Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4067
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Sentenza 21 marzo 2002

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In tema di pensione di invalidità, il requisito della "incollocazione al lavoro" integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione, ma - al pari del cosiddetto requisito sanitario - un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

Ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro", di cui all'art. 13 legge n. 118 del 1971, va inteso non come il mero stato di disoccupazione o non occupazione, ma come la situazione di chi non abbia conseguito un'occupazione, pur avendo adempiuto l'onere di porre in essere un comportamento tendente al "collocamento" previsto dalla legge n. 482 del 1968, e pertanto non può trovare applicazione allorché l'invalido non possa essere iscritto negli elenchi di cui alla citata legge n. 482 del 1968 per avere superato i cinquantacinque anni di età; tuttavia, nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni (ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge n. 482 del 1968) ma non i sessantacinque (ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971), pur non potendo essere richiesto l'elemento della "incollocazione al lavoro" nel significato sopra specificato, è pur sempre necessario uno stato di disoccupazione o di non occupazione, stato che deve essere provato dall'invalido attore in giudizio con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4067
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4067
    Data del deposito : 21 marzo 2002

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