Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Bettio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 849/2024 promossa da:
con l'avv. DE.PP. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
con l'avv. FRAGALA' RICCARDO Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente:
“ CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, una volta accertata e dichiarata la violazione dell'obbligo di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento UE 2016/679, da parte della società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , con sede legale in via Roma n. 73 - P.IVA_1
pagina 1 di 13
29.01.2024, confermando che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e consegnando, in caso di risposta affermativa, al medesimo sig. copia di tali dati Parte_1
personali, con indicazione dell'identità e dei dati di contatto del titolare del trattamento, delle finalità
del trattamento cui sono destinati i dati personali, e degli eventuali destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara anticipatario”.
Conclusioni di parte resistente:
“ Conclusioni
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria argomentazione e domanda,
In via pregiudiziale e preliminare
1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. e/o la carenza di Parte_1
interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per non aver fornito a mente dell'art. 2697 cod. civ. la prova del diritto genetico indispensabile per l'attivazione del diritto all'accesso ai dati personali ex art. 15
GDPR, ovvero la prova che detti dati siano stati, anche solo ipoteticamente, raccolti (o meno) e siano,
poi, stati oggetto di effettivo trattamento, conseguentemente rigettando le tutte domande avanzate dal ricorrente;
In via principale
2) rigettare le domande avanzate dal sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto, ed Parte_1
in ogni caso non provate, non avendo il ricorrente, anche per tramite del procuratore speciale, seguito le prescrizioni dell'informativa contenuta nella privacy policy accessibile agli utenti interessati in tema di metodologia e procedura per la richiesta di accesso ai dati personali a mente dell'art. 15 GDPR;
pagina 2 di 13 3) condannare il sig. per responsabilità aggravata a mente dell'art. 96, co. 3, c.p.c., a Parte_1
corrispondere alla una somma da determinarsi in via equitativa per le ragioni Controparte_1
esposte ed elencate al Punto IV della narrativa.
In via istruttoria subordinata
4) laddove ritenuto opportuno alla decisione della causa dall'Ill.mo Giudicante, disporre interrogatorio formale del sig. sui seguenti capitoli di prova: Parte_1
a) “Precisando le condizioni di tempo e di modo, vero che lei ha navigato sul sito e che CP_1
prima di prestare il consenso alla Cookies policy disponibile sul sito ha letto e compreso l'informativa privacy ivi presente.”;
b) “Vero che lei ha incaricato l'avv. DE.PP. sia di avanzare richiesta di accesso ai dati personali contattando la al proprio indirizzo PEC sia si Controparte_1 Email_1
proporre l'odierna causa giudiziale”;
c) “Vero che lei per consentire all'avv. DE.PP. di eseguire le attività di cui al precedente cap. b) ha firmato sia la procura speciale che le si rammostra e contenuta a pag. 1 dell'all. doc. 1 al ricorso introduttivo, sia la procura alle liti che le si rammostra e contenuta fuori elenco al ricorso medesimo”;
5) con espressa riserva, all'esito dell'interrogatorio formale di cui al precedente Punto 4), di procedersi a mente dell'art. 221 c.p.c. -
In ogni caso, con vittoria di spese, spese generali, diritti ed onorari di giudizio.”
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
− con ricorso ex art. 10 D.Lgs n. 150/11 conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
(d'ora in avanti allegando che “ L'esponente è solito navigare su internet CP_1 CP_1
sia per lavoro sia per diletto. A causa delle sue frequenti esplorazioni on-line, quest'ultimo pagina 3 di 13 riceve messaggi pubblicitari riguardanti, molto spesso, i prodotti che sono stati da lui attenzionati poco prima;
verosimilmente, in rete è stato creato un suo profilo ad hoc.” (cfr. pag.
1 ricorso introduttivo);
− riferiva, quindi, che “Per verificare se i suoi dati personali fossero stati raccolti e trattati in conformità della legge in materia di privacy, con pec del 24.10.2023 il ricorrente chiedeva alla società società fornitrice di energia elettrica, la conferma che fosse o meno Controparte_1
in corso il trattamento dei propri dati personali e, in caso di conferma, che fosse consentito l'accesso a tali dati attraverso una copia degli stessi e con indicazione sia delle finalità del trattamento della base giuridica e degli eventuali destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati” (cfr. pag. 1 ricorso introduttivo) precisando che inviava la stessa all'indirizzo della destinataria iscritto nel registro pubblico inipec afenergia@legalmail.it unitamente al documento del richiedente per la sua corretta identificazione;
− precisava, quindi, che “circa tre settimane prima il ricorrente visitava il sito internet https://www.afenergia.it, utilizzando il proprio smartphone marca “Oppo”” (cfr. pag. 1:
ricorso introduttivo) e rappresentava che l'istanza del 24.10.2023 restava senza riscontro come pure il successivo sollecito a mezzo pec del 29.01.2024;
− evidenziava, quindi, che L'art. 15 del Regolamento UE 2016/679 aveva diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la conferma che fosse o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardavano ed, in caso positivo, conoscerne le modalità di trattamento e le finalità
come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito meglio riportata nell'atto introduttivo cui si rimanda;
− formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, una volta accertata e dichiarata la violazione dell'obbligo di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento UE 2016/679, da parte della società CP_1
pagina 4 di 13 CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , con sede legale in P.IVA_1
via Roma n. 73 - 35036 Montegrotto Terme (PD), ordinare a quest'ultima di riscontrare l'istanza di accesso ai propri dati personali formulata dal sig. con pec del Parte_1
24.10.2023 e sollecitata con pec del 29.01.2024, confermando che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e consegnando, in caso di risposta affermativa, al medesimo sig. copia di tali dati personali, con indicazione dell'identità e dei dati di Parte_1
contatto del titolare del trattamento, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, e degli eventuali destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara anticipatario”.
− Con memoria di costituzione depositata in data 14.06.24 si costituiva rilevando che CP_1
l'istante non aveva seguito la procedura corretta per la richiesta di informazioni sul trattamento dei dati personali riportata sull'informativa Privacy reperibile presso il sito internet della società
ed eccependo fin da subito che “ Nel caso in ispecie, è palese come il sig. – Parte_1
nemmeno di persona, ma per il tramite dell'avvocato DE.PP. – non soltanto non abbia seguito le prescrizioni dell'informativa messa a disposizione degli utenti del sito internet www.afenergia.it, ma, come vedremo nel Punto IV, abbia intenzionalmente e con premeditazione abusato del proprio diritto di accesso al fine di poter proporre il presente ricorso giudiziale” (cfr. pag. 2 memoria di costituzione);
− Precisava, quando al primo profilo, che “per stessa ammissione del ricorrente (cfr. all.ti. 1, 2, 3,
e 4, nonché 6, 7 e 8 al ricorso), le richieste dell'avv. DE.PP. sono state avanzate all'indirizzo pec della società quando Email_2
nell'informativa prodotta dallo stesso ricorrente (cfr. pagg. 4 e 5, all. doc. 11 ricorso), è
chiaramente indicato l'indirizzo quale metodo di esercizio dei diritti Email_3
dell'interessato, nonché il medesimo indirizzo quale contatto del Email_3
pagina 5 di 13 responsabile nominato alla protezione dei dai (Data Protection Office o, più brevemente,
DPO).” (cfr. pag. 3 memoria di costituzione) contestando, quindi, che il ricorrente non avesse adottato le modalità previste dall'informativa privacy presente sul sito www.afenergia.it per formulare la richiesta;
− eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del ricorrente nonché la carenza di prova in relazione al diritto genetico del ricorrente ex art. 2697
cod. civ. evidenziando, in particolare che il ricorrente non aveva dimostrato né il proprio accesso al sito www.afenegia.it, né di aver visionato l'informativa privacy, ovvero prestato consenso al trattamento per tramite di cookie e altre tecnologie correlate;
− formulava, infine, richiesta di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, co.
3 c.p.c. rilevando che risultava “ragionevole ipotizzare come l'odierna iniziativa giudiziale nasca per impulso non della parte inquadrata nel sig. bensì del proprio legale Parte_1
avv. DE.PP.. Di fatto, siamo convinti che laddove il ricorrente fosse chiamato a rendere interrogatorio formale, non sarebbe in grado di cementare né la prova del diritto genetico conformabile nell'aver effettivamente “navigato” sul sito internet www.afenergia.it
(prova, in ogni caso, da fornirsi documentalmente ex art. 2697 cod. civ. da cui il sig. Parte_1
è decaduto anche in ragione del rito del lavoro correttamente adottato), né l'interesse ad agire in giudizio contro la – che, con ogni probabilità, non ha nemmeno raccolto Controparte_1
dati sul ricorrente, né aveva un obbligo di rispondergli, non avendo Egli adottato le metodologie di richiesta di accesso previste nell'informativa privacy che era tenuto a conoscere ed osservare prima della prestazione del consenso “alleggerito” in tema di cookies policy.
Arriviamo a questa deduzione leggendo ed analizzando la prima “Procura speciale” (cfr. pag.
1 all. doc. 1 ricorso), ove appare palese come la stessa sia un ciclostile ove il nome ed il codice fiscale siano inseriti “a mano” (ciò lascia supporre, anche in ragione dell'assoluta specializzazione sulla materia dei dati personali, che l'avv. DE.PP. sia dedito alla pagina 6 di 13 produzione di iniziative giudiziali speculari), e mettendola a confronto con la sottoscrizione della per l'odierno giudizio (firma che ci appare icto oculi differente); ii. Parte_2
l'avv. DE.PP., proprio in quanto avvocato specializzato in materia (ovvero, in ogni caso, legale che ha approfondito il tema della normativa sui dati personali per la redazione del ricorso del presente giudizio) è tenuto, da un lato, a conoscere le prescrizioni da osservare contenute nell'informativa all'interessato a mente della normativa a tutela dei dati personali, e,
dall'altro lato, i contenuti e la funzione del domicilio cd “digitale” previsto a mente della normativa per la notificazione degli atti giudiziali (in particolare, art.
6-bis CAD – richiamo di disciplina che addirittura controparte corrobora presentando estratto inipec dell'indirizzo certificato della resistente – cfr. all. doc. 2 ricorso). L'aver intenzionalmente ignorato le prescrizioni indicate nell'informativa privacy di che Egli stesso ha prodotto Controparte_1
in giudizio (cfr. all. doc. 11 ricorso e all. doc. 5) appare una condotta professionale colposa
“grave”, laddove su detta imprecisione sia stato, poi, basato/avanzato un giudizio risarcitorio che, altrimenti, non avrebbe avuto ragione di esistere (dal momento che la ed Controparte_1
il proprio DPO si sarebbero attivati per far conoscere al sig. ogni eventuale dato Parte_1
trattato), e per il quale il difensore si definisce “anticipatario/distrattario” (quindi nemmeno fatturerà al sig. ; iii. l'aver agito in giudizio senza aver dedotto e comprovato, Parte_1
a monte, un diritto a mente dell'art. 2697 cod. civ., è parimenti da intendersi quale indice di lite temeraria, dal momento che la controparte, già per le omissioni contenute nell'atto, non potrà
sostanziare il diritto genetico (e, conseguentemente, quello accessorio) fatto valere nella presente vertenza, rendendola, de facto, un inutile aggravio alle risorse di giustizia.” (cfr. pag.
6 e 7: memoria di costituzione);
− formulava, quindi, le seguenti conclusioni di merito:
“ Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria argomentazione e domanda,
In via pregiudiziale e preliminare pagina 7 di 13 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. e/o la Parte_1
carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per non aver fornito a mente dell'art. 2697 cod.
civ. la prova del diritto genetico indispensabile per l'attivazione del diritto all'accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR, ovvero la prova che detti dati siano stati, anche solo ipoteticamente, raccolti (o meno) e siano, poi, stati oggetto di effettivo trattamento,
conseguentemente rigettando le tutte domande avanzate dal ricorrente;
In via principale
2) rigettare le domande avanzate dal sig. in quanto infondate in fatto ed in Parte_1
diritto, ed in ogni caso non provate, non avendo il ricorrente, anche per tramite del procuratore speciale, seguito le prescrizioni dell'informativa contenuta nella privacy policy accessibile agli utenti interessati in tema di metodologia e procedura per la richiesta di accesso ai dati personali a mente dell'art. 15 GDPR;
3) condannare il sig. per responsabilità aggravata a mente dell'art. 96, co. 3, Parte_1
c.p.c., a corrispondere alla una somma da determinarsi in via equitativa per Controparte_1
le ragioni esposte ed elencate al Punto IV della narrativa.” .
− In sede di prima udienza tenutasi in data 26.06.24 il giudice invitava alle parti a valutare la possibilità di una definizione concordata della controversia e, sciogliendo la riserva assunta,
ritenuta la causa matura per la decisione in quanto non necessitante di ulteriore istruttoria,
fissava l'udienza del 15.01.25 per la discussione .
− All'udienza del 15.01.25 fissata in modalità carolare le parti procedevano alla discussione ed il giudice rinviava l'udienza ad horas per la lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza .
* * *
Appare opportuno rilevare che anche in sede finale di precisazione delle conclusioni parte resistente ha formulato quale istanza istruttoria la richiesta di disposizione dell'interrogatorio pagina 8 di 13 formale del ricorrente come indicato in epigrafe. Si ritiene detta istanza superflua attesa la natura documentale del procedimento avendo il giudicante elementi sufficienti per la definizione dello stesso.
Ciò posto vanno esaminate le eccezioni preliminari svolte da parte resistente relative:
a) alla carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
b) alla carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
c) alla carenza di prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. circa il diritto genetico indispensabile per l'attivazione del diritto all'accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR, ovvero la prova che detti dati siano stati, anche solo ipoteticamente, raccolti (o meno) e siano, poi, stati oggetto di effettivo trattamento, conseguentemente rigettando le tutte domande avanzate dal ricorrente .
Quanto al primo profilo di cui al punto a) sopra citato, detta parte ha dedotto che in realtà
l'azione dovrebbe riferirsi al legale di parte ricorrente, e non a quest'ultimo persona fisica, attesa la totale assenza di prova di aver visitato il sito della resistente, di aver visionato l'informativa sulla privacy e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, considerato, peraltro, che anche la redazione formale della procura speciale allegata alla richiesta di informazioni sul trattamento (cfr.
doc. 1: fascicolo parte ricorrente), con parziale compilazione manuale, deporrebbe in tal senso:
“analizzando la prima “Procura speciale” (cfr. pag. 1 all. doc. 1 ricorso), ove appare palese come la stessa sia un ciclostile ove il nome ed il codice fiscale siano inseriti “a mano” (ciò lascia supporre,
anche in ragione dell'assoluta specializzazione sulla materia dei dati personali, che l'avv.
DE.PP. sia dedito alla produzione di iniziative giudiziali speculari), e mettendola a confronto con la sottoscrizione della per l'odierno giudizio (firma che ci appare icto oculi differente)” Parte_2
(cfr. pag. 7: memoria di costituzione) .
Ebbene, va preliminarmente ricordato sul punto che, piuttosto che di legittimazione attiva quale condizione dell'azione, la censura appare afferente al merito della pretesa e relativa alla carenza pagina 9 di 13 sostanziale di titolarità del diritto dedotto in giudizio. Va, infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “ La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità
del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da
essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.” (cfr. Cass. Civ. n. 14468
del 30/05/2008). Nel caso in esame il ricorrente ha prospettato di agire per un proprio diritto sotto forma allegatoria con conseguente insussistenza di una carenza di legittimazione attiva in senso processuale.
Ciò posto, passando all'esame della titolarità sostanziale del diritto dedotto, questione che si collega alle eccezioni di cui ai punti b) e c) sopra indicati che verranno congiuntamente trattati, va osservato che è circostanza non contestata e prevista normativamente il diritto di ciascuno a ricevere, a semplice richiesta, l'informativa in merito al trattamento dei propri dati personali. Come previsto dall'art. 15 del Reg. U.E. 2016/679 “L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali”. Come chiarito dalla giurisprdenza di legittimità, “nell'ambito del diritto alla riservatezza, da intendersi in primo luogo quale diritto all'intimità della vita privata (cd. privacy), ossia diritto a non subire ingerenze pagina 10 di 13 indesiderate nei propri fatti personali, si affianca il diritto alla protezione dei dati personali, da intendersi quale diritto della persona a non vedere esposti alla pubblica curiosità i dati rappresentativi della propria vita personale.”. E', inoltre, stato specificato che detti diritti “possono essere esercitati dall'interessato indipendentemente dalla prova di aver subito un danno o anche solo di essere esposto al pericolo di un pregiudizio, costituendo un'anticipazione della tutela a fronte di sempre possibili illeciti trattamenti al fine di prevenirli, impedendoli, o di farli cessare.”; con onere del titolare del trattamento di riscontrare l'istanza proposta, anche in termini negativi (cfr. Cass. Civ. n. n. 9313 del
04/04/2023). Alla luce, dunque, di tale orientamento non appare configurabile una carenza di interesse ad agire essendo lo stesso insito nella tutela del diritto di rango costituzionale esaminato ai sensi della normativa sopra citata la quale, appunto, non impone la prova dell'effettivo intervenuto trattamento dei dati . Appaiono, pertanto, non determinanti le eccezioni di cui ai punti b) e c) sopra indicati che vanno,
conseguentemente, rigettate.
Passando, quindi, all'esame del merito della pretesa, attesa l'intervenuta prova dell'invio a mezzo PEC della richiesta di informativa del trattamento dei dati (cfr. doc. 1: fascicolo parte ricorrente)
e di successivo sollecito (cfr. doc 6, 7 e 8: fascicolo parte ricorrente), peraltro circostanze non contestate da parte resistente, appaiono sussistere tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta con conseguente ordine a carico della resistente di riscontrare l'istanza di accesso ai dati personali formulata dal ricorrente, confermando che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e consegnando, in caso di risposta affermativa, al medesimo copia di tali dati personali, con indicazione dell'identità e dei dati di contatto del titolare del trattamento, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, e degli eventuali destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati . Infatti, secondo l'interpretazione giurisprudenziale sopra menzionata, condivisa dal presente giudicante, la semplice richiesta di informativa comporta ex lege la necessità di risposta,
ancorchè di segno negativo, con conseguente superamento della questione relativa all'eccepita necessità di prova circa l'intervento effettivo del trattamento essendo, appunto, sufficiente la semplice pagina 11 di 13 richiesta di informativa ai fini dell'ottenimento di un risconto.
Per le ragioni già illustrate nei paragrafi precedenti non appaiono neppure sussistere i requisiti er l'accoglimento della domanda di parte resistente di risarcimento del danno per responsabilità
aggravata ex art. 96, co. 3 c.p.c. .
Ciò posto, tuttavia, va rilevata l'estrema genericità dell'atto introduttivo e delle successive difese del ricorrente nonostante le puntuali contestazioni svolte dalla resistente. In detto atto, infatti,
non è neppure stata indicata con precisione l'intervenuta visita al sito di quest'ultima,e l'eventuale adesione al trattamento dei dati, oltre che l'eventuale ricezione di materiale pubblicitario da parte della medesima avendo, appunto, detta parte allegato dapprima unicamente la generica espressione “
L'esponente è solito navigare su internet sia per lavoro sia per diletto. A causa delle sue frequenti esplorazioni on-line, quest'ultimo riceve messaggi pubblicitari riguardanti, molto spesso, i prodotti che sono stati da lui attenzionati poco prima;
verosimilmente, in rete è stato creato un suo profilo ad hoc.” (cfr. pag. 1 ricorso introduttivo) come riportato ella parte narrativa e, solo in un successivo paragrafo, indicato genericamente: “circa tre settimane prima il ricorrente visitava il sito internet https://www.afenergia.it, utilizzando il proprio smartphone marca “Oppo”” (cfr. pag. 1: ricorso introduttivo) . E' chiaro che da un punto di vista assertivo sembra mancare un concreto collegamento tra l'allegata condotta del ricorrente ed il diritto esercitato . Sussistono, pertanto, le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c. per operare l'integrale compensazione delle spese di lite . Pertanto
parte resistente sarà tenuta a rimborsare al ricorrente unicamente le spese vive relative al contributo unificato .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla resistente di riscontrare l'istanza di accesso ai pagina 12 di 13 propri dati personali formulata dal ricorrente entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, confermando che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e consegnando, in caso di risposta affermativa, al medesimo copia di tali dati personali, con indicazione dell'identità e dei dati di contatto del titolare del trattamento, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, e degli eventuali destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati;
2) condanna il resistente al versamento in favore di parte ricorrente dell'importo del contributo unificato e compensa le spese di lite relative ai compensi .
Padova, 15.01.15
Il Giudice
dott. Luisa Bettio
pagina 13 di 13