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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Alessandra Guerrieri Presidente rel.
D.ssa. Chiara Ermini Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 14/2025, avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 464/2024 del Tribunale di Prato, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. LANDI Parte_1 C.F._1
ED ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. NOTO CP_1 C.F._2
LETIZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, giusta procura in atti,
APPELLATO
con l'intervento del PG.
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17/10/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 464/2024 emessa dal Tribunale di Prato nel procedimento avente NRG 3129/2019, pubblicata in data 5/6/2024, mai notificata:
- in tesi, accogliere il proposto appello, per tutti i motivi esposti, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 464/2024 emessa dal Tribunale di Prato nel procedimento avente NRG 3129/2019, pubblicata in data 5/6/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“contrariis reiectis, previa modifica dell'ordinanza avente n. Cron. 200/2020 del
12/1/2020, NRG 3129/2019:
- pronunciare la separazione personale tra i sigg. e i quali Parte_1 CP_1 vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
- assegnare la casa coniugale, posta in Prato, Via Carlesi n. 4, al sig. che vi Parte_1 abiterà con il figlio mentre la sig.ra rasferirà altrove la propria residenza;
Per_1 CP_1
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza e collocazione Per_1 prevalente presso il padre sig. nella casa coniugale, posta in Prato, Via Parte_1
Carlesi n.4, così come espressamente richiesto dal minore stesso, con la più ampia libertà di frequentazione della madre.
In caso di disaccordo tra i coniugi, si chiede che la sig.ra ossa tenere il figlio con CP_1 sé due pomeriggi alla settimana;
mentre il figlio trascorrerà ogni fine settimana, in modo alterno, con l'uno o l'altro genitore, avendo riguardo agli impegni, scolastici ed extrascolastici del figlio, nonché degli impegni lavorativi dei genitori.
Per quanto riguarda le festività (Natale, Capodanno, Pasqua, compleanni ecc.) saranno trascorse ad anni alterni con la madre e con il padre, in particolare: a) un anno il figlio trascorrerà il Natale, dal 23 al 30 dicembre compresi, con il padre ed il Capodanno, dal
31 dicembre al 6 gennaio compresi, con la madre, l'anno successivo il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre e così per le successive annualità; b) le vacanze pasquali saranno trascorse un anno il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre, l'anno successivo la Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e così via per le successive annualità. Per quanto riguarda le vacanze estive, il figlio le trascorrerà, durante il mese di agosto, due settimane consecutive con il padre
e due consecutive con la madre.
2 Le decisioni di maggiore importanza in ordine all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo e nel rispetto delle esigenze della personalità dello stesso. I genitori cureranno congiuntamente le verifiche scolastiche del figlio e si informeranno presso gli insegnanti del suo andamento e del profitto, riferendo, poi, le comunicazioni ricevute all'altro genitore;
- disporre che i genitori si occuperanno ciascuno direttamente del mantenimento del minore per il periodo in cui il figlio starà con ciascuno di essi, sino al raggiungimento della maggiore età o completa indipendenza economica del medesimo;
- disporre che tutte le spese relative all'istruzione, alla salute, alle attività sportive e di svago del figlio, nessuna esclusa, siano poste a carico esclusivo del padre sig. Pt_1
[...]
- individuare nella persona del sig. l'unico beneficiario dell'assegno unico Parte_1 universale;
- autorizzare ciascun genitore, che si vuole recare all'estero con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore, al rilascio o al rinnovo del passaporto, al rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio e al rilascio di attestato d'identità valido per
l'espatrio in favore del minore.”
- in ipotesi, accogliere il proposto appello, per tutti i motivi esposti, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 464/2024 emessa dal Tribunale di Prato nel procedimento avente NRG 3129/2019, pubblicata in data 5/6/2024, mai notificata, in considerazione del fatto che nelle more del giudizio di primo grado è Parte_2 divenuto maggiorenne, accogliere le seguenti conclusioni: contrariis reiectis, previa modifica dell'ordinanza avente n. Cron. 200/2020 del 12/1/2020, NRG 3129/2019:
- pronunciare la separazione personale tra i sigg. e i quali Parte_1 CP_1 vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
- assegnare la casa coniugale, posta in Prato, Via Carlesi n. 4, al sig. che vi Parte_1 abiterà con il figlio mentre la sig.ra rasferirà altrove la propria residenza;
Per_1 CP_1
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza e collocazione Per_1 prevalente presso il padre sig. nella casa coniugale, posta in Prato, Via Parte_1
Carlesi n.4, così come espressamente richiesto dal minore stesso, con la più ampia libertà di frequentazione della madre
- disporre che i genitori si occuperanno ciascuno direttamente del mantenimento del minore per il periodo in cui il figlio starà con ciascuno di essi, sino al raggiungimento della maggiore età o completa indipendenza economica del medesimo;
3 - disporre che tutte le spese relative all'istruzione, alla salute, alle attività sportive e di svago del figlio, nessuna esclusa, siano poste al 50% a carico di entrambi i genitori;
- individuare nella persona del sig. l'unico beneficiario dell'assegno unico Parte_1 universale;
- autorizzare ciascun genitore, che si vuole recare all'estero con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore, al rilascio o al rinnovo del passaporto, al rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio e al rilascio di attestato d'identità valido per
l'espatrio in favore del minore.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio.»
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare integralmente il reclamo spiegato dal sig. perché infondata in fatto ed in punto di diritto per tutto Pt_1 quanto esposto e allegato;
con integrale conferma della sentenza n. 464/2024 di I° grado, emessa dal Tribunale ordinario di Prato. Con vittoria di spese.”
P.G.: “non conclude”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Prato con sentenza n. 464/2024 decideva - sul ricorso presentato dalla per sentire accogliere la domanda di separazione personale dal CP_1 coniuge – come di seguito: Parte_1
“ 1. pronuncia la separazione personale tra e sposati con rito CP_1 CP_2 civile in Albania in data 24.12.2002, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Prato e, specificamente, nel registro atti di matrimonio dell'anno 2019, parte 2, serie C, atto n. 134;
2. assegna la casa familiare sita in Prato via Carlesi 4 a che vi abiterà CP_1 unitamente al figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
3. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle seguenti spese straordinarie […];
4. compensa tra le parti, nella misura di ½, le spese del presente giudizio;
5. pone a carico di parte convenuta il pagamento della restante parte delle spese che dovrà essere versata in favore dell'Erario per euro 1.904,00 e per euro 1.904,00 in
4 favore di parte ricorrente, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
6. pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese di ctu per
½, ponendo la parte restante (1/2) a carico di parte convenuta”.
Il giudice di primo grado dava atto di quanto dedotto dalla ricorrente, e cioè che la residenza familiare era stata stabilita in Prato presso un alloggio popolare concesso in locazione dall' con contratto sottoscritto in data Controparte_3
7.10.2014 per un canone mensile dall'importo di € 62,86; che dal matrimonio era nato, in data 18.3.2006, il figlio di cui si era sempre fatta carico, al contrario del Per_1 padre;
che la comunione materiale e spirituale tra le parti era divenuta intollerabile a causa degli atteggiamenti di violenza verbale e fisica perpetrati dal nei confronti Pt_1 della culminati nella querela sporta dalla medesima in data 21.7.2018 presso i CP_1
Carabinieri di Prato;
che nel 2013 la stessa aveva stipulato contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un'impresa individuale di Carmignano, ma che si trovava in cassa integrazione dal 15.4.2019, percependo un reddito mensile di € 500,00; che il il Pt_1 quale aveva interrotto il pagamento degli oneri condominiali, da circa un anno aveva avviato una propria attività di pizzeria a taglio, in Prato. Ciò premesso, la hiedeva CP_1 al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi nonché l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso di sé e contestuale Per_1 assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita tra padre e figlio e la determinazione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del minore a carico del padre e in favore della madre, da corrispondere nella misura di €
350,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta il si associava alla domanda di separazione Pt_1 personale, contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente. In particolare, deduceva di essersi sempre fatto carico del nucleo familiare poiché la dopo la CP_1 nascita del figlio decideva di licenziarsi per occuparsi esclusivamente della famiglia e che la morosità di € 3.500,00 per il pagamento degli oneri condominiali relativi alla casa coniugale erano da imputare all'impossibilità per il di poter far fronte a tutte le Pt_1 spese familiari e di gestione dell'abitazione. Esponeva, poi, che nel 2009 i coniugi avevano deciso di rilevare la gestione del Circolo di nella cui attività il CP_4 convenuto investiva inizialmente circa € 20.000,00 per l'avviamento e la ristrutturazione dei locali, ma che falliva poco dopo, e che in seguito veniva aperta una pizzeria ad LI, di cui la si era disinteressata completamente. A causa di tale CP_1 comportamento anche la società si trovava in una posizione Controparte_5
5 di indebitamento con l'Erario. Chiedeva il collocamento del figlio presso di sé e conseguente assegnazione in suo favore della casa coniugale, con onere di mantenimento diretto del minore in capo a entrambi i genitori, nei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi, e spese straordinarie interamente a carico del padre.
Ritenuta la causa istruita, mediante documentazione, prove orali e CTU volta ad accertare le capacità genitoriali delle parti, essa veniva decisa come da dispositivo.
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il primo giudice così motivava la propria decisione.
- Quanto all'affidamento, collocamento e regolamentazione delle visite tra padre e figlio, nulla veniva disposto poiché quest'ultimo diveniva maggiorenne nelle more del giudizio.
- In punto di assegnazione della casa familiare, vivendo stabilmente e Per_1 prevalentemente con la madre presso tale abitazione, questa doveva rimanere nella disponibilità della ricorrente;
infatti, sebbene il figlio avesse dichiarato – in sede di audizione – di voler vivere prevalentemente con il padre, di fatto, una volta divenuto maggiorenne, non aveva deciso di trasferirsi presso di lui né tantomeno aveva iniziato a frequentarlo in modo più assiduo nel quotidiano, restando a vivere in via prevalente con la madre e recandosi dal padre solo nel weekend per aiutarlo in pizzeria.
- Rispetto al mantenimento del figlio, economicamente non indipendente, poiché entrambe le parti godevano di un aumento dei propri redditi rispetto all'inizio del procedimento e considerato che la madre sosteneva un canone di locazione per la casa familiare oltre a occuparsi in via prevalente del figlio, mentre il padre – sulla base degli estratti conto – versava l'affitto solo per la pizzeria di cui era titolare, senza sostenere altre spese di locazione, andava posto a carico del padre il contributo al mantenimento del figlio di € 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Quanto all'assegno unico e universale questo veniva ripartito al 50% tra i genitori.
- In punto di spese giudiziali, sulla base dell'esito del giudizio si riteneva opportuno compensare tra le parti le spese di lite per la metà, ponendo la parte restante a carico del poiché parzialmente soccombente. In egual modo veniva previsto Pt_1 per le spese di CTU, poste a carico di entrambe le parti per metà, mentre la restante metà era posta a carico del solo Pt_1
2. Avverso tale decisione il ha proposto appello, ai sensi dell'art. 473 bis 30 Pt_1
c.p.c., sulla base dei seguenti motivi:
6 I) “Vizio della sentenza per omessa valutazione della volontà del figlio minore
e per omessa motivazione della sentenza relativamente al Parte_2 mancato rispetto della volontà espressa da ”. Parte_2
Secondo la parte appellante - sebbene nel corso del procedimento di primo grado il figlio della coppia, che all'epoca era minorenne, fosse stato ascoltato in un primo momento in sede di CTU e in seguito dal G.I. - la volontà di ossia quella di vivere con il Per_1 padre presso l'abitazione familiare, non sarebbe stata rispettata. Inoltre, la motivazione addotta dal primo giudice sarebbe illogica e contraddittoria e non consentirebbe di comprendere le ragioni di tale decisione. Peraltro, le affermazioni contenute in sentenza circa il fatto che il figlio, una volta divenuto maggiorenne, non si era trasferito a casa del padre e non lo aveva frequentato più assiduamente, sarebbero smentite dalla circostanza che era divenuto maggiorenne in data 18.3.2024 mentre la causa Per_1 era stata trattenuta in decisione il 14.3.2024, quando frequentava ancora la Per_1 scuola, oltre ad essere, dette affermazioni, prive di riscontro probatorio e smentite dai fatti, poiché il ragazzo aveva trascorso l'intera estate con il padre, recandosi presso l'abitazione familiare solo per dormire e rischiando di subire ulteriori minacce da parte del compagno della tale Le dichiarazioni rese dal figlio al G.I. avrebbero CP_1 Per_2 dovuto consentire di comprendere chiaramente le volontà di costretto a vivere Per_1 in una situazione da cui starebbero derivando gravi danni e pregiudizi per il figlio, che vivrebbe sotto la costante minaccia che un uomo a lui estraneo possa trasferirsi nella sua casa, senza poter contare sull'aiuto ed il sostegno della madre, che non soltanto si disinteresserebbe dei bisogni di ma avrebbe causato questa situazione di Per_1 pericolo.
Pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto assegnare la casa familiare tenendo prioritariamente conto dell'interesse del figlio.
II) “Vizio della sentenza per omessa ed erronea valutazione dei documenti prodotti dal relativamente all'incapacità genitoriale della stessa Pt_1 CP_1
La parte appellante lamenta di aver prodotto numerosi documenti, dai quali il primo giudice avrebbe potuto evincere un atteggiamento della onnotato da aggressività CP_1 nei confronti di ovvero di come la stessa imponga la propria volontà, ancorché Per_1 in palese contrasto con i desideri del figlio. Sarebbe emerso anche lo stato di disagio di elementi ignorati dal Tribunale. Per_1
3. si è costituita e ha contestato quanto dedotto nel gravame, CP_1 chiedendone il rigetto per le seguenti ragioni.
7 A seguito del provvedimento presidenziale di assegnazione provvisoria della casa familiare, la ha formalizzato in data 1.7.2021 nuovo contratto con l' CP_1 [...]
e poiché “in caso di assegnazione ope iudicis di un alloggio ERP Controparte_6
a un coniuge diverso da quello inizialmente assegnatario, il diritto di godimento si estingue in capo a quest'ultimo e diviene invece trasmissibile in favore degli eredi del coniuge beneficiario del provvedimento giudiziale” (Consiglio di Stato sez. V,
13/03/2017, n. 1144), l'effetto estintivo del diritto in capo al all'alloggio popolare, Pt_1 quale diritto personale ed esclusivo dell'assegnatario, sarebbe ormai definitivo e non reversibile.
Quanto al primo motivo di appello, secondo la parte appellata il primo giudice avrebbe compreso la reale volontà di il quale era stato ascoltato anche in sede di CTU. Per_1
Il aveva partecipato solo al primo incontro delle operazioni peritali, senza mai Pt_1 dare alcuna giustificazione. Nella relazione del CTU era stato dato atto di quanto riportato dalla n riferimento a comportamenti violenti agiti dal coniuge durante il CP_1 matrimonio, ai quali anche il figlio – all'epoca minorenne – avrebbe assistito, ingenerando un atteggiamento di timore di verso la figura paterna;
invece, le Per_1 condotte aggressive che la parte appellante imputa alla arebbero solo strumentali CP_1 all'ottenimento della casa coniugale. Evidenzia come, dall'elaborato peritale, a pagg 25-
26, la CTU riferiva che “il nel far credere al figlio che se fosse stato affidato in via Pt_1 esclusiva a lui avrebbe potuto intestargli una casa, sia stato un atto manipolatorio verso il minore che potrebbe aver gettato disvalore sulla figura materna, creando malessere psicologico nel ragazzino”, situazione che avrebbe fatto sentire schiacciato dalla Per_1 preoccupazione che le proprie azioni potessero avere conseguenze indesiderate nella relazione con i propri genitori, facendo sperimentare sentimenti di inadeguatezza: per questo la CTU aveva concluso per l'inadeguatezza genitoriale del sotto molteplici Pt_1 profili, ipotizzando un possibile affido esclusivo del figlio alla madre. Dunque, il Tribunale aveva ben compreso e valutato correttamente i comportamenti messi in atto dal padre ai danni del figlio. Le dichiarazioni rese dal medesimo in sede di udienza (“io vorrei stare con mio padre […], mi ci trovo meglio e mi sa prendere di più […]. Mi attiva mio padre,[…]. Vorrei vivere con lui”) non erano state ritenute genuine, tanto che il GI aveva disposto un'integrazione dell'elaborato peritale, al fine di valutare se le volontà espresse dal minore in tale sede corrispondessero al suo obiettivo interesse, integrazione che non si era mai potuta svolgere in quanto il padre non aveva accompagnato il figlio all'incontro del 27.7.2023. La madre era stata l'unica figura genitoriale ad occuparsi del ragazzo e il legame tra madre e figlio è profondo, tanto che il ragazzo aveva voluto
8 festeggiare i suoi 18 anni solo con la madre, decidendo di partire con la stessa per un viaggio in Spagna.
Quanto al secondo motivo di appello, la parte appellante ha rilevato come dalla perizia sia emersa la piena capacità genitoriale della madre e la scarsa capacità del padre nell'occuparsi concretamente dei bisogni del figlio.
Infine, la ha ribadito che l'unico intento del sarebbe quello di ottenere CP_1 Pt_1
l'abitazione, tanto che dopo la notifica del ricorso si sarebbe presentato presso detta abitazione pretendendo di farvi rientro e rimanerci, con offese e minacce (come da denuncia proposta il 6.2.2025).
All'esito dell'udienza del 18.4.2024, previo ascolto delle parti, la Corte ha disposto l'audizione del figlio maggiorenne che è stato sentito all'udienza del 17.10.2025. Per_1
Quindi, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate ai rispettivi atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
*******
Occorre in primo luogo rilevare come siano inconferenti le conclusioni formulate in tesi dalla parte appellante, mediante richiamo a quelle formulate in primo grado quando il figlio era ancora minorenne. Come ha già evidenziato il primo giudice, infatti, il raggiungimento della maggiore età comporta che non si debba provvedere in merito all'affidamento e al collocamento prevalente del figlio.
Ciò che resta da decidere, trattandosi di figlio maggiorenne ma ancora non autonomo dal punto di vista economico, è la questione dell'assegnazione della casa coniugale, correlata alla convivenza del medesimo con l'uno o l'altro genitore, oltre quella, connessa alla prima, del suo mantenimento.
Va premesso che l'art. 337 sexies c.c., nella parte in cui prevede che «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli», ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass, 6979/2007, 16398/2007, 14553/2011,
21334/2013). L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ed è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli. La Suprema Corte, in proposito, ha ribadito che «la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione» e che la «suddetta scelta, inoltre,
9 neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico» (Cass,
23591/2010).
Ciò premesso, non può negarsi come, nel corso della CTU svolta in primo grado, siano emersi elementi di evidente condizionamento nei confronti del figlio da parte del padre, che sul primo ha un forte ascendente. Del resto, all'epoca della CTU e dell'audizione del minore da parte del G.I., il figlio aveva 15/16 anni, e dunque un'età in cui è ancora molto presente, specie in una situazione di grave crisi familiare, l'esigenza di non deludere l'uno o l'altro genitore, per il timore di perderne l'affetto.
Sta di fatto che sentito da questa Corte alla soglia dei vent'anni, ha ribadito con Per_1 forza il suo desiderio di andare a vivere con il padre, volendo conservare tuttavia il proprio habitat domestico e il proprio contesto ambientale. Egli ha infatti riferito:
“Attualmente ho finito le superiori e ho intenzione di lavorare con mio padre che ha una pizzeria a Prato. Vivo con mia madre ma non la vedo mai perché lei lavora durante il giorno io la sera sono fuori. Effettivamente per il rapporto che abbiamo non ho interesse ad incontrarla (...) Preciso che la mia abitazione è il riferimento dei miei interessi perché ho sempre vissuto a Prato, la scuola era vicina a casa e lo è anche la pizzeria di mio padre. Mia madre da molto tempo ha un compagno che non convive con lei, con cui non vado d'accordo. La mia giornata è strutturata così: mi sveglio alle 9, pranzo da solo arrangiandomi (a volte pranzo da mio padre) mentre per la cena raggiungo sempre mio padre alla pizzeria. Con mio padre ho un buon rapporto e lui mi supporta in tutto e mi appoggia dandomi basi solide. Le mie intenzioni nel futuro sono di lavorare con mio padre, già ora gli do una mano tutti i giorni cercando di imparare il mestiere. Mia madre si occupa poco di me, il frigo è quasi sempre vuoto. Lei mi lava e stira i vestiti (ma) non facciamo mai cose insieme. Non sono voluto andare a vivere con mio padre perché lui abita da LI ed io ho tutti i miei punti di riferimento ed amici a Prato e rimanere in quell'ambiente mi fa stare bene. LI è a 15 km da Prato. Ora ho la patente e un'auto di proprietà, tutto grazie a mio padre. Nella casa di mio padre c'è una camera per uno ma di rado mi fermo a dormirci perché come ho detto casa mia è a Prato”.
I rapporti di rispetto ai genitori, negli anni, si sono dunque consolidati nel senso Per_1 di una sempre maggiore distanza dalla madre, mentre la figura paterna si è andata rafforzando come quella unica di riferimento, anche rispetto alle prospettive future del ragazzo. Per quanto sia auspicabile che nel tempo possa recuperare il suo Per_1 legame con la madre, il cui ruolo genitoriale ha finito per svalutarsi agli occhi del figlio
10 verosimilmente anche a causa della forte personalità del padre e della sua notevole influenza sul ragazzo, oltre che per la nuova relazione intrapresa dalla e sgradita CP_1 al figlio, allo stato l'interesse del medesimo alla conservazione dell'habitat domestico non può che portare a disporre l'assegnazione della casa familiare al padre, ovviamente subordinata alla sua convivenza con il figlio.
Non pare che tale statuizione possa trovare ostacolo nel fatto che la in seguito CP_1 all'assegnazione provvisoria disposta in suo favore in sede presidenziale, abbia stipulato un nuovo contratto di locazione con l'ente proprietario dell'immobile, in quanto detta circostanza non può impedire l'applicazione della disciplina in tema di assegnazione della casa familiare in caso di separazione personale dei coniugi. Ogni questione che dovesse eventualmente sorgere nel rapporto tra l'assegnatario ed Controparte_6
dunque, non potrà che essere risolta in altra sede.
[...]
Quanto agli aspetti economici, non vi sono motivi per non disporre, come richiesto dal il mantenimento diretto del figlio da parte di entrambi i genitori, nei tempi in cui Pt_1 lo terranno con sé. Le spese straordinarie relative al ragazzo continueranno ad essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%, secondo quanto già previsto nella sentenza impugnata. L'assegno unico universale relativo al figlio, se ancora spettante, sarà ripartito in misura paritaria tra le parti.
La riforma della sentenza nel senso sopra indicato impone una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (così, per tutte, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018).
Nella fattispecie, le ragioni della decisione impongono la compensazione integrale delle spese per entrambi i gradi. L'esito del lungo giudizio, infatti, se pure sfavorevole alla non pare riconducibile a carenze materne nell'esercizio del suo ruolo CP_1 genitoriale, considerato che la CTU svolta in corso di causa ha ravvisato, piuttosto, criticità da parte del padre nei suoi tentativi manipolatori verso il figlio (cfr. pag. 30 della relazione peritale).
P.Q.M.
11 decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 CP_1 la Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato n. 464/2024:
- assegna a la casa familiare sita in Prato, via Carlesi n. 4, perché vi Parte_1 abiti insieme al figlio Per_1
- dispone che entrambe le parti provvedano al mantenimento diretto del figlio quando lo hanno con sé;
- dispone che l'assegno unico universale, se spettante, sia ripartito tra i genitori al
50% ciascuno;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Firenze, 17/10/2025
La Presidente D.ssa Alessandra Guerrieri
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Alessandra Guerrieri Presidente rel.
D.ssa. Chiara Ermini Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 14/2025, avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 464/2024 del Tribunale di Prato, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. LANDI Parte_1 C.F._1
ED ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. NOTO CP_1 C.F._2
LETIZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, giusta procura in atti,
APPELLATO
con l'intervento del PG.
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17/10/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 464/2024 emessa dal Tribunale di Prato nel procedimento avente NRG 3129/2019, pubblicata in data 5/6/2024, mai notificata:
- in tesi, accogliere il proposto appello, per tutti i motivi esposti, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 464/2024 emessa dal Tribunale di Prato nel procedimento avente NRG 3129/2019, pubblicata in data 5/6/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“contrariis reiectis, previa modifica dell'ordinanza avente n. Cron. 200/2020 del
12/1/2020, NRG 3129/2019:
- pronunciare la separazione personale tra i sigg. e i quali Parte_1 CP_1 vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
- assegnare la casa coniugale, posta in Prato, Via Carlesi n. 4, al sig. che vi Parte_1 abiterà con il figlio mentre la sig.ra rasferirà altrove la propria residenza;
Per_1 CP_1
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza e collocazione Per_1 prevalente presso il padre sig. nella casa coniugale, posta in Prato, Via Parte_1
Carlesi n.4, così come espressamente richiesto dal minore stesso, con la più ampia libertà di frequentazione della madre.
In caso di disaccordo tra i coniugi, si chiede che la sig.ra ossa tenere il figlio con CP_1 sé due pomeriggi alla settimana;
mentre il figlio trascorrerà ogni fine settimana, in modo alterno, con l'uno o l'altro genitore, avendo riguardo agli impegni, scolastici ed extrascolastici del figlio, nonché degli impegni lavorativi dei genitori.
Per quanto riguarda le festività (Natale, Capodanno, Pasqua, compleanni ecc.) saranno trascorse ad anni alterni con la madre e con il padre, in particolare: a) un anno il figlio trascorrerà il Natale, dal 23 al 30 dicembre compresi, con il padre ed il Capodanno, dal
31 dicembre al 6 gennaio compresi, con la madre, l'anno successivo il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre e così per le successive annualità; b) le vacanze pasquali saranno trascorse un anno il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre, l'anno successivo la Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e così via per le successive annualità. Per quanto riguarda le vacanze estive, il figlio le trascorrerà, durante il mese di agosto, due settimane consecutive con il padre
e due consecutive con la madre.
2 Le decisioni di maggiore importanza in ordine all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo e nel rispetto delle esigenze della personalità dello stesso. I genitori cureranno congiuntamente le verifiche scolastiche del figlio e si informeranno presso gli insegnanti del suo andamento e del profitto, riferendo, poi, le comunicazioni ricevute all'altro genitore;
- disporre che i genitori si occuperanno ciascuno direttamente del mantenimento del minore per il periodo in cui il figlio starà con ciascuno di essi, sino al raggiungimento della maggiore età o completa indipendenza economica del medesimo;
- disporre che tutte le spese relative all'istruzione, alla salute, alle attività sportive e di svago del figlio, nessuna esclusa, siano poste a carico esclusivo del padre sig. Pt_1
[...]
- individuare nella persona del sig. l'unico beneficiario dell'assegno unico Parte_1 universale;
- autorizzare ciascun genitore, che si vuole recare all'estero con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore, al rilascio o al rinnovo del passaporto, al rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio e al rilascio di attestato d'identità valido per
l'espatrio in favore del minore.”
- in ipotesi, accogliere il proposto appello, per tutti i motivi esposti, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 464/2024 emessa dal Tribunale di Prato nel procedimento avente NRG 3129/2019, pubblicata in data 5/6/2024, mai notificata, in considerazione del fatto che nelle more del giudizio di primo grado è Parte_2 divenuto maggiorenne, accogliere le seguenti conclusioni: contrariis reiectis, previa modifica dell'ordinanza avente n. Cron. 200/2020 del 12/1/2020, NRG 3129/2019:
- pronunciare la separazione personale tra i sigg. e i quali Parte_1 CP_1 vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
- assegnare la casa coniugale, posta in Prato, Via Carlesi n. 4, al sig. che vi Parte_1 abiterà con il figlio mentre la sig.ra rasferirà altrove la propria residenza;
Per_1 CP_1
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza e collocazione Per_1 prevalente presso il padre sig. nella casa coniugale, posta in Prato, Via Parte_1
Carlesi n.4, così come espressamente richiesto dal minore stesso, con la più ampia libertà di frequentazione della madre
- disporre che i genitori si occuperanno ciascuno direttamente del mantenimento del minore per il periodo in cui il figlio starà con ciascuno di essi, sino al raggiungimento della maggiore età o completa indipendenza economica del medesimo;
3 - disporre che tutte le spese relative all'istruzione, alla salute, alle attività sportive e di svago del figlio, nessuna esclusa, siano poste al 50% a carico di entrambi i genitori;
- individuare nella persona del sig. l'unico beneficiario dell'assegno unico Parte_1 universale;
- autorizzare ciascun genitore, che si vuole recare all'estero con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore, al rilascio o al rinnovo del passaporto, al rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio e al rilascio di attestato d'identità valido per
l'espatrio in favore del minore.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio.»
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare integralmente il reclamo spiegato dal sig. perché infondata in fatto ed in punto di diritto per tutto Pt_1 quanto esposto e allegato;
con integrale conferma della sentenza n. 464/2024 di I° grado, emessa dal Tribunale ordinario di Prato. Con vittoria di spese.”
P.G.: “non conclude”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Prato con sentenza n. 464/2024 decideva - sul ricorso presentato dalla per sentire accogliere la domanda di separazione personale dal CP_1 coniuge – come di seguito: Parte_1
“ 1. pronuncia la separazione personale tra e sposati con rito CP_1 CP_2 civile in Albania in data 24.12.2002, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Prato e, specificamente, nel registro atti di matrimonio dell'anno 2019, parte 2, serie C, atto n. 134;
2. assegna la casa familiare sita in Prato via Carlesi 4 a che vi abiterà CP_1 unitamente al figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
3. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle seguenti spese straordinarie […];
4. compensa tra le parti, nella misura di ½, le spese del presente giudizio;
5. pone a carico di parte convenuta il pagamento della restante parte delle spese che dovrà essere versata in favore dell'Erario per euro 1.904,00 e per euro 1.904,00 in
4 favore di parte ricorrente, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
6. pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese di ctu per
½, ponendo la parte restante (1/2) a carico di parte convenuta”.
Il giudice di primo grado dava atto di quanto dedotto dalla ricorrente, e cioè che la residenza familiare era stata stabilita in Prato presso un alloggio popolare concesso in locazione dall' con contratto sottoscritto in data Controparte_3
7.10.2014 per un canone mensile dall'importo di € 62,86; che dal matrimonio era nato, in data 18.3.2006, il figlio di cui si era sempre fatta carico, al contrario del Per_1 padre;
che la comunione materiale e spirituale tra le parti era divenuta intollerabile a causa degli atteggiamenti di violenza verbale e fisica perpetrati dal nei confronti Pt_1 della culminati nella querela sporta dalla medesima in data 21.7.2018 presso i CP_1
Carabinieri di Prato;
che nel 2013 la stessa aveva stipulato contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un'impresa individuale di Carmignano, ma che si trovava in cassa integrazione dal 15.4.2019, percependo un reddito mensile di € 500,00; che il il Pt_1 quale aveva interrotto il pagamento degli oneri condominiali, da circa un anno aveva avviato una propria attività di pizzeria a taglio, in Prato. Ciò premesso, la hiedeva CP_1 al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi nonché l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso di sé e contestuale Per_1 assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita tra padre e figlio e la determinazione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del minore a carico del padre e in favore della madre, da corrispondere nella misura di €
350,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta il si associava alla domanda di separazione Pt_1 personale, contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente. In particolare, deduceva di essersi sempre fatto carico del nucleo familiare poiché la dopo la CP_1 nascita del figlio decideva di licenziarsi per occuparsi esclusivamente della famiglia e che la morosità di € 3.500,00 per il pagamento degli oneri condominiali relativi alla casa coniugale erano da imputare all'impossibilità per il di poter far fronte a tutte le Pt_1 spese familiari e di gestione dell'abitazione. Esponeva, poi, che nel 2009 i coniugi avevano deciso di rilevare la gestione del Circolo di nella cui attività il CP_4 convenuto investiva inizialmente circa € 20.000,00 per l'avviamento e la ristrutturazione dei locali, ma che falliva poco dopo, e che in seguito veniva aperta una pizzeria ad LI, di cui la si era disinteressata completamente. A causa di tale CP_1 comportamento anche la società si trovava in una posizione Controparte_5
5 di indebitamento con l'Erario. Chiedeva il collocamento del figlio presso di sé e conseguente assegnazione in suo favore della casa coniugale, con onere di mantenimento diretto del minore in capo a entrambi i genitori, nei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi, e spese straordinarie interamente a carico del padre.
Ritenuta la causa istruita, mediante documentazione, prove orali e CTU volta ad accertare le capacità genitoriali delle parti, essa veniva decisa come da dispositivo.
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il primo giudice così motivava la propria decisione.
- Quanto all'affidamento, collocamento e regolamentazione delle visite tra padre e figlio, nulla veniva disposto poiché quest'ultimo diveniva maggiorenne nelle more del giudizio.
- In punto di assegnazione della casa familiare, vivendo stabilmente e Per_1 prevalentemente con la madre presso tale abitazione, questa doveva rimanere nella disponibilità della ricorrente;
infatti, sebbene il figlio avesse dichiarato – in sede di audizione – di voler vivere prevalentemente con il padre, di fatto, una volta divenuto maggiorenne, non aveva deciso di trasferirsi presso di lui né tantomeno aveva iniziato a frequentarlo in modo più assiduo nel quotidiano, restando a vivere in via prevalente con la madre e recandosi dal padre solo nel weekend per aiutarlo in pizzeria.
- Rispetto al mantenimento del figlio, economicamente non indipendente, poiché entrambe le parti godevano di un aumento dei propri redditi rispetto all'inizio del procedimento e considerato che la madre sosteneva un canone di locazione per la casa familiare oltre a occuparsi in via prevalente del figlio, mentre il padre – sulla base degli estratti conto – versava l'affitto solo per la pizzeria di cui era titolare, senza sostenere altre spese di locazione, andava posto a carico del padre il contributo al mantenimento del figlio di € 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Quanto all'assegno unico e universale questo veniva ripartito al 50% tra i genitori.
- In punto di spese giudiziali, sulla base dell'esito del giudizio si riteneva opportuno compensare tra le parti le spese di lite per la metà, ponendo la parte restante a carico del poiché parzialmente soccombente. In egual modo veniva previsto Pt_1 per le spese di CTU, poste a carico di entrambe le parti per metà, mentre la restante metà era posta a carico del solo Pt_1
2. Avverso tale decisione il ha proposto appello, ai sensi dell'art. 473 bis 30 Pt_1
c.p.c., sulla base dei seguenti motivi:
6 I) “Vizio della sentenza per omessa valutazione della volontà del figlio minore
e per omessa motivazione della sentenza relativamente al Parte_2 mancato rispetto della volontà espressa da ”. Parte_2
Secondo la parte appellante - sebbene nel corso del procedimento di primo grado il figlio della coppia, che all'epoca era minorenne, fosse stato ascoltato in un primo momento in sede di CTU e in seguito dal G.I. - la volontà di ossia quella di vivere con il Per_1 padre presso l'abitazione familiare, non sarebbe stata rispettata. Inoltre, la motivazione addotta dal primo giudice sarebbe illogica e contraddittoria e non consentirebbe di comprendere le ragioni di tale decisione. Peraltro, le affermazioni contenute in sentenza circa il fatto che il figlio, una volta divenuto maggiorenne, non si era trasferito a casa del padre e non lo aveva frequentato più assiduamente, sarebbero smentite dalla circostanza che era divenuto maggiorenne in data 18.3.2024 mentre la causa Per_1 era stata trattenuta in decisione il 14.3.2024, quando frequentava ancora la Per_1 scuola, oltre ad essere, dette affermazioni, prive di riscontro probatorio e smentite dai fatti, poiché il ragazzo aveva trascorso l'intera estate con il padre, recandosi presso l'abitazione familiare solo per dormire e rischiando di subire ulteriori minacce da parte del compagno della tale Le dichiarazioni rese dal figlio al G.I. avrebbero CP_1 Per_2 dovuto consentire di comprendere chiaramente le volontà di costretto a vivere Per_1 in una situazione da cui starebbero derivando gravi danni e pregiudizi per il figlio, che vivrebbe sotto la costante minaccia che un uomo a lui estraneo possa trasferirsi nella sua casa, senza poter contare sull'aiuto ed il sostegno della madre, che non soltanto si disinteresserebbe dei bisogni di ma avrebbe causato questa situazione di Per_1 pericolo.
Pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto assegnare la casa familiare tenendo prioritariamente conto dell'interesse del figlio.
II) “Vizio della sentenza per omessa ed erronea valutazione dei documenti prodotti dal relativamente all'incapacità genitoriale della stessa Pt_1 CP_1
La parte appellante lamenta di aver prodotto numerosi documenti, dai quali il primo giudice avrebbe potuto evincere un atteggiamento della onnotato da aggressività CP_1 nei confronti di ovvero di come la stessa imponga la propria volontà, ancorché Per_1 in palese contrasto con i desideri del figlio. Sarebbe emerso anche lo stato di disagio di elementi ignorati dal Tribunale. Per_1
3. si è costituita e ha contestato quanto dedotto nel gravame, CP_1 chiedendone il rigetto per le seguenti ragioni.
7 A seguito del provvedimento presidenziale di assegnazione provvisoria della casa familiare, la ha formalizzato in data 1.7.2021 nuovo contratto con l' CP_1 [...]
e poiché “in caso di assegnazione ope iudicis di un alloggio ERP Controparte_6
a un coniuge diverso da quello inizialmente assegnatario, il diritto di godimento si estingue in capo a quest'ultimo e diviene invece trasmissibile in favore degli eredi del coniuge beneficiario del provvedimento giudiziale” (Consiglio di Stato sez. V,
13/03/2017, n. 1144), l'effetto estintivo del diritto in capo al all'alloggio popolare, Pt_1 quale diritto personale ed esclusivo dell'assegnatario, sarebbe ormai definitivo e non reversibile.
Quanto al primo motivo di appello, secondo la parte appellata il primo giudice avrebbe compreso la reale volontà di il quale era stato ascoltato anche in sede di CTU. Per_1
Il aveva partecipato solo al primo incontro delle operazioni peritali, senza mai Pt_1 dare alcuna giustificazione. Nella relazione del CTU era stato dato atto di quanto riportato dalla n riferimento a comportamenti violenti agiti dal coniuge durante il CP_1 matrimonio, ai quali anche il figlio – all'epoca minorenne – avrebbe assistito, ingenerando un atteggiamento di timore di verso la figura paterna;
invece, le Per_1 condotte aggressive che la parte appellante imputa alla arebbero solo strumentali CP_1 all'ottenimento della casa coniugale. Evidenzia come, dall'elaborato peritale, a pagg 25-
26, la CTU riferiva che “il nel far credere al figlio che se fosse stato affidato in via Pt_1 esclusiva a lui avrebbe potuto intestargli una casa, sia stato un atto manipolatorio verso il minore che potrebbe aver gettato disvalore sulla figura materna, creando malessere psicologico nel ragazzino”, situazione che avrebbe fatto sentire schiacciato dalla Per_1 preoccupazione che le proprie azioni potessero avere conseguenze indesiderate nella relazione con i propri genitori, facendo sperimentare sentimenti di inadeguatezza: per questo la CTU aveva concluso per l'inadeguatezza genitoriale del sotto molteplici Pt_1 profili, ipotizzando un possibile affido esclusivo del figlio alla madre. Dunque, il Tribunale aveva ben compreso e valutato correttamente i comportamenti messi in atto dal padre ai danni del figlio. Le dichiarazioni rese dal medesimo in sede di udienza (“io vorrei stare con mio padre […], mi ci trovo meglio e mi sa prendere di più […]. Mi attiva mio padre,[…]. Vorrei vivere con lui”) non erano state ritenute genuine, tanto che il GI aveva disposto un'integrazione dell'elaborato peritale, al fine di valutare se le volontà espresse dal minore in tale sede corrispondessero al suo obiettivo interesse, integrazione che non si era mai potuta svolgere in quanto il padre non aveva accompagnato il figlio all'incontro del 27.7.2023. La madre era stata l'unica figura genitoriale ad occuparsi del ragazzo e il legame tra madre e figlio è profondo, tanto che il ragazzo aveva voluto
8 festeggiare i suoi 18 anni solo con la madre, decidendo di partire con la stessa per un viaggio in Spagna.
Quanto al secondo motivo di appello, la parte appellante ha rilevato come dalla perizia sia emersa la piena capacità genitoriale della madre e la scarsa capacità del padre nell'occuparsi concretamente dei bisogni del figlio.
Infine, la ha ribadito che l'unico intento del sarebbe quello di ottenere CP_1 Pt_1
l'abitazione, tanto che dopo la notifica del ricorso si sarebbe presentato presso detta abitazione pretendendo di farvi rientro e rimanerci, con offese e minacce (come da denuncia proposta il 6.2.2025).
All'esito dell'udienza del 18.4.2024, previo ascolto delle parti, la Corte ha disposto l'audizione del figlio maggiorenne che è stato sentito all'udienza del 17.10.2025. Per_1
Quindi, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate ai rispettivi atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
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Occorre in primo luogo rilevare come siano inconferenti le conclusioni formulate in tesi dalla parte appellante, mediante richiamo a quelle formulate in primo grado quando il figlio era ancora minorenne. Come ha già evidenziato il primo giudice, infatti, il raggiungimento della maggiore età comporta che non si debba provvedere in merito all'affidamento e al collocamento prevalente del figlio.
Ciò che resta da decidere, trattandosi di figlio maggiorenne ma ancora non autonomo dal punto di vista economico, è la questione dell'assegnazione della casa coniugale, correlata alla convivenza del medesimo con l'uno o l'altro genitore, oltre quella, connessa alla prima, del suo mantenimento.
Va premesso che l'art. 337 sexies c.c., nella parte in cui prevede che «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli», ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass, 6979/2007, 16398/2007, 14553/2011,
21334/2013). L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ed è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli. La Suprema Corte, in proposito, ha ribadito che «la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione» e che la «suddetta scelta, inoltre,
9 neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico» (Cass,
23591/2010).
Ciò premesso, non può negarsi come, nel corso della CTU svolta in primo grado, siano emersi elementi di evidente condizionamento nei confronti del figlio da parte del padre, che sul primo ha un forte ascendente. Del resto, all'epoca della CTU e dell'audizione del minore da parte del G.I., il figlio aveva 15/16 anni, e dunque un'età in cui è ancora molto presente, specie in una situazione di grave crisi familiare, l'esigenza di non deludere l'uno o l'altro genitore, per il timore di perderne l'affetto.
Sta di fatto che sentito da questa Corte alla soglia dei vent'anni, ha ribadito con Per_1 forza il suo desiderio di andare a vivere con il padre, volendo conservare tuttavia il proprio habitat domestico e il proprio contesto ambientale. Egli ha infatti riferito:
“Attualmente ho finito le superiori e ho intenzione di lavorare con mio padre che ha una pizzeria a Prato. Vivo con mia madre ma non la vedo mai perché lei lavora durante il giorno io la sera sono fuori. Effettivamente per il rapporto che abbiamo non ho interesse ad incontrarla (...) Preciso che la mia abitazione è il riferimento dei miei interessi perché ho sempre vissuto a Prato, la scuola era vicina a casa e lo è anche la pizzeria di mio padre. Mia madre da molto tempo ha un compagno che non convive con lei, con cui non vado d'accordo. La mia giornata è strutturata così: mi sveglio alle 9, pranzo da solo arrangiandomi (a volte pranzo da mio padre) mentre per la cena raggiungo sempre mio padre alla pizzeria. Con mio padre ho un buon rapporto e lui mi supporta in tutto e mi appoggia dandomi basi solide. Le mie intenzioni nel futuro sono di lavorare con mio padre, già ora gli do una mano tutti i giorni cercando di imparare il mestiere. Mia madre si occupa poco di me, il frigo è quasi sempre vuoto. Lei mi lava e stira i vestiti (ma) non facciamo mai cose insieme. Non sono voluto andare a vivere con mio padre perché lui abita da LI ed io ho tutti i miei punti di riferimento ed amici a Prato e rimanere in quell'ambiente mi fa stare bene. LI è a 15 km da Prato. Ora ho la patente e un'auto di proprietà, tutto grazie a mio padre. Nella casa di mio padre c'è una camera per uno ma di rado mi fermo a dormirci perché come ho detto casa mia è a Prato”.
I rapporti di rispetto ai genitori, negli anni, si sono dunque consolidati nel senso Per_1 di una sempre maggiore distanza dalla madre, mentre la figura paterna si è andata rafforzando come quella unica di riferimento, anche rispetto alle prospettive future del ragazzo. Per quanto sia auspicabile che nel tempo possa recuperare il suo Per_1 legame con la madre, il cui ruolo genitoriale ha finito per svalutarsi agli occhi del figlio
10 verosimilmente anche a causa della forte personalità del padre e della sua notevole influenza sul ragazzo, oltre che per la nuova relazione intrapresa dalla e sgradita CP_1 al figlio, allo stato l'interesse del medesimo alla conservazione dell'habitat domestico non può che portare a disporre l'assegnazione della casa familiare al padre, ovviamente subordinata alla sua convivenza con il figlio.
Non pare che tale statuizione possa trovare ostacolo nel fatto che la in seguito CP_1 all'assegnazione provvisoria disposta in suo favore in sede presidenziale, abbia stipulato un nuovo contratto di locazione con l'ente proprietario dell'immobile, in quanto detta circostanza non può impedire l'applicazione della disciplina in tema di assegnazione della casa familiare in caso di separazione personale dei coniugi. Ogni questione che dovesse eventualmente sorgere nel rapporto tra l'assegnatario ed Controparte_6
dunque, non potrà che essere risolta in altra sede.
[...]
Quanto agli aspetti economici, non vi sono motivi per non disporre, come richiesto dal il mantenimento diretto del figlio da parte di entrambi i genitori, nei tempi in cui Pt_1 lo terranno con sé. Le spese straordinarie relative al ragazzo continueranno ad essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%, secondo quanto già previsto nella sentenza impugnata. L'assegno unico universale relativo al figlio, se ancora spettante, sarà ripartito in misura paritaria tra le parti.
La riforma della sentenza nel senso sopra indicato impone una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (così, per tutte, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018).
Nella fattispecie, le ragioni della decisione impongono la compensazione integrale delle spese per entrambi i gradi. L'esito del lungo giudizio, infatti, se pure sfavorevole alla non pare riconducibile a carenze materne nell'esercizio del suo ruolo CP_1 genitoriale, considerato che la CTU svolta in corso di causa ha ravvisato, piuttosto, criticità da parte del padre nei suoi tentativi manipolatori verso il figlio (cfr. pag. 30 della relazione peritale).
P.Q.M.
11 decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 CP_1 la Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato n. 464/2024:
- assegna a la casa familiare sita in Prato, via Carlesi n. 4, perché vi Parte_1 abiti insieme al figlio Per_1
- dispone che entrambe le parti provvedano al mantenimento diretto del figlio quando lo hanno con sé;
- dispone che l'assegno unico universale, se spettante, sia ripartito tra i genitori al
50% ciascuno;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Firenze, 17/10/2025
La Presidente D.ssa Alessandra Guerrieri
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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