Decreto cautelare 23 luglio 2025
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 05/03/2026, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01526/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03785/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3785 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento-OMISSIS-del 12.7.2025 a firma del Dirigente del commissariato di PS “San Paolo”, notificato il successivo 15 luglio 2024, recante revoca della licenza ex art. 88 LP rilasciata dal Commissariato San Paolo per l'esercizio della raccolta scommesse art. 88 LP (R.D. 18/06/1931 n. 773) in data 17/04/2025, per i locali siti in Napoli in viale Traiano nr. 305/307, codice di diritto nr. 8590;
b) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa LA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 12 luglio 2025 con il quale il dirigente del Commissariato di PS San Paolo gli ha revocato, ai sensi dell’art. 11, ultimo comma LP e dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, la licenza rilasciata in data 17 aprile 2025 per <<l’esercizio di raccolta di gioco (corner con attività prevalente commercio al dettaglio di generi di monopoli) …svolta nei locali siti in Napoli al viale Traiano nr. 305/307>>.
L’amministrazione ha evidenziato in motivazione <<che, successivamente al rilascio della suddetta licenza, nell’ambito di un’ulteriore attività di approfondimento istruttorio volta ad assicurare il costante e rigoroso rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente, sono emersi nuovi elementi che hanno consentito una più completa valutazione del profilo soggettivo del richiedente. Tali elementi, non pienamente disponibili o non integralmente rilevabili nella fase originaria del procedimento, hanno evidenziato l’assenza di una specifica attitudine [dell’interessato] a garantire un livello di affidabilità compatibile con la natura dell’attività autorizzata, in considerazione delle implicazioni che essa comporta per l’ordine e la sicurezza pubblica. In tale ottica si è reso necessario procedere a un riesame complessivo dell’istruttoria originaria, al fine di garantire una tutela effettiva e coerente dei beni giuridici di primario interesse pubblico>>.
Premette il ricorrente di essere titolare di licenza per esercizio della raccolta scommesse ex art. 88 LP (corner con attività prevalente commercio al dettaglio di generi di monopolio) rilasciata dal Commissariato San Paolo in data 17 aprile 2025 per i locali siti in Napoli in viale Traiano nr. 305/307 e, che:
- con nota del 29 maggio 2025 gli veniva comunicato l’avvio del procedimento di revoca della suddetta licenza;
- nonostante le osservazioni rese in sede procedimentale il dirigente del Commissariato di PS San Paolo adottava il provvedimento di revoca impugnato.
A sostegno del gravame deduce varie censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita per resistere l’amministrazione intimata.
La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 1916 del 10 settembre 2025.
Con successive memorie parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Oggetto della presente controversia è la revoca della licenza rilasciata dalla Questura di Napoli al ricorrente in data 17 aprile 2025 per la raccolta delle scommesse sul presupposto di una rivalutazione del suo profilo soggettivo.
In particolare, la revoca si fonda sulle seguenti circostanze:
- il rigetto da parte della Questura di Napoli, notificato in data 24 giugno 2022, della domanda di rilascio della licenza per il recupero stragiudiziale del credito per conto terzi presentata da una società della quale il ricorrente è socio;
- il procedimento penale (nr-OMISSIS- instaurato per i reati di lesioni personali ed atti persecutori ex art 582 c.p. e art 612 bis commessi in data 23 dicembre 2014 instaurato a seguito della querela dell’ex convivente;
- il procedimento penale n. 2004/36992 per violazioni in materia edilizia;
- la denuncia del 3 aprile 2004 per violazione dei sigilli;
- le dichiarazioni rese dalla ex convivente in sede di querela dell’11 novembre 2014 per i reati di atti persecutori e lesioni personali;
- la denuncia dell’11 giugno 2004 per il reato di esercizio abusivo dell’attività di gioco e scommessa;
- la denuncia della Polizia stradale del 3 marzo 2003 per il reato di cui all’art. 707 e 110 c.p. perché in concorso con altro soggetto veniva trovato in possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire o forzare serrature;
- i 7 controlli di polizia avvenuti tra il 2002 e il 2017 per essere stato fermato in compagnia di soggetti gravati da precedenti di polizia;
- la posizione debitoria nei confronti dello Stato per oltre 97mila euro.
L’amministrazione ha fatto applicazione dell’art. 11, ultimo comma LP (il quale prevede che <<le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in pare, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungano o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione>>) e dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 (che consente all’autorità amministrativa di adottare un provvedimento di revoca delle autorizzazioni <<per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento delle situazioni di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario>>).
Il provvedimento adottato dall’amministrazione presta, tuttavia, il fianco, come già evidenziato in sede cautelare, alle censure dedotte in ricorso.
In primo luogo, risultano violate le disposizioni di cui al citato art. 21 quinquies in quanto la revoca si fonda su fatti già noti e valutati dall’amministrazione al momento del rilascio della licenza o, comunque, su circostanze conoscibili a quella data (aprile 2025); infatti, tutte le vicende di cui dà conto il provvedimento risalgono a molto prima dell’anno 2025 o da accertamenti che avrebbero potuto essere eseguiti già all’epoca del rilascio della licenza (come ad es. la posizione debitoria nei confronti dello Stato).
Non risultano poi nemmeno evidenziati in motivazione quali siano i sopravvenuti motivi di pubblico interesse o i mutamenti della situazione di fatto tali da giustificare il provvedimento di secondo grado.
In secondo luogo, in sede procedimentale, il ricorrente ha reso una serie di chiarimenti dei quali l’amministrazione non ha tenuto conto nel provvedimento gravato; in particolare, l’interessato ha rappresentato che: 1) rispetto al diniego di rilascio di licenza del 2022 (richiesta per il recupero dei crediti) è pendente l’istruttoria su una nuova domanda; 2) per il procedimento penale n. 44362/2014 (per fatti risalenti a molti anni prima) è intervenuta sentenza di assoluzione per il reato di stalking e un condanna a 6 mesi per lesioni il cui appello presumibilmente sarà definito per prescrizione; in ogni caso, si tratta di vicende familiari conflittuali ormai superate tanto che l’ex convivente ha reso dichiarazione nel senso dell’intervenuto rasserenamento dei rapporti; 3) in relazione alle contestate (parimenti risalenti) violazioni della normativa edilizia, il procedimento penale (n. 36992/2004) si è concluso con la prescrizione e, comunque, il ricorrente ha provveduto a presentare domanda di condono; 4) la denuncia del 2004 per l’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse riguardava un esercizio del quale non era titolare ma solo dipendente; 5) la denuncia del 2003 per essere stato trovato in possesso di strumenti di scasso si inseriva in un contesto di occupazione studentesca di un istituto scolastico; 6) i controlli di polizia sono solo 7 nell’arco di 15 anni e l’ultimo risale al 2017.
Tutte le questioni poste dal ricorrente in sede procedimentale non sono state considerate in alcun modo dall’amministrazione.
Infine, il provvedimento è affetto da sproporzione in quanto le circostanze citate nell’atto (tutte, come detto, conosciute o conoscibili già all’epoca del rilascio della licenza) non sono sufficienti a supportare l’affermazione (non suffragata da ulteriori circostanze) circa la sussistenza di rischi concreti e attuali per l’ordine e la sicurezza pubblica.
In conclusione, per le assorbenti ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate nella complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ES, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
LA PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA PA | MA ES |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.