TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/06/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 292/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Ragusa nella persona della dott.ssa Rosanna Scollo, Giudice della sezione Civile, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 292/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
(C.F. e P.Iva: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore dott.
, rappresentata e difesa, giusta Delibera n. 22 del 11.01.2023, dall'Avv. Parte_2
Santo Botta, come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Maria Mantello, in Caltagirone
V.le Principe Umberto n. 160, e digitalmente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
OPPONENTE
CONTRO
corrente in Tarantasca (CN) Zona Produttiva Tarantasca Nord Controparte_1
1, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cuneo: , in P.IVA_2
persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Pt_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Caprì, giusta procura in atti,
[...]
elettivamente domiciliata presso lo studio, in in Via G. Di Vittorio n. 55, Pt_1
dell'Avv. Francesca Corallo
OPPOSTA
Precisate le conclusioni all'udienza del 18.11.2024, tenutasi in forma cartolare, la causa veniva per la decisione, previa concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1726/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 16.12.2022, notificato in pari data, veniva ingiunto all' di di corrispondere a Pt_4 Pt_1 [...]
la somma di € 78.101,68, oltre ad interessi, spese e compensi del Controparte_1
procedimento monitorio, per le forniture di cui alle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo. Con successivo atto di citazione, notificato il 24.1.2023, l' di Pt_4
proponeva tempestiva opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo. La Pt_1
stessa esponeva che era risultata aggiudicataria di talune Controparte_1
procedure per la fornitura di beni in ambito igienico-sanitario, di ristorazione e di cancelleria, indicate in citazione, e che, conseguentemente, erano stati stipulati i relativi contratti. Rilevava, poi, che le fatture erano state puntualmente pagate relativamente alle prestazioni regolarmente erogate, mentre, con comunicazioni susseguitesi a partire dall'aprile 2021, aveva riscontrato alcune delle richieste di pagamento, contestando la non corretta esecuzione delle forniture, oltre alla richiesta di pagamento di oneri non previsti dal capitolato di gara e dal disciplinare. Inoltre, riferiva di aver opposto formale diniego alla richiesta di revisione dei prezzi, con nota prot. n. 13263 del 15 aprile 2021, posto che la revisione era preclusa tanto dalla lex specialis (in quanto l'aggiudicazione per la quale era stata chiesta la revisione era avvenuta solo pochi mesi prima), quanto dalle previsioni del Codice dei Contratti. Quindi, con successive comunicazioni, ribadiva la non doverosità della revisione dei prezzi siccome non previsto nelle succitate disposizioni (generali e speciali), e con nota prot. n. 38278 del 5 novembre 2021 invitava l'opposta a non porre a suo carico il contributo
CONAI, conseguentemente richiedendo formalmente l'emissione di note di credito per le somme già fatturate con il contributo CONAI. Di contro, la CP_1
continuava a emettere note di debito e fatture con importi maggiorati rispetto alle offerte economiche (con prezzi revisionati e contributo CONAI) e, quindi, non dovuti. L' deduceva di aver già provveduto al pagamento delle somme Pt_1
fatturate, come da mandati di pagamento in atti, e contestava comunque la quantificazione della sorte ingiunta, stante la non doverosità della somme caricate a titolo di contributo CONAI rispetto all'offerta economica della ditta odierna convenuta, facendo riferimento in particolare alla procedura aperta telematica sopra-soglia Comunitaria n. 2598117-CIG 835212251C, il cui disciplinare di gara, all'art. 17, prevedeva “L'offerta economica, onnicomprensiva di tutte le spese, incluso il contributo Conai, … dovrà essere unica”. Riteneva pertanto di aver regolarmente adempiuto al pagamento, decurtandolo del contributo CONAI, poiché non dovuto, sebbene persistentemente fatturato dall'opposta. Ancora, contestava la quantificazione della sorte ingiunta, giacché la aveva proceduto a una CP_1
revisione unilaterale dei prezzi stabiliti in sede di gara, e deduceva di aver infatti rigettato tutte le richieste di revisione. Infine, deduceva che nulla poteva essere domandato dalla in relazione alle forniture effettuate solo Controparte_1
parzialmente e, dunque, correttamente pagate solo in parte. Riferiva che il credito ingiunto non risultava certo nel suo preciso ammontare, non essendo provata l'esecuzione delle forniture a regola d'arte, in relazione alle fatture n. 5499/FPA, n.
3690/FPA e n. 6517/FPA. Sosteneva, infatti, che non risultavano pervenute le forniture di cui alle citate fatture, delle quali mancava anche il relativo documento di trasporto controfirmato dall'azienda. In ultimo, contestava la fondatezza della pretesa di pagamento degli interessi asseritamente dovuti dall' ai sensi del Pt_4
D.Lgs. 231/2002, dal momento che le previsioni della lex specialis prevedevano un accordo derogatorio dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002, accettato senza riserve da parte dell'opposta. Per tutto quanto sopra, l di chiedeva: in via principale, Pt_4 Pt_1
rigettarsi integralmente la pretesa creditoria della in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, e del tutto sfornita di prova, e, per l'effetto, dichiararsi il decreto ingiuntivo opposto inammissibile e/o illegittimo, anche per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., conseguentemente revocandolo o annullandolo per l'insussistenza di qualsivoglia obbligazione a carico dell'opponente; in subordine, sempre previo annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, limitarsi la condanna dell in favore de Parte_5 [...]
alle somme a quest'ultima effettivamente dovute, tenendo conto di Controparte_1
quanto già corrisposto, con esclusione degli interessi ex D.Lgs. 231/2002, in quanto non dovuti. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 17.5.2023 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
contestava in toto l'avversa opposizione, deducendo l'eccessiva genericità delle contestazioni addotte dall' a fronte anche della produzione in giudizio dei Pt_4
D.D.T. regolarmente sottoscritti per ricezione merce. In merito all'unica contestazione più puntuale – quella relativa alle forniture di cui alle fatture n.
5499/FPA, n. 3690/FPA e n. 6517/FPA – produceva i relativi D.D.T., anch'essi sottoscritti per ricezione. In merito al preteso pagamento delle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto, rilevava che l' aveva provveduto al pagamento Pt_4
solo di acconti sulle fatture (come da esame dei mandati di pagamento in atti), acconti regolarmente considerati, tanto che delle stesse fatture era stato richiesto il pagamento a saldo. Con riferimento alle fatture emesse negli anni 2013, 2016 e 2017, ad oggi ancora insolute, e ai relativi mandati di pagamento prodotti dall' Pt_4
evidenziava che la fornitrice aveva imputato i pagamenti a saldo di fatture diverse e più risalenti (cfr. allegati da 16 a 20), in assenza di diversa imputazione da parte della debitrice, rimanendo, quindi, comunque ancora dovuta la complessiva somma di €
13.753,04 (peraltro, evidenziava al riguardo di aver esposto tale situazione all Pt_4
e di averle richiesto un confronto al fine di procedere ad una verifica congiunta e all'allineamento delle rispettive situazioni contabili (v. doc. 14 pec del 13.12.2019 con relativi allegati, richiesta però rimasta priva di riscontro). Quanto alla fattura n.
6313 del 21.7.2022, riferiva che la stessa era stata saldata solo dopo l'instaurazione del procedimento monitorio, mentre nessun altro pagamento era stato eseguito per il 2022, risultando quindi ancora dovuta (in assenza di alcuna contestazione) la complessiva somma di € 16.245,75. Sulla pretesa non debenza del contributo
CONAI, per le forniture eseguite nell'ambito della procedura CIG 835212251C, rilevava che nel capitolato speciale non vi era alcun riferimento al contributo CONAI, ma si faceva esclusivo riferimento alla offerta economica presentata da parte del partecipante alla gara, e che, per come si evinceva dalla documentazione,
[...]
aveva sempre indicato che i prezzi offerti sarebbero stati gravati Controparte_1
dall'iva e dal contributo CONAI, quest'ultimo con la specificazione che sarebbe stato aggiunto se dovuto in relazione alla merce richiesta.
Pertanto, risultava senz'altro dovuto l'importo di € 33.923,47 a titolo di CONAI, arbitrariamente non pagato dall . Sulla legittimità della revisione prezzi Pt_1
operata, deduceva che, nel corso dell'esecuzione della fornitura CIG 835212251C
(Bando di gara 30.6.2020), erano intervenuti sia la grave crisi economica derivante dalla pandemia, sia i gravi eventi di politica internazionale relativi alla Russia e all'Ucraina, che avevano determinato un aumento dei prezzi delle materie prime e dell'inflazione, con conseguente grave alterazione del sinallagma contrattuale, e necessità di procedere alla rinegoziazione delle prestazioni, anche in ossequio al generale obbligo di buona fede nella fase di esecuzione contrattuale. Pertanto, evidenziato che, ai sensi del comma 2 ter dell'art. 7, del D.L. 30.4.2022, n. 36 (cd.
Decreto PNRR 2, convertito in Legge 29.6.2022, n. 79), recante norma di interpretazione autentica della lett. c), n. l, dell'art. 106, comma l, del D.Lgs. 50/2016, tra le circostanze che potevano dare luogo a variazioni dei contratti di appalto in corso di validità erano incluse anche quelle imprevedibili che alteravano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera o della fornitura, e che la procedura di gara in oggetto rientrava sia nelle ipotesi previste dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016 lett. c) n.1, come interpretato dall'art. 7 comma
2 ter D.L. 30/2022 convertito con modificazioni nella Legge n. 79/2022, sia nelle ipotesi di adeguamento prezzi previste dall'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito nella
Legge 91/2022, come modificato e integrato dalla Legge 197/2022 (Finanziaria
2023), risultavano dovuti tutti gli importi indicati nelle note di debito prodotte, complessivamente pari ad € 10.672,59. Infine, sulla debenza degli interessi moratori, deduceva che nessuno dei bandi di gara prevedeva deroghe alla disciplina del D.Lgs.
231/2002, né le parti ne avevano tra loro convenute, risultando dunque l'evidente pretestuosità dell'eccezione. Per tutti i superiori motivi, chiedeva, Controparte_1
anzitutto, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art.648 c.p.c., considerato che il credito fatto valere non era stato contestato, e che l'opposizione non era fondata su prova scritta. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché inammissibile e/o infondata in fatto e diritto, e, comunque, non provata, per l'effetto confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 1726/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 16.12.2022,
e condannando l al pagamento della complessiva somma di € Pt_4 Parte_1
78.101,68, oltre ad interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002, maturati dalle singole scadenze e maturandi sino all'effettivo soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., e veniva pure concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, limitatamente all'importo di € 60.040,25.
Quindi, precisate le conclusioni all'udienza del 18.11.2024, tenutasi in forma cartolare, la causa veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata, per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, va ribadito che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex artt. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645
c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione […] è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso.” (così Cass. civ. n. 1184/2007).
Va comunque ricordato che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., fra tante, Cass. n. 23699/2016; n.
15332/2015; n. 17050/2011).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti per cui, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, a seguito della contestazione dell'opponente in merito all'effettiva sussistenza del credito, sorge a carico del creditore-opposto – avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione – l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo.
Solo qualora sia adempiuto tale onere, sorge a carico del debitore-opponente – avente la veste di convenuto – quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Ciò posto, nel caso di specie – incontestata la sussistenza del rapporto contrattuale
– va esaminata, anzitutto, la contestazione sollevata dall'opponente circa l'irregolare, poiché parziale, esecuzione delle forniture di cui alle fatture n.
5499/FPA, n. 3690/FPA e n. 6517/FPA, la quale si rivela priva di fondamento, in quanto è superata dalla produzione in giudizio dei D.D.T., sottoscritti per ricezione dall (cfr. all. 15 dell'opposta), e dalla stessa non disconosciuti, né contestati, i Pt_4
quali dimostrano la completa e integrale esecuzione delle forniture di che trattasi.
Peraltro, l medesima ha spontaneamente provveduto al pagamento (tra le Pt_4
altre fatture risalenti al luglio 2022) delle fatture n. 5499/FPA e n. 6517/FPA, per complessivi € 18.061,43, così riconoscendo la fondatezza del credito da esse portato.
Relativamente a quanto affermato dall' in relazione ai pagamenti delle fatture Pt_4
risalenti agli anni 2013/2016/2017, e all'accusa mossa all'ingiungente di aver incassato per due volte il pagamento, va osservato che la ha dimostrato, CP_1
attraverso la documentazione versata in atti, di non averli ignorati, anzi di averne tenuto conto nella determinazione del proprio credito residuo, avendo proceduto all'imputazione degli stessi a diverse fatture, secondo i criteri stabiliti dalla legge, non potendo conoscere per tempo l'imputazione effettuata dall'azienda (v. doc. 16-
20). Infatti, come può evincersi dalla pec del 13.12.2019 (doc. 14 dell'opposta), dei detti mandati di pagamento la fornitrice ha avuto contezza solo a seguito della nota ricevuta dall' il 28.11.2019, prot. n. 276/DAOR RG. Pt_4
Con riguardo all'eccezione relativa alla debenza del contributo CONAI, relativamente alla procedura CIG 835212251C, va evidenziato anzitutto che l'art. 17 del
Disciplinare di gara citato dall opponente fa riferimento alla diversa Pt_1
procedura CIG 9209246E33.
Con riferimento alla procedura CIG 835212251C, invece, il disciplinare nulla prevede al riguardo, e, di contro, l'offerta economica dettagliata Lotto 2 (presentata dall'opposta e accettata dall' come da comunicazione prot. n. U-0035771 del Pt_1 16.11.2020) riporta una nota in calce del seguente tenore: “facciamo presente che
l'iva e il contributo conai sono esclusi ove dovuti”.
Ebbene, si ritiene di poter interpretare tale clausola nel senso che i prezzi riportati in tabella sono stati indicati al netto dell'iva e del contributo CONAI, mentre la debenza di tali voci non va esclusa.
Nessun dubbio infatti viene avanzato dall'opponente in merito alla debenza dell'Iva, che è menzionata all'interno della medesima nota.
Non risultano pertanto degli elementi in atti che consentano di escludere la debenza del contributo CONAI da parte dell' . Pt_1
Peraltro, anche volendo fare una comparazione con le altre procedure, per ricavarne un argomento di prova ai fini del presente giudizio, va osservato, anzitutto, che, nel disciplinare di gara procedura CIG 9209246E33, l' ha semplicemente richiesto Pt_4
che l'offerta economica fosse onnicomprensiva di tutte le spese, incluso il contributo CONAI, per cui non lo ha escluso nemmeno in tal caso.
Nella procedura CIG 835212251C, invece, si è limitata a non prevedere nulla di specifico sul punto, senza comunque prevederne l'esclusione.
Ciò che, di contro, da tale raffronto può ricavarsi, differentemente da quanto vorrebbe sostenere l' è che il contributo CONAI è normalmente dovuto Pt_4
dall , quale utilizzatore. Pt_1
Ne consegue che anche la suddetta eccezione è meritevole di rigetto.
Per quanto attiene, invece, alla pretesa revisione dei prezzi, nell'ambito della procedura CIG 835212251C – bando di gara 30.6.2020 (per una richiesta complessivamente pari ad € 10.672,59), va richiamata la normativa vigente ratione temporis.
In particolare, si prevede che, per gli appalti di servizi indetti prima del D.L. 4 del
27.1.2022, non è consentita la revisione dei prezzi contrattuali se il disciplinare di gara non prevede clausole di revisione, dal momento che per i servizi non trovano applicazione le disposizioni emergenziali, che il codice dei contratti pubblici ha riferito esclusivamente agli appalti di lavori. Infatti, l'art. 29 del D.L. 4/2022, conv. in L. 25/2022, con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, ha stabilito, tra l'altro, l'obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, le clausole di revisione dei prezzi ai sensi del citato art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice.
Tuttavia, al fine di mitigare gli effetti dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione registratisi nel corso del periodo emergenziale, il Legislatore
è intervenuto in relazione ai contratti pubblici in corso di esecuzione, con disposizioni derogatorie all'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, con particolare riguardo all'art.
1-septies del D.L. 73/2021 conv. in L. 106/2021, all'art. 26 del D.L.
50/2022 conv. in L. 91/2022 e all'art. 29 del D.L. 4/2022, conv. in L. 25/2022.
Tali disposizioni, invero, hanno introdotto dei meccanismi straordinari di adeguamento/compensazione dei predetti prezzi, nei limiti e alle condizioni ivi indicate, che però attengono ai soli contratti pubblici di lavori, e non anche di servizi e forniture – come quello oggetto del presente giudizio –, come espressamente previsto dalle norme stesse.
Tali norme, di carattere eccezionale, non possono di certo essere applicate a casi non espressamente contemplati in esse, posto che «Detta operazione ermeneutica si tradurrebbe, …. in una vera e propria estensione in via analogica della disciplina, vietata ex art. 14 disp. prel. c.c. in ragione della natura eccezionale delle previsioni in parola. Ciò in quanto è fuori di dubbio che queste ultime si riferiscano testualmente ai soli appalti di lavori (così, in particolare, la rubrica dell'art. 26 del D.L. n. 50 del
2022 – “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” – nonché l'inciso di cui al suo comma 1 che specifica che la norma si applica “agli appalti pubblici di lavori” e l'impiego in essa della inequivoca locuzione “materiali di costruzione”) …»
(così Cons. di Stato n. 1844/2023).
Pertanto, la revisione dei prezzi per i contratti pubblici di servizi e forniture (anche alla luce dell'art. 29 della citata L. 25/2022) deve essere ricondotta alle previsioni dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, sì come autenticamente interpretato dall'art. 7, commi 2-ter e 2-quater, della L. 26 giugno 2022, n. 79, a norma del quale le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP, sempre purché la possibilità di procedere alla modifica dei prezzi sia stata prevista nei documenti di gara.
Tali considerazioni trovano conforto anche nella giurisprudenza amministrativa, la quale riconduce le eventuali istanze di revisione dei prezzi avanzate dall'appaltatore,
a seguito di asseriti aumenti dei costi di un servizio, nella previsione della lettera a) dell'art. 106, comma 1, del Codice (in tal senso TAR Lombardia n. 238/2022), precisando proprio che «nella disciplina vigente ratione temporis degli appalti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione la revisione dei prezzi può trovare applicazione solo se previamente disciplinata nei documenti di gara, sulla base di un'accurata istruttoria, di esclusiva competenza della stazione appaltante, alla quale spetta l'adozione del provvedimento finale che riconosce o nega l'aumento dei prezzi
… (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. V. 15 giungo 2022, n. 4047)» (sent.
TRGA Bolzano n. 271/2022 cit.).
Ad abundantiam, si fa peraltro presente, in relazione al carattere prevedibile degli eventi, che la società opposta era sicuramente a conoscenza della situazione emergenziale generata dalla pandemia, dal momento che questa ha avuto inizio nei primi giorni di marzo del 2020, e il bando di gara risale al 30.6.2020, mentre l'offerta
è stata presentata in un momento ancora successivo, di talché appare difficile appellarsi alla pandemia per dimostrare il carattere imprevedibile degli aumenti.
Priva di alcun rilievo è, infine, la contestazione mossa in ordine alla debenza degli interessi ex art. D.Lgs. 231/2002, atteso che l'opponente fa riferimento a una presunta norma in deroga contenuta nei documenti di gara, che, però, non è dato ravvisare in atti.
Alla luce di tutto quanto suesposto, l'opposizione va parzialmente accolta, e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con conseguente condanna dell al pagamento della complessiva somma di € 49.367,66 (ossia la Parte_5
sorte di cui al D.I. decurtata dell'importo di € 18.061,43, già pagato nelle more del procedimento monitorio, nonché dell'ulteriore somma di € 10.672,59, ingiustamente aggiunta a titolo di revisione dei prezzi), oltre agli interessi ai sensi del
D.Lgs. 231/2002, dal dovuto al soddisfo.
Si reputa congruo porre le spese di lite a carico di parte opponente nella misura di tre quarti, mentre per il restante quarto esse andranno compensate tra le parti, avuto riguardo al tenore della presente decisione, e alla soccombenza parziale di parte opposta sul quantum dovuto.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 292/2023 R.G., così statuisce:
accoglie parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1726/2022, emesso in data 16.12.2022 da questo Tribunale, e, per l'effetto, lo revoca;
condanna l al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della complessiva somma di € 49.367,66, oltre ad interessi ai sensi Controparte_1
del D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al soddisfo;
condanna l al pagamento delle spese di lite, Parte_1
in favore di nella misura di tre quarti, che liquida Controparte_1
complessivamente in € 2.100,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti le spese citate per il restante quarto.
Così deciso, in Ragusa il 06.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo