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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.327 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: reclamo ex art.51 Codice della Crisi di Impresa avverso la sentenza n.12/2024 emessa il giorno 14.5.2024 dal
Tribunale di Matera in composizione collegiale, e vertente tra
(P.iva ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Eustachio Sarra presso il cui studio in alla Piazza Michele Bianco n.36, elettivamente domicilia;
Pt_1
RECLAMANTE E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società “ , in persona del Parte_1 curatore Dott. , contumace;
CP_1
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (c.f. C.F._2 Parte_4
, (c.f. ) e C.F._3 Parte_5 C.F._4 Parte_6
(c.f. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Filippo Laguardia e Giampiero C.F._5
Lasalvia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in al L.go Passarelli n.9; Pt_1
RECLAMATI
a scioglimento della riserva assunta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 18.3.2025, sulle richieste avanzate dalle parti costituite con note scritte depositate il 17.3.2025.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n.12/2024 pronunciata il 14.5.2024 il Tribunale di Matera, in accoglimento del ricorso depositato il 29.1.2024 da , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_5 Parte_6
sul presupposto che la documentazione acquisita valesse a Parte_1
riscontrare la sussistenza delle condizioni per la relativa pronuncia nonché lo stato di insolvenza della predetta società.
Con ricorso depositato in cancelleria il 17.6.2024 la società “ , in Parte_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., proponeva reclamo ex art.51 del
C.C.I. avverso la sentenza n.12/2024 pronunciata il 14.5.2024 dal Tribunale di Matera assumendo la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art.2 co.1 lett. d) del C.C.I. perché la società potesse essere qualificata come “impresa minore”, in quanto tale non assoggettabile alle disposizioni della liquidazione giudiziale. Pertanto, chiedeva che, in riforma della decisione del Tribunale di Matera, fosse revocata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
, con vittoria di spese processuali.
[...]
Emesso in data 20.6.2024, a cura del Presidente f.f. della Sezione Civile della Corte, il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio ed instaurato il contraddittorio con le controparti, con comparsa depositata il 5.9.2024 si costituivano in giudizio i sigg. Parte_2 [...]
, e , i quali, aderendo alle Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
ragioni articolate dalla reclamante, insistevano per la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della , invocando la compensazione delle Parte_1
spese di lite.
Non si costituiva in giudizio la ID GI della società Parte_1
, in persona del curatore.
[...]
Con ordinanza emessa il 24.10.2024 la Corte disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, nominando il Dott. . Persona_1
All'udienza del 12.11.2024 la Corte conferiva l'incarico peritale al nominato C.t.u., rinviando all'udienza del 18.3.2025 la trattazione del procedimento.
La relazione peritale veniva depositata in cancelleria il 27.1.2025.
In riferimento all'udienza fissata per il giorno 18.3.2025 il Presidente del collegio con provvedimento depositato in data 25.2.2025 disponeva la trattazione mediante il deposito, con modalità telematiche, di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite depositavano in data 17.3.2025 le note scritte contenenti le rispettive richieste e conclusioni.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della ID della società CP_2 [...]
, in persona del curatore, nei cui confronti il contraddittorio è stato Parte_1
instaurato e che non ha inteso costituirsi in giudizio.
Il reclamo è fondato e va accolto.
Con un unico motivo di impugnazione la società ha sostenuto la Parte_1
pag. 2 insussistenza dei requisiti soggettivi perché essa potesse essere assoggettata al procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La reclamante ha inteso fare riferimento al disposto dell'art.2 co.1 lett. d) del Codice della Crisi di
Impresa, nel quale è definita “impresa minore” quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dell'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dell'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00.
Orbene, l'art.121 del Codice della Crisi di Impresa espressamente prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Pertanto, l'impresa minore è esclusa dalla procedura di liquidazione giudiziale, come anche dal concordato preventivo e dagli accordi di ristrutturazione dei debiti, e può, invece, accedere alle procedure minori del sovraindebitamento, come il concordato minore e la liquidazione controllata.
La reclamante ha allegato di non essersi costituita nel procedimento in primo grado “nell'errata persuasione che la condizione di impresa minore, quindi estranea all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, fosse accertabile d'ufficio dall'organo giudiziario” (v. pag.5 dell'atto di reclamo).
In verità, tale convincimento – come di fatto riconosciuto dalla stessa reclamante nel successivo sviluppo delle argomentazioni spese a supporto dell'impugnazione – contrasta sia con il chiaro dettato dell'art.121 del Codice della Crisi di Impresa (il quale fa carico all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d, del C.C.I.), sia con il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità che nel vigore del precedente impianto normativo (R.D. 16.3.1947 n.267) non ha mai messo in discussione che la sussistenza dei tre predetti requisiti (in quel contesto normativo previsti all'art.1 co.2 L.fall.) costituisse oggetto di prova gravante sull'imprenditore in applicazione del principio di 'prossimità della prova' e che a tal fine l'imprenditore fosse tenuto a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o la data dell'inizio dell'attività se di durata inferiore ovvero ad assolvere l'onere su di lui incombente con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi pag. 3 delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
L'indirizzo giurisprudenziale appena evocato trova senz'altro applicazione anche nel nuovo contesto normativo, giacché anche il Codice della Crisi di Impresa pone come regola generale l'assoggettamento a liquidazione giudiziale degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali.
Nella parte motiva della sentenza n.12/2024 resa il 14.5.2024 dal Tribunale di Matera è espressamente rimarcato che la società , non essendosi costituita Parte_1
in giudizio, non ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, né diversa documentazione contabile idonea a riscontrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lett. d) del C.C.I. Infatti, l'unico bilancio di esercizio a disposizione del Collegio giudicante è risultato essere quello chiuso al 31.12.2021.
All'atto di reclamo ex art.51 C.C.I. la società ha allegato ampia Parte_1
documentazione contenente scritture contabili ed altri atti ed ha sollecitato l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio perché venisse accertato, alla stregua della documentazione prodotta, se fossero stati superati o meno i limiti dimensionali previsti dall'art.2 co.1 lett. d) del C.C.I.
L'accertamento peritale è stato ritenuto dalla Corte rilevante ai fini della decisione, tenuto conto delle risultanze della documentazione prodotta dalla parte reclamante, le quali inducevano a riconoscere non manifestamente infondato il motivo di reclamo.
Ebbene, il C.t.u., all'esito delle operazioni di sua competenza condotte sulla base della documentazione allegata all'incarto processuale dalla parte reclamante (consistente nei libri giornale e in alcuni documenti aziendali a supporto di singole operazioni), ha accertato che la società nell'anno 2021 ha fatto registrare un attivo pari a € Parte_1
293.377,93 e ricavi pari a € 163.113,15, nell'anno 2022 ha fatto registrare un attivo pari a €
131.999,66 e ricavi pari a € 21.946,95 e nell'anno 2023 ha fatto registrare un attivo pari a €
123.609,15 e ricavi pari a 0.
La Corte aderisce all'opinione del C.t.u. che, in relazione alla determinazione dell'attivo patrimoniale del 2021, ha ritenuto di non includere nel relativo valore l'importo di € 53.042,88 riportato nel conto delle immobilizzazioni immateriali denominato “migliorie su immobile in locazione” e ciò sul rilievo che, in base alla documentazione prodotta, trova conferma la circostanza che il contratto di locazione dell'immobile sia cessato il 28.2.2021 per effetto di intervenuta risoluzione e, di conseguenza, l'immobile stesso non sia stato più utilizzato dalla società
[...]
nei restanti mesi dell'anno 2021. L'ausiliare ha spiegato che trova Parte_1
pag. 4 applicazione il principio contabile n.24 pubblicato dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) secondo cui “i costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono cancellati dal bilancio nel caso in cui il contratto di locazione (o leasing) cui si riferiscono cessi prima della scadenza originariamente pattuita. Il relativo importo è rilevato direttamente a conto economico…”.
Infine, l'ammontare del passivo alla data (14.5.2024) della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è stato determinato in € 486.674,80.
Al riguardo, va richiamato l'autorevole indirizzo della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale il requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) l. fall., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad euro 500.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento (cfr. Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Cass. sez. I, 13/09/2016, n.17951).
L'enunciato principio, pur essendo riferito al dettato dell'art. 1, comma 2, lett. c) R.D. n.267/1942, ben può operare anche in riferimento al disposto dell'art.2 co.1 lett. d) del C.C.I., giacché anche nella formulazione di quest'ultima disposizione si distingue tra “attivo patrimoniale” e “ricavi” da valutarsi con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, da un lato, e “ammontare di debiti anche non scaduti” la cui valutazione non è riferita al predetto periodo di tempo, dall'altro. Ne consegue che pure nella vigenza del nuovo impianto normativo (C.C.I.) l'indebitamento complessivo non superiore ad euro 500.000,00 debba essere valutato al tempo della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Le risultanze dell'accertamento peritale sopra esposte non temono di essere svilite dal rilievo – operato dal medesimo C.t.u. – che la società non abbia depositato Parte_1
i bilanci per gli anni 2022 e 2023.
Infatti, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4,
l.fall., i quali non assurgono a prova legale, avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 35381 del 01/12/2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020; Cass. Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019).
Pertanto, alla luce degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, deve ritenersi che ricorrano pag. 5 congiuntamente tutti i requisiti di cui all'art.2 co.1 lett. d) del C.C.I. perchè la società
[...]
sia qualificabile come “impresa minore”, in quanto tale non Parte_1 assoggettabile a liquidazione giudiziale, giusta il dettato dell'art.121 C.C.I.
Ne discende che, in accoglimento del reclamo depositato in cancelleria il 17.6.2024, vada revocata la sentenza n.12/2024 emessa il giorno 14.5.2024 dal Tribunale di Matera, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società “ . Parte_1
Infine, in conformità al disposto di cui all'art. 53 CCII, sono posti a carico della società debitrice gli obblighi informativi periodici, con cadenza trimestrale, relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che la stessa deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la presente sentenza passi in giudicato.
Non può accedersi alla richiesta di esonero dagli obblighi suindicati, richiesta formulata dalla difesa della società reclamante nelle note scritte depositate il 17.3.2025. Invero, la disposizione dell'art. 53 co.4 CCII non attribuisce alla Corte di Appello poteri facoltativi al riguardo, ma fa scaturire in via automatica e vincolante dalla revoca della liquidazione giudiziale la prescrizione, ad opera della
Corte, degli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa. A tanto si aggiunga che nessuna prova è stata offerta della cessazione dell'attività di impresa.
In ordine alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di reclamo, la Corte ritiene decisiva la considerazione che il procedimento di impugnazione verosimilmente non avrebbe avuto svolgimento ove la società si fosse regolarmente costituita Parte_1
dinanzi al Tribunale di Matera ed avesse ivi prodotto la documentazione versata solo in sede di reclamo, documentazione che è valsa a verificare la sussistenza di tutti i requisiti per la qualificazione della medesima società come “impresa minore”.
Come già messo in risalto, la reclamante ha giustificato la mancata costituzione nel procedimento in primo grado assumendo di essersi erroneamente convinta “che la condizione di impresa minore, quindi estranea all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, fosse accertabile
d'ufficio dall'organo giudiziario” (v. pag.5 dell'atto di reclamo). Ma questa giustificazione non può avere efficacia in quanto è stato già osservato, da un lato, che il chiaro dettato dell'art.121 del
Codice della Crisi di Impresa fa carico all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d, del C.C.I. e, dall'altro, che il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità nel vigore del precedente impianto normativo (R.D. 16.3.1947
n.267) non ha mai messo in discussione che la sussistenza dei tre predetti requisiti (in quel contesto normativo previsti all'art.1 co.2 L.fall.) costituisse oggetto di prova gravante sull'imprenditore in applicazione del principio di 'prossimità della prova'.
pag. 6 Pertanto, l'esito fausto per le ragioni della società del presente Parte_1
giudizio di reclamo va bilanciato con la considerazione che il giudizio stesso è stato causato dall'ingiustificata scelta della medesima società di non costituirsi nel procedimento dinanzi al
Tribunale di Matera e di non comprovare già in quella sede il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d, del C.C.I.
Tutto ciò autorizza la Corte a pronunciare la compensazione integrale tra le parti costituite delle spese processuali riferite al giudizio di reclamo.
Quanto alle spese occorse per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, le stesse nella misura liquidata con separato decreto vanno poste a carico solidale delle parti, in quote eguali tra loro.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art.51 Codice della Crisi di Impresa avverso la sentenza n.12/2024 emessa il giorno 14.5.2024 dal
Tribunale di Matera in composizione collegiale, reclamo proposto dalla società Parte_1
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., con ricorso
[...]
depositato in cancelleria il 17.6.2024 nei confronti della ID GI della società
, in persona del curatore p.t., e di Parte_1 Parte_2 [...]
, e , lette le conclusioni Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
rassegnate dai procuratori delle parti costituite, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Dichiara la contumacia della ID GI della società “ Parte_1
, in persona del curatore;
[...]
- Accoglie il reclamo proposto dalla società , in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., con ricorso depositato in cancelleria il
17.1.2024 e, per l'effetto, REVOCA la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società , dichiarazione operata con la sentenza n.12/2024 emessa Parte_1
il giorno 14.5.2024 dal Tribunale di Matera in composizione collegiale;
- Pone a carico della società , ai sensi dell'art.53 CCII, gli Parte_1
obblighi informativi periodici, con cadenza trimestrale, relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, obblighi da assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la presente sentenza passi in giudicato;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di reclamo;
pag.
7 - Pone a carico di tutte le parti, in quote eguali tra loro e con vincolo di solidarietà, le spese occorse per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2025 svoltasi mediante collegamento da remoto.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
pag. 8