Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5031/2024 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PIERPAOLO Parte_1
RODIGHIERO
opponente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
opposto Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.12.2024 la Sig.ra Parte_1 proponeva opposizione all'avviso di addebito n. n° 33420240004125802000 con il quale è stato chiesto il pagamento della somma di 11.840,25 euro per contributi IVS eccedenti il minimale dovuti alla Gestione Commercianti relativamente al periodo gennaio/dicembre 2018. La ricorrente deduceva di non essere tenuta al versamento dell'importo richiesto, atteso che la sola attività lavorativa autonoma da essa svolta (produttore assicurativo plurimandatario) per la quale è iscritta (su domanda) alla Gestione Commercianti aveva portato nell'anno 2018 alla produzione di un reddito pari ad euro 9.085,00. Eccepita, altresì, la prescrizione dei crediti azionati e chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto dell'opposizione in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto. 1
L'opposizione è tempestiva, essendo stata proposta nel termine di quaranta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 24, c. 5, del D.lgs. n. 46/1999, (l' ha provato che la notifica dell'avviso di addebito opposto è stata CP_1 eseguita in data 15.11.2024).
Ciò posto, rileva il Tribunale che correttamente l' ha ritenuto CP_1 sussistente in capo alla Sig.ra l'obbligo di versare alla gestione Pt_1 commercianti i contributi IVS eccedenti il minimale, sul presupposto della documentata qualità della stessa di socio accomandante della società
“IA S.A.S. DI IA OM & C.,”, in virtù della quale nell'anno 2018 ha prodotto un reddito di euro 32.465,00, risultante dal quadro RH della relativa dichiarazione (con un reddito complessivo prodotto nell'anno pari ad euro 41.550,00). Sulla questione relativa alla computabilità, ai fini della determinazione dell'importo dei contributi da versare alla gestione, di tutti i redditi prodotti nell'anno dai soci delle società di persone, si è da tempo pronunciata la giurisprudenza di legittimità: “…per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (art. 6 comma 3 del testo post riforma del 2004 del D.P.R. n. 917 del 2016) . 12. Ed è proprio il diverso regime dettato per le società di persone da cui deriva il principio, affermato da questa Corte nella sentenza n. 29779 del 2017, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale. 13. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha ben
2 distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società dì capitali e quelli delle società di persone, ove ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n.
384, conv., con modìf., in I. 14 novembre 1992 n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di CP_1 società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali. Ha infatti rilevato che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante;
né la scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 5 I. 2 agosto 1990 n. 233, in base al quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo di impresa…”
(Sez. L. n. 21540/2019; sulla distinzione tra la posizione dei soci delle società di capitali e quelli delle società di persone più di recente anche Sez. L. n. 22901/2024). Avendo l' riscontrato la produzione da parte dell'opponente di un CP_1 reddito di euro 32.465,00 derivante dalla partecipazione ad una società in accomandita semplice, l'importo dei contributi correttamente è stato determinato sulla totalità dei redditi prodotti nell'anno di riferimento.
Tanto premesso deve dichiararsi infondata anche l'eccezione di prescrizione. Come già rilevato, il credito azionato è relativo a contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale. È necessario, allora, premettere che tale tipo di contribuzione è collegata alla determinazione del reddito previdenziale come previsto all'art. 3 bis del D.L. n. 384/92, convertito in legge n. 438/92, a tenore del quale
“l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della
3 legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
In tali ipotesi, il termine quinquennale di prescrizione non può decorrere da data anteriore a quella della scadenza di pagamento dei contributi medesimi, ma, appunto dalle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (cfr. C. Appello di Catanzaro, sent. 22.10.2022, n. 1062). L'art. 10, c. 1, D.L. 241/1997, prevede, infatti, che “
1. I soggetti iscritti all per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e CP_1 quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi CP_2 dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni”. All'art. 18 - Termini di versamento – è poi previsto che “
1. Le somme di cui all'articolo 17” - tra cui i contributi – “devono essere versate entro il CP_1 giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. 2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall per le quote contributive comprese entro il minimale, sono CP_1 effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre. 3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. Ora, risulta dall'avviso di addebito in esame che i contributi attengono al periodo di competenza 2018 e, pertanto, essi sono calcolati sulla base del reddito prodotto nel periodo di imposta 2018 e dichiarato nel 2019.
4 Per tali redditi i versamenti dovevano essere effettuati in base a quanto disposto all'art. 2 D.L. 63/2002 conv. con L. 113/2002 (cfr. C. App. Catanzaro, sez. L., sent. 20.10.2022, n. 1062) a tenore del quale è stata disposta la concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico e che, in particolare ha previsto: “
1. L'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001,
n. 435, è sostituito dal seguente: “Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento). - 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. (…).
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente: a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.”.
Sennonché il D.L. 193/2016, all'art. 7quater, c. 19, ha ulteriormente posposto, a far data dal 01.01.2017, i termini per il versamento di cui all'art. 17 D.P.R. 435/2001. Nella formulazione vigente ratione temporis l'art. 17 citato ha previsto il termine del 30.06 per il pagamento del saldo e del primo acconto delle
5 imposte dirette e il 30.11 come termine per il pagamento del secondo acconto. Gli stessi termini di versamento, quindi, sono quelli applicabili ai contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale. Con particolare riferimento all'anno di competenza 2018 il termine per il versamento del saldo relativo all'anno di imposta 2018 e del primo acconto relativo all'anno di imposta 2019 era il 30.06.2019 che, essendo una domenica, è slittato al 01.07.2019; il versamento del secondo acconto relativo all'anno d'imposta 2018, invece, doveva essere effettuato entro il 30.11.2019, che essendo un sabato, slittato al 02.12.2019. Ebbene, se si considera come dies a quo la prima data di versamento – ossia quella relativa al saldo 2018 o al primo acconto 2019 e cioè il 01.07.2019 - il termine quinquennale di prescrizione dei relativi contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale si sarebbe compiuto il 01.07.2024. Deve tuttavia tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale. A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. È poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Il termine di prescrizione è quindi rimasto complessivamente sospeso per 311 giorni. Pertanto, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale, riferiti all'anno di
6 competenza 2018, considerando la data di versamento del saldo 2018 (01.07.2019) si sarebbe compiuto in data 01.07.2024. Considerati i 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale il termine è prorogato fino al giorno 8 maggio 2025, di tal ché la notifica dell'avviso di addebito in data 15.11.2024 è avvenuta ben prima che il termine si compisse. Evidentemente, il termine di prescrizione risulta interrotto anche laddove si consideri, più correttamente, il termine ultimo per il versamento dei contributi, ossia il 30.11.2019. Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.697,00, oltre accessori dovuti. Cosenza, 18/03/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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