, nel corso del decennio in cui aveva presentato le istanze di aiuto, mai aveva sollevato alcuna contestazione in merito, così contribuendo a determinare in capo all'attrice un legittimo e incolpevole affidamento circa la legittimità dei titoli in base ai quali erano stati erogati gli aiuti.
A conferma di ciò, la veva sottolineato come nel momento in cui CP_1 Parte_1
aveva contestato il titolo di godimento dei terreni a fondamento dei benefici conseguiti, la stessa si era attivata immediatamente per depositare un contratto scritto, avente data certa, di comodato trentennale – il quale era stato preceduto dai comodati precari contratti oralmente e indicati nel fascicolo aziendale che non era stato aggiornato – per meglio precisare la titolarità
del suo diritto sui fondi indicati nelle istanze da lei presentate.
La stessa ricorrente aveva poi eccepito la sproporzione del rimedio azionato dall'ente rispetto alla propria condizione di incolpevole affidamento, condizione che aveva in ogni caso determinato l'intempestività della richiesta di restituzione poiché erano decorsi quattro anni
tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui la p.a. ha notificato il carattere indebito
dello stesso, lamentando, infine, che la richiesta di restituzione da parte di comprendeva Pt_1
anche importi che essa stessa aveva percepito indipendentemente dalla detenzione (e dal
relativo titolo) delle superfici utilizzate, quali -ad esempio- i contributi per la macellazione,
Pagina 6 nonché quelli relativi al benessere animale, ricollegati al numero dei capi e non alle superfici
condotte e non aveva distinto tra le aree di cui era controverso il titolo e le restanti.
L aveva resistito premettendo, innanzi tutto, che le verifiche sui titoli Parte_1
di conduzione dei terreni inseriti dalla ricorrente nel fascicolo aziendale erano state sollecitate da coerede del defunto comodante la quale, con una Controparte_3 Persona_1
segnalazione del 2021, aveva comunicato di aver revocato in quell'anno il proprio consenso alla prosecuzione del comodato d'uso verbale gratuito, menzionato nelle dichiarazioni sostitutive utilizzate dalla società er ottenere i benefici sopra richiamati. CP_1
L'Agenzia aveva poi aggiunto che aveva verificato che, effettivamente, la società agricola aveva conseguito i sussidi sulla base di due dichiarazioni sostitutive attestanti i comodati precari stipulati verbalmente, evidenziando, in primo luogo, che a far data dalla morte del comodante sarebbe stato necessario l'assenso di tutti i coeredi del medesimo, con conseguente mendacità
delle dichiarazioni relative al consenso di un soggetto ormai deceduto e, in secondo luogo, che era stato violato quanto prescritto dalle succitate circolari AGEA in tema di fascicolo aziendale,
secondo cui l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive non è consentito qualora una delle parti del rapporto di conduzione sia una società; circolari vincolanti tanto per la ricorrente, poiché
soggetto iscritto all'Anagrafe delle aziende agricole, quanto per la stessa resistente, che,
inevitabilmente, aveva dovuto procedere alla revoca immediata dei finanziamenti.
L'Agenzia, inoltre, aveva contestato l'asserita buona fede della società, affermando che “non
può parlarsi di errore innocuo in quanto […] vi è la violazione della lex specialis disciplinante
la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e l'erogazione dei contributi
comunitari sulla base dei dati in questo dichiarati”; per poi evidenziare l'assenza di qualsivoglia discrezionalità in merito alla determinazione degli importi da restituire ed alle
Pagina 7 sanzioni da applicare e che, in ogni caso, l'azione di recupero degli importi richiesti,
correttamente calcolati, fosse più correttamente sussumibile nella fattispecie ex art. 2033 c.c.,
assoggettata all'ordinario termine di prescrizione decennale.
1.3 Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 621/2023 pronunciata il 24 novembre 2023,
aveva accolto le domande attrici, annullando le determine dell'
[...]
impugnate, dichiarando l'illegittimità della Controparte_4
sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla concorrenza di 296.384,06 € e la pretesa
restitutoria pari a 302.500.63 €, con conseguente condanna di alla rifusione delle spese Pt_1
processuali.
Il Tribunale, dopo avere premesso che il 1° marzo 2012 ha concesso un Persona_1
comodato trentennale a su terreni individuati al foglio 12, mappali 11, 14-16, Parte_3
18, 27-31, 36-45, 49-51, 53-60, 70, 72-84, 86, 87, 101-105, 109, 110, 127-131, 135, 146 ,150,
152, 155, 164, 166, 169, 170 e al foglio 5, mappali 191, 199, 212, 213 e che il 30 agosto dello
stesso anno, il sig. è deceduto, aveva sottolineato che i provvedimenti di sospensione e Per_1
revoca dei benefici erano stati assunti sul presupposto, erroneo, che la morte del comodante avesse estinto in via automatica il comodato e che la dovesse acquisire il Parte_3
consenso degli eredi per continuare a detenere i terreni.
Secondo il primo Giudice, in mancanza di cause di scioglimento o recesso testualmente
previste, quindi, gli eredi, che come successori universali subentrano in tutti i rapporti giuridici
del defunto, subentrano anche in tutti i contratti in essere al tempo della morte del dante causa,
compresi i contratti di comodato. Naturalmente, per quel che concerne specificamente il
comodato, nulla impedisce agli eredi del comodante di avvalersi della facoltà di esigere la
restituzione nel caso previsto dall'art. 1810 c.c., ma tale facoltà non è ammissibile nel caso di
Pagina 8 specie, in quanto il comodato di cui si tratta ha una durata determinata, e quand'anche non
l'avesse non consta in questo procedimento che gli eredi del sig. si siano avvalsi di Per_1
questa facoltà.
Il Tribunale, inoltre, aveva soggiunto che il titolo di è agli atti, e tanto deve Parte_3
bastare anche all'Agenzia: nessun'altra considerazione deve essere svolta al riguardo. Le
circolari non sono atti vincolanti per il giudice e di certo gli ostacoli burocratici interposti
dall'amministrazione non possono andare a detrimento dei diritti.
1.3 Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello, affidato a sette Parte_1
motivi.
Con il primo motivo l' ha eccepito l'illegittimità della sentenza in quanto Pt_2
pronunciata in sede di udienza di prima comparizione delle parti, tra l'altro fissata con le forme
della trattazione scritta, in violazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 281-
terdecies e 281-sexies c.p.c., con evidente pregiudizio del diritto di difesa dell'Amministrazione
convenuta in primo grado.
Con il secondo motivo, ha lamentato l'illegittimità della decisione in quanto Parte_1
emessa in violazione del principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato: secondo l'appellante, mentre il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. è stato presentato
per l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria dell' “previa -se del caso- Pt_1
disapplicazione dei provvedimenti illegittimi”, il giudice di primo grado ha annullato “le
determine” di detta Agenzia in violazione di quanto disposto dall'art. 112 c.p.c. ed in contrasto
con l'unanime giurisprudenza in materia.
Con il terzo motivo, strettamente connesso a quello precedente, l' ha censurato Pt_2
l'illegittimità della sentenza oggetto di gravame poiché, nel pronunciare l'annullamento delle
Pagina 9 determine sopra menzionate, il Tribunale aveva violato il principio generale stabilito dagli artt.
4 e 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, secondo cui il giudice ordinario non può annullare
o modificare i provvedimenti della P.A. potendo, se occorre, disapplicarli come correttamente
richiesto da parte avversa in sede di ricorso.
Con il quarto motivo, ancora, l'appellante ha lamentato il travisamento dei fatti, operato dal
Giudice di primo grado nella sua decisione, poiché i contributi di cui alla Domanda Unica
percepiti da controparte a partire dal decesso del sig. non sono stati revocati Persona_1
perché l' ha ritenuto sciolto il comodato a suo tempo con questi stipulato ma per la Pt_1
violazione della lex specialis in materia di tenuta del fascicolo aziendale e per l'utilizzo di
dichiarazioni mendaci in merito a detto comodato.
Con il quinto, sesto e settimo motivo, infine, l' ha poi sostenuto la violazione e Parte_1
falsa applicazione della normativa europea e nazionale concernente, in particolare, il fascicolo informatico delle aziende agricole e il correlato onere dell'agricoltore di indicare, per ciascuna
superficie, gli estremi e la registrazione del titolo di conduzione, e di produrne copia (D.M.
162/2015), ricordando che i titoli di conduzione utilizzabili per il caricamento delle superfici
nel fascicolo aziendale sono tassativamente indicati nelle circolari AGEA – richiamate nelle determine oggetto di disamina – ed emanate dall' nell'esercizio della Parte_4
funzione ad essa demandata dal Reg. UE 1306/2013 e dal D.M. 162/2015, che, tra l'altro,
escludevano la possibilità di avvalersi dell'autocertificazione se, come nel caso in esame, una delle parti del rapporto di conduzione rivestiva forma giuridica societaria. Proseguendo nelle sue doglianze, l'appellante ha sostenuto che le aziende agricole che pretendano di percepire un
contributo a valere sui fondi comunitari predetti sono tenute ad uniformarsi alla relativa
disciplina che, in sede di domanda, dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare,
Pagina 10 censurando la valutazione del Tribunale nella parte in cui aveva valutato le circolari meri
“ostacoli burocratici interposti dall'amministrazione” e ribadendo che aveva dovuto procedere all'immediata revoca dei contributi non avendo, la operato nel rispetto della lex CP_1
specialis.
Da ultimo, l' ha lamentato la violazione dell'art. 75 D.P.R. 445/2000 poiché il Pt_2
Giudice di primo grado, a fronte delle dichiarazioni mendaci rilasciate dalla l fine CP_1
di percepire i sussidi sopra menzionati, aveva omesso di pronunciarsi in ordine a tali dichiarazioni, limitandosi a ritenere valido il contratto di comodato nonostante agli atti fossero presenti delle dichiarazioni discordanti e, nella specie, due autocertificazioni attestanti dei comodati precari conclusi oralmente, poi integrate dai chiarimenti in sede amministrativa e,
infine, dalla produzione di una scrittura privata del 2012 siglata tra e la società, Persona_1
questa volta concernente un comodato trentennale, registrata dopo la segnalazione della coerede e mai prima di quel momento inserita nel fascicolo aziendale.
La società appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha denunciato l'error in
procedendo del Tribunale, è infondato.
Dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado emerge, infatti, che con il decreto di fissazione d'udienza del 7 ottobre 2023 il Tribunale aveva previsto che “l'udienza (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) è fissata per la prima comparizione, la
trattazione, la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione, salvo che siano
proposte richieste di prova ammissibili e rilevanti. A tal fine, i difensori sono invitati a
Pagina 11 presentare le loro note sostitutive della precisazione delle conclusioni e della discussione
almeno tre giorni prima dell'udienza”.
La stessa appellante, dal canto suo, non si era opposta alla trattazione del procedimento con le forme previste dall'art. 127 ter c.p.c. ma, al contrario, si era pienamente conformata al predetto provvedimento e nelle note scritte dalla stessa depositate, non si era limitata a formulare le sole istanze e conclusioni, ma aveva proceduto a illustrare le proprie argomentazioni nel pieno esercizio delle facoltà difensive ad essa garantite.
A questo punto, considerato anche che l'art. 281 sexies c.p.c. prevede esplicitamente che la discussione della causa possa avvenire nella stessa udienza di precisazione delle conclusioni,
deve escludersi qualsiasi pregiudizio per l'odierna appellante.
2.2 Il secondo motivo di gravame è, invece, fondato e deve trovare accoglimento.
Invero, nel caso di specie, come correttamente censurato dall'appellante, la si CP_1
era limitata a richiedere l'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell' previa – Pt_1
se del caso – disapplicazione dei provvedimenti illegittimi” mentre il Giudice, anziché limitarsi ad accertarne l'illegittimità, aveva annullato le determine dell' Controparte_4
impugnate, ed era così incorso nel cosiddetto vizio di
[...] Controparte_4
ultrapetizione, configurabile quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così
pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (v. Cass.
08/03/2022, n. 7591).
2.3. Il terzo motivo, con cui l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 4 e 5 L.A.C.,
deve ritenersi assorbito con l'accoglimento del secondo.
Pagina 12 2.4. Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo possono essere esaminati congiuntamente e risultano, invece, infondati.
In primo luogo, occorre premettere che, contrariamente a quanto asserito in questa sede dall'appellante, i provvedimenti di sospensione e revoca dei benefici non erano stati adottati sulla base del presupposto, decisamente riduttivo, della violazione della lex specialis in materia
di tenuta del fascicolo aziendale e per l'utilizzo di dichiarazioni mendaci in merito a detto
comodato ma, come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, che, non a caso, aveva concentrato la sua decisione sul punto, sulla premessa che il comodato, allegato dalla società
quale titolo idoneo alla conduzione dei terreni per ottenere i contributi suddetti, dovesse ritenersi sciolto alla morte dell'originario comodante.
E che l' vesse per prima cosa contestato l'inefficacia del titolo di godimento dei Parte_1
fondi può agevolmente evincersi dalla lettura dei suoi stessi atti procedimentali: a titolo meramente esemplificativo è qui sufficiente richiamare la comunicazione di avvio del procedimento prot. 0016311 del 23 febbraio 2022, avente ad oggetto l'”eventuale sospensione
dei pagamenti, il recupero degli stessi e l'erogazione delle sanzioni in merito alla verifica dei
titoli di conduzione dei terreni inseriti in fascicolo aziendale”, ove l'Agenzia aveva espressamente evidenziato che dalla disamina della documentazione pervenuta, si evince che i
contratti di comodato d'uso gratuito stipulati tra il sig. (comodante) e la società Persona_1
(comodatario) debbano intendersi risolti ed estinti Controparte_1
con il decesso del comodante e i terreni inseriti in fascicolo (oggetto del comodato di cui sopra)
condotti senza valido titolo di conduzione.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, pecca l'appellante nel ritenere che il Giudice sia incorso nell'errore di travisamento dei fatti, in quanto le motivazioni richiamate dall'Agenzia a
Pagina 13 supporto dei succitati atti, poi ribadite nel quarto motivo di appello, erano state comunicate alla società successivamente e, in ogni caso, quale logica e diretta conseguenza di tale circostanza:
una volta dato per certo lo scioglimento del comodato, infatti, erano stati contestati il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale e la falsità delle dichiarazioni consistenti,
rispettivamente, nell'assenza del consenso dei coeredi alla prosecuzione del rapporto di comodato e nell'utilizzo, nonostante il divieto posto dalle circolari emesse da
[...]
, di autocertificazioni per attestare la titolarità del rapporto suddetto. Parte_4
Chiarito questo profilo, occorre evidenziare che la società beneficiaria, come risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa aveva inserito nel proprio fascicolo aziendale Pt_1
numerosi appezzamenti di terreno detenuti in virtù di due contratti di comodato conclusi in forma verbale rispettivamente nel 2011 e nel 2012 e, a riprova di entrambi i rapporti, aveva allegato sia le dichiarazioni sostitutive del comodante, sia le dichiarazione Persona_1
sostitutive del proprio legale rappresentante, che, all'epoca era , coniuge dello Persona_2
stesso comodante, dalle quali emerge che tutti i terreni indicati erano stati concessi in comodato a tempo indeterminato.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall' tali rapporti contrattuali non erano Pt_2
automaticamente cessati con la morte del comodante. In caso di morte del comodante, infatti,
deve ritenersi che il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori.
Nel caso in esame, d'altra parte, che non aveva in alcun modo contestato Controparte_3
la provenienza delle suddette dichiarazioni da parte dei suoi genitori e, quindi, l'originaria esistenza dei due contratti, aveva manifestato la sua volontà di opporsi alla prosecuzione dei rapporti solo successivamente al periodo di erogazione dei contributi oggetto della controversia.
Pagina 14 Per quanto attiene, comunque, alla asserita violazione delle regole sulla tenuta dei fascicoli aziendali, si deve sottolineare che la prima delle due circolari AGEA richiamate dall'appellante
(la circolare ACIU.2012.90) aveva inteso limitare l'uso delle “dichiarazioni sostitutive” al precipuo fine di evitare le incertezze sull'effettiva volontà del titolare del diritto reale di
concedere la disponibilità della superficie e tale finalità era stata chiaramente soddisfatta nel caso in esame, in cui, come si è già detto, la aveva allegato sia le proprie CP_1
dichiarazioni sia quelle del comodante, nel pieno rispetto dello spirito ispiratore della circolare.
La successiva circolare n. 120/2016, richiamata peraltro proprio dall'appellante, in ogni caso, al punto 8 dell'Allegato 2 (avente ad oggetto le diverse tipologie di titoli di conduzione ammessi per l'inserimento delle superfici nel fascicolo aziendale degli agricoltori e la documentazione che deve essere presentata per le singole fattispecie), aveva stabilito testualmente che “il contratto di comodato può essere stipulato in forma scritta (atto pubblico
o scrittura privata registrata) o verbale. In caso di forma verbale la registrazione non è
obbligatoria e la conduzione della superficie è provata con dichiarazione del comodante, resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la concessione della superficie in
questione e riportante l'indicazione obbligatoria del CUAA del comodatario e del titolo
giuridico sottostante (comodato)”, facendo così venir meno qualsiasi preclusione all'uso della dichiarazione sostitutiva del comodante (anche in relazione all'ipotesi in cui il comodatario sia una società).
A questo punto, solo per completezza, deve aggiungersi che del tutto inconferente rispetto al caso di specie risulta il richiamo dell'Agenzia all'art. 75 D.P.R. 445/2000 posto che in alcun modo l'asserita violazione delle circolari avrebbe potuto consentire, per ciò solo, di qualificare le dichiarazioni fatte dalla società appellata come mendaci.
Pagina 15 In questo quadro, dunque, sia la determina n. 2349 del 27 maggio 2022, con la quale Pt_1
aveva sospeso i provvedimenti di rogazione di contributi comunitari agricoli, sia la determina n. 48892 del 7 luglio 2023, con la quale era stata disposta la restituzione ad degli importi Pt_1
precedentemente erogati, devono essere considerate illegittima, a nulla potendo rilevare che nel corso del giudizio l'appellante avesse anche prodotto un contratto scritto, avente data certa, di comodato trentennale – non inserito inizialmente nel fascicolo aziendale.
2.4 In definitiva, quindi, il Tribunale aveva erroneamente annulla(to) le determine
dell' impugnate ma Controparte_4
aveva correttamente accertato e dichiarato la illegittimità della sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla concorrenza di 296.384,06 € e del successivo atto avente ad oggetto la pretesa restitutoria pari a 302.500,63.
Solo in questi termini, l'appello deve essere accolto.
L'appellante, dunque, considerato l'esito complessivo della causa, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
1. annulla la sentenza n. 621 del 24.11.2023 del Tribunale di Oristano nella parte in cui aveva
annulla(to) le determine dell' Controparte_4
impugnate;
[...]
2. condanna la alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese del giudizio, che si liquidano per il primo grado, in complessivi euro
[...]
7.123,00, di cui euro 5.882,00 per compensi, e per il secondo grado in complessivi euro
Pagina 16 14.239,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
Così deciso in Cagliari in data 6 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. EF RE
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