Sentenza 21 marzo 2002
Massime • 2
In tema di pensione di invalidità, il requisito della "incollocazione al lavoro" integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione, ma - al pari del cosiddetto requisito sanitario - un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro", di cui all'art. 13 legge n. 118 del 1971, va inteso non come il mero stato di disoccupazione o non occupazione, ma come la situazione di chi non abbia conseguito un'occupazione, pur avendo adempiuto l'onere di porre in essere un comportamento tendente al "collocamento" previsto dalla legge n. 482 del 1968, e pertanto non può trovare applicazione allorché l'invalido non possa essere iscritto negli elenchi di cui alla citata legge n. 482 del 1968 per avere superato i cinquantacinque anni di età; tuttavia, nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni (ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge n. 482 del 1968) ma non i sessantacinque (ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971), pur non potendo essere richiesto l'elemento della "incollocazione al lavoro" nel significato sopra specificato, è pur sempre necessario uno stato di disoccupazione o di non occupazione, stato che deve essere provato dall'invalido attore in giudizio con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4067 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AP NT;
- intimata -
avverso la sentenza n. 219/99 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 03/03/99 R.G.N. 1496/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Dopo aver esperito il prescritto procedimento amministrativo, RI NI, nata il [...], con ricorso depositato in data 9.3.1995, adiva il PR di Rossano - in funzione di giudice del lavoro - per ottenere, nei confronti del Ministero dell'interno, l'accertamento del suo diritto a percepire la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, con conseguente condanna del detto Ministero al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda.
Espletata consulenza medico legale, l'adito PR, con sentenza in data 7.5.1996, condannava il Ministero dell'interno a corrispondere alla RI la pensione di inabilità, con decorrenza 1^.11.1995, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto depositato il 15.6.1996; il detto Ministero, la cui difesa rilevava che:
1) il consulente tecnico nominato nel corso del primo grado del giudizio aveva quantificato l'invalidità della ricorrente nella misura dell'85%, mentre il PR aveva erroneamente riconosciuto alla ricorrente medesima il beneficio della pensione di inabilità, prevista solo per i soggetti aventi un grado di invalidità pari al 100%;
2) in ogni caso, neppure la quantificazione dell'invalidità della RI nella misura dell'85% era condivisibile, dovendo, invece, ritenersi che quest'ultima fosse invalida nella misura del 65%;
3) infine, il PR aveva condannato il Ministero al pagamento cumulativamente di rivalutazione monetaria ed interessi legali sui ratei del beneficio tardivamente corrisposto, così violando il disposto di cui all'art. 16 della legge 30.12.1991 n. 412, che vietava il detto cumulo.
L'appellata, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Il tribunale di Catanzaro, con sentenza del 16 novembre 1998, accoglieva parzialmente l'appello.
Rilevava in particolare il tribunale che un'invalidità pari all'85% dà diritto soltanto alla percezione dell'assegno di inabilità, in quanto per ottenere il riconoscimento della pensione occorre che l'invalidità sia pari al 100%.
Inoltre, essendo sorto il diritto al beneficio dell'assegno di inabilità soltanto nell'ottobre 1995, trova integrale applicazione l'art. 16 della legge 30.12.1991 n. 412, il quale ha escluso la cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria, in caso di ritardato pagamento di crediti previdenziali.
Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con un'unico motivo.
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della l. n. 118 del 1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonche, motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. In particolare si censura la sentenza impugnata per non aver motivato in ordine alla sussistenza del requisito reddituale e sanitario (art. 2 l. n. 118/1971 - art. 1 l. n. 54/82 - art. 13 l. n. 118/1971), la cui prova, peraltro, avrebbe dovuto far carico alla parte (art. 2967 c.c.). Inoltre l'Avvocatura dello Stato sostiene che, in conformità alla lettera ed alla ratio legis (art. 13 l. n. 118/71) anche successivamente al compimento del 55^ anno di età sulla parte istante incomba l'onere della prova circa la sussistenza e/o la persistenza del requisito dell'incollocazione, mediante esibizione di certificazione attestante l'intervenuta iscrizione nelle liste di collocamento ordinario.
2. Il ricorso è fondato.
In disparte il generico - e quindi inammissibile - riferimento alla dedotta mancanza del requisito reddituale (comunque non più eccepibile perché non dedotto nei motivi d'appello) e del requisito sanitario (la cui sussistenza è stata ritenuta dal tribunale con motivazione sufficiente e non contraddittoria sulla scorta della consulenza medico-legale), deve in proposito ribadirsi quanto già affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 1 ottobre 1997, n. 9604) in tema di incollocazione degli ultra 55enni: ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" di cui all'art. 13 l. n. 118 del 1971 va inteso non come il mero stato di disoccupazione o non occupazione, ma come la situazione di chi non abbia conseguito un occupazione, pur avendo adempiuto l'onere di porre in essere un comportamento tendente al "collocamento" previsto dalla l. n. 482 del 1968, e pertanto non può trovare applicazione allorché l'invalido non possa essere iscritto negli elenchi di cui all'art. 1 l. n. 482 del 1968 per aver superato i cinquantacinque anni di età; tuttavia,
nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni (ai fini dell'applicazione dell'art. 1 l. n. 482 del 1968) ma non i sessantacinque anni (ai fini dell'applicazione dell'art. 13 l. n. 118 del 1971), pur non potendo essere richiesto l'elemento della
"incollocazione" al lavoro nel significato sopra specificato, è pur sempre necessario uno stato di disoccupazione o di non occupazione, stato che deve essere provato dall'invalido attore in giudizio con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni. Quanto poi alla rilevabilità d'ufficio del difetto di tale requisito, questa Corte (Cass. 17 marzo 2001 n. 3881) ha già affermato che il requisito dell'incollocazione integra non gia, una mera condizione di erogabilità, della prestazione, ma - al pari del cosiddetto requisito sanitario - un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale e, deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
In adesione ai sopra richiamati principi di diritto il ricorso;
deve essere accolto per quanto di ragione, avendo i giudici di merito omesso di verificare la sussistenza del requisito dell'incollocabilità dell'intimata, inteso nei termini sopra indicati.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa deve essere rinviata anche per le spese alla Corte d'appello di Reggio Calabria.
PER QUESTI MOTIVI
la corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2002