Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/04/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Carbonelli Giudice
dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5365/2023 promossa da:
Parte 1 con il patrocinio dell'avv.to TOTARO NICOLA, con elezione di domicilio in VIA MARIO PAGANO 47, FOGGIA presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
' con il patrocinio dell'avv.to CALVIO MARIA ROSARIA, con Controparte_1 elezione di domicilio in C.so Umberto I, 34, ORTA NOVA, presso il difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del curatore speciale dei minori Persona 1 [...]
avv. Gerarda Carbone;
PE 2 PEsona 3
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da note scritte e scritti conclusionali depositati dalle parti per l'udienza del 24.03.2025.
Parte 1 ha proposto domanda di separazione Con ricorso depositato 3 novembre 2023, personale tra coniugi nei confronti di
.Controparte 1 Ha esposto, in particolare: che in data
12.05.2005 aveva contratto matrimonio con il resistente in Orta Nova (atto. n. 13, parte II, serie A, anno 2005); che dall'unione erano nati i figli (il 18.04.2006), [...]PEsona 1
PE 2 (il 27.12.2007) e PEsona 3 (il 12.08.2013); che l'unione coniugale si era rivelata infelice nel tempo sino a degenerare ed a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa dei comportamenti aggressivi e violenti del marito, culminati nell'aver cacciato di casa la moglie nell'aprile 2023 e nell'averla allontanata dai figli.
Ha concluso, quindi, chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione dal marito, con addebito a carico dello stesso;
di prevedere l'obbligo del coniuge di versarle un assegno di mantenimento pari a € 700,00 mensili;
di affidare i figli, all'epoca tutti e tre ancora minorenni, a entrambi i genitori, prevedendone la stabile collocazione con il padre nella casa familiare (in Orta
Nova, alla via Foria n. 15, di proprietà dei genitori del medesimo); di porre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando al genitore collocatario un importo mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), nonché quello ulteriore di concorrere al 50% alle spese straordinarie per loro occorrenti;
di disciplinare l'esercizio del diritto di visita.
Ritulamente notificati il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, il sig. CP_1 si è tempestivamente costituito aderendo alla domanda sullo status, nonché a quella relativa al collocamento dei figli. Ha contestato, per il resto, l'avversa ricostruzione dei fatti, sostenendo che la crisi coniugale fosse addebitabile alla moglie, la quale aveva posto in essere reiterati atti di maltrattamento sia nei confronti del coniuge che dei figli, rendendo intollerabile la proscuzione della convivenza.
Ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di adottare un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale della ricorrente;
in ogni caso di affidare i tre figli in via esclusiva al padre;
di subordinare gli incontri madre/figli alla preliminare verifica della volontà di questi ultimi di trascorrere del tempo con lei prevedendo comunque modalità protette. Si è opposto all'accoglimento delle avverse richieste di addebito e di assegno di mantenimento, spiegando in via riconvenzionale domanda di addebito nei confronti della ricorrente.
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., costituitasi l'avv. Carbone nella qualità di curatrice speciale dei minori, all'udienza del 29 gennaio 2024, dopo aver sentito le parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, preso atto della pendenza del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Bari, iscritto al n. 489/2023 r.g. il Giudice delegato ha disposto l'acquisizione del suddetto fascicolo al presente procedimento e rinviato all'udienza del 12 febbraio 2024 per l'ascolto dei minori, riservando ogni provvedimento all'esito.
Nelle more, con sentenza del 7 febbraio 2024 il Tribunale per i Minorenni di Bari, vista la pendenza del presente giudizio, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ., disponendo la trasmissione degli atti del procedimento n. 493/2023 r.g. min.
a codesta Autorità giudiziaria.
All'udienza del 12 febbraio 2024 il Giudice ha proceduto all'ascolto dei tre figli della coppia e, all'esito, ha emesso ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. (quivi da intendersi integralmente riportata e trascritta), contenente i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse delle parti e della prole.
Con la medesima ordinanza, ha disposto l'espletamento di CTU psicologica, avente ad oggetto l'indagine sul nucleo familiare e sull'atteggiamento dei minori nei confronti della madre.
All'esito, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 24 marzo 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio, previa acquisizione del parere del Pubblico
Ministero, rassegnato il 31.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Sulla domanda di separazione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia in sede di prima udienza di comparizione sia anche nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che le parti non abbiano più ripreso la convivenza e che non siano intervenuti fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Sull'addebito.
Quanto alla domanda di addebito reciprocamente formulata dai coniugi, deve osservarsi che l'articolo 151, co. 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Nel caso in esame, la domanda di addebito formulata dal resistente è fondata, mentre deve essere respinta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
Il CP_1 ha sostenuto che la crisi familiare sia stata conseguenza del comportamento della Pt_1 la quale avrebbe posto in essere condotte violente e aggressive, sia fisicamente che verbalmente, nei confronti del marito e dei figli.
La Pt 1 ha negato gli avversi assunti, sostenendo che, al contrario, fosse il marito a tenere condotte maltrattanti nei confronti della moglie, finanche costringendola ad intrattenere rapporti sessuali non consensuali con lui e con altri uomini, nonché allontanadola ingiustificatamente dalla casa familiare.
Così ricostruite le posizioni delle parti, è opportuno evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i maltrattamenti rappresentano una grave violazione dei doveri matrimoniali, tali da rendere di per sé intollerabile la convivenza, precisandosi che anche un singolo episodio di violenza domestica può essere sufficiente ai fini dell'addebito e che, in presenza di condotte violente accertate a carico di un coniuge, queste non possono essere oggetto di comparazione con altri comportamenti posti in essere dall'altra parte.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che, in caso di violenza, la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia è irrilevante ai fini dell'addebito. PEtanto, anche se la relazione era già in crisi, gli episodi di maltrattamento possono comunque costituire motivo di addebito della separazione.
In particolare, va richiamato il principio espresso dalla Cassazione, secondo cui “ove i fatti accertati a carico del coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, come tali costituiscono un mezzo per legittimare l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere" (ex multis: Cass. 22.3.2017 n. 7388; Cass.
7.4.2006 n.
7321). Inoltre, come ribadito recentemente dalla Suprema Corte con pronuncia n. 22294/2024, "le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis" (in tal senso, si vedano anche Cass. civ.
n.27324/2022, Cass. civ. n. 3925/2018, Cass. civ. 7388/2017 e Cass. civ. n. 433/2016).
Ancora, le ordinanze n. 11208/2024 e n. 30721/2024, concentrandosi su ciò che distingue l'addebito per maltrattamenti rispetto alle altre cause di addebito della separazione, nonché sull'onere della prova, sul nesso causale e sull'arco temporale dei comportamenti violenti, hanno precisato che le reiterate violenze fisiche e morali costituiscono una grave violazione dei doveri matrimoniali, sufficienti a fondare l'addebito senza necessità di comparare le condotte dei coniugi e che anche episodi di violenza successivi alla separazione di fatto possono essere rilevanti ai fini dell'addebito. Secondo la Suprema Corte, infatti, non può escludersi la rilevanza di condotte violente, ai fini della pronuncia di addebito, anche se le stesse sono state agite in una fase di separazione di fatto, in quanto, sino all'autorizzazione a vivere separati, permangono i doveri matrimoniali nella loro interezza.
Orbene, nel caso in esame, si rileva che, dalla documentazione allegata, vi è ampia prova delle lamentate condotte violente e persecutorie perpetrate dalla moglie ai danni del marito che hanno reso oggettivamente intollerabile la convivenza.
In proposito, si richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale" (cfr. ex multis
Cass. n. 2947/2023; n. 20865/2018; n. 1593/2017). In particolare, Parte 1 è stata rinviata a giudizio dapprima per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572, co. 1 e 2 c.p., nei confronti del marito (oltre che per quelli di cui agli artt.
635, co. 1 c.p. e 368 c.p.; cfr. avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso il
29.01.2024 nell'ambito del procedimento n. 7367/2023 n.r.) e, successivamente, per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. nei confronti del marito e del figlio minore PE 3 (cfr. procedimento n. 6868/2024 n.r.; n. 5172/2024 Gip). Inoltre, risulta destinataria di un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dal sig.
CP 1 e dai figli (individuandosi i luoghi abitualmente frequentati da costoro, oltre che nell'abitazione e nella palestra, anche in luoghi pubblici di intrattenimento - quali parchi e ville - negli esercizi commerciali - bar, supermercati, ecc., e nei luoghi di istruzione frequentati dai figli, nonché di divieto per la stessa di comunicare con ciascuno di essi con qualsiasi mezzo (cfr. provvedimento 7 agosto 2024 GIP Tribunale Foggia;
provvedimento 23 agosto 2024 GIP
Tribunale Foggia).
Alla luce delle gravi e reiterate condotte maltrattanti poste in essere dalla Pt 1 sia nei confronti del marito sia dei figli, per come emerse nell'ambito dei procedimenti penali de quibus, condotte riscontrate dalle puntuali e convergenti dichiarazioni di Controparte 1 , PEsona_2 [...]
,
RC NT, [...] PEsona 1 Persona 4 Controparte_2 nonché dagli screenshot dei messaggi inviati dall'indagata alle persone offese PE 5
(documentazione allegata ai fascicoli penali acquisiti nel presente giudizio, ai quali nel dettaglio si rimanda), non vi è dunque alcun dubbio sull'addebito della separazione alla moglie.
Tanto evidenziato, deve altresì osservarsi che la tesi della ricorrente, che vorrebbe imputata al resistente la crisi coniugale, è rimasta per contro completamente sfornita di prova, avendo la
Pt 1 addebitato al CP_1 comportamenti violativi dei doveri coniugali, non riscontrati ed anzi contraddetti dalle risultanze in atti. In particolare, l'affermazione secondo cui la Pt 1 sarebbe stata vittima di maltrattamenti e violenza sessuale ad opera del coniuge non solo è rimasta sfornita di adeguato riscontro probatorio, ma è risultata intrinsecamente contraddittoria e lacunosa, essendo stata smentita sia dalle specifiche dichiarazioni rilasciate dai figli della coppia (cfr. pag.
73-89 allegate al fascicolo 7367/2023 n.r.), sia dalla documentazione fotografica allegata (cfr. pag.33-53 allegate al al fascicolo 7367/2023 n.r.). Inoltre, dalla lettura dei messaggi inviati dalla
Pt_1 al marito, non oggetto di contestazione (cfr. doc. 16 allegato alla comparsa di risposta del presente giudizio), non emerge alcuna asserita sottomissione o costrizione della stessa a pratiche sessuali al di fuori della coppia, ma anzi una sua attivazione e consensualità all'organizzazione e partecipazione ad eventi di scambi di coppia. Altresì, non risulta credibile l'asserzione della ricorrente secondo cui il marito avrebbe "cacciato di casa la moglie” nell'aprile 2023, essendo emerso, al contrario, che tale allontanamento è stato occasionato dalle condotte aggressive della stessa Pt 1 la quale, proprio in quel periodo, aveva posto in essere una serie di vessazioni psicolgiche e fisiche nei confronti del coniuge, ingiuriandolo ripetutamente con espressioni del tipo “siete una famiglia di mongoloidi, una famiglia di fessi, sei un uomo di merda"; "sei un bastardo, una merda, non vali nulla", molestandolo, aggredendolo fisicamente, danneggiandone l'autovettura, finanche, in uno dei suoi scatti d'ira, arrivando a ingiuriare e percuotere anche la propria madre, Controparte_2
(cfr. atti del procedimento penale n. 7367/2023 n.r.).
Nel caso di specie, può dunque concludersi che la separazione sia addebitabile a Parte 1
con conseguente rigetto della domanda di addebito nei confronti di Controparte_1 .
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Come noto, l'art. 156 c.c. subordina il diritto di mantenimento del coniuge al mancato addebito della frattura della unione coniugale in capo al coniuge richiedente: essendo in tal caso la separazione da addebitare alla Pt 1 nulla deve stabilirsi a titolo di suo mantenimento.
Sull'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della prole.
Preliminarmente, va dato atto che il figlio Persona 1 è diventato maggiorenne nelle more del procedimento, onde nulla va disposto in ordine al suo affido e collocamento.
In ordine all'affidamento dei figli minori, PE_2 e PE_3, va osservato quanto segue.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore.
Nel caso in esame, nell'interesse dei minori, si ritiene di dover disporre il loro affidamento esclusivo al padre, con collocamento presso lo stesso, con il quale coabitano stabilmente dalla separazione.
Tale decisione si impone sia alla luce dei gravi comportamenti posti in essere dalla madre e della vigenza, allo stato, di misura cautelare di divieto di avvicinamento al coniuge e ai figli, che non possono che far concludere per un giudizio di inadeguatezza genitoriale della stessa e per un'impossibilità di adottare, allo stato, il regime di affidamento condiviso, sia tenendo conto dell'attuale volontà dei minori di non incontrare la madre e di non avere con la stessa alcun rapporto, il che porta a ritenere che sia contrario al loro interesse la previsione di una collaborazione della madre alla loro gestione.
Alla luce di tali considerazioni non può condividersi quanto suggerito dalla CTU, dott.ssa PE_6, nelle proprie conclusioni (peraltro, in assenza di alcun quesito formulato dal Giudice in tal senso) in merito alla scelta della formula dell'affidamento condiviso, la quale, come detto, risulterebbe pregiudizievole per i minori.
Né possono condividersi le conclusioni della CTU in ordine all'asserita condotta ostacolante che il padre avrebbe esercitato sui figli nei confronti della madre, da inquadrarsi, a parere di questo
Collegio, nell'ambito di una complessa situazione familiare in cui il resistente è stato vittima di comportamenti maltrattanti e persecutori e nell'ambito di un atteggiamento, più che ostacolante, difensivo e tutelante nei confronti della propria incolumità e di quella dei figli.
In proposito, il Tribunale ritiene che la CTU abbia erroneamente concentrato la propria attenzione sulla tutela del diritto della madre ad esercitare la propria genitorialità, senza indagare adeguatamente le motivazioni che hanno portato a determinati e giustificati allontanamenti da parte dei figli (i quali, in tutti gli incontri con la psicologa e anche in sede di ascolto da parte del
Giudice, hanno ribadito il netto rifiuto ad incontrare la madre) e senza tenere conto di quello che è il reale interesse prioritario dei minori al proprio benessere, che, in conseguenza dei gravi comportamenti della madre accertati in sede penale e sottovalutati dalla CTU, non può essere garantito attraverso le misure indicate e suggerite dalla dott.ssa PE_6.
Infine, in ordine a quanto rilevato dalla CTU rispetto alla asserita non migliore condizione dei minori presso il padre (“...Si rileva che sebbene la presa in carico dei minori da parte della figura paterna con il sostegno della famiglia di origine della sig.ra Pt 1 abbia prodotto alcuni cambiamenti dal punto di vista abitativo ed organizzativo e reso i minori più partecipativi nella gestione collaborativa familiare, i minori a causa del lavoro da turnista di notte, del padre, con il conseguente bisogno di dormire nel pomeriggio, lascia e lascerà i minori molto tempo da soli, anche nella prospettiva scolastica che a breve porterà i ragazzi a scuola di mattina ed il padre a dormire il pomeriggio, come sempre accaduto, e di notte soli senza una presenza matura adulta.
La vita del genitore collocatario non essendo cambiata dalla separazione e non essendoci state durante la C.T.U. dichiarazioni ed intenzioni volte al cambiamento del sig. CP_1 ci appare non essere la migliore condizione per i minori che, stante l'assenza materna, in momento evolutivo particolare, hanno bisogno di figure di riferimento genitoriali adulte vicine e presenti nella loro vita. I nonni, per età e condizioni personali e di salute non possono svolgere funzioni sostitutive;
cfr.pag. 40 della CTU), si osserva che tale conclusione appare più un'osservazione di principio che il frutto di una valutazione fondata su concreti elementi. Ed infatti, a fronte di una madre autrice delle gravi condotte sopra evidenziate, il padre si è dimostrato idoneo al suo ruolo, cercando di conciliare il proprio lavoro con le esigenze familiari, tanto che i figli non hanno subito alcun peggioramento nelle condizioni di vita, ma anzi hanno mostrato una maggiore serenità e tranquillità da quando vivono da soli con il padre, ottenendo buoni risultati scolastici, facendo sport e attività extracurriculari e tenendo regolari ritmi di vita, potendo anche contare sulla stabile e quotidiana frequentazione sia con i nonni paterni che con i nonni materni.
Quanto alla circostanza secondo cui il lavoro di notte svolto dal padre non permetterebbe ai figli di essere seguiti nelle loro esigenze scolastiche pomeridiane, si osserva che il figlio minore
PE 3 frequenta tutti i giorni il doposcuola (circostanza incontestata e pacifica), onde appare adeguatamente seguito nello svolgimento dei compiti, a ciò aggiungendosi la presenza costante dei nonni e la capacità del padre di fungere da figura di riferimento.
Quanto agli altri due figli, si osserva che PE 1 è prossimo al compimento dei 19 anni, mentre
PE_2 è prossima al compimento dei 18 anni, one si ritiene che gli stessi siano assolutamente autonomi nel compimento delle ordinarie attività quotidiane e scolastiche.
In ordine al diritto di visita, stante l'età della figlia PE 2 , si prevede che la stessa possa incontrare la madre secondo la sua libera volontà, lasciando piena libertà alla stessa di decidere se, come e quando riavviare i rapporti con la genitrice.
Quanto al figlio PE_3, prossimo al compimento di anni 12, si ritiene opportuno, nel suo superiore interesse, sospendere, allo stato, gli incontri con la madre, atteso che una diversa decisione verrebbe a sconvolgere il momento di tranquillità, faticosamente raggiunto, nel quale egli vive. Tale decisione viene adottata tenendo in adeguata considerazione, anzitutto, il suo netto rifiuto a incontrare la madre;
rifiuto che si ritiene comprensibile e adeguatamente giustificato dalle condotte persecutorie poste in suo danno dalla madre. In secondo luogo, la previsione di incontri in pendenza di una misura cautelare che stabilisce il divieto di avvicinamento della madre al minore risulta contraria al suo interesse e verrebbe a svuotare le esigenze cautelari alla base del provvedimento allo stato vigente.
PEtanto, gli incontri, allo stato sospesi, protranno riprendere solo in caso di cessazione della misura cautelare nei confronti della madre e previa attivazione della stessa presso i Servizi Sociali competenti, i quali dovranno verificare la volontà del minore di incontrare la madre e, solo in caso di manifestazione positiva di volontà del figlio, predisporranno un calendario di visita, organizzando incontri in forma protetta tra gli stessi.
Con riferimento al profilo del mantenimento delle minori, in assenza di elementi sopravvenuti specificatamente fatti valere in merito alle posizioni economiche delle parti e non essendovi peraltro contestazioni sul punto, si ritiene congruo l'importo stabilito nell'ordinanza del
12.02.2024, con la conseguenza che va confermato l'obbligo in capo a Parte 1 di versare
l'assegno mensile di € 600,00 (200,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse degli stessi;
l'assegno andrà versato entro il giorno 12 del mese, e sarà rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'Istat.
PE quanto riguarda l'A.U.U., questo sarà interamente corrisposto al CP_1 come per legge, atteso che, in tema di erogazione dell'A.U.U. per i figli a carico (beneficio economico istituito con d.lgs.
230/2021 ed entrato in vigore dal 1° marzo 2022) nell'ambito dei giudizi di separazione o divorzio,
"in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario" (art. 6, comma 4). Nel caso in esame, non si rivengono ragioni per derogare a tale principio generale, atteso che i figli sono stati affidati in via esclusiva al padre e vivono stabilmente con lo stesso, il quale si occupa in via prioritaria dei loro bisogni e delle loro esigenze immediate.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare, con le relative pertinenze, va assegnata al resitente, affinché vi abiti con i figli seco conviventi.
Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Il resistente, nelle proprie note di precisazione delle conclusioni, ha chiesto dichiararsi la sig.ra
Pt 1 decaduta dalla responsabilità genitoriale.
Ritiene il Collegio che la domanda vada rigettata, posto che questo provvedimento varrebbe unicamente come sanzione afflittiva nei confronti della madre e non come mezzo di tutela dell'interesse dei figli (già adeguatamente assicurato attraverso la misura dell'affido esclusivo e della sospensione degli incontri), non potendosi escludere, in futuro, ove la madre rielabori i propri comportamenti e riesca a contenere i propri agiti aggressivi, anche a mezzo di percorsi psicologici di sostegno alla genitorialità, che pure si suggeriscono, un riavvicinamento della stessa ai figli.
Nella specie, si ritiene che l'affidamento esclusivo dei minori al padre realizzi pienamente l'assetto prefigurato dall'art. 337 quater c.c., tanto da evitare qualsivoglia pregiudizio ai minori, essendo riposto in capo al padre ogni potere decisionale in ordine alle più importanti scelte di vita dei figli, sì da escludersi qualsivoglia pregiudizio alla prole. Tra l'altro, a tal proposito va rimarcato comunque che la madre ha manifestato la volontà di lavorare su se stessa e sui propri agiti, al fine di poter recuperare il rapporto con i figli.
PE tali ragioni, si ritiene che l'interruzione definitiva del rapporto madre-figli avrebbe un contenuto puramente punitivo, e lederebbe, verosimilmente irreversibilmente e radicalmente, il rapporto con gli stessi, sì da precludere definitivamente il recupero, astrattamente possibile, agli occhi dei minori della figura genitoriale.
In conclusione, si ritiene che, al fine di tutelare gli interessi preminenti dei minori, che la misura più idonea sia quella dell'affidamento monogenitoriale ex art. 337-quater c.c., con le modalità precedentemente esplicitate.
Sulle spese del giudizio.
Le spese di lite vanno poste, nella misura liquidata in dispositivo - applicando i valori dello scaglione di riferimento - sino ad € 26.000,00, di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 - in capo alla resistente per 2/3 in virtù della maggiore soccombenza (stante la dichiarazione di addebito e la soccombenza in punto di affido esclusivo e mantenimento per sè) e compensate per 1/3 (stante la soccombenza del resistente in punto di domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale).
Le spese di c.t.u., resasi necessaria alla luce dell'altissima conflittualità tra le parti e delle molteplici istanze prospettate da entrambi, che hanno determinato l'esigenza di un approfondimento istruttorio, per il principio di causalità vanno integralmente compensate.
I compensi per l'attività svolta dal curatore speciale dei minori, la cui nomina si è resa necessaria nell'interesse di tutte le parti, stante la presenza di conflitto di interessi, sono liquidati secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 e vanno posti a carico solidale di Parte_1
e Controparte 1 . Tali spese vengono liquidate già ridotte del 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R.
n.115/2002, disponendosi il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, sposatisi il 12.05.2005 in Orta Nova (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno
2005, parte II, atto n. 13);
2) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza;
3) addebita la responsabilità della separazione dei coniugi a Parte 1 ;
4) rigetta la domanda di addebito formulata da Parte 1 nei confronti di [...]
CP 1 ;
5) rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore di Parte 1 6) rigetta la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale di Parte 1 formulata dal resistente;
7) affida i figli minori in via esclusiva al padre, con collocamento stabile presso lo stesso, il quale eserciterà sui figli la responsabilità genitoriale in via esclusiva, adottando per la prole le decisioni di maggiore interesse, fatto salvo il diritto e dovere della ricorrente di vigilare sulla educazione ed istruzione della prole;
8) assegna la casa familiare a Controparte 1 affinchè continui ad abitarla assieme ai figli '
seco conviventi;
9) dispone che la minore PE_2 incontri la madre se, dove, come e quando vorrà;
10) sospende allo stato il diritto di visita della madre con il minore PE_3, salva ripresa degli incontri secondo le modalità specificamente indicate in motivazione;
11) pone carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando a
Controparte_1 ogni giorno 12 del mese, la somma mensile di euro 600,00 (euro 200,00 per ogni figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli;
autorizza il padre (genitore affidatario esclusivo) a richiedere e percepire il 100% dell'A.U.U. spettante per i figli come per legge;
Controparte_1 nella misura di 1/3, le spese del presente 12) compensa tra Parte 1 e '
a rifondere in favore di Controparte_1 i restanti 2/3, giudizio e condanna Parte 1
liquidati complessivamente in euro 3.384,66, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a; Parte 1 e Controparte_1 le spese di c.t.u., già 13) compensa integralmente tra liquidate con separato decreto;
14) condanna Parte 1 e Controparte_1 in solido tra loro, al pagamento in favore del '
curatore speciale, Avv. Gerarda Carbone, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.270,00, (già ridotti del 50% ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/02) per compensi professionali, oltre accessori di legge, disponendo che, in forza dell'art. 133,
D.P.R. 115/02, il pagamento avvenga in favore dello Stato.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 10/04/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro