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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di Impresa
R.G. 1636/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 7.9.2022, promossa con atto di citazione in appello da
, c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
, c.f. , nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
24.4.1972, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimiliano Campeis, Giovanni De Cal e Maurizio
Trevisan;
appellante in via principale e appellata in via incidentale
contro
(C.F.: Controparte_1
) con sede in Montebelluna (TV), Via Feltrina Sud n. 250, in persona dei P.IVA_1
Commissari Liquidatori prof. avv. Giuliana Scognamiglio, dott. Giuseppe Vidau e avv.
1 , con gli avv.ti Giuliano Pavan e Piergianni Medea;
Controparte_2
appellata in via principale e appellante in via incidentale
Oggetto: “Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. - Sez. Spec. imprese”;
appello avverso la sentenza non definitiva n. 1301/2019 pubblicata il 12.6.2019 e la sentenza definitiva n. 393/2022 pubblicata il 4.3.2022, del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata
in materia di Impresa (procedimento n. 11585/2016 R.G.).
CONCLUSIONI
- per parte appellante in via principale:
“in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa n. 1301/2019 di data 5/6/2019, pubblicata il 12/6/2019, repertorio n.
2778/2019, e della sentenza definitiva del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa n. 393/2022 del 2/3/2022, pubblicata il 4/3/2022, repertorio n. 1165/2022, entrambe emesse nell'ambito del procedimento n. 11585/2016 r.g., non notificate, previa – se del caso – ammissione delle istanze istruttorie avanzate dagli odierni appellanti (e ciò anche in riforma delle richiamate ordinanze di data 5/6/2019, 21/1/2020, 6/10/2020 e 24/3/2021), voglia la Corte d'Appello:
IN RITO:
- 1) dichiarare procedibili tutte le domande proposte nel corso del primo grado di giudizio dai sig.ri e nei confronti di come da ultimo Pt_1 Parte_2 Controparte_1
precisate con il «Foglio di precisazione delle conclusioni» di data 29/11/2021 e di seguito reiterate;
NEL MERITO:
2 - 2) accertare e dichiarare che l'operazione posta in essere da con i sig.ri Controparte_1
e , consistita nella conclusione, col secondo, del «Contratto di Pt_1 Parte_2
affidamento» di data 22/4/2015 dell'importo di euro 1.100.000,00 e, con entrambi, degli «Att(i)
di ritenzione e compensazione» di data 11/3/2015, ha rappresentato – ovvero, comunque,
dissimulato – una vendita all'odierna appellata degli strumenti finanziari detenuti dal sig.
sul deposito titoli n. 62-475836-1 (9.696 azioni VB) e di quelli detenuti dal Parte_2
sig. sul deposito titoli n. 50-2057900-2 (22.909 azioni VB), al prezzo di euro Parte_1
1.287.897,50;
- 3) accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione del sig. e Parte_1
del sig. nei confronti di in relazione ai contratti oggetto Parte_2 Controparte_1
di causa, per le ragioni tutte esposte in atti (e, in particolare, nell'«Atto di citazione in appello»
di data 31/8/2022);
- 4) accertare e dichiarare comunque l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione dei sig.ri Pt_1
e nei confronti di in relazione al «Contratto di Parte_2 Controparte_1
affidamento» di data 22/4/2015, avendo le parti concordato l'estinzione di ogni preteso credito della Banca nei confronti degli odierni appellanti per effetto della conclusione e dell'esecuzione degli «Att(i) di ritenzione e compensazione» di data 11/3/2015;
- 5) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di in relazione alla mancata vendita e/o liquidazione degli Controparte_1
strumenti finanziari detenuti dal sig. sul deposito titoli n. 62-475836-1 (9.696 Parte_2
azioni VB) e di quelli detenuti dal sig. sul deposito titoli n. 50-2057900-2 Parte_1
(22.909 azioni VB), al prezzo complessivo di euro 1.328.653,75 ovvero, quantomeno, di euro
1.287.897,50, per tutte le ragioni indicate in atti (e, in particolare, nell'«Atto di citazione in
3 appello» di data 31/8/2022) e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo di CP_1
di provvedere al risarcimento di ogni danno conseguentemente subito dagli odierni
[...]
appellanti, in misura pari alla differenza tra l'importo complessivo di euro 1.328.653,75 (di cui euro 933.541,75 per ed euro 395.112,00 per ), ovvero, Parte_1 Parte_2
quantomeno, di euro 1.287.897,50 (di cui euro 904.905,50 per ed euro Parte_1
382.992,00 per ), ed il valore attuale dei titoli (pari a zero), ovvero comunque Parte_2
al diverso importo, anche maggiore, che dovesse essere ritenuto dovuto secondo giustizia,
maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
- 6) per l'effetto, accertare e dichiarare la compensazione, totale o parziale, tra il predetto credito risarcitorio facente capo agli odierni appellanti e l'eventuale credito di che Controparte_1
dovesse essere accertato nei confronti dei medesimi in relazione al «Contratto di affidamento» di data 22/4/2015 e l'inesistenza di qualsivoglia debito dei sig.ri e Pt_1 Parte_2
nei confronti di Controparte_1
- 7) in ogni caso, inibire a di intimare al sig. il rientro Controparte_1 Parte_2
dalla pretesa esposizione debitoria di cui al «Contratto di affidamento» di data 22/4/2015 e,
comunque, di richiedere al medesimo il pagamento di qualsiasi importo asseritamente dovuto a fronte di tale rapporto, nonché di segnalare a carico dei sig.ri e Pt_1 Parte_2
qualsivoglia obbligazione discendente dai contratti oggetto di causa alla Centrale dei Rischi di
Banca d'Italia, ovvero comunque accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di CP_1
di intimare al sig. il rientro dalla pretesa esposizione debitoria di cui al
[...] Parte_2
«Contratto di affidamento» di data 22/4/2015 e di richiedere al medesimo il pagamento di qualsiasi importo asseritamente dovuto a fronte di tale rapporto, nonché di segnalare a carico dei sig.ri e qualsivoglia obbligazione discendente dai contratti oggetto Pt_1 Parte_2
4 di causa alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, accertando e dichiarando in ogni caso il diritto dei sig.ri e di ottenere la cancellazione di ogni segnalazione effettuata Pt_1 Parte_2
in tal senso;
- 8) condannare alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio in favore degli odierni appellanti, nonché alla restituzione in favore del sig. Pt_2
della somma di euro 19.625,68, liquidata dalla sentenza definitiva impugnata a titolo di
[...]
spese legali e dal medesimo versata all'odierna appellata in forza della provvisoria esecutorietà
della sentenza stessa, somma comunque maggiorata degli interessi legali – anche ex art. 1284,
comma 4, c.c. – dalla data del pagamento.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza che ciò possa importare inversione dell'onere probatorio gravante sull'odierna appellata e solo laddove lo si ritenesse necessario (vale a dire nella misura in cui si tratti di circostanze di fatto specificamente contestate ex adverso e non già provate), si impugnano le sentenze di primo grado (unitamente alle già richiamate ordinanze di data
5/6/2019, 21/1/2020, 6/10/2020 e 24/3/2021), nella parte in cui non hanno ammesso tutte le istanze istruttorie avanzate in primo grado dagli odierni appellanti, nelle quali quindi si insiste (e le si reiterano, conservandosi per chiarezza la numerazione adottata in primo grado), chiedendosi quindi, laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, che la Corte voglia:
- B) ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
--- 3) «Vero che, successivamente alla domanda di vendita di cui al capitolo precedente, ad ogni richiesta di informazioni avanzata dai sigg.ri e sullo stato Parte_1 Parte_2
del loro ordine, i funzionari di VB risposero loro che la vendita delle azioni di cui al precedente capitolo 1) sarebbe avvenuta non oltre un mese da allora».
5 --- 4) «Vero che, non avendo VB ancora dato corso alla vendita delle azioni di cui al precedente capitolo 1), in data – rispettivamente – 14/10/2013 e 11/10/2013 i sigg.ri e Parte_1
reiterarono per iscritto la richiesta di vendita di cui al precedente capitolo 2) Parte_2
(cfr. doc. 9 avv.)».
--- 5) «Vero che, non avendo VB ancora dato corso alla vendita delle azioni di cui ai precedenti capitoli 1) e 4), in data 4/12/2013, 10/3/2014 e 4/11/2014 i sigg.ri e Parte_1 Pt_2
sollecitarono per iscritto la banca a dare alla cessione (docc. 1 e 2)».
[...]
--- 7) «Vero che, con cadenza mensile, a decorrere dalle domande di vendita di cui al precedente capitolo 4), il sig. ed il dott. contattarono telefonicamente il Parte_2 Parte_3
dott. il dott. o la dott.ssa chiedendo se VB Persona_1 Testimone_1 Persona_2
avesse dato esecuzione alle domande di vendita di cui al precedente capitolo 4)».
--- 10) «Vero che l'operazione di cui ai precedenti capitoli 8) e 9) venne perfezionata con la sottoscrizione della «Richiesta di affidamento (Persone Fisiche – Privati)» in data 12/2/2015
(doc. 3), degli «Att(i) di ritenzione e compensazione» in data 11/3/2015 (docc. 4 e 5) e del
«Contratto di affidamento» in data 22/4/2015 (doc. 6)».
--- 11) «Vero che l'«Atto di ritenzione e compensazione» di data 11/3/2015 sottoscritto dal sig.
(doc. 4) riguarda unicamente le azioni di VB contenute nel deposito titoli n. Parte_2
62-475836 intestato al medesimo presso la stessa banca».
--- 14) «Vero che, a seguito della ricezione della comunicazione di VB datata 23/4/2015 (doc.
9), i sigg.ri e chiesero informazioni in ordine al contenuto Parte_1 Parte_2
della comunicazione stessa ed i funzionari di VB riferirono loro che si trattava di una mera formalità, inidonea ad influire sull'operazione di cui ai precedenti capitoli 8), 9) e 10), invitandoli quindi a ribadire il proprio ordine di vendita».
6 --- 15) «Vero che VB ha dato esecuzione ad ordini di vendita aventi ad oggetto azioni proprie almeno fino al mese di febbraio 2015».
--- 16) «Vero che, tra gli ordini di vendita di cui al capitolo precedente, alcuni sono stati formulati successivamente al mese di settembre del 2013».
- Si indicano quali testimoni i sig.ri di Treviso, nonché , Parte_3 Persona_2 [...]
e questi ultimi dipendenti o ex dipendenti di Per_1 Testimone_1 Controparte_1
- C) ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione:
-- C2) alla Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e a Controparte_1
di tutti gli ordini e le domande di vendita di azioni della stessa ricevuti dalla Controparte_1
banca stessa e/o annotate nel libro dei soci a decorrere dall'1/9/2013, nonché di tutti i contratti di vendita e dei “fissato-bollato” relativi alle vendite di azioni intercorse a Controparte_1
decorrere dall'1/9/2013;
-- C3) alla Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e a Controparte_1
del libro dei soci (aggiornato alla data più prossima all'esibizione), del registro delle domande di vendita delle azioni e del libro dei possessi, ovvero, in ogni caso, ai sensi Controparte_1
dell'art. 212 c.p.c., di una loro copia, anche fotografica, o di un loro estratto autentico attestante i trasferimenti di azioni intercorsi dall'1/9/2013, eventualmente Controparte_1 Parte_4
nominando un Notaio per la formazione del predetto estratto e, se ritenuto necessario, di un esperto che lo assista;
-- C4) alla Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e a Controparte_1
delle delibere adottate e dei provvedimenti sanzionatori irrogati dalla stessa Consob –
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa nei confronti dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale di nonché dei dirigenti della Controparte_1
7 banca stessa, a decorrere dal 2010 e, in particolare, di quelli citati dai docc. 26, 27 e 28,
unitamente ai relativi atti istruttori ed alla documentazione raccolta dagli inquirenti;
-- C5) alla Banca d'Italia e a delle delibere adottate e dei provvedimenti Controparte_1
sanzionatori irrogati dalla stessa Banca d'Italia nei confronti dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale di nonché dei dirigenti della Controparte_1
banca stessa, a decorrere dal 2010, unitamente ai relativi atti istruttori ed alla documentazione raccolta dagli inquirenti;
-- C6) alla Banca Centrale Europea e a delle delibere adottate e dei Controparte_1
provvedimenti sanzionatori irrogati dalla stessa Banca Centrale Europea nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Controparte_1
nonché dei dirigenti della banca stessa, a decorrere dal 2010, unitamente ai relativi atti istruttori ed alla documentazione raccolta dagli inquirenti;
-- C7) a di copia del modello della proposta di transazione avanzata nei Controparte_1
confronti dei soci “scavalcati”, nonché del relativo regolamento;
-- C8) alla Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e a Controparte_1
(I) degli ordini e delle domande di vendita di azioni della stessa formulati Controparte_1
da , , Parte_5 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e (cfr. docc. 22 e 23), nonché (II) dei contratti di vendita e dei
[...] CP_9
“fissato-bollato” relativi alle vendite di azioni da parte dei medesimi Controparte_1 [...]
, , Pt_5 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e ;
[...] CP_9
8 - D) ordinare a ai sensi dell'art. 2711 c.c., l'esibizione del libro dei soci al Controparte_1
fine di estrarne le registrazioni aventi ad oggetto (I) gli ordini e le domande di vendita di azioni ricevuti dalla banca stessa a decorrere dall'1/9/2013, nonché (II) le vendite Controparte_1
di azioni intercorse a decorrere dall'1/9/2013; Controparte_1
- E) assumere informazioni, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., dalla Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dalla Banca d'Italia e dalla Banca Centrale Europea in ordine agli esiti delle attività e verifiche ispettive svolte da tali organismi nei confronti di Controparte_1
dei componenti del suo Consiglio di Amministrazione e del suo Collegio Sindacale di
[...]
nonché dei suoi dirigenti, a decorrere dall'anno 2010, con particolare riferimento CP_1
alle questioni oggetto di causa, riguardanti la violazione, da parte della stessa CP_1
dell'obbligo di parità di trattamento dei soci richiedenti la vendita delle azioni;
[...]
- F) acquisire copia del fascicolo del Pubblico Ministero, completo di tutti gli atti e documenti ivi contenuti, relativo al procedimento promosso avanti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma a carico di e , nonché di Controparte_10 Parte_6 Controparte_11
altri 12 soggetti, menzionato dal doc. 25;
- G) disporre C.T.U. volta a valutare la correttezza dei bilanci depositati da Controparte_1
al 31/12/2012, al 31/12/2013, al 31/12/2014 ed al 31/12/2015, nonché ad accertare le cause della riduzione del prezzo delle azioni della stessa dal Parte_7
2014”;
- per parte appellante in via incidentale:
“in via di appello incidentale, in parziale riforma della Sentenza n. 1301/2019 del Tribunale di
Venezia, fermo il resto, dichiararsi l'improcedibilità di tutte le domande attoree ex art. 83 TUB,
9 ivi comprese quelle ritenute procedibili dal Tribunale di Venezia in primo grado, per tutti i motivi dedotti in atto, confermandosi, per l'effetto, la pronuncia sui capi ex adverso impugnati;
nel merito: respingersi integralmente l'appello avversario avverso le sentenze n. 1301/2019 e n.
393/2022 del Tribunale di Venezia in quanto infondato in fatto e in diritto confermandosi, per l'effetto (e fermo l'appello incidentale della scrivente LCA), entrambe le pronunce sui capi ex adverso impugnati e, comunque, per quanto occorra (e/o in subordine), accogliersi le conclusioni già rassegnate dall'esponente Liquidatela in primo grado, qui ritrascritte:
Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso,
in via preliminare:
- dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta nei confronti di in LCA per tutti i motivi di cui in atti;
Controparte_1
nel merito: respingere con ogni miglior formula, anche ai sensi dell'art. 1227, co. I e II c.c., tutte le domande formulate dall'attore nei confronti di in LCA, poiché infondate Controparte_1
in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
nel merito in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento di tutto o in parte delle domande di simulazione e/o risoluzione formulate da parte attrice, condannare i signori e , per Pt_2 Parte_1
quanto di rispettiva spettanza, alla restituzione in favore della convenuta delle azioni CP_1
per cui è causa;
[...]
In via istruttoria: si insiste, senza alcuna inversione dell'onere della prova gravante su parte attrice, per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate da V.B. in bonis con la propria memoria
10 istruttoria di data 8 maggio 2017 (qui da considerarsi integralmente ritrascritte) e per il rigetto delle istanze istruttorie richieste dalla controparte anche per tutti i motivi di cui alla memoria già
dimessa da V.B. in bonis in data 29 maggio 2017.
In ogni caso: con rifusione delle spese e dei compensi anche di questo grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e , rispettivamente padre e figlio, hanno evocato avanti al Tribunale Pt_1 Parte_2
di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, allora in bonis, Controparte_1
prospettando di essere da anni clienti e soci dell'istituto di credito, disponendo il primo di 22.909
azioni della banca ed il secondo di 9.696 azioni, custodite rispettivamente nel dossier titoli n. 50-
2057900-2 e nel dossier n. 62-475836. Gli attori hanno rappresentato che, nell'estate 2013,
quando ancora le azioni quotavano € 40,75 ciascuna, con un controvalore dei titoli posseduti di complessivi € 1.328.653,75, avevano deciso, in funzione di un acquisto immobiliare, di liquidare l'intero pacchetto azionario e che, nonostante le ripetute richieste, anche avanzate per iscritto a partire dal mese di ottobre 2013, la banca non aveva mai provveduto nel senso richiesto. Hanno
poi asserito che nel febbraio del 2015 i funzionari di avevano loro proposto di CP_1
procedere alla liquidazione tramite un'operazione complessa, strutturata in modo che la liquidazione delle azioni fosse ottenuta mediante un affidamento da regolarsi in conto corrente per l'importo di € 1.100.000,00, ricevendo l'istituto il diritto di godere e disporre dei titoli mediante garanzia da costituirsi sui medesimi, con il patto che la banca mai avrebbe richiesto la restituzione del finanziamento, che in effetti costituiva pagamento per la cessione delle azioni.
In attuazione di tale condiviso disegno, aveva sottoscritto in data 12.2.2015 Parte_2
la richiesta di affidamento per l'importo di € 1.100.000,00, con scadenza a dodici mesi ed espresso richiamo alla garanzia mediante atto di compensazione e ritenzione, mentre in data
11 11.3.2015 lo stesso ed il padre avevano firmato ciascuno i relativi Parte_2 Pt_1
atti di ritenzione e compensazione mediante i quali avevano conferito alla banca,
indipendentemente dalla durata del finanziamento, il diritto di disporre o richiedere il realizzo dei citati valori e di compensare, con la liquidità riveniente, il credito derivante dal finanziamento, ove non rimborsato per altra via. La provvista riferita al contratto di affidamento era stata consegnata dopo la sottoscrizione dello stesso in data 22.4.2015, col ritiro da parte di di due assegni circolari dell'importo complessivo di € 1.100.000,00. In Parte_2
contrasto con gli accordi di cui sopra, determinatosi il progressivo deterioramento del valore delle azioni di nel marzo del 2016 era stato convocato presso la CP_1 Parte_2
banca ove gli era stata fatta presente l'imminente scadenza del finanziamento, vista l'intenzione della banca di chiedere il rientro.
Ne era seguita controversia tra le parti, prima in sede stragiudiziale e poi con l'iniziativa giudiziale per cui è causa, con la quale i hanno domandato che sia accertato che Pt_2
l'operazione oggetto di causa ha rappresentato – ovvero, comunque, dissimulato – una vendita alla banca degli strumenti finanziari detenuti dagli attori e la conseguente inesistenza di qualsivoglia obbligazione dei medesimi nei confronti di con condanna della stessa CP_1
a corrispondere loro la differenza tra il prezzo complessivo delle azioni vendute e l'importo già
erogato col «Contratto di affidamento» di data 22.4.2015; in via subordinata, la condanna della banca a pagare loro l'importo complessivo di € 1.287.897,50, pari al prezzo “pieno” delle azioni vendute alla stessa;
in via ulteriormente gradata, l'accertamento della responsabilità CP_1
contrattuale e/o extracontrattuale di in relazione alla mancata vendita e/o CP_1
liquidazione degli strumenti finanziari oggetto di causa al prezzo complessivo di € 1.328.653,75
(o quantomeno di € 1.287.897,50), tenuto anche conto del fatto che essa aveva frattanto
12 acquistato le azioni di altri soci anche sulla base di ordini di vendita successivi a quelli - reiterati
- dei , con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno e compensazione Pt_2
– totale o parziale – tra tale credito risarcitorio e quello che dovesse essere accertato in favore della in relazione al contratto di affidamento di data 22.4.2015, con condanna di CP_1
quest'ultima al pagamento dell'importo che sopravanzasse a suo debito e alla cancellazione delle segnalazioni effettuare alla Centrale Rischi.
si è costituita in giudizio contestando le allegazioni attoree e la fondatezza Controparte_1
delle relative domande: osservava in particolare che l'affidamento era stato concesso in ragione delle temporanee esigenze di liquidità del cliente, ove gli atti di ritenzione altro non sarebbero che la garanzia di rimborso, senza potersi intravvedere nell'operazione lo scopo di cessione dei titoli, neppure potendosi parlare di simulazione che si sarebbe peraltro dovuta provare inter
partes per iscritto, attraverso la produzione della relativa controdichiarazione, essendo esclusa la prova per testimoni o per presunzioni, a norma dell'art. 2722 c.c. Quanto alle domande risarcitorie, con conseguente istanza di compensazione, parte convenuta ha affermato l'insussistenza degli inadempimenti allegati dagli attori, concludendo per il rigetto delle domande tutte proposte nei suoi confronti e, in via subordinata, chiedendo, in caso di accoglimento delle domande di simulazione o risoluzione dei , la restituzione in proprio favore delle azioni Pt_2
per cui è causa.
In corso di causa è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con Controparte_1
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 186 di data 25.6.2017. La causa è stata interrotta e poi riassunta dagli attori che hanno rinnovato nei confronti della procedura le domande già proposte con esclusione di quelle di condanna.
A loro volta si sono costituiti in giudizio i commissari liquidatori eccependo, in via preliminare
13 l'assoluta improcedibilità di tutte le domande, anche di mero accertamento, in forza del disposto dell'art. 83 comma 2 D.Lgs. n. 385/1993, dovendo i crediti essere comunque accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo previste dalla legge per la liquidazione coatta delle imprese bancarie.
Nel merito, i commissari liquidatori si sono riportati alle difese già spese da in CP_1
bonis.
Con sentenza non definitiva n. 1301/2019, depositata il 12.6.2019, fatta tempestivamente oggetto di appello da parte degli attori, il Tribunale di Venezia ha dichiarato improcedibili tutte le domande di accertamento dei crediti vantati, a qualsivoglia titolo, dagli attori nei confronti di
, nonché le domande di accertamento Controparte_1
dell'estinzione dei crediti vantati dalla procedura in ragione delle pretese di compensazione,
riconoscendo la procedibilità delle sole domande volte all'accertamento negativo della sussistenza del credito vantato dalla banca in riferimento all'utilizzo del concesso affidamento, sulla scorta dell'allegazione secondo cui l'erogazione di detto finanziamento altro non era che il corrispettivo del riacquisto delle azioni da parte dell'istituto bancario, non sussistendo alcuna effettiva pretesa della banca ad ottenerne la restituzione.
Con sentenza definitiva n. 393/2022 depositata il 4.3.2022, il Tribunale di Venezia, assunti i testi ed ordinata l'esibizione del contratto di affidamento del 22.4.2015, ha rigettato la domanda di accertamento negativo del debito derivante dall'apertura di credito sia per come - in via principale
- basata sul presupposto che i rapporti negoziali oggetto di lite dissimulassero una cessione di azioni dietro corrispettivo, sia per come prospettata - in via subordinata - sulla base dell'affermazione di un collegamento tra i negozi funzionale al perseguimento, come negozio indiretto, della cessione delle azioni, essendosi ritenuto che anche, in questo caso, le allegazioni
14 attoree, per il cui accertamento, a differenza che per la deduzione di simulazione, era ammissibile sia la prova per testimoni che la prova per presunzioni, non avessero comunque trovato adeguato riscontro a seguito della esperita istruttoria.
e hanno proposto tempestivo appello sia contro la sentenza non Pt_1 Parte_2
definitiva sia contro la sentenza definitiva, censurando – sulla base dei motivi che verranno di seguito in dettaglio esaminati – con riguardo alla prima la statuizione di improcedibilità della domanda di accertamento del debito fondata sulla dedotta compensazione con il credito risarcitorio e con riguardo alla seconda le valutazioni svolte dal Tribunale in ordine ai fatti dedotti ed alle prove assunte nella duplice gradata prospettiva della simulazione e del negozio indiretto sopra accennata.
Si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello principale e Parte_8
proponendo a propria volta appello incidentale al fine di veder riformata la sentenza non definitiva - avverso la quale la convenuta aveva proposto riserva d'appello - nella parte in cui è
stata ritenuta procedibile la domanda di accertamento negativo del credito fondata sulle tesi della simulazione e del negozio indiretto.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 24.10.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'appello incidentale
Assume priorità logico-giuridica l'esame dell'appello incidentale proposto da CP_1
il cui accoglimento condurrebbe ad una definizione in rito dell'intero processo.
[...]
Con la richiamata sentenza non definitiva n. 1301/2019, il Tribunale ha ritenuto “procedibili
15 verso la liquidazione coatta amministrativa di le sole domande di accertamento CP_1
del collegamento negoziale volto al perseguimento del negozio indiretto di vendita dei titoli, ovvero di simulazione, pretese dirette all'accertamento negativo del debito derivante in capo a
parte attrice dal rapporto di finanziamento, al fine di ottenere la liberazione dagli obblighi di
pagamento, mentre vanno reputate improcedibili le domande tutte di accertamento di crediti
vantati verso la procedura, a qualsivoglia titolo proposte, e quelle relative alla richiesta di estinzione per compensazione del debito verso ”, oltre alla la Controparte_1
domanda relativa alla segnalazione di parte attrice presso la Centrale Rischi di Banca di Italia.
L'appellante censura la decisione nella parte in cui è stata parzialmente rigettata l'eccezione di improcedibilità, ex art. 83 T.U.B., proposta dalla Liquidatela anche con riguardo alle domande dirette all'accertamento negativo del debito, in quanto dalla parte ritenute parimenti idonee a incidere sullo stato passivo e tali da incontrare l'assoluto divieto recato dalla citata disposizione.
La soluzione offerta dal Tribunale è tuttavia corretta e va confermata. Non è per contro condivisibile – e ne va pertanto ribadito il rigetto – la tesi sostenuta dalla banca in primo grado,
riproposta nella presente sede.
L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né
proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 16 divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un credito,
da riconoscersi – questo sì – solo in sede concorsuale. Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v.
l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili. Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone,
d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno,
l'accertamento di invalidità negoziali. Il testo unico bancario non prevede, infatti, la possibilità
di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il
17 riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione. In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno
“ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12
delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti. La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento del finanziamento, ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela.
In definitiva, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo
18 trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di scaturiti complessiva operazione in esame in termini di Parte_8 Pt_9
simulazione o comunque di accertamento dell'effettiva volontà delle parti (cfr. in questo senso,
tra le altre, Appello Venezia, sentenza n. 1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023,
peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
L'appello principale
Gli appellanti lamentano in primo luogo che il Tribunale abbia dichiarato l'improcedibilità ex art. 83 T.U.B. della domanda di accertamento dell'inesistenza del debito nei confronti di CP_1
in ragione della “compensazione tra il (presunto) credito della medesima, avente ad
[...]
oggetto la restituzione delle somme finanziate, e quello risarcitorio vantato dagli odierni appellanti, conseguente all'inadempimento della all'obbligo di evadere puntualmente le CP_1
loro reiterate richieste di liquidazione delle azioni” (appello, pag. 35). Osservano a tale proposito che anche tale domanda si presentava propedeutica non ad una domanda di condanna
(originariamente proposta, ma non riproposta a seguito della sottoposizione della alla CP_1
procedura concorsuale) ma ad un accertamento negativo, in tal caso conseguente ad estinzione per compensazione, la cui eccepibilità nei confronti degli organi della procedura concorsuale sui sia sottoposta la controparte è affermata da consolidata giurisprudenza. Ritengono gli appellanti non condivisibile l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui la compensazione potrebbe essere eccepita nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione solo qualora l'altra parte abbia chiesto la condanna al pagamento, affermazione che ritengono priva di supporto normativo e in contrasto con i principi dettati in tema di azioni di accertamento negativo e con
19 quello di economia processuale.
Ritiene tuttavia questa Corte corretta la decisione del Tribunale, peraltro coerente con la copiosa giurisprudenza locale formatasi in ordine alla questione (in parte analoga) delle c.d. operazioni baciate concluse da e , nella quale l'accertamento della CP_1 Controparte_12
nullità dell'operazione e dunque dell'inesistenza del credito derivante da finanziamento strumentale all'acquisto di azioni della banca stessa è stata sostenuta anche escludendo che in quei casi “l'accertamento negativo richiesto dall'attrice presupponga un fenomeno compensativo
(il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare, poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia e, dall'altro, il venire meno del debito dell'istante – per il caso sia confermata la violazione del divieto di assistenza finanziaria - è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca,
sicché solo in senso a-tecnico si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità” (così ex multis Corte App. Venezia, sent. n. 1903/24).
Il Tribunale ha condivisibilmente affermato quanto segue: “ e , pur Pt_1 Parte_2
avendo abbandonato nei confronti della procedura le domande di condanna originariamente
formulate nei confronti della banca in bonis, hanno comunque mantenuto le domande di
accertamento dei crediti, anche risarcitori, vantati e già oggetto delle originarie pretese
20 condannatorie.
Dette pretese debbono certamente essere reputate improseguibili, dovendo essere fatta valere
secondo il disposto degli artt. 86 e ss. T.U.B. ogni domanda di accertamento della responsabilità dell'istituto di credito, nonché ogni domanda di accertamento di qualsivoglia credito vantato verso la procedura, su qualsivoglia titolo fondata. (…)
In termini generali si osserva che l'art. 83 comma 3 bis T.U.B. prevede come “in deroga all'articolo 56, primo comma, della Legge Fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i
relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa”. Si può ritenere che la ratio della norma, analogamente alla disciplina
della compensazione in sede fallimentare, da cui si discosta in riferimento al fatto che la
compensazione abbia luogo nei confronti della procedura solo ove i relativi effetti siano stati
fatti valere prima della liquidazione medesima, è quella di permettere al debitore di reputare
estinta la sua obbligazione di pagamento invocando un controcredito che altrimenti dovrebbe
essere accertato in sede concorsuale, subendo la relativa falcidia. Si ritiene, in altre parole, che
la norma sia ispirata ad un principio di equità volto ad impedire la condanna del debitore della procedura ove il debito debba reputarsi estinto in ragione dell'esistenza di controcredito
vantabile verso la procedura medesima, così non costringendo il debitore a pagare e soddisfarsi verso la procedura in moneta fallimentare. E' chiaro, tuttavia, che la possibilità di
compensazione deroga in modo consistente al principio della par condicio creditorum, valevole
anche in sede di liquidazione coatta amministrativa, permettendo al creditore della procedura
di essere sostanzialmente soddisfatto in modo integrale del proprio credito, mediante estinzione
per compensazione della reciproca pozione debitoria, nonché consentendo nel contempo
l'accertamento del credito posto in compensazione al di fuori delle regole della formazione dello
21 stato passivo.
Ora se la regola generale in tema di procedure concorsuali è quella che i crediti vantati verso
la massa debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo (artt.
86 e ss. T.U.B. per il caso della liquidazione coatta amministrativa), la disciplina della
compensazione deve reputarsi del tutto eccezionale e di stretta interpretazione ed applicazione,
pena il sovvertimento della regola generale. Ciò che è consentito al debitore della procedura è
eccepire in compensazione un proprio controcredito ove chiamato a rispondere dalla procedura medesima del pagamento di un suo debito nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione,
così derogandosi, per i motivi equitativi sottesi alla disciplina, al principio secondo cui
l'accertamento del credito debba avvenire secondo le regole concorsuali, ove la compensazione
è una eccezione in senso proprio volta unicamente a paralizzare la pretesa di pagamento della
procedura (Cass. n. 14418/2013 e Cass. n. 30298/2017).
Di converso, la regola della compensazione non può trovare applicazione al di fuori di tale ipotesi ed al fine di far accertare, al di fuori delle regole del concorso, l'esistenza di un credito
verso la procedura che non sia diretto paralizzare la pretesa di pagamento di quest'ultima.
Nel caso che occupa, l'attrice ha chiesto di accertare i suoi crediti senza, tuttavia, che la
procedura abbia chiesto alcuna condanna al pagamento del finanziamento scaduto, di modo che
non sussistono i presupposti per derogare la regola secondo cui i crediti vantati dall'attrice
debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo, non trattandosi di accertare il credito dell'attore ai fini della compensazione regolata dall'art. 83 T.U.B. e per le finalità ad essa sottese”.
Le argomentazioni sopra riportate risultano corrette;
d'altra parte, tutta la giurisprudenza riportata sul tema negli scritti degli appellanti riguarda l'opponibilità della compensazione da
22 parte del (preteso) debitore del soggetto fallito, in termini di eccezione utile a contrastare la pretesa di pagamento azionata dalla curatela, laddove nel caso di specie il credito risarcitorio dedotto dagli attori sarebbe oggetto di cognizione per iniziativa giudiziale diretta degli stessi. In tale situazione non si presenta l'esigenza ravvisata nella citata giurisprudenza (sostanzialmente,
di evitare una pronuncia di condanna ad un pagamento in favore della procedura concorsuale,
che nella presente sede non è stata domandata neppure in via riconvenzionale) né è vero quanto sostenuto dagli appellanti secondo cui essi sarebbero altrimenti costretti ad attendere l'iniziativa giudiziale di controparte, posto che il credito risarcitorio poteva fin da subito essere fatto oggetto di domanda e di cognizione nella sede concorsuale, alla quale la cognizione stessa è riservata dall'art. 83 T.U.B., con deroga che non si ritiene possa essere estesa oltre i limiti già indicati dalla richiamata giurisprudenza.
Nel merito, pur senza esprimere motivi di doglianza distintamente numerati, gli appellanti hanno chiaramente inteso censurare la decisione di primo grado per non aver recepito la ricostruzione fattuale e (nella duplice gradata qualificazione) giuridica già proposta in primo grado, riassunta dagli stessi in appello nei seguenti termini (pagg. 55-56):
“• nel 2013 i sig.ri hanno chiesto la vendita delle azioni VB di cui erano titolari, Pt_2
intendendo destinare la provvista ricavata all'acquisto di un immobile;
• a distanza di circa un anno e mezzo, nel 2015, VB non aveva ancora provveduto alla vendita,
nonostante i numerosi solleciti degli odierni appellanti e le precise e reiterate rassicurazioni in proposito offerte persino dai vertici della Banca;
• consapevole del proprio inadempimento, VB ha perciò proposto di conseguire l'obiettivo che si erano posti gli odierni appellanti, e che i medesimi avrebbero da tempo avuto diritto di ottenere,
attraverso una modalità alternativa, ma equivalente, rappresentata dalla concessione di un
23 finanziamento a breve termine con l'intesa che esso sarebbe stato estinto col ricavato della vendita delle azioni.
- È stato confermato, quindi, il nesso funzionale tra il finanziamento e la vendita dei titoli, nesso quantomeno duplice: da un lato, infatti, la concessione del finanziamento è stata proposta al fine di eliminare il pregiudizio che stava arrecando ai sig.ri l'inadempimento della Pt_2 CP_1
agli ordini di vendita delle azioni e, dall'altro, il ricavato della vendita – cui VB era da tempo obbligata a dare corso – era destinato a “chiudere” il finanziamento.
- L'operazione ha consentito a VB di evitare le conseguenze dell'inadempimento di cui si era già
resa responsabile, a fronte del versamento di un importo sostanzialmente corrispondente a quello che, attraverso la vendita dei titoli, avrebbe dovuto far conseguire ai sig.ri . Pt_2
- Contestualmente, con gli «Att(i) di ritenzione e compensazione», la si è messa in CP_1
condizione di vendere i titoli come se ne fosse proprietaria, senza necessità di ulteriori interventi degli odierni appellanti.
- Così, l'operazione doveva intendersi “chiusa”: i sig.ri avevano ottenuto quello che Pt_2
avrebbero avuto da tempo diritto di conseguire dalla vendita dei titoli (in verità, si trattava di una somma leggermente inferiore) e VB aveva ricevuto le azioni o, comunque, la facoltà di venderle a suo piacimento.”
Come si è già scritto, la vicenda così narrata è in primo luogo qualificata dagli appellanti in termini di simulazione, nel senso che la somma messa a disposizione dei tramite due Pt_2
assegni circolari a seguito di contratto di affidamento costituirebbe, in realtà, il corrispettivo delle azioni oggetto degli “atti di ritenzione e compensazione” di data 11.3.2015 o, comunque, il loro controvalore convenzionale.
Avendo il Tribunale rigettato la domanda per assenza di prova della dedotta simulazione (“in
24 detta situazione debbono trovare applicazione gli artt. 1417 e 2722 cc, secondo cui la prova
della simulazione può essere data senza limiti solo dove essa venga fatta valere dai terzi, essendo
esclusa detta prova, così come la prova per presunzioni, ove essa abbia ad oggetto patti aggiunti
o contrari al contenuto di un documento e per i quali si alleghi che la stipulazione sia stata anteriore o contemporanea, come è nell'ipotesi di specie. Peraltro, va notato che parte attrice,
pur essendo stata ammessa la prova per interpello, certamente ammissibile ai fini dell'accertamento della simulazione, essendo volta a provocare la confessione giudiziale, all'udienza del 21.1.2020 ha rinunciato a detto mezzo istruttorio, essendo stati escussi i testimoni indicati dalle parti”), gli appellanti indicano che la simulazione era invece provata per iscritto proprio dagli “atti di ritenzione compensazione”.
Così tuttavia evidentemente non è, in quanto gli atti richiamati non prevedevano e non comportavano il trasferimento della proprietà delle azioni ma conferivano espressamente alla banca una garanzia in relazione al finanziamento erogato. Trattasi di moduli standard che conferiscono alla creditrice garantita la facoltà di realizzare gli strumenti finanziari presenti in due depositi titoli intestati agli attori (comprese quote e non solo azioni di Pt_10 CP_1
e quindi di compensare, con la liquidità riveniente “il credito derivante dai citati finanziamenti,
ove non rimborsati diversamente”, con riconoscimento in favore del debitore finanziato dell'eventuale eccedenza così acquisita (docc. 24 e 25 primo grado). A completare CP_1
il quadro dei rapporti tra le parti sono le ulteriori prove che saranno più in dettaglio esaminate con riguardo alla tesi del negozio indiretto ma, quanto alla simulazione, in assenza di controdichiarazione o confessione, è escluso che la prova scritta della simulazione possa essere rinvenuta tramite l'interpretazione nel senso voluto dagli appellanti dei meri “atti di ritenzione e compensazione” che secondo la stessa tesi attorea costituirebbero in realtà, essi stessi, atti
25 simulati.
In via subordinata gli appellanti hanno sostenuto che la causa degli accordi intercorsi tra le parti,
tra loro soggettivamente e funzionalmente collegati, sia stata solutoria: si sarebbe trattato di una datio in solutum, ex art. 1197 c.c., attraverso la quale il presunto “debito” sarebbe stato estinto mediante l'attribuzione alla del diritto di disporre autonomamente e liberamente delle CP_1
azioni, vendendole e trattenendosi il relativo ricavato, così che anche se ha poi CP_1
omesso di esercitare le facoltà attribuitele quale contropartita dell'erogazione della somma tramite gli “atti di ritenzione e compensazione”, non potrebbe pretendere la restituzione di quella somma.
Come ha osservato il Tribunale, tuttavia, che la volontà comune delle parti fosse quella asserita dagli appellanti è, nel processo, rimasta una mera illazione, essendo mancata la prova, in particolare, dell'allegazione del fatto che la banca avrebbe assicurato che non avrebbe mai richiesto la restituzione del finanziamento;
ciò, s'intende, nella prospettiva irrevocabile di soddisfarsi col controvalore delle azioni, valore che pure, in quel contesto, già si presentava in diminuzione.
L'intero compendio documentale impedisce di ricostruire nei termini dedotti quanto avvenuto, essendo stato stipulata un'apertura di credito (valutata dalle parti in alternativa alla stipula di un mutuo ipotecario) a seguito di richiesta scritta di finanziamento e di ordinaria istruttoria al fine di valutare la solvibilità dei debitori, con previsione pattizia di restituzione della somma erogata e garanzia specifica fornita tramite i noti atti di ritenzione.
Quanto alla fase delle trattative, la tesi attorea è risultata smentita dai testi assunti, che hanno confermato in primo luogo l'esigenza di liquidità rappresentata più volte dai al fine di Pt_2
effettuare un acquisto immobiliare;
se è vero che gli stessi avevano manifestato la volontà di
26 acquisire la necessaria provvista tramite la – più volte richiesta – vendita delle azioni di CP_1
di cui erano da tempo titolari, è ben verosimile che a fronte della protratta inesecuzione di
[...]
tale ordine essi abbiano optato, al fine di effettuare comunque l'investimento, per l'acquisizione di provvista tramite apertura di credito;
ciò per certo anche in quanto convinti che sarebbe stato possibile restituire quanto ricevuto nel momento in cui finalmente (secondo le rassicurazioni che continuavano a ricevere) la banca avesse dato esecuzione alle richiesta di vendita delle azioni:
prospettiva questa che tuttavia è ben diversa da quella, dedotta, secondo cui la restituzione non era tout court - per accordo tra le parti - dovuta in quanto contestualmente assolta con la sottoscrizione dell'atto di ritenzione e compensazione.
Quanto alla condotta successiva delle parti, pure significativa, i testi e già Per_1 Tes_2
dipendenti della banca, hanno ricordato che alla scadenza dell'affidamento, posto che frattanto il valore delle azioni date in ritenzione e compensazione si era notevolmente ridotto, la banca aveva preteso di discutere del rientro o quantomeno del rinnovo del finanziamento o comunque della necessità di individuare una soluzione alternativa per ottenere garanzia capiente per il rimborso.
Si deve pertanto confermare la conclusione cui è pervenuto il Tribunale secondo cui “non vi è
prova convincente che le parti, a mezzo dei negozi collegati di apertura di credito e di ritenzione
e compensazione, abbiano voluto perseguire uno scopo concreto ulteriore ovvero il riacquisto
delle azioni da parte di , in modo tale da far ritenere il finanziamento il prezzo di CP_1
detto riacquisto operato mediante ritenzione”.
Le ulteriori prove dedotte dalla parte, in quanto riferite a fatti comunque già acquisiti, non sono suscettibili di recare in questo giudizio a diverso esito.
Ancor meno persuasiva è la - ribadita - tesi degli attori appellanti (alla quale in effetti il giudice di prime cure non ha fatto espresso riferimento) secondo cui “non potrebbe comunque essere
27 disconosciuto il diritto degli odierni appellanti di rifiutare l'esecuzione della prestazione
(asseritamente) posta a loro carico, in ipotesi rappresentata dalla restituzione delle somme finanziate, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non avendo la correttamente adempiuto alle sue CP_1
obbligazioni, rappresentate dalla vendita dei titoli”: secondo gli appellanti, “essendo mancata la vendita (e, anzi, anche l'adempimento della Banca di attivarsi diligentemente per addivenire alla vendita), quest'ultima non può – da inadempiente, quale è – pretendere l'adempimento degli odierni appellanti, cioè la restituzione del capitale finanziato” (appello, pag. 68-69).
In primo luogo, si deve osservare che l'eccezione di inadempimento è utile a paralizzare una domanda di adempimento, che nella specie non è stata proposta dalla banca, le uniche domande essendo quelle proposte dagli attori . Pt_2
In secondo luogo, l'eccezione ex art. 1460 c.c. è ammissibile a fronte di un inadempimento non definitivo, e cioè quando la prestazione di cui una parte lamenta l'omessa o inesatta esecuzione al fine di sospendere la propria, sia ancora possibile: tale presupposto non si riscontra nella specie, atteso che l'insolvenza di l'accesso di questa alla procedura concorsuale CP_1
e l'azzeramento del valore delle azioni ne rendono la vendita ormai impraticabile. Anche dunque ipotizzando il collegamento prospettato dalla parte, essa non potrebbe rifiutare la restituzione ma semmai chiedere la risoluzione dei rapporti ed il risarcimento del danno, ipotesi che non escluderebbe comunque l'obbligo di restituire il capitale ricevuto, se non per effetto di compensazione (giudiziale) con l'eventuale credito risarcitorio, da accertarsi in sede concorsuale.
In terzo luogo, l'atto di ritenzione e compensazione prevedeva facoltà e non obblighi della banca al fine della vendita delle azioni;
se obbligo vi era, esso discendeva non dagli atti sottoscritti nel
28 Risulta infine infondata, per quanto sopra, la doglianza sollevata con riguardo alla pretesa di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia, in assenza di accertamento negativo del debito;
il credito risarcitorio col quale esso, in tesi attorea, avrebbe dovuto essere compensato richiedeva, come si è già osservato, il previo accertamento in sede concorsuale, mai richiesto dalla parte interessata.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
La reciproca soccombenza in appello giustifica la compensazione delle spese del grado per un terzo: l'ulteriore quota dev'essere posta a carico degli appellanti in via principale, essendo la soccombenza di questi ampiamente prevalente.
Le spese sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale), in base ai parametri di cui al d.m. n.
55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22, secondo valori prossimi ai medi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, a carico di entrambe le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da e nonché Parte_1 Parte_2
l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_8
sentenza non definitiva n. 1301/2019 pubblicata il 12.6.2019 e la sentenza definitiva n. 393/2022
pubblicata il 4.3.2022, del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa;
29 2. dichiarate le spese di lite compensate per un terzo, condanna e Parte_1
alla rifusione a favore dell'appellata dei due Parte_2 Parte_8
terzi delle spese di lite del presente giudizio, che liquida – già ridotte di un terzo - in € 16.000,00
per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante principale e di parte appellante incidentale.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non
2015 ma dal pregresso e non collegato acquisto delle azioni e dai conseguenti obblighi dell'intermediario.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di Impresa
R.G. 1636/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 7.9.2022, promossa con atto di citazione in appello da
, c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
, c.f. , nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
24.4.1972, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimiliano Campeis, Giovanni De Cal e Maurizio
Trevisan;
appellante in via principale e appellata in via incidentale
contro
(C.F.: Controparte_1
) con sede in Montebelluna (TV), Via Feltrina Sud n. 250, in persona dei P.IVA_1
Commissari Liquidatori prof. avv. Giuliana Scognamiglio, dott. Giuseppe Vidau e avv.
1 , con gli avv.ti Giuliano Pavan e Piergianni Medea;
Controparte_2
appellata in via principale e appellante in via incidentale
Oggetto: “Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. - Sez. Spec. imprese”;
appello avverso la sentenza non definitiva n. 1301/2019 pubblicata il 12.6.2019 e la sentenza definitiva n. 393/2022 pubblicata il 4.3.2022, del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata
in materia di Impresa (procedimento n. 11585/2016 R.G.).
CONCLUSIONI
- per parte appellante in via principale:
“in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa n. 1301/2019 di data 5/6/2019, pubblicata il 12/6/2019, repertorio n.
2778/2019, e della sentenza definitiva del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa n. 393/2022 del 2/3/2022, pubblicata il 4/3/2022, repertorio n. 1165/2022, entrambe emesse nell'ambito del procedimento n. 11585/2016 r.g., non notificate, previa – se del caso – ammissione delle istanze istruttorie avanzate dagli odierni appellanti (e ciò anche in riforma delle richiamate ordinanze di data 5/6/2019, 21/1/2020, 6/10/2020 e 24/3/2021), voglia la Corte d'Appello:
IN RITO:
- 1) dichiarare procedibili tutte le domande proposte nel corso del primo grado di giudizio dai sig.ri e nei confronti di come da ultimo Pt_1 Parte_2 Controparte_1
precisate con il «Foglio di precisazione delle conclusioni» di data 29/11/2021 e di seguito reiterate;
NEL MERITO:
2 - 2) accertare e dichiarare che l'operazione posta in essere da con i sig.ri Controparte_1
e , consistita nella conclusione, col secondo, del «Contratto di Pt_1 Parte_2
affidamento» di data 22/4/2015 dell'importo di euro 1.100.000,00 e, con entrambi, degli «Att(i)
di ritenzione e compensazione» di data 11/3/2015, ha rappresentato – ovvero, comunque,
dissimulato – una vendita all'odierna appellata degli strumenti finanziari detenuti dal sig.
sul deposito titoli n. 62-475836-1 (9.696 azioni VB) e di quelli detenuti dal Parte_2
sig. sul deposito titoli n. 50-2057900-2 (22.909 azioni VB), al prezzo di euro Parte_1
1.287.897,50;
- 3) accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione del sig. e Parte_1
del sig. nei confronti di in relazione ai contratti oggetto Parte_2 Controparte_1
di causa, per le ragioni tutte esposte in atti (e, in particolare, nell'«Atto di citazione in appello»
di data 31/8/2022);
- 4) accertare e dichiarare comunque l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione dei sig.ri Pt_1
e nei confronti di in relazione al «Contratto di Parte_2 Controparte_1
affidamento» di data 22/4/2015, avendo le parti concordato l'estinzione di ogni preteso credito della Banca nei confronti degli odierni appellanti per effetto della conclusione e dell'esecuzione degli «Att(i) di ritenzione e compensazione» di data 11/3/2015;
- 5) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di in relazione alla mancata vendita e/o liquidazione degli Controparte_1
strumenti finanziari detenuti dal sig. sul deposito titoli n. 62-475836-1 (9.696 Parte_2
azioni VB) e di quelli detenuti dal sig. sul deposito titoli n. 50-2057900-2 Parte_1
(22.909 azioni VB), al prezzo complessivo di euro 1.328.653,75 ovvero, quantomeno, di euro
1.287.897,50, per tutte le ragioni indicate in atti (e, in particolare, nell'«Atto di citazione in
3 appello» di data 31/8/2022) e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo di CP_1
di provvedere al risarcimento di ogni danno conseguentemente subito dagli odierni
[...]
appellanti, in misura pari alla differenza tra l'importo complessivo di euro 1.328.653,75 (di cui euro 933.541,75 per ed euro 395.112,00 per ), ovvero, Parte_1 Parte_2
quantomeno, di euro 1.287.897,50 (di cui euro 904.905,50 per ed euro Parte_1
382.992,00 per ), ed il valore attuale dei titoli (pari a zero), ovvero comunque Parte_2
al diverso importo, anche maggiore, che dovesse essere ritenuto dovuto secondo giustizia,
maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
- 6) per l'effetto, accertare e dichiarare la compensazione, totale o parziale, tra il predetto credito risarcitorio facente capo agli odierni appellanti e l'eventuale credito di che Controparte_1
dovesse essere accertato nei confronti dei medesimi in relazione al «Contratto di affidamento» di data 22/4/2015 e l'inesistenza di qualsivoglia debito dei sig.ri e Pt_1 Parte_2
nei confronti di Controparte_1
- 7) in ogni caso, inibire a di intimare al sig. il rientro Controparte_1 Parte_2
dalla pretesa esposizione debitoria di cui al «Contratto di affidamento» di data 22/4/2015 e,
comunque, di richiedere al medesimo il pagamento di qualsiasi importo asseritamente dovuto a fronte di tale rapporto, nonché di segnalare a carico dei sig.ri e Pt_1 Parte_2
qualsivoglia obbligazione discendente dai contratti oggetto di causa alla Centrale dei Rischi di
Banca d'Italia, ovvero comunque accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di CP_1
di intimare al sig. il rientro dalla pretesa esposizione debitoria di cui al
[...] Parte_2
«Contratto di affidamento» di data 22/4/2015 e di richiedere al medesimo il pagamento di qualsiasi importo asseritamente dovuto a fronte di tale rapporto, nonché di segnalare a carico dei sig.ri e qualsivoglia obbligazione discendente dai contratti oggetto Pt_1 Parte_2
4 di causa alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, accertando e dichiarando in ogni caso il diritto dei sig.ri e di ottenere la cancellazione di ogni segnalazione effettuata Pt_1 Parte_2
in tal senso;
- 8) condannare alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio in favore degli odierni appellanti, nonché alla restituzione in favore del sig. Pt_2
della somma di euro 19.625,68, liquidata dalla sentenza definitiva impugnata a titolo di
[...]
spese legali e dal medesimo versata all'odierna appellata in forza della provvisoria esecutorietà
della sentenza stessa, somma comunque maggiorata degli interessi legali – anche ex art. 1284,
comma 4, c.c. – dalla data del pagamento.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza che ciò possa importare inversione dell'onere probatorio gravante sull'odierna appellata e solo laddove lo si ritenesse necessario (vale a dire nella misura in cui si tratti di circostanze di fatto specificamente contestate ex adverso e non già provate), si impugnano le sentenze di primo grado (unitamente alle già richiamate ordinanze di data
5/6/2019, 21/1/2020, 6/10/2020 e 24/3/2021), nella parte in cui non hanno ammesso tutte le istanze istruttorie avanzate in primo grado dagli odierni appellanti, nelle quali quindi si insiste (e le si reiterano, conservandosi per chiarezza la numerazione adottata in primo grado), chiedendosi quindi, laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, che la Corte voglia:
- B) ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
--- 3) «Vero che, successivamente alla domanda di vendita di cui al capitolo precedente, ad ogni richiesta di informazioni avanzata dai sigg.ri e sullo stato Parte_1 Parte_2
del loro ordine, i funzionari di VB risposero loro che la vendita delle azioni di cui al precedente capitolo 1) sarebbe avvenuta non oltre un mese da allora».
5 --- 4) «Vero che, non avendo VB ancora dato corso alla vendita delle azioni di cui al precedente capitolo 1), in data – rispettivamente – 14/10/2013 e 11/10/2013 i sigg.ri e Parte_1
reiterarono per iscritto la richiesta di vendita di cui al precedente capitolo 2) Parte_2
(cfr. doc. 9 avv.)».
--- 5) «Vero che, non avendo VB ancora dato corso alla vendita delle azioni di cui ai precedenti capitoli 1) e 4), in data 4/12/2013, 10/3/2014 e 4/11/2014 i sigg.ri e Parte_1 Pt_2
sollecitarono per iscritto la banca a dare alla cessione (docc. 1 e 2)».
[...]
--- 7) «Vero che, con cadenza mensile, a decorrere dalle domande di vendita di cui al precedente capitolo 4), il sig. ed il dott. contattarono telefonicamente il Parte_2 Parte_3
dott. il dott. o la dott.ssa chiedendo se VB Persona_1 Testimone_1 Persona_2
avesse dato esecuzione alle domande di vendita di cui al precedente capitolo 4)».
--- 10) «Vero che l'operazione di cui ai precedenti capitoli 8) e 9) venne perfezionata con la sottoscrizione della «Richiesta di affidamento (Persone Fisiche – Privati)» in data 12/2/2015
(doc. 3), degli «Att(i) di ritenzione e compensazione» in data 11/3/2015 (docc. 4 e 5) e del
«Contratto di affidamento» in data 22/4/2015 (doc. 6)».
--- 11) «Vero che l'«Atto di ritenzione e compensazione» di data 11/3/2015 sottoscritto dal sig.
(doc. 4) riguarda unicamente le azioni di VB contenute nel deposito titoli n. Parte_2
62-475836 intestato al medesimo presso la stessa banca».
--- 14) «Vero che, a seguito della ricezione della comunicazione di VB datata 23/4/2015 (doc.
9), i sigg.ri e chiesero informazioni in ordine al contenuto Parte_1 Parte_2
della comunicazione stessa ed i funzionari di VB riferirono loro che si trattava di una mera formalità, inidonea ad influire sull'operazione di cui ai precedenti capitoli 8), 9) e 10), invitandoli quindi a ribadire il proprio ordine di vendita».
6 --- 15) «Vero che VB ha dato esecuzione ad ordini di vendita aventi ad oggetto azioni proprie almeno fino al mese di febbraio 2015».
--- 16) «Vero che, tra gli ordini di vendita di cui al capitolo precedente, alcuni sono stati formulati successivamente al mese di settembre del 2013».
- Si indicano quali testimoni i sig.ri di Treviso, nonché , Parte_3 Persona_2 [...]
e questi ultimi dipendenti o ex dipendenti di Per_1 Testimone_1 Controparte_1
- C) ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione:
-- C2) alla Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e a Controparte_1
di tutti gli ordini e le domande di vendita di azioni della stessa ricevuti dalla Controparte_1
banca stessa e/o annotate nel libro dei soci a decorrere dall'1/9/2013, nonché di tutti i contratti di vendita e dei “fissato-bollato” relativi alle vendite di azioni intercorse a Controparte_1
decorrere dall'1/9/2013;
-- C3) alla Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e a Controparte_1
del libro dei soci (aggiornato alla data più prossima all'esibizione), del registro delle domande di vendita delle azioni e del libro dei possessi, ovvero, in ogni caso, ai sensi Controparte_1
dell'art. 212 c.p.c., di una loro copia, anche fotografica, o di un loro estratto autentico attestante i trasferimenti di azioni intercorsi dall'1/9/2013, eventualmente Controparte_1 Parte_4
nominando un Notaio per la formazione del predetto estratto e, se ritenuto necessario, di un esperto che lo assista;
-- C4) alla Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e a Controparte_1
delle delibere adottate e dei provvedimenti sanzionatori irrogati dalla stessa Consob –
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa nei confronti dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale di nonché dei dirigenti della Controparte_1
7 banca stessa, a decorrere dal 2010 e, in particolare, di quelli citati dai docc. 26, 27 e 28,
unitamente ai relativi atti istruttori ed alla documentazione raccolta dagli inquirenti;
-- C5) alla Banca d'Italia e a delle delibere adottate e dei provvedimenti Controparte_1
sanzionatori irrogati dalla stessa Banca d'Italia nei confronti dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale di nonché dei dirigenti della Controparte_1
banca stessa, a decorrere dal 2010, unitamente ai relativi atti istruttori ed alla documentazione raccolta dagli inquirenti;
-- C6) alla Banca Centrale Europea e a delle delibere adottate e dei Controparte_1
provvedimenti sanzionatori irrogati dalla stessa Banca Centrale Europea nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Controparte_1
nonché dei dirigenti della banca stessa, a decorrere dal 2010, unitamente ai relativi atti istruttori ed alla documentazione raccolta dagli inquirenti;
-- C7) a di copia del modello della proposta di transazione avanzata nei Controparte_1
confronti dei soci “scavalcati”, nonché del relativo regolamento;
-- C8) alla Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e a Controparte_1
(I) degli ordini e delle domande di vendita di azioni della stessa formulati Controparte_1
da , , Parte_5 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e (cfr. docc. 22 e 23), nonché (II) dei contratti di vendita e dei
[...] CP_9
“fissato-bollato” relativi alle vendite di azioni da parte dei medesimi Controparte_1 [...]
, , Pt_5 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e ;
[...] CP_9
8 - D) ordinare a ai sensi dell'art. 2711 c.c., l'esibizione del libro dei soci al Controparte_1
fine di estrarne le registrazioni aventi ad oggetto (I) gli ordini e le domande di vendita di azioni ricevuti dalla banca stessa a decorrere dall'1/9/2013, nonché (II) le vendite Controparte_1
di azioni intercorse a decorrere dall'1/9/2013; Controparte_1
- E) assumere informazioni, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., dalla Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dalla Banca d'Italia e dalla Banca Centrale Europea in ordine agli esiti delle attività e verifiche ispettive svolte da tali organismi nei confronti di Controparte_1
dei componenti del suo Consiglio di Amministrazione e del suo Collegio Sindacale di
[...]
nonché dei suoi dirigenti, a decorrere dall'anno 2010, con particolare riferimento CP_1
alle questioni oggetto di causa, riguardanti la violazione, da parte della stessa CP_1
dell'obbligo di parità di trattamento dei soci richiedenti la vendita delle azioni;
[...]
- F) acquisire copia del fascicolo del Pubblico Ministero, completo di tutti gli atti e documenti ivi contenuti, relativo al procedimento promosso avanti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma a carico di e , nonché di Controparte_10 Parte_6 Controparte_11
altri 12 soggetti, menzionato dal doc. 25;
- G) disporre C.T.U. volta a valutare la correttezza dei bilanci depositati da Controparte_1
al 31/12/2012, al 31/12/2013, al 31/12/2014 ed al 31/12/2015, nonché ad accertare le cause della riduzione del prezzo delle azioni della stessa dal Parte_7
2014”;
- per parte appellante in via incidentale:
“in via di appello incidentale, in parziale riforma della Sentenza n. 1301/2019 del Tribunale di
Venezia, fermo il resto, dichiararsi l'improcedibilità di tutte le domande attoree ex art. 83 TUB,
9 ivi comprese quelle ritenute procedibili dal Tribunale di Venezia in primo grado, per tutti i motivi dedotti in atto, confermandosi, per l'effetto, la pronuncia sui capi ex adverso impugnati;
nel merito: respingersi integralmente l'appello avversario avverso le sentenze n. 1301/2019 e n.
393/2022 del Tribunale di Venezia in quanto infondato in fatto e in diritto confermandosi, per l'effetto (e fermo l'appello incidentale della scrivente LCA), entrambe le pronunce sui capi ex adverso impugnati e, comunque, per quanto occorra (e/o in subordine), accogliersi le conclusioni già rassegnate dall'esponente Liquidatela in primo grado, qui ritrascritte:
Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso,
in via preliminare:
- dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta nei confronti di in LCA per tutti i motivi di cui in atti;
Controparte_1
nel merito: respingere con ogni miglior formula, anche ai sensi dell'art. 1227, co. I e II c.c., tutte le domande formulate dall'attore nei confronti di in LCA, poiché infondate Controparte_1
in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
nel merito in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento di tutto o in parte delle domande di simulazione e/o risoluzione formulate da parte attrice, condannare i signori e , per Pt_2 Parte_1
quanto di rispettiva spettanza, alla restituzione in favore della convenuta delle azioni CP_1
per cui è causa;
[...]
In via istruttoria: si insiste, senza alcuna inversione dell'onere della prova gravante su parte attrice, per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate da V.B. in bonis con la propria memoria
10 istruttoria di data 8 maggio 2017 (qui da considerarsi integralmente ritrascritte) e per il rigetto delle istanze istruttorie richieste dalla controparte anche per tutti i motivi di cui alla memoria già
dimessa da V.B. in bonis in data 29 maggio 2017.
In ogni caso: con rifusione delle spese e dei compensi anche di questo grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e , rispettivamente padre e figlio, hanno evocato avanti al Tribunale Pt_1 Parte_2
di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, allora in bonis, Controparte_1
prospettando di essere da anni clienti e soci dell'istituto di credito, disponendo il primo di 22.909
azioni della banca ed il secondo di 9.696 azioni, custodite rispettivamente nel dossier titoli n. 50-
2057900-2 e nel dossier n. 62-475836. Gli attori hanno rappresentato che, nell'estate 2013,
quando ancora le azioni quotavano € 40,75 ciascuna, con un controvalore dei titoli posseduti di complessivi € 1.328.653,75, avevano deciso, in funzione di un acquisto immobiliare, di liquidare l'intero pacchetto azionario e che, nonostante le ripetute richieste, anche avanzate per iscritto a partire dal mese di ottobre 2013, la banca non aveva mai provveduto nel senso richiesto. Hanno
poi asserito che nel febbraio del 2015 i funzionari di avevano loro proposto di CP_1
procedere alla liquidazione tramite un'operazione complessa, strutturata in modo che la liquidazione delle azioni fosse ottenuta mediante un affidamento da regolarsi in conto corrente per l'importo di € 1.100.000,00, ricevendo l'istituto il diritto di godere e disporre dei titoli mediante garanzia da costituirsi sui medesimi, con il patto che la banca mai avrebbe richiesto la restituzione del finanziamento, che in effetti costituiva pagamento per la cessione delle azioni.
In attuazione di tale condiviso disegno, aveva sottoscritto in data 12.2.2015 Parte_2
la richiesta di affidamento per l'importo di € 1.100.000,00, con scadenza a dodici mesi ed espresso richiamo alla garanzia mediante atto di compensazione e ritenzione, mentre in data
11 11.3.2015 lo stesso ed il padre avevano firmato ciascuno i relativi Parte_2 Pt_1
atti di ritenzione e compensazione mediante i quali avevano conferito alla banca,
indipendentemente dalla durata del finanziamento, il diritto di disporre o richiedere il realizzo dei citati valori e di compensare, con la liquidità riveniente, il credito derivante dal finanziamento, ove non rimborsato per altra via. La provvista riferita al contratto di affidamento era stata consegnata dopo la sottoscrizione dello stesso in data 22.4.2015, col ritiro da parte di di due assegni circolari dell'importo complessivo di € 1.100.000,00. In Parte_2
contrasto con gli accordi di cui sopra, determinatosi il progressivo deterioramento del valore delle azioni di nel marzo del 2016 era stato convocato presso la CP_1 Parte_2
banca ove gli era stata fatta presente l'imminente scadenza del finanziamento, vista l'intenzione della banca di chiedere il rientro.
Ne era seguita controversia tra le parti, prima in sede stragiudiziale e poi con l'iniziativa giudiziale per cui è causa, con la quale i hanno domandato che sia accertato che Pt_2
l'operazione oggetto di causa ha rappresentato – ovvero, comunque, dissimulato – una vendita alla banca degli strumenti finanziari detenuti dagli attori e la conseguente inesistenza di qualsivoglia obbligazione dei medesimi nei confronti di con condanna della stessa CP_1
a corrispondere loro la differenza tra il prezzo complessivo delle azioni vendute e l'importo già
erogato col «Contratto di affidamento» di data 22.4.2015; in via subordinata, la condanna della banca a pagare loro l'importo complessivo di € 1.287.897,50, pari al prezzo “pieno” delle azioni vendute alla stessa;
in via ulteriormente gradata, l'accertamento della responsabilità CP_1
contrattuale e/o extracontrattuale di in relazione alla mancata vendita e/o CP_1
liquidazione degli strumenti finanziari oggetto di causa al prezzo complessivo di € 1.328.653,75
(o quantomeno di € 1.287.897,50), tenuto anche conto del fatto che essa aveva frattanto
12 acquistato le azioni di altri soci anche sulla base di ordini di vendita successivi a quelli - reiterati
- dei , con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno e compensazione Pt_2
– totale o parziale – tra tale credito risarcitorio e quello che dovesse essere accertato in favore della in relazione al contratto di affidamento di data 22.4.2015, con condanna di CP_1
quest'ultima al pagamento dell'importo che sopravanzasse a suo debito e alla cancellazione delle segnalazioni effettuare alla Centrale Rischi.
si è costituita in giudizio contestando le allegazioni attoree e la fondatezza Controparte_1
delle relative domande: osservava in particolare che l'affidamento era stato concesso in ragione delle temporanee esigenze di liquidità del cliente, ove gli atti di ritenzione altro non sarebbero che la garanzia di rimborso, senza potersi intravvedere nell'operazione lo scopo di cessione dei titoli, neppure potendosi parlare di simulazione che si sarebbe peraltro dovuta provare inter
partes per iscritto, attraverso la produzione della relativa controdichiarazione, essendo esclusa la prova per testimoni o per presunzioni, a norma dell'art. 2722 c.c. Quanto alle domande risarcitorie, con conseguente istanza di compensazione, parte convenuta ha affermato l'insussistenza degli inadempimenti allegati dagli attori, concludendo per il rigetto delle domande tutte proposte nei suoi confronti e, in via subordinata, chiedendo, in caso di accoglimento delle domande di simulazione o risoluzione dei , la restituzione in proprio favore delle azioni Pt_2
per cui è causa.
In corso di causa è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con Controparte_1
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 186 di data 25.6.2017. La causa è stata interrotta e poi riassunta dagli attori che hanno rinnovato nei confronti della procedura le domande già proposte con esclusione di quelle di condanna.
A loro volta si sono costituiti in giudizio i commissari liquidatori eccependo, in via preliminare
13 l'assoluta improcedibilità di tutte le domande, anche di mero accertamento, in forza del disposto dell'art. 83 comma 2 D.Lgs. n. 385/1993, dovendo i crediti essere comunque accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo previste dalla legge per la liquidazione coatta delle imprese bancarie.
Nel merito, i commissari liquidatori si sono riportati alle difese già spese da in CP_1
bonis.
Con sentenza non definitiva n. 1301/2019, depositata il 12.6.2019, fatta tempestivamente oggetto di appello da parte degli attori, il Tribunale di Venezia ha dichiarato improcedibili tutte le domande di accertamento dei crediti vantati, a qualsivoglia titolo, dagli attori nei confronti di
, nonché le domande di accertamento Controparte_1
dell'estinzione dei crediti vantati dalla procedura in ragione delle pretese di compensazione,
riconoscendo la procedibilità delle sole domande volte all'accertamento negativo della sussistenza del credito vantato dalla banca in riferimento all'utilizzo del concesso affidamento, sulla scorta dell'allegazione secondo cui l'erogazione di detto finanziamento altro non era che il corrispettivo del riacquisto delle azioni da parte dell'istituto bancario, non sussistendo alcuna effettiva pretesa della banca ad ottenerne la restituzione.
Con sentenza definitiva n. 393/2022 depositata il 4.3.2022, il Tribunale di Venezia, assunti i testi ed ordinata l'esibizione del contratto di affidamento del 22.4.2015, ha rigettato la domanda di accertamento negativo del debito derivante dall'apertura di credito sia per come - in via principale
- basata sul presupposto che i rapporti negoziali oggetto di lite dissimulassero una cessione di azioni dietro corrispettivo, sia per come prospettata - in via subordinata - sulla base dell'affermazione di un collegamento tra i negozi funzionale al perseguimento, come negozio indiretto, della cessione delle azioni, essendosi ritenuto che anche, in questo caso, le allegazioni
14 attoree, per il cui accertamento, a differenza che per la deduzione di simulazione, era ammissibile sia la prova per testimoni che la prova per presunzioni, non avessero comunque trovato adeguato riscontro a seguito della esperita istruttoria.
e hanno proposto tempestivo appello sia contro la sentenza non Pt_1 Parte_2
definitiva sia contro la sentenza definitiva, censurando – sulla base dei motivi che verranno di seguito in dettaglio esaminati – con riguardo alla prima la statuizione di improcedibilità della domanda di accertamento del debito fondata sulla dedotta compensazione con il credito risarcitorio e con riguardo alla seconda le valutazioni svolte dal Tribunale in ordine ai fatti dedotti ed alle prove assunte nella duplice gradata prospettiva della simulazione e del negozio indiretto sopra accennata.
Si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello principale e Parte_8
proponendo a propria volta appello incidentale al fine di veder riformata la sentenza non definitiva - avverso la quale la convenuta aveva proposto riserva d'appello - nella parte in cui è
stata ritenuta procedibile la domanda di accertamento negativo del credito fondata sulle tesi della simulazione e del negozio indiretto.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 24.10.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'appello incidentale
Assume priorità logico-giuridica l'esame dell'appello incidentale proposto da CP_1
il cui accoglimento condurrebbe ad una definizione in rito dell'intero processo.
[...]
Con la richiamata sentenza non definitiva n. 1301/2019, il Tribunale ha ritenuto “procedibili
15 verso la liquidazione coatta amministrativa di le sole domande di accertamento CP_1
del collegamento negoziale volto al perseguimento del negozio indiretto di vendita dei titoli, ovvero di simulazione, pretese dirette all'accertamento negativo del debito derivante in capo a
parte attrice dal rapporto di finanziamento, al fine di ottenere la liberazione dagli obblighi di
pagamento, mentre vanno reputate improcedibili le domande tutte di accertamento di crediti
vantati verso la procedura, a qualsivoglia titolo proposte, e quelle relative alla richiesta di estinzione per compensazione del debito verso ”, oltre alla la Controparte_1
domanda relativa alla segnalazione di parte attrice presso la Centrale Rischi di Banca di Italia.
L'appellante censura la decisione nella parte in cui è stata parzialmente rigettata l'eccezione di improcedibilità, ex art. 83 T.U.B., proposta dalla Liquidatela anche con riguardo alle domande dirette all'accertamento negativo del debito, in quanto dalla parte ritenute parimenti idonee a incidere sullo stato passivo e tali da incontrare l'assoluto divieto recato dalla citata disposizione.
La soluzione offerta dal Tribunale è tuttavia corretta e va confermata. Non è per contro condivisibile – e ne va pertanto ribadito il rigetto – la tesi sostenuta dalla banca in primo grado,
riproposta nella presente sede.
L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né
proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 16 divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un credito,
da riconoscersi – questo sì – solo in sede concorsuale. Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v.
l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili. Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone,
d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno,
l'accertamento di invalidità negoziali. Il testo unico bancario non prevede, infatti, la possibilità
di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il
17 riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione. In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno
“ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12
delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti. La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento del finanziamento, ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela.
In definitiva, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo
18 trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di scaturiti complessiva operazione in esame in termini di Parte_8 Pt_9
simulazione o comunque di accertamento dell'effettiva volontà delle parti (cfr. in questo senso,
tra le altre, Appello Venezia, sentenza n. 1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023,
peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
L'appello principale
Gli appellanti lamentano in primo luogo che il Tribunale abbia dichiarato l'improcedibilità ex art. 83 T.U.B. della domanda di accertamento dell'inesistenza del debito nei confronti di CP_1
in ragione della “compensazione tra il (presunto) credito della medesima, avente ad
[...]
oggetto la restituzione delle somme finanziate, e quello risarcitorio vantato dagli odierni appellanti, conseguente all'inadempimento della all'obbligo di evadere puntualmente le CP_1
loro reiterate richieste di liquidazione delle azioni” (appello, pag. 35). Osservano a tale proposito che anche tale domanda si presentava propedeutica non ad una domanda di condanna
(originariamente proposta, ma non riproposta a seguito della sottoposizione della alla CP_1
procedura concorsuale) ma ad un accertamento negativo, in tal caso conseguente ad estinzione per compensazione, la cui eccepibilità nei confronti degli organi della procedura concorsuale sui sia sottoposta la controparte è affermata da consolidata giurisprudenza. Ritengono gli appellanti non condivisibile l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui la compensazione potrebbe essere eccepita nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione solo qualora l'altra parte abbia chiesto la condanna al pagamento, affermazione che ritengono priva di supporto normativo e in contrasto con i principi dettati in tema di azioni di accertamento negativo e con
19 quello di economia processuale.
Ritiene tuttavia questa Corte corretta la decisione del Tribunale, peraltro coerente con la copiosa giurisprudenza locale formatasi in ordine alla questione (in parte analoga) delle c.d. operazioni baciate concluse da e , nella quale l'accertamento della CP_1 Controparte_12
nullità dell'operazione e dunque dell'inesistenza del credito derivante da finanziamento strumentale all'acquisto di azioni della banca stessa è stata sostenuta anche escludendo che in quei casi “l'accertamento negativo richiesto dall'attrice presupponga un fenomeno compensativo
(il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare, poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia e, dall'altro, il venire meno del debito dell'istante – per il caso sia confermata la violazione del divieto di assistenza finanziaria - è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca,
sicché solo in senso a-tecnico si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità” (così ex multis Corte App. Venezia, sent. n. 1903/24).
Il Tribunale ha condivisibilmente affermato quanto segue: “ e , pur Pt_1 Parte_2
avendo abbandonato nei confronti della procedura le domande di condanna originariamente
formulate nei confronti della banca in bonis, hanno comunque mantenuto le domande di
accertamento dei crediti, anche risarcitori, vantati e già oggetto delle originarie pretese
20 condannatorie.
Dette pretese debbono certamente essere reputate improseguibili, dovendo essere fatta valere
secondo il disposto degli artt. 86 e ss. T.U.B. ogni domanda di accertamento della responsabilità dell'istituto di credito, nonché ogni domanda di accertamento di qualsivoglia credito vantato verso la procedura, su qualsivoglia titolo fondata. (…)
In termini generali si osserva che l'art. 83 comma 3 bis T.U.B. prevede come “in deroga all'articolo 56, primo comma, della Legge Fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i
relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa”. Si può ritenere che la ratio della norma, analogamente alla disciplina
della compensazione in sede fallimentare, da cui si discosta in riferimento al fatto che la
compensazione abbia luogo nei confronti della procedura solo ove i relativi effetti siano stati
fatti valere prima della liquidazione medesima, è quella di permettere al debitore di reputare
estinta la sua obbligazione di pagamento invocando un controcredito che altrimenti dovrebbe
essere accertato in sede concorsuale, subendo la relativa falcidia. Si ritiene, in altre parole, che
la norma sia ispirata ad un principio di equità volto ad impedire la condanna del debitore della procedura ove il debito debba reputarsi estinto in ragione dell'esistenza di controcredito
vantabile verso la procedura medesima, così non costringendo il debitore a pagare e soddisfarsi verso la procedura in moneta fallimentare. E' chiaro, tuttavia, che la possibilità di
compensazione deroga in modo consistente al principio della par condicio creditorum, valevole
anche in sede di liquidazione coatta amministrativa, permettendo al creditore della procedura
di essere sostanzialmente soddisfatto in modo integrale del proprio credito, mediante estinzione
per compensazione della reciproca pozione debitoria, nonché consentendo nel contempo
l'accertamento del credito posto in compensazione al di fuori delle regole della formazione dello
21 stato passivo.
Ora se la regola generale in tema di procedure concorsuali è quella che i crediti vantati verso
la massa debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo (artt.
86 e ss. T.U.B. per il caso della liquidazione coatta amministrativa), la disciplina della
compensazione deve reputarsi del tutto eccezionale e di stretta interpretazione ed applicazione,
pena il sovvertimento della regola generale. Ciò che è consentito al debitore della procedura è
eccepire in compensazione un proprio controcredito ove chiamato a rispondere dalla procedura medesima del pagamento di un suo debito nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione,
così derogandosi, per i motivi equitativi sottesi alla disciplina, al principio secondo cui
l'accertamento del credito debba avvenire secondo le regole concorsuali, ove la compensazione
è una eccezione in senso proprio volta unicamente a paralizzare la pretesa di pagamento della
procedura (Cass. n. 14418/2013 e Cass. n. 30298/2017).
Di converso, la regola della compensazione non può trovare applicazione al di fuori di tale ipotesi ed al fine di far accertare, al di fuori delle regole del concorso, l'esistenza di un credito
verso la procedura che non sia diretto paralizzare la pretesa di pagamento di quest'ultima.
Nel caso che occupa, l'attrice ha chiesto di accertare i suoi crediti senza, tuttavia, che la
procedura abbia chiesto alcuna condanna al pagamento del finanziamento scaduto, di modo che
non sussistono i presupposti per derogare la regola secondo cui i crediti vantati dall'attrice
debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo, non trattandosi di accertare il credito dell'attore ai fini della compensazione regolata dall'art. 83 T.U.B. e per le finalità ad essa sottese”.
Le argomentazioni sopra riportate risultano corrette;
d'altra parte, tutta la giurisprudenza riportata sul tema negli scritti degli appellanti riguarda l'opponibilità della compensazione da
22 parte del (preteso) debitore del soggetto fallito, in termini di eccezione utile a contrastare la pretesa di pagamento azionata dalla curatela, laddove nel caso di specie il credito risarcitorio dedotto dagli attori sarebbe oggetto di cognizione per iniziativa giudiziale diretta degli stessi. In tale situazione non si presenta l'esigenza ravvisata nella citata giurisprudenza (sostanzialmente,
di evitare una pronuncia di condanna ad un pagamento in favore della procedura concorsuale,
che nella presente sede non è stata domandata neppure in via riconvenzionale) né è vero quanto sostenuto dagli appellanti secondo cui essi sarebbero altrimenti costretti ad attendere l'iniziativa giudiziale di controparte, posto che il credito risarcitorio poteva fin da subito essere fatto oggetto di domanda e di cognizione nella sede concorsuale, alla quale la cognizione stessa è riservata dall'art. 83 T.U.B., con deroga che non si ritiene possa essere estesa oltre i limiti già indicati dalla richiamata giurisprudenza.
Nel merito, pur senza esprimere motivi di doglianza distintamente numerati, gli appellanti hanno chiaramente inteso censurare la decisione di primo grado per non aver recepito la ricostruzione fattuale e (nella duplice gradata qualificazione) giuridica già proposta in primo grado, riassunta dagli stessi in appello nei seguenti termini (pagg. 55-56):
“• nel 2013 i sig.ri hanno chiesto la vendita delle azioni VB di cui erano titolari, Pt_2
intendendo destinare la provvista ricavata all'acquisto di un immobile;
• a distanza di circa un anno e mezzo, nel 2015, VB non aveva ancora provveduto alla vendita,
nonostante i numerosi solleciti degli odierni appellanti e le precise e reiterate rassicurazioni in proposito offerte persino dai vertici della Banca;
• consapevole del proprio inadempimento, VB ha perciò proposto di conseguire l'obiettivo che si erano posti gli odierni appellanti, e che i medesimi avrebbero da tempo avuto diritto di ottenere,
attraverso una modalità alternativa, ma equivalente, rappresentata dalla concessione di un
23 finanziamento a breve termine con l'intesa che esso sarebbe stato estinto col ricavato della vendita delle azioni.
- È stato confermato, quindi, il nesso funzionale tra il finanziamento e la vendita dei titoli, nesso quantomeno duplice: da un lato, infatti, la concessione del finanziamento è stata proposta al fine di eliminare il pregiudizio che stava arrecando ai sig.ri l'inadempimento della Pt_2 CP_1
agli ordini di vendita delle azioni e, dall'altro, il ricavato della vendita – cui VB era da tempo obbligata a dare corso – era destinato a “chiudere” il finanziamento.
- L'operazione ha consentito a VB di evitare le conseguenze dell'inadempimento di cui si era già
resa responsabile, a fronte del versamento di un importo sostanzialmente corrispondente a quello che, attraverso la vendita dei titoli, avrebbe dovuto far conseguire ai sig.ri . Pt_2
- Contestualmente, con gli «Att(i) di ritenzione e compensazione», la si è messa in CP_1
condizione di vendere i titoli come se ne fosse proprietaria, senza necessità di ulteriori interventi degli odierni appellanti.
- Così, l'operazione doveva intendersi “chiusa”: i sig.ri avevano ottenuto quello che Pt_2
avrebbero avuto da tempo diritto di conseguire dalla vendita dei titoli (in verità, si trattava di una somma leggermente inferiore) e VB aveva ricevuto le azioni o, comunque, la facoltà di venderle a suo piacimento.”
Come si è già scritto, la vicenda così narrata è in primo luogo qualificata dagli appellanti in termini di simulazione, nel senso che la somma messa a disposizione dei tramite due Pt_2
assegni circolari a seguito di contratto di affidamento costituirebbe, in realtà, il corrispettivo delle azioni oggetto degli “atti di ritenzione e compensazione” di data 11.3.2015 o, comunque, il loro controvalore convenzionale.
Avendo il Tribunale rigettato la domanda per assenza di prova della dedotta simulazione (“in
24 detta situazione debbono trovare applicazione gli artt. 1417 e 2722 cc, secondo cui la prova
della simulazione può essere data senza limiti solo dove essa venga fatta valere dai terzi, essendo
esclusa detta prova, così come la prova per presunzioni, ove essa abbia ad oggetto patti aggiunti
o contrari al contenuto di un documento e per i quali si alleghi che la stipulazione sia stata anteriore o contemporanea, come è nell'ipotesi di specie. Peraltro, va notato che parte attrice,
pur essendo stata ammessa la prova per interpello, certamente ammissibile ai fini dell'accertamento della simulazione, essendo volta a provocare la confessione giudiziale, all'udienza del 21.1.2020 ha rinunciato a detto mezzo istruttorio, essendo stati escussi i testimoni indicati dalle parti”), gli appellanti indicano che la simulazione era invece provata per iscritto proprio dagli “atti di ritenzione compensazione”.
Così tuttavia evidentemente non è, in quanto gli atti richiamati non prevedevano e non comportavano il trasferimento della proprietà delle azioni ma conferivano espressamente alla banca una garanzia in relazione al finanziamento erogato. Trattasi di moduli standard che conferiscono alla creditrice garantita la facoltà di realizzare gli strumenti finanziari presenti in due depositi titoli intestati agli attori (comprese quote e non solo azioni di Pt_10 CP_1
e quindi di compensare, con la liquidità riveniente “il credito derivante dai citati finanziamenti,
ove non rimborsati diversamente”, con riconoscimento in favore del debitore finanziato dell'eventuale eccedenza così acquisita (docc. 24 e 25 primo grado). A completare CP_1
il quadro dei rapporti tra le parti sono le ulteriori prove che saranno più in dettaglio esaminate con riguardo alla tesi del negozio indiretto ma, quanto alla simulazione, in assenza di controdichiarazione o confessione, è escluso che la prova scritta della simulazione possa essere rinvenuta tramite l'interpretazione nel senso voluto dagli appellanti dei meri “atti di ritenzione e compensazione” che secondo la stessa tesi attorea costituirebbero in realtà, essi stessi, atti
25 simulati.
In via subordinata gli appellanti hanno sostenuto che la causa degli accordi intercorsi tra le parti,
tra loro soggettivamente e funzionalmente collegati, sia stata solutoria: si sarebbe trattato di una datio in solutum, ex art. 1197 c.c., attraverso la quale il presunto “debito” sarebbe stato estinto mediante l'attribuzione alla del diritto di disporre autonomamente e liberamente delle CP_1
azioni, vendendole e trattenendosi il relativo ricavato, così che anche se ha poi CP_1
omesso di esercitare le facoltà attribuitele quale contropartita dell'erogazione della somma tramite gli “atti di ritenzione e compensazione”, non potrebbe pretendere la restituzione di quella somma.
Come ha osservato il Tribunale, tuttavia, che la volontà comune delle parti fosse quella asserita dagli appellanti è, nel processo, rimasta una mera illazione, essendo mancata la prova, in particolare, dell'allegazione del fatto che la banca avrebbe assicurato che non avrebbe mai richiesto la restituzione del finanziamento;
ciò, s'intende, nella prospettiva irrevocabile di soddisfarsi col controvalore delle azioni, valore che pure, in quel contesto, già si presentava in diminuzione.
L'intero compendio documentale impedisce di ricostruire nei termini dedotti quanto avvenuto, essendo stato stipulata un'apertura di credito (valutata dalle parti in alternativa alla stipula di un mutuo ipotecario) a seguito di richiesta scritta di finanziamento e di ordinaria istruttoria al fine di valutare la solvibilità dei debitori, con previsione pattizia di restituzione della somma erogata e garanzia specifica fornita tramite i noti atti di ritenzione.
Quanto alla fase delle trattative, la tesi attorea è risultata smentita dai testi assunti, che hanno confermato in primo luogo l'esigenza di liquidità rappresentata più volte dai al fine di Pt_2
effettuare un acquisto immobiliare;
se è vero che gli stessi avevano manifestato la volontà di
26 acquisire la necessaria provvista tramite la – più volte richiesta – vendita delle azioni di CP_1
di cui erano da tempo titolari, è ben verosimile che a fronte della protratta inesecuzione di
[...]
tale ordine essi abbiano optato, al fine di effettuare comunque l'investimento, per l'acquisizione di provvista tramite apertura di credito;
ciò per certo anche in quanto convinti che sarebbe stato possibile restituire quanto ricevuto nel momento in cui finalmente (secondo le rassicurazioni che continuavano a ricevere) la banca avesse dato esecuzione alle richiesta di vendita delle azioni:
prospettiva questa che tuttavia è ben diversa da quella, dedotta, secondo cui la restituzione non era tout court - per accordo tra le parti - dovuta in quanto contestualmente assolta con la sottoscrizione dell'atto di ritenzione e compensazione.
Quanto alla condotta successiva delle parti, pure significativa, i testi e già Per_1 Tes_2
dipendenti della banca, hanno ricordato che alla scadenza dell'affidamento, posto che frattanto il valore delle azioni date in ritenzione e compensazione si era notevolmente ridotto, la banca aveva preteso di discutere del rientro o quantomeno del rinnovo del finanziamento o comunque della necessità di individuare una soluzione alternativa per ottenere garanzia capiente per il rimborso.
Si deve pertanto confermare la conclusione cui è pervenuto il Tribunale secondo cui “non vi è
prova convincente che le parti, a mezzo dei negozi collegati di apertura di credito e di ritenzione
e compensazione, abbiano voluto perseguire uno scopo concreto ulteriore ovvero il riacquisto
delle azioni da parte di , in modo tale da far ritenere il finanziamento il prezzo di CP_1
detto riacquisto operato mediante ritenzione”.
Le ulteriori prove dedotte dalla parte, in quanto riferite a fatti comunque già acquisiti, non sono suscettibili di recare in questo giudizio a diverso esito.
Ancor meno persuasiva è la - ribadita - tesi degli attori appellanti (alla quale in effetti il giudice di prime cure non ha fatto espresso riferimento) secondo cui “non potrebbe comunque essere
27 disconosciuto il diritto degli odierni appellanti di rifiutare l'esecuzione della prestazione
(asseritamente) posta a loro carico, in ipotesi rappresentata dalla restituzione delle somme finanziate, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non avendo la correttamente adempiuto alle sue CP_1
obbligazioni, rappresentate dalla vendita dei titoli”: secondo gli appellanti, “essendo mancata la vendita (e, anzi, anche l'adempimento della Banca di attivarsi diligentemente per addivenire alla vendita), quest'ultima non può – da inadempiente, quale è – pretendere l'adempimento degli odierni appellanti, cioè la restituzione del capitale finanziato” (appello, pag. 68-69).
In primo luogo, si deve osservare che l'eccezione di inadempimento è utile a paralizzare una domanda di adempimento, che nella specie non è stata proposta dalla banca, le uniche domande essendo quelle proposte dagli attori . Pt_2
In secondo luogo, l'eccezione ex art. 1460 c.c. è ammissibile a fronte di un inadempimento non definitivo, e cioè quando la prestazione di cui una parte lamenta l'omessa o inesatta esecuzione al fine di sospendere la propria, sia ancora possibile: tale presupposto non si riscontra nella specie, atteso che l'insolvenza di l'accesso di questa alla procedura concorsuale CP_1
e l'azzeramento del valore delle azioni ne rendono la vendita ormai impraticabile. Anche dunque ipotizzando il collegamento prospettato dalla parte, essa non potrebbe rifiutare la restituzione ma semmai chiedere la risoluzione dei rapporti ed il risarcimento del danno, ipotesi che non escluderebbe comunque l'obbligo di restituire il capitale ricevuto, se non per effetto di compensazione (giudiziale) con l'eventuale credito risarcitorio, da accertarsi in sede concorsuale.
In terzo luogo, l'atto di ritenzione e compensazione prevedeva facoltà e non obblighi della banca al fine della vendita delle azioni;
se obbligo vi era, esso discendeva non dagli atti sottoscritti nel
28 Risulta infine infondata, per quanto sopra, la doglianza sollevata con riguardo alla pretesa di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia, in assenza di accertamento negativo del debito;
il credito risarcitorio col quale esso, in tesi attorea, avrebbe dovuto essere compensato richiedeva, come si è già osservato, il previo accertamento in sede concorsuale, mai richiesto dalla parte interessata.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
La reciproca soccombenza in appello giustifica la compensazione delle spese del grado per un terzo: l'ulteriore quota dev'essere posta a carico degli appellanti in via principale, essendo la soccombenza di questi ampiamente prevalente.
Le spese sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale), in base ai parametri di cui al d.m. n.
55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22, secondo valori prossimi ai medi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, a carico di entrambe le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da e nonché Parte_1 Parte_2
l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_8
sentenza non definitiva n. 1301/2019 pubblicata il 12.6.2019 e la sentenza definitiva n. 393/2022
pubblicata il 4.3.2022, del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa;
29 2. dichiarate le spese di lite compensate per un terzo, condanna e Parte_1
alla rifusione a favore dell'appellata dei due Parte_2 Parte_8
terzi delle spese di lite del presente giudizio, che liquida – già ridotte di un terzo - in € 16.000,00
per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante principale e di parte appellante incidentale.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non
2015 ma dal pregresso e non collegato acquisto delle azioni e dai conseguenti obblighi dell'intermediario.