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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/05/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 28 del mese di maggio, avanti al Giudice dott.ssa
Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 454/2024 R.G.
tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Fabio Zanghì, giusta procura in atti;
opponente
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Rosa Saturno, giusta procura in atti.
opposto
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Fabio Zanghì per la parte opponente e l'avv. Rosa Saturno per la parte opposta.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. Parte_1
avverso l'atto di precetto con cui gli ha intimato il pagamento di CP_1
1 € 3.524,69 a titolo di compensi liquidati in suo favore dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II grado di Messina, con la sentenza n. 291/2024, oltre gli onorari, accessori di legge e interessi legali.
L'opponente, premettendo di avere già corrisposto ad la complessiva CP_1
somma di € 3.524,69, ha evidenziato che la statuizione di condanna contenuta nella sentenza n. 291/2024 avente ad oggetto il pagamento in favore di CP_1
della somma di € 2.614,68 (oltre Iva e Cassa) comprendeva anche l'acconto di €
1.000,00, liquidato nel corso del giudizio di appello n. 2776/2018 e allo stesso già corrisposto.
L'opponente ha chiesto al Tribunale - previa sospensione dell'efficacia del precetto opposto - di dichiarare quanto segue: “alla data di notifica dell'atto di precetto l'importo dovuto dal sig. ammontava ad euro Parte_1
2.524,69 tempestivamente saldato dal medesimo sig. ed in ordine a Pt_1
tale entità dell'atto di precetto dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese stante che il relativo pagamento di euro 2.524,69 è stato effettuato in data anteriore alla proposizione del presente giudizio di opposizione, accertare invece che l'atto di precetto per l'importo di euro
1.000/00 risulta illegittimo stante l'avvenuto pagamento di pari importo a titolo di acconto effettuato in data 13/04/2023 e per l'effetto revocare l'atto di precetto opposto e condannare alle spese e compensi di giudizio il dott.
[...]
in favore del sig. da liquidarsi in distrazione del CP_1 Parte_1
sottoscritto procuratore anticipatario.” (cfr. atto citazione).
costituitosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza CP_1
dell'opposizione proposta dalla controparte ed ha evidenziato che la statuizione della sentenza n. 291/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Messina, relativa alla liquidazione dei compensi spettanti all'opponente, non includeva l'acconto di € 1.000,00; lo stesso, pertanto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Fatta questa premessa in punto di fatto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
2 Preliminarmente le note difensive depositate dalle parti devono essere dichiarate inammissibili in quanto non concesse dal Giudice con il provvedimento di rinvio ex art. 281 sexies c.p.c..
Dalla disamina degli atti di causa emerge che, con provvedimento del
19.07.2022 (cfr. all. 2 comparsa di opponente), la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Messina nominava quale proprio consulente nel giudizio n.
2766/2018 R.G. determinando in € 1.000,00 l'acconto da CP_1
corrispondere allo stesso (all. n. 3 comparsa di opponente).
Con sentenza n. 291/2024, emessa il 12.12.2023 e depositata in data
11.01.2024, la stessa Corte di Giustizia ha condannato appellante Pt_1
soccombente, al pagamento in favore del suddetto consulente della somma di €
2.614,68, oltre iva e cassa (cfr. all. n. 2 citazione).
Al riguardo, nella parte motiva della sentenza si legge testualmente che “Le spese di CTU, che si liquidano in euro 2.614,68, ossia nei minimi previsti dall'art. 2 D.M. allegato 30.5.2002 venendo in esame accertamenti di agevole esecuzione, vengono poste a carico di parte appellante” e nel dispositivo della sentenza si legge testualmente “La Corte rigetta l'appello … Liquida in favore del CTU, dott. , euro 2.614,68, oltre Iva e Cassa, somma che CP_1
pone a carico di parte appellante.”.
Orbene, a differenza di quanto sostenuto dalla parte opposta, la liquidazione effettuata dalla Corte di Giustizia Tributaria – stante il riferimento ai minimi tariffari – deve certamente ritenersi comprensiva dell'acconto di €
1.000,00 versato dall'opponente in data 13.04.2023.
A tal proposito si evidenzia che le statuizioni contenute nei provvedimenti giurisdizionali devono essere interpretati - al pari delle disposizioni normative - ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi.
Come precisato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17799 del
2020, “Nell'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali, in ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti (per natura ed effetti) agli atti normativi, si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di
3 cui all'art. 12 preleggi e ssg., ricercando quindi il significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore;
il giudice del merito
(…) non può limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunziata e divenuta immodificabile, ma deve individuarne l'essenza e l'effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono, costituendo utili elementi di interpretazione le stesse domande delle parti, che possono avere una funzione integratrice nella ricerca degli esatti confini del giudicato ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo.”.
A conferma di quanto ritenuto – ossia del fatto che la liquidazione dei compensi è comprensiva dell'acconto già corrisposto all'ausiliario – milita la circostanza che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha precisato di voler applicare “i minimi tariffari”.
L'art. 2 del D.M. del 30.5.2022 prevede che per le cause di valore ricomprese “da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45” – come nella specie, in cui il valore della causa di appello è stata quantificata in € 129.396,00 – si applica un onorario a percentuale calcolato per scaglioni “dallo 0,9316% all'1,8790%”.
Ebbene, posto che il compenso liquidato in favore del consulente è prossimo ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento, ossia ad €
2.431,00, non vi è dubbio che esso deve ritenersi comprensivo dell'acconto.
In ragione di quanto esposto, alla data in cui è stato notificato il precetto
CÒ avrebbe, quindi, potuto intimare a il pagamento della somma Pt_1
indicata nella sentenza della Corte detratto l'importo di € 1.000,00 già versato dall'odierno opponente a titolo di acconto.
E' utili evidenziare che la giurisprudenza ha sostenuto che “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il Giudice, che è investito di poteri di
4 cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.” (cfr. Cass. n. 27032/2014).
Orbene, dalla disamina degli atti di causa si evince che l'opponente, in data
23.4.2024, ha corrisposto in favore della parte opposta la somma di € 2.525,29 a mezzo bonifico bancario con causale “saldo atto di precetto avv. Rosa Saturno sent. 291/2024 C.G.T. secondo grado Sicilia” (cfr. 3 atto di opposizione); dalla documentazione allegata, inoltre, si rileva che in data 13.4.2023 lo stesso opponente aveva già corrisposto in favore della controparte la somma di €
1.000,00 a mezzo bonifico bancario con causale “acconto CTU” (cfr. 4 atto di opposizione).
In ragione di ciò deve ritenersi che ha interamente versato le Pt_1
somme dovute ad a titolo di compensi professionali per l'attività espletata CP_1
quale ausiliario nel giudizio n. 2766/2018 R.G. incardinato dinnanzi alla
Commissione Tributaria di II grado di Messina, nonché i compensi professionali per la redazione del precetto opposto.
Sul punto si osserva che “… l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal Giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere a una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione.” (cfr. n.
14705/2022).
Nonostante l'integrale pagamento del credito oggetto di precetto, questo
Tribunale rileva, però, che - a differenza di quanto chiesto dall'opponente - non può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
A tal proposito si evidenzia che, per giurisprudenza consolidata, la sentenza che pronuncia la cessata materia del contendere non solo implica che sia sopravvenuto un fattore che incide sulla situazione sostanziale preesistente, ma che le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale (Cfr. ex multis,
5 Cass., n. 1950/2003; Cass., n. 11931/2006); circostanze queste che non ricorrono nel caso di specie.
La Suprema Corte ha affermato che "la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso…” (Cass. n.
16150/2010).
Nel caso di specie non si evince che sia venuto meno l'interesse di parte opposta all'ottenimento di un provvedimento che statuisca in ordine alla somma richiesta con il precetto.
La domanda dell'opponente avente ad oggetto il rimborso della maggior somma corrisposta alla controparte è inammissibile in quanto la suddetta domanda è stata articolata tardivamente con le memorie integrative di cui al secondo termine ex art. 171 ter c.p.c.
Invero con la memoria integrativa le parti possono solo “replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.”.
Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza;
esse sono liquidate - attesa la semplicità della difesa svolta ed il mancato espletamento di attività istruttoria - secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come modificato ed aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
L'importo liquidato tiene conto dell'esito del giudizio cautelare iscritto al n. 454 – 1/2024 R.G..
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 454/2024 R.G., respinta ogni altra istanza ed eccezione:
6 1) accoglie l'opposizione e, per le ragioni di cui in parte motiva, dichiara nullo il precetto limitatamente all'importo di € 1.260,00 (di cui €
1.000,00 per sorte capitale, € 40,00 a titolo di CPA ed € 220,00 a titolo di iva);
2) dichiara inammissibile la domanda dell'opponente avente ad oggetto il rimborso delle somme corrisposte;
3) rigetta la domanda di cessazione della materia del contendere;
4) condanna parte opposta alla rifusione delle spese processuali complessivamente liquidate in € 125,00 per spese vive ed € 1.300,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Patti, 26.5.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
7
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 28 del mese di maggio, avanti al Giudice dott.ssa
Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 454/2024 R.G.
tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Fabio Zanghì, giusta procura in atti;
opponente
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Rosa Saturno, giusta procura in atti.
opposto
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Fabio Zanghì per la parte opponente e l'avv. Rosa Saturno per la parte opposta.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. Parte_1
avverso l'atto di precetto con cui gli ha intimato il pagamento di CP_1
1 € 3.524,69 a titolo di compensi liquidati in suo favore dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II grado di Messina, con la sentenza n. 291/2024, oltre gli onorari, accessori di legge e interessi legali.
L'opponente, premettendo di avere già corrisposto ad la complessiva CP_1
somma di € 3.524,69, ha evidenziato che la statuizione di condanna contenuta nella sentenza n. 291/2024 avente ad oggetto il pagamento in favore di CP_1
della somma di € 2.614,68 (oltre Iva e Cassa) comprendeva anche l'acconto di €
1.000,00, liquidato nel corso del giudizio di appello n. 2776/2018 e allo stesso già corrisposto.
L'opponente ha chiesto al Tribunale - previa sospensione dell'efficacia del precetto opposto - di dichiarare quanto segue: “alla data di notifica dell'atto di precetto l'importo dovuto dal sig. ammontava ad euro Parte_1
2.524,69 tempestivamente saldato dal medesimo sig. ed in ordine a Pt_1
tale entità dell'atto di precetto dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese stante che il relativo pagamento di euro 2.524,69 è stato effettuato in data anteriore alla proposizione del presente giudizio di opposizione, accertare invece che l'atto di precetto per l'importo di euro
1.000/00 risulta illegittimo stante l'avvenuto pagamento di pari importo a titolo di acconto effettuato in data 13/04/2023 e per l'effetto revocare l'atto di precetto opposto e condannare alle spese e compensi di giudizio il dott.
[...]
in favore del sig. da liquidarsi in distrazione del CP_1 Parte_1
sottoscritto procuratore anticipatario.” (cfr. atto citazione).
costituitosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza CP_1
dell'opposizione proposta dalla controparte ed ha evidenziato che la statuizione della sentenza n. 291/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Messina, relativa alla liquidazione dei compensi spettanti all'opponente, non includeva l'acconto di € 1.000,00; lo stesso, pertanto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Fatta questa premessa in punto di fatto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
2 Preliminarmente le note difensive depositate dalle parti devono essere dichiarate inammissibili in quanto non concesse dal Giudice con il provvedimento di rinvio ex art. 281 sexies c.p.c..
Dalla disamina degli atti di causa emerge che, con provvedimento del
19.07.2022 (cfr. all. 2 comparsa di opponente), la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Messina nominava quale proprio consulente nel giudizio n.
2766/2018 R.G. determinando in € 1.000,00 l'acconto da CP_1
corrispondere allo stesso (all. n. 3 comparsa di opponente).
Con sentenza n. 291/2024, emessa il 12.12.2023 e depositata in data
11.01.2024, la stessa Corte di Giustizia ha condannato appellante Pt_1
soccombente, al pagamento in favore del suddetto consulente della somma di €
2.614,68, oltre iva e cassa (cfr. all. n. 2 citazione).
Al riguardo, nella parte motiva della sentenza si legge testualmente che “Le spese di CTU, che si liquidano in euro 2.614,68, ossia nei minimi previsti dall'art. 2 D.M. allegato 30.5.2002 venendo in esame accertamenti di agevole esecuzione, vengono poste a carico di parte appellante” e nel dispositivo della sentenza si legge testualmente “La Corte rigetta l'appello … Liquida in favore del CTU, dott. , euro 2.614,68, oltre Iva e Cassa, somma che CP_1
pone a carico di parte appellante.”.
Orbene, a differenza di quanto sostenuto dalla parte opposta, la liquidazione effettuata dalla Corte di Giustizia Tributaria – stante il riferimento ai minimi tariffari – deve certamente ritenersi comprensiva dell'acconto di €
1.000,00 versato dall'opponente in data 13.04.2023.
A tal proposito si evidenzia che le statuizioni contenute nei provvedimenti giurisdizionali devono essere interpretati - al pari delle disposizioni normative - ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi.
Come precisato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17799 del
2020, “Nell'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali, in ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti (per natura ed effetti) agli atti normativi, si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di
3 cui all'art. 12 preleggi e ssg., ricercando quindi il significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore;
il giudice del merito
(…) non può limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunziata e divenuta immodificabile, ma deve individuarne l'essenza e l'effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono, costituendo utili elementi di interpretazione le stesse domande delle parti, che possono avere una funzione integratrice nella ricerca degli esatti confini del giudicato ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo.”.
A conferma di quanto ritenuto – ossia del fatto che la liquidazione dei compensi è comprensiva dell'acconto già corrisposto all'ausiliario – milita la circostanza che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha precisato di voler applicare “i minimi tariffari”.
L'art. 2 del D.M. del 30.5.2022 prevede che per le cause di valore ricomprese “da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45” – come nella specie, in cui il valore della causa di appello è stata quantificata in € 129.396,00 – si applica un onorario a percentuale calcolato per scaglioni “dallo 0,9316% all'1,8790%”.
Ebbene, posto che il compenso liquidato in favore del consulente è prossimo ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento, ossia ad €
2.431,00, non vi è dubbio che esso deve ritenersi comprensivo dell'acconto.
In ragione di quanto esposto, alla data in cui è stato notificato il precetto
CÒ avrebbe, quindi, potuto intimare a il pagamento della somma Pt_1
indicata nella sentenza della Corte detratto l'importo di € 1.000,00 già versato dall'odierno opponente a titolo di acconto.
E' utili evidenziare che la giurisprudenza ha sostenuto che “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il Giudice, che è investito di poteri di
4 cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.” (cfr. Cass. n. 27032/2014).
Orbene, dalla disamina degli atti di causa si evince che l'opponente, in data
23.4.2024, ha corrisposto in favore della parte opposta la somma di € 2.525,29 a mezzo bonifico bancario con causale “saldo atto di precetto avv. Rosa Saturno sent. 291/2024 C.G.T. secondo grado Sicilia” (cfr. 3 atto di opposizione); dalla documentazione allegata, inoltre, si rileva che in data 13.4.2023 lo stesso opponente aveva già corrisposto in favore della controparte la somma di €
1.000,00 a mezzo bonifico bancario con causale “acconto CTU” (cfr. 4 atto di opposizione).
In ragione di ciò deve ritenersi che ha interamente versato le Pt_1
somme dovute ad a titolo di compensi professionali per l'attività espletata CP_1
quale ausiliario nel giudizio n. 2766/2018 R.G. incardinato dinnanzi alla
Commissione Tributaria di II grado di Messina, nonché i compensi professionali per la redazione del precetto opposto.
Sul punto si osserva che “… l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal Giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere a una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione.” (cfr. n.
14705/2022).
Nonostante l'integrale pagamento del credito oggetto di precetto, questo
Tribunale rileva, però, che - a differenza di quanto chiesto dall'opponente - non può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
A tal proposito si evidenzia che, per giurisprudenza consolidata, la sentenza che pronuncia la cessata materia del contendere non solo implica che sia sopravvenuto un fattore che incide sulla situazione sostanziale preesistente, ma che le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale (Cfr. ex multis,
5 Cass., n. 1950/2003; Cass., n. 11931/2006); circostanze queste che non ricorrono nel caso di specie.
La Suprema Corte ha affermato che "la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso…” (Cass. n.
16150/2010).
Nel caso di specie non si evince che sia venuto meno l'interesse di parte opposta all'ottenimento di un provvedimento che statuisca in ordine alla somma richiesta con il precetto.
La domanda dell'opponente avente ad oggetto il rimborso della maggior somma corrisposta alla controparte è inammissibile in quanto la suddetta domanda è stata articolata tardivamente con le memorie integrative di cui al secondo termine ex art. 171 ter c.p.c.
Invero con la memoria integrativa le parti possono solo “replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.”.
Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza;
esse sono liquidate - attesa la semplicità della difesa svolta ed il mancato espletamento di attività istruttoria - secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come modificato ed aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
L'importo liquidato tiene conto dell'esito del giudizio cautelare iscritto al n. 454 – 1/2024 R.G..
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 454/2024 R.G., respinta ogni altra istanza ed eccezione:
6 1) accoglie l'opposizione e, per le ragioni di cui in parte motiva, dichiara nullo il precetto limitatamente all'importo di € 1.260,00 (di cui €
1.000,00 per sorte capitale, € 40,00 a titolo di CPA ed € 220,00 a titolo di iva);
2) dichiara inammissibile la domanda dell'opponente avente ad oggetto il rimborso delle somme corrisposte;
3) rigetta la domanda di cessazione della materia del contendere;
4) condanna parte opposta alla rifusione delle spese processuali complessivamente liquidate in € 125,00 per spese vive ed € 1.300,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Patti, 26.5.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
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